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NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta

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Legge regionale 23 novembre 2009, n. 39
Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 24 ottobre 1997, n. 34 (Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche).
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4


ARTICOLO 1
(Modificazioni all’articolo 14bis)


1. La rubrica dell’articolo 14bis della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), è sostituita dalla seguente: “Cause ostative alla candidatura”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 14bis della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:
“2bis. Per quanto riguarda le cause ostative alla candidatura alle cariche di sindaco, vicesindaco e consigliere comunale, si applicano le disposizioni dell’articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).”.


ARTICOLO 2
(Modificazione all’articolo 18)


1. Al comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 4/1995 le parole: “, come sostituito dall’articolo 2 della l.r. 22/2001” sono soppresse.


ARTICOLO 3
(Modificazioni all’articolo 25)


1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 4/1995 è
abrogata.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 4/1995, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:
“1bis. Sono, inoltre, esclusi dalle funzioni di presidente di seggio e di segretario coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età.”.


ARTICOLO 4
(Modificazione all’articolo 30)


1. Al comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 4/1995 dopo la
parola: “contrassegni” sono inserite le seguenti: “, aventi diametro di centimetri 3,”.


ARTICOLO 5
(Modificazioni all’articolo 33)


1. Il comma 5 dell’articolo 33 della l.r. 4/1995 è sostituito dal
seguente:
“5. Nei casi di cui al comma 1, la raccolta delle firme dei
sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il numero arabo progressivo di ciascun candidato, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della l. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all’uopo delegato dal sindaco. Della
dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per la determinazione dell’eventuale onorario dovuto al notaio o al cancelliere si applica la normativa statale vigente.”.
2. Il comma 7 dell’articolo 33 della l.r. 4/1995 è abrogato.
3. Al comma 8 dell’articolo 33 della l.r. 4/1995 le parole: “dall’art. 15, comma 1, della l. 55/1990, e successive modificazioni.” sono sostituite dalle seguenti: “dall’art. 58 del d.lgs. 267/2000.”.
4. Il comma 10 dell’articolo 33 della l.r. 4/1995 è sostituito dal
seguente:
“10. E’ obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev’essere fatta in tre esemplari con diametro di centimetri 10, da riprodurre sui manifesti delle liste dei candidati, e tre esemplari con diametro di centimetri 3, da riprodurre sulla scheda di votazione.”.


ARTICOLO 6
(Modificazioni all’articolo 34)


1. Il comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 4/1995 è sostituito dal
seguente:
“4. La raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere
elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il numero arabo progressivo di ciascun candidato, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della l. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore è iscritto. I
presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all’uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per la determinazione dell’eventuale onorario dovuto al notaio o al cancelliere si applica la normativa statale vigente.”.
2. Al comma 6 dell’articolo 34 della l.r. 4/1995 le parole: “dall’art. 15, comma 1, della l. 55/1990, e successive modificazioni.” sono sostituite dalle seguenti: “dall’art. 58 del d.lgs. 267/2000.”.
3. Il comma 8 dell’articolo 34 della l.r. 4/1995 è sostituito dal
seguente:
“8. E’ obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev’essere fatta in tre esemplari con diametro di centimetri 10, da riprodurre sui manifesti delle liste dei candidati, e tre esemplari con diametro di centimetri 3, da riprodurre sulla scheda di votazione.”.


ARTICOLO 7
(Modificazioni all’articolo 35)


1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 4/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “in tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 4/1995 le parole: “dall’art. 15, comma 1, della l. 55/1990, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dall’art. 58 del d.lgs. 267/2000”.
3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 4/1995 è inserita la seguente:
“gbis) assegna un numero progressivo ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l’ordine in cui vi sono iscritti;”.


ARTICOLO 8
(Modificazione all’articolo 37)


1. Al comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 4/1995 dopo le
parole: “rappresentanti di lista” sono aggiunte le parole: “, di cui uno effettivo ed uno supplente,”.


ARTICOLO 9
(Modificazioni all’articolo 41)


1. Il comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 4/1995 è sostituito dal
seguente:
“1. Il voto è dato dall’elettore presentandosi personalmente all’ufficio elettorale. L’elettore affetto da infermità, che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione, ha diritto al voto domiciliare ai sensi della normativa statale vigente.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 4/1995 è sostituito dal
seguente:
“2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualunque comune della Repubblica che sia stato volontariamente scelto dall’interessato come accompagnatore.”.
3. Al comma 8 dell’articolo 41 della l.r. 4/1995 le parole: “l’Unità sanitaria locale” sono sostituite dalle seguenti: “l’Azienda regionale sanitaria USL”.


