NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22
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Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto d’autonomia
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Oggetto) 1. In attuazione dell’articolo 123 della Costituzione e dell’articolo 54 dello Statuto d’autonomia della Lombardia, la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, di seguito denominato CAL, quale organo di consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali lombarde. ARTICOLO 2 (Costituzione e composizione del CAL) 1. Il CAL è costituito con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che prende atto dei nominativi dei componenti di cui ai commi 2 e 3, all’inizio di ogni legislatura regionale, entro sessanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale. La seduta di insediamento del CAL è convocata entro dieci giorni dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza di costituzione del CAL. 2. Il CAL è composto da: a) i presidenti di ogni provincia; b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia; c) un presidente di comunità montana; d) un presidente di unione di comuni; e) i presidenti dell’Unione province lombarde (UPL), dell’Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia), della delegazione regionale dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e dell’Associazione italiana del consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa (AICCRE Lombardia); f) dodici sindaci di comuni con popolazione superiore a duemila abitanti; g) tre sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a duemila abitanti. 3. La composizione del CAL in caso di riunione per l’analisi e la valutazione delle politiche regionali, di cui all’articolo 54, commi 8 e 9, dello Statuto, è integrata da: a) due rappresentanti del mondo delle università, eletti dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica; b) un rappresentante di centro di ricerca o di comunità tecnico-scientifica e professionale, eletto dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica; c) due rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome e formative accreditate, nominati dal Comitato Istituzionale di Coordinamento (C.I.C.), di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia); d) il presidente di Unioncamere Lombardia; e) cinque presidenti di Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura (CCIAA), designati da Unioncamere Lombardia; f) due rappresentanti espressi dal tavolo permanente di consultazione con i soggetti del terzo settore, istituito ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera m), della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario); g) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative. 4. Il CAL dura in carica per l’intera legislatura regionale. 5. I componenti del CAL di cui ai commi 2 e 3 decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato. L’ufficio di presidenza del CAL provvede all’integrazione della composizione del CAL con propria deliberazione entro quindici giorni dalla accertata cessazione della carica. Per l’integrazione dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e g) sono utilizzate rispettivamente le graduatorie di cui agli articoli 3 e 4. ARTICOLO 3 (Elezione dei presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni) 1. Il componente del CAL di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), è eletto dai presidenti delle comunità montane riuniti nella Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, di cui all’articolo 14, comma 4, della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali). Ogni presidente può esprimere una sola preferenza. 2. Il componente del CAL di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), è eletto in base alle preferenze espresse dall’assemblea dei presidenti delle unioni di comuni, appositamente convocata da ANCI Lombardia. Ogni presidente può esprimere una sola preferenza. ANCI sovrintende alle operazioni elettorali, assicurandone lo svolgimento secondo modalità idonee a garantire la segretezza della consultazione. 3. I nominativi degli eletti sono immediatamente comunicati all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, unitamente alle graduatorie dei non eletti da utilizzare per le eventuali surrogazioni. ARTICOLO 4 (Elezioni dei rappresentanti comunali del CAL) 1. I rappresentanti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere f) e g), sono eletti su liste plurinominali che garantiscono la rappresentanza di entrambi i generi, in base alle preferenze espresse rispettivamente dall’assemblea dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a duemila abitanti e dall’assemblea dei sindaci con popolazione pari o inferiore a duemila abitanti, appositamente convocate da ANCI Lombardia, che sovrintende alle operazioni elettorali con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, terzo periodo. Ogni sindaco può esprimere una sola preferenza, nell’ambito di liste concorrenti di candidati. ARTICOLO 5 (Organi del CAL) 1. Sono organi del CAL il presidente, l’ufficio di presidenza e l’assemblea. 