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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale 23 luglio 2010 n. 7
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 dicembre 2001 n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale


1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), nell’ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo, 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 "Spese per l’automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” Esercizio 2010: Euro 2.321.314,05 2011: Euro 2.212.440,16 2012: Euro 392.175,76; b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”; Esercizio 2010: Euro 2.371.170,00 2011: Euro 5.768.032,31; c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” Esercizio 2010: Euro 5.205.272,04 2011: Euro 9.200.709,67 2012: Euro 8.035.000,00.


ARTICOLO 2
Cartografia regionale


1. L’autorizzazione di spesa disposta per l’esercizio 2010 dall’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), è ridotta di Euro 320.400,00, a valere sul Capitolo 3840, nell’ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale.
2. L’autorizzazione di spesa disposta per l’esercizio 2010 dall’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro 100.000,00, a valere sul Capitolo 3850, nell’ambito della U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia.


ARTICOLO 3
Misure di intervento per lo sviluppo del patrimonio zootecnico


1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne, la Regione è autorizzata a concedere ad imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, contributi per l’acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.
2. L’ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l’esercizio finanziario 2010, una autorizzazione di spesa pari a Euro 40.000,00, a valere sul Capitolo 10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 – Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.


ARTICOLO 4
Interventi nel settore delle bonifiche


1. L’autorizzazione di spesa disposta per l’esercizio 2010 dall’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 16400, nell’ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione.
2. L’autorizzazione di spesa disposta, per l’esercizio 2010, dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 16332, nell’ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione.


ARTICOLO 5
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’impresa cooperativa


1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) è disposta la seguente autorizzazione di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 – Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:
a) Cap. 21222 "Contributi per l’integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (articoli 7 e 7-bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)” Esercizio 2010: Euro 500.000,00.”.


ARTICOLO 6
Fondo per la mobilità al servizio delle fiere


1. Per la realizzazione di infrastrutture al servizio della fiera di Bologna di cui all’articolo 1, comma 3 della legge 27 febbraio 2006, n. 105 (Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale), la Regione è autorizzata a trasferire la somma di Euro 3.000.000,00, di cui al decreto direttoriale in data 8 febbraio 2010, alla Società Bologna Fiere s.p.a., a valere sul Capitolo 23120, nell’ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8050 – Interventi per investimenti a favore dei distretti produttivi – Risorse statali.


ARTICOLO 7
Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007/2013 (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2009 è inserito il seguente:
“2 bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell’attività I.2.1. Sostegno allo start-up di nuove imprese innovative, prevista nel programma operativo regionale FESR 2007/2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso. A tal fine è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8369 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali
Cap. 23758 "Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l’avvio di nuove imprese innovative Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013” Esercizio 2010: Euro 2.000.000,00.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2009 le parole “al comma 2” sono sostituite ogni volta dalle parole “ai commi 2 e 2 bis”.


ARTICOLO 8
Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica


1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2009, per l’esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.996.900,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale.


ARTICOLO 9
Manutenzione straordinaria dell’area invernale Corno alle Scale


1. Al fine della manutenzione straordinaria dell’area invernale Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto affidatario dell’universalità dei beni, oggetto della concessione e delle funzioni connesse ivi comprese le opere stabili acquisite, giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo annuale di Euro 250.000,00, a valere sul Capitolo 25792, nell’ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.


ARTICOLO 10
Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a.


1. La Regione è autorizzata a partecipare all’aumento di capitale approvato dall’assemblea straordinaria della società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a., a norma di quanto previsto dalla legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore s.p.a. e Terme di Castrocaro s.p.a.) e dall’articolo 41 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). A tal fine è autorizzata la spesa massima di Euro 2.000.000,00, a valere sul Capitolo 29302, nell’ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10100 – Sviluppo del turismo termale.


ARTICOLO 11
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di garanzia per l’emergenza abitativa


1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un’intesa per la sospensione dell’esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate.
2. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l’esercizio 2010 un’autorizzazione di spesa pari a Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell’ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 – Sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione.


