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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13
Istituzione e disciplina del consiglio regionale dell’economia e del lavoro abrogazione dell’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Consiglio regionale dell’economia e del lavoro)

1. È istituito, ai sensi dell’articolo 71 dello Statuto, il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL).
2. Il CREL è organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionali e contribuisce all’elaborazione degli atti normativi e degli atti generali e settoriali relativi alla programmazione economico-sociale e territoriale regionale, nonché agli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo sostenibile della Regione.
3. Il CREL concorre all’attuazione del principio statutario, di cui all’articolo 50 dello Statuto, della concertazione tra istituzioni pubbliche, forze economiche e sociali, organizzazioni sindacali ed autonomie funzionali.
4. Il CREL ha sede presso il Consiglio regionale.

ARTICOLO 2
(Composizione del CREL)

1. Il CREL è composto da:
a) il Presidente, nominato dal Presidente della Regione;
b) cinque esperti nelle materie economico-giuridiche e sociali nonché nelle tematiche comunitarie, di cui tre designati dal Consiglio regionale e due dalla Giunta regionale. I tre esperti designati dal Consiglio regionale sono eletti con voto limitato a due;
c) il Presidente dell’Unione regionale camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE Lazio);
d) quattro rappresentanti delle università del Lazio, di cui uno in rappresentanza delle università libere riconosciute, designati dal Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL) assicurando il criterio della rotazione;
e) un rappresentante delle associazioni di promozione sociale, designato dall’Osservatorio regionale sull’associazionismo di cui all’articolo 10 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche;
f) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato, designato dall’Osservatorio regionale sul volontariato previsto dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche;
g) due rappresentanti delle persone con diverse abilità, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di affari istituzionali;
h) un rappresentante delle organizzazioni per la prevenzione e la lotta al racket e all’usura, designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di affari istituzionali;
i) dodici rappresentanti dell’imprenditoria regionale, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di affari istituzionali;
l) cinque rappresentanti dell’artigianato, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di affari istituzionali;
m) cinque rappresentanti delle cooperative di produzione e consumo, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di affari istituzionali;
n) quattordici rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di affari istituzionali;
o) due rappresentanti delle associazioni degli utenti e dei consumatori, designati dal Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC), di cui all’articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela del consumatore);
p) una rappresentante della Consulta regionale femminile di cui alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale) e successive modifiche;
q) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste, presenti nella Regione Lazio, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modifiche;
r) due rappresentanti delle libere professioni, di cui il rappresentante degli ordini e collegi professionali, componente della Conferenza Regioni-ordini e collegi professionali, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 22 luglio 2002, n. 19, e un rappresentante dei professionisti non appartenenti ad ordini o collegi professionali, designato dalla Federazione Italiana Industrie e Servizi Professionali e del Terziario Avanzato.
2. Alle riunioni del CREL possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Regione, l’assessore agli affari istituzionali, nonché gli assessori, i presidenti e i vice-presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie di cui all’articolo 1, comma 2.
3. Alle riunioni del CREL possono altresì partecipare, su loro richiesta e secondo le modalità definite dal regolamento dei lavori di cui all’articolo 7, comma 1, i rappresentanti delle comunità comunali e provinciali interessate alle tematiche in discussione.
4. La carica di componente del CREL è incompatibile con quella di parlamentare nazionale ed europeo, consigliere ed assessore regionale, presidente di provincia e assessore provinciale, sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti. Non possono, inoltre, ricoprire la carica di componente del CREL coloro i quali abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo o di consulenza con la Regione e con enti da essa dipendenti o partecipati.
5. I componenti del CREL possono essere sostituiti in qualsiasi momento, su richiesta degli enti, associazioni ed organismi che li hanno designati.

ARTICOLO 3
(Costituzione e durata in carica del CREL)

1. Il CREL è costituito con decreto del Presidente della Regione.
2. Ai fini della costituzione, le designazioni dei componenti devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Presidente della Regione provvede comunque alla costituzione qualora siano pervenute almeno la metà più uno delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.
4. Il CREL dura in carica per la durata del Consiglio regionale.
5. Il procedimento per la nuova costituzione del CREL è definito entro novanta giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale.

ARTICOLO 4
(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta il CREL, lo convoca e lo presiede, e ne promuove, dirige e coordina i lavori.
2. Il Presidente esercita, altresì, le funzioni attribuitegli dal regolamento dei lavori di cui all’articolo 7, comma 1.

