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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12
Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007
 

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Disposizioni di carattere finanziario)


1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita’ regionale), il saldo finanziario complessivo presunto di 1.285.610.464,91 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e nel bilancio per l’anno 2009, in applicazione dell’articolo 12, comma 5, della legge regionale 21/2007 - e’ aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell’esercizio 2008, nell’importo di 1.431.853.413,09 euro, con una differenza in aumento di 146.242.948,18 euro, di cui 130.402.910,85 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), la somma di 111.737.557,73 accantonata nel conto del patrimonio e’ iscritta fra le entrate e le spese del bilancio per l’anno 2009 con riferimento all’unita’ di bilancio 10.5.1.1176 e al capitolo 9699 di nuova istituzione con la denominazione <<Fondo di riallineamento dei conti del bilancio e del patrimonio con riferimento alla riduzione delle autorizzazioni al ricorso al mercato finanziario>>.
2. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alle maggiori entrate regionali.
3. Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.
4. L’Amministrazione regionale, al fine di conseguire l’obiettivo del massimo risparmio delle risorse, impegna le somme stanziate e non ancora utilizzate per le rate di ammortamento del debito correlato alle autorizzazioni disposte con l’articolo 1, commi 3 e 4, della legge regionale 17/2008, come modificato dall’articolo 15, comma 1, lettera a) della presente legge, e iscritte sull’unita’ di bilancio 10.4.1.1171 - capitolo 1550 e sull’unita’ di bilancio 10.4.3.1171 - capitolo 1570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, disponendone il pagamento con commutazione in entrata sull’unita’ di bilancio 5.2.257 e capitolo 1650 e sull’unita’ di bilancio 5.2.258 e capitolo 1688 dello stato di previsione dell’entrata dei citati bilanci.
5. Per le finalita’ di cui al comma 4, l’Amministrazione regionale assume impegni sugli esercizi futuri ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge regionale 21/2007.
6. Per le finalita’ di cui al comma 4 e’ autorizzata - a carico dell’unita’ di bilancio 10.4.3.1171 e del capitolo 1443 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Operazioni conseguenti alle
autorizzazioni al ricorso al mercato finanziario>> - la spesa
complessiva di 588.923.203,43 euro per gli anni dal 2009 al 2024 suddivisa in ragione di:
euro 15.535.875,35 per l’anno 2009 euro 18.370.443,24 per l’anno 2010 euro 21.205.011,13 per l’anno 2011 euro 24.039.579,02 per l’anno 2012 euro 26.874.146,91 per l’anno 2013 euro 29.708.714,80 per l’anno 2014 euro 32.543.282,69 per l’anno 2015 euro 35.377.850,58 per l’anno 2016 euro 38.212.418,47 per l’anno 2017 euro 41.046.986,36 per l’anno 2018 euro 43.881.554,25 per l’anno 2019 euro 46.716.122,14 per l’anno 2020 euro 49.550.690,03 per l’anno 2021 euro 52.385.257,92 per l’anno 2022 euro 55.219.825,81 per l’anno 2023 euro 58.255.444,73 per l’anno 2024 L’onere relativo alle annualita’ previste per gli anni dal 2012 al 2024 fa carico alle corrispondenti unita’ di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
7. All’onere complessivo di 588.923.203,43 euro derivanti dal disposto di cui al comma 6, si provvede mediante storno dalle unita’ di bilancio e capitoli di seguito elencati e per gli importi in calce a ciascuno indicati e intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
UB 10.4.3.1171/capitolo 1570 UB 10.4.1.1171/capitolo 1550 euro 10.630.891,23 e euro 4.904.984,12 per l’anno 2009 euro 13.054.217,38 e euro 5.316.225,86 per l’anno 2010 euro 16.877.895,21 e euro 4.327.115,92 per l’anno 2011 euro 24.039.579,02 e euro 0,00 per l’anno 2012 euro 26.874.146,91 e euro 0,00 per l’anno 2013 euro 29.708.714,80 e euro 0,00 per l’anno 2014 euro 28.279.046,67 e euro 4.264.236,02 per l’anno 2015 euro 23.680.360,36 e euro 11.697.490,22 per l’anno 2016 euro 21.146.679,68 e euro 17.065.738,79 per l’anno 2017 euro 31.903.640,00 e euro 9.143.346,36 per l’anno 2018 euro 16.988.440,00 e euro 26.893.114,25 per l’anno 2019 euro 35.478.306,81 e euro 11.237.815,33 per l’anno 2020 euro 49.550.690,03 e euro 0,00 per l’anno 2021 euro 52.385.257,92 e euro 0,00 per l’anno 2022 euro 55.219.825,81 e euro 0,00 per l’anno 2023 euro 58.255.444,73 e euro 0,00 per l’anno 2024 8. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, al titolo II <<Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell’Unione europea e di altri soggetti>>, categoria I <<Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche>> e’ istituita l’unita’ previsionale di base 2.1.269.
9. Gli stanziamenti delle seguenti partite di fondo globale, previsti dall’articolo 1, comma 12, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), riportati nella tabella N allegata alla medesima legge regionale, sono variati come di seguito indicato:
2009 2010 2011 FINALITA’: ATTIVITA’ ECONOMICHE FUNZIONE: FONDO GLOBALE A LEGISLAZIONE FUTURAUB 1.7.1.5041 INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITA’ ECONOMICHE-SPESE CORRENTICAPITOLO 9700/47 INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI CARBURANTI - - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 FINALITA’: PROTEZIONE SOCIALEFUNZIONE: FONDO GLOBALE LEG. FUTURAUB 8.9.1.3410 FONDO GLOBALE PROTEZIONE SOCIALE - SPESE CORRENTICAPITOLO 9700/112 INTERVENTI PER LE EMERGENZE SOCIALI 12.440.037,33 - - FINALITA’: PROTEZIONE SOCIALEFUNZIONE: FONDO GLOBALE LEG. FUTURAUB 8.9.2.3410 FONDO GLOBALE PROTEZIONE SOCIALE-SPESE DI INVESTIMENTOCAPITOLO 9710/63 INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EDILIZIA CONVENZIONATA - 3.100.000,00 -
10. Gli stanziamenti dei seguenti fondi, previsti dall’articolo 1, comma 13, della legge regionale 17/2008, riportati nella tabella O allegata alla medesima legge regionale, sono variati come di seguito indicato:
2008 2009 2010 2011 FINALITA’: AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICIFUNZIONE: FONDI A DESTINAZIONE INTERSETTORIALEUB 10.2.2.3460 FONDO INNOVAZIONE -SPESE D’INVESTIMENTOCAPITOLO 8649 FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 1.500.000,00 - - FINALITA’: AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICIFUNZIONE: RISERVE TECNICHEUB 10.5.1.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE-SPESE CORRENTICAPITOLO 9681 ONERI PER SPESE IMPREVISTE-DI PARTE CORRENTE 1.636.527,21 - - FINALITA’: AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICIFUNZIONE: RISERVE TECNICHEUB 10.5.1.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D’ORDINE- SPESE CORRENTICAPITOLO 9680 ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D’ORDINE DI PARTE CORRENTE 465.408,31 -240.000,00 - 120.000,00 FINALITA’: AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICIFUNZIONE: RISERVE TECNICHEUB 10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D’INVESTIMENTOCAPITOLO 9691 ONERI PER LA RIASSEGNAZIONE DI RESIDUI PERENTI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI VINCOLATI - RECLAMATI DAI CREDITORI - 547.947,81 - - - FINALITA’: AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICIFUNZIONE: RISERVE TECNICHEUB 10.5.2.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE-SPESE D’INVESTIMENTOCAPITOLO 9684 ONERI PER SPESE IMPREVISTE-DI PARTE CAPITALE 1.624.440,70 - - FINALITA’: AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICIFUNZIONE: RISERVE TECNICHEUB 10.5.2.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D’ORDINE- SPESE D’INVESTIMENTOCAPITOLO 9683 ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D’ORDINE -DI PARTE CORRENTE 1.590.305,09 - - FINALITA’: FUNZIONAMENTO DELLA REGIONEUB 11.3.1.5033 ONERI CONTRATTUALI PERSONALE - SPESE CORRENTICAPITOLO 9635 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE DEL PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 42 DELLA LEGGE REGIONALE 53/81 40.000,00 40.000,00 40.000,00 CAPITOLO 9640 FONDO PER L’ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER IL BIENNIO 2002-2003 DEL PERSONALE IVI COMPRESA L’AREA DIRIGENZIALE - 4.123.591,00 - - 21.267,47 - 21.267,47 CAPITOLO 9642 FONDO PER L’ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER IL BIENNIO 2004-2005 DEL PERSONALE IVI COMPRESA L’AREA DIRIGENZIALE - 3.631.674,48 - 40.000,00 - 40.000,00 - 40.000,00 CAPITOLO 9648 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N 20 - AREA DIRIGENZIALE - 5.069.265,48 21.267,47 21.267,47


ARTICOLO 2
(Variazioni delle aliquote e altre misure che incidono sui tributi propri della Regione)


1. Il comma 2 bis dell’articolo 2, come introdotto dall’articolo 2, comma 6, della legge regionale 17/2008, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e’ abrogato.
2. I commi 6 e 7 dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) sono abrogati.


ARTICOLO 3
(Finalita’ 1 - Attivita’ economiche)


1. Dopo il comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e’ inserito il seguente:
<<8 bis. Le risorse individuate al successivo comma 11 sono destinate al finanziamento delle domande presentate nell’ambito della misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia, previo trasferimento delle risorse medesime all’Organismo pagatore quali aiuti aggiuntivi a quelli cofinanziati.>>.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 3, comma 8 bis, della legge regionale 17/2008, come inserito dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 1.1.2.1001 e al capitolo 7266 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. I commi 9, 10 e 18 dell’articolo 3 della legge regionale 17/2008, sono abrogati.
4. Al comma 41 dell’articolo 3 della legge regionale 17/2008 le parole <<alla data del 31 dicembre 2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal consuntivo riferito all’esercizio 2008 anche per somme impegnate e non liquidate,>>.
5. Dopo l’articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), e’ inserito il seguente:
<<Art. 1 ter (Altre emergenze)
1. Con le disponibilita’ del Fondo, previa autorizzazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, possono essere concessi interventi a titolo di indennizzo anche per danni alle produzioni e per perdite derivanti o causate da eventi diversida quelli di cui all’articolo 1, comma 2, purche’ i danni o le perdite indennizzate non siano oggetto di altro tipo di indennizzo o risarcimento che comportino sovra compensazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono attuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli o del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004.>>.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 1 ter della legge regionale 22/2002, come inserito dal comma 5, fanno carico all’unita’ di bilancio 1.1.2.1007 e al capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
7. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2009 n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), la parola <<cinque>> e’ sostituita dalla seguente: <<quattordici>>.
8. Per le finalita’ dell’articolo 23, comma 1, della legge regionale 11/2009, come modificato dal comma 7, e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro a carico dell’unita’ di bilancio 1.2.1.1011 e al capitolo 8603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
9. Alla fine del comma 5 dell’articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), dopo le parole <<erogazioni anticipate>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonche’ le spese ammissibili; sono ammissibili le spese sostenute nel corso dell’anno cui si riferisce il programma di attivita’ e quelle sostenute entro il mese di febbraio dell’anno successivo>>.
10. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007, come modificato dal comma 9, fanno carico all’unita’ di bilancio 1.4.1.1024 e al capitolo 8772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
11. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell’ente interessato, il finanziamento di cui all’articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), gia’ assegnato con decreto di prenotazione delle risorse del Vicedirettore centrale attivita’ produttive n. (86)1095/PROD/POLEC del 29 aprile 2008 al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo ai fini della realizzazione del <<Progetto Porta della Carnia – rifacimento viabilita’ e infrastrutture a ingresso Z.I. di Amaro>>, con sostituzione dell’oggetto per
l’attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla costruzione e/o al completamento di insediamenti produttivi in grado di contribuire maggiormente, nella delicata situazione attuale dell’intera economia regionale, allo sviluppo delle aree montane interessate, con particolare riferimento all’incremento occupazionale.
12. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell’ente interessato, il finanziamento di cui all’articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), gia’ assegnato con deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2002, n. 1451 (Contributi su mutui ai Consorzi di sviluppo industriale - riparto anno 2002), e regolarmente concesso al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell’Aussa-Corno ai fini della realizzazione di un parcheggio a servizio della nautica nella zona foce a sud della Z.I.A.C., con sostituzione dell’oggetto per l’attuazione di iniziative mirate alla sicurezza relativa all’integrazione della viabilita’ stradale e ferroviaria, alla luce delle mutate esigenze territoriali connesse alla viabilita’.
13. Ai fini della conferma dei contributi di cui ai commi 11 e 12 gli enti interessati producono la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
14. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del comma 11 continuano a fare carico all’unita’ di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
15. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del comma 12 continuano a fare carico all’unita’ di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
16. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell’ente interessato, il finanziamento di cui all’articolo 15 della legge regionale 3/1999, gia’ assegnato con decreto di prenotazione delle risorse del Vicedirettore centrale attivita’ produttive 3 aprile 2008, n. 839/PROD/POLEC al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.), ai fini della realizzazione del progetto <<Comparto a Membrana (MBR) dell’impianto di depurazione della zona industriale di Maniago>>, con sostituzione dell’oggetto per l’attuazione di iniziative finalizzate al risparmio energetico e a interventi connessi alla viabilita’ di competenza, gia’ concordate o da concordarsi con il Comune di Maniago.
17. Ai fini della conferma dei contributi di cui al comma 16 gli enti interessati producono la documentazione prevista dalla normativa di
riferimento.18. Il comma 17 dell’articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e’ sostituito dal seguente:
<<17. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a stipulare convenzioni con studiosi ed esperti, enti, organismi e istituti, pubblici e privati, agenzie, per ricerche, studi, indagini nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nonche’ a promuovere il settore medesimo nell’ambito di convegni, mostre, manifestazioni ed eventi dedicati al comparto ittico.>>.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 7, comma 17, della legge regionale 1/2003, come sostituito dal comma 18, fanno carico all’unita’ di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
20. All’articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge
finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:a) al comma 37 le parole <<produzione vitivinicola>> sono sostituite dalle seguenti: << produzione vitivinicola/agroalimentare>>;
b) dopo il comma 37 e’ inserito il seguente:
<<37 bis. L’Amministrazione regionale, per le attivita’ previste dal comma 37, al fine di migliorare la qualita’ e l’immagine della produzione vitivinicola/agroalimentare regionale puo’ avvalersi delle strutture dell’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo ed e’ autorizzata, altresi’, a trasferire le risorse all’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo.>>.
21. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 7, comma 37, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 20, lettera a) e di cui all’articolo 7, comma 37 bis, della legge regionale 1/2007, come inserito dal comma 20, lettera b), fanno carico all’unita’ di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 nella cui denominazione le parole <<produzione vitivinicola>> sono sostituite dalle seguenti: <<produzione vitivinicola/agroalimentare>> e, infine, sono aggiunte le parole <<anche tramite l’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo>>.
22. I contributi gia’ concessi dall’Amministrazione regionale ai Consorzi volontari di tutela dei vini D.O.C. e D.O.C.G. ai sensi dell’articolo 6, commi da 20 a 24, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), si intendono concessi ai nuovi Consorzi, costituiti mediante fusione.
23. I contributi di cui al comma 22 sono erogati in via anticipata in misura non superiore al 90 per cento dell’importo ammesso e vengono impiegati entro il 31 dicembre 2010 per finanziare le attivita’ istituzionali e promozionali anche dei nuovi consorzi costituiti mediante fusione.
24. I Consorzi di cui al comma 22 presentano alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali - Servizio produzioni agricole il rendiconto delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011.
25. Al comma 20 dell’articolo 6 della legge regionale 22/2007 le parole <<in conto capitale>> sono soppresse.
26. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), e’ inserito il seguente:
<<3 bis. I contributi previsti al comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.>>.
27. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 9/2005, come inserito dal comma 26, fanno carico all’unita’ di bilancio 2.2.1.1047 e al capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
28. Il comma 22 bis dell’articolo 8 della legge regionale 1/2003, e’ sostituito dai seguenti:
<<22 bis. Al fine di ridurre i tempi per l’erogazione dei contributi in agricoltura e di snellire le procedure dei procedimenti amministrativi svolti dai Centri autorizzati di assistenza agricola per conto della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a stipulare apposita convenzione con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l’attivazione di un ufficio decentrato in Friuli Venezia Giulia.
22 ter. Per garantire il funzionamento dell’ufficio decentrato:
a) la Regione e’ autorizzata a mettere a disposizione, con oneri a proprio carico, personale di ruolo per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione;
b) la Regione e’ autorizzata a stipulare una convenzione con enti di altre Regioni per la messa a disposizione del personale di tali enti, con oneri a proprio carico e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione;
c) gli enti locali del comparto unico sono autorizzati, su richiesta e per tramite della Regione, che ne assume l’onere finanziario, ad assegnare in posizione di comando proprio personale di ruolo, anche in deroga a limiti numerici e temporali previsti dai propri ordinamenti.
22 quater. Il personale di cui al comma 22 ter non puo’ essere complessivamente superiore a otto unita’.>>.
29. Al comma 23 dell’articolo 8 della legge regionale 1/2003, le parole <<24 luglio 2002, n. 0221/Pres.>> sono sostituite dalle seguenti: << 29 maggio 2009, n. 140 e successive modifiche e integrazioni.>>.
30. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 8, comma 22 ter, lettera a), della legge regionale 1/2003, come inserito dal comma 28, fanno carico all’unita’ di bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550, 3551, 3561, 3552, 3553, 9670 e all’unita’ di bilancio 11.3.1.1184 e al capitolo 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
31. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 8, comma 22 ter, lettere b) e c), della legge regionale 1/2003, come inserito dal comma 28, fanno carico all’unita’ di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6607 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009, con la denominazione: <<Spese per l’applicazione dell’articolo 22 ter, lettere b) e c), della LR 1/2003 - fondi statali>>.
32. Al comma 17 dell’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), le parole <<dell’avviso indicativo>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle procedure di gara>>.
33. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002), e’ sostituito dal seguente:
<<2. Il Comitato e’ composto da:
a) un Presidente;
b) quattro membri designati dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.>>.
34. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 9/2003, come sostituito dal comma 33, trova applicazione a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e comporta il rinnovo anticipato del Comitato di gestione del FRIE che permane in carica e continua a operare nella sua attuale composizione sino all’insediamento del nuovo organismo.
35. Le disposizioni della normativa regionale in materia di garanzie, cogaranzie e smobilizzo crediti a favore delle PMI operanti nei settori delle attivita’ economiche e produttive, trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti delle imprese dei settori della pesca e della produzione di prodotti agricoli, nell’ambito del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo.
36. Le disposizioni applicabili, nonche’ le modalita’ e le condizioni della loro applicazione sono disciplinati da appositi regolamenti regionali, previa deliberazione della Giunta regionale assunta di concerto tra l’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali e l’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
37. Al fine di agevolare l’accesso delle imprese insediate nei territori montani agli strumenti previsti dall’articolo 12 bis (Strumenti per agevolare l’accesso al credito per le PMI) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 e, in particolare, al Fondo regionale garanzia per le PMI, sono predisposti e sottoscritti appositi strumenti convenzionali con l’Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, anche ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell’articolo medesimo.
38. Per le finalita’ di cui all’articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia.
Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita’ europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita’ europee del 7 luglio 2004), l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a costituire, nell’ambito del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), il <<Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo>>, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilita’ separata, destinato alla concessione di cogaranzie a favore delle PMI del settore agricolo, aventi sede o unita’ operativa nel territorio regionale.
39. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, determina la dotazione del Fondo di cui al comma 38, mediante il trasferimento, nella misura massima di 5 milioni di euro, di risorse di competenza del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
40. Gli interventi agevolati di cogaranzia concedibili ai sensi del comma 38 possono essere attuati, in base al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, mediante apposito regolamento regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, di concerto con l’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali.
41. Per i finanziamenti garantiti dalle fideiussioni rilasciate dal Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo costituito ai sensi del comma 38 ed erogati con le disponibilita’ del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 80/1982, le caratteristiche di durata massima dell’ammortamento e del preammortamento sono quelle definite dai regolamenti di attuazione della legge regionale 80/1982.
42. Con decreto del Direttore centrale alle risorse agricole, naturali e forestali, sono approvati gli schemi di convenzione tra il Fondo di cui al comma 38, le banche e i confidi per l’individuazione delle modalita’ operative inerenti in particolare le istruttorie per la concessione delle cogaranzie relativamente alle imprese del settore agricolo.
43. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 11/2009, dopo le parole <<Fondo regionale di garanzia per le PMI>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero sul Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo>>.
44. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 11/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole <<e dell’Assessore regionale alle finanze>> sono aggiunte le seguenti: <<nonche’, per quanto attiene alle controgaranzie da concedersi alle imprese del settore agricolo, dell’Assessore regionale alle finanze e dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali>>;
b) dopo le parole <<Fondo regionale di garanzia per le PMI>> sono aggiunte le seguenti: <<e dal Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo>>;
c) dopo le parole <<4/2005,>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero dell’articolo 3, comma 38, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007).>>.
45. All’articolo 12 ter della legge regionale 4/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi>> sono soppresse;
b) dopo il comma 10 e’ inserito il seguente:
<<10 bis. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata, per le finalita’ di cui al comma 1, a costituire nell’ambito del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo il "Fondo regionale smobilizzo crediti agricoli", amministrato con contabilita’ separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese agricole, aventi sede o unita’ produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.>>;
c) dopo il comma 12 e’ inserito il seguente:
<<12 bis. I regolamenti regionali di cui ai commi 9 e 12 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, rispettivamente, per le imprese operanti nel settore agricolo su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e per le imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, su proposta dell’Assessore regionale alle attivita’ produttive.>>.
46. Al comma 1 dell’articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, le parole <<dei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio, del turismo e dei servizi>> sono soppresse.
47. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale <<SISSAR>>), e’ sostituito dal seguente:
<<4. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto dell’IVA qualora il fruitore possa in qualche modo recuperare l’imposta ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le spese di cui al comma 1 si intendono invece al lordo dell’IVA qualora il fruitore non abbia alcuno strumento per recuperare l’imposta stessa ai sensi della sopraindicata normativa comunitaria.>>.
48. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 5/2006 le parole <<, e l’importo globale dei finanziamenti riferiti a ogni singola azienda non puo’ superare:
a) per l’attivita’ di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), l’importo di 9.000 euro per un periodo di tre anni;
b) per l’attivita’ di cui all’articolo 10, comma 1, lettere c), d), e) e f), l’importo di 30.000 euro per un periodo di tre anni qualora svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), e 60.000 euro per un periodo di tre anni qualora svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b);
b bis) per le attivita’ di cui all’articolo 10, comma 1, lettera f bis), l’importo di 8.000 euro per un periodo di otto anni>> sono soppresse.
49. L’articolo 14 della legge regionale 5/2006 e’ abrogato.
50. Nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA), l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA e’ autorizzata a promuovere e a partecipare in qualita’ di socio fondatore, assieme alla Provincia di Gorizia e alla Fondazione Villa Russiz, alla costituzione di un’associazione senza fini di lucro finalizzata alla realizzazione di un Centro di documentazione sulle relazioni tra la Cultura e il Vino che costituisca punto di riferimento permanente a livello regionale, nazionale e internazionale della variegata rete di relazioni che intercorrono tra vino, scienza, arte, cinema, letteratura, teatro, musica, fotografia, artigianato, enogastronomia, design, architettura. Gli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione sono approvati dalla Giunta regionale.
51. L’ERSA e’ autorizzata a versare all’associazione di cui al comma 50 all’atto della sua costituzione la propria quota di patrimonio sociale, in conformita’ all’atto costitutivo, nonche’ a concorrere mediante appositi contributi annuali all’attivita’ dell’associazione stessa, nei limiti delle disponibilita’ del proprio bilancio.
52. Al fine di velocizzare l’avvio del Piano di riconversione del settore lattiero-caseario dell’area montana adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 37, della legge regionale 22/2007, l’Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 14, comma 33, della legge regionale 11/2009, e’ autorizzata a partecipare in qualita’ di socio di maggioranza assoluta e, assieme alle latterie che aderiscono al Piano, a una societa’ che supporti le latterie medesime nell’attuazione del Piano stesso.
53. Per le finalita’ di cui al comma 52, Agemont SpA, ad avvenuta restituzione degli stessi da parte delle latterie, compatibilmente con la normativa comunitaria vigente in materia di affidamento di servizi e di aiuti di stato, utilizza i fondi di cui all’articolo 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 (Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), comprensivi degli interessi maturati.
54. In deroga a quanto previsto dall’articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dall’articolo 6, comma 39, della legge regionale 22/2007, l’anticipazione del contributo ivi prevista puo’ essere erogata alle latterie che aderiscono al Piano, nei limiti dell’importo di cui al comma 53, anche in assenza dell’apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa previa presentazione da parte di Agemont SpA di una formale dichiarazione attestante l’ammontare dell’importo da restituire da parte delle latterie e riportante l’impegno a utilizzare tale importo per le finalita’ di cui al comma 52.
55. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), le parole <<e ristrutturare la filiera lattiero-casearia in zona montana>> sono sostitute dalle seguenti: <<specifici settori produttivi>>.
56. Nell’ambito delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal capo V della legge regionale 4/2005, in materia di incentivi alle imprese e dal relativo regolamento, con esclusivo riferimento all’articolo 156 delle legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), in deroga alle previsioni normative ivi previste, le domande risultate ammissibili nelle graduatorie delle Camere di commercio relative all’anno 2009, ma che non siano risultate beneficiarie per carenza di risorse finanziarie, vengono mantenute in essere e inserite con priorita’ nelle graduatorie relative all’anno 2010 anche qualora le iniziative, oggetto delle istanze, siano state avviate o completate.
57. Al comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria), le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 3>>.
58. Al comma 9 dell’articolo 25 della legge regionale 6/2008 le parole <<comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 3>>.
59. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 6/2008, le parole <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<50 per cento>>.
60. L’articolo 31, comma 1, della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 59, si applica a partire dall’annata venatoria 2010-2011. Per l’annata venatoria 2009-2010 la tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino regionale di caccia resta determinata nella misura del 60 per cento della tassa erariale di cui all’articolo 5, comma 1, della tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative).
61. Dopo il comma 13 dell’articolo 40 della legge regionale 6/2008, e’ inserito il seguente:
<<13 bis. Le Province possono utilizzare le risorse eccedenti le richieste delle Riserve di caccia per le funzioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), per le finalita’ di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c).>>.
62. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.


