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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge regionale 23 maggio 2006, n. 17
Disciplina della tutela e dell’uso della costa.
 
Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Oggetto e principi generali)

1. Nell’ambito della gestione integrata della costa, la presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni e alle Province.
2. Per gestione integrata della costa s’intende il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all’uso, alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo.
3. Per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale s’intendono tutte le attività e i compiti individuati dall’articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni , in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
4. L’azione regionale in materia di demanio marittimo si conforma ai seguenti principi:
a) salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell’ambiente;
b) pianificazione dell’area costiera;
c) accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione;
d) semplificazione dell’azione amministrativa;
e) trasparenza delle procedure e partecipazione alla definizione degli indirizzi;
f) integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso forme di cooperazione e di concertazione;
g) decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse;
h) sviluppo armonico ed eco - compatibile del turismo balneare.
5. Sono escluse dalla competenza regionale:
a) le aree del demanio marittimo e del mare territoriale necessarie all’approvvigionamento di fonti di energia, ai sensi del d.lgs. 112/1998;
b) i porti e le aree espressamente dichiarate di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificati dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato e Regione Puglia;
c) i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, come classificati dall’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni;
d) le aree e i porti ricadenti nella circoscrizione delle Autorità portuali, istituite ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 84/1994.

ARTICOLO 2
(Pianificazione)

1. L’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 1, ha luogo sulla base della pianificazione che si articola nei livelli regionale e comunale.
2. Il processo di pianificazione ha luogo con la collaborazione delle Province, sentite le associazioni portatrici di interessi generali in materia ambientale, territoriale e turistica.

ARTICOLO 3
(Piano regionale delle coste)

1. La pianificazione regionale si attua mediante il Piano regionale delle coste (PRC).
2. Il PRC, previa ricognizione dello stato attuale del bene e delle sue caratteristiche fisiche, nonché dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani territoriali regionali, generali e di settore, disciplina, in attuazione degli indirizzi fissati a tal fine dalla Giunta regionale, sentite le Province territorialmente competenti, le attività e gli interventi sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale, per garantirne la valorizzazione e la conservazione dell’integrità fisica e patrimoniale.
3. Il PRC contiene gli studi, le indagini e i rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarino, nonché le linee guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera, quali: opere di difesa, porti turistici e cave di mare per il prelievo di sabbia da destinare al rifacimento degli arenili in erosione.
4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento che disciplina le procedure per l’esame e l’approvazione delle opere di ingegneria costiera, nonché per il rilascio delle relative concessioni demaniali marittime.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il PRC.
6. Entro trenta giorni dalla data di adozione del PRC, i Comuni, le Province e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.
7. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute, predispone il PRC per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale.
8. Il Piano acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
9. Le varianti al PRC sono approvate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.

ARTICOLO 4
(Piano comunale delle coste)

1. Ai principi e alle norme del PRC devono essere conformati i Piani comunali delle coste (PCC), ancorché approvati e/o predisposti per effetto di norme regionali previgenti.
2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC, la Giunta comunale adotta il Piano comunale delle coste ovvero adegua quello previgente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è depositato presso la Segreteria comunale e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta.
3. Le eventuali osservazioni devono essere presentate presso il Comune entro trenta giorni dalla data di deposito.
4. Entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il PCC, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute.
5. Ai fini della verifica di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l’esito s’intende favorevole.
6. Il PCC, ai fini dell’efficacia, è approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale.
7. Le varianti al PCC sono adottate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.
8. Qualora i Comuni non provvedano entro i termini stabiliti, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni e scaduto tale ulteriore termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, nomina con proprio decreto un Collegio di tecnici regionali, con funzione di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del PCC.
9. Il Collegio di cui al comma 8 è presieduto dal dirigente del Settore demanio e patrimonio, o suo delegato, ed è composto da:
a) un tecnico del Settore demanio e patrimonio;
b) un tecnico del Settore urbanistico;
c) un tecnico del Settore ecologia e ambiente;
d) un tecnico della Provincia competente;
e) un tecnico comunale.
10. Le spese riconosciute in favore dei componenti del Collegio sono quantificate nella misura percentuale, stabilita dall’articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, della tariffa professionale vigente degli ingegneri e architetti, sulla base del numero di abitanti nel periodo estivo fornito dal Comune, e sono poste a carico del Comune inadempiente.
11. I PCC possono essere presentati con le stesse modalità da più Comuni consorziati limitrofi o dalle Unioni dei Comuni ove esistenti.

