NORMATIVA
Normativa regionale - Sardegna
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Legge regionale 23 maggio 2006, n. 7
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Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo.
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 Consulta regionale
1. Il Consiglio regionale istituisce una Consulta per l’elaborazione di un progetto organico di nuovo statuto di autonomia e di sovranità del popolo sardo, al fine di assicurare la più ampia partecipazione della comunità regionale e dei sardi residenti fuori dall’Isola ed il concorso delle autonomie locali. 2. La Consulta ha il compito di definire il progetto, di proporlo all’esame delle forze sociali, economiche e culturali, delle istituzioni locali, delle autonomie funzionali della comunità regionale, degli organismi di parità e di quelli rappresentativi degli emigrati e degli immigrati; completata la consultazione, trasmette il progetto al Consiglio regionale. 3. I lavori della Consulta si articolano in tre fasi: a) elaborazione del progetto di base, della durata di quattro mesi; b) consultazione istituzionale e sociale su tale progetto, prevista dall’articolo 8; c) definizione e approvazione del testo di statuto da trasmettere al Consiglio regionale, secondo quanto indicato al comma 4 dell’articolo 8. 4. La trasmissione deve avvenire entro otto mesi dall’insediamento della Consulta.
ARTICOLO 2 Progetto di statuto
1. Il progetto di nuovo statuto regionale è redatto sotto forma di articolato, preceduto da un preambolo di principi, ed accompagnato da una relazione. Per ciascuna delle parti o per singoli aspetti possono essere previste più ipotesi od opzioni. 2. L’articolato deve considerare indicativamente i seguenti argomenti: a) principi e caratteri della identità regionale; ragioni fondanti della autonomia e sovranità; conseguenti obblighi di Stato e Regione in relazione a tali caratteri, individuando idonee forme per promuovere i diritti dei cittadini sardi in relazione a condizioni connesse alla specificità dell’Isola; b) definizione di competenze e poteri legislativi ed amministrativi della Regione, mediante ricognizione di quelli attualmente attribuiti dallo Statuto e dalla Costituzione e l’individuazione di altre ulteriori o più ampie competenze; c) autonomia finanziaria e impositiva attraverso la individuazione di entrate certe sia ordinarie, sia dirette a garantire forme di perequazione ed integrazione al fine di superare situazioni di arretratezza, ridurre le diseconomie derivanti dall’insularità, garantire investimenti sostitutivi per il caso di mancata inclusione nei programmi nazionali di infrastrutturazione; forme di intesa per la definizione delle entrate variabili; d) rapporti con gli enti locali: principi in materia di ordinamento degli enti locali, forme di promozione e valorizzazione delle autonomie, principi che devono presiedere alla distribuzione delle funzioni a fini di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, cooperazione, coesione fra i diversi enti e comunità locali; e) principi in materia di ordinamento e forma di governo della Regione: fonti, rapporti con i cittadini, forme di partecipazione; f) poteri regionali rispetto alle politiche statali, forme di intervento ed intesa con organi dello Stato, forme di garanzia e tutela al fine di raggiungere intese per l’attuazione di interventi pubblici nel territorio regionale; g) poteri esteri regionali e principi in materia di forme di partecipazione riguardo alla definizione delle politiche e della normativa dell’Unione europea; h) forma e valore dello Statuto, garanzie procedimentali e limiti di revisione. 3. Il progetto può indicare ogni altro argomento ritenuto rilevante al fine di definire autonomia e elementi di sovranità regionale e formulare proposte ad essa relative. 4. Il progetto di statuto, una volta predisposto ed approvato dalla Consulta, è trasmesso al Consiglio regionale, messo a disposizione dei consiglieri regionali ed assegnato alla Prima Commissione permanente che, sulla base del testo elaborato, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge di nuovo statuto, per il suo esame secondo il normale iter legislativo.