ARTICOLO 10
(Modificazioni all’articolo 53)


1. Il comma 3 dell’articolo 53 della l.r. 4/1995 è sostituito dal
seguente:
“3. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per un candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato, segnando il relativo contrassegno. Qualora l’elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista, sia sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco collegati alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. Può altresì esprimere tre voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata ai candidati alle cariche di sindaco e di vice sindaco prescelti, scrivendone il cognome nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. E’ possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare. Sono vietati altri segni o indicazioni.”.
2. Al comma 7 dell’articolo 53 della l.r. 4/1995 dopo le parole: “il maggior numero di voti non abbia” sono aggiunte le parole: “, in fase di proclamazione degli eletti,”.


ARTICOLO 11
(Modificazioni all’articolo 54)


1. Al comma 2 dell’articolo 54 della l.r. 4/1995 la parola: “due” è sostituita dalla parola: “tre”.
2. Al comma 3 dell’articolo 54 della l.r. 4/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare.”.
3. Al comma 10 dell’articolo 54 della l.r. 4/1995 la parola: “due” è sostituita dalla parola: “tre”.


ARTICOLO 12
(Modificazioni all’articolo 59)


1. Al comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 4/1995 la parola: “due” è sostituita dalla parola: “tre”.
2. Al comma 3 dell’articolo 59 della l.r. 4/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare.”.
3. Al comma 9 dell’articolo 59 della l.r. 4/1995 la parola: “due” è sostituita dalla parola: “tre”.


ARTICOLO 13
(Modificazione all’articolo 60)


1. Il comma 2 dell’articolo 60 della l.r. 4/1995 è sostituito dal
seguente:
“2. Qualora il numero di votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma 1 o l’unica lista presentata non abbia riportato un numero di voti validi superiori al cinquanta per cento dei votanti, l’elezione è nulla. In tal caso il Presidente della Regione fissa con proprio decreto la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi entro sessanta giorni e nomina con proprio decreto un Commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.”.


ARTICOLO 14
(Modificazione all’articolo 62)


1. Al comma 3 dell’articolo 62 della l.r. 4/1995 dopo le parole: “ed eventualmente il nome” sono aggiunte le parole: “, o il numero arabo”.


ARTICOLO 15
(Modificazione all’articolo 73)


1. Il comma 2 dell’articolo 73 della l.r. 4/1995 è abrogato.


ARTICOLO 16
(Inserimento dell’articolo 81bis)


1. Dopo l’articolo 81 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:
“Art. 81bis (Rinvio alla normativa statale)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali.”.


ARTICOLO 17
(Disposizioni di coordinamento)


1. Le parole “Presidente della Giunta regionale”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “Presidente della Regione” comprensive dell’articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.
2. Le parole “Presidenza della Giunta regionale”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “Presidenza della Regione” comprensive dell’articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.
3. Le parole “Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “competente struttura regionale” comprensive dell’articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.


ARTICOLO 18
(Allegati)


1. Gli allegati A e B alla l.r. 4/1995 sono sostituiti dagli allegati A e B alla presente legge.


CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 1997, N. 34


ARTICOLO 19
(Modificazioni all’articolo 3)


1. Alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 1997, n. 34 (Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche), la parola: “due”, ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: “i”.
2. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 34/1997 la parola: “due” è soppressa.


CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI


ARTICOLO 20
(Disposizione finale)


1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni comunali successive all’entrata in vigore della stessa.


ARTICOLO 21
(Dichiarazione d’urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 23 novembre 2009.
Il Presidente
ROLLANDIN


ALLEGATO 1
Allegato A (Scheda di votazione per i comuni con popolazione sino a 15.000abitanti - Esterno) (Scheda di votazione per i comuni con popolazione sinoa 15.000 abitanti - Interno)
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)


ALLEGATO 2
Allegato B (Scheda di votazione per i comuni con popolazione superiore ai15.000 abitanti - Esterno) (Scheda di votazione per i comuni con popolazionesuperiore ai 15.000 abitanti - Interno)
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)



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