ARTICOLO 5
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che necessitano di unitario esercizio a livello regionale:
a) programmazione, indirizzo e coordinamento generale;
b) individuazione delle aree di tutela e di conservazione ambientale;
c) gestione del sistema informativo del demanio (SID);
d) supporto e consulenza ai Comuni costieri;
e) monitoraggio e verifica dell’attività dei Comuni costieri;
f) rilascio della concessione di beni demaniali richiesti nell’uso del Comune medesimo;
g) esercizio dei poteri sostitutivi;
h) esercizio di attività qualificate regionali dal PRC;
i) rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di opere di ingegneria costiera.
2. L’espletamento delle attività di competenza regionale è assicurato dal Settore demanio e patrimonio.

ARTICOLO 6
(Funzioni dei Comuni)

1. È conferito ai Comuni costieri l’esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente individuate all’articolo 5.
2. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull’esercizio delle funzioni amministrative conferite, con riferimento all’anno precedente.
3. Le funzioni del comma 1 possono essere esercitate dai Comuni costieri in forma singola o associata.

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 7
7 (Sistema informativo del demanio - SID)

1. Il Sistema informativo del demanio marittimo (SIS) rappresenta lo strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi
all’amministrazione del Demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza del suo reale stato d’uso.
2. La Regione, a seguito di autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, favorisce e promuove l’utilizzo del SID a livello comunale, ai fini della concreta operatività del conferimento di cui all’articolo 6, comma 1. L’accesso al SID è consentito a ciascuna Provincia per l’esercizio dell’attività di vigilanza sul territorio di competenza.
3. I Comuni hanno l’obbligo di operare sul SID, trasmettendo alla Regione anche copia integrale delle concessioni rilasciate, in forma cartacea e con cadenza quindicinale.
4. Il SID rappresenta, a regime, lo strumento per fornire servizi web al pubblico, consentendo la consultazione e la visualizzazione dei dati accessibili.

ARTICOLO 8
(Domanda per la concessione)

1. La domanda per ottenere il rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione deve essere rivolta al Comune territorialmente competente.
2. La domanda, prodotta secondo procedura SID, deve specificare sia l’uso che il richiedente intende fare del bene demaniale, sia la durata della concessione richiesta.
3. La domanda per il rilascio e la variazione della concessione deve essere corredata di una perizia giurata a firma di tecnico abilitato, riportante la descrizione, anche fotografica, dello stato dei luoghi ante operam e una simulazione, mediante trasposizione, dalla quale si possa rilevare l’impatto ambientale post operam.
4. Alla domanda devono essere allegati, inoltre, la certificazione antimafia e la documentazione idonea a dimostrare l’assenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione.
5. L’avvio del procedimento è subordinato al pagamento del contributo per spese di istruttoria, determinato ai sensi del Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1997, n. 9074, attuativo della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale).
6. Al fine di accedere a provvidenze pubbliche il concessionario può chiedere, con motivata istanza, il rinnovo anticipato del titolo concessorio.

ARTICOLO 9
(Concorso di domande)

1. Nel caso di più domande riguardanti, in tutto o in parte, la stessa area o bene è effettuata, in via combinata e ponderale, in relazione alla tipicità delle aree medesime, la comparazione valutando in particolare le caratteristiche del progetto in ordine alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, all’utilizzo di materiali e tecnologie eco-compatibili e di facile rimozione, all’incremento del livello occupazionale, alle concessioni dichiarate decadute o revocate in contrasto con il PCC. In caso di parità, si procede a licitazione privata tra i concorrenti.

