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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 23 luglio 2007, n. 24
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24/09/2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 03/03/1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 06/12/1991, n. 394 e alla legge 08/06/1990, n. 142).
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


TITOLO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 SETTEMBRE 2003, N. 18


ARTICOLO 1
(Modificazioni all’articolo 2 della l.r. 18/2003)


1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla parte novellistica sono soppresse le parole “ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,”;
b) alla lettera c) sono soppresse le parole “ai sensi dell’articolo 22”.


ARTICOLO 2
(Modificazioni all’articolo 4 della l.r. 18/2003)


1. All’articolo 4, comma 1 della l.r. 18/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sono soppresse le parole “come definite dall’articolo 22, ovvero come modificate ai sensi della lettera c), comma 1, dell’articolo 2 e i comuni di cui al comma 6, dell’articolo 7”;
b) alla lettera b), sono soppresse le parole “già costituite”.


ARTICOLO 3
(Modificazione all’articolo 6 della l.r. 18/2003)


1. All’articolo 6, comma 1 della l.r. 18/2003 sono soppresse le parole “, ad eccezione di quelle di cui al comma 2”.


ARTICOLO 4
(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 18/2003)


1. L’articolo 7 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:“Art. 7(Definizione delle zone omogenee)
1. La Regione individua nel numero di cinque il numero massimo delle zone omogenee di cui all’articolo 23 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione), da definirsi sulla base del procedimento previsto dall’articolo 3.
2. Fanno parte delle zone omogenee delle Comunità montane i Comuni montani e parzialmente montani con popolazione inferiore a 25 mila abitanti.
3. Possono far parte della Comunità montana, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, i Comuni confinanti, diversi da quelli previsti dal comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 23/2007, con popolazione non superiore a 25 mila abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità stessa.
4. Possono chiedere, altresì, di far parte di una Comunità montana i Comuni con popolazione superiore a 25 mila ed inferiore a 40 mila abitanti, totalmente o parzialmente montani che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità medesima, laddove lo Statuto della stessa preveda tale possibilità nel caso in cui deliberino di conferire a tale Ente la gestione di rilevanti funzioni conferite e/o di funzioni proprie, le quali presuppongono per il migliore esercizio la gestione associata.
5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, lo Statuto della Comunità montana disciplina le modalità di partecipazione di tali Comuni.
6. La non appartenenza di Comuni alle Comunità montane ai sensi del comma 2, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali. L’appartenenza di Comuni non montani alla Comunità montana ai sensi del comma 3, non comporta l’attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna.
7. Nel caso in cui la zona omogenea di una Comunità montana coincida con un Ambito Territoriale Integrato (A.T.I.) di cui all’articolo 17 della l.r. 23/2007, si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 23 della medesima l.r. 23/2007.”.


ARTICOLO 5
(Integrazione della l.r. 18/2003)


