Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione),
nell’ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 "Spese per l’automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” Esercizio 2009: Euro 2.000.000,00; b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” Esercizio 2009: Euro 1.345.000,00; c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 198 8, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” Esercizio 2009: Euro 9.100.000,00.
ARTICOLO 2
Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali
1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 3, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011) per l’esercizio 2009, è revocata (Cap. 3201 - U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale).
ARTICOLO 3
Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008)
1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle iniziative volte a promuovere il recupero della memoria storica dei fatti che hanno determinato e accompagnato la nascita della Repubblica italiana, la promozione e il rafforzamento dei valori fondanti e costitutivi della Repubblica che rappresentano i principi della civiltà, della democrazia e dei diritti civili, promuove e finanzia speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica per celebrare il sessantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione e per commemorare il settantesimo anniversario della pubblicazione delle leggi razziali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l’esercizio finanziario 2009, un’autorizzazione di spesa di Euro 50.000,00 a valere sul Capitolo 2638 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3812 - Speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con proprio atto definisce la modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 2.
ARTICOLO 4
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2008 è inserita la seguente lettera:
"c) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e rrigazione Esercizio 2009: Euro 800.000,00.".
ARTICOLO 5
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’impresa cooperativa
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) è disposta la seguente autorizzazione di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:
a) Cap. 21222 "Contributi per l’integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7-bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)" Esercizio 2009: Euro 250.000,00.
ARTICOLO 6
Organizzazione turistica regionale.Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, è aumentata di Euro 1.815.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 22 del 2008 è sostituita
dalla seguente:
"b) Cap. 25564 "Contributi per l’attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)” Esercizio 2009: Euro 5.552.000,00 Esercizio 2010: Euro 5.552.000,00.".
ARTICOLO 7
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 25572, afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.
ARTICOLO 8
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale
1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 19, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, è aumentata di Euro 3.000.000,00, a valere sul Capitolo 39220, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale.
ARTICOLO 9
Interventi ed opere di difesa della costa
1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 20, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, è aumentata di Euro 800.000,00, a valere sul Capitolo 39360, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.
ARTICOLO 10
Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate
1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione, approvata dal Consiglio regionale con atto n. 1094 del 18 marzo 1999, che regola i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare, nell’esercizio 2009, alla Regione Veneto la somma di Euro 537.722,92, in ottemperanza a quanto risultante dall’approvazione del consuntivo dell’anno 2007 approvato con delibera del 5 novembre 2008, n. 2 dal Comitato Interregionale per la Navigazione Interna, a valere sul capitolo 41993 - nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218.
ARTICOLO 11
Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 21, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, è aumentata di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 41360, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 22 del 2008 è aggiunto il seguente comma:
"2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, altresì, per l’esercizio finanziario 2009, un’autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul capitolo 41250, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.".
ARTICOLO 12
Contributi all’Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)
1. Per l’espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell’Azienda regionale per la navigazione interna - ARNI), è disposta, per l’esercizio 2009, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, come segue:
Esercizio 2009: Euro 500.000,00.
ARTICOLO 13
Interventi nel settore dei trasporti
1. L’autorizzazione di spesa disposta per l’esercizio 2009 dall’articolo 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2008, è ridotta di Euro 2.664.401,14 a valere sul Capitolo 43270, U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.
ARTICOLO 14
Rete viaria di interesse regionale
1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 23, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, è aumentata di Euro 5.000.000,00, a valere sul Capitolo 45175, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n. 22 del 2008 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:
"b) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)” Esercizio 2009:
Euro 2.000.000,00 c) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)” Esercizio 2009: Euro 13.364.401,14.".
ARTICOLO 15
Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl
1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 24, comma 2 della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, è aumentata di Euro 16.000.000,00, a valere sul Capitolo 43672, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16501 - Partecipazione regionale a società per il trasporto ferroviario.
