Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. Scopo delle presenti norme è quello di consentire la regolare prosecuzione ed il completamento delle attività di ricostruzione, nonché lo snellimento ed il controllo delle procedure nelle aree colpite dal terremoto del 9 settembre 1998.
ARTICOLO 2
(Oggetto)
1. Per il conseguimento delle finalità indicate nell’articolo 1, la Regione nell’ambito delle funzioni di programmazione finanziaria attribuite dal D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, art. 2, nonché dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, cnvertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 1, assegna ai Comuni una somma fino al 4% delle risorse, complessivamente destinate alle attività di ricostruzione, al controllo dei progetti nonché alla effettuazione di tutti gli adempimenti connessi ai relativi procedimenti tecnico-amministrativi.
ARTICOLO 3
(Utilizzo delle somme)
1. I Comuni possono utilizzare le suddette somme avvalendosi di qualificati professionisti quali consulenti esterni a supporto delle attività dell’Amministrazione, nei limiti delle unità già esistenti.
ARTICOLO 4
(Pubblicazione)
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 23 marzo 2006
DE FILIPPO