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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5
Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Finalita’)

1. La presente legge disciplina i servizi di sviluppo agricolo e rurale della Regione Friuli Venezia Giulia in armonia con la politica agricola comunitaria e nel rispetto delle norme in materia di concorrenza al fine di:
a) rafforzare la competitivita’ delle imprese agricole mediante l’incremento dell’efficienza delle aziende, il miglioramento e la valorizzazione degli aspetti qualitativi e commerciali dei prodotti agricoli, la promozione dei processi produttivi rispettosi della salute dei consumatori, dell’ambiente e del benessere degli animali;
b) favorire la diversificazione produttiva promuovendo in particolare la riconversione verso produzioni orientate ad un’agricoltura ecosostenibile ed agroambientale;
c) valorizzare la multifunzionalita’ delle imprese agricole;
d) promuovere lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali mediante la valorizzazione del paesaggio rurale, della biodiversita’, la salvaguardia del tessuto economico, sociale e culturale con particolare riguardo alle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.
2. I servizi di sviluppo agricolo e rurale costituiscono l’insieme delle attivita’ e dei soggetti che concorrono all’acquisizione e alla diffusione delle conoscenze per lo sviluppo integrato delle aree rurali e si articolano in attivita’ di ricerca e sviluppo e in attivita’ volte a fornire servizi per la promozione delle conoscenze alle imprese agricole.
3. La ricerca e sviluppo consiste nelle attivita’ volte a favorire lo sviluppo e l’utilizzo delle conoscenze scientifiche per l’innovazione del comparto agricolo e agroalimentare.
4. I servizi per la promozione delle conoscenze consistono nell’informazione, nella consulenza e nell’assistenza specialistica e settoriale rivolta alla generalita’ degli operatori agricoli e sono finalizzati all’introduzione delle innovazioni tecnologiche e alla razionalizzazione della produzione attraverso una migliore gestione organizzativa dell’azienda, nonche’ alla diffusione e applicazione degli indirizzi della politica agricola comunitaria.

ARTICOLO 2
(Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)

1. La Regione promuove lo sviluppo integrato delle conoscenze scientifiche, dell’innovazione tecnologica, della qualificazione imprenditoriale e della valorizzazione del patrimonio rurale, fondando la propria azione sulla programmazione delle attivita’ mediante il Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR) che, in armonia con il Piano strategico regionale, esplicita le attivita’ di ricerca, sviluppo e servizi per la promozione delle conoscenze da attivare nel periodo di riferimento.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, e’ approvato entro il mese di ottobre di ciascun anno ed e’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, il SISSAR che ha durata triennale ed e’ aggiornato annualmente.
3. Il SISSAR tiene conto dello sviluppo dell’attivita’ promossa dal Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura di cui all’articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e degli indirizzi tecnici predisposti dall’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA sulla base dell’evoluzione del comparto agricolo e agroalimentare e del livello di attuazione del SISSAR medesimo.
4. Il SISSAR e’ concertato con le rappresentanze sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, con quelle delle cooperative agricole e con il Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura.

ARTICOLO 3
(SISSAR)

1. Il SISSAR indica le finalita’ e gli obiettivi da conseguire, le modalita’ di realizzazione e le attivita’ da intraprendere attribuendo a ciascuna di esse uno specifico valore. Con riferimento alla ricerca e sviluppo di cui al capo II, il SISSAR in particolare definisce la tipologia delle attivita’ da realizzare e l’eventuale livello minimo percentuale di cofinanziamento. Con riferimento ai servizi per la promozione delle conoscenze di cui al capo III, il SISSAR definisce in particolare le modalita’ di presentazione dei progetti, il numero minimo e massimo dei fruitori del servizio per tecnico impiegato per ogni tipologia di attivita’, le modalita’ di presentazione delle domande di finanziamento e l’eventuale livello massimo percentuale di finanziamento, la documentazione utile a dimostrare la fruizione del servizio da parte dei beneficiari.
2. Il SISSAR specifica altresi’ se avvalersi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per l’istruttoria delle domande di finanziamento per i servizi per la promozione delle conoscenze, ai sensi dell’articolo 8, commi 22 e 23, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come sostituiti dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 18/2004.
3. Le attivita’ individuate dal SISSAR si realizzano con specifici progetti a cura dei soggetti interessati all’attuazione.
4. L’ERSA cura il monitoraggio delle attivita’ del SISSAR realizzate nel corso dell’esercizio ai fini della predisposizione degli indirizzi tecnici di cui all’articolo 2, comma 3.