ARTICOLO 16
Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” - Forlì
1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 26, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, è aumentata di Euro 111.500,00, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
2. L’autorizzazione disposta dall’articolo 26, comma 2 della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, è ridotta di Euro 398.574,60, a valere sul Capitolo 45720, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
ARTICOLO 17
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’aumento del capitale sociale della Società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” - Forlì
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all’aumento del capitale sociale della Società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 727.074,60 per l’esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45724, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
ARTICOLO 18
Interventi del “Sistema Emilia-Romagna” nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009
1. A seguito del disastroso sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito i territori della provincia dell’Aquila, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2009, la Giunta regionale, con proprio atto, autorizza l’Agenzia regionale di protezione civile ad attivare un apposito conto corrente postale finalizzato a raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati e destinate al finanziamento di un programma di attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite nonché di interventi di realizzazione, ripristino o ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche o di infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni colpiti.
2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia l’erogazione di contributi a soggetti pubblici aventi sede nelle aree colpite dall’evento per la realizzazione di strutture, sia l’acquisizione di beni o servizi finalizzati al superamento dell’emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate.
3. Le risorse versate sul conto corrente di cui al comma 1 sono introitate periodicamente dall’Agenzia ed iscritte nel bilancio della stessa in appositi capitoli di entrata e di spesa, all’uopo istituiti, con determinazione del direttore dell’Agenzia medesima.
4. All’approvazione dei programmi delle attività e degli interventi di cui al comma 1 provvede, con proprio atto, la Giunta regionale su proposta della cabina di regia costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 125 del 2009.
5. Per l’attuazione dei programmi degli interventi, definiti come specificato al comma 4, l’Agenzia regionale provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici nonché, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e delle successive disposizioni attuative.
6. L’Agenzia regionale è tenuta ad informare costantemente la Giunta regionale sull’entità delle somme acquisite e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, nonché a fornire alla cabina di regia, di cui al comma 4, a seguito della chiusura del conto corrente postale di cui trattasi, una dettagliata rendicontazione delle somme impiegate ed una relazione sugli interventi realizzati, per la successiva pubblicazione sul sito internet della Regione e su quello dell’Agenzia medesima.
7. La Regione, nell’ambito degli interventi previsti dal presente articolo, è autorizzata a stanziare, per l’esercizio 2009, la somma di Euro 1.000.000,00 per la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni della provincia dell’Aquila, colpiti dall’evento sismico del 6 aprile 2009.
8. La Giunta regionale, con proprio atto, attribuisce la somma di cui al comma 7 all’Agenzia regionale e definisce contestualmente gli interventi e le modalità di realizzazione degli stessi.
9. L’Agenzia regionale è tenuta a fornire alla Giunta regionale una dettagliata rendicontazione degli stati di avanzamento delle somme impiegate e degli interventi realizzati.
10. Agli oneri derivanti dal comma 7, la Regione fa fronte mediante l’istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, del capitolo 47445 “Assegnazione all’Agenzia regionale di protezione civile per interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate, nel territorio dei comuni della provincia dell’Aquila, colpito dal sisma del 6 aprile 2009” afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17430 - Interventi urgenti per eventi calamitosi nei territori di altre regioni.
ARTICOLO 19
Lavori d’urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 27, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, è aumentata di Euro 4.000.000,00, a valere sul Capitolo 48050, afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento.
ARTICOLO 20
Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 29, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 55.000.000,00, in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l’anno 2009.
ARTICOLO 21
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, a valere sul Capitolo 57152, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza, è aumentata di Euro 5.000.000,00.
ARTICOLO 22
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L’articolo 31 della legge regionale n. 22 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 31 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L’autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata, per l’esercizio 2009, in complessivi Euro 37.733.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”: Euro 3.363.000,00; b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”: Euro 21.370.000,00; c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”: Euro 9.500.000,00; d) Cap. 51799 "Spese per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”: Euro 3.114.552,00;
e) Cap. 51801 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” - Nuova istituzione: Euro 385.448,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l’importo complessivo di Euro 373.443,05, costituendo per l’esercizio 2008 economia di spesa a valere sui Capitoli 51720, 51721, 51773, 51776; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all’esercizio 2009, sui seguenti capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati e per l’attuazione delle rispettive finalità:
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” - U.P.B. 1.5.1.2.18120 Euro 3.796,10;
b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” - U.P.B. 1.5.1.2.18120 Euro 279.267,00; c) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali” – U.P.B. 1.5.1.2.18110 Euro 90.379,95.
3. Sono altresì autorizzate per l’esercizio 2009, per l’attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”: Euro 254.506,00; b) Cap. 51799 "Spese per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”: Euro 274.676,70.".
