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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 23 novembre 2006, n. 26
Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Ratifica.


1. Ai sensi dell’articolo 117, comma ottavo della Costituzione è ratificato l’Accordo, allegato alla presente legge, tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, in essere alla data di sottoscrizione dell’Accordo medesimo e interessanti i rispettivi territori, sottoscritto, disgiuntamente, il 25 novembre 2005 a Trento dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento ed il
29 novembre 2005 a Venezia dal Presidente della Regione del Veneto.


ARTICOLO 2
Ordine di esecuzione.


1. Ai sensi dell’articolo 16 dell’Accordo, eccettuati gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello stesso che sono immediatamente efficaci dal 29 novembre 2005 data di ultima sottoscrizione, piena ed intera esecuzione, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti, è data all’Accordo medesimo a decorrere dal quindicesimo giorno dall’avvenuta pubblicazione sui rispettivi Bollettini Ufficiali di entrambe le leggi, regionale e provinciale, di ratifica.


ARTICOLO 3
Dichiarazione d’urgenza.


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 23 novembre 2006


ALLEGATO 1
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
RATIFICA DELL’ACCORDO TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D’ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO INTERESSANTI I RISPETTIVI TERRITORI


CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO VIII LEGISLATURA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO REGIONE VENETO


ACCORDO TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E REGIONE DEL VENETO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO ATTUALMENTE IN ESSERE INTERESSANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DELLA REGIONE DEL VENETO.


Visti:
- il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”, in particolare l’articolo 8, nn. 3), 5), 6), 13), 15),
17), 21) e 24), l’articolo 9, nn. 9) e 10), l’articolo 12, l’articolo 13 e l’articolo 14, commi 2 e 3;
- il D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche”, in particolare gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9;
- il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia”,
in particolare gli articoli 1 e 1 bis;
- l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, in combinato disposto con l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”;
- l’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione;
- l’articolo 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- la Legge regionale del Veneto n. 11/2001.
Premesso che:
- sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 24 marzo 2005 la Provincia Autonoma di Trento esercita le funzioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico che interessino, oltre al proprio territorio, anche quello della Regione del Veneto, d’intesa con la Regione stessa a norma dell’art. 89, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
- alla luce della sentenza sopraccitata si conviene di addivenire ad un accordo per l’esercizio concordato di tali funzioni, con riferimento alle concessioni attualmente in essere, costituite dagli impianti di Schener-Moline e Bussolengo-Chievo, rinviando a successivi accordi la generale disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di concessioni di acque pubbliche che interessano entrambi gli Enti;
- procedimenti amministrativi ed i relativi atti e provvedimenti amministrativi riferiti o, comunque, riferibili a dette concessioni, sono disciplinati dal presente accordo.
Tutto ciò premesso,
TRA la Provincia Autonoma di Trento, (di seguito “Provincia”) rappresentata dal proprio Presidente Lorenzo Dellai, nato a Trento, il 28.11.1959;
e la Regione del Veneto (di seguito “Regione”) rappresentata dal proprio Presidente Giancarlo Galan, nato a Padova il 10.09.1956;


si conviene quanto segue:


ART. 1
OGGETTO


1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Il presente accordo ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Provincia e la Regione per l’esercizio delle funzioni relative alle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico interessanti il territorio della Provincia Autonoma di Trento e della Regione del Veneto consistenti negli impianti di Schener-Moline e Bussolengo-Chievo.