Capo II
Ricerca e sviluppo

ARTICOLO 4
(Attivita’ di ricerca e sviluppo)

1. La Regione, in attuazione del SISSAR, sostiene la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e le attivita’ di sviluppo precompetitive funzionali alle esigenze del sistema agroalimentare regionale per rafforzare la competitivita’ e la crescita delle imprese agricole e agroalimentari e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, in particolare per:
a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazione nel settore agroalimentare regionale finalizzati all’incremento e all’utilizzo delle conoscenze scientifiche per lo sviluppo di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere agricola, forestale, ittica, e nella gestione dell’ecosistema agrario;
b) la divulgazione dei risultati;
c) la predisposizione di progetti di ricerca a valenza interregionale e transnazionale per accedere a programmi specifici dell’Unione europea.
2. Le attivita’ di cui al comma 1 sono esercitate, nell’ambito dell’Amministrazione regionale, dall’ERSA che puo’, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblici appalti, affidarle:
a) alle Universita’ pubbliche, agli Istituti pubblici di ricerca e di sperimentazione e a altri soggetti pubblici senza scopo di lucro;
b) a soggetti privati senza scopo di lucro e di comprovata qualificazione nel settore della ricerca e della sperimentazione nei comparti agricolo e agroalimentare.
3. La comprovata qualificazione dei soggetti privati nel settore della ricerca e della sperimentazione di cui al comma 2, lettera b), e’ accertata tenuto conto, per le persone giuridiche, della disponibilita’ di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalita’ adeguate, nonche’ delle finalita’ istituzionali e dell’organizzazione aziendale; per le persone fisiche, delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione.
4. I risultati delle attivita’ finanziate sono resi disponibili per tutte le imprese secondo criteri non discriminatori e senza ulteriori oneri per la Regione che puo’ utilizzarli per finalita’ interne.
5. Al finanziamento degli interventi previsti dal comma 1 si provvede, a decorrere dall’anno 2007, con lo stanziamento individuato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23 sexies della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita’ regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), come inserito dall’articolo 33, comma 2, della legge regionale 26/2005, in sede di riparto dei fondi annualmente iscritti sul <> di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d) sexies, della legge regionale 7/1999, come aggiunta dall’articolo 33, comma 1, della legge regionale 26/2005.

ARTICOLO 5
(Spese ammissibili)

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese per:
a) il personale tecnico e ausiliario;
b) gli strumenti e le attrezzature utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo per la sua durata; qualora le strumentazioni e le attrezzature abbiano una durata superiore a quella del progetto, sono considerate ammissibili a finanziamento per la quota di ammortamento corrispondente alla durata del progetto;
c) le quote di ammortamento dei terreni e dei fabbricati utilizzati per il progetto di ricerca e di sviluppo corrispondenti alla durata del progetto, e la quota del canone di locazione sostenuta per la durata del progetto per fabbricati e terreni;
d) i servizi di consulenza sostenuti esclusivamente per l’attivita’ di ricerca e di sviluppo, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti, di diritti di licenza e di know how a condizioni di mercato;
e) i costi d’esercizio direttamente imputabili all’attivita’ di ricerca e di sviluppo e le altre spese generali.
2. Qualora la spesa non sia imputabile esclusivamente all’attivita’ di ricerca e sviluppo del singolo progetto ammesso a finanziamento, e’ considerata spesa ammissibile unicamente la quota ad esso riferita.
3. Non sono ammesse a finanziamento le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione del progetto.
4. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto di IVA qualora il beneficiario possa in qualche modo recuperare l’imposta ai sensi della norma n. 7 (IVA e altre imposte e tasse) dell’allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilita’ delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali; si intendono al lordo dell’IVA qualora il beneficiario non abbia alcuno strumento per recuperare l’imposta stessa ai sensi della sopraindicata normativa comunitaria.