Capo II Struttura della Consulta
ARTICOLO 3 Composizione e formazione della Consulta
1. I componenti della Consulta devono essere esperti di comprovata competenza nelle materie di rilevanza per lo Statuto o rappresentativi delle realtà politiche, sociali, economiche, imprenditoriali, culturali, dell’associazionismo. A tal fine le candidature e le designazioni sono accompagnate dal curriculum e dalla dichiarazione di consenso di ciascuno dei candidati. 2. La Consulta è composta da cinquanta membri, di cui: a) ventinove eletti dal Consiglio regionale con sistema proporzionale riferito ai risultati delle ultime elezioni regionali con le modalità previste dai commi da 4 a 9; b) venti eletti dal Consiglio regionale fra i soggetti designati dalle Università di Cagliari e Sassari, dal Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, dal Consiglio delle autonomie locali, dalla Consulta per l’emigrazione con le modalità previste dai commi 10 e 11; c) uno nominato dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi del comma 13. 3. Nella composizione della Consulta nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore ad un quarto: se questa proporzione non viene conseguita, il numero di seggi in tal senso mancante ai rappresentanti del genere meno rappresentato viene loro assegnato sottraendolo ai meno votati dell’altro genere secondo le modalità previste ai commi 9 e 11. 4. Per l’elezione dei componenti di cui alla lettera a) del comma 2, si fa riferimento alle percentuali dei voti ottenuti dalle diverse coalizioni che hanno ottenuto seggi nella circoscrizione regionale, sul totale dei voti conseguiti nelle circoscrizioni provinciali dalle liste ad esse collegate nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del 12 giugno 2004. A ciascuna coalizione viene assegnato in seno alla Consulta, sui ventinove previsti, un numero di seggi proporzionale ai voti suindicati. 5. La votazione avviene sulla base di liste presentate da almeno due consiglieri. Ogni lista: indica la coalizione a cui fa riferimento tra quelle di cui al comma 4; contiene un numero di candidati almeno doppio e non superiore al triplo di quelli spettanti alla coalizione cui si riferisce; assicura tra i candidati il rispetto del rapporto fra generi previsto dal comma 3; è depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale almeno settantadue ore prima del giorno previsto per la votazione. Qualora vengano presentate più liste che fanno riferimento alla stessa coalizione sono ammesse le liste che contengano un numero di candidati almeno pari a quello dei seggi spettanti alla coalizione cui si riferiscono. Il Presidente del consiglio dà un termine di ventiquattro ore per la eventuale regolarizzazione delle liste; quindi esclude le liste che non presentino i requisiti richiesti. 6. Ogni consigliere indica sulla scheda un nome. I seggi vengono attribuiti ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero di componenti assegnato a ciascuna coalizione. 7. Esaurite le operazioni di voto, qualora non vengano attribuiti tutti i ventinove seggi di cui alla lettera a) del comma 2, quelli mancanti sono assegnati attingendo dai designati delle proposte di cui al comma 10, seguendo l’elenco indicato nel comma stesso e l’ordine previsto dalle proposte attribuendo un seggio per ciascuna rappresentanza ed eventualmente ripetendo l’operazione fino alla concorrenza dei seggi da attribuire. 8. Qualora vengano presentate più liste che fanno riferimento alla stessa coalizione, i seggi spettanti alla coalizione vengono ripartiti fra le stesse liste in proporzione ai voti ottenuti. A tal fine si divide il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per 1, 2, 3, 4, .... sino alla concorrenza del numero dei consultori spettanti. Si scelgono quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai seggi spettanti alla coalizione, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito per sorteggio. All’interno di ciascuna lista i seggi sono assegnati ai candidati che hanno ottenuto più voti fino alla concorrenza dei seggi attribuiti ad ognuna. In caso di parità si procede mediante sorteggio. 9. Qualora al termine delle operazioni dei commi precedenti non risulti salvaguardata la proporzione minima fra generi prevista dal comma 3, le sostituzioni necessarie a questo fine vengono effettuate una per ciascuna lista che abbia ottenuto seggi, a partire da quella che ne abbia ottenuto un maggior numero e in senso decrescente, se necessario ripercorrendo più volte la serie delle liste. Sono escluse le liste cui compete un solo seggio in seno alla Consulta e quelle tra i cui eletti risulti già soddisfatta la prescritta proporzione fra generi. 10. I venti componenti della Consulta di cui alla lettera b) del comma 2, vengono eletti dal Consiglio regionale su proposte di nomi di numero doppio rispetto ai membri da eleggere, formulate nel rispetto del rapporto di genere previsto dal comma 3, dai Senati accademici delle Università di Cagliari e Sassari, cui competono due membri eletti per ciascuna, dal CREL, cui competono sei membri, dal Consiglio delle autonomie locali, cui competono otto membri, dalla Consulta dell’emigrazione cui competono due membri di cui uno in rappresentanza dei circoli e delle loro federazioni, l’altro in rappresentanza delle associazioni di tutela. Le designazioni devono pervenire entro quindici giorni successivi all’entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il termine previsto per il deposito delle liste ai sensi del comma 5. A tal fine il Presidente del Consiglio invita gli organismi a provvedere. 