ART. 2
ISTANZE INERENTI LA CONCESSIONE


1. La Provincia cura l’istruttoria dei procedimenti amministrativi riguardanti le concessioni oggetto del presente accordo e svolge le attività preliminari agli adempimenti di cui agli articoli 25 e 26 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nonché le attività preparatorie per la riassegnazione o il rinnovo delle concessioni in scadenza, secondo le disposizioni vigenti nel proprio ordinamento e in conformità a quanto previsto dal presente Accordo.
2. La Provincia riceve le istanze e ne cura la pubblicità in forma congiunta con la Regione provvedendo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
3. La Provincia trasmette copia dell’istanza ricevuta alla Regione che provvede, entro i successivi 30 giorni, a comunicare alla Provincia i soggetti e gli enti, pubblici e privati, aventi sede nella Regione stessa, interessati al procedimento che dovranno essere invitati a presenziare agli adempimenti istruttori o agli altri atti previsti nel procedimento.
4. La Provincia provvede in forma congiunta con la Regione alla pubblicazione, ove previsto, della documentazione allegata all’istanza,
trasmettendone copia alla Regione stessa ed ai Comuni interessati. La Provincia provvede altresì in forma congiunta con la Regione ad invitare i soggetti e gli enti indicati dalla Regione a partecipare all’istruttoria.
5. La Provincia provvede alla conclusione dell’istruttoria sull’istanza e dà comunicazione alla Regione degli esiti istruttori, trasmettendo lo schema del provvedimento finale.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di provvedimento, la Regione, con atto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo, esprime parere sullo schema di provvedimento.
7. All’esito favorevole della istruttoria e al ricevimento del parere favorevole espresso dalla Regione, la Provincia, entro i successivi 60 giorni, adotta il provvedimento finale e lo comunica in forma congiunta con la Regione ai soggetti interessati ed intervenuti nel procedimento.
8. In caso di parere sfavorevole ai fini del superamento del dissenso si applica quanto previsto dall’articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9. La Provincia in forma congiunta con la Regione cura la pubblicazione del provvedimento finale sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ART. 3
VARIANTI SOSTANZIALI


1. In caso di istanze di variante che comportino interventi sulle opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell’acqua, ovvero la realizzazione di altre opere oggetto dell’atto di concessione, si provvede ai sensi dall’articolo 2.
2. Fatte salve le competenze del Registro Italiano Dighe e quanto previsto dal successivo art. 13, qualora, nella fattispecie di cui al comma 1, gli interventi riguardino opere site nel territorio della Regione, si dà luogo al procedimento di cui ai commi successivi del presente articolo.
3. La Regione riceve l’istanza e ne cura la pubblicità in forma congiunta con la Provincia provvedendo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
4. La Regione trasmette copia dell’istanza ricevuta alla Provincia che provvede, entro i successivi 60 giorni, a comunicare alla Regione i soggetti e gli enti, pubblici e privati, aventi sede nella Provincia stessa, interessati al procedimento che dovranno essere invitati a presenziare agli adempimenti istruttori o agli altri atri previsti nel procedimento.
5. La Regione provvede in forma congiunta con la Provincia alla pubblicazione, ove previsto, della documentazione allegata all’istanza, trasmettendone copia alla Provincia stessa ed ai Comuni interessati. La Regione provvede altresì in forma congiunta con la Provincia a invitare i soggetti e gli enti indicati dalla Provincia a partecipare all’istruttoria.
6. La Regione provvede alla conclusione dell’istruttoria sull’istanza e dà comunicazione alla Provincia degli esiti istruttori, trasmettendo lo schema del provvedimento finale.
7. Entro 60 giorni dalla ricezione della proposta dì provvedimento, la Provincia esprime parere sullo schema di provvedimento.
8. All’esito favorevole della istruttoria e al ricevimento del parere favorevole espresso dalla Provincia, la Regione, entro i successivi 60 giorni, adotta il provvedimento finale e lo comunica in forma congiunta con la Provincia ai soggetti interessati ed intervenuti nei procedimento.
9. In caso di parere sfavorevole, ai fini del superamento del dissenso, si applica quanto previsto dall’articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
10. La Regione cura in forma congiunta con la Provincia la pubblicazione del provvedimento finale sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alta Adige e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
11. La Provincia provvede all’adeguamento degli atti di concessione in conformità ai provvedimenti di variante di cui al presente articolo.


ART. 4
VARIANTI NON SOSTANZIALI


1. Le varianti, con opere, che lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell’acqua, la loro ubicazione e l’uso dell’acqua, sono classificate come non sostanziali ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del R.D. n. 1775 del 1933.
2. L:Ente che riceve l’istanza provvede all’eventuale trasmissione a quello competente all’istruttoria secondo il criterio di attribuzione contenuto negli articoli 2 e 3, il quale comunica la propria determinazione sulla classificazione della variante all’altro Ente che, entro i successivi 60 giorni, si esprime sulla classificazione.
3. In caso di dissenso sulla classificazione come non sostanziale della variante, si procede a norma degli articoli 2 e 3.
4. In caso di condivisione, si procede secondo i commi seguenti del presente articolo.
5. L’Ente competente provvede all’istruttoria sull’istanza e comunica l’esito dell’istruttoria e lo schema di provvedimento finale all’altro Ente il quale, entro 60 giorni, esprime il proprio parere.
6. L’Ente competente, ricevuto il parere favorevole di cui al punto precedente, adotta il provvedimento finale, lo comunica all’altro Ente e ne cura la pubblicazione.
7. In caso di parere sfavorevole ai fini del superamento del dissenso si applica quanto previsto dall’articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.


