NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia
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Legge regionale 23 marzo 2010, n. 7
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Ordinamento della professione di maestro di sci.
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L'Assemblea regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge ARTICOLO 1 Oggetto 1. La presente legge disciplina l’ordinamento della professione di maestro di sci in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81. ARTICOLO 2 Collegio regionale dei maestri di sci 1. A norma dell’articolo 13 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è istituito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, il collegio regionale dei maestri di sci della Sicilia, nella composizione e con le competenze previste dallo stesso articolo 13. ARTICOLO 3 Albo professionale dei maestri di sci 1. A norma dell’articolo 3 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è istituito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, l’albo professionale dei maestri di sci della Regione siciliana. L’iscrizione all’albo è subordinata al conseguimento dell’abilitazione professionale ed al possesso dei requisiti prescritti, rispettivamente, dall’articolo 6 e dall’articolo 4 della legge n. 81 del 1991. 2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell’albo di cui al comma 1. ARTICOLO 4 Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale 1. I corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci che precedono, a norma dell’articolo 6 della legge 8 marzo 1991, n. 81, l’esame di abilitazione all’esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento cui è subordinato il rinnovo dell’iscrizione, a norma dell’articolo 11 della legge n. 81 del 1991, sono istituiti, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, dall’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo. 2. L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, d’intesa con il collegio regionale dei maestri di sci, può istituire altresì corsi di specializzazione in peculiari discipline. 3. L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentito il consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci, in rispondenza ai contenuti e criteri indicati dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 8 marzo 1991, n. 81, delibera la durata, i programmi, l’organizzazione, il luogo di svolgimento e le prove finali dei corsi, nonché le prove selettive per l’ammissione ad essi, determinando contestualmente l’ammontare delle spese a carico dei frequentanti. 4. I corsi di qualificazione professionale sono organizzati, d’intesa con il collegio regionale di cui all’articolo 2, prevedendo l’impiego per la parte tecnico-didattica degli organi tecnici della Federazione Italiana Sport Invernali “istruttori nazionali”. 5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine, fondo e snowboard, è costituito dagli insegnamenti fondamentali individuati dall’articolo 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81, e si articola in tre moduli, uno didattico, uno tecnico e uno culturale, corrispondenti alle tre sezioni d’esame. 6. L’ammissione ai corsi di formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica, valutata da una Commissione di esame a norma dell’articolo 5. 7. Il mancato superamento della prova didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione delle singole prove da effettuarsi nella sessione di esami immediatamente successiva. 8. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento; la validità dell’iscrizione nell’albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l’accertamento dell’idoneità psico-fisica. 9. Gli oneri per l’organizzazione dei corsi, degli esami ed il rilascio dei titoli sono coperti integralmente dalle spese a carico dei frequentanti. ARTICOLO 5 Commissione d’esame 1. La Commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione è istituita, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, adottato d’intesa con il collegio regionale dei maestri di sci. 2. Se l’intesa non viene raggiunta entro novanta giorni dall’invio della proposta da parte dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, lo stesso Assessore procede senz’altro alla nomina della Commissione. 3. La Commissione è composta da: a) un esperto, designato dall’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, che la presiede; b) tre maestri di sci delle discipline specifiche previste dal corso di riferimento (alpino, fondo, snowboard), scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal collegio regionale dei maestri di sci; c) tre istruttori nazionali di sci, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla FISI; d) tre esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami. 4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. ARTICOLO 6 Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard 1. Agli effetti della presente legge per “scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard” si intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri per esercitare, in modo coordinato e continuativo, la loro attività professionale. 2. L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentito il parere del collegio regionale dei maestri di sci, autorizza l’apertura delle scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni: a) che la scuola abbia un organico minimo di tre maestri; b) che la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all’esercizio dell’attività; c) che la scuola abbia sede in località idonea all’esercizio dell’attività sciistica; d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale; e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l’altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all’organizzazione delle scuole stesse; f) che la scuola sia in grado di funzionare con l’organico minimo previsto senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività; g) che la scuola abbia un direttore, compreso nell’organico di cui alla lettera a), responsabile dell’attività del corpo docente sotto l’aspetto tecnico didattico; h) che la scuola assuma l’impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso e a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani; i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’insegnamento; j) che nella stazione invernale sede dell’istituenda scuola non siano state autorizzate altre scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard; in tal caso l’autorizzazione all’apertura è concessa dall’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentito il collegio regionale dei maestri di sci; k) che la scuola sia punto di riferimento territoriale, svolgendo un maggior raccordo organizzativo per la migliore fruizione della stazione sciistica, oltre che nel periodo invernale, anche nel periodo estivo, con attività sportive compatibili con l’ambiente montano circostante. 