1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 18/2003, sono aggiunti i seguenti articoli:
“Art. 7 bis (Funzioni delle Comunità montane)
1. La Comunità montana promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d’intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La Comunità montana concorre, nell’ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo e alla valorizzazione del patrimonio ambientale.
2. Le Comunità montane sono titolari:
a) delle funzioni loro attribuite dalle leggi statali e regionali;
b) degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea e dalle leggi statali e regionali;
c) delle funzioni già esercitate dai soggetti gestori delle aree naturali protette regionali;
d) dell’esercizio di ogni altra funzione conferita ad esse dalla Regione, dalle Province e dai Comuni.
3. La puntuale individuazione delle funzioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 è riportata nell’Allegato A.
4. Le Comunità montane esercitano le funzioni in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di forestazione, anche nei territori dei Comuni non ricompresi nelle Comunità montane ai sensi, rispettivamente, degli articoli 20, comma 3 e 28, comma 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.
5. Le Comunità montane esercitano, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, nei comprensori di bonifica ove non sono istituiti e operanti consorzi di bonifica, le relative funzioni.
6. Nel caso di non appartenenza di Comuni alle Comunità montane in base alla legge, le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono trasferite ai Comuni che le esercitano avvalendosi di Comunità montana limitrofa, e che facciano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della stessa, fatta salva l’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.
7. Le Comunità montane costituiscono l’ambito di esercizio associato delle funzioni operative di protezione civile, per i Comuni con popolazione inferiore a 25 mila abitanti.
8. Per l’esercizio delle funzioni conferite alle Comunità montane si applica quanto previsto dall’articolo 15 della l.r. 23/2007.
9. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’Allegato A. Funzioni amministrative delle Comunità montane. Funzioni trasferite. Art. 7/bis, c. 2, lett. a) della l.r. 18/2003, lettere k), l), m), q), u), aa) e cc) gli atti di indirizzo di cui all’articolo 15 della l.r. 23/2007, definiscono i termini e le modalità di esercizio delle funzioni medesime, il cui non rispetto determina l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 16 della medesima l.r. 23/2007.
10. Per l’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, le Comunità montane non possono esigere compensi per oneri istruttori in alcuna fase del procedimento amministrativo.
Art. 7 ter (Attività non consentite)
1. Le Comunità montane non possono svolgere attività commerciali, se non quelle strumentali alla valorizzazione di produzioni proprie.
2. Le Comunità montane possono svolgere attività di lavori o servizi in ambiti diversi da quelli previsti dall’articolo 7 bis, commi 1 e 2 commissionate da soggetti privati solo mediante autonome strutture operative che assicurino la distinzione della gestione economico-contabile di tale attività rispetto a quelle istituzionali.”.


ARTICOLO 6
(Sostituzione del testo dell’articolo 8 della l.r. 18/2003)


1. Il testo dell’articolo 8 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:
“1. La costituzione delle Comunità montane avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il decreto definisce i termini e le procedure per l’insediamento del Consiglio della Comunità montana, in armonia con i principi stabiliti dalla normativa in materia di enti locali. Il decreto contiene, altresì, disposizioni per assicurare il funzionamento dell’Ente fino all’entrata in vigore dello Statuto.
2. Per procedere all’insediamento del Consiglio è sufficiente che entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1, siano stati eletti i rappresentanti della maggioranza dei Comuni che rappresentano contemporaneamente la maggioranza della popolazione interessata. Il Consiglio così costituito esercita, ad ogni effetto di legge tutti i poteri nei confronti di tutti i Comuni ricompresi nella Comunità montana.”.


ARTICOLO 7
(Modificazioni all’articolo 9 della l.r. 18/2003)


1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:
“2. Lo Statuto è approvato dal Consiglio della Comunità montana a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.”.
2. Dopo il comma 3, dell’articolo 9 della l.r. 18/2003 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Lo Statuto della Comunità montana può istituire, al fine di valorizzare territori caratterizzati da specificità altimetriche e geografiche e di omogeneità socio-economiche, all’interno della zona omogenea, sub-zone al fine dell’esercizio associato delle funzioni.”.


ARTICOLO 8
(Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 18/2003)


1. L’articolo 10 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:“Art. 10 (Adozione nuovi Statuti)
1. Le Comunità montane adottano il proprio Statuto entro centoventi giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio comunitario, ai sensi dell’articolo 8.
2. Nel caso di mancata adozione dello Statuto nei termini di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei termini e secondo le modalità fissate dall’articolo 16 della l.r. 23/2007.”.


ARTICOLO 9
(Integrazione della l.r. 18/2003)


1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 18/2003, è inserito il seguente: “Art. 10 bis (Gestione finanziaria delle Comunità montane)
1. Le Comunità montane applicano le leggi in materia di contabilità degli Enti locali.
2. La Regione non può intervenire a copertura degli eventuali disavanzi di gestione.”.