ARTICOLO 6
(Ricerca fondamentale)

1. Per ricerca fondamentale si intende l’attivita’ di ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non direttamente connessa ad obiettivi di produzione, trasformazione e commercializzazione.
2. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare dei finanziamenti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, purche’:
a) il progetto sia di interesse generale per il settore e non provochi distorsione della concorrenza in altri settori;
b) sia data informazione e pubblicazione adeguata, con diffusione almeno a livello nazionale al fine di garantire che ogni operatore potenzialmente interessato possa conoscere lo stato di avanzamento della ricerca e possa richiedere la disponibilita’ dei risultati;
c) sia garantita la disponibilita’ dei risultati a eguali condizioni in termini di costo e di tempo a tutte le parti interessate, compreso il beneficiario;
d) il progetto soddisfi le condizioni previste dall’allegato 2 (Sostegno interno: base per l’esonero degli impegni di riduzione) dell’allegato 1 A (Accordo sull’agricoltura) dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio approvato con la decisione n. 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee del 23 dicembre 1994, n. L 336.

ARTICOLO 7
(Ricerca applicata)

1. Per ricerca applicata si intende l’attivita’ che mira ad acquisire nuove conoscenze per realizzare o migliorare i prodotti agricoli e i processi produttivi, attraverso attivita’ volte alla creazione di nuove conoscenze o all’applicazione innovativa di conoscenze gia’ disponibili.
2. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare dei finanziamenti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, purche’ siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).

ARTICOLO 8
(Attivita’ di sviluppo precompetitive)

1. Per attivita’ di sviluppo precompetitive si intendono quelle per testare i prodotti, i processi e le conoscenze della ricerca fondamentale e applicata.
2. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare del finanziamento nel limite di 100.000 euro, purche’ siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).

ARTICOLO 9
(Cumulo)

1. Per il rispetto del limite di finanziamento di cui al presente capo, si sommano tutti i finanziamenti pubblici percepiti dal medesimo beneficiario per attivita’ di assistenza tecnica, compresi quelli cofinanziati.

Capo III
Servizi per la promozione delle conoscenze

ARTICOLO 10
(Nozione)

1. I servizi per la promozione delle conoscenze si articolano in:
a) aggiornamento professionale e informazione finalizzata all’orientamento del sistema produttivo regionale nel rispetto della politica agricola comunitaria e sulla base degli indirizzi e delle linee tecnico-operative indicate dal SISSAR, alla qualificazione e commercializzazione delle produzioni e all’impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell’ambiente, anche con particolare riguardo ai principi dell’agricoltura biologica, della salute degli operatori e dei consumatori e del benessere degli animali;
b) consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, compresa l’organizzazione e la programmazione dell’offerta;
c) consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi compresa la lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario;
d) consulenza per l’attivazione, la messa a punto e il mantenimento dei sistemi di qualita’, nonche’ per l’introduzione e per la diffusione della certificazione di processo e di prodotto e ambientale;
e) tutoraggio inteso quale supporto all’imprenditore agricolo mediante l’affiancamento di un tecnico qualificato finalizzato all’introduzione nell’impresa di innovazioni metodologiche, tecnologiche di processo e di prodotto;
f) sostituzione dell’imprenditore in caso di malattia, nei periodi di astensione dal lavoro per maternita’, nei periodi di ferie e per la partecipazione a corsi di aggiornamento;
g) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere qualora a completamento delle attivita’ di cui al presente articolo.

ARTICOLO 11
(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti per i servizi per la promozione delle conoscenze di cui all’articolo 10:
a) le imprese agricole singole e associate con unita’ tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese);
b) le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con unita’ tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nel registro regionale delle cooperative ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l’associazionismo cooperativo).