2. L’assemblea del CAL è composta dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, fatti salvi i casi espressamente previsti di composizione integrata di cui all’articolo 2, comma 3. ARTICOLO 6 (Presidente del CAL) 1. Il presidente del CAL, scelto tra i componenti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), è eletto dall’assemblea di cui all’articolo 2, comma 2, a maggioranza dei due terzi dei componenti, nella seduta di insediamento, convocata dal componente più anziano di età. 2. Fino alla elezione del presidente del CAL il componente più anziano di età presiede l’assemblea. Ciascuna candidatura alla presidenza deve essere presentata da almeno dieci componenti del CAL. Tre membri del CAL, estratti a sorte tra i non candidati alla carica di presidente, costituiscono l’ufficio elettorale. La votazione per il presidente avviene a scrutinio segreto. L’ufficio elettorale cura lo svolgimento delle operazioni di voto e la verbalizzazione dei risultati. La proclamazione dell’eletto spetta al presidente provvisorio. 3. Qualora non sia raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità, è ammesso al ballottaggio o risulta eletto il più anziano d’età. 4. In caso di decadenza o dimissioni del presidente si procede a nuova elezione entro trenta giorni dall’avvenuta vacanza. La seduta per l’elezione del nuovo presidente è convocata e presieduta dal vicepresidente o, in sua assenza, dal componente più anziano d’età. 5. Il regolamento di cui all’articolo 9 disciplina gli adempimenti formali previsti dal presente articolo. ARTICOLO 7 (Ufficio di Presidenza del CAL) 1. Nella seduta di insediamento del CAL, subito dopo l’elezione del presidente, è costituito l’ufficio di presidenza del CAL. 2. L’ufficio di presidenza, eletto dall’assemblea di cui all’articolo 5, comma 2, in un’unica seduta, è composto da sette componenti, incluso il presidente del CAL. E’ garantita la tendenziale rappresentanza di tutte le tipologie di enti di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge e, in applicazione dell’articolo 11, comma 3 dello Statuto d’autonomia della Lombardia, di entrambi i generi. 3. L’ufficio di presidenza elegge tra i suoi componenti il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. 4. L’ufficio di presidenza è integrato da due rappresentanti di cui all’articolo 2, comma 3, per l’istruttoria finalizzata all’espressione del parere di cui all’articolo 54, comma 8, dello Statuto. I rappresentanti sono proposti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 3 ed eletti dall’assemblea nel corso della seduta di cui al comma 2. 5. L’Ufficio di presidenza svolge l’attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del CAL avvalendosi della struttura di supporto di cui all’articolo 8, disciplina l’organizzazione dei lavori del CAL e formula le proposte di parere di competenza del CAL. ARTICOLO 8 (Sede, articolazione organizzativa interna e prerogative dei componenti del CAL) 1. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali e le risorse strumentali. 2. La struttura di supporto ha sede presso il Consiglio regionale ed è posta alle dipendenze funzionali dell’ufficio di presidenza del CAL. 3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito l’ufficio di presidenza del CAL, individua o istituisce nell’ambito dell’organizzazione consiliare la struttura di supporto del CAL e ne stabilisce la dotazione organica, che può comprendere anche personale degli enti locali, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. 4. Le funzioni di componente del CAL sono delegabili ad un componente dell’organo esecutivo dell’ente o della associazione di provenienza del delegante. La delega è obbligatoria per i componenti che fanno già parte, ad altro titolo, del CAL. 5. Il componente del CAL decade dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dell’assemblea o dell’ufficio di presidenza, se membro di quest’ultimo. 6. Il comma 5 non si applica qualora alle sedute abbiano presenziato i delegati dei componenti assenti. 