ARTICOLO 23
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 33, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, è aumentata di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 73060 nell’ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.
ARTICOLO 24
Edilizia universitaria
1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l’ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione), è disposta, per l’esercizio 2009, una autorizzazione di spesa di Euro 4.400.000,00, a valere sul Capitolo 73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.
ARTICOLO 25
Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell’articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l’esercizio 2009, un’autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 73140, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.
ARTICOLO 26
Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
1. Al fine di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive, anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell’accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome ed il Governo in data 12 febbraio 2009 relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009/2010, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all’INPS - al fine di integrare il trattamento di sostegno al reddito in deroga - risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa per gli importi indicati per ciascuno dei seguenti capitoli:
a) Cap. 75513 "Assegnazione all’INPS per interventi finalizzati ad accrescere la competitività e migliorare le prospettive occupazionali e professionali - Programma Operativo 2007/2013 - Contributo
CE sul FSE (Reg. CE 1083 dell’11 luglio 2006; Dec. C(2007)5327 del 26 ottobre 2007; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009)” afferente alla U.P.B. 25264 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013. Obiettivo Competitività regionale e occupazione - Risorse U.E.: Euro 2.568.300,00;
b) Cap. 75515 "Assegnazione all’INPS per interventi finalizzati ad accrescere la competitività e migliorare le prospettive occupazionali e professionali - Programma Operativo 2007/2013 (L. 16 aprile 1987, n. 183; delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36; Dec. C(2007) 5327 del 26 ottobre 2007;
Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009). Mezzi statali” afferente alla U.P.B. 25265 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013. Obiettivo Competitività regionale e occupazione - Risorse statali: Euro 4.431.700,00.
2. La Giunta Regionale stabilisce le modalità di erogazione delle risorse nonché le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi mediante la stipula di apposita convenzione con l’INPS.
ARTICOLO 27
Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell’Agenzia di iniziative culturali dell’Emilia-Romagna (AICER Srl)
1. Per la copertura degli oneri connessi alle operazioni di liquidazione dell’Agenzia di iniziative culturali dell’Emilia-Romagna (AICER Srl) previste dall’articolo 30 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008) è disposta, per l’esercizio 2009, un’autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo 70814 “Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell’Agenzia di iniziative culturali dell’Emilia-Romagna (AICER Srl)” afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attività culturali. Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni, per un importo di Euro 12.378,00.
ARTICOLO 28
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 34, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, è aumentata di Euro 1.500.000,00, a valere sul Capitolo 70602, afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.
ARTICOLO 29
Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 35, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, è aumentata di Euro 2.500.000,00, a valere sul Capitolo 70718, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale n. 22 del 2008 è aggiunto il seguente comma:
“2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, altresì, per l’esercizio finanziario 2009, un’autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00, a valere sul Capitolo 70722 afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.”.
ARTICOLO 30
Integrazione regionale al Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell’attività I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico, prevista nel Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:
Cap. 23752 "Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013” Esercizio 2009: Euro 12.550.000,00 Cap. 23754 "Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007- 2013” Esercizio 2009: Euro 7.000.000,00;
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
Cap. 23756 "Contributi a Università ed Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013 - Mezzi statali” Esercizio 2009: Euro 1.478.902,00.
3. Al fine di consentire l’ottimizzazione della gestione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, ad apportare, per l’esercizio 2009, ove necessario, con proprio atto, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base. Tali provvedimenti di variazione possono disporre altresì l’eventuale modifica e/o istituzione di nuovi capitoli di spesa, nell’ambito delle unità previsionali di base di cui al comma 2.
ARTICOLO 31
Fondo sociale regionale straordinario a contrasto della crisi economica
1. E’ istituito un Fondo straordinario finalizzato a contenere gli effetti della crisi economica ed occupazionale sulle comunità locali, in particolare a tutela dei soggetti più deboli.
2. Il Fondo integra le risorse del Fondo sociale locale di cui all’articolo 45 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), programmato dagli Enti locali per l’anno 2009 nell’ambito del Programma attuativo del piano di zona per la salute ed il benessere sociale - anno 2009. Tale fondo è ripartito fra gli Enti capofila dei piani di zona ed è finalizzato ai seguenti obiettivi:
a) sostegno al reddito per i nuclei in situazione di temporanea difficoltà a causa dell’espulsione dal mondo del lavoro di uno o più membri;
b) sostegno alla genitorialità e agli impegni di cura verso i figli per le famiglie a rischio di povertà/emarginazione;
c) avvio di un percorso a tutela dei minori a rischio di abbandono, maltrattamento, violenza.
