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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 27
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


Art. 1
(Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13)


1. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), è sostituito dal seguente:
“1. Per la realizzazione di nuovi edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione del Titolo II della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi), la potenzialità edificatoria stabilita in via ordinaria dallo strumento urbanistico generale, dal piano attuativo o da specifiche normative sul lotto oggetto di intervento, con esclusione degliinterventi nei centri storici, è incrementata del venticinque per cento nel caso di edificiclassificati in classe A, o del quindici per cento nel caso di edifici classificati in classe B.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 32 della l.r.13/2009 sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Nel caso di edifici esistenti sui quali sieseguono interventi di ristrutturazione che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, gli incrementi di cui al comma 1 si applicano alla SUC esistente. Qualora l’edificio esistente ricade in zona agricola le percentuali di incremento di cui al comma 1 sono applicate alla SUC di ampliamento prevista all’articolo 34, commi 3 bis e 3 ter.
1 ter. Il comune, con proprio atto, da adottare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, può escludere ulteriori aree dall’applicabilità della normativa premiale di cui ai commi 1 e 1 bis, o stabilire limiti inferiori di incremento delle quantità edificatorie in ragione dellecaratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 32 della l.r. 13/2009 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali e sulle normative del PTCP.”.


Art. 2
(Modifica alla rubrica del Capo II del Titolo II della l.r. 13/2009)


1. Alla rubrica del Capo II del Titolo II della l.r. 13/2009, dopo la parola: “riqualificazione” è inserita la seguente: “urbanistica,”.


Art. 3
(Modifiche all’articolo 33 della l.r. 13/2009)


1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 13/2009 è sostituita dalla seguente:
“a) ricadenti nei centri storici e negli insediamenti storici, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio:
pianificazione urbanistica comunale)) ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) e nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale;”.
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 13/2009 è sostituita dalla seguente:
“b) individuati dai comuni nelle zone agricole ai sensi dell’articolo 33, comma 5 della l.r. 11/2005 e della normativa regionale previgente sulla stessa materia;”.
3. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 13/2009 dopo le parole: “comma 2” sono aggiunte le seguenti: “, lettere a), b) e c)”.
4. Alla lettera i) del comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 13/2009 dopo le parole: “di conformità” sopprimere la parola: “o”.
5. Il comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 13/2009 è abrogato.
6. Il comma 5 dell’articolo 33 della l.r. 13/2009 è sostituito dal seguente:
“5. Gli incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono consentiti fatte salve le disposizioni del codice civile o eventuali obblighi assunti con atto registrato e trascritto. Gli incrementi della SUC non si cumulano con quelli consentiti dall’articolo 35, commi 1 e 2 della l.r. 11/2005, o previsti da altre norme regionali.”.
7. Dopo il comma 5 dell’articolo 33 della l.r. 13/2009 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Gli ampliamenti o incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono cumulabili con la premialità prevista all’articolo 32 comma 1 bis per una quota di un ulteriore dieci per cento
nel caso di certificazione di sostenibilità ambientale dell’edificio in classe A.”.


Art. 4
(Modifiche all’articolo 34 della l.r. 13/2009)


1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 13/2009 la parola: “venti” è sostituita dalla seguente:
“venticinque” e la parola: “settanta” è sostituita dalla seguente: “ottanta”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 13/2009 la parola: “trecentocinquanta” è sostituita dalla seguente: “quattrocento”.
3. Al comma 3 dell’articolo 34 della l.r 13/2009 dopo le parole: “della presente legge” sono aggiunte le seguenti: “, anche a prescindere dal resto dell’edificio”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 13/2009 sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti nelle zone agricole e realizzati in data anteriore al 13 novembre 1997, l’ampliamento previsto ai sensi del comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005 è consentito con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 38, anche oltre il limite di quattrocentocinquanta metri quadrati di cui allo stesso comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005.
3 ter. Per gli edifici a destinazione residenziale
ricadenti nelle zone agricole e realizzati successivamente al 13 novembre 1997 sono consentiti gli ampliamenti di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 38.”.