ARTICOLO 4
(Finalita’ 2 -Tutela dell’ambiente e difesa del territorio)


1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere le spese per garantire il ripristino della rete viaria minore a servizio del territorio montano regionale, con particolare riguardo alla viabilita’ di accesso ai comprensori forestali e malghivi compromessa dalle avversita’ atmosferiche della trascorsa stagione invernale.
2. Gli interventi di ripristino dei danni e della funzionalita’ stradale sono attuati dal Servizio gestione territorio rurale e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e sono realizzati in economia nelle forme dell’amministrazione diretta e del cottimo.
3. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per l’anno 2009 a carico, per 400.000 euro, dell’unita’ di bilancio 2.1.2.5031 e del capitolo 2947 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 e, per 100.000 euro, a carico dell’unita’ di bilancio 2.1.1.1044 e del capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
4. In attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), e degli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), la Regione disciplina con regolamento i criteri di determinazione, gli importi e le modalita’ di applicazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente.
5. Il regolamento di cui al comma 4 e’ emanato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali e dall’Assessore regionale all’ambiente e lavori pubblici.
6. Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 4 sono destinate alla realizzazione di interventi e di attivita’ finalizzati alla salvaguardia e al monitoraggio delle risorse idriche e delle acque minerali, termali e di sorgente.
7. Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 4 sono accertate e riscosse sull’unita’ di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 1013 di nuova istituzione nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Canoni per permessi di ricerca e concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l’anno 2009.
8. Per le finalita’ derivanti dalla realizzazione degli interventi e delle attivita’ di cui al comma 6 e’ autorizzata la spesa di 5.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 2.4.1.1052 e del capitolo 2533 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese per attivita’ finalizzate alla salvaguardia e al monitoraggio delle risorse idriche e della acque minerali, termali e di sorgente>>.
9. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell’incentivo di cui all’articolo 11, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), connesso alla predisposizione del Piano di azione regionale, del Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria e del Piano regionale di mantenimento della qualita’ dell’aria, previsti rispettivamente dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico).
10. Per le finalita’ di cui al comma 9 e’ autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 2308 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Oneri derivanti dall’assegnazione degli incentivi connessi alla predisposizione del Piano di azione regionale, del Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria e del Piano regionale di mantenimento della qualita’ dell’aria>>.
11. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Autorita’ di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione un finanziamento di 40.000 euro per l’attuazione di un processo partecipato ai fini della progettazione e della realizzazione di un’opera per la regolazione delle portate idriche lungo il fiume Isonzo.
12. Alla concessione e alla contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma 11 provvede con decreto il direttore del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, previa presentazione della domanda di concessione del finanziamento corredata della relazione illustrativa dell’iniziativa e del relativo preventivo di spesa.
13. Con il decreto di concessione e di erogazione del finanziamento sono fissate le modalita’ di rendicontazione della spesa sostenuta.
14. Per le finalita’ previste dal comma 11 e’ autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 2529 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento all’Autorita’ di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione per la regolazione portate idriche fiume Isonzo>>.
15. Al comma 18 dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo la parola: <<convegni,>> sono inserite le seguenti: <<attivita’ didattiche,>>.
16. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 18, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 15, fanno carico all’unita’ di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, la cui denominazione e’ modificata nella seguente <<Contributi per associazioni che operano sul territorio regionale nel settore ambientale per la realizzazione di convegni, attivita’ didattiche, studi e pubblicazioni concernenti la tutela ambientale>>.
17. Nel quadro della collaborazione tra Amministrazioni dello Stato e della Regione, l’Amministrazione regionale promuove iniziative volte a conseguire, anche in raccordo con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, il miglioramento e la sinergia delle azioni di prevenzione e di controllo ambientale sul territorio regionale, attivando strumenti di politica ambientale che favoriscano un efficace ed efficiente coordinamento delle rispettive attivita’.
18. Per le finalita’ di cui al comma 17 e’ autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 3008, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento per la promozione di iniziative per il miglioramento delle azioni di prevenzione e controllo ambientale>>.
19. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Comune di Artegna un finanziamento di 50.000 euro per gli studi e le attivita’ connessi con l’analisi dello stato ambientale, la programmazione degli interventi e la gestione delle azioni finalizzate alla salvaguardia ambientale e idrogeologica del bacino del fiume Ledra di cui all’articolo 6, commi da 34 a 37, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).
20. Per le finalita’ previste dal comma 19 e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 2.5.2.2018 e del capitolo 2101 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento per l’accordo di programma tra i comuni del bacino idrografico per la salvaguardia ambientale e idrogeologica del fiume Ledra>>.
21. Al comma 23 dell’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), la parola: <<2009>> e’ sostituita dalla seguente: <<2010>>.
22. In via di interpretazione autentica, la misura percentuale stabilita dalla Giunta regionale nei piani di riparto, ai sensi dell’articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e dell’articolo 4, comma 20, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), si applica alla somma ammissibile rendicontata ai fini della determinazione degli importi da liquidare nei limiti fissati dai rispettivi regolamenti di attuazione.
23. Al comma 13 dell’articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole <<d’intesa con la Regione Veneto e le Universita’ delle due regioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<d’intesa tra le Universita’ del Friuli Venezia Giulia e le altre Universita’ italiane>>.
24. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 13, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 23, si applicano anche alle domande di concessione di contributo gia’ presentate ai sensi dell’articolo 5, comma 14, della legge regionale 1/2007.
25. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita’ venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono inseriti i seguenti:
<<Art. 16 bis (Scarichi in pubblica fognatura)
1. In attuazione dell’articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonche’ sulla base dei regolamenti approvati da parte dell’Autorita’ d’ambito territorialmente competente.
2. Nelle more dell’adozione e approvazione dei regolamenti di cui al comma 1 il gestore del servizio idrico integrato esercita il controllo e provvede al rilascio delle autorizzazioni secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonche’ in forza dei regolamenti in vigore alla data dell’ 1 gennaio 2009.
3. Il gestore del servizio idrico integrato trasmette copia dell’autorizzazione allo scarico all’ Autorita’ d’ambito territorialmente competente.
Art. 16 ter (Titolare dell’autorizzazione)
1. L’autorizzazione agli scarichi ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e secondo quanto previsto da tale disposizione normativa, e’ rilasciata al titolare dell’attivita’ da cui origina lo scarico.
In caso di scarichi conferiti a un depuratore l’autorizzazione viene sempre intestata al gestore dell’impianto di depurazione, ancorche’ l’impianto non sia di proprieta’ del gestore e quale che sia il titolo giuridico di disponibilita’ dell’impianto medesimo.>>.
26. In attuazione dell’articolo 182, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e’ ammessa la libera circolazione sul territorio regionale delle frazioni biodegradabili di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata e destinate al recupero, privilegiando il concetto di prossimita’ agli impianti di recupero. Tali frazioni possono essere conferite anche a impianti non di bacino, tecnologicamente idonei al loro trattamento, che sono autorizzati in deroga al numero di impianti di bacino e alle quantita’ di rifiuti previsti dal piano regionale e dai programmi provinciali.
27. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. L’attivita’ di progettazione di cui all’articolo 12 puo’ essere svolta dal personale della Direzione centrale a favore di soggetti pubblici proprietari forestali, previa verifica delle priorita’ del servizio d’istituto e con oneri a carico del proprietario da quantificare secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.
1 ter. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis sono accertate e riscosse sull’unita’ di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 927 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Entrate derivanti dall’attivita’ di progettazione di cui all’articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, svolta dal personale della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali>>.
1 quater. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 ter sono finalizzate all’esclusivo finanziamento del Fondo per i servizi forestali di cui all’articolo 90.>>.
28. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 98 della legge regionale 9/2007 le parole <<fatta esclusione per l’articolo 9, comma 6>> sono soppresse.
29. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 83, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), si applicano anche ai rapporti convenzionali e di delega antecedenti all’entrata in vigore della presente legge, in cui gli enti locali deleganti non siano diretti beneficiari dei contributi ai sensi dell’articolo 5, comma 99, della legge regionale 4/2001.
30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.


