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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14
Legge finanziaria regionale adottata a norma del'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


Art. 1
Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale


1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:
a) Cap. 03905
"Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo
Esercizio 2011:
Euro 157.824,24;
b) Cap. 03910
"Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2011:
Euro 255.967,69;
c) Cap. 03937
"Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2011:
Euro 5.024.839,33
Esercizio 2013:
Euro 4.018.000,00.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte per l'esercizio 2012 da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 3937, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono ridotte di Euro 4.017.000,00.


Art. 2
Sistema informativo agricolo regionale


1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa, di Euro 441.817,55 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.


Art. 3
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi


1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2011, un contributo di Euro 72.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.


Art. 4
Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere


1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.


2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.


3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 - Interventi di solidarietà.


Art. 5
Cartografia regionale


1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03850
"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2011:
Euro 50.000,00;
b) Cap. 03861
"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto di hardware e l'acquisto e la realizzazione di software (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2011:
Euro 397.837,38;
c) Cap. 03854
"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2011:
Euro 350.000,00.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul cap. 3850, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, sono ridotte di Euro 147.837,38.


Art. 6
Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale


1. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio forestale regionale e delle strutture adibite a vivai forestali in gestione alla Regione, a norma della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste (A.R.F.) è disposta, per l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00 a valere sul Capitolo 14427, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6212 - Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale.


Art. 7
Interventi nel settore delle bonifiche


1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 16400
"Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364 ; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione
Esercizio 2011:
Euro 1.500.000,00;
b) Cap. 16352
"Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2011:
Euro 1.200.000,00.


Art. 8
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi


1. Al fine di favorire lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e di promuoverne la trasformazione in intermediari finanziari vigilati, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai confidi di primo e secondo grado ad incremento del proprio patrimonio per la realizzazione dei piani presentati per l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).


2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri e le modalità fissate dalla Giunta medesima, ai confidi che operano sull'intero territorio regionale.


3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è disposta, per l'esercizio finanziario 2011, una autorizzazione di spesa a valere sul capitolo 23108 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300 pari a Euro 3.710.000,00.


Art. 9
Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 (Riproposizione per l'esercizio 2011)


1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico, prevista nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso.


2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all'esercizio 2011 le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione) e dall'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione) e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:
1) Cap. 23752
"Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"
Euro 14.484.659,00
2) Cap. 23754
"Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"
Euro 5.065.341,00
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
1) Cap. 23756
"Contributi a Università ed Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013 - Mezzi statali"
Euro 3.066.318,72
2) Cap. 23758
"Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative - Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013"
Euro 2.000.000,00.


Art. 10
Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica


1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, le autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi regionali, sono modificate e integrate nel seguente modo:
a) Cap. 25558
"Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2011:
Euro 8.000.000,00
Esercizio 2012:
Euro 8.000.000,00;
b)Cap. 25564
"Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2011:
Euro 5.052.000,00.


Art. 11
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico


1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 25572
"Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (Art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"
Esercizio 2011:
Euro 300.000,00;
b) Cap. 25780
"Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (Art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"
Esercizio 2011:
Euro 900.000,00.


Art. 12
Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009


1. La Regione Emilia-Romagna, per il finanziamento di progetti integrati pubblico-privati in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio presentati dai Comuni e dalle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi o esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, finalizzati alla realizzazione di interventi per la promozione e l'attivazione di "Centri commerciali naturali" e per i progetti di piccole e medie imprese del turismo relativi a interventi finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di energie rinnovabili già ammessi a finanziamento nell'ambito di graduatorie approvate dalla Regione Marche e successivamente definanziati a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione ) e siti nei medesimi comuni, è autorizzata a concedere contributi straordinari per l'esercizio 2011. A tal fine sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10050 - Progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio:
a) Cap. 25519
"Trasferimento ai comuni di cui alla L. 3 agosto 2009, n. 117 , per la concessione di contributi a piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio (art. 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 5)"
Esercizio 2011:
Euro 190.000,00;
b) Cap. 25521
"Contributo straordinario alle piccole e medie imprese del turismo per la realizzazione di progetti finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili (art. 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 5)"
Esercizio 2011:
Euro 50.000,00;
c) Cap. 25523
"Contributo straordinario ai comuni di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117 , per progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio (L.R. 4 novembre 2009, n. 17)"
Esercizio 2011:
Euro 110.000,00.
2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.


Art. 13
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa


1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate.


2. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale.


3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2011 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.


Art. 14
Disposizioni per il finanziamento del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello


1. Nelle more dell'istituzione di un apposito parco di carattere interregionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento delle attività dell'ente di gestione del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito ai sensi della legge regionale delle Marche n. 15 del 1994 (Norme transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve regionali), in proporzione della superficie ricompresa, per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione ), nel proprio territorio.


2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 2011 la somma di Euro 120.000,00 a valere sul Capitolo 38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.


Art. 15
Fondo per la conservazione della natura


1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) e nell'ambito del capitolo sottoindicato ed afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è disposto quanto segue:
a)per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 51.000,00 (Cap. 38070).


Art. 16
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale


1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2011, di Euro 700.000,00.


Art. 17
Opere acquedottistiche e fognarie


1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 35305
"Contributi in capitale a favore di Comuni per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)"
Esercizio 2011:
Euro 2.000.000,00.


Art. 18
Interventi di sistemazione idraulica e ambientale


1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali per la realizzazione di interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione, a valere sul Capitolo 39220, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, sono ridotte di Euro 132.000,00.


2. Contestualmente, per opere di consolidamento e per interventi di sistemazione dei versanti è disposta, per l'esercizio 2011, l'autorizzazione di spesa di Euro 132.000,00, a valere sul Capitolo 39050, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.


Art. 19
Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale


1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:
a) Cap. 37374
"Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"
Esercizio 2011:
Euro 2.000.000,00.


Art. 20
Interventi ed opere di difesa della costa


1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.


Art. 21
Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate


1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione, approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1094 del 18 marzo 1999, che regola i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare alle Regioni sottoscrittrici della convenzione le eventuali somme a debito, in ottemperanza a quanto risultante dall'approvazione del consuntivo annuale delle spese approvato dal Comitato interregionale per la navigazione interna.


2. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l'esercizio finanziario 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 400.000,00 a valere sul Capitolo 41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 - Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.


Art. 22
Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì


1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 30.646,32, per l'esercizio 2011, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.


2. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a provvedere alla copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate dalla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 234.510,00 per l'esercizio 2011, a valere sul Capitolo 45720, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15340 - Aeroporti regionali.


Art. 23
Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali


1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) sono disposte, per l'esercizio 2011, le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alle U.P.B.:
1) 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali:
a) Cap. 41250
"Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mezzi effossori e di servizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (Art. 9, lett. c) e d), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"
Esercizio 2011:
Euro 300.000,00;
b) Cap. 41360
"Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (Art. 9, lett. a), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificato dall'art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"
Esercizio 2011:
Euro 1.890.000,00;
c)Cap. 