Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Costituzione della commissione di studio.
1. È istituita una commissione tecnica per lo studio sull’impatto territoriale e sociale dei flussi migratori nella Regione del Veneto.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Consiglio regionale.
ARTICOLO 2
Compiti.
1. La commissione ha il compito di acquisire dati e informazioni
riguardanti:
a) l’articolazione e la mobilità della presenza sul territorio della popolazione straniera con particolare riferimento alle tipologie delle aree locali interessate sotto il profilo geografico, urbanistico, demografico;
b) le modalità dell’inserimento abitativo della componente straniera nei contesti di residenza in rapporto all’assetto territoriale, alle strutture produttive, ad accentramenti o concentrazioni etniche, alla durata della permanenza, alla presenza di nuclei familiari, alle tipologie degli alloggi;
c) le dinamiche derivanti dalla coesistenza di una pluralità di etnie, culture e religioni sia all’interno della componente straniera, sia in rapporto alla popolazione autoctona;
d) i livelli d’istruzione e formazione dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;
e) i tassi di disoccupazione, sottoccupazione, nonché le tipologie dei rapporti di lavoro in essere.
2. La commissione sulla base dei dati acquisiti provvede altresì ad analizzare studi e modelli di sostenibilità e gestione del fenomeno migratorio per l’elaborazione di strategie regionali praticabili e coerenti con il modello veneto di sviluppo, funzionali a sostenere l’integrazione urbana e sociale e prevenire l’insorgere nel breve-medio-lungo periodo di situazioni di squilibrio e di conflitto.
ARTICOLO 3
Composizione della commissione e funzionamento.
1. La commissione è insediata dal Presidente del Consiglio regionale ed è composta da:
a) un esperto in urbanistica;
b) un esperto in sociologia;
c) un esperto in economia;
d) un esperto in problemi sociosanitari;
e) un rappresentante delle caritas venete;
f) un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali designato d’intesa tra loro dalle rispettive organizzazioni regionali;
g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale designato d’intesa tra loro dalle rispettive organizzazioni regionali;
h) un rappresentante dell’osservatorio regionale sull’immigrazione designato dalla Giunta regionale;
i) un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI) Veneto;
l) il dirigente generale dell’Ufficio scolastico per il Veneto o un suo delegato designato d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione;
m) il direttore dell’Ente regionale Veneto Lavoro o suo delegato.
2. I componenti di cui al comma 1 lettere a,) b), c), d), sono designati dall’Ufficio di Presidenza sentiti i presidenti dei gruppi consiliari in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni.
3. I componenti eleggono nel proprio seno il Presidente; la commissione è legittimamente insediata e costituita con la maggioranza dei componenti e le decisioni sono validamente assunte con la maggioranza dei presenti.
4. La commissione dura in carica due anni dalla data del suo insediamento e riferisce al Consiglio regionale ogni sei mesi.
ARTICOLO 4
Organizzazione.
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura il personale, i mezzi, e le strutture necessarie al funzionamento della commissione.
ARTICOLO 5
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si provvede con le risorse allocate sull’upb U0001 “Consiglio regionale” del bilancio pluriennale 2006-2008.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 23 novembre 2006