ARTICOLO 5
(Finalita’ 3 - Gestione del territorio)


1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere spese per la predisposizione degli strumenti di pianificazione strategica previsti dalla riforma urbanistica regionale, mediante conferimento di consulenze e prestazioni specialistiche, nonche’ mediante corresponsione del premio di incentivazione di cui all’articolo 11, comma 3, della legge regionale 14/2002.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 1733, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese per la predisposizione degli strumenti di pianificazione strategica>>.
3. All’onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
4. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a trasferire alle Autorita’ d’ambito di cui al capo IV della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), la somma pari a 5 milioni di euro annui per venti anni per investimenti su impianti e infrastrutture per il servizio idrico integrato.
5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento i criteri e le modalita’ di distribuzione del trasferimento di cui al comma 4.
6. L’utilizzo delle somme di cui al comma 4 non e’ soggetto a rendicontazione ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 4 fanno carico all’unita’ di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 nella cui denominazione, infine, sono aggiunte le parole <<per il servizio idrico integrato>>.
8. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Autorita’ d’ambito territoriale ottimale Occidentale e all’Autorita’ d’ambito territoriale ottimale Centrale Friuli, in misura proporzionale allo sviluppo delle condotte nei territori di rispettiva competenza, un contributo a copertura degli oneri connessi alla gestione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento per il periodo di un anno con decorrenza dal 12 ottobre 2009.
9. Per le finalita’ di cui al comma 8 e’ autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2306, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Contributo all’Autorita’ d’ambito territoriale ottimale Occidentale e all’Autorita’ d’ambito territoriale ottimale Centrale Friuli, in misura proporzionale allo sviluppo delle condotte nei territori di rispettiva competenza, per la copertura degli oneri connessi alla gestione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento>>.
10. In attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE), l’autorizzazione all’attivita’ estrattiva rilasciata ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attivita’ estrattive), costituisce approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 117/2008 e delle eventuali modifiche sostanziali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo medesimo.
11. La struttura regionale competente in materia di attivita’ estrattive controlla l’attuazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al comma 10.
12. La struttura regionale competente in materia di ambiente autorizza la gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 117/2008.
13. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge con regolamento sono definiti:
a) le modalita’ e i criteri di applicazione dell’articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 117/2008;
b) i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 117/2008;
c) la determinazione delle tariffe e delle relative modalita’ di versamento ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 117/2008.
14. Le entrate derivanti dall’escussione delle garanzie finanziarie di cui al comma 13, lettera b), prestate a favore della Regione, sono destinate alle finalita’ previste dall’articolo 14 del decreto legislativo 117/2008.
15. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 13, lettera c), sono destinate alla copertura dei costi delle attivita’ istruttorie e di controllo della Regione e di ARPA.
16. Le entrate derivanti dall’escussione delle garanzie finanziarie prestate a favore della Regione ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 117/2008 sono accertate e riscosse sull’unita’ di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1049 di nuova istituzione nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Entrate relative all’escussione delle garanzie in materia di rifiuti di estrazione>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l’anno 2009.
17. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 117/2008, sono accertate e riscosse sull’unita’ di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 1050 di nuova istituzione nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Tasse rifiuti di estrazione>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l’anno 2009.
18. Per le finalita’ derivanti dalla realizzazione degli interventi e delle attivita’ di cui dall’articolo 14 del decreto legislativo 117/2008 e’ autorizzata la spesa di 5.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 3.3.1.1062 e del capitolo 2452 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese per attivazione e gestione operativa del deposito dei rifiuti di estrazione>>.
19. Per le finalita’ derivanti dalle attivita’ istruttorie e di controllo della Regione e di ARPA di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 117/2008, e’ autorizzata la spesa di 5.000 euro a carico dell’unita’ di bilancio 3.3.1.1062 e del capitolo 2453 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese per attivita’ istruttorie e di controllo in materia di rifiuti di estrazione>>.
20. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a erogare alle Province un finanziamento di 350.000 euro al fine di concedere contributi a soggetti privati per l’installazione di impianti solari termici in edifici adibiti a prima casa. Il finanziamento e’ assegnato a ciascuna Provincia in misura proporzionale alla popolazione residente sul territorio provinciale alla data del 31 dicembre 2008. Le Province disciplinano con regolamento le modalita’ di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonche’ il procedimento di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalita’ di cui al comma 20 e’ autorizzata la spesa di 350.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 3.4.2.1068 e del capitolo 3301, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Finanziamento alle Province per la concessione di contributi a soggetti privati per l’installazione di impianti solari termici in edifici adibiti a prima casa>>.
22. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Istituto Vendramini di Pordenone un contributo straordinario pluriennale da destinare anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione dei lavori di completamento dell’intervento gia’ avviato di manutenzione straordinaria e di messa a norma dei locali adibiti ad attivita’ scolastiche e formative.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 e’ presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell’opera, le modalita’ di erogazione dei contributi e di rendicontazione.
24. Per le finalita’ di cui al comma 22 e’ autorizzato il limite di impegno ventennale di 25.500 euro annui a decorrere dall’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3302, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Contributo pluriennale all’Istituto Vendramini di Pordenone per la realizzazione dei lavori di completamento dell’intervento di manutenzione straordinaria e messa a norma>>. Le annualita’ autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unita’ di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
25. In via di interpretazione autentica, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere i contributi destinati agli interventi di cui all’articolo 3, comma 33, e di cui all’articolo 5, commi 14, 20, 33, 38, 41, 47, 50, 53, 60 e 63, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi finanziati.
26. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 25 fanno carico alle seguenti unita’ di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009:
a) UB 1.3.2.5037 - capitolo 3415;
b) UB 3.5.2.1073 - capitolo 3472;
c) UB 3.5.2.1118 - capitolo 3445;
d) UB 3.6.2.1066 - capitoli 3394 e 3408;
e) UB 3.6.2.1075 - capitoli 3339, 3392 e 3393;
f) UB 3.7.2.3000 - capitoli 3395 e 3414.
27. Al comma 72 dell’articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole <<per concorrere>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l’acquisto dell’area necessaria>>.
28. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 5, comma 72, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 27, fanno carico all’unita’ di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 la cui denominazione e’ sostituita con la seguente:
<<Contributo al Monastero delle Benedettine di San Cipriano di Trieste per l’acquisto dell’area necessaria alla realizzazione del nuovo monastero>>.
29. Al comma 23 dell’articolo 5 della legge regionale 17/2008 le parole <<gia’ finanziate dall’Amministrazione regionale, dell’oratorio parrocchiale sito in via Beano.>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dell’edificio adibito a opere di ministero pastorale da destinare ad archivio e biblioteca parrocchiale sito in Comune di Basiliano, frazione di Villaorba, piazza della Chiesa n. 9, 10 e 11.>>.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 5, comma 23, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 29, fanno carico all’unita’ di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, nella cui denominazione le parole <<gia’ finanziate dall’Amministrazione regionale, dell’oratorio parrocchiale sito in via Beano.>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dell’edificio adibito a opere di ministero pastorale da destinare ad archivio e biblioteca parrocchiale sito in Comune di Basiliano, frazione di Villaorba, piazza della Chiesa n. 9, 10 e 11.>>.
31. Al comma 54 dell’articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, dopo le parole <<ai Comuni>>sono inserite le seguenti: <<e alle Province>>.
32. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 9, comma 54, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 31, fanno carico all’unita’ di bilancio 3.7.1.1067 e al capitolo 3981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 nella cui denominazione dopo le parole <<ai Comuni>>sono inserite le seguenti: <<e alle Province>>.
33. Dopo la lettera g quater) del primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), e’ aggiunta la seguente:
<<g quinquies) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di percorsi educativi volti alla formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile ai sensi dell’articolo 1, terzo comma.>>.
34. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 10, primo comma, lettera g quinquies), della legge regionale 64/1986, come aggiunta dal comma 33, fanno carico all’unita’ di bilancio 3.9.2.1070 e ai capitoli 4148 e 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
35. Dopo il secondo comma dell’articolo 10 della legge regionale 64/1986 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Le apparecchiature, gli impianti di rilevamento e comunicazione, le attrezzature e i mezzi operativi, nonche’ le sedi di allocamento e deposito finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), in caso di emergenza o rischio di emergenza e, sentite le amministrazioni locali, per le altre attivita’ istituzionali devono essere messi a disposizione della Protezione civile della Regione.
2 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell’ipotesi di cui al comma 2 bis sono a carico della Protezione civile della Regione medesima.
2 quater. I mezzi finanziati ai sensi del comma 1, lettera b), devono avere la livrea e i loghi della Protezione civile della Regione come individuati da apposito regolamento da emanarsi su proposta della Protezione civile della Regione stessa.>>.
36. L’Amministrazione regionale, per il tramite della Protezione civile della Regione, e’ autorizzata a realizzare interventi atti a sostenere il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione della Regione Abruzzo colpita dal grave sisma del 6 aprile 2009.
37. Gli oneri di cui al comma 36 sono posti a carico del Fondo regionale per la protezione civile di cui all’articolo 33 della legge regionale 64/1986.
38. Per le finalita’ di cui al comma 36 e’, altresi’, autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2009, a carico dell’unita’ di bilancio 3.9.2.1070 e del capitolo 4151 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Interventi tramite la Protezione civile atti a sostenere il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione della Regione Abruzzo colpita dal grave sisma del 6 aprile 2009>>.
39. In attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), e dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche), la Regione disciplina con regolamento gli importi e le modalita’ di applicazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche.
40. In attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 110/2002 la Regione definisce con regolamento i criteri di determinazione, gli importi e le modalita’ di prestazione delle garanzie dovute ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali).
41. Il regolamento di cui al comma 39 e’ emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali e dall’Assessore regionale all’ambiente e lavori pubblici.
42. Il regolamento di cui al comma 40 e’ emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente e lavori pubblici.
43. Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 39 sono destinate agli interventi di tutela ambientale, nonche’ di ripristino ambientale delle aree interessate dalle attivita’ di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche.
44. Le entrate derivanti dall’escussione delle garanzie di cui al comma 40 prestate a favore della Regione sono destinate agli interventi previsti dall’articolo 15, comma 1, della legge 9/1991.
45. Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 39 sono accertate e riscosse sull’unita’ di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 1054 di nuova istituzione nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Entrate relative ai canoni dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l’anno 2009.
46. Le entrate derivanti dall’escussione delle garanzie di cui al comma 40 sono accertate e riscosse sull’unita’ di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1042 di nuova istituzione nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Entrate relative all’escussione delle garanzie in materia di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l’anno 2009.
47. Per le finalita’ derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 43 e’ autorizzata la spesa di 5.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 3.10.1.2005 e al capitolo 2400 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese per interventi di tutela ambientale nonche’ di ripristino ambientale delle aree interessate dalle attivita’ di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche>>.
48. Per le finalita’ derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 44 e’ autorizzata la spesa di 5.000 euro per l’anno 2009 a carico all’unita’ di bilancio 3.10.1.2005 e al capitolo 2404 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese per rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico>>.
49. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi a favore delle Province per la realizzazione di convegni e seminari di informazione rivolti a professionisti, ad amministratori, nonche’ a tecnici degli enti locali e delle imprese artigiane, finalizzati alla divulgazione del <<Protocollo regionale per la valutazione della qualita’ energetica e ambientale di un edificio>> denominato Protocollo VEA, di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), nonche’ alla divulgazione di studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell’ambiente.
50. Gli enti di cui al comma 49 presentano le domande di assegnazione dei contributi alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali, entro il termine del 31 marzo di ogni anno. Per l’anno 2009 le domande sono presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui al cui al comma 51.
51. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento le modalita’ di presentazione delle domande di cui al comma 50 e i criteri di assegnazione dei contributi.
52. Per le finalita’ di cui al comma 49 e’ autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 3.10.1.2006 e del capitolo 3009, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Contributi alle Province per la realizzazione di convegni e seminari di informazione finalizzati alla divulgazione del Protocollo VEA>>.
53. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), dopo la parola <<soggetti>>, sono aggiunte le seguenti: <<, gli incassi delle sanzioni amministrative per indebita percezione dei contributi di edilizia agevolata in applicazione dell’articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, le quote di contributo e i rientri delle quote di contributo non piu’ spettanti ai beneficiari dei contributi di edilizia agevolata a seguito di revoche o decadenze>>.
54. Le quote derivanti dagli incassi delle sanzioni amministrative per indebita percezione dei contributi di edilizia agevolata in applicazione dell’articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, come modificato dal comma 53, sono accertate e riscosse nell’unita’ di bilancio 3.2.121 e nel capitolo 1200 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
55. Le quote di contributo e i rientri delle quote di contributo non piu’ spettanti ai beneficiari dei contributi di edilizia agevolata a seguito di revoca o di decadenza di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, come modificato dal comma 53, sono accertate e riscosse nell’unita’ di bilancio 4.5.161 e nel capitolo 1012 che si istituisce per memoria nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Rientri contributi concessi sul Fondo regionale per l’edilizia residenziale non piu’ spettanti>>.
56. Gli enti locali e gli organismi di diritto pubblico, al fine di accelerare il processo della spesa pubblica e favorire lo sviluppo dell’economia, sono temporaneamente autorizzati fino al 31 dicembre 2010 ad acquisire direttamente sul mercato immobili per lo svolgimento di funzioni amministrative di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), in alternativa alla procedura ordinaria di progettazione e costruzione di opere pubbliche.
57. L’atto di acquisto di immobile anche nella fattispecie di cosa futura deve essere preceduto da una preventiva analisi comparata delle esigenze, delle alternative esistenti sul mercato, della coerenza e ricaduta urbanistica e dell’impatto sulla viabilita’.
58. L’individuazione del contraente avviene mediante un’ulteriore valutazione comparativa dei costi, dei tempi, della qualita’ e della funzionalita’ degli immobili da acquisire, qualora esista una pluralita’ di scelte sul territorio.
59. Ai fini del completamento delle procedure espropriative connesse alla realizzazione di opere pubbliche finanziate ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l’avvio dell’opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche, i Comuni beneficiari sono autorizzati a utilizzare le economie risultanti da minori spese sostenute per far fronte alle necessita’ espropriative di opere pubbliche diverse inserite nei medesimi programmi.
60. I finanziamenti relativi alle opere pubbliche inserite nei programmi dei Comuni approvati ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 63/1977 e successive modifiche, disposti anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorche’ le opere siano state realizzate sulla base di un progetto diverso da quello finanziato dall’Amministrazione regionale per sopravvenute modifiche della normativa tecnica di riferimento e per variazioni delle esigenze che le opere erano destinate a soddisfare, purche’ gli interventi realizzati soddisfino le medesime finalita’ di quelli ammessi a finanziamento.
61. L’ottavo comma dell’articolo 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Modificazioni, integrazioni e interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l’adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e’ sostituito dai seguenti:
<<8. La facolta’ di alienare gli immobili puo’ essere esercitata anche in corso d’opera quando sia consentito alienare l’immobile assistito da contributo prima della scadenza del quinquennio, in base alle disposizioni di cui all’articolo 38, secondo e terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), e di cui all’articolo 66, terzo e quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l’avvio dell’opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche,.
8 bis. Nei casi di cui al comma 8 il Comune certifica lo stato di attuazione dell’opera, determina le relative spese ai fini del riconoscimento al soggetto beneficiario della corrispondente quota di contributo in conto capitale e revoca la restante quota del beneficio, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di ricostruzione.
8 ter. Qualora, in seguito all’accertamento dello stato di attuazione dei lavori di cui al comma 8 bis, risulti che al beneficiario e’ stata erogata una quota del contributo in conto capitale eccedente rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati e l’interessato dimostri con idonea documentazione di avere sostenuto, per tali lavori, spese per un importo che, escluse le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e quelle di acquisto del terreno, e’ eguale o superiore a quello percepito a titolo di contributo, non si dispone il recupero della quota di contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In caso contrario si provvede al recupero della somma pari alla differenza fra l’importo del contributo in conto capitale erogato e il maggiore importo fra quello speso dall’interessato e quello corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati, nonche’ alla revoca, con effetto dalla data dell’atto di alienazione di cui al comma 8, del contributo in conto interessi o in annualita’ costanti eventualmente concesso.
8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter, si applicano anche nei confronti dei successori per causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle spese da questi effettivamente sostenute prima del decesso.>>.
62. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata in caso di motivata urgenza e necessita’ a estendere le disposizioni di cui al comma 61 agli insediamenti provvisori adibiti a centro sociale polifunzionale donati a enti religiosi dalla solidarieta’ nazionale, realizzati su aree di proprieta’ degli enti medesimi e non piu’ utilizzati.
63. Le disposizioni dell’articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45 (Disposizioni per le aree destinate a insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo), come integrato dall’articolo 50 della legge regionale 26/1988, sono estese agli insediamenti provvisori adibiti a centro sociale polifunzionale, donati dalla solidarieta’ internazionale e realizzati, nel periodo immediatamente successivo agli eventi sismici dell’anno 1976, su aree di proprieta’ dei Comuni classificati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres (Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976), e successive modifiche.
64. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 63 il termine di cui all’articolo 17, comma 1, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale 24/2005, e’ fissato al 30 giugno 2010.
65. Dopo l’articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e’ inserito il seguente:
<<Art. 51 bis(Delegazione amministrativa intersoggettiva di interventi di manutenzione ordinaria)
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e difesa del suolo da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva sono esclusi dalla programmazione triennale e dall’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 7 e sono attuati secondo le modalita’ di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale approva anche per stralci successivi l’elenco annuale dei lavori di manutenzione ordinaria da attuare attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva.
3. I soggetti delegatari presentano solamente il progetto preliminare che e’ approvato dal direttore del Servizio competente.
4. All’erogazione del finanziamento al soggetto delegatario si procede nella misura del 10 per cento contestualmente all’atto di delegazione e nella misura dell’ulteriore 90 per cento all’approvazione del progetto preliminare da parte del direttore del Servizio competente.
5. La delegazione si intende effettuata per l’opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
6. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario puo’ essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell’intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l’esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.
7. Con il provvedimento di delegazione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di delegazione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.>>.
66. Alle opere finanziate ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 14/2002 per le quali siano gia’ stati concessi contributi alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), continua ad applicarsi il disposto di cui all’articolo 68, comma 5, della medesima legge regionale 14/2002.
67. Al comma 40 dell’articolo 10 della legge regionale 17/2008, le parole <<e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse>> sono soppresse.
68. Al primo comma dell’articolo 17 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75), le parole <<, accompagnata dal parere di congruita’ del competente Direttore Provinciale dei lavori pubblici>> sono soppresse.
69. L’articolo 27 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, nonche’ modifiche e integrazioni alla legge regionale 75/1982 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), e’ abrogato.
70. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a confermare gli incentivi concessi ed erogati ai Comuni ai sensi dell’articolo 5, commi da 30 a 37, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per varianti sostanziali ai progetti gia’ finanziati e avviati, qualora, per cause non imputabili ai Comuni, non siano piu’ realizzabili.
71. L’Amministrazione regionale e’ altresi’ autorizzata a finanziare integralmente le spese rendicontate dai Comuni e riferite all’attuazione parziale dei progetti gia’ ammessi al beneficio.
72. La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 70 e’ presentata, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, corredata del nuovo progetto preliminare, nonche’ degli atti di rendicontazione, ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 7/2000, riferiti alla quota parte di spese sostenute, ai sensi dell’articolo 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per la realizzazione parziale del progetto gia’ ammesso al beneficio.
73. I commi 3 e 4 dell’articolo 5 della legge regionale 17/2008 sono abrogati.
74. Dopo il comma 18 dell’articolo 5 della legge regionale 17/2008 e’ inserito il seguente:
<<18 bis. Il termine di presentazione della domanda di cui al comma 18 e’ fissato al 30 settembre 2009.>>.
75. Al comma 12 e al comma 13 dell’articolo 7 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), le parole <<e 2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<, 2008 e 2009>>.
76. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 13/2005 e’ inserito il seguente:<<Art. 11 bis
1. Ai fini di completare il concreto passaggio delle funzioni amministrative relative al servizio idrico integrato dai Comuni alle Autorita’ d’ambito, previsto dall’articolo 11, comma 7, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a trasferire alle Autorita’ d’ambito i finanziamenti concessi ai Comuni per la realizzazione di interventi sulle infrastrutture del servizio idrico integrato.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Autorita’ d’ambito presentano all’Amministrazione regionale domanda di trasferimento dei finanziamenti, recante gli estremi del decreto di concessione, nonche’ il Comune beneficiario, l’importo e l’intervento finanziato, corredata delle deliberazioni assembleari attestanti il passaggio alle medesime Autorita’ delle funzioni amministrative relative al servizio idrico integrato esercitate dai Comuni.>>.
77. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.


