Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Art. 1
Modifica dell'art.12 - primo comma - della L.R. 24 novembre 1997, n.47 e dell'art. 9 - primo comma - della L.R. 7 gennaio 1998, n.2, già modificati dall'art. 31 della L.R. 27 gennaio 2005 n.5
1. L'articolo 12, primo comma, della L.R. 24 novembre 1997, n.47, come modificato dall'art.31, primo comma, della L.R. 27 gennaio 2005 n.5, è sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 5 anni e comunque non oltre la legislatura".
2. L'articolo 9, primo comma, della L.R. 7 gennaio 1998, n.2, come modificato dall'art.31, secondo comma, della L.R. 27 gennaio 2005 n.5, è sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 5 anni e comunque non oltre la legislatura".
Art. 2
Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.