11. Le elezioni dei componenti di cui al comma 10 avvengono separatamente per ciascuna categoria di designati. Ciascun consigliere indica nella scheda un solo nome. Vengono dichiarati eletti coloro che hanno riportato più voti. In caso di parità si procede a sorteggio. Qualora al termine delle operazioni non risulti salvaguardata la proporzione minima fra generi prevista dal comma 3, le sostituzioni necessarie a questo fine vengono effettuate una per ciascuna categoria, a partire da quella cui competono più seggi e in senso decrescente, se necessario ripercorrendo più volte la serie delle designazioni. 12. Valgono per i componenti della Consulta le incompatibilità previste per i consiglieri regionali, salvo quanto previsto dal presente comma. La carica è compatibile con quella di Senatore a vita e di sindaco, quale che sia il numero di abitanti del comune. Non sono eleggibili i consiglieri e gli assessori regionali, i componenti degli uffici di gabinetto, nonché i dipendenti regionali. 13. Il Presidente del Consiglio regionale nomina il componente di cui alla lettera c) del comma 2 al fine di consentire la rappresentanza della coalizione che ha presentato alle ultime elezioni regionali un proprio candidato a Presidente della Regione, senza che nessun candidato delle liste ad esso collegate venisse eletto consigliere regionale. 14. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla nomina dei componenti entro i dieci giorni successivi alle votazioni del Consiglio regionale. Entro lo stesso termine rileva, anche d’ufficio, eventuali incompatibilità, assegnando un termine di cinque giorni per rimuoverle. 15. In caso di dimissioni o impedimento subentra il più votato della medesima lista o categoria, salvaguardando preliminarmente il rapporto fra generi di cui al comma 3.
ARTICOLO 4 Organi
1. La Consulta elegge al suo interno un Presidente. Il Presidente assicura l’ordine dei lavori e dirige la discussione. 2. Il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di coordinamento, composto da due vicepresidenti ed altri sei consultori, da lui presieduto. I vice presidenti e gli altri sei componenti sono eletti dalla Consulta in due distinte votazioni; ogni votante indica sulla scheda un solo nome. 3. Alle riunioni dell’Ufficio di coordinamento possono partecipare il Presidente ed il Vice Presidente della Prima Commissione permanente del Consiglio regionale. 4. L’Ufficio di coordinamento stabilisce il programma dei lavori, assume le determinazioni necessarie al buon funzionamento della Consulta, provvede all’attuazione dei suoi deliberati assicurando il necessario raccordo col Consiglio regionale, propone alla Presidenza del Consiglio regionale le eventuali iniziative che comportino spese. 5. La Consulta ed il relativo Ufficio di coordinamento cessano l’attività con la trasmissione al Consiglio regionale del progetto di statuto.
Capo III Funzionamento della Consulta
ARTICOLO 5 Sede della Consulta
1. La Consulta si riunisce nella città di Cagliari, in una sede definita dalla Presidenza del Consiglio regionale. 2. Nella fase di consultazione possono essere svolte riunioni in altre sedi nel territorio regionale.
ARTICOLO 6 Attività della Consulta
1. Ciascun componente della Consulta, ciascun consigliere regionale e ciascun deputato o senatore eletto in Sardegna, entro il termine stabilito dal calendario dei lavori, ha facoltà di presentare proposte articolate per la formazione del progetto di statuto, riguardanti anche solo parte degli argomenti previsti. 2. Il Presidente della Regione può, in qualsiasi fase dei lavori della Consulta, nei termini previsti dal comma 1, partecipare ed intervenire, presentare documenti e formulare proposte sui temi in discussione. 3. La Consulta e il Presidente della Regione possono, d’intesa fra loro, prevedere partecipazione di uno o più componenti della Giunta regionale per aspetti specifici. 4. La Prima Commissione del Consiglio regionale è puntualmente informata su ogni fase dei lavori della Consulta e può proporre alla stessa integrazioni sui temi da trattare. 5. La Consulta può procedere ad audizioni, sollecitare contributi di singole personalità e di centri o istituti di studio e ricerca, formulare quesiti e richieste, assumere ogni iniziativa utile coinvolgendo organismi culturali, sociali ed economici, il mondo del volontariato e dell’associazionismo, ivi compresi i sardi residenti fuori dall’Isola per il più ampio esame delle proposte. 6. La Consulta tiene una o più sedute speciali nelle quali intervengono i deputati e senatori eletti in Sardegna. 7. Possono essere istituiti gruppi di lavoro su singoli aspetti. 8. Ciascun componente della Consulta può presentare emendamenti e chiedere che siano votati o inclusi nel documento finale. 9. La Consulta delibera a maggioranza. 10. Decorso il termine di cui al comma 1, la Consulta procede all’esame delle diverse proposte e predispone un progetto di statuto ai sensi dell’articolo 2, che viene proposto alla consultazione finale disciplinata dall’articolo 8. 11. La Consulta può nominare uno o più relatori. Nella relazione è dato conto dell’attività svolta dalla Consulta, dei documenti e delle proposte raccolti.