ARTICOLO 12
Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile


1. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma innovativo in ambito urbano denominato “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” e al fine di ottimizzare le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), la Regione è autorizzata a stanziare risorse aggiuntive, da utilizzare con le medesime modalità e destinazioni del programma, pari a Euro 15.000.000,00, a valere sul Capitolo 31116 nell’ambito della U.P.B. 1.4.1.3.12650 – Programmi di riqualificazione urbana.


ARTICOLO 13
Interventi di sistemazione idraulica e ambientale


1. L’autorizzazione di spesa disposta per l’esercizio 2010 dall’articolo 18, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro 800.000,00, a valere sul Capitolo 39050, nell’ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.
2. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 19, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l’esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.550.000,00, a valere sul Capitolo 39220, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale.


ARTICOLO 14
Rete viaria di interesse regionale (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)


1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2009, per l’esercizio 2010, è aumentata di Euro 13.421.800,00, a valere sul Capitolo 45184, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2009 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:
“b) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (articolo 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)” Esercizio 2010: Euro 4.000.000,00; c) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (articolo 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da articolo 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)” Esercizio 2010: Euro 5.000.000,00.”.


ARTICOLO 15
Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” - Forlì


1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 27, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l’esercizio 2010, è aumentata di Euro 715.587,60, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.


ARTICOLO 16
Interventi del “Sistema Emilia-Romagna” nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009


1. La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito degli interventi previsti dall’articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione), è autorizzata a stanziare, per l’esercizio 2010, la somma di Euro 300.000,00 per la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni della provincia dell’Aquila, colpiti dall’evento sismico del 6 aprile 2009, a valere sul Capitolo 47445 “Assegnazione all’Agenzia regionale di protezione civile per interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate, nel territorio dei comuni della provincia dell’Aquila, colpito dal sisma del 6 aprile 2009” afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17430 – Interventi urgenti per eventi calamitosi nei territori di altre regioni.


ARTICOLO 17
Lavori d’urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza


1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 28, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l’esercizio 2010, è aumentata di Euro 4.800.000,00, a valere sul Capitolo 48050, afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento.


ARTICOLO 18
Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale


1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 60.000.000,00, in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l’anno 2010.


ARTICOLO 19
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)


1. L’articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 31 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L’autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l’esercizio 2010, in complessivi Euro 36.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia Sanitaria Regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” Euro 3.620.512,00; b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” Euro 19.800.000,00; c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” Euro 12.579.488,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l’importo complessivo di Euro 2.451.587,20, costituendo per l’esercizio 2009 economia di spesa a valere sui Capitoli 51720, 51721, 51773, 51776; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all’esercizio 2010, sui seguenti capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati e per l’attuazione delle rispettive finalità:
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” – U.P.B. 1.5.1.2.18120 Euro 98.421,60; b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” – U.P.B. 1.5.1.2.18120 Euro 2.326.300,69; c) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali” – U.P.B. 1.5.1.2.18110 Euro 26.864,91.
3. Sono altresì autorizzate per l’esercizio 2010, per l’attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) Cap. 51799 "Spese per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” Euro 1.901.579,18; b) Cap. 51801 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia Sanitaria e Sociale per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” Euro 571.680,68.”.


ARTICOLO 20
Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)


1. L’articolo 39 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 39 Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari
1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l’acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, anche di proprietà di soggetti privati, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono disposte, per l’esercizio 2010, autorizzazioni di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73140 e di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 73142, nell’ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale e universitaria.”.


ARTICOLO 21
Edilizia universitaria


1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l’ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione), è disposta, per l’esercizio 2010, una autorizzazione di spesa di Euro 4.537.000,00, a valere sul Capitolo 73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale universitaria.


ARTICOLO 22
Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)


1. Il punto 1) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:
1) Cap. 75763 "Assegnazione all’INPS per interventi urgenti a sostegno dell’occupazione (articolo 9, Legge 19 luglio 1993, n. 236; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) – Mezzi statali” afferente alla U.P.B. 25280 – Progetti speciali nel settore della formazione professionale – Risorse statali Euro 10.436.935,00.”.


ARTICOLO 23
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini


1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 41, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l’esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 70602, afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.


ARTICOLO 24
Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale


1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 42, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l’esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 70718, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.