ARTICOLO 5
(Attribuzioni del CREL e suo funzionamento)

1. Il CREL:
a) esprime pareri obbligatori sulle seguenti categorie di atti:
1) il DPEFR, le proposte di legge finanziaria regionale, di bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché quella relativa al rendiconto generale della Regione;
2) gli atti generali e settoriali relativi alla programmazione economico-sociale e territoriale regionale;
3) le proposte di legge e di regolamento, ovvero gli atti generali e settoriali regionali aventi ad oggetto interventi di rilevante interesse per la Regione;
b) formula osservazioni e proposte, di propria iniziativa, in ordine agli atti di cui alla lettera a);
c) elabora studi, ricerche, indagini e rapporti di supporto all’amministrazione regionale nell’attività di programmazione economico-sociale, territoriale e delle politiche del lavoro, nonché nell’attività di partecipazione alla formazione degli atti statali e comunitari di interesse per lo sviluppo della Regione;
d) promuove sessioni di informazione e comunicazione sulle politiche dell’Unione europea indirizzate alla crescita e allo sviluppo dei territori, aperte alla società civile e alle reti di informazione dell’Unione europea presenti sul territorio regionale;
e) può stipulare convenzioni con università e centri di studio e di ricerca per l’elaborazione di studi, ricerche, indagini e rapporti nelle materie di cui alla lettera c).
2. Il CREL esprime i pareri di cui al comma 1, lettera a), entro venti giorni dalla data di ricezione dei relativi atti, che sono inviati allo stesso prima dell’adozione definitiva. Qualora il CREL non esprima parere entro il termine previsto, l’organo regionale competente può procedere all’adozione definitiva.
3. Ai fini dell’insediamento, il CREL è convocato dal proprio Presidente entro trenta giorni dalla costituzione. Il CREL si riunisce almeno sei volte l’anno.
4. Le sedute del CREL non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni non sono valide se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti, fatta salva la maggioranza speciale di cui agli articoli 6 e 7.
5. Le sedute del CREL sono pubbliche. I verbali delle sedute del CREL e delle relative commissioni di cui all’articolo 7, comma 2, sono trasmessi ai consiglieri regionali ed ai componenti della Giunta regionale.
6. Entro il trenta giugno di ogni anno, il Presidente del CREL presenta alla Giunta regionale e al Consiglio regionale un “Rapporto annuale sullo stato e le prospettive dell’economia, dello sviluppo e del lavoro nella Regione Lazio”.
7. Entro il mese di settembre di ogni anno, il CREL presenta all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo, con l’indicazione del fabbisogno finanziario.
8. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, verificata la compatibilità finanziaria, presenta, d’intesa con l’assessore competente in materia di affari istituzionali, il programma di attività del CREL al Consiglio regionale, che l’approva unitamente al bilancio di previsione del Consiglio.

ARTICOLO 6
(Vicepresidenti ed Ufficio di presidenza)

1. Il CREL, nella prima seduta, elegge a scrutinio segreto due vice presidenti, di cui uno espressione della categoria dei lavoratori ed uno di quella degli imprenditori, secondo le procedure disposte dal regolamento di cui all’articolo 7, comma 1.
2. Per l’elezione dei vice presidenti è richiesta la maggioranza dei componenti; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente e i due vice presidenti costituiscono l’Ufficio di presidenza ed esercitano le funzioni attribuite dal regolamento dei lavori di cui all’articolo 7, comma 1.

ARTICOLO 7
(Regolamento dei lavori. Indennità)

1 L’attività del CREL è disciplinata con apposito regolamento dei lavori del CREL, adottato a maggioranza dei suoi componenti.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere un’articolazione interna in commissioni nei vari settori e materie di competenza del CREL.
3. Al presidente e ai vicepresidenti del CREL spetta una indennità pari, rispettivamente, al 60 per cento e al 20 per cento delle indennità di carica dei consiglieri regionali nonché il gettone di presenza e il rimborso per le spese di viaggio di cui al comma 4.
4. Ai componenti del CREL è corrisposto un gettone di presenza determinato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Ai componenti non residenti è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio in misura pari a quella stabilita per i dirigenti regionali.

ARTICOLO 8
(Struttura organizzativa di supporto)

1. Il CREL, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di una struttura amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Al dirigente della struttura di supporto spetta l’adozione degli atti per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, in attuazione delle decisioni e delle direttive dell’Ufficio di presidenza del CREL.
2. La struttura è composta da dipendenti regionali e le funzioni di segretario del CREL sono attribuite a personale di categoria non inferiore alla D.
3. La struttura è posta alle dipendenze funzionali del CREL ed opera in piena autonomia rispetto alle strutture organizzative del Consiglio regionale.
4. Il Presidente del CREL può avvalersi, altresì, della struttura di cui all’articolo 37, comma 3, della l. r. 6/2002.

ARTICOLO 9
(Norma transitoria)

1. In prima attuazione, la costituzione del CREL avviene entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 10
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, relativo al Consiglio regionale dell’economia e del lavoro;
b) la legge regionale 18 aprile 2003, n. 12, “Istituzione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)”.

ARTICOLO 11
(Norma finanziaria)

1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2006, nell’ambito dell’UPB R11, è istituito apposito capitolo denominato “Spese per il funzionamento del CREL”.
2. Ai fini della prima applicazione della presente legge è prevista la spesa di euro 60 mila per l’esercizio finanziario 2006.
3. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo T21501.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 23 ottobre 2006
Marrazzo


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