ARTICOLO 12
(Spese ammissibili)

1. Sono ammesse a finanziamento le spese:
a) per la partecipazione alle attivita’ di aggiornamento professionale e di informazione;
b) per le consulenze che non rivestono carattere continuativo o periodico, ne’ connesse con le normali spese di funzionamento dell’impresa;
c) d’iscrizione e di viaggio relative alla partecipazione a concorsi, mostre e fiere nonche’ quelle relative alle pubblicazioni e all’affitto di moduli espositivi;
d) effettive per la sostituzione dell’agricoltore.
2. Con riferimento alle attivita’ di cui all’articolo 10, comma 1, lettere da c) a f), le spese di cui al comma 1 devono altresi’ essere direttamente correlate alle attivita’ di servizi per la promozione delle conoscenze ed essere chiaramente riconoscibili nella tenuta della contabilita’ del soggetto attuatore rispetto alle spese di funzionamento.
3. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto di IVA qualora il beneficiario possa in qualche modo recuperare l’imposta ai sensi della norma n. 7 dell’allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000; si intendono al lordo dell’IVA qualora il beneficiario non abbia alcuno strumento per recuperare l’imposta stessa ai sensi della sopraindicata normativa comunitaria.

ARTICOLO 13
(Intensita’ del finanziamento)

1. L’intensita’ del finanziamento e’ predeterminata annualmente dal SISSAR per singola attivita’ e non deve in ogni caso essere superiore all’80 per cento delle spese ammissibili, e l’importo globale dei finanziamenti concessi ad ogni singola azienda non puo’ superare:
a) per l’attivita’ di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), l’importo di 9.000 euro per un periodo di tre anni;
b) per l’attivita’ di cui all’articolo 10, comma 1, lettere c), d), e) e f), l’importo di 30.000 euro per un periodo di tre anni qualora svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), e 60.000 euro per un periodo di tre anni qualora svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b).
2. I beneficiari sono tenuti a partecipare con proprie risorse finanziarie ai costi dell’attivita’ di servizi per la promozione delle conoscenze nella misura predeterminata dal SISSAR.
3. Il finanziamento puo’ essere erogato anche in via anticipata, in misura non superiore all’80 per cento dell’importo previsto, al soggetto attuatore in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa dell’importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

ARTICOLO 14
(Cumulo)

1. Per il rispetto del limite di finanziamento di cui all’articolo 13, comma 1, si sommano tutti i finanziamenti percepiti dal medesimo beneficiario per i servizi per la promozione delle conoscenze nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, comprese quelle cofinanziate.

ARTICOLO 15
(Soggetti attuatori)

1. I servizi per la promozione delle conoscenze sono svolti da soggetti pubblici o privati con sede operativa sul territorio regionale, di seguito denominati soggetti attuatori, qualora in possesso di:
a) comprovata conoscenza e competenza professionale e adeguata struttura organizzativa per le attivita’ di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b);
b) comprovata conoscenza e competenza professionale per le attivita’ di cui all’articolo 10, comma 1, lettere c) e d);
c) conoscenza professionale per l’attivita’ di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e), dimostrabile con l’iscrizione del tecnico ad uno degli albi professionali relativi ai titoli di studio di cui al comma 2.
2. Il requisito della conoscenza professionale si intende soddisfatto qualora il personale incaricato a svolgere l’attivita’ di servizi per la promozione delle conoscenze sia in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o equipollente, medicina veterinaria o equipollente, economia e commercio o equipollente, di equivalente laurea europea di primo livello, di un diploma di istituto tecnico agrario o di un istituto professionale ad indirizzo agrario ovvero di un titolo di studio universitario che consenta l’iscrizione in un albo professionale del settore agrario.
3. Il requisito della competenza professionale si intende soddisfatto qualora la maggior parte del personale incaricato abbia svolto per almeno un anno l’attivita’ di servizi per la promozione delle conoscenze equiparabile a quella proposta nel progetto ovvero quando risulti iscritto all’albo professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali o al collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ovvero a quello dei periti agrari e dei periti agrari laureati.
4. Possiede adeguata struttura organizzativa il soggetto attuatore in grado di fornire con continuita’ i servizi per la promozione delle conoscenze sull’intero territorio regionale ad un numero minimo di beneficiari tale da impiegare almeno tre tecnici, ridotto a due qualora l’attivita’ sia svolta nelle aree di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
5. I soggetti che svolgono le attivita’ di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), devono altresi’ certificare il proprio bilancio ovvero annoverare tra i propri organi l’organo di controllo contabile.
6. I requisiti di cui al comma 4 si intendono soddisfatti qualora il soggetto attuatore dimostri di avere svolto, nel biennio precedente alla presentazione del progetto, le attivita’ di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), per l’Amministrazione regionale.
7. I soggetti attuatori devono garantire l’esecuzione delle attivita’ approvate ai sensi dell’articolo 16 e garantire i servizi per la promozione delle conoscenze a tutti i soggetti beneficiari ammessi alle medesime condizioni e non possono esercitare attivita’ di produzione e di commercializzazione di mezzi tecnici per l’agricoltura.

