Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 2010 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta diminuito di Euro 3.705.250.999,42 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di Euro 1.441.788.640,61 quanto alla previsione di cassa.
ARTICOLO 2
Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 2010 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle spese risulta diminuito di Euro 3.705.250.999,42 quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro 1.427.255.952,64 quanto alla previsione di cassa.
ARTICOLO 3
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2009
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012), dopo il capitolo “91322” è aggiunto il capitolo “91380,”.
ARTICOLO 4
Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell’entrata - il mutuo autorizzato dall’articolo 16, comma 1 della legge regionale n. 25 del 2009, di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2010, ed imputato al Capitolo 06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - è aumentato di Euro 34.000.000,00.
2. Il rinnovo dell’autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all’articolo 16, comma 2 della legge regionale n. 25 del 2009 è ridotto di Euro 20.000.000,00.
3. Il rinnovo dell’autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all’articolo 16, comma 3 della legge regionale n. 25 del 2009 è ridotto di Euro 46.000.000,00.
ARTICOLO 5
Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere
1. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133) non si applica l’istituto della perenzione amministrativa previsto dall’articolo 60 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell’esercizio 2009 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4208 del 23 aprile 2010, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4207 del 23 aprile 2010, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell’articolo 63, comma 2 della stessa legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l’aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2010 di cui all’articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi -, comma 4 - Avanzo d’amministrazione applicato al bilancio - e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa - della legge regionale sopramenzionata.
ARTICOLO 6
Applicazione al bilancio di previsione dell’avanzo definitivo di amministrazione dell’esercizio precedente
1. Per effetto dell’aggiornamento dell’avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell’esercizio 2010, l’avanzo definitivo di amministrazione dell’esercizio precedente è determinato in Euro 3.647.336.376,66.
ARTICOLO 7
Bilancio pluriennale
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2010-2012, approvato dall’articolo 20 della legge regionale n. 25 del 2009, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.
ARTICOLO 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 luglio 2010
VASCO ERRANI