3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, per l’esercizio 2009, la somma di euro 5.000.000,00 a valere sul Capitolo 57160 “Fondo sociale regionale straordinario. Contributi agli Enti locali finalizzati a contenere gli effetti della crisi economica ed occupazionale sulle comunità locali”, afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20109 - Fondo sociale regionale straordinario.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.
ARTICOLO 32
Trasferimento all’esercizio 2009 delle autorizzazioni di spesa relative al 2008 finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall’articolo 36 della legge regionale n. 22 del 2008, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l’esercizio 2009, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l’esercizio 2008. Le autorizzazioni di spesa relative al 2008 ammontano complessivamente a Euro 293.877.801,33.
Progr. Capitolo UPB Euro 1 ) 2698 1.2.3.3.4420 + 174,92 2 ) 2701 1.2.3.3.4420 - 680.000,00 3 ) 2708 1.2.3.3.4420 - 1.416,96 4 ) 2775 1.2.3.3.4420 - 2.064.584,49 5 ) 2794 1.2.3.3.4420 - 100.000,00 6 ) 3455 1.2.2.3.3100 - 1.168.714,31 7 ) 3840 1.2.1.3.1510 + 54.269,28 8 ) 3850 1.2.3.3.4440 + 140.000,00 9 ) 3905 1.2.1.3.1500 + 136.347,84 10 ) 3909 1.2.1.3.1510 + 2.680,00 11 ) 3910 1.2.1.3.1510 + 17.900,98 12 ) 3925 1.2.1.3.1520 + 31.447,15 13 ) 3937 1.2.1.3.1510 + 1.254.003,08 14 ) 4270 1.2.1.3.1600 + 1.442.834,40 15 ) 4276 1.2.1.3.1600 + 24.274.742,40 16 ) 4348 1.2.1.3.1600 + 15.768,00 17 ) 16332 1.3.1.3.6300 - 250.000,00 18 ) 16400 1.3.1.3.6300 + 655.911,71 19 ) 21088 1.3.2.3.8000 - 6.050.000,00 20 ) 21091 1.3.2.3.8000 - 1.300.000,00 21 ) 22882 1.3.2.3.8300 - 9.700.000,00 22 ) 22884 1.3.2.3.8300 - 5.000.000,00 23 ) 23417 1.3.2.3.8350 - 4.032.632,80 24 ) 25525 1.3.3.3.10010 - 288.250,67 25 ) 25528 1.3.3.3.10010 + 1.032.913,80 26 ) 27718 1.3.4.3.11600 - 5.500.000,00 27 ) 30640 1.4.1.3.12630 - 1.432.163,60 28 ) 31110 1.4.1.3.12650 - 1.642.594,62 29 ) 32020 1.4.1.3.12670 - 383.543,88 30 ) 32097 1.4.1.3.12735 - 8.989.231,12 31 ) 32121 1.4.1.3.12820 + 41.156,44 32 ) 36186 1.4.2.3.14062 + 229,00 33 ) 36188 1.4.2.3.14062 - 222.376,00 34 ) 37336 1.4.2.3.14200 - 77.468,53 35 ) 37374 1.4.2.3.14220 - 497.630,56 36 ) 37378 1.4.2.3.14223 - 340.000,00 37 ) 38090 1.4.2.3.14305 - 164.340,00 38 ) 39050 1.4.2.3.14500 + 831.578,87 39 ) 39220 1.4.2.3.14500 + 72.490,05 40 ) 39360 1.4.2.3.14555 + 24.452,77 41 ) 41250 1.4.3.3.15800 - 29.415,36 42 ) 41570 1.4.3.3.15800 - 66.000,00 43 ) 41995 1.4.3.3.15820 - 1.100.643,76 44 ) 43027 1.4.3.3.16000 - 158.709,05 45 ) 43221 1.4.3.3.16010 + 258.228,45 46 ) 43270 1.4.3.3.16010 - 1.626.794,16 47 ) 43672 1.4.3.3.16501 - 15.000.000,00 48 ) 45175 1.4.3.3.16200 - 5.831.578,95 49 ) 45184 1.4.3.3.16200 - 1.000.000,00 50 ) 45194 1.4.3.3.16200 + 21.199,98 51 ) 47114 1.4.4.3.17400 - 139.169,55 52 ) 47315 1.4.4.3.17400 - 2.881.400,80 53 ) 47317 1.4.4.3.17400 - 17.697,02 54 ) 48050 1.4.4.3.17450 + 16.164,28 55 ) 48274 1.4.4.3.17559 - 858.464,40 56 ) 65714 1.5.1.3.19050 - 547.444,31 57 ) 65770 1.5.1.3.19070 - 15.823.191,64 58 ) 70545 1.6.5.3.27500 + 83,62 59 ) 70678 1.6.5.3.27500 - 94.187,00 60 ) 70718 1.6.5.3.27520 + 16.910,71 61 ) 70730 1.6.5.3.27500 - 100.000,00 62 ) 71572 1.6.5.3.27540 + 292.627,11 63 ) 73060 1.6.2.3.23500 - 3.802.340,21 64 ) 73135 1.6.3.3.24510 - 1.286.000,00 65 ) 73140 1.6.3.3.24510 - 500.000,00 66 ) 78705 1.6.6.3.28500 - 351.074,26
ARTICOLO 33
Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997
1. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) è sostituito dal seguente:
"6. I Presidenti delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi di primo e secondo grado che beneficiano dei contributi regionali sono tenuti, pena la revoca dei contributi medesimi, a rendicontare entro il termine di un mese dall’approvazione del bilancio, alla Giunta regionale le modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione.".
2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituita dalla seguente:
"f) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado costituiti da almeno tre consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 4, al fine di dare attuazione agli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b);".
ARTICOLO 34
Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell’artigianato
1. In attesa dell’intervento di riforma della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell’artigianato), le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell’artigianato di cui al Capo I e II della legge regionale n. 32 del 2001 sono prorogate al 31 luglio 2010.
ARTICOLO 35
Riapertura termini
1. E’ autorizzata la riapertura dei termini di cui alla delibera della Giunta regionale n. 897 del 16 giugno 2008 in tema di accreditamento per l’obbligo di istruzione nella formazione professionale, al 30 ottobre 2009. Nelle more della conclusione del procedimento dell’accreditamento, sono riconosciute le attività utilmente svolte secondo i principi e le modalità fissate dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 36
Modifica alla legge regionale n. 10 del 2008
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), dopo le parole “bilancio di previsione regionale 2008” sono aggiunte le parole “e 2009”.
ARTICOLO 37
Disposizioni in materia di navigazione interna
1. La Giunta regionale per l’esercizio delle proprie competenze in materia di navigazione interna può avvalersi dell’Agenzia Interregionale del fiume Po, istituita con legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell’Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO)), previa sottoscrizione di una apposita convenzione.
2. In attesa della definizione di un nuovo assetto organizzativo e gestionale delle funzioni concernenti il sistema idroviario e della navigazione interna, gli organi dell’Azienda regionale per la Navigazione Interna, di cui alla legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell’azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)), sono sciolti, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, i cui componenti restano in carica fino alla cessazione del regime commissariale di cui al comma 3. Lo scioglimento ha effetto dalla data di insediamento del commissario di cui al comma 3.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario con il compito di provvedere, oltre all’amministrazione ordinaria e straordinaria, alla ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e demaniali, nonché dei rapporti attivi e passivi dell’ente, come certificati dalle documentazioni contabili, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale e trasmettendone le risultanze alla Giunta regionale.4. Il commissario dura in carica un anno.
5. Il compenso del commissario è determinato dalla Giunta regionale.
6. Alla scadenza del mandato del commissario di cui al comma 3, l’ARNI è soppressa e le sue funzioni, relativamente all’asta del fiume Po, saranno esercitate in avvalimento dall’Agenzia interregionale per il fiume Po, subordinatamente alla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1.
7. La Regione subentrerà nei rapporti attivi e passivi in essere al momento della soppressione dell’ARNI.
ARTICOLO 38
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2009-2011 - stato di previsione dell’entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
ARTICOLO 39
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 luglio 2009 VASCO ERRANI