NORMATIVA
Normativa regionale - Marche
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Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 3
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Bilancio di previsione per l'anno 2007 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
TITOLO I Approvazione dello stato di previsione dell’entrata e dello stato di previsione della spesa
ARTICOLO 1 (Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione)
1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione sono previste, per l’anno 2007, nei complessivi importi di euro 2.864.998.535,00 e di euro 2.599.443.652,33 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo I dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).
ARTICOLO 2 (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE, dallo Stato e da altri soggetti)
1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato e le entrate per contributi dall’Unione europea sono previste, per l’anno 2007, nei complessivi importi di euro 57.784.748,75 in termini di competenza ed euro 258.202.102,34 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo II dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).
ARTICOLO 3 (Entrate extra-tributarie)
1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste per l’anno 2007 nei complessivi importi di euro 58.272.832,96 e di euro 106.804.454,95, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo III dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).
ARTICOLO 4 (Entrate derivanti da alienazione, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale)
1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l’anno 2007, nei complessivi importi di euro 180.913.668,35 e di euro 830.280.059,43 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate (Allegato 1).
ARTICOLO 5 (Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie)
1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l’anno 2007, nei complessivi importi di euro 418.925.213,28 e di euro 373.212.010,45 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo V dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).
ARTICOLO 6 (Entrate per contabilità speciali)
1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l’anno 2007, nei complessivi importi di euro 5.924.249.593,02 e di euro 9.056.249.593,02 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).
ARTICOLO 7 (Stato di previsione dell’entrata)
1. E’ approvato lo stato di previsione dell’entrata per l’anno 2007 nei complessivi importi di euro 9.505.144.591,36 in termini di competenza e di euro 13.224.191.872,52 in termini di cassa (Allegato 1). 2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l’anno 2007, in relazione allo stato di previsione dell’entrata di cui al comma 1. 3. E’ altresì autorizzata l’emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.
ARTICOLO 8 (Assetto istituzionale e organizzativo)
1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti l’ “Assetto istituzionale e organizzativo”, considerate nell’area d’intervento 1 dello stato di previsione della spesa, è determinato, per l’anno 2007, in complessivi euro 85.401.357,67 di cui euro 47.333.391,55 per spese di parte corrente ed euro 38.067.966,12 per spese in conto capitale ed è destinato agli interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1). 2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2007, in complessivi euro 141.161.141,00.
ARTICOLO 9 (Spese per la programmazione e il bilancio)
1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti la “Programmazione e il bilancio”, considerate nell’area d’intervento 2 dello stato di previsione della spesa, è determinato per l’anno 2007 in complessivi euro 702.337.552,03 di cui euro 536.017.270,95 per spese di parte corrente ed euro 166.320.281,08 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei settori organici e per i relativi importi secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1). 2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2007, in complessivi euro 1.130.014.831,46.
ARTICOLO 10 (Spese per lo sviluppo economico)
1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per spese inerenti lo “Sviluppo economico” considerate nell’area d’intervento 3 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2007, in complessivi euro 103.831.230,14 di cui euro 26.471.177,58 per spese di parte corrente ed euro 77.360.052,56 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1). 2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2007, in complessivi euro 387.039.828,86.
ARTICOLO 11 (Spese per il territorio e ambiente)
1. L’ ammontare degli stanziamenti di competenza per spese inerenti il “Territorio e ambiente” considerate nell’area d’intervento 4 dello stato di previsione della spesa è determinato per l’anno 2007, in complessivi euro 228.058.514,49 di cui euro 131.403.001,45 per spese di parte corrente ed euro 96.655.513,04 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1). 2. L’ ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2007, in complessivi euro 481.148.157,78.
ARTICOLO 12 (Spese per servizi alla persona ed alla comunità)
1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti i “Servizi alla persona ed alla comunità” considerate nell’area d’intervento 5 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2007, in complessivi euro 2.938.572.894,84 di cui euro 2.928.720.597,76 per spese di parte corrente ed euro 9.852.297,08 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1). 2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2007, in complessivi euro 2.864.852.850,34.
ARTICOLO 13 (Contabilità speciali)
1. Le spese per contabilità speciali considerate nell’area d’intervento 6 dello stato di previsione della spesa, sono previste, per l’anno 2007, nei complessivi importi di euro 5.924.249.593,02 ed euro 8.227.358.025,02 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
ARTICOLO 14 (Stato di previsione della spesa)
1. E’ approvato in euro 9.982.451.142,19 in termini di competenza ed in euro 13.231.574.834,46 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l’anno finanziario 2007 annesso alla presente legge (Allegato 1). 2. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1. 3. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 2007, in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) ed a quelle contenute nella presente legge.
ARTICOLO 15 (Quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza)
1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l’anno 2007 annessi alla presente legge (Allegato 1).
ARTICOLO 16 (Quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa)
1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l’anno 2007 annessi alla presente legge (Allegato 1).
TITOLO II Determinazione delle entità dei fondi speciali; ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità; assegnazioni specifiche
ARTICOLO 17 (Fondi globali)
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 della l.r. 31/2001 sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali peri controindicati importi in termine di competenza e di cassa: a) “Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi previsti, recanti spese di parte corrente”: euro 5.050.000,00; b) “Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi previsti, recanti spese di investimento”: euro 5.050.000,00. 2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono indicati rispettivamente negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati alla presente legge (Allegato 1). 3. Le somme relative ai fondi globali indicate nel comma 1, sono iscritte rispettivamente a carico delle UPB 2.08.01 e 2.08.02 dello stato di previsione della spesa.