ARTICOLO 25
Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009


1. La Regione Emilia-Romagna, per i progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio presentati dai Comuni di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma della Costituzione) è autorizzata a concedere contributi straordinari per un importo pari a Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 25523 nell’ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10050 - Progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi.
2. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la riqualificazione e il recupero di manutenzione pregressa sulla rete viaria provinciale ricadente nei comuni di cui alla legge n. 117 del 2009, è autorizzata a concedere alla Provincia di Rimini contributi per la realizzazione di interventi infrastrutturali su tale rete per un importo pari a Euro 2.500.000,00 a valere sul capitolo 45179 nell’ambito della U.P.B 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione di opere stradali. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi.


ARTICOLO 26
Trasferimento all’esercizio 2010 delle autorizzazioni di spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali


1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall’articolo 45 della legge regionale n. 24 del 2009, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l’esercizio 2010, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l’esercizio 2009. Le autorizzazioni di spesa relative al 2009 ammontano complessivamente a Euro 300.895.613,38.
Progr. Capitolo UPB Euro
1 2698 1.2.3.3.4420 - 444.640,61
2 2701 1.2.3.3.4420 - 274.000,00
3 2708 1.2.3.3.4420 - 6.974,59
4 2775 1.2.3.3.4420 - 1.954.416,80
5 3455 1.2.2.3.3100 + 141.324,03
6 3840 1.2.1.3.1510 + 57.269,28
7 3850 1.2.3.3.4440 + 47.837,38
8 3905 1.2.1.3.1500 - 141.180,65
9 3910 1.2.1.3.1510 + 7.367,36
10 3925 1.2.1.3.1520 + 1.350.220,96
11 3937 1.2.1.3.1510 - 1.611.645,13
12 4270 1.2.1.3.1600 - 14.800,00
13 4339 1.2.1.3.1611 + 18.720,72
14 16332 1.3.1.3.6300 + 102.245,57
15 16400 1.3.1.3.6300 - 1.422.320,45
16 23028 1.3.2.3.8300 - 9.500.000,00
17 23419 1.3.2.3.8350 - 68.936,06
18 25525 1.3.3.3.10010 - 918.230,45
19 30640 1.4.1.3.12630 - 861.287,08
20 30885 1.4.1.3.12620 - 154.937,07
21 31110 1.4.1.3.12650 - 3.862.637,99
22 32097 1.4.1.3.12735 + 2.263.157,06
23 32116 1.4.1.3.12820 - 1.500.000,00
24 32123 1.4.1.3.12820 - 1.200.000,00
25 35305 1.4.2.3.14000 - 1.000.000,00
26 36188 1.4.2.3.14062 - 353.928,39
27 37250 1.4.2.3.14170 - 163.600,00
28 37374 1.4.2.3.14220 - 410.000,00
29 37378 1.4.2.3.14223 + 92.525,00
30 37385 1.4.2.3.14223 + 251.158,20
31 38027 1.4.2.3.14310 - 500.759,91
32 39050 1.4.2.3.14500 + 228.053,06
33 39220 1.4.2.3.14500 - 158.889,08
34 39360 1.4.2.3.14555 - 426.527,02
35 41995 1.4.3.3.15820 - 585.910,24
36 43027 1.4.3.3.16000 - 119.682,38
37 43270 1.4.3.3.16010 + 507.022,39
38 43672 1.4.3.3.16501 - 15.975.315,20
39 45175 1.4.3.3.16200 - 7.037.888,53
40 45177 1.4.3.3.16200 - 742.000,00
41 45184 1.4.3.3.16200 - 2.600.000,00
42 46125 1.4.3.3.16600 - 1.000.000,00
43 47114 1.4.4.3.17400 - 89.316,79
44 48050 1.4.4.3.17450 - 2.133.423,07
45 57680 1.5.2.3.21060 + 101.252,21
46 65714 1.5.1.3.19050 - 33.569,69
47 65717 1.5.1.3.19050 - 525.000,00
48 65770 1.5.1.3.19070 - 6.345.000,00
49 70678 1.6.5.3.27500 - 224.397,55
50 70718 1.6.5.3.27520 - 3.603.488,09
51 71572 1.6.5.3.27540 - 376.543,27
52 73060 1.6.2.3.23500 + 98.926,88
53 73140 1.6.3.3.24510 + 300.000,00
54 78410 1.4.2.3.14384 - 128,95
55 78705 1.6.6.3.28500 - 562.110,81.