ARTICOLO 10
(Modificazioni all’articolo 12 della l.r. 18/2003)


1. Il comma 1, dell’articolo 12 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:
“1. Il Consiglio della Comunità montana è composto da tre rappresentanti di ogni Comune costituente la Comunità montana medesima.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 18/2003 le parole “dei consiglieri assegnati” sono sostituite dalle parole “della popolazione.”.
3. Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
“6 bis. Il Sindaco del Comune montano o parzialmente montano con popolazione superiore a 25 mila abitanti interviene, al fine di garantire la partecipazione ai processi decisionali relativi al proprio territorio, al Consiglio della Comunità montana di cui all’articolo 7 bis, comma 6, secondo modalità definite nello Statuto della Comunità montana medesima.
6 ter. Quanto previsto nel comma 6 bis non si applica nelle ipotesi previste ai commi 4 e 5 dell’articolo 7.”.


ARTICOLO 11
(Modificazione all’articolo 14 della l.r. 18/2003)


1. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:
“3. Il numero dei componenti la Giunta, escluso il Presidente, viene fissato tra un minimo di tre e un massimo di cinque.”.


ARTICOLO 12
(Modificazione all’articolo 16 della l.r. 18/2003)


1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:
“1. Al Presidente della Comunità montana spetta una indennità pari a quella prevista dalla legge per i Sindaci dei Comuni ricompresi nella classe da 10 mila abitanti a 30 mila abitanti, ai componenti la Giunta della Comunità montana spetta una indennità pari al cinquanta per cento di quella dei componenti la Giunta dei Comuni ricompresi nella medesima classe di abitanti.”.


ARTICOLO 13
(Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 18/2003)


1. L’articolo 18 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:“Art. 18 (Finanziamento delle attività)
1. La Regione concorre al finanziamento delle Comunità montane con:
a) il finanziamento delle funzioni conferite;
b) il finanziamento dei Programmi degli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 28/2001;
c) le risorse derivanti da programmi e iniziative cofinanziate dall’Unione europea e da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline specifiche;
d) il finanziamento di interventi previsti in altre disposizioni regionali specifiche;
e) il riparto di assegnazioni statali per attività e funzioni conferite alle Comunità montane.”.


ARTICOLO 14
(Integrazione della l.r. 18/2003)


1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 18/2003, è aggiunto il seguente:“Art. 18 bis (Monitoraggio)
1. La Regione svolge attività di controllo e di monitoraggio sull’andamento finanziario delle Comunità montane anche acquisendo annualmente i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7 bis, in relazione alla verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario ed ai fini del concorso al finanziamento di cui all’articolo 18.
2. Quando si realizza un’eccedenza di organico, con riferimento a criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario di cui al comma 1, per il quale la Regione assicura le risorse necessarie fino al raggiungimento dell’organico concordato, è fatto divieto alla Comunità montana di procedere a nuove assunzioni o all’instaurazione di rapporti di collaborazione se non previa autorizzazione accordata dalla Giunta regionale.
3. Gli atti eventualmente posti in essere in contrasto con quanto previsto dal comma 2 sono nulli.”.


ARTICOLO 15
(Modificazioni all’articolo 19 della l.r. 18/2003)


1. All’articolo 19, comma 1 della l.r. 18/2003, le parole da “sulla base” a “dell’ultimo censimento” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale, prevedendo una quota in parti uguali e la restante quota sulla base del territorio montano e della popolazione residente nelle zone montane.”.


ARTICOLO 16
(Modificazione all’articolo 26 della l.r. 18/2003)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 18/2003, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Nell’ipotesi di Comuni ricompresi in associazioni intercomunali, la legge regionale può condizionare l’esercizio delle funzioni ad una durata minima dell’accordo associativo. Il conferimento delle funzioni ai Comuni, con il vincolo dell’esercizio da parte della forma associativa, diviene operativo a seguito dell’accettazione da parte della forma stessa. In tale ipotesi, le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni vengono trasferite al Comune, sede istituzionale dell’associazione, con vincolo di destinazione alle gestioni associate.”.