ARTICOLO 10
(Rilascio e durata della concessione)

1. Il rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione ha luogo nel rispetto del PCC approvato, del codice della navigazione, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, delle leggi statali e regionali, con riferimento particolare alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per le determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), così come modificata dall’articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e dalla legge 29 marzo 1001, n. 135.
2. Il termine per l’emissione del provvedimento è fissato, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell’ultimo parere.
3. Sono destinatari di concessione demaniale marittima l’Ente pubblico e i soggetti privati.
4. Il parere di cui all’articolo 12 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione è espresso dagli Uffici tecnici dei Comuni competenti ovvero, in avvalimento, dal Settore regionale demanio e patrimonio.
5. Le concessioni per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto sono rilasciate secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica di diporto). Fino alla ridefinizione della materia, la Regione assume direttamente la responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari, nonché di approvazione dei progetti definitivi, ai sensi del comma 10 dell’articolo 5 e del comma 4 dell’articolo 6 del d.p.r. 509/1997. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state attivate le Conferenze dei servizi per l’esame e l’approvazione dei progetti.
6. La durata delle concessioni per finalità turistico-ricreativa è fissata ordinariamente in anni sei. Per le altre finalità produttive non turistico-ricreative la durata della concessione è, invece, fissata in relazione ai piani di investimento e ammortamento proposti dai richiedenti.
7. Per le concessioni non produttrici di reddito la relativa durata è stabilita dai PCC.

ARTICOLO 11
(Obblighi del concessionario)

1. Al concessionario è fatto obbligo di garantire:
a) l’accesso al mare da parte dei soggetti diversamente abili, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, a meno di particolari condizioni geomorfologiche e ambientali;
b) i servizi minimi (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione).
Gli stessi se prefabbricati "in serie" e di uso temporaneo (da rimuovere dunque al termine della stagione estiva) sono assentiti
con la sola concessione demaniale, ferme restando le proceduredella denuncia inizio attività (DIA) e le competenze dell’Agenzia delle dogane;
c) il salvamento;
d) il parcheggio agli utenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità per le concessioni esistenti;
e) il transito libero e gratuito al pubblico, per l’accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambitonon superiore a metri 150, fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC;
f) il mantenimento della pulizia delle aree limitrofe a quelle concesse, per una larghezza non inferiore a metri venti, su ciascun lato durante il periodo di sua attività.
2. Gli obblighi indicati al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) devono essere pubblicizzati mediante l’esposizione di apposito cartello ben visibile.
3. In presenza di relitti di aree retrostanti, antistanti o laterali a quella richiesta o già concessa, è fatto obbligo al concessionario di acquisirle comunque in concessione, pena la revoca della concessione ovvero il diniego della domanda di concessione.
4. La gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse è consentita per l’intero anno, al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione, con facoltà di mantenere le opere assentite, ancorché precarie,
qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dell’autorità competente.

ARTICOLO 12
(Revoca, decadenza e sospensione della concessione)

1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del codice della navigazione.
2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità delle condizioni di cui all’articolo 9, sulla concessione di nuove aree.
3. L’inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei Contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale comporta, a seguito dell’accertamento definitivo in sede giurisdizionale, la diffida da parte dei competenti uffici a regolarizzare la posizione del concessionario nel termine perentorio di novanta giorni. In caso di mancata ottemperanza, la concessione è dichiarata decaduta.
4. L’esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.
5. Avverso i provvedimenti adottati dai Comuni gli interessati possono produrre ricorso al Settore demanio della Regione Puglia.

ARTICOLO 13
(Affidamento in gestione – Sub-ingresso)

1. L’autorizzazione all’affidamento di cui all’articolo 45 bis del codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 4:
a) per le attività secondarie di bar, di ristorazione, di pulizia e salvamento;
b) per l’intera attività oggetto della concessione, limitatamente ad un’unica stagione balneare e per una volta soltanto nell’ambito della durata ordinaria della concessione.
2. L’autorizzazione al sub-ingresso di cui all’articolo 46 del codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 4, e di quelli di idoneità tecnica ed economica, limitatamente a una sola volta in relazione all’area concessa, per ogni arco temporale di anni sei.
3. Sono fatti salvi il caso di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del codice della navigazione e di trasferimento della concessione tra coniugi e parenti fino al 2° grado.

ARTICOLO 14
(Autorizzazione ex articolo 55 del codice della navigazione)

1. Allo scopo di assicurare il libero accesso al demanio marittimo, le autorizzazioni ex articolo 55 del codice della navigazione vengono rilasciate previa verifica di compatibilità con le previsioni del PRC e dei PCC.
2. I relativi pareri espressi dalla Regione e dal Comune, nel termine di giorni novanta dalla richiesta, sono vincolanti ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente.