ARTICOLO 27
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984


1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) le parole “, ai sensi dell’articolo 118, comma primo, della Costituzione,” sono soppresse.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1984 è aggiunto il seguente:
"4 bis. I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta, spettano, secondo le rispettive competenze, alla Regione o agli altri enti competenti all’irrogazione della sanzione, salvo diversa disposizione di legge.”.


ARTICOLO 28
Modifica alla legge regionale n. 30 del 1992


1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituita dalla seguente:
“d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture e alla dotazione di strutture per la comunicazione e formazione dell’utenza ai fini del miglioramento della sicurezza stradale;”.


ARTICOLO 29
Modifica alla legge regionale n. 30 del 1993


1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SAPIR di Ravenna) è sostituito dal seguente:
“1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.”.


ARTICOLO 30
Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1995


1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è abrogata.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogate le parole: “nonché una indennità giornaliera pari a un trentesimo dell’importo previsto al comma 1, lettera a), dell’articolo 6. Per missioni all’estero oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto è dovuta una indennità giornaliera pari a un quindicesimo dell’importo previsto al comma 1, lettera a), dell’articolo 6.”.
3. I commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.


ARTICOLO 31
Modifica alla legge regionale n. 4 del 2000


1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) è soppressa.”


ARTICOLO 32
Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) è inserito il seguente comma:
“3 bis. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000, le parole “precedente art. 26” sono sostituite dalle parole “precedenti articoli 26 e 5”.”.


ARTICOLO 33
Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002


1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell’offerta turistica della Regione Emilia-Romagna.
Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38)) è abrogata.
2. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 40 del 2002 è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito e delle loro modifiche nonché una rendicontazione sulle modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione, a firma del Presidente, da trasmettere entro un mese dall’approvazione del bilancio.”.


ARTICOLO 34
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2003


1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)) è sostituito dal seguente:
“2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con operatività a livello regionale, che associ almeno tre consorzi e cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:
a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore turistico che ne faccia richiesta;
c) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.”.


ARTICOLO 35
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003


1. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione fra loro) è sostituito dal seguente:
“2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validità nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando, almeno per un anno, la scuola secondaria di secondo grado.”.


ARTICOLO 36
Modifica alla legge regionale n. 29 del 2004


1. Il comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
“6. La Regione nomina i componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione con funzioni di presidente, uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dallo Stato.”.


ARTICOLO 37
Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008


1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), le parole “a decorrere dal terzo anno successivo” sono sostituite dalle parole “a decorrere dal quarto anno successivo”.
2. Al comma 1 dell’articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del 2008, le parole “nel biennio 2009-2010” sono sostituite dalle parole “nel triennio 2009-2011”.
3. Al comma 3 dell’articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del 2008, le parole “fino al 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle parole “fino al 31 dicembre 2011”.


ARTICOLO 38
Modifica alla legge regionale n. 24 del 2009


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) è inserito il seguente comma:
“1 bis. Per le opere e i lavori da realizzarsi nell’ambito dell’avvalimento di cui al comma 1, AIPO attuerà le relative procedure espropriative.”.


ARTICOLO 39
Modifica alla legge regionale n. 4 del 2010


1. Dopo l’articolo 41 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010) è inserito il seguente:
"Art. 41 bis Sanzioni
1. Si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 22, comma 1 del decreto legislativo n. 114 del 1998 nei seguenti casi:
a) esercizio dell’attività commerciale in violazione delle disposizioni dell’articolo 41;
b) esercizio dell’attività commerciale in violazione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990;
c) esercizio dell’attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e all’articolo 6, commi 2 e 5, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).
2. A chiunque eserciti l’attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui al comma 1, lettera c), si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 22, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano in mancanza di diversa disposizione sanzionatoria prevista dalla legge dello Stato.
4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.".


ARTICOLO 40
Copertura finanziaria


1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2010-2012 – stato di previsione dell’entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.


ARTICOLO 41
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 luglio 2010
VASCO ERRANI



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