ARTICOLO 6
(Finalita’ 4 - Mobilita’, trasporti, telecomunicazioni)


1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell’educazione stradale), e’ sostituita dalla seguente:
<<a) gestisce il Centro di monitoraggio regionale attraverso il quale cura la raccolta, l’elaborazione e la qualita’ dei dati relativi agli incidenti stradali che si verificano sul territorio regionale; al fine di consentire l’estrapolazione di informazioni puntuali e complessive sullo stato della sicurezza stradale regionale e sull’efficacia degli interventi realizzati, i dati elementari personali sensibili e giudiziari relativi ai singoli incidenti rilevati nel caso in cui essi determinino lesioni alle persone coinvolte sono registrati nella banca dati del Centro di monitoraggio regionale in conformita’ ai principi e alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche;>>.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 2, lettera a), della legge regionale 25/2004, come sostituita dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 4.1.2.1095 e al capitolo 3934 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. In considerazione dell’importanza strategica per il tessuto socio economico regionale assunta dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari e della necessita’ di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 (Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993 con cui e’ stata disposta la costituzione di societa’ di capitali per la gestione dei servizi e delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato), e dalla concessione quarantennale, nonche’ di consolidare la societa’ di gestione, anche al fine di perseguire un incremento dei traffici di merci e passeggeri, l’Amministrazione regionale procede alla ricapitalizzazione dell’Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, in conformita’ alle deliberazioni assembleari e nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente nei documenti contabili regionali.
4. Per le finalita’ di cui al comma 3 e’ autorizzata la spesa di 650.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 4.4.2.1080 e del capitolo 1300, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Ricapitalizzazione della societa’ per la gestione dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari>>.
5. In via di interpretazione autentica dell’articolo 4, comma 101, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), l’Amministrazione regionale e’ autorizzata, anche al fine di favorire il decongestionamento del traffico sulla viabilita’ ordinaria, a rimborsare alle societa’ concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, anche attraverso il deposito delle somme dovute a titolo di rimborso su un conto corrente bancario fruttifero di interessi, intestato alle societa’ medesime ovvero ai soggetti titolari della gestione finanziaria relativa al pagamento differito del pedaggio.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.


ARTICOLO 7
(Finalita’ 5 - Attivita’ culturali, ricreative e sportive)


1. Il comma 14 dell’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e’ sostituito dal seguente:
<<14. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concorrere al finanziamento di programmi regionali d’interventi per l’adeguamento e la messa a norma, il completamento, la ristrutturazione e l’ampliamento del patrimonio d’impiantistica sportiva provinciale, comunale, di enti o altri soggetti privati senza fine di lucro, nonche’ per l’acquisto di attrezzature, mediante concessione di contributi annui costanti ventennali a sollievo degli oneri per la realizzazione degli interventi medesimi.>>.
2. Dopo il comma 14 dell’articolo 7 della legge regionale 17/2008, e’ inserito il seguente:
<<14 bis. Gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 14 comprendono anche quelli, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi medesimi.>>.
3. Il comma 16 dell’articolo 7 della legge regionale 17/2008, e’ sostituito dal seguente:
<<16. I soggetti di cui al comma 15, a esclusione della Regione, concorrono, complessivamente, al finanziamento dei singoli interventi nella misura del venticinque per cento dell’ammontare totale degli oneri per la realizzazione degli interventi medesimi.>>.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 14, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 1, e dell’articolo 7, comma 14 bis, della medesima legge regionale 17/2008, come inserito dal comma 2, fanno carico all’unita’ di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5519 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
5. Al comma 21 dell’articolo 7 della legge regionale 17/2008 le parole <<ambiente e lavori pubblici e per i lavori di completamento, ristrutturazione e realizzazione dei campi da tennis>> sono sostituite dalle seguenti: <<del tennis club e per i lavori di completamento, ristrutturazione e realizzazione delle infrastrutture sportive ammesse>>.
6. Gli oneri derivanti dall’articolo 7, comma 21, della legge regionale 17/2008 come modificato dal comma 5, fanno carico all’unita’ di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 nella cui denominazione le parole <<dei campi da tennis>> sono sostituite dalle seguenti: <<del tennis club e per i lavori di completamento, ristrutturazione e realizzazione delle infrastrutture sportive annesse>>.
7. In sede di prima attuazione dell’intervento previsto dall’articolo 7, comma 24, della legge regionale 17/2008, il termine per la presentazione della domanda da parte del destinatario interessato e’ fissato al 31 agosto 2009.
8. Gli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del comma 7 fanno carico all’unita’ di bilancio 5.2.1.1092, con riferimento al capitolo 5399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
9. Le Amministrazioni locali soggette a commissariamento nei tre anni precedenti all’entrata in vigore della presente legge e beneficiarie, nell’anno 2008, di contributi ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), possono presentare la documentazione tecnico-amministrativa agli uffici competenti entro il 31 dicembre 2009.
10. Alla legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attivita’ delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, dopo le parole <<associazioni rappresentative>> sono aggiunte le seguenti: <<e alle associazioni d’arma>>;
b) al comma 3 dell’articolo 2, le parole <<entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 agosto 2009>>.
11. Gli eventuali oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 5/2009, come modificato dal comma 10, fanno carico all’unita’ di bilancio 5.2.1.1092, con riferimento al capitolo 5398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
12. I trasferimenti correnti previsti dal bilancio regionale a favore degli enti, istituzioni e organismi culturali operanti nei settori delle attivita’ culturali e di spettacolo, ai quali la Regione partecipa direttamente in qualita’ di socio, sono comprensivi degli importi previsti a copertura delle quote annuali di adesione o di partecipazione, come determinate dagli organi statutari dei soggetti partecipati.
13. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 12 fanno carico alle seguenti unita’ di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009: unita’ di bilancio 5.2.1.1092 – capitolo 5365, unita’ di bilancio 5.2.1.1096 - capitolo 5388, unita’ di bilancio 5.2.1.1097 – capitolo 5354.
14. Al comma 16 dell’articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), le parole <<diciotto mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<ventiquattro mesi>>.
15. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 16, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 14, fanno carico all’unita’ di bilancio 5.2.1.1092 e al capitolo 5397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
16. Al termine del comma 45 dell’articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 27, della legge regionale 17/2008, sono introdotte le seguenti parole: <<; nell’ambito delle attivita’ ammesse e’ compresa altresi’ l’acquisizione di attrezzature e arredi>>.
17. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 45, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 16, fanno carico all’unita’ di bilancio 5.2.1.1096 e al capitolo 5222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
18. Alla Tabella P, allegata alla legge regionale 17/2008, riferita all’articolo 7, comma 64, della legge medesima, l’indicatore di livello dell’organismo denominato Fondazione Luigi Bon e’ modificato dal valore 2 al valore 1 e l’indicatore di livello dell’organismo denominato Associazione internazionale dell’Operetta del Friuli Venezia Giulia e’ modificato dal valore 3 al valore 1.
19. Gli oneri derivanti dal comma 18 fanno carico all’unita’ di bilancio 5.2.1.1096 e ai capitoli 5388 e 5400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
20. All’articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Al fine di promuovere l’eccellenza nel settore amatoriale e la collaborazione tra i diversi gruppi, la Regione sostiene i progetti dei gruppi bandistici, corali, teatrali e folcloristici promossi dalle associazioni rappresentative degli stessi, riconosciute e operanti nel territorio regionale.
2. La Regione riconosce il ruolo delle seguenti associazioni regionali: Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) del Friuli Venezia Giulia, Unione Societa’ Corali Italiane (USCI) del Friuli Venezia Giulia, Associazione Teatrale Friulana (ATF), Associazione regionale FITA–UILT, Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF); la Regione, anche mediante stipula di apposite convenzioni di durata pluriennale, sostiene le iniziative dalle stesse promosse aventi le finalita’ di cui al comma 1. I soggetti di cui al presente comma presentano annualmente il programma delle attivita’ alla competente Direzione centrale. I provvedimenti di concessione delle sovvenzioni fissano le modalita’ di rendicontazione.>>;
b) al comma 5 le parole <<del presente articolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui ai commi 3 e 4>>.
21. Gli oneri derivanti dall’articolo 8 della legge regionale 5/2008, come modificato dal comma 20, fanno carico all’unita’ di bilancio 5.2.1.197 e al capitolo 5416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
22. Per le finalita’ indicate all’articolo 8 della legge regionale 5/2008, come modificato dal comma 20, e’ autorizzata per l’anno 2009 a favore dell’associazione regionale FITA-UILT la concessione di un contributo di 100.000 euro a sostegno delle attivita’ da essa promosse.
23. Per le finalita’ previste dal comma 22 e’ autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 5.2.1.1097 e del capitolo 5309 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Contributo a favore dell’associazione FITA-UILT a sostegno delle attivita’ da essa promosse>>.
24. Per le finalita’ indicate all’articolo 8 della legge regionale 5/2008, come modificato dal comma 20, e’ autorizzata per l’anno 2009 a favore della Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF) la concessione di un contributo di 100.000 euro a sostegno delle attivita’ da essa promosse.
25. Per le finalita’ previste dal comma 24 e’ autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 5.2.1.1097 e del capitolo 5310 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Contributo all’Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF) a sostegno delle attivita’ da essa promosse>>.
26. I commi 26 e 27 dell’articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono sostituiti dai seguenti:
<<26. Nel quadro degli obiettivi generali indicati dal Titolo I della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove, in concorso con enti locali, istituzioni di formazione musicale e altri soggetti pubblici e privati del territorio, la costituzione di un organismo associativo avente a oggetto il sostegno e l’organizzazione diretta di attivita’ di produzione musicale, che si prefiggano in particolare di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali.
27. La partecipazione della Regione all’organismo indicato al comma 26, in forma diretta o per il tramite di enti regionali o di associazioni culturali cui la Regione partecipa in qualita’ di socio fondatore, e’ autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, previa approvazione dello statuto dell’organismo medesimo.>>.
27. Per le finalita’ indicate all’articolo 5, comma 27, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 26, e’ autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 5.2.1.1097, con riferimento al capitolo 5360 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Spese per la promozione della costituzione di un organismo associativo per il sostegno e l’organizzazione diretta di attivita’ di produzione musicale che si prefiggano in particolare di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali>>.
28. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le parole <<riconosciute d’essai ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita’ cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, che aderiscono alle attivita’ del circuito regionale del cinema di qualita’ di cui al comma 2>>, sono soppresse.
29. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 21/2006, come modificato dal comma 28, fanno carico alla unita’ di bilancio 5.2.2.1094 e al capitolo 5438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 nella cui denominazione le parole <<riconosciute d’essai ai sensi del dlgs n. 28/2004,>>, sono soppresse.
30. Per la realizzazione di lavori indispensabili e urgenti di adeguamento e straordinaria manutenzione dei locali del compendio assegnato, e’ autorizzata la concessione all’Azienda speciale di Villa Manin di un finanziamento straordinario di 670.000 euro.
31. Per le finalita’ previste dal comma 30 e’ autorizzata la spesa di 670.000 euro a carico della unita’ di bilancio 5.3.2.1106 e del capitolo 5378 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento straordinario all’Azienda speciale di Villa Manin per la realizzazione di lavori indispensabili e urgenti di adeguamento e straordinaria manutenzione dei locali del compendio assegnato.>>.
32. Per promuovere la realizzazione di un progetto di cooperazione scientifica internazionale del Dipartimento di Lingue e Civilta’ dell’Europa Centro-orientale dell’Universita’ degli studi di Udine avente a oggetto l’acquisizione, la catalogazione e la valorizzazione del fondo bibliotecario e archivistico intitolato a Andrzej Litwornia, e’ autorizzata l’assegnazione alla medesima Universita’ degli studi di Udine di un contributo straordinario di 80.000 euro per l’anno 2009.
33. Per le finalita’ previste dal comma 32 e’ autorizzata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2009 a carico all’unita’ di bilancio 5.3.2.1104 e al capitolo 5294 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Contributo straordinario all’Universita’ degli studi di Udine per l’acquisizione, la catalogazione e la valorizzazione del fondo Litwornia>>.
34. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Comune di Udine contributi decennali fino all’importo massimo indicato al comma 36, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario che il predetto soggetto stipuli per le spese di progettazione e di attuazione dei lavori di recupero funzionale e restauro dell’ex caserma dei vigili del fuoco in piazzale Cadorna a Udine, da eseguirsi anche per lotti funzionali, e per le spese di progettazione e realizzazione della nuova sede del museo friulano di storia naturale.
35. La domanda per la concessione dei contributi previsti al comma 34 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, corredata dell’atto di adesione dell’istituto mutuante, nonche’ del progetto di massima dei lavori previsti. L’erogazione della prima annualita’ del contributo e’ disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulti il piano di ammortamento in linea capitale e interessi.
36. Per le finalita’ previste dal comma 34, e’ autorizzato un limite di impegno decennale di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 1.500.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unita’ di bilancio 5.3.2.1108 e del capitolo 5312 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Contributo pluriennale al Comune di Udine per le spese di progettazione e la realizzazione della nuova sede del museo friulano di storia naturale>>. Le annualita’ autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unita’ di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
37. All’onere di 500.000 euro derivante dal comma 36 si provvede mediante storno di pari importo dall’unita’ di bilancio 5.2.2.1094 e dal capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2018 e del bilancio per l’anno 2009.
38. I commi 30, 31 e 32 dell’articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono abrogati.
39. Alla legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 21 e’ sostituito dal seguente:
<<Art. 21 (Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena)
1. E’ istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.
2. Con il fondo istituito dal comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi fino all’intero importo della spesa ammissibile, le seguenti attivita’:
a) iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche o dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS) per il sostegno dello sviluppo dell’offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 2, comma 2, con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovena;
b) iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse realta’ culturali e linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, realizzate da enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversita’ linguistiche e culturali;
c) iniziative per favorire la collaborazione transfrontaliera nei settori della cultura, dell’educazione, dello sport e delle attivita’ ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali dell’area di insediamento della minoranza slovena, in cooperazione con le locali autorita’ della Repubblica Slovena;
d) interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attivita’ culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, compresi gli immobili di cui all’articolo 19 della legge 38/2001, realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili stessi.
3. Con deliberazione annuale della Giunta regionale e’ approvato il programma di ripartizione delle risorse del fondo tra le attivita’ previste al comma 2, sulla base delle proposte presentate annualmente, entro il 31 marzo, dai soggetti indicati al medesimo comma 2. I criteri per la formazione del programma sono fissati sentita la Commissione di cui all’articolo 8.>>;
b) dopo l’articolo 21 e’ aggiunto il seguente articolo:
<<Art. 21 bis (Contributo speciale al Comune di San Pietro al Natisone)
1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere annualmente al Comune di San Pietro al Natisone un contributo speciale per la copertura dei maggiori oneri derivanti all’Amministrazione comunale per spese di manutenzione e gestione ordinaria, ivi comprese le spese per l’attivazione di servizi complementari alla frequenza scolastica, della sede dell’Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone. L’importo del contributo per ciascun esercizio e’ determinato in sede di approvazione della legge finanziaria annuale.>>;
c) il comma 1 dell’articolo 23 e’ sostituito dal seguente:
<<1. Nelle more dell’emanazione del regolamento per la disciplina dell’Albo regionale di cui all’articolo 5, possono accedere ai finanziamenti di cui alla presente legge gli enti e le organizzazioni costituiti da almeno due anni all’atto della presentazione della relativa domanda di contributo, che dichiarino di svolgere attivita’ rivolta alla minoranza slovena facendo uso prevalentemente della lingua slovena.>>.
40. Per l’anno 2009, il termine per la presentazione delle domande presentate ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 39, e’ fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 21, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 39, fanno carico all’unita’ di bilancio 5.4.1.1112, con riferimento al capitolo 5575 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2009.
42. Gli eventuali oneri derivanti dall’articolo 21, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 39, fanno carico all’unita’ di bilancio 5.4.2.1112, con riferimento al capitolo 5585 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2009.
43. Per le finalita’ previste all’articolo 21 bis della legge regionale 26/2007, come inserito dal comma 21, e’ autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 5.4.1.1112, con riferimento al capitolo 5376 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Contributo speciale al Comune di San Pietro al Natisone per la copertura dei maggiori oneri relativi alla manutenzione, alla gestione e alle attivita’ della sede dell’istituto comprensivo bilingue>>.
44. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere la spesa per l’assegnazione di una borsa di studio nell’ambito del Dipartimento di scienze storiche e documentarie dell’Universita’ di Udine, per l’approfondimento e l’analisi dei legami storici e religiosi del cristianesimo aquileiese con Alessandria d’Egitto e la tradizione marciana.
45. Per le finalita’ previste dal comma 44, e’ autorizzata la spesa di euro 18.000 per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 5314 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Spesa per l’assegnazione di una borsa di studio in materia storica religiosa per l’approfondimento dei legami fra cristianesimo aquileiese con Alessandria d’Egitto e la tradizione marciana>>.
46. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.


