Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale)
1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il
seguente:
"Art. 8 bis Classificazione delle aree del demanio marittimo regionale1. In attuazione dell’articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" tutte le aree demaniali marittime turistico ricreative ricadenti nei comuni costieri, ai fini della riscossione dei relativi canoni, sono classificate secondo le specifiche di cui all’allegato A (Classificazione di normale ed alta valenza turistica) della presente legge.
Le aree classificate ad alta valenza turistica ricadono nel litorale dei seguenti comuni:
a) Comune di Ravenna;
b) Comune di Cervia;
c) Comune di Cesenatico;
d) Comune di Rimini;
e) Comune di Riccione.
2. I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n.494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 253, della legge 296 del 2006 ed in conformità a quanto disposto dal presente articolo.
3. La Giunta, considerando la particolarità della realtà della nostra Regione in relazione all’attuazione dei piani dell’arenile nella determinazione dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 253, della legge 296 del 2006, approva direttive vincolanti per l’attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, con proprio atto deliberativo da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.".
ARTICOLO 2
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:
"4 bis. Nel rispetto dei termini di cui all’articolo 77 ter, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la Regione potrà adeguare l’imposta per i beni del demanio marittimo prevista dall’articolo 9, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione) nella misura del 35 per cento. Alla riscossione provvederanno i comuni costieri con le seguenti modalità:
a) il 30 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio della Regione;
b) il restante 5 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio dei comuni costieri per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.".
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 luglio 2009 VASCO ERRANI