ART. 5
INTERVENTI SOGGETTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE


1. Qualora le istanze di cui agli articoli precedenti comportino la richiesta di autorizzazione ad eseguire interventi soggetti alla vantazione di impatto ambientale, la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale è curata dalla Provincia o dalla Regione nel cui territorio è prevista la realizzazione degli interventi, sulla base delle norme ivi vigenti, preliminarmente allo svolgimento delle fasi istruttorie previste nei precedenti articoli.
2. La Regione o la Provincia comunica l’inizio del procedimento di valutazione di impatto ambientale all’altro Ente, che può partecipare al procedimento formulando osservazioni o esprimendo un parere non vincolante. La Regione o la Provincia comunica l’esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale all’altro Ente entro 60 giorni dalla sua conclusione.
3. Qualora gli interventi da eseguire siano localizzati sia sul territorio della Provincia sia su quello della Regione, ambedue le Amministrazioni si attiveranno per raggiungere una specifica intesa per esprimere il giudizio di compatibilità ambientale sulla base di procedimenti coordinati.


ART. 6
CAUSE DI CESSAZIONE E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI ATTINENTI LA CONCESSIONE


1. Alla Provincia è affidato lo svolgimento dell’istruttoria sulle istanze di rinuncia, di cessione dell’utenza, nonché l’espletamento del procedimento che dà luogo alla pronuncia di decadenza ed al provvedimento di cui all’art. 54 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. Alla Provincia e altresì affidata l’istruttoria dei procedimenti d’ufficio e l’adozione dei relativi provvedimenti previsti dall’articolo 62, comma 4, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 qualora vengano meno i presupposti per il rilascio della concessione indicati all’articolo 12 bis dei R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Provincia, previo conforme parere della Regione, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, in assenza di detto parere, la Provincia provvede prescindendo dal medesimo.
4. La Regione, nel caso in cui accerti fatti inerenti l’esercizio della concessione che possano dare luogo alla pronuncia di decadenza o all’assunzione del provvedimento di cui all’art. 54 dei R.D. 1775 del 1933 e ad ogni altra ipotesi di cessazione o di modifica delle condizioni della concessione sopra richiamate, ne dà formale comunicazione alla Provincia che si attiva ai sensi del presente articolo.


ART. 7
PROVVEDIMENTI DI RISPETTIVA COMPETENZA DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE


1. La Provincia o la Regione provvedono ad adottare direttamente i provvedimenti di cui agli articoli 47, 48, 50, 217 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 per le opere da realizzarsi o per gli atti da compiersi nei rispettivi territori.
2. La Provincia o la Regione provvedono direttamente ad ogni altro provvedimento di regolazione dei rapporti tra i titolari delle concessioni oggetto del presente accordo ed i titolari di altre concessioni di acqua pubblica rilasciate nella Provincia o nella Regione secondo la rispettiva competenza, qualora detti provvedimenti di regolazione dei rapporti tra concessionari non comportino modifiche sostanziali alle concessioni in atto.
3. La Provincia e la Regione si danno reciprocamente
comunicazione delle istanze e dei provvedimenti di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla loro presentazione o adozione.
4. Qualora le opere da realizzarsi o gli atti da compiere previsti nel presente articolo incidano sul territorio sia della Provincia sia della Regione, provvede la Provincia o la Regione in ragione della prevalenza degli effetti prodotti dal provvedimento da assumere e ne dà comunicazione all’altro Ente. Nel caso in cui tra le competenti Strutture non sia possibile raggiungere un accordo in linea tecnica su quale delle due parti debba provvedere, la questione sarà oggetto di una specifica integrazione al presente accordo.
5. Qualora la regolazione dei rapporti con altri concessionari di cui al comma 2 comporti modifica sostanziale delle concessioni in atto, il procedimento resta disciplinato dall’articolo 3.