ARTICOLO 17
(Sostituzione del testo dell’articolo 41 della l.r. 18/2003)


1. Il testo dell’articolo 41 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:


“1. Al finanziamento delle attività di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a) e b) quando non diversamente specificato e nel rispetto della l.r. 28/2001, si fa fronte rispettivamente con le seguenti risorse:
a) “Fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane” allocato nella unità previsionale di base 07.1.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana” (cap. 4172);
b) fondi per le spese di personale e di funzionamento relative a funzioni e compiti amministrativi trasferiti alle Comunità montane, allocati nella unità previsionale di base 02.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Relazioni istituzionali” (cap. 718/1021-718/1022);
c) “Fondo per gli investimenti delle Comunità montane” allocato nella unità previsionale di base 07.2.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Interventi in materia di forestazione ed economia montana” (cap. 8330).
2. La quantificazione degli stanziamenti dei fondi di cui al comma 1, è effettuata con la legge regionale di bilancio.
3. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.”.


TITOLO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1995, N. 9


ARTICOLO 18
(Modificazione al titolo della l.r. 9/1995)


1. Al titolo della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142) sono soppresse le parole “in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142”.


ARTICOLO 19
(Sostituzione del testo dell’articolo 8 della l.r. 9/1995)


1. Il testo dell’articolo 8 della l.r. 9/1995 è sostituito dal seguente: “1. L’individuazione del soggetto di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), avviene tra i seguenti:
a) la Comunità montana nel cui territorio è ricompresa l’Area naturale protetta. Nel caso in cui il territorio dell’Area naturale protetta sia ricompreso in più di una Comunità montana, il soggetto gestore è la Comunità montana nella quale è presente la superficie più estesa;
b) il Comune nel cui territorio sia ricompreso l’intero territorio dell’Area naturale protetta.
2. I soggetti di cui al comma 1, si avvalgono della Comunità dell’Area naturale protetta di cui all’articolo 9, comma 1, quale organo consultivo e propositivo, per l’adozione degli atti di propria competenza, di cui alle lettere a), b) e d), dell’“Allegato A, Art. 7 bis, c. 2, lett. c)”, della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18.”.


ARTICOLO 20
(Integrazione l.r. 9/1995)


1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 9/1995, sono aggiunti i seguenti:“Art. 8 bis(Consulta regionale dei Parchi)
1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale dei Parchi, quale organo di proposta e di consultazione della Giunta medesima.
2. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per l’intera legislatura ed è presieduta dall’Assessore regionale competente o da un suo delegato.
3. La Consulta è composta da:
a) il Dirigente del Servizio regionale competente;
b) due membri dei Comuni delle aree dei Parchi designati da ANCI Umbria;
c) un membro delle Province designato dall’UPI regionale;
d) due membri designati dalle associazioni ambientaliste di rilevanza nazionale;
e) un membro del mondo universitario e della ricerca scientifica designato dall’Università degli Studi di Perugia;
f) un membro designato dalle organizzazioni professionali agricole;
g) un membro designato dalle Organizzazioni Sindacali;
h) un membro designato dalle associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale;
i) un membro designato dalle associazioni turistiche;
l) un membro designato dalle associazioni venatorie regionali.
4. La partecipazione alla Consulta avviene a titolo gratuito.
5. La Consulta, per il suo funzionamento, si dota di un apposito regolamento.
Art. 8 ter (Attività della Consulta)
1. La Giunta regionale, su proposta vincolante della Consulta regionale dei Parchi, di cui all’articolo 8 bis, approva le linee di indirizzo cui le Comunità montane dovranno attenersi per la gestione delle Aree naturali protette salvaguardando, in particolare, l’unitarietà dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera c) dell’articolo 7 bis della l.r. 18/2003.”.