ARTICOLO 16
(Progetti di servizi per la promozione delle conoscenze)

1. I soggetti attuatori presentano annualmente un unico progetto articolato in una o piu’ delle diverse attivita’ di cui all’articolo 10, comma 1, lettere da a) a g), indicando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 15, i servizi offerti, il costo del servizio, la descrizione delle modalita’ di esecuzione, il numero massimo di beneficiari che ogni tecnico impiegato puo’ seguire e il numero massimo di soggetti che possono aderire.
2. Con decreto del direttore del Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono approvati i progetti ovvero le attivita’ da attuare sulla base della coerenza della proposta con gli indirizzi del SISSAR.
3. I progetti pubblicati sul BUR ai sensi del comma 2 possono essere realizzati solo qualora il numero delle domande presentate su ciascun progetto non sia inferiore al numero minimo ammesso per almeno un tecnico.
4. Per la valutazione dei progetti di cui al comma 2 e’ costituita, con decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, d’intesa con il Direttore generale dell’ERSA, una Commissione di valutazione; con il medesimo provvedimento e’ determinata la composizione della Commissione e le modalita’ di funzionamento della medesima.

ARTICOLO 17
(Domanda dei soggetti interessati)

1. Le domande dei soggetti interessati indicano tra i progetti pubblicati quello o quelli prescelti specificando le singole attivita’ cui intendono partecipare, il soggetto attuatore di cui intendono avvalersi e contengono altresi’:
a) l’eventuale autorizzazione a favore del soggetto attuatore prescelto alla riscossione del finanziamento in nome e per proprio conto;
b) la dichiarazione dei finanziamenti percepiti nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda ai fini del calcolo del cumulo di cui all’articolo 14.
2. Le domande sono ammesse a finanziamento relativamente alle singole attivita’ esclusivamente nei limiti del numero di tecnici a disposizione del soggetto attuatore e della disponibilita’ finanziaria assegnata a ciascuna attivita’ secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello.

ARTICOLO 18
(Aggiornamento e qualificazione professionale dei tecnici)

1. Per la formazione del personale tecnico che svolge le attivita’ di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), l’ERSA istituisce periodicamente specifici corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale nell’ambito della propria attivita’ istituzionale.

Capo IV
Disposizioni finali e finanziarie

ARTICOLO 19
(Modifiche alla legge regionale 8/2004 concernente l’ERSA)

1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA) e’ sostituita dalla seguente:
<>.
2. La lettera j) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 8/2004 e’ sostituita dalla seguente:
<>.

ARTICOLO 20
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare gli articoli 31, 52, 53, 54, 57 e 58 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura), con effetto dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del SISSAR.
2. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dal comma 1, e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.

ARTICOLO 21
(Norme finanziarie)

1. Nell’ambito del disposto di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, per le finalita’ previste dall’articolo 4, comma 1, nell’unita’ previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, e’ istituito <> a decorrere dall’anno 2006, il capitolo 4008 (2.1.158.2.10.10) alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo, con la denominazione <>.
2. Nell’ambito del disposto di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, per le finalita’ previste dall’articolo 10, comma 1, e’ autorizzata la spesa complessiva di 3.830.000 euro, suddivisa in ragione di 1.915.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 4007 (2.1.163.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo, con la denominazione <> e con lo stanziamento complessivo di 3.830.000 euro, suddiviso in ragione di 1.915.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
3. All’onere complessivo di 3.830.000 euro, suddiviso in ragione di 1.915.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, derivante dall’autorizzazione di spesa prevista dal comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 11.3.330.1.370 - capitolo 6801 - 1.465.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
b) UPB 11.5.330.2.379 - capitolo 7028 - 450.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
4. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto dell’articolo 16, comma 4, fanno carico all’unita’ previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

ARTICOLO 22
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 23 febbraio 2006.


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