3. Per il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 2, l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, con il provvedimento con il quale autorizza l’apertura della scuola, può dettare le opportune prescrizioni. 4. L’autorizzazione è revocata qualora vengano meno uno o più requisiti previsti dal comma 2 e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge. L’autorizzazione è altresì revocata qualora non si dia attuazione alle prescrizioni eventualmente contenute nel provvedimento autorizzativo. ARTICOLO 7 Tariffe professionali 1. Le scuole di sci espongono nelle loro sedi, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate. ARTICOLO 8 Sanzioni amministrative 1. Chiunque, pur in possesso dell’abilitazione professionale, eserciti l’attività di maestro di sci nell’ambito della Regione senza essere iscritto all’albo di cui all’articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquantotto euro a settecentosettantaquattro euro. 2. L’esercizio abusivo di scuola di sci, e in ogni caso l’apertura e l’esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto dell’autorizzazione regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecentosedici euro a millecinquecentoquarantanove euro a carico di ciascuna persona che pratichi l’attività di insegnamento dello sci nell’ambito dell’organizzazione abusiva. Viene irrogata la sanzione da duemilacinquecentoottantadue euro a settemila settecentoquarantasei euro a carico del responsabile della scuola di sci abusiva. 3. L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati dai competenti uffici regionali. ARTICOLO 9 Competenze della Giunta regionale e dell’Assessore competente 1. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate e delimitate le aree sciistiche e sono descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, dei percorsi di sci fuori pista e delle escursioni sciistiche ove è prevista l’attività di maestri di sci. 2. L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, a norma dell’articolo 13, comma 5, della legge 8 marzo 1991, n. 81, vigila sull’attività del collegio regionale dei maestri di sci ed approva i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, adottati dall’assemblea del collegio. 3. L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo determina le modalità per l’espletamento della vigilanza sull’albo professionale, sul collegio regionale dei maestri di sci e sulle scuole di sci. Disciplina le modalità per la presentazione della domanda per l’iscrizione all’albo. ARTICOLO 10 Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati 1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altri Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione nella Regione siciliana, devono comunicare al consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci il trasferimento all’albo professionale della Regione siciliana. Il consiglio direttivo del collegio regionale procede all’iscrizione all’albo di cui all’articolo 3, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, dandone immediata comunicazione al collegio regionale o provinciale dal quale il maestro proviene. 2. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente la professione nella Regione siciliana, devono darne preventiva comunicazione al consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività. 3. All’esercizio professionale temporaneo di maestro di sci nella Regione siciliana da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, non iscritti in albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania). 4. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione nella Regione siciliana, devono procedere ai sensi dell’articolo 3 della presente legge. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, in particolare al Titolo III, il collegio regionale dei maestri di sci dispone l’iscrizione all’albo subordinatamente alla verifica della sussistenza del possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla competente autorità statale di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2007, e dei requisiti, diversi dall’abilitazione, di cui all’articolo 3, comma 1. 5. L’esercizio professionale nella Regione siciliana, in forma stabile o temporanea, da parte dei maestri di sci che non siano cittadini dell’Unione europea e che possiedano un titolo rilasciato dallo Stato di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative. Ai fini dell’esercizio in forma stabile, trova inoltre applicazione l’articolo 3. ARTICOLO 11 Norme transitorie 1. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all’albo dei maestri di sci, a domanda, i residenti in Sicilia in possesso dei requisiti di certificazione rilasciati dalla FISI, conseguiti antecedentemente alla legge 8 marzo 1991, n. 81, equipollenti al titolo di maestro di sci, in regola con i corsi di aggiornamento e in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 11 della medesima legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché coloro che, cittadini residenti nella Regione, siano già iscritti presso altri albi regionali. In tal caso il richiedente, con la domanda di iscrizione all’albo dei maestri di sci della Regione, deve produrre attestazione di cancellazione all’albo di provenienza. ARTICOLO 12 Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 23 marzo 2010.
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