ARTICOLO 15
(Vigilanza)

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, le funzioni di vigilanza sull’uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale sono esercitate anche dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze.
2. Le Amministrazioni individuano apposito personale cui attribuire, nelle forme di legge, la qualifica di Ufficiale e Agente di Polizia giudiziaria.
3. Chiunque, fra gli organi di polizia indicati ai commi 1 e 2, accerti che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse sono utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne dà comunicazione alla competente autorità amministrativa, per i provvedimenti previsti dagli articoli 54 e 55 del codice della navigazione, nonché alla competente autorità giudiziaria.
4. All’attuazione delle procedure di cui all’articolo 54 del codice della navigazione provvedono, in danno, i Comuni e, nei casi di conclamata inerzia, la Regione attraverso le proprie strutture.
5. Nell’impossibilità a provvedervi direttamente, la Regione si avvale dell’autorità militare.
6. La Regione verifica l’esercizio delle funzioni da parte dei Comuni mediante il controllo a campione delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate.
7. Indipendentemente dal controllo a campione di cui al comma 6, la Regione effettua verifiche di conformità ogniqualvolta venga a conoscenza di irregolarità o di inadempienze.
8. Nei casi di accertata inerzia o inadempienza del Comune, su proposta dell’Assessore competente, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, nomina, con proprio decreto, un Commissario ad acta.

TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

ARTICOLO 16
(Norme di salvaguardia e prime direttive per la predisposizione dei Piani)

1. È vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione di concessione demaniale
nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto:
a) lame;
b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d’acqua, comunque classificati;
c) canali alluvionali;
d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;
e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali.
2. Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS.) o comunque classificate protette, nonché nelle aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea, il rilascio e la variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione favorevole d’incidenza ambientale effettuata dal competente Ufficio regionale, salvo i casi previsti da apposito regolamento regionale.
3. In attuazione dell’articolo 1, comma 4, lett. c) e al fine di evitare pregiudizio all’uso pubblico, è vietata la realizzazione di recinzioni sul demanio marittimo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le recinzioni non autorizzate devono essere rimosse a cura e spese del concessionario. Il mancato adempimento è motivo di esecuzione di ufficio e di decadenza della concessione. In fase di prima applicazione della presente legge, le recinzioni autorizzate possono permanere, a condizione che non costituiscano impedimento all’accesso all’arenile, per il rispetto dell’articolo 11, comma 1, lettera e); le opere di urbanizzazione realizzate dai Comuni a delimitazione del demanio marittimo devono, comunque, consentire il libero accesso allo stesso a intervalli non superiori a metri 150.
4. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione.
5. Il valore percentuale di cui al comma 4 è determinato in metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato:
a) al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall’applicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1;
b) al lordo dei servizi (parcheggi, igienico-sanitari).
6. Possono essere realizzate strutture classificate "spiaggia libera con servizi" nella misura non superiore al 40 per cento della zona destinata a uso pubblico e alla libera balneazione di cui ai commi 4 e 5. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l’area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga servizi legati alla balneazione, con la condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.
7. I PCC, compatibilmente con gli indirizzi del PRC di cui al comma 2 dell’articolo 3 e le direttive e norme di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente articolo, individuano nella quota concedibile l’intera superficie o parte di essa non inferiore al 50 per cento delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte salve le circostanze di revoca e decadenza di cui all’articolo 12. Le concessioni già assentite in contrasto con il PCC al loro scadere non sono più rinnovate. Il Piano, anche in deroga ai limiti di cui al comma 4, individua apposite aree demaniali da destinare alla variazione o traslazione dei titoli concessori non rinnovati. In ogni caso, ai concessionari viene riconosciuto il diritto di continuare a esercitare la propria attività per i tre anni successivi all’entrata in vigore del PCC.
8. Negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso di essi, devono essere individuati nei PCC una o più aree da destinare alla pubblica fruizione.
9. La Regione, in fase di predisposizione del PRC, provvede a classificare la valenza turistica del territorio costiero, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del .Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 agosto 1998, n. 342 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative).
10. I Comuni individuano nel PCC le aree connesse alle attività sul demanio marittimo da destinare a pubblici servizi, definendo, in particolare, quelle destinate a parcheggio, a servizi igienici e a primo soccorso.
11. La disponibilità delle aree di cui al comma 10 può essere assentita a mezzo "consegna" a titolo gratuito, ai sensi dell’articolo 34 del codice della navigazione, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
12. Con riferimento all’articolo 9, comma 1, per "facile rimozione" va inteso, a integrazione di quanto indicato nella circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 24 maggio 2001, n 120, l’assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