ARTICOLO 18 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 della l.r. 31/2001, sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all’elenco n. 3 “Spese dichiarate obbligatorie” allegato alla presente legge (Allegato 1). 2. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 20 della medesima l.r. 31/2001, l’ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è stabilito, per l’anno 2007, in euro 2.396.627,00 iscritto a carico della UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa.
ARTICOLO 19 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 31/ 2001, l’ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l’anno 2007, in euro 250.000,00 iscritto a carico dell’UPB 2.08.04 dello stato di previsione della spesa.
ARTICOLO 20 (Fondo di riserva di cassa)
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 31/2001, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l’anno 2007, in euro 350.000.000,00 iscritto a carico dell’UPB 2.08.05 dello stato di previsione della spesa.
ARTICOLO 21 (Equilibrio tra entrate e spese del bilancio per l’anno 2007)
1. Per assicurare l’equilibrio fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio 2007, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi n. 1 e n. 2, allegati alla presente legge (Allegato 1) è autorizzata, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della l.r. 31/2001, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 71.424.992,77 con le modalità ed alle condizioni di cui all’articolo 23. 2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto all’UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell’entrata.
ARTICOLO 22 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui: a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2000 nell’importo di euro 28.204.413,96; b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2001 nell’importo di euro 51.135.363,64; c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2002 nell’importo di euro 29.722.603,85; d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2003 nell’importo di euro 16.124.615,70; e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2004 nell’importo di euro 87.091.796,82; f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2005 nell’importo di euro 49.273.822,10; g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2006 nell’importo di euro 57.489.414,76; h) per la copertura del programma di investimento delle Aziende unità sanitarie e locali e delle Aziende ospedaliere delle Marche, per l’anno 2002, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l’anno 2002), nell’importo di euro 25.000.000,00. 2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato alla UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell’entrata.
ARTICOLO 23 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l’emissione di buoni obbligazionari regionali)
1. Ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all’emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 21 e 22, fino all’importo massimo di euro 344.042.030,83 con durata non superiore a quarant’anni ed alle condizioni di mercato di tasso fisso, variabile o collegato all’inflazione. 2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall’utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l’iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito. 3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l’entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi agli oneri di ammortamento di cui al comma 2. 4. Fermi restando i limiti stabiliti dall’articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l’esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo: (a) all’impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari e/o (b) alla estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad essi associati e alla contrazione di nuovi mutui e/o emissione di prestiti obbligazionari, che potranno finanziare anche gli eventuali oneri rinvenenti da clausole contenute nei contratti relativi ai suddetti mutui e nei contratti derivati ad essi associati.
ARTICOLO 24 (Impiego delle risorse assegnate con vincolo di destinazione)
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della l.r. 31/2001, le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dalla Comunità europea, stimate, per l’anno 2007, negli importi indicati nel prospetto n. 2 “Assegnazioni finalizzate” ed iscritte a carico delle UPB dello stato di previsione dell’entrata, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione delle UPB dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dal medesimo prospetto.
TITOLO III Disposizioni diverse
ARTICOLO 25 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 (Ratifica, con modificazioni dei decreti legislativi 23 novembre 1946, n. 463 e 6 dicembre 1947, n. 1.501, recanti norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche), 23 ottobre 1963, n. 1.481 (Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche), 19 febbraio 1970, n. 76 (Norme in materia di revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l’anno 2007, nel modo che segue: a) per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlati capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa; b) per le nuove opere, nonché per il completamento, l’ampliamento, l’ammodernamento e l’adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.
ARTICOLO 26 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari)
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29, comma 1, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l’anno 2007, mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per la iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative. 2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dall’Unione europea, da enti e da soggetti terzi, nonché per l’iscrizione delle relative spese.
ARTICOLO 27 (Variazioni di bilancio)
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29, comma 3, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. 2. Con le stesse modalità la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
ARTICOLO 28 (Semplificazioni procedurali)
1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti. 2. Con provvedimento del dirigente del servizio programmazione, bilancio e politiche comunitarie è stabilita la corrispondenza degli accertamenti-pagamenti mediante adeguamento dei relativi stanziamenti di competenza e di cassa, in applicazione del comma 8 dell’articolo 48 della l.r. 31/2001. 3. Ai fini di una più efficiente gestione di cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di cassa dei capitoli riportati nello stato di previsione della spesa del bilancio.
ARTICOLO 29 (Recupero disponibilità finanziarie)
1. Le economie di spesa provenienti dai residui perenti, ancorché derivanti da impegni su stanziamenti finanziati con risorse destinate a scopi particolari, affluiscono tra le disponibilità concorrenti alla determinazione dell’avanzo libero se inferiori ad euro 2.582,28.
ARTICOLO 30 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009)
1. E’ adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 della l.r. 31/2001, il bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 annesso alla presente legge (Allegato 1 - Bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009).
ARTICOLO 31 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale: La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge regione Marche. Data ad Ancona, addì 23 febbraio 2007.
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