7. La delega è conferita espressamente, di volta in volta, anche in ragione degli argomenti da trattare. ARTICOLO 9 (Regolamento interno del CAL) 1. L’organizzazione e il funzionamento del CAL e della relativa articolazione interna sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni della presente legge, dal regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3. ARTICOLO 10 (Funzioni del CAL) 1. Il CAL: a) esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di cui all’articolo 54, comma 2, dello Statuto; b) ai sensi dell’articolo 54, comma 5, dello Statuto su richiesta dell’ufficio di Presidenza del CAL al Presidente del Consiglio, può altresì esprimere pareri, sui Regolamenti attuativi o esecutivi delle leggi sulle quali il CAL è chiamato ad esprimere parere obbligatorio, nei tempi previsti per l’espressione del parere delle commissioni consiliari; il Presidente del Consiglio trasmette alla Giunta il parere del CAL congiuntamente a quello della commissione consiliare; c) può segnalare alla Giunta regionale eventuali lesioni dell’autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato; d) esercita l’iniziativa legislativa relativamente al conferimento in via generale delle funzioni amministrative agli enti locali; e) elegge un componente della commissione garante dello Statuto, ai sensi dell’articolo 59, comma 2, dello Statuto; f) può richiedere alla commissione di cui alla lettera e) il parere sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge di cui alle lettere a) e d), ai sensi dell’articolo 60 dello Statuto. 2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del CAL. 3. Il parere negativo del CAL è assunto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con decisione motivata. 4. Qualora il CAL non si esprima entro i termini previsti dall’articolo 11, si producono gli effetti di cui all’articolo 54, comma 3, dello Statuto. 5. Il CAL può, altresì, esprimere osservazioni e formulare proposte sugli atti in esame. ARTICOLO 11 (Esercizio delle funzioni) 1. Il CAL si riunisce in almeno tre sessioni di lavoro nel corso dell’anno; si riunisce almeno due volte all’anno in composizione integrata, nella sessione di lavoro di cui all’articolo 54, comma 9, dello Statuto. 2. Una delle sessioni, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all’esame del bilancio di previsione. Il parere sul progetto di bilancio è reso direttamente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e comunque non oltre il 30 novembre. 3. Alle sedute del CAL possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto i consiglieri relatori nelle commissioni consiliari dei provvedimenti posti all’ordine del giorno delle sedute e il Presidente della Regione o suo delegato. 4. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che disposizioni di legge o il regolamento generale del Consiglio regionale prescrivano termini più brevi per l’approvazione degli atti sottoposti all’esame del CAL. 5. In caso di parità di voti in assemblea, prevale il voto del presidente del CAL. ARTICOLO 12 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del CAL, di cui all’articolo 8, comma 1, e limitatamente al personale di ruolo del Consiglio regionale, di cui all’articolo 8, comma 3, si provvede con le risorse annualmente stanziate all’UPB 7.1.0.1.169 (Funzionamento Consiglio regionale). ARTICOLO 13 (Abrogazioni) 1. Dall’emanazione del decreto di scioglimento di cui all’articolo 14, comma 4, sono abrogati: a) i commi dal 16 al 29 dell’articolo 1, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); b) le lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale). ARTICOLO 14 (Disposizioni finali) 1. In sede di prima attuazione della presente legge il CAL è costituito, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, a seguito delle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive all’entrata in vigore della presente legge. 2. A decorrere dalla data di primo insediamento del CAL, ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali alla Conferenza delle autonomie, di cui alla l.r. 1/2000, si intende fatto, in quanto compatibile con lo Statuto e la presente legge, al CAL.3. La Conferenza delle autonomie, di cui alla l.r. 1/2000, esercita le sue funzioni fino al decreto di scioglimento di cui al comma 4. 4. Alla data fissata dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la convocazione della seduta di insediamento del CAL, il Presidente della Regione dispone con decreto la cessazione delle funzioni, con contestuale scioglimento, della Conferenza costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 25, della l.r. 1/2000. ARTICOLO 15 (Modifiche alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali) 1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 6 dell’articolo 23 sono aggiunti i seguenti: “6 bis. Ai fini del riparto del fondo regionale per la montagna, il parametro di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) della l.r. 25/2007, si applica, per gli anni 2009-2011, alle zone omogenee individuate ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità montane). “6 ter. Il comma 6 bis si applica anche ai fini del riparto delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b).”. ARTICOLO 16 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 23 ottobre 2009 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/893 del 20 ottobre 2009)
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