Art. 5
(Modifiche all’articolo 35 della l.r. 13/2009)


1. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 13/2009 le parole: “almeno per il cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “almeno per un terzo”.
2. Al comma 4 dell’articolo 35 della l.r. 13/2009 dopo le parole: “11/2005,” sono inserite le seguenti: “finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, ambientale e strutturale dell’ambito urbano,”.
3. Al comma 5 dell’articolo 35 della l.r. 13/2009 la parola: “venticinque” è sostituita dalla seguente: “trentacinque”.
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 35 della l.r. 13/2009 sono aggiunti i seguenti:
“5 bis. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 4 prevedano la realizzazione di locali adibiti ad asili nido o ad altre funzioni socio-culturali pubbliche o di interesse pubblico, la SUC è incrementata di un ulteriore cinque per cento.
5 ter. Le modalità e i vincoli temporali di utilizzo degli spazi per le attività e funzioni di cui al comma 5 bis sono stabiliti con apposita convenzione o atto d’obbligo tra il comune ed il soggetto proponente l’intervento.”.


Art. 6
(Modifiche all’articolo 36 della l.r. 13/2009


1. Il comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 13/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Gli edifici a destinazione non residenziale per almeno il settantacinque per cento, ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 22 e 23 del r.r. 7/2010, ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del d.m. 1444/1968, ad esclusione di quelli commerciali per medie e grandi strutture di vendita e dei centri o poli commerciali, possono essere ampliati ovvero oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, o comunque di demolizione e ricostruzione, ai fini della riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale degli edifici e degli ambiti interessati dall’intervento, anche al fine di insediare funzioni
sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle esistenti comunque conformi con le disposizioni dello strumento urbanistico generale, comprese le relative dotazioni territoriali e funzionali in base alle vigenti normative, con incremento massimo della SUC non residenziale del trenta per cento.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 13/2009 è inserito il seguente:
“1 bis. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al comma 1 sono effettuati previa approvazione di piano attuativo.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 13/2009 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. L’incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1 che prevedono la istallazione sulle coperture degli edifici di impianti fotovoltaici di potenza
significativamente superiore al limite previsto al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 17/2008, secondo modalità e limiti fissati dalla Giunta regionale, è aumentato di un ulteriore cinque per cento ovvero del dieci per cento nel caso di contestuale sostituzione di tutte le coperture in cemento amianto.
2 ter. L’incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1, che prevedono solo la completa rimozione di tutte le coperture in cemento amianto, è aumentato di un ulteriore cinque per cento.
2 quater. Qualora si intervenga su aree di cui all’articolo 23 del r.r. 7/2010 e l’area sia classificata come sito da bonificare ai sensi della Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006, la SUC è incrementata di un ulteriore dieci per cento.”.


Art. 7
(Modifiche all’articolo 37 della l.r. 13/2009)


1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 13/2009 le parole: “dell’edificio esistente” sono sostituite dalle seguenti: “degli edifici esistenti”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 13/2009 è aggiunto il seguente:
“2 bis. L’altezza massima di edificazione consentita può essere incrementata, nel caso di interventi di cui all’articolo 35, comma 4, e all’articolo 36, nella misura stabilita dal comune nel piano attuativo fino ad un massimo di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi.”.


Art. 8
(Modifiche all’articolo 38 della l.r. 13/2009)


1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 13/2009 le parole: “diciotto mesi”sono sostituite dalle seguenti: “quarantadue mesi”.
2. Al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 13/2009 le parole: “con modalità telematica tramite il sistema di gestione del procedimento del comune medesimo o, in alternativa, con posta elettronica certificata” sono soppresse.
3. Al comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 13/2009 le parole: “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 33, comma 3,” sono soppresse e la parola: “le” è sostituita dalla seguente: “Le”.


Art. 9
(Norme transitorie e finali)


1. I comuni, entro e non oltre sessanta giorni 10 dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio atto non sottoposto a procedure di variante urbanistica, possono escludere, in alcune aree, l’applicabilità delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 36 della l.r. 13/2009 come modificate e integrate dalla presente legge e stabilire limiti inferiori di ampliamento, o incremento della SUC per specifici immobili o zone del proprio territorio, in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione edilizia esistente.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensidell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 23 dicembre 2010
MARINI



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