ARTICOLO 17
(Norme transitorie)

1. Fino all’approvazione del PRC ai Comuni tutti è consentito:
a) il rinnovo delle concessioni rilasciate, per la durata e per le condizioni identiche a quelle in scadenza;
b) il rinnovo di concessioni annuali, con clausola di precarietà, per la durata di anni sei con il medesimo vincolo di precarietà;
c) il rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante e per manifestazioni e spettacoli;
d) il rilascio di autorizzazione temporanea per l’affidamento in gestione di aree demaniali in concessione ai Comuni medesimi, con obbligo di rimozionee ripristino dello stato dei luoghi;
e) il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di servizi igienici e di opere connesse all’eliminazione di barriere architettoniche, anche in eccedenza alle volumetrie già assentite;
f) il rilascio di concessione al sub - ingresso e di autorizzazioni ai sensi dell’articolo 24 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.
2. Fino all’approvazione dei PCC i Comuni applicano, nell’attività concessoria, esclusivamente le disposizioni rivenienti dal PRC.
3. In caso di reiterata violazione degli obblighi di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed e), si avvierà la procedura di decadenza.
4. Al fine di garantire la continuità amministrativa, la Regione continua a esercitare l’attività concessoria per le istanze già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla effettiva consegna ai Comuni dei rispettivi fascicoli di competenza.
5. Nelle more dell’attivazione del SID, i Comuni trasmettono copia integrale delle concessioni rilasciate, oltre che in forma cartacea e con cadenza quindicinale, anche su supporto informatico secondo le indicazioni della Regione.

ARTICOLO 18
(Riparto risorse economiche)

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale, incrementato del 10 per cento quale imposta regionale aggiuntiva.

2. Pari incremento è applicato alle somme corrisposte per indennizzo.
3. A esclusione del canone, tutte le imposte rivenienti dall’attuazione della presente legge sono introitate dai Comuni e dalla Regione secondo le aliquote definite al comma 5.
4. I Comuni provvedono alla verifica dell’esatto pagamento del canone, dell’imposta regionale aggiuntiva, delle spese d’istruttoria di cui all’articolo 8, comma 5, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, nonché al contenzioso tributario .
5. Per l’esercizio delle funzioni conferite è assegnato ai Comuni il 75 per cento dell’imposta regionale riscossa, delle somme introitate per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze balneari e del contributo per spese di istruttoria.

ARTICOLO 19
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri rivenienti dall’applicazione delle presente legge si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante gli stanziamenti correnti dell’unità previsionale di base 04.04.01 "Settore demanio e patrimonio" sui seguenti capitoli, rispettivamente:
IN USCITA:
Capitolo 3431 "Art. 54 codice della navigazione - Anticipazioni per esecuzione di lavori di pristino su aree del demanio marittimo in danno del contravventore - Spese connesse - Spese di gestione e interventi diretti e/o per il tramite dell’Autorità militare" (collegato al capitolo in entrata 3062700) Capitolo 3690 "Spese per le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo delegate alle Regioni - l.r. n. 17 del 23 giugno 2006" (collegato al capitolo in entrata 1018000)
Capitolo 3692 "Spese per l’elaborazione di studi e Piani di utilizzo e destinazione delle aree del demanio marittimo di interesse regionale - l.r. n. 17 del 23 giugno 2006, art. 3" (collegato al capitolo in entrata 1018000).
IN ENTRATA:
Capitolo 1018000 "Imposta regionale aggiuntiva, spese istruttorie, sanzioni conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, relative alle concessioni di aree del demanio marittimo" (collegato ai capitoli in uscita 3690 e 3692 - l.r. n. 17 del 23 giugno 2006)"
Capitolo 3062700 "Recupero somme anticipate per l’applicazione dell’articolo 54 per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze balneari del codice della navigazione - Proventi rivenienti dalle violazioni alle ordinanze balneari" (correlato al capitolo in uscita 3431)

TITOLO IV

ARTICOLO 20
(Abrogazione)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice della navigazione e del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.
2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, in particolare la legge regionale 4 agosto 1999, n 25 (Norme di prima attuazione per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio marittimo ex legge 4 dicembre 1993, n. 494 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 23 giugno 2006
VENDOLA


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