ART. 8
ATTIVITÀ ISPETTIVA


1. L’attività di polizia idraulica e l’attività tecnico - ispettiva inerenti gli impianti di cui al presente accordo sono esercitate dalla Provincia o dalla Regione secondo la competenza attribuita all’uno o all’altro Ente per l’adozione degli atti o dei provvedimenti, come definita dal presente Accordo.
2. Ciascuno dei due Enti, parte del presente Accordo, dà comunicazione all’altro dei provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 entro 30 giorni dall’adozione.


ART. 9
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CANONI


1. I canoni demaniali per l’utilizzo dell’acqua sono calcolati sulla base della tariffa vigente nella Provincia e sono ripartiti tra la Provincia e la Regione sulla base dei fattori riportati nella seguente tabella da applicarsi alla potenza nominale di concessione:
Fattori % Riparto Q acqua45% H salto Penalizzazione idraulica/ambient. 45% Occupazione del territorio 10% impianto Prov.TN Reg.VE Prov.TN Reg.VE Prov.TN Reg.VE Prov.TN Reg.VE Bussol. Chievo perc. 100% 0% 10% 90% 10% 90% punt. 45 0 4.5 40.5 1 9 50.5 49.5 Schener Moline perc. 100% 0% 0% 100% 90% 10% punt. 45 0 0 45 9 1 54.0 46.0


ART. 10
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CONCESSIONE DELL’IMPIANTO DI SCHENER – MOLINE


1. La Regione e la Provincia prendono atto che Primiero Energia S.p.A. è succeduta nei beni oggetto dell’ impianto afferente la concessione idroelettrica Schener-Moline a seguito della stipula del contratto di compravendita degli stessi beni con Enel Produzione S.p.A. avvenuta in data 19 ottobre 2001. Con la sottoscrizione del presente accordo la Regione esprime il proprio assenso alla concessione a Primiero Energia S.p.A. della grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), di cui al R.D. 8 dicembre 1927, n. 4580 e s.m., con decorrenza dal 19 ottobre 2001.
2. In relazione a quanto stabilito al comma 1 la Regione rende in via definitiva e conferma l’intesa già espressa sulla determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche n. 95 di data 27 maggio 2005 avente ad oggetto: “Nulla osta alla prosecuzione da parte dì Primiero Energia S.p.A. nell’ esercizio della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Prov. di Trento) e Val Rosna (Prov. di Belluno), di cui al R.D. 8 dicembre 1927, n. 4580 e s.m.”.
3. La Provincia e la Regione riconoscono che i canoni riscossi per il periodo 20.10.2001 - 19.10.2005 ammontano a complessivi Euro 1.146.468,95.
4. I canoni arretrati di cui al comma 3 sono ripartiti tra la Provincia e la Regione secondo i criteri individuati nell’articolo 9.
5. La Provincia si impegna a corrispondere alla Regione (con modalità da definire su proposta della Regione: a rate, in unica soluzione, ecc.) la somma complessiva di Euro 527.375,72 (1.146.468,95 x 46:100) per canoni arretrati, entro 90 giorni dall’approvazione de! bilancio 2006.
6. Ciascun Ente provvederà, per la parte di propria competenza, alla ripetizione dei canoni relativi alle annualità antecedenti la data del 20.10.2001,versati dal concessionario all’Erario.
7. I canoni decorrenti dall’annualità 2006 (da intendersi:
20.10.2005 - 19.10.2006) fino alla scadenza della concessione saranno richiesti al concessionario dalla Provincia, disponendo che i pagamenti siano effettuati direttamente dallo stesso concessionario a ciascun Ente, per la parte di rispettiva competenza, secondo i criteri di riparto di cui all’articolo 9.