ARTICOLO 21
(Modificazioni all’articolo 9 della l.r. 9/1995)


1. Il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dai seguenti:
“2. La Comunità dell’Area naturale protetta è costituita:
a) dal Presidente della Provincia nella quale è ricompresa la parte più estesa della superficie della Comunità montana;
b) da un Sindaco eletto dai Sindaci dei Comuni ricompresi nella Comunità montana, costituiti all’uopo in conferenza, nell’ipotesi di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 8;
c) dal Presidente della Comunità montana, nell’ipotesi di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 8;
d) da un Presidente delle Comunioni familiari montane, nei cui territori sono comprese le Aree naturali protette;
e) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative operanti sul territorio;
f) da un rappresentante delle associazioni venatorie, pesca sportiva e sportive riconosciute a livello nazionale ed operanti nel territorio;
g) da un rappresentante delle pro-loco presenti nel territorio;
h) da un rappresentante delle associazioni di imprenditori e lavoratori autonomi più rappresentative;
i) da un rappresentante delle associazioni agricole più rappresentative.
2 bis. Le associazioni e le pro-loco di cui alle lettere e), f), g), h) e i) sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 9, è aggiunto il seguente:
“3 bis. Le Comunità montane, su proposta vincolante della Comunità dell’Area naturale protetta, adottano le deliberazioni relative alla attività di programmazione e di indirizzo dell’Area naturale protetta.”.


TITOLO III
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2007, n. 23


ARTICOLO 22
(Modificazione all’articolo 23 della l.r. 23/2007)


1. Al comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 sono soppresse le parole da “la Conferenza” fino alle parole “articolo 21 e”.


TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


ARTICOLO 23
(Norme transitorie)


1. Gli organi delle Comunità montane in carica all’entrata in vigore della presente legge decadono il giorno dell’insediamento del primo Consiglio comunitario di cui all’articolo 8 della l.r. 18/2003, così come sostituito dall’articolo 6 della presente legge, tranne il Presidente che resta in carica ai fini dei soli adempimenti di cui al comma 2.
2. Il Presidente in carica in ciascuna Comunità montana alla data di entrata in vigore della presente legge, rimette al Presidente della Comunità montana, costituita ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 18/2003, così come sostituito dall’articolo 6 della presente legge, e ai Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti, entro duecentodieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 18/2003, così come sostituito dall’articolo 6 della presente legge, le risultanze amministrativo-contabili e patrimoniali della Comunità montana, secondo la tabella di conversione approvata con il primo Programma di riordino territoriale, di cui all’articolo 2 della l.r. 18/2003. Il Presidente individua altresì i procedimenti amministrativi in corso, non ancora definiti alla data di insediamento del primo Consiglio comunitario di cui all’articolo 8 della l.r. 18/2003, così come sostituito dall’articolo 6 della presente legge, e li attribuisce, corredati degli atti e dei documenti ad essi inerenti, alla Comunità montana competente per territorio. Sono, altresì, attribuiti alla Comunità montana i procedimenti amministrativi in corso inerenti i Comuni non ricompresi nella medesima.
3. Le Comunità montane, costituite ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 18/2003, così come sostituito dall’articolo 6 della presente legge, e i Comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti subentrano nei rapporti attivi e passivi delle Comunità montane di cui alla l.r. 18/2003, secondo la tabella di cui al comma 2.
4. In sede di primo insediamento del Consiglio della Comunità montana, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 18/2003, così come sostituito dall’articolo 6 della presente legge, il Presidente della Comunità montana, nel caso in cui non siano stati eletti i rappresentanti di tutti i Comuni costituenti la Comunità montana, è eletto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il Presidente così eletto, resta in carica per ulteriori trenta giorni dall’entrata in vigore del nuovo Statuto della Comunità montana.
5. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre centottanta giorni dall’insediamento del Consiglio della Comunità montana ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 18/2003, così come sostituito dall’articolo 6 della presente legge, le Comunità montane determinano la dotazione organica, previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali.
6. In relazione all’attuazione di cui al comma 5, le Comunità montane, per la riqualificazione e ricollocazione del personale eccedente le dotazioni organiche, adottano piani di mobilità previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali e concordati con la Regione e gli altri Enti eventualmente interessati, prevedendo forme incentivanti la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
7. Ai fini dell’attuazione del comma 6, sono stanziati, in sede di approvazione del bilancio regionale le risorse per gli incentivi necessari.
8. Ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati ai commi 5 e 6, la Regione assicura una sede permanente di coordinamento e controllo a cui partecipano la Comunità montana e le Organizzazioni Sindacali.
9. La Regione, nel caso in cui, a seguito di rideterminazioni dell’organico,
si determinino condizioni di eccedenza di personale rispetto all’entità ridefinita e nelle more dell’efficacia di provvedimenti di cui al comma 6, assicura risorse al fine del mantenimento in servizio dell’organico presente fino al raggiungimento dell’organico concordato.
10. Il personale regionale già utilizzato dagli Enti Parco è assegnato funzionalmente ai soggetti gestori di cui all’articolo 8, comma 1, della l.r. 9/1995, così come sostituito dall’articolo 19 della presente legge, contestualmente al trasferimento delle funzioni disposto dall’articolo 7 bis, comma 2, lettera c) della l.r. 18/2003, così come aggiunto dall’articolo 5 della presente legge.
11. La Consulta di cui all’articolo 8 bis della l.r. 9/1995, così come aggiunto dall’articolo 20 della presente legge, è costituita entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
12. La Comunità dell’Area naturale protetta di cui al comma 2, dell’articolo 9 della l.r. 9/1995, così come sostituito dall’articolo 21 della presente legge, è costituita entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Nella seduta di insediamento la Comunità dell’Area procede alla elezione del Presidente.