ARTICOLO 8
(Finalita’ 6 - Istruzione, formazione e ricerca)


1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l’integrazione dell’offerta formativa nell’ambito del sistema scolastico regionale), e’ sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalita’ previste al comma 1, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere gli istituti scolastici non statali, mediante contributi diretti alla riduzione degli oneri correnti da essi sostenuti per il funzionamento e per l’attuazione di corsi speciali anche a carattere sperimentale, programmi di attivita’ formative integrative di quelle curricolari, nonche’ programmi di aggiornamento e qualificazione professionale degli operatori scolastici.>>.
2. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 continuano a fare carico all’unita’ di bilancio 6.1.1.1121, con riferimento al capitolo 5023 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. Il comma 111, dell’articolo 5, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), e’ sostituito dal seguente:
<<111. Nel quadro delle attivita’ e degli interventi di sperimentazione e ricerca in materia di formazione professionale previsti all’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e al fine di promuovere l’innovazione nei processi formativi rivolti ai giovani di eta’ inferiore ai diciotto anni, la Regione promuove la partecipazione di enti di formazione accreditati a programmi e bandi direttamente emanati in tale ambito dallo Stato o dalla Commissione europea, mediante contributi sulle spese di ricerca ed elaborazione progettuale delle iniziative che concorrono al finanziamento statale o comunitario, nonche’ mediante il cofinanziamento delle spese per la realizzazione delle iniziative approvate.>>.
4. Gli oneri derivanti dall’articolo 5, comma 111, della legge regionale 30/2007, come sostituito dal comma 3, fanno carico all’unita’ di bilancio 6.2.1.1123 e al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
5. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a definire le posizioni contabili relative ad attivita’ di formazione professionale realizzate negli anni precedenti al 2000, rimaste sospese per il tempo necessario alla definizione di correlati procedimenti giudiziari.
6. Per le finalita’ di cui al comma 5 e’ autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2009, a carico dell’unita’ di bilancio 6.2.1.1123 e del capitolo 5968 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Spese per la definizione delle posizioni contabili relative ad attivita’ di formazione professionale realizzate negli anni precedenti al 2000>>.
7. Dopo il comma 25, dell’articolo 8, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono inseriti i seguenti commi:
<<25 bis. Per le finalita’ di valorizzazione e diffusione della ricerca di cui al comma 23, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata inoltre a sostenere spese per progetti, interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti di interesse per il settore della ricerca realizzati direttamente oppure in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
25 ter. La realizzazione diretta dei progetti, degli interventi e delle iniziative di cui al comma 25 bis avviene mediante l’acquisizione di servizi e forniture in economia.
25 quater. I progetti, gli interventi e le iniziative di cui al comma 25 bis svolti in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, sono realizzati sulla base di convenzioni che definiscono l’oggetto, i risultati attesi, il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l’articolazione delle spese previste, le modalita’ di verifica dei risultati conseguiti e di rendicontazione delle spese sostenute.
25 quinquies. Con regolamento sono disciplinati i requisiti e i criteri per l’individuazione dei soggetti privati con cui stipulare le convenzioni per le iniziative in collaborazione e delle spese ammissibili.>>.
8. Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 8, comma 25 bis, della legge regionale 17/2008, come inserito dal comma 7, fanno carico all’unita’ di bilancio 6.3.1.1125 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 e ai capitoli di nuova istituzione per memoria nei citati bilanci di seguito elencati:
a) capitolo 5831, con la denominazione <<Spese per la realizzazione diretta di interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti di interesse per il settore della ricerca>>;
b) capitolo 5833, con la denominazione <<Spese per la realizzazione in collaborazione con soggetti pubblici di interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti di interesse per il settore della ricerca>>;
c) capitolo 5834, con la denominazione <<Spese per la realizzazione in collaborazione con soggetti privati di interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti di interesse per il settore della ricerca>>.
9. Al comma 51 dell’articolo 4 della legge regionale 30/2007, le parole <<a decorrere dall’1 settembre 2009, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l’anno scolastico 2009-2010>> sono sostituite dalle seguenti:
<<a decorrere dall’1 settembre 2010, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l’anno scolastico 2010-2011>>.
10. Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, comma 51, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 9, fanno carico all’unita’ di bilancio 6.4.1.1127 e al capitolo 5329 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 nella cui denominazione le parole <<per l’anno scolastico 2006-2007>>, sono soppresse.
11. Dopo il comma 8, dell’articolo 6, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono inseriti i seguenti:
<<8 bis. Nell’effettuazione dei trasferimenti di cui al comma 8, la Giunta regionale individua annualmente una quota sullo stanziamento del Fondo integrativo regionale per gli assegni di studio universitario da assegnare agli enti per il diritto e le opportunita’ allo studio universitario della Regione, sulla base dei dati riferiti al 30 aprile di ciascun anno relativi agli studenti idonei per l’ammissione alle borse di studio nell’anno accademico precedente. I fondi sono assegnati prioritariamente all’ente che presenta la percentuale di idonei piu’ bassa fino al raggiungimento della quota percentuale dell’altro ente e, successivamente, in ragione del cinquanta per cento per ciascuno dei due enti.
8 ter. Per l’anno 2009 la quota da ripartire per le finalita’ di cui al comma 8 e’ pari a 250.000 euro.>>
12. Per le finalita’ previste dal comma 8 bis, come inserito dal comma 11, e’ autorizzata la spesa di 250.000 euro, per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 6.4.1.1128 e del capitolo 5076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
13. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale, con obbligo di restituzione, per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 21, alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, per la realizzazione di opere complementari del complesso immobiliare dell’ex Ospedale Santorio di Trieste da adibire a sede della Scuola.
14. In caso di stipulazione di un mutuo per l’intervento, il finanziamento e’ destinato alla copertura e alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.
15. La domanda per il finanziamento previsto al comma 14 e’ presentata alla Direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca - Servizio universita’, ricerca e innovazione.
16. La concessione del finanziamento e’ subordinata all’approvazione del piano di rientro del finanziamento da parte della Direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca - Servizio universita’, ricerca e innovazione.
17. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalita’ di erogazione e di rendicontazione.
18. La restituzione del finanziamento e’ prevista a decorrere dal 2012 sulla base del piano di cui al comma 16.
19. Al fine di consentire alla SISSA di Trieste di stipulare il mutuo di cui al comma 14, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a prestare garanzie fidejussorie in relazione al mutuo stesso.
20. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione della garanzia di cui al comma 19 fanno carico all’unita’ di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
21. Per le finalita’ previste dal comma 13, e’ autorizzato un limite di impegno ventennale di 270.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di 810.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unita’ di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 5308 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento alla SISSA, con obbligo di restituzione, per la realizzazione di opere complementari del complesso immobiliare dell’ex Ospedale Santorio di Trieste da adibire a sede della Scuola>>. Le annualita’ autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unita’ di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
22. Le entrate derivanti dal comma 18 sono accertate e riscosse, a decorrere dall’anno 2012, sull’unita’ di bilancio 3.2.132 e sul capitolo 564 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Restituzione dalla SISSA delle somme destinate alla realizzazione di opere complementari del complesso immobiliare dell’ex Ospedale Santorio di Trieste da adibire a sede della Scuola>>.
23. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un finanziamento, con obbligo di restituzione, nella misura massima prevista dal comma 27, all’ente regionale per il diritto e le opportunita’ allo studio universitario - ERDISU di Udine, quale anticipazione sul cofinanziamento statale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), per la costruzione della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi in Udine, intervento gia’ inserito nel secondo Piano triennale con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 14 novembre 2008 (Secondo piano triennale, cofinanziamento interventi tipologia B, C, D, alloggi e residenze universitarie - legge n. 338/2000).
24. La domanda per il finanziamento previsto al comma 23 e’ presentata alla Direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca - Servizio universita’, ricerca e innovazione.
25. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalita’ di erogazione e di rendicontazione.
26. L’obbligo di restituzione del finanziamento e’ immediato a decorrere dal versamento del finanziamento statale di cui al comma 23.
27. Per le finalita’ previste dal comma 23 e’ autorizzata la spesa complessiva di 3.574.625 euro, per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 5295 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento all’ERDISU di Udine, quale anticipazione del cofinanziamento statale, con obbligo di restituzione, per la costruzione della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi di Udine>>.
28. In relazione al comma 26, sono previste entrate nella tabella A2 di cui all’articolo 1, comma 2, per 3.574.625 euro per l’anno 2009 a valere sull’unita’ di bilancio 6.3.261 e sul capitolo 554 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Restituzione dall’ERDISU di Udine del finanziamento, quale anticipazione del cofinanziamento statale, per la costruzione della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi di Udine>>.
29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.


ARTICOLO 9
(Finalita’ 7 - Sanita’ pubblica)


1. In attuazione dell’articolo 29, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanita’ veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonche’ in materia di personale), e’ confermata, in via definitiva, la concessione, da parte delle aziende per i servizi sanitari, a favore dei pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, di un contributo nella misura stabilita alla tabella A di cui all’articolo 29, comma 1, della legge regionale 19/2006 a decorrere dalla data di cessazione del periodo sperimentale previsto dal medesimo articolo 29, comma 1, della legge regionale 19/2006.
2. Le modalita’ per la concessione del contributo, gia’ definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della legge regionale 19/2006, possono essere rideterminate con analogo provvedimento.
3. Al personale docente universitario, ai ricercatori e agli assistenti di ruolo a esaurimento che esplicano attivita’ assistenziale presso l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> e l’Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>> si applica il trattamento economico previsto per il medesimo personale operante presso l’Azienda ospedaliero - universitaria <<Ospedali Riuniti>> di Trieste come determinato dai protocolli d’intesa Regione - Universita’ del 13 febbraio 2006 e 5 marzo 2004.
4. Il trattamento economico di cui al comma 3 si applica a decorrere dalla data del 13 febbraio 2006.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all’unita’ di bilancio 7.1.1.1131 e al capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
6. Il comma 10 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e’ sostituito dal seguente:
<<10. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Comune di Aviano un finanziamento necessario per concorrere, limitatamente alla parte di competenza comunale relativa alle funzioni sociali, alla realizzazione di una nuova sede, sostitutiva di quella attuale versante in situazione di grave degrado, destinata a ospitare in modo integrato anche le funzioni distrettuali di competenza dell’Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale".>>.
7. I termini per la presentazione della domanda di cui all’articolo 9, comma 11, della legge regionale 17/2008 sono riaperti per la durata di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 dell’articolo 9 della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 6, fanno carico all’unita’ di bilancio 7.1.2.1135 e al capitolo 4412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, la cui denominazione e’ sostituita con la seguente:
<<Finanziamento al Comune di Aviano per concorrere alla realizzazione di una nuova sede destinata a ospitare in modo integrato anche le funzioni distrettuali di competenza dell’Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale">>.
9. All’articolo 11 della legge regionale 19/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
<<1 bis. Alla fondazione possono partecipare anche altri soggetti pubblici o privati.>>;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
<<2 bis. La quota di partecipazione dell’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli” non deve essere inferiore al 60 per cento degli apporti complessivi.>>.
10. Al comma 44 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), le parole <<e del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo>> sono soppresse.
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.


ARTICOLO 10
(Misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria)


1. L’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene ridefinito, per esigenze funzionali e di razionalizzazione della spesa sanitaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono. A decorrere dall’1 gennaio 2010 la Direzione centrale salute e protezione sociale e’ ordinata in forma di gestione speciale autonoma, denominata Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, con sedi in Trieste e Udine, con i compiti, in particolare, di vigilanza e coordinamento degli enti del Servizio sanitario regionale. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e’ dotata di autonomia organizzativa e gestionale.
2. E’ soppressa, a decorrere dalla data di cui al comma 1, l’Agenzia regionale della sanita’. A decorrere dall’1 ottobre 2009 il direttore generale dell’Agenzia regionale della sanita’ decade dall’incarico e il direttore centrale della Direzione salute e protezione sociale assume le funzioni di commissario straordinario dell’Agenzia regionale della sanita’ coadiuvato dal vicedirettore centrale che assume le funzioni di vicecommissario
straordinario. Il collegio sindacale e gli incarichi dirigenziali e professionali la cui durata e’ legata al mandato del cessato direttore generale dell’Agenzia regionale della sanita’ decadono il 31 dicembre 2009. A decorrere dalla data di cui al comma 1 le funzioni dell’Agenzia regionale della sanita’ sono trasferite alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali che subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, della soppressa Agenzia, ivi compresi i rapporti di lavoro e quelli di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa. Per l’accertamento della situazione patrimoniale dell’Agenzia regionale della sanita’ alla data del 31 dicembre 2009 il direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e il vicedirettore assumono, rispettivamente, dall’1 gennaio 2010, anche le funzioni di commissario liquidatore e di vicecommissario liquidatore con il compito di provvedere, entro il 31 dicembre 2010, alla chiusura della gestione pregressa. Dall’1 gennaio 2011 la Regione succede alla gestione liquidatoria per le eventuali poste ancora pendenti; le eventuali somme residue sono finalizzate al
finanziamento del Servizio sanitario regionale.
3. E’ soppresso, con la procedura e la tempistica di seguito descritta, il Centro servizi condivisi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’organo di vertice del predetto ente, congiuntamente al collegio sindacale, presenta alla Giunta regionale, tramite la competente direzione regionale, una dettagliata relazione sullo stato dei rapporti attivi e passivi, degli impegni e dei rischi facenti capo al Centro servizi condivisi. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione dispone con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, modalita’ e termini per la soppressione dell’ente e per il trasferimento delle funzioni del medesimo a uno o piu’ enti che subentrano, a decorrere dalla data di soppressione indicata nel decreto del Presidente della Regione, nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Gli organi del Centro servizi condivisi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono alla data di soppressione dell’ente ovvero a decorrere dalla data indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al presente comma. Annualmente la Giunta regionale individua le attivita’ tecnico-amministrative da svolgere in forma centralizzata da parte di uno o piu’ enti. L’adesione alle procedure centralizzate e’ obbligatoria da parte degli enti del Servizio sanitario regionale.
4. La Direzione di cui al comma 1 e’ retta dal direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali al quale si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale di cui alla vigente normativa regionale. Il direttore centrale organizza e gestisce la direzione articolandola in aree di intervento, servizi e strutture stabili di livello inferiore al servizio. I servizi possono anche costituire unita’ organizzative alle dirette dipendenze del direttore centrale. Gli incarichi dirigenziali relativi alle aree di intervento, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i vicedirettori dalla vigente normativa regionale, sono conferiti direttamente dal direttore centrale, con contratto di diritto privato a tempo determinato. Entro trenta giorni dalla nomina il direttore centrale definisce, con proprio provvedimento, le norme concernenti l’organizzazione interna e il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
5. Per il proprio funzionamento la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali si avvale di personale, dirigenziale e non, acquisito ai sensi della normativa vigente per il personale regionale.
6. Il direttore centrale puo’ inoltre conferire direttamente, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, incarichi dirigenziali, di linea e di staff, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i dirigenti regionali.
7. Il direttore centrale per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e interesse strategico puo’ inoltre conferire direttamente incarichi dirigenziali, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato per un periodo massimo di tre anni non rinnovabile, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita’ in enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private in possesso di particolare esperienza professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i dirigenti regionali.
8. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 6 e 7 possono essere conferiti per un periodo massimo di tre anni, non rinnovabile, anche a dipendenti del ruolo unico regionale non appartenenti alla categoria dirigenziale, collocati in aspettativa; il servizio prestato e’ utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonche’ dell’anzianita’ di servizio.
9. Il conferimento degli incarichi di cui ai commi 6, 7 e 8 avviene previa opportuna pubblicizzazione e valutazione dei candidati da parte di una commissione di tre componenti presieduta dal direttore centrale che nomina gli altri componenti.
10. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuate, in particolare:
a) il numero massimo delle aree di intervento e dei servizi di cui al comma 4;
b) il numero massimo degli incarichi dirigenziali conferibili ai sensi dei commi 6, 7 e 8;
c) il numero massimo del personale in comando e in distacco ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanita’ veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonche’ in materia di personale).
11. Ai sensi dell’articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate le funzioni e le attivita’ per le quali la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali si avvale degli uffici degli enti del Servizio sanitario regionale con rimborso delle spese dai medesimi sostenute.
12. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i riferimenti contenuti nella vigente normativa all’Agenzia regionale della sanita’ si intendono fatti, ove compatibili, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i riferimenti contenuti nella vigente normativa alla Direzione centrale salute e protezione sociale si intendono fatti, ove compatibili e coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. A decorrere dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, i riferimenti contenuti nella vigente normativa al Centro servizi condivisi si intendono fatti, ove compatibili, all’ente o agli enti che subentrano nelle relative funzioni.
13. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono abrogati:
a) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell’Agenzia
regionale della sanita’ ed altre norme in materia sanitaria);b) l’articolo 19 della legge regionale 20/1996 e l’articolo 8 della legge regionale 21/2005 (Modificativi dell’articolo 5 della legge regionale 37/1995).
14. A decorrere dalla data di soppressione indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, sono abrogati l’articolo 18 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore dei servizi sociali), e gli articoli 9 e 10 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanita’ pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale).
15. A decorrere dalla data di cui al comma 1 e dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni normative incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
16. I commi 12 e 13 dell’articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono abrogati.
17. All’articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), come da ultimo modificato dall’articolo 10, comma 1, della legge regionale 19/2006, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere c) e d) del comma 1 sono abrogate;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
<<2. Le modalita’ di funzionamento della Conferenza dei sindaci sono stabilite dalla conferenza stessa con regolamento approvato a maggioranza assoluta.>>;
c) il comma 3 e’ abrogato.
18. All’articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanita’ e politiche sociali), come da ultimo modificato dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 19/2006, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 e’ abrogata;
b) alla lettera c) del comma 1 le parole <<o delle Rappresentanze>> sono soppresse;
c) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
<<5. I componenti di cui al comma 1 sono componenti di diritto e sono segnalati al presidente della Conferenza al fine della loro convocazione. La Conferenza elegge al suo interno il presidente. Qualora la carica di presidente sia vacante, sino alla nuova nomina le relative funzioni sono svolte dal componente piu’ anziano per eta’.>>;
d) la lettera a) del comma 7 e’ sostituita dalla seguente:
<<a) esprime parere sulla proposta di Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;>>;
e) la lettera c) del comma 7 e’ sostituita dalla seguente:
<<c) esprime parere sui progetti obiettivo regionali di carattere sociosanitario;>>;
f) la lettera d) del comma 7 e’ sostituita dalla seguente:
<<d) esprime parere sulle linee annuali di gestione di cui all’articolo 12, comma 2, della legge regionale 49/1996 e sui criteri per il riparto della quota regionale del Fondo nazionale per le politiche sociali;>>;
g) le lettere e) ed h) del comma 7 sono abrogate;
h) il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
<<9. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta i pareri di cui ai commi che precedono si hanno per resi.>>;
i) i commi 10, 11 e 12 sono abrogati.
19. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali si applica quanto previsto per l’Amministrazione regionale dalla vigente normativa.


ARTICOLO 11
(Finalita’ 8 - Protezione sociale)


1. Al comma 78 dell’articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<A decorrere dall’1 settembre 2009 il valore determinato dallo Stato e’ integrato dalla Regione in misura pari a 60 euro mensili.>>.
2. Dopo il comma 79 dell’articolo 10 della legge regionale 17/2008 e’ inserito il seguente:
<<79 bis. Le risorse trasferite per le finalita’ di cui al comma 78 possono essere utilizzate dallo Stato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’erogazione.>>.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 78 dell’articolo 10 della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
4. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Comune di Latisana, nella sua qualita’ di Ente gestore dell’ambito distrettuale del servizio sociale dei Comuni, un contributo straordinario di 37.000 euro a supporto degli interventi che favoriscono la mobilita’ delle persone disabili.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 e’ presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalita’ di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
6. Per le finalita’ previste dal comma 4 e’ autorizzata la spesa di 37.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 8400 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Latisana a supporto degli interventi che favoriscono la mobilita’ delle persone disabili>>.
7. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui all’articolo 3, comma 15, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), come modificato dall’articolo 5, comma 53, della legge regionale 2/2006, e’ prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 fanno carico all’unita’ di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
9. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili – Sede provinciale di Trieste un contributo una tantum, nella misura prevista dal comma 11, per sopperire a straordinarie esigenze di funzionamento dell’associazione medesima.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 e’ presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione e’ disposta l’assegnazione dell’intero contributo e sono fissate le modalita’ di rendicontazione.
11. Per le finalita’ previste dal comma 9 e’ autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 5315 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Contributo all’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili – Sede provinciale di Trieste per sopperire a esigenze straordinarie di funzionamento>>.
12. L’articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), come inserito dall’articolo 43, comma 2, della legge regionale 18/2005, e’ sostituito dal seguente:
<<Art. 14 ter (Percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro)
1. Per le finalita’ di cui all’articolo 14 bis, comma 1, la Regione sostiene l’utilizzo di progetti inerenti:
a) percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all’integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;
b) inserimento socio-assistenziale in ambienti in cui si svolgono attivita’ lavorative, rivolto a persone la cui insufficiente produttivita’ non consente a pieno titolo l’avvio ai percorsi di cui alla lettera a), ma rende comunque praticabile l’accesso e la frequenza di un ambiente di lavoro.
2. La Giunta regionale definisce con il progetto obiettivo di cui all’articolo 14 bis, comma 4, le modalita’ organizzative e di svolgimento dei progetti di cui al comma 1.
3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), spetta un incentivo motivazionale pari a 2 euro per ora di presenza. Tale importo e’ aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un’incentivazione motivazionale pari a 200 euro mensili. Tale importo e’ aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
5. Le attivita’ svolte nell’ambito dei progetti di cui al comma 1 non costituiscono un rapporto di lavoro e le incentivazioni di cui ai commi 3 e 4 a esse correlate non costituiscono compenso ma hanno finalita’ assistenziali e motivazionali ai fini dell’inclusione sociale.
6. La competenza ad assicurare le persone disabili inserite nei progetti di cui al presente articolo contro gli infortuni e le malattie connessi alla presenza sui luoghi di lavoro, nonche’ per la responsabilita’ civile verso terzi, spetta all’ente cui fa capo il Servizio per l’integrazione lavorativa.
7. Per le persone disabili che partecipano ai progetti di cui al presente articolo e’ prevista la copertura delle spese connesse. In particolare viene garantito l’uso gratuito dei mezzi di trasporto pubblico, limitatamente al tragitto da e verso la propria abitazione al luogo di attuazione del progetto, con le modalita’ gia’ vigenti a livello regionale per gli invalidi civili, ovvero il rimborso dei costi sostenuti per effettuare il medesimo tragitto.
Vengono inoltre coperte le eventuali spese di mensa e pernottamento, previa certificazione delle stesse.>>.
13. Al comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita’), le parole: <<in regione da almeno un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<per almeno otto anni in Italia di cui uno in regione>>.
14. All’articolo 23 bis della legge regionale 11/2006, come inserito dall’articolo 10, comma 33, della legge regionale 17/2008, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. L’Amministrazione regionale e’ altresi’ autorizzata ad avvalersi dell’Azienda per i servizi sanitari n. 5 <<Bassa Friulana>> - Area Welfare di Comunita’ a supporto delle attivita’ di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale.
1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attivita’ per cui l’Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 1 bis e le modalita’ con cui concorre al finanziamento degli oneri da questo sostenuti.>>.
15. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 23 bis della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 14, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
16. Dopo l’articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e’ inserito il seguente:
<<Art. 15 bis (Fondo per le spese di investimento)
1. Per sostenere la realizzazione di un’adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per migliorare e adeguare la rete esistente, e’ istituito un Fondo per le spese di investimento, destinato ai soggetti pubblici nonche’ ai soggetti del privato sociale e privati in convenzione.
2. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:
a) conferimenti ordinari della Regione;
b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;
c) conferimenti dello Stato;
d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali gia’ concessi per le finalita’ di cui al comma 1.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalita’ di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.>>.
17. In sede di prima applicazione dell’articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 16, la ripartizione delle risorse disponibili avviene sulla base delle domande gia’ pervenute ai sensi delle leggi regionali 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali), e 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), e delle priorita’ individuate con deliberazione della Giunta regionale.18. Per le finalita’ previste dall’articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 16, relativamente ai fondi regionali, e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 8.2.2.1141 e del capitolo 5367 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Fondo di parte investimento per servizi per la prima infanzia – fondi regionali>>.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 16, fanno carico, relativamente ai fondi statali, all’unita’ di bilancio 8.2.2.1141 e al capitolo 5366 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
20. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla Fondazione A. Caccia e M. Burlo Garofolo, di Trieste, un contributo straordinario di 60.000 euro per l’adeguamento di due alloggi alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 e’ presentata al Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata della relazione illustrativa dell’intervento e del quadro economico di spesa.
22. Per le finalita’ previste dal comma 20 e’ autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo 3203 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Adeguamento alloggi - Fondazione Caccia Burlo Garofolo Trieste>>.
23. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere anticipazioni a favore delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) per l’acquisto, finalizzato al completamento dei lavori interrotti dalla dichiarazione di fallimento dell’impresa costruttrice, di cantieri relativi a interventi di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, posti in vendita dalla curatela fallimentare.
24. Gli enti di cui al comma 23 presentano domanda di concessione dell’anticipazione alla Direzione provinciale lavori pubblici territorialmente competente, entro trenta giorni dall’avvenuta aggiudicazione del contratto di acquisto del cantiere.
25. L’anticipazione e’ concessa ed erogata all’ente aggiudicatario previa presentazione del contratto di compravendita del cantiere e in misura non superiore al prezzo indicato nel medesimo.
26. L’anticipazione e’ restituita, senza interessi, in sessanta rate di ammortamento semestrali costanti posticipate con decorrenza dall’1 marzo e dall’1 settembre del secondo anno successivo all’erogazione dell’anticipazione medesima.
27. Per le finalita’ previste dal comma 23 e’ autorizzata la spesa di 3.055.000 euro a carico dell’unita’ di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3224 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Anticipazioni alle ATER per l’acquisto di cantieri relativi a interventi di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica>>.
28. Al comma 53 dell’articolo 10 della legge regionale 17/2008 le parole <<un intervento>> sono sostituite dalla seguente: <<interventi>> e le parole <<relativo alla costruzione di un edificio di edilizia residenziale sociale>> sono sostituite dalle seguenti: <<relativi alla costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica>>.
29. Al comma 55 dell’articolo 10 della legge regionale 17/2008 la parola <<centoventi>> e’ sostituita dalla seguente: <<sessanta>>.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 53 dell’articolo 10 della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 28, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 nella cui denominazione le parole <<di un intervento>> sono sostituite dalle seguenti <<di interventi>>.
31. All’articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,>> sono soppresse;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
<<1 bis. I benefici di cui al comma 1 sono concessi con riferimento ai contratti di solidarieta’ difensivi stipulati a decorrere dall’1 gennaio 2009.>>.
32. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 21 della legge regionale 11/2009, come modificato dal comma 31, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
33. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attivita’ di assistenza familiare), le parole <<non in rapporto di parentela con l’assistito,>> sono soppresse.
34. Il termine per la presentazione della domanda per la concessione del contributo di cui all’articolo 3, comma 76, della legge regionale 1/2005, e’ prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
35. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34 fanno carico all’unita’ di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
36. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Associazione La Pannocchia - ONLUS di Codroipo un contributo straordinario di 30.000 euro per sopperire agli oneri di gestione della comunita’ residenziale denominata <<Una finestra sul futuro - Dopo di noi>>.
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 e’ presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e di un elenco analitico delle spese preventivate. Il decreto di concessione stabilisce le modalita’ di erogazione e rendicontazione del contributo.
38. Per le finalita’ previste dal comma 36 e’ autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4815 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Contributo straordinario all’Associazione La Pannocchia>> - ONLUS di Codroipo per gli oneri di gestione della comunita’ residenziale <<Una finestra sul futuro - Dopo di noi>>.
39. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere ai Comuni della regione e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona contributi una tantum fino al massimo del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l’acquisto di immobili e per i lavori di ristrutturazione e trasformazione di edifici esistenti in forme residenziali alternative e sperimentali, al fine di sostenere la realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all’accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti.
40. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 39 sono presentate, pena decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredate di:
a) progetto di massima dei lavori da eseguire;
b) relazione tecnica illustrativa degli interventi, dei costi dell’iniziativa e dei soggetti coinvolti nella realizzazione;
c) relazione generale con descrizione delle finalita’, dei costi, delle modalita’ e dei soggetti coinvolti nella gestione del nuovo servizio.
41. La concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 39 sono disposti con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonche’ delle modalita’ e delle priorita’ di intervento adottate con il regolamento attuativo degli interventi di cui all’articolo 3, comma 113, della legge egionale 1/2005, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibile.
42. Per le finalita’ previste dal comma 39 e’ autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4669 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Contributi una tantum per la realizzazione di servizi residenziali e diurni per le persone anziane>>.
43. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Futura cooperativa sociale a r.l. di San Vito al Tagliamento a integrazione del contributo di cui all’articolo 3, comma 104, della legge regionale 1/2005.
44. Per le finalita’ previste dal comma 43 e’ autorizzata la spesa di 210.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4816 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Contributo straordinario alla Futura cooperativa sociale a r.l. di San Vito al Tagliamento a integrazione del contributo di cui all’articolo 3, comma 104, della legge regionale 1/2005>>.
45. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un contributo straordinario di 150.000 euro per lavori di ristrutturazione della <<Casa – albergo>> di Monfalcone.
46. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 e’ presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalita’ di erogazione e rendicontazione del contributo.
47. Per le finalita’ previste dal comma 45 e’ autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4929 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Monfalcone per lavori di ristrutturazione della Casa-albergo di Monfalcone>>.
48. I finanziamenti assegnati nell’anno 2009 ai sensi dell’articolo 6, comma 86, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono suddivisi in parti uguali tra i soggetti destinatari.
49. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 48, relativamente agli interventi previsti per le associazioni <<Smileagain>> e <<Auxilia>> di Trieste, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4511 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, la cui denominazione e’ sostituita con la seguente <<Contributo straordinario all’associazione Smileagain e all’associazione Auxilia di Trieste al fine di sostenere le azioni di solidarieta’ volte a migliorare con l’apporto di strumenti e conoscenze tecnico-scientifiche la qualita’ della vita e la salute della popolazione nei Paesi del terzo mondo>>.
50. Per le finalita’ previste dal comma 48, relativamente agli interventi concernenti l’associazione <<W.O.P.S.E.C.>>, e’ autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 762 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Contributo straordinario all’associazione W.O.P.S.E.C. al fine di sostenere le azioni di solidarieta’ volte a migliorare con l’apporto di strumenti e conoscenze tecnico-scientifiche la qualita’ della vita e la salute della popolazione nei Paesi del terzo mondo>>.
51. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.


ARTICOLO 12
(Finalita’ 9 - Sussidiarieta’ e devoluzione)


1. L’importo definitivo delle quote di compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l’anno 2008 e’ accertato, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), in complessivi 519.011.934,16 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 11, comma 2, della legge regionale 17/2008, il conguaglio positivo e’ determinato in 55.036.365,78 euro, cui si sommano 2.078.506,68 euro relativi alle somme autorizzate con legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), e legge regionale 8 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), non utilizzate al 31 dicembre 2008, per complessivi 57.114.872,46 euro destinati alle finalita’ di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 22 per 900.000 euro, 24, 38, 43, 44, 48 e 51, nonche’ 4.100.000 euro per le finalita’ previste dagli articoli 4 e 14 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), per 200.000 euro per le finalita’ previste dall’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico).
2. Alle Province e’ attribuita un’assegnazione straordinaria di 4.160.000 euro erogata in unica soluzione, per il 50 per cento in misura proporzionale alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di ciascuna Provincia, relativo all’ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge e, per il restante 50 per cento, suddivisa per due terzi in base all’estensione territoriale e per un terzo in base alla popolazione.
3. Ai Comuni e’ attribuita un’assegnazione straordinaria di 31.670.000 euro erogata in unica soluzione, per il 60 per cento in misura proporzionale all’assegnazione spettante ai sensi dell’articolo 11, comma 6, lettera a), numero 1), della legge regionale 17/2008 e, per il restante 40 per cento, in misura proporzionale all’assegnazione spettante ai sensi dell’articolo 11, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 17/2008. Il finanziamento straordinario e’ assegnato con vincolo di commutazione in entrata, all’unita’ di bilancio 4.2.59 e al capitolo 712 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, per il pagamento di un ammontare complessivo pari a 788.512,61 euro, vincolato al recupero della riduzione dei trasferimenti in favore della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2006, di cui 4.156,67 euro relativamente al comune di Duino Aurisina, 965,87 euro relativamente al comune di Muggia; 783.390,07 euro relativamente al comune di Trieste.
4. Alle Comunita’ montane e’ attribuita un’assegnazione straordinaria di 600.000 euro, erogata in unica soluzione per meta’ in base all’estensione territoriale e per meta’ in base alla popolazione.
5. Il fondo di cui all’articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 17/2008, per il finanziamento dei Comuni soggetti a intensi flussi turistici, e’ incrementato di una quota straordinaria di 300.000 euro.
6. Per le finalita’ di cui al comma 5, e’ destinata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
7. Per le finalita’ di cui ai commi 2, 3 e 4, e’ destinata la spesa di 36.430.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
8. Alle Province e’ attribuita un’ulteriore assegnazione straordinaria di 1.136.819,55 euro erogata in unica soluzione, per il 50 per cento in misura proporzionale alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di ciascuna Provincia, relativo all’ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge e, per il restante 50 per cento, suddivisa per due terzi in base all’estensione territoriale e per un terzo in base alla popolazione.
9. Ai Comuni e’ attribuita un’ulteriore assegnazione straordinaria di 8.863.180,45 euro erogata in unica soluzione, per il 60 per cento in misura proporzionale all’assegnazione spettante ai sensi dell’articolo 11, comma 6, lettera a), numero 1), della legge regionale 17/2008 e, per il restante 40 per cento, in misura proporzionale all’assegnazione spettante ai sensi dell’articolo 11, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 17/2008.
10. Per le finalita’ di cui ai commi 8 e 9 e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2009, a carico dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
11. Il fondo di cui all’articolo 11, comma 17, della legge regionale 17/2008 e’ incrementato di 1.500.000 euro.
12. Per le finalita’ di cui al comma 11 e’ autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2009, a carico dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
13. Il fondo di cui all’articolo 11, comma 35, della legge regionale 17/2008 e’ incrementato di 1.706.191,46 euro di cui 52.087,06 euro a favore delle Province e 1.654.104,40 euro a favore dei Comuni.
14. Per le finalita’ di cui al comma 13 e’ autorizzata la spesa di 1.706.191,46 euro per l’anno 2009, a carico dell’unita’ di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1629 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
15. Il fondo di cui all’articolo 11, comma 43, della legge regionale 17/2008 e’ incrementato di 557.327,17 euro, per l’anno 2009, da ripartire a favore delle Province in unica soluzione in misura proporzionale a quanto loro assegnato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 43.
16. Per le finalita’ di cui al comma 15 e’ autorizzata la spesa di 557.327,17 euro, per l’anno 2009, a carico dell’unita’ di bilancio 9.1.2.1159, e del capitolo 1522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
17. All’onere derivante dal disposto di cui al comma 16 si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unita’ di bilancio 3.4.2.1068 e dal capitolo 3217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
18. Il comma 38 dell’articolo 11 della legge regionale 17/2008, e’ sostituito dal seguente:
<<38. La liquidazione del finanziamento e’ disposta in via anticipata e in unica soluzione.>>.
19. Il comma 39 dell’articolo 11 della legge regionale 17/2008, e’ sostituito dal seguente:
<<39. Gli enti beneficiari del finanziamento di cui al comma 35 presentano entro il 31 dicembre 2011, a titolo di rendicontazione, una dichiarazione attestante gli oneri complessivi effettivamente sostenuti e che l’attivita’ finanziata e’ stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, corredata di una breve relazione descrittiva dell’intervento realizzato. La rendicontazione e’ riferita all’ammontare del finanziamento concesso dalla regione e all’ammontare del cofinanziamento previsto in sede di domanda.>>.
20. Il termine per presentare domanda per accedere al fondo di cui all’articolo 11, comma 35, della legge regionale 17/2008 e’ fissato al 31 luglio 2009. Le domande presentate dopo il termine previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 941 del 24 aprile 2009 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve.
21. I Comuni montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, beneficiari di contributo ai sensi del comma 6, lettera e), dell’articolo 11 della legge regionale 17/2008, possono presentare domande integrative di finanziamento limitatamente a spese connesse a controversie e giudizi non conclusi alla data del 31 dicembre 2008.
22. Per la finalita’ prevista dal comma 6, lettera e), dell’articolo 11 della legge regionale 17/2008, e’ autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1730 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Trasferimenti ai comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni>>.
23. All’onere derivante dal disposto di cui al comma 22 si fa fronte, per la quota parte di 1 milione di euro, mediante storno di pari importo dall’unita’ di bilancio 9.1.1.1153 e dal capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
24. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a erogare alle Province, per l’anno 2009, un’assegnazione straordinaria di 1 milione di euro per il finanziamento del minor gettito dell’imposta provinciale di trascrizione accertato nel 2008 rispetto al 2007, al netto di quanto gia’ assegnato per la medesima finalita’ nell’anno 2008 con il fondo di cui all’articolo 10, comma 23, della legge regionale 9/2008, da ripartire in misura proporzionale al minor gettito accertato.
25. Le Province, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presentano domanda alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, specificando l’ammontare complessivo del minor gettito di cui al comma 24.
26. Per le finalita’ di cui al comma 24 e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2009, a carico dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1731 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Trasferimenti alle province per il finanziamento del minor gettito dell’imposta provinciale di trascrizione>>.
27. Alla lettera b) del comma 22 dell’articolo 11 della legge regionale 17/2008, le parole <<31 dicembre 2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2008>>.
28. Il comma 5 bis dell’articolo 46 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), come da ultimo sostituito dall’articolo 11, comma 34, della legge regionale 17/2008, va interpretato nel senso che i tre quarti dei Comuni della provincia anche non contermini che possono costituire una associazione intercomunale sono calcolati per difetto, al fine di consentire, come prevede la medesima disposizione, al maggior numero di Comuni di concorrere alle risorse del Piano di valorizzazione costituendo una idonea forma associativa.
29. Per gli enti locali della Regione non trova applicazione il limite previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 1989, n. 155.
30. All’articolo 27, comma 5, della legge regionale 1/2006, dopo le parole <<raggiungimento dei risultati programmati>>, sono aggiunte le seguenti: <<come attestati dall’organo di revisione della forma associativa o degli enti coinvolti nella gestione associata per le associazioni intercomunali>>.
31. Dopo il comma 22 dell’articolo 11 della legge regionale 17/2008 e’ inserito il seguente:
<<22 bis. Le eventuali maggiori assegnazioni erogate per l’anno 2008 ai sensi dell’articolo 1, comma 37, della legge regionale 30/2007, derivanti dall’assegnazione provvisoria superiore a quella definitiva calcolata in applicazione di quanto previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2007, n. 0305/Pres., vengono compensate, ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con le assegnazioni spettanti a titolo di definitivo concorso negli oneri derivati dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego previste dal comma 20.>>.
32. Al comma 81 dell’articolo 11 della legge regionale 17/2008, dopo le parole <<contro la pubblica amministrazione>>, sono aggiunte le seguenti: <<e per l’attivita’ istituzionale degli anni 2008-2009>>.
33. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 81 dell’articolo 11 della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 32, fanno carico all’unita’ di bilancio 9.1.1.3420 e al capitolo 1770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 nella cui denominazione, in coda, sono aggiunte le parole <<nonche’ per l’attivita’ istituzionale degli anni 2008-2009>>.
34. Al comma 85 dell’articolo 11 della legge regionale 17/2008, dopo le parole <<della presente legge.>>, sono aggiunte le seguenti: <<L’erogazione e’ disposta per l’80 per cento in via anticipata sulla base degli oneri ritenuti ammissibili, per il restante 20 per cento alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.>>.
35. Dopo il comma 25 dell’articolo 12 della legge regionale 17/2008 e’ aggiunto il seguente:
<<25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, possono essere valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora venga effettuato il riparto, l’intervento 1 del titolo I della spesa corrente e’ opportunamente rettificato, ai fini della determinazione del calcolo previsto ai commi 25 e 28.>>.
36. All’articolo 7 della legge regionale 9/2009, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<e dei rispettivi distretti industriali, di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e successive modifiche,>> sono soppresse, e le parole <<contribuzione a rimborso parziale di>> sono sostituite dalle seguenti: <<indennizzo per>>;
b) il comma 2 e’ abrogato;
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
<<4. I contributi a sostegno delle iniziative previste dal presente articolo sono concessi secondo modalita’ e criteri definiti da apposito regolamento. La Giunta regionale determina annualmente la quota dei fondi da assegnare a ciascuna delle tipologie di intervento previste dal comma 1.>>;
d) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
<<4 bis. In sede di prima applicazione sono ammesse richieste di indennizzo per danni subiti a seguito di atti criminosi verificatisi dall’1 gennaio 2009.>>.
37. All’articolo 4 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera e), e’ inserita la seguente:
<<e bis) gli interventi degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato italiano per acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale, situati sul territorio regionale;>>;
b) alla lettera e) del comma 2 le parole <<edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale>> sono soppresse.
38. Per le finalita’ di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 9/2009, come inserita dal comma 37, e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2009, a carico dell’unita’ di bilancio 9.1.2.1156 e del capitolo 1732 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - contributi per la sicurezza degli edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato>>.
39. Al comma 8 dell’articolo 28 della legge regionale 9/2009 le parole <<dei Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli enti locali>>.
40. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 dell’articolo 28 della legge regionale 9/2009, come modificato dal comma 39, fanno carico all’unita’ di bilancio 9.1.1.1156 e al capitolo 1711 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, la cui denominazione e’ modificata nella seguente: <<Trasferimenti agli enti locali per spese relative alla fornitura ai volontari per la sicurezza, nell’espletamento delle loro funzioni, di idonee dotazioni, abbigliamento e copertura assicurativa>>.
41. Nel quadro dell’azione regionale per la governabilita’ del territorio, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a istituire presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza una commissione con funzioni di collaborazione all’avvio del processo di riscrittura di un testo organico in materia urbanistica per lo sviluppo e la trasformazione sostenibile e unitaria del territorio.
42. La commissione di cui al comma 41, composta da otto componenti, compreso il presidente, e’ nominata ai sensi e con le modalita’ di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale); ai componenti spetta un gettone di presenza determinato in conformita’ con quanto previsto nella medesima legge regionale 63/1982.
43. Per le finalita’ di cui al comma 42 e’ autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2009, a carico dell’unita’ di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
44. Per le finalita’ di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 63 (Indennita’ di carica per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici), e’ autorizzata la spesa di 5.167 euro per il pagamento dell’indennita’ di carica e di missione del Commissario regionale per gli usi civici per l’anno 2008 a carico dell’unita’ di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
45. Il Commissario e il Commissario aggiunto di cui all’articolo 1 della legge regionale 63/1988, e successive modifiche, esercitano le funzioni amministrative loro attribuite ai sensi dello stesso articolo sino alla assunzione delle funzioni da parte dei nuovi Commissari, salva diversa determinazione dell’Amministrazione regionale.
46. L’Amministrazione regionale, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’articolo 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’articolo 2 del regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751), autorizza sui terreni gravati da usi civici operazioni immobiliari. Le somme derivanti da tali attivita’, escluse quelle con destinazione vincolata da vigenti normative, sono destinate prioritariamente a opere di carattere permanente di interesse generale della collettivita’, nonche’ possono essere destinate alla ricognizione delle aree gravate da usi civici.
47. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere ai piccoli Comuni qualificati tali dall’articolo 7 della legge regionale 1/2006, ove esiste l’accertamento di cui alla legge 1766/1927, contributi nella misura massima di 10.000 euro per la ricognizione delle aree gravate da usi civici. Le domande sono presentate entro il 31 ottobre 2009 alla Direzione centrale competente in materia di usi civici corredate di un preventivo di spesa. L’erogazione della somma concessa e’ effettuata con procedura automatica ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per il settanta per cento contestualmente alla concessione del contributo e per la restante quota alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
48. Per le finalita’ di cui al comma 47 e’ autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1734 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Trasferimenti ai piccoli Comuni per la ricognizione delle aree gravate da usi civici>>.
49. Al fine di sopperire alla carente disponibilita’ di iscritti alla sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nelle more dell’entrata in vigore della disciplina regionale di riforma dell’ordinamento dei segretari comunali e provinciali, il termine entro il quale i sindaci eletti nella tornata elettorale del 2009 debbono effettuare la nomina prevista dall’articolo 99, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e’ fissato al 31 dicembre 2009.
50. Al fine di consentire la piena e puntuale attuazione degli interventi previsti dal <<Piano triennale di edilizia scolastica 2007-2009>> approvato dalla Regione ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica), e finanziato a valere sugli stanziamenti di cui all’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e’ autorizzata l’erogazione agli enti attuatori degli interventi compresi nella terza e ultima annualita’ del Piano di finanziamenti integrativi per un ammontare complessivo pari alla riduzione apportata dal Ministero della Pubblica Istruzione alla quota di assegnazioni statali gia’ disposte a favore del Friuli Venezia Giulia per l’esercizio 2009 al momento dell’approvazione del Piano medesimo.
51. Per le finalita’ di cui al comma 50 e’ autorizzata la spesa di 363.514 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 6.1.2.1122 e del capitolo 5185 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, e del bilancio per l’anno 2009.
52. Al fine di attuare i principi di sussidiarieta’, differenziazione, adeguatezza ed autonomia degli enti locali, enunciati negli articoli 5 e 8 della legge regionale 1/2006, e di realizzare finalita’ di razionalizzazione e semplificazione dell’ordinamento locale, la Regione individua nelle Province e nei Comuni singoli e associati gli enti locali istituzionalmente deputati ad esercitare le funzioni amministrative gia’ attribuite alle Comunita’ montane.
53. Il riordino delle funzioni amministrative delle Comunita’ montane sara’ attuato con legge regionale, in conformita’ ai principi di cui al comma 52 e d’intesa con le amministrazioni dei Comuni facenti parte delle Comunita’ montane riunite entro il 30 settembre 2009 in apposita Conferenza dei sindaci presieduta dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
54. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa sullo schema di disegno di legge presentato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla convocazione della Conferenza dei sindaci da parte del Presidente della Regione, la Giunta regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, puo’ prescinderne motivatamente, dandone comunicazione ai sindaci interessati e trasmettendo al Consiglio regionale gli eventuali atti che esprimono l’orientamento della Conferenza dei sindaci.
55. Nelle more della soppressione delle Comunita’ montane e del conseguente riordino delle funzioni amministrative a esse attribuite e al fine di perseguire obiettivi di accelerazione e contenimento della spesa pubblica, gli organi di governo delle Comunita’ montane sono sciolti.
56. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina di un Commissario straordinario per ciascuna Comunita’ montana, al quale compete l’esercizio dei poteri spettanti al Presidente, alla Giunta e al Consiglio dell’ente. L’incarico di Commissario e’ incompatibile con qualsiasi carica di amministratore regionale e locale ed e’ affidato a soggetti che abbiano svolto per almeno tre anni funzioni di dirigenti di amministrazioni pubbliche e ha termine con il subentro alle Comunita’ montane degli enti locali destinatari delle funzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla legge regionale di cui al comma 53.
57. Nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni dei comuni la revisione economico finanziaria e’ affidata a un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell’unione dei comuni a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui all’articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.
58. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che al momento dell’elezione dell’organo di revisione abbiano, secondo l’ultimo rendiconto approvato, una cifra superiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamita’ naturali, trova applicazione l’articolo 234, commi 1 e 2, del decreto legislativo 267/2000. Il collegio dura in carica tre anni. Nei rimanenti comuni trova applicazione la previsione stabilita per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
59. I revisori degli enti locali che abbiano gia’ svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente, possono essere nuovamente nominati in detto ente a condizione che sia decorso un periodo di tre anni dalla scadenza dell’ultimo incarico.
60. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.


ARTICOLO 13
(Finalita’ 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)


1. All’articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), il comma 12 e’ cosi’ sostituito:
<<12. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concorrere con appositi contributi alla realizzazione di iniziative specifiche proposte nel corso dell’esercizio da parte di enti, istituti e organismi pubblici nonche’ associazioni ed enti privati senza fine di lucro, per l’elaborazione e divulgazione di studi e ricerche nonche’ per l’organizzazione di eventi culturali aventi a oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze su temi di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell’educazione e delle scienze naturali e ambientali. All’attuazione degli interventi si provvede previa stipula di apposita convenzione con il soggetto proponente l’iniziativa. Sono ammesse a contributo anche le spese direttamente riferite all’iniziativa proposta, gia’ sostenute alla data della stipula della convenzione. Con il decreto di concessione puo’ essere disposta l’erogazione del contributo nella misura del 70 per cento del suo ammontare e sono fissate le modalita’ di rendicontazione.>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del disposto di cui all’articolo 19, comma 12, della legge regionale 3/1998, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 10.1.1.1161 e al capitolo 5393 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2009.
3. Dopo l’articolo 28 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e’ aggiunto il seguente:
<<Art. 28 bis(Interventi regionali diretti mediante soluzioni a carattere informatico)
1. Per le finalita’ di cui all’articolo 1, e in particolare per lo sviluppo dell’innovazione orientato alle necessita’ concrete del sistema economico e della pubblica amministrazione, l’Amministrazione regionale realizza direttamente, tramite la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, progetti e iniziative a carattere innovativo aventi come obiettivi:
a) la predisposizione di strumenti e servizi utili a sostenere lo sviluppo della societa’ dell’ informazione in regione, anche al fine di:
1) ammodernare la pubblica amministrazione, promuovendo e sviluppando sistemi informativi interoperabili sia attraverso la predisposizione di programmi informatici di programmazione e conduzione di flussi di dati e operazioni finalizzata a semplificare la gestione dei procedimenti dell’Amministrazione regionale, sia attraverso la predisposizione di sportelli informatici idonei a gesire i settori delle attivita’ produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso internet;
2) progettare e sviluppare programmi e servizi innovativi da mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese, tramite internet prevedendo la diffusione di tecnologie innovative atte a facilitare l’utilizzo di funzioni per il commercio elettronico, la realizzazione di portali interattivi per lo scambio di dati e informazioni, la costituzione e la evoluzione di un data base regionale esteso (datawarehouse) e a dare valore giuridico alle transazioni in linea;
b) lo studio, la progettazione e lo sviluppo di programmi software innovativi, fruibili anche da altri enti pubblici o dai cittadini, per:
1) le analisi organizzative delle strutture amministrative e delle opzioni per l’utilizzo di strumenti di telelavoro;
2) la semplificazione amministrativa mediante la predisposizione di uno strumento informatico di gestione delle pratiche amministrative;
3) la gestione e la formazione delle risorse umane attraverso strumenti di formazione digitalizzata a distanza (FAD);
4) l’accesso al patrimonio informatico e informativo tramite l’uso di programmi evoluti di analisi e rappresentazione dei data base.
2. Con il piano triennale, previsto dall’Accordo di servizi quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Insiel SpA, sono definiti i requisiti e le modalita’ di attuazione degli interventi di cui al comma 1.>>.
4. Gli interventi previsti ai sensi dell’articolo 28 bis, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 26/2005, come inserito dal comma 3, vengono finanziati con la procedura prevista dall’articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007.
5. Ai fini dell’espletamento di un procedimento pubblico di selezione per l’affidamento dei servizi relativi al segretariato tecnico del programma per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 e’ autorizzata la spesa di 2.095.403 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
6. In relazione al disposto di cui al comma 5 sono previsti rientri per 2.095.403 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 4.5.163 e del capitolo 1135 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
7. Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivita’ di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale) le parole: <<60 per cento>> sono sostituite dalle parole <<80 per cento>>.
8. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 5, dell’articolo 4 della legge regionale 19/2000, come modificato dal comma 7, fanno carico alla unita’ di bilancio 10.1.2.1165 e al capitolo 731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.


ARTICOLO 14
(Finalita’ 11 - Funzionamento della Regione)


1. All’articolo 12, comma 34, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), le parole <<sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle parole <<il 31 dicembre 2009>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 12, comma 34, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 1, continuano a far carico all’unita’ di bilancio 11.1.1.1179 e al capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), e’ sostituita dalla seguente:
<<b) i contributi mensili previsti dall’articolo 148, commi secondo, terzo e quarto, della legge regionale 53/1981, nella misura dell’uno per cento a carico del personale e dell’uno per cento a carico dell’Amministrazione regionale.>>.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 186 della legge regionale 5/1994, come sostituita dal comma 3, fanno carico all’unita’ di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 9670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
5. Al comma 65, dell’articolo 7, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<le cui modalita’ di alimentazione e di funzionamento sono disciplinate dalla contrattazione stessa>> sono sostituite dalle seguenti: <<con le seguenti modalita’ di alimentazione:
a) un importo pari a 70.000 euro per l’anno 2008 e a 140.000 euro per gli anni successivi;
b) i risparmi di spesa derivanti da soppressione o da modifica applicativa di istituti di natura economica previste in sede di contrattazione aziendale;
c) gli importi corrispondenti al costo dell’incidenza sull’indennita’ compensativa degli incrementi contrattuali del trattamento tabellare, della maggiorazione di cui all’articolo 10, terzo comma, del Contratto collettivo di categoria e degli scatti di anzianita’ per le annualita’ decorrenti dall’1 gennaio 2009.>>.
6. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 65 dell’articolo 7 della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 5, fanno carico all’unita’ di bilancio 11.3.1.5033 e al capitolo 9635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
7. I beni mobili appartenenti alla Regione Friuli Venezia Giulia e costituenti la Collezione del Lloyd Triestino di Navigazione, con esclusione di quelli costituenti pertinenze e arredi del Palazzo di Piazza Unita’ d’Italia n. 1 di Trieste, possono essere trasferiti anche a titolo gratuito al Comune di Trieste affinche’ provveda, anche tramite le proprie istituzioni museali e bibliotecarie, a portarli alla pubblica fruizione, in considerazione del notevole interesse storico che tali beni, riflettendo l’attivita’ di un’impresa profondamente radicata nel tessuto socio-economico cittadino e fattore trainante di sviluppo non solo in area locale, rivestono per la citta’ di Trieste.
8. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari al trasferimento di cui al comma 7.
9. La sdemanializzazione di beni del demanio marittimo regionale e’ disposta con decreto del direttore centrale competente, previo parere vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di mobilita’, energia e infrastrutture di trasporto.
10. I beni del demanio marittimo regionale sdemanializzati sono iscritti nel patrimonio disponibile della Regione.
11. L’adozione del decreto di cui al comma 9 e’ subordinata all’autorizzazione a procedere da parte dell’assessore competente, il quale, ove ritenuto necessario e opportuno, puo’ subordinarla a preventiva autorizzazione giuntale.
12. Il decreto di cui al comma 9 e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
13. L’alienazione a soggetti privati dei beni di cui al comma 10 e’ consentita, sentito il comune interessato, qualora i beni stessi non abbiano attitudine a qualunque uso o funzione di pubblico interesse. Il comune interessato si esprime entro il temine di sessanta giorni, decorso il quale il silenzio costituisce assenso all’alienazione dei beni sdemanializzati a favore dei privati richiedenti.
14. All’articolo 30, comma 8, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, le parole <<a titolo gratuito in proprieta’>>sono sostituite dalle seguenti: << a titolo gratuito, anche in proprieta’,>> e le parole <<gia’ in uso agli stessi >> sono sostituite dalle seguenti: <<gia’ in uso alla Regione medesima>>.
15. Alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 5, comma 4, dopo le parole <<nel comma 1>> sono inserite le seguenti: <<ed agli organismi strumentali della Regione>>;
b) all’articolo 9 bis, comma 3, dopo le parole <<Enti gestori dei parchi naturali regionali, Enti>> sono inserite le seguenti: <<e organismi>>.
16. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998) e’ inserito il seguente:
<<1 bis. In relazione all’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, e in considerazione della uscita del capitale privato dalla societa’, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a promuovere le modifiche statutarie della societa’ includendo nell’oggetto sociale le seguenti attivita’: la gestione, l’alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilita’, proprieta’, uso, o in godimento a qualsiasi altro titolo della Regione e di altri enti pubblici soci della societa’, nonche’ la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento della Regione stessa e di altri enti pubblici soci della societa’.>>.
17. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 3 della legge regionale 3/1998, e’ inserito il seguente:
<<3 quater. Le attivita’ previste dai commi 1 e 1 bis posso formare oggetto del mandato di cui al comma 3 bis.>>.
18. In relazione all’utilizzo delle risorse statali di cui all’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e nell’ambito del progetto <<Con il cittadino consumatore>>, gli oneri pari a 32.078,16 euro derivanti dalla realizzazione dell’intervento <<Implementazione degli strumenti dell’Osservatorio regionale del commercio a vantaggio dell’informazione e della tutela del consumatore>> fanno carico all’unita’ di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
19. Al fine di sopperire ai maggiori carichi di lavoro derivanti dalle operazioni di chiusura del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 di competenza della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie, prorogato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 1201 del 19 febbraio 2009 al 30 giugno 2009, per tutti gli interventi e fino al 31 dicembre 2009 per l’Assistenza Tecnica, con slittamento della data di presentazione della richiesta di saldo al 31 marzo 2011 e alla concomitante implementazione di quello afferente alla medesima struttura direzionale per il periodo 2007-2013, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a utilizzare, nel limite massimo di due unita’ e per la durata di ventiquattro mesi, personale somministrato.
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico all’unita’ di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
21. Al comma 54 dell’articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), le parole <<e del capitolo 5170>> sono sostituite dalle seguenti: <<e dei capitoli 5170 e 5243>>.
22. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 14, comma 54, della legge regionale 17/2008, come integrato dal comma 21, fanno carico all’unita’ previsionale di base 11.4.1.1.1192 e ai capitoli 5170 e 5243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
23. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), e’ aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le garanzie fideiussorie a favore della Cassa Depositi e Prestiti possono essere concesse a condizione che il finanziamento venga erogato alle medesime condizioni e ai medesimi tassi di interesse previsti per la Regione.>>.
24. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a trasferire in proprieta’, a titolo gratuito, alla Diocesi di Trieste gli immobili identificati all’Ufficio Tavolare di Trieste - C.C. Padriciano, alla P.T. 884, c.t. 1, p.c.t. 143/10 e c.t. 2, pp.cc.tt. n. 143/8 e 143/9, con vincolo perpetuo di destinazione ad attivita’ socio-assistenziali. Il trasferimento avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, con ogni pertinenza e accessorio, nonche’ tutte le attrezzature quali risultano dagli inventari del residence e nel loro attuale stato d’uso.
25. La Diocesi di Trieste presenta istanza alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali corredata di idonei inventari patrimoniali per i beni mobili e attrezzature.
26. La Giunta regionale individua i beni trasferiti, il loro valore e le modalita’ di trasferimento, su proposta dell’Assessore competente al patrimonio tenuto conto di quanto segnalato dalla Diocesi di Trieste. Il decreto del Direttore centrale patrimonio e servizi generali di disposizione della cessione del bene e il verbale di consegna sottoscritto dal Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, l’intavolazione e le volture catastali del diritto di proprieta’ dei beni trasferiti e dei diritti reali costituiti, nonche’ per l’iscrizione presso i pubblici registri immobiliari del vincolo d’uso per le finalita’ di pubblico interesse ivi individuate. Per quanto riguarda i beni mobili il trasferimento e’ disposto con idoneo verbale di consegna sottoscritto dal Direttore del Servizio Provveditorato e servizi generali e dalla Diocesi di Trieste.
27. Tutti gli oneri relativi alla cessione e gli adempimenti conseguenti al trasferimento di proprieta’ sono a totale carico della Diocesi di Trieste.
28. Il venir meno della destinazione ad attivita’ socio-assistenziali dell’immobile comporta la retrocessione dello stesso all’Amministrazione regionale, con ogni pertinenza e accessorio, nonche’ tutte le attrezzature quali risulteranno dagli inventari.
29. All’articolo 43 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 (Provvedimenti in materia di personale), dopo le parole <<puo’ essere utilizzato anche presso>> sono aggiunte le seguenti: <<societa’ per azioni partecipate dalla Regione che svolgono un servizio pubblico nonche’ presso>>.
30. E’ consentita per i decreti tavolari di accoglimento relativi ad atti rogati o autenticati da pubblici ufficiali la notificazione mediante pubblicazione, per singolo ufficio tavolare, degli estremi di presentazione delle relative domande sul Bollettino Ufficiale della Regione. La notificazione dei decreti si perfeziona decorsi quindici giorni da quello di pubblicazione. L’ufficio tavolare, su espressa richiesta dei soggetti di cui all’articolo 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), rilascia le copie conformi del decreto tavolare cosi’ notificato.
31. Le entrate derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 30 saranno accertate e riscosse sull’unita’ di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 704 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
32. All’articolo 20, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) dopo la parola <<regionale.>> sono aggiunte le seguenti: <<Gli importi residui non sono comunque soggetti a restituzione qualora il loro ammontare sia inferiore a 25 euro.>>.
33. Il comma 51 dell’articolo 14 della legge regionale 17/2008 e’ sostituito dal seguente:
<<51. La disposizione di cui al comma 49 si applica anche nei confronti del personale che ha ottenuto la sentenza n. 74 del 19 maggio 2006 del Tribunale di Gorizia, la sentenza n. 122 del 21 marzo 2006 del Tribunale di Udine e la sentenza n. 154 dell’11 ottobre 2007 del Tribunale di Pordenone. La disposizione medesima si applica altresi’, con esclusione degli interessi legali e rivalutazione monetaria, al personale che ha inviato all’Amministrazione regionale, entro il termine di prescrizione del 9 gennaio 2009, atto di diffida o istanza, comunque denominata, ad adempiere all’obbligo previsto dall’articolo 18, comma 1 e allegato C, della legge regionale 10/2002, o, entro il medesimo termine di prescrizione, richiesta, comunque denominata, di riconoscimento, con decorrenza 1 gennaio 2001, dei benefici economici previsti dal Contratto collettivo integrativo 1998-2001 - documento stralcio, sottoscritto il 7 gennaio 2004.>>.
34. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 14, comma 51, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 33, fanno carico all’unita’ di bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550, 3551, 3561, 3552, 3553, 9670 e all’unita’ di bilancio 11.3.1.1184 e al capitolo 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.


ARTICOLO 15
(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)


1. Alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 3, le parole <<100.711.600>> sono sostituite dalle seguenti: <<113.931.600>>;
b) all’articolo 7, comma 29, le parole <<e’ autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<e’ destinata>>;
c) all’articolo 7, comma 33, le parole <<5.2.1.1096>> sono sostituite dalle seguenti: <<5.2.1.1093>>;
d) all’articolo 7, comma 35, le parole <<e’ autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<e’ destinata>>;
e) all’articolo 7, comma 38, le parole <<5.3.1.1006>> sono sostituite dalle seguenti: <<5.3.1.1106>>;
f) all’articolo 10, comma 80, le parole <<8.7.1.1150>> sono sostituite dalle seguenti: <<8.2.1.1140>>.
2. In sede di prima applicazione dell’articolo 15, commi da 8 a 21, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) e al fine di consentire la piu’ ampia adesione alle iniziative da realizzare:
a) il termine indicato ai commi 11, 13, 15 e 17 del medesimo articolo e’ prorogato, per l’anno in corso, all’8 luglio 2009 e sono conseguentemente fatte salve le domande presentate antecedentemente al nuovo termine;
b) sono considerate comunque ammissibili le spese effettuate, in relazione alle attivita’ indicate nelle rispettive domande di contributo, nel corso dell’anno 2009, anche se realizzate anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo.
3. In analogia a quanto stabilito per i contributi di cui all’articolo 15, commi dall’8 al 21, della legge regionale 17/2008, la norma di cui al precedente comma 2, lettera b), si applica anche alle domande di contributo riferite ai capitoli di’ bilancio 9188, 5393 e 3435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
4. Le domande di contributo una tantum di cui al capitolo 3435 presentate ai sensi dell’articolo 7 ter della legge regionale legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l’ espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), come inserito dall’articolo 1 della legge regionale 53/1985, e successive integrazioni e modificazioni, e pervenute entro il termine di cui al comma 2, lettera a), per un importo massimo di 20.000 euro sono ritenute ammissibili. Il decreto di concessione stabilisce le modalita’ di erogazione e di rendicontazione del contributo.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del disposto di cui ai commi 2 e 3 fanno carico alle rispettive unita’ di bilancio con riferimento ai capitoli 5674 (unita’ di bilancio 5.1.1.1088), 5675 (unita’ di bilancio 5.1.2.1090), 4893 (unita’ di bilancio 8.7.1.1150), 4894 (unita’ di bilancio 8.7.2.3390), 9188 (unita’ di bilancio 1.3.1.1022), 5393 (unita’ di bilancio 10.1.1.1161) e 3435 (unita’ di bilancio 3.5.2.1118), dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
6. Le somme erogate da piu’ di cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, ai sensi delle seguenti leggi regionali, sono trasferite in via definitiva agli enti medesimi, che sono autorizzati a destinarle anche ad altre tipologie di interventi di interesse pubblico:
a) legge regionale 16 giugno 1970, n. 23 (Provvedimenti per favorire l’attuazione della disciplina urbanistica);
b) legge regionale 8 agosto 1974, n. 37 (Interventi finanziari per favorire l’esecuzione dei piani attuativi previsti dalla legislazione sull’urbanistica);
c) legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie);
d) legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 (Interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri);
e) legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione del gas combustibile);
f) legge regionale 4 settembre 1990, n. 40 (Interventi straordinari per il potenziamento e il completamento di impianti fognari interessanti le aree costiere e modifiche alle leggi regionali 30 gennaio 1989, n. 2, e 7 febbraio 1990, n. 3, in materia di infrastrutture energetiche).
7. Al comma 27 dell’articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole <<all’incentivo per inadempimento del beneficiario e richiesta la restituzione delle somme erogate>> sono sostituite dalle seguenti: <<al pagamento delle quote non erogate dell’incentivo>>.
8. Gli enti di cui al comma 6 sono esonerati dall’obbligo di rendicontazione.
9. L’Amministrazione regionale provvede alla definizione delle posizioni contabili di cui al comma 6 esclusivamente mediante l’individuazione delle medesime in elenchi sottoscritti dai funzionari responsabili dei relativi procedimenti.
10. Lo scarico dei titoli di spesa nonche’ l’invio in economia di bilancio dei residui passivi e la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti riferiti alle somme di cui al comma 6 avviene sulla base degli elenchi di cui al comma 9.
11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle somme erogate da piu’ di cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), ai sensi della legge regionale 16 novembre 1965, n. 26 (Contributi sui capitali mutuati per la costruzione di alloggi a carattere popolare).
12. Le somme di cui al comma 11 sono trasferite in via definitiva alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), che sono autorizzate a destinarle per le finalita’ di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, nonche’ modifiche e integrazioni alla legge regionale 75/1982 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
13. In relazione alle operazioni di chiusura delle attivita’ di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008, n. 3712 e 28 maggio 2009, n. 3774, il Commissario delegato – Presidente della Regione, qualora dovesse risultare un saldo finale attivo dalla realizzazione delle opere di adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue, finanziate anche con i fondi di cui all’articolo 5, commi 88 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come assegnati al Commissario medesimo dall’articolo 7 dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di protezione civile n. 3182 del 14 febbraio 2002, e’ autorizzato a trasferire le relative risorse residue al Comune di Tolmezzo al fine di permettere allo stesso di adempiere a quanto prescritto in sede autorizzatoria dalla Provincia di Udine e di realizzare le opere di risistemazione e miglioramento del sistema impiantistico e fognario di cui e’ titolare.
14. Del trasferimento di cui al comma 13 il Commissario da notizia all’Amministrazione regionale. A conclusione degli interventi il Comune di Tolmezzo deve presentare la rendicontazione della spesa alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici per gli importi di volta in volta utilizzati.
15. La Regione, nell’ambito della propria capacita’ di spesa e nel rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita’ e degli ulteriori obiettivi di contenimento della spesa pubblica, per esigenze correlate ad attivita’, non rientranti in funzioni ordinarie, cui non possa fare fronte con personale in servizio, puo’ conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, purche’:
a) l’oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalita’ dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione abbia preliminarmente accertato l’impossibilita’ oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata;
d) siano stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e modalita’ di esecuzione o adempimento della prestazione nonche’ il compenso e le modalita’ di pagamento, comunque condizionate all’effettiva realizzazione della stessa;
e) sussista proporzione fra il compenso da corrispondere e l’utilita’, per l’amministrazione, attesa dallo svolgimento dell’incarico.
16. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di conferimento di incarichi individuali aventi natura occasionale o coordinata e continuativa per attivita’ che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell’attivita’ informatica, nonche’ a supporto dell’attivita’ didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, ferma restando la necessita’ di accertare la maturata esperienza nel settore.
17. La Regione non puo’ conferire gli incarichi di cui al comma 15 a propri dipendenti.
18. La Regione disciplina e rende pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di cui al comma 15.
19. Non si fa ricorso a procedure comparative:
a) nel caso di procedura comparativa andata deserta;
b) per l’affidamento di incarichi relativi a prestazioni episodiche con esborso di modica entita’.
20. I provvedimenti di conferimento degli incarichi di cui al comma 15, sono pubblicati sul sito web dell’amministrazione conferente, completi di indicazione dei soggetti percettori, delle ragioni dell’incarico e dell’ammontare erogato. Ai sensi del comma 127, dell’articolo 1 (Misure in materia di sanita’, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi stessi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita’ erariale del dirigente preposto.
21. La Regione comunica semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica l’elenco delle collaborazioni esterne e degli incarichi professionali conferiti, comprensivi della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.
22. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 21 non si applicano:
a) nel caso di incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, ivi compresi i nuclei di valutazione e verifica degli interventi pubblici operanti ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonche’ disposizioni per il riordino degli enti previdenziali);
b) nel caso di designazioni e nomine di componenti di commissioni di gara e concorsi nonche’ di altre commissioni o comitati previsti da leggi o regolamenti.
23. Per le finalita’ di cui all’articolo 68 (Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari interventi di carattere comunitario e internazionale), della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), si applicano le disposizioni di cui ai commi da 15 a 22.
24. Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni, relative alle partite di giro, alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.
25. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni relative alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella Q.


ARTICOLO 16
(Copertura finanziaria)


1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dal comma 1, dell’articolo 1, e dagli articoli da 3 a 15, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all’articolo 1, comma 1, nonche’ nelle variazioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 2, tabella A2 e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 3 a 15 medesimi.


ARTICOLO 17
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 23 luglio 2009.



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