ARTICOLO 7 Forme di pubblicità
l. Le sedute della Consulta sono pubbliche. 2. Gli atti e i documenti della Consulta, in ogni fase di attività, sono resi pubblici anche mediante strumenti telematici accessibili a tutti. 3. La Consulta può promuovere forme di consultazione telematiche; dei risultati è data notizia nella relazione finale.
ARTICOLO 8 Consultazione finale
1. Il progetto di statuto, prima di essere trasmesso al Consiglio regionale, è reso noto alla comunità regionale, fatto oggetto della massima diffusione, trasmesso ai comuni ed alle province della Sardegna i quali possono inviare alla Consulta, entro quarantacinque giorni, documenti di indirizzo e proposte di modifica. 2. Entro lo stesso termine i residenti nell’Isola, i sardi emigrati anche tramite le loro organizzazioni, le associazioni ed altri soggetti operanti in Sardegna, possono far pervenire alla Consulta pareri, osservazioni e proposte modificative. 3. Al fine di promuovere il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali della Sardegna, nei trenta giorni successivi, il presidente della Consulta d’intesa con i presidenti delle province, convoca un’assemblea territoriale dei consigli provinciale e comunali in ciascuna delle otto province. 4. Nei quarantacinque giorni successivi la Consulta, tenuto conto delle risultanze delle assemblee, definisce il progetto di Statuto, lo approva e lo trasmette al Consiglio regionale.
ARTICOLO 9 Insediamento
1. Il Presidente del Consiglio convoca la Consulta per l’insediamento entro quindici giorni dalle votazioni di cui all’articolo 3. Apre i lavori e presiede la seduta. 2. Alla seduta partecipa il Presidente della Regione. 3. Si procede quindi all’elezione del Presidente della Consulta e dell’Ufficio di coordinamento.
ARTICOLO 10 Supporto e segreteria
1. Il supporto per l’attività istruttoria e di segreteria è assicurato dal Consiglio regionale, eventualmente ricorrendo, per le sole funzioni inferiori a quelle dirigenziali, a convenzioni e contratti di lavoro a tempo determinato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, assicurando in ogni caso un’adeguata selezione del personale. 2. Tutte le spese necessarie per l’attività della Consulta sono disposte dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di coordinamento.
ARTICOLO 11 Rimborsi
1. Ai componenti della Consulta compete un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, della assemblea plenaria o dei gruppi di lavoro formalmente costituiti, indipendentemente dal numero di sedute, di ammontare pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali. 2. Nel caso in cui al componente della Consulta lavoratore dipendente siano concessi permessi retribuiti, l’amministrazione del Consiglio regionale, su richiesta dei datori di lavoro, provvede al rimborso delle spese secondo quanto previsto dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali). 3. Nel caso in cui il componente della Consulta sia posto in aspettativa non retribuita, l’amministrazione del Consiglio regionale provvede, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, al versamento a proprio carico degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per il relativo periodo. Per i componenti della Consulta che non siano lavoratori dipendenti si provvede secondo le modalità previste dal comma 2 dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 4. I componenti della Consulta posti in aspettativa non retribuita e quelli che non siano lavoratori dipendenti possono optare per la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione mensile, il cui ammontare è forfettariamente fissato in misura pari a ventisei giorni di diaria. È prevista la detrazione di un ammontare pari ad una giornata di diaria per ogni assenza non giustificata. 5. Per quanto non previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per i consiglieri comunali dagli articoli 79, 80, 81, 82 e 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 6. Il trattamento è erogato dall’amministrazione del Consiglio regionale che provvede a tutti gli adempimenti relativi.
ARTICOLO 12 Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.500.000. 2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2006 è apportata la seguente variazione: in diminuzione 03 - Programmazione UPB S03.006 FNOL - parte corrente 2006 euro 2.500.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 13 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006). in aumento 04 - Presidenza della Giunta Servizio 02 - UPB S01.013 Consiglio regionale 2006 euro 2.500.000 Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 23 maggio 2006 Soru
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