ART. 11
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CONCESSIONE DELL’IMPIANTO DI BUSSOLENGO – CHIEVO


1. La Provincia e la Regione riconoscono che il concessionario ha provveduto a versare sul libretto n. 1000096282/93 (c/o Banca Intesa di Mestre) l’importo di Euro 3.453.862,59 corrispondenti ai canoni per le annualità 2002, 2003, 2004 e 2005, calcolati secondo la tariffa applicata dalla Regione Veneto e sul libretto n. 1000096285/23 (c/o Banca Intesa di Mestre) l’importo di Euro 545.054,57 corrispondente alla differenza tariffaria applicata dalla Provincia rispetto a quella della Regione.
2. I canoni arretrati di cui al comma 1 spettano alla Provincia ed alla Regione secondo i criteri individuati nel medesimo articolo 9.
3. La Provincia e la Regione richiederanno ai concessionario il pagamento dei canoni arretrati di cui al comma 1, ciascuna per la parte di propria competenza.
4. Ciascun Ente provvederà, per la parte di propria competenza, alla ripetizione dei canoni relativi alle annualità antecedenti il 2002, versati dal concessionario all’Erario.
5. I canoni decorrenti dall’annualità 2006 (da
intendersi:0l.0l.2006-31.12.2006) fino alla scadenza della concessione saranno richiesti al concessionario dalla Provincia, disponendo che i pagamenti siano effettuali direttamente dallo stesso concessionario a ciascun Ente, per la parte di rispettiva competenza, secondo i criteri di riparto di cui all’articolo 9.


ART. 12
RILASCI MINIMI IN ALVEO


1. Le parti, dato atto che i rispettivi strumenti di pianificazione e tutela delle risorse idriche sono in itinere, si impegnano a definire i valori dei rilasci minimi in alveo, in attuazione di quanto previsto negli strumenti medesimi, una volta approvati.


ART. 13
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE


1. Fino alla definizione degli accordi previsti dall’articolo 36, comma 8, del progetto di Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche approvato il 24 settembre 2004 per fare fronte a stati di emergenza dovuti a fenomeni di piena, di siccità, di inquinamento, ecc, i relativi protocolli di intervento sono assunti d’intesa tra i rispettivi Dirigenti competenti per materia. Le parti si impegnano reciprocamente a rendere noti i nominativi e i recapiti dei soggetti competenti nonché le eventuali successive variazioni.


ART. 14
PROGETTO DI GESTIONE DEGLI INVASI


1. Il progetto di gestione di cui al comma 2 dell’articolo 40 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, è presentato alla Provincia che ne verifica la completezza e ne trasmette copia alla Regione. Entro i successivi 60 giorni la Provincia e la Regione si scambiano le reciproche osservazioni sul progetto.
Nei successivi 30 giorni la Provincia convoca una conferenza di servizi, la quale opererà secondo le procedure previste dall’art. 14 della legge n. 241 del 1990, alla quale partecipano i rappresentanti delle strutture della Provincia e della Regione competenti per materia, nonché il concessionario.
2. Sulla base del verbale della conferenza di servizi la Provincia adotta il provvedimento finale e lo comunica alla Regione nonché ai soggetti intervenuti nel procedimento. La Provincia provvede al successivo inoltro al Registro Italiano Dighe ai sensi del comma 5 del già citato articolo 40 del d.lgs. 152/1999.


ART. 15
DISPOSIZIONE TRANSITORIA


1. La competenza relativa ai procedimenti ed alla adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi riguardanti gli impianti di cui all’articolo 1, non espressamente richiamati dal presente accordo, è definita in linea tecnica d’intesa tra le Strutture competenti della Provincia e della Regione in base ai principi del presente accordo ed ai criteri di cui agli articoli 2 e 3.
2. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa in sede tecnica, la definizione della competenza e l’adozione del provvedimento previsti dal comma 1, saranno oggetto di una specifica integrazione del presente accordo, da raggiungere con il medesimo procedimento.
3. Il presente accordo è a tempo indeterminato e potrà essere modificato o integrato a richiesta di una delle parti.


ART. 16
RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI


1. Per tutte le concessioni di derivazioni d’acqua con opere poste a scavalco tra i due Enti non regolate dal presente accordo, si rinvia a successive intese tra la Provincia e la Regione, in coerenza con i principi generali stabiliti nel presente accordo.
2. Gli articoli 9, 10, 11 e 13 del presente accordo hanno efficacia immediata dalla data di sottoscrizione.
3. Il presente Accordo è ratificato da ciascuna delle parti contraenti con appositi provvedimenti conformemente al disposto dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e produce effetti decorsi quindici giorni dall’avvenuta pubblicazione, sui rispettivi Bollettini Ufficiali, di entrambi i provvedimenti regionale e provinciale di ratifica.
4. Ciascuna delle parti si impegna a dare comunicazione senza ritardo all’altra parte degli estremi dì pubblicazione del proprio provvedimento di ratifica.
Trento, lì 25 novembre 2005
Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento- Lorenzo Dellai –F.to
Venezia, lì 29 novembre 2005
Il Presidente della Regione del Veneto- Giancarlo Galan -F.to



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