ARTICOLO 24
(Abrogazioni)


1. Sono abrogati:
a) il comma 2, dell’articolo 11 della l.r. 9/1995;
b) il comma 3, dell’articolo 25 della l.r. 9/1995;
c) il comma 2, dell’articolo 60 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3;
d) l’articolo 110 della l.r. 3/1999;
e) il comma 1, dell’articolo 111 della l.r. 3/1999;
f) il comma 2, dell’articolo 6 della l.r. 18/2003;
g) l’articolo 11 della l.r. 18/2003;
h) il comma 2, dell’articolo 24 della l.r. 18/2003;
i) l’articolo 22 della l.r. 18/2003, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 1 della l.r. 18/2003, così come sostituito
dall’articolo 6 della presente legge.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 23 luglio 2007
LORENZETTI


Note:
Note al titolo della legge:
- La legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, recante “Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 ottobre 2003, n. 42.
- La legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante “Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 marzo 1995, n. 13.


Note ai titoli I, II e IV:
- Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (si vedano le note al titolo della legge), con le modifiche e le integrazioni introdotte da successive leggi regionali, nonché dalla presente legge regionale, sarà pubblicato nel B.U.R..
- Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (si vedano le note al titolo della legge), con le modifiche e le integrazioni introdotte da successive leggi regionali, nonché dalla presente legge regionale, sarà pubblicato nel B.U.R..


Nota al titolo III, art. 22:
- Il testo vigente dell’art. 23, comma 4 della legge
regionale
9 luglio 2007, n. 23, recante “ Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione Europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), è il seguente:«Art. 23(Comunità montane)Omissis.
4. Laddove il territorio di una Comunità montana coincida con quello di un Ambito Territoriale Integrato così come previsto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, la Comunità montana assume la denominazione di Comunità montana – Ambito Territoriale Integrato.
Omissis.».


ALLEGATO 1
Allegato A
FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLE COMUNITÀ MONTANE
Funzioni trasferite
Art. 7 bis, c. 2, lett. a) della l.r. 18/2003
a) autorizzazioni per gli interventi ricadenti nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi ai sensi dell’art. 3, c. 3, lett. a) della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28;
b) tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvopastorali dei Comuni e degli Enti pubblici ai sensi dell’art. 3, c. 3, lett. b) della l.r. 28/2001;
c) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione ai sensi dell’art. 3, c. 3, lett. c) della l.r. 28/2001;
d) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare ai sensi dell’art. 3, c. 3, lett. d) della l.r. 28/2001;
e) tenuta dell’elenco degli operatori forestali ai sensi dell’art. 3, c. 3, lett. e) della l.r. 28/2001;
f) esame dei ricorsi avverso le sanzioni elevate ai sensi dell’art. 3, c. 3, lett. f) della l.r. 28/2001;
g) rilascio delle autorizzazioni all’abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 3, c. 3, lett. g) della l.r. 28/2001;
h) autorizzazioni all’impianto di talune specie arboree ai sensi dell’art. 3, c. 3, lett. h) della l.r. 28/2001;
i) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi ai sensi dell’art. 3, c. 3, lett. i) della l.r. 28/2001;
j) competenze amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell’art. 48, c. 1 della l.r. 28/2001;
k) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell’art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 come modificato e integrato dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, ai fini dell’applicazione delle norme nazionali, regionali, provinciali, comunali, vigenti;
l) riconoscimento di “impresa agricola” ai fini della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 e della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11;
m) attestazione all’Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e dell’imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 36;
n) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni;
o) gestione degli impianti irrigui già in carico all’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, compresa l’emissione di ruoli per il pagamento dell’acqua da parte dell’utenza ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30;
p) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102;
q) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall’art. 3, comma 3, dall’art. 8 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, delle funzioni previste dall’art. 2, comma 2, dall’art. 7, comma 2 e dall’art. 8 del Regolamento regionale n. 1 del 9 gennaio 2003 e delle funzioni previste dal D.M. 26 febbraio 2002;
r) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;
s) accertamenti finalizzati all’attribuzione dei benefici previsti dall’articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, come integrato dall’articolo 7 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493, con esclusione del riparto dei fondi, delle convenzioni con le banche e dei rendiconti complessivi da presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell’economia e finanza, che rimangono a carico del Servizio regionale competente;
t) parere per l’abbattimento di piante di olivi ai sensi del Decreto Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475;
u) abilitazione all’esercizio delle attività di operatore agrituristico di cui alla legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dandone comunicazione al competente Servizio regionale ai fini dell’aggiornamento dell’elenco ivi previsto;
v) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
w) accertamenti delle condizioni richieste agli impianti viticoli per l’iscrizione all’albo dei vigneti per la produzione dei vini DOC ed all’elenco delle vigne per la produzione dei vini IGT, ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e successive modificazioni e integrazioni;
x) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del Regolamento C.E. n. 1493 del 17 maggio 1999;
y) accertamenti per l’attuazione del Regolamento C.E.E. 2066/1992 “Premio speciale ai produttori di carni bovine e per il mantenimento delle vacche nutrici” e del regolamento C.E.E. 2069/1992 “Premi ai produttori di carni ovine e caprine”;
z) autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290;
aa) parere della licenza relativa all’attività sementiera ai sensi della legge 20 aprile 1976, n. 195;
bb) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 39;
cc) autorizzazione per attività vivaistica e vendita di semi e piante ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214;
dd) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 e della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59;
ee) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203;
ff) richiesta dei pareri per la realizzazione di elettrodotti ai sensi dell’articolo 3, comma 6 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 31, ad eccezione di quelli che interessano i territori di più di una comunità montana che rimangono in capo alla Regione;
gg) rilascio del nulla-osta per accedere ai benefici per il potenziamento e lo sviluppo del patrimonio zootecnico previsti dall’articolo 5, comma unico, lettera c) legge regionale 24 aprile 1979, n. 17;
hh) vigilanza di cui all’art. 31 del D.M. 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di riproduzione animale;
ii) funzioni e accertamenti in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2201 del 28 ottobre 1996 nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
jj) prelievo di campioni su prodotti finiti presso le aziende locali di trasformazione di foraggi essiccati richiedenti i benefici comunitari di cui ai Regolamenti C.E. n. 1786 del 29 settembre 2003 e n. 382 del 2005, sulla base di direttive della Regione cui è riservata l’intera funzione di organo di controllo definita in «unico referente a livello territoriale regionale» dei regolamenti sopra indicati.


Funzioni delegate
Art. 7 bis, c. 2, lett. a) della l.r. 18/2003
a) tenuta dell’elenco delle ditte boschive ai sensi dell’art. 3, c. 5, lett. a) della l.r. 28/2001;
b) funzioni amministrative concernenti l’imposizione, l’esclusione e l’esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 3, c. 5, lett. b) della l.r. 28/2001;
c) rilascio di certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell’art. 3, c. 5, lett. d) della l.r. 28/2001;
d) interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi ai sensi dell’art. 23 della l.r. 28/2001;
e) esercizio delle funzioni amministrative e realizzazione degli interventi diretti al potenziamento, al miglioramento, alla valorizzazione ed alla tutela del patrimonio boschivo regionale a seguito di avvalimento, da parte dei Comuni, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18.


Funzioni trasferite
Art. 7 bis, c. 2, lett. c) della l.r. 18/2003
a) adozione del Piano dell’Area naturale protetta, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;
b) adozione del Piano pluriennale, economico e sociale, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 9/1995;
c) attuazione del Piano pluriennale, economico e sociale, dell’Area naturale protetta ai sensi dell’art. 16, c. 1, della l.r. 9/1995;
d) adozione regolamento dell’Area naturale protetta, ai sensi dell’art. 14 della l.r. 9/1995;
e) vigilanza generale sull’attuazione del Piano e sul rispetto del regolamento, ai sensi dell’art. 16, c. 2, della l.r. 9/1995;
f) relazione annuale attività svolta, ai sensi dell’art. 19 della l.r. 9/1995.


Funzioni trasferite
Art. 7 bis, c. 2, lett. d) della l.r. 18/2003
a) funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi di cui all’art. 3, c. 4 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24, relative alle attività indicate dall’art. 3, c. 1, lett. a), b), c), della medesima legge;
b) autorizzazioni alla raccolta di funghi a particolari categorie di raccoglitori ai sensi dell’art. 4, c. 1 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 e ai non residenti in Umbria, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della medesima legge;
c) irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo secondo della l.r. 12/2000 ai sensi dell’art. 14, c. 1 della medesima legge;
d) attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate ai sensi dell’art. 9, c. 1 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6;
e) approvazione della delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell’art. 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ai sensi dell’art. 11, c. 1 della l.r. 6/1994;
f) limitazione o temporanea sospensione della raccolta, ai sensi dell’art. 12, c. 9 della l.r. 6/1994;
g) rilascio tesserini di autorizzazione alla raccolta ai sensi degli articoli 13 e 14, della l.r. 6/1994;
h) istituzione di appositi albi, nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate ai sensi dell’art. 18, c. 1 della l.r. 6/1994;
i) mappatura delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura ai sensi dell’art. 19, c. 1 della l.r. 6/1994;
j) funzioni amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell’art. 20, c. 1 della l.r. 6/1994;
k) funzioni amministrative inerenti l’applicazione della legge regionale 28 maggio 1989, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio ai sensi dell’art. 22, c. 5 della l.r. 6/1994;
l) iniziative di tutela, di valorizzazione ed incremento del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell’art. 15 della l.r. 6/1994;
m) interventi speciali per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell’ambiente di cui al Titolo I della legge regionale 28 agosto 1995, n. 40;
n) adozione del piano pluriennale di cui all’art. 28, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dei relativi piani annuali di attuazione, in base agli indirizzi della programmazione regionale provinciale, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 40/1995;
o) istruttoria dei progetti di opere pubbliche ai sensi dell’art. 16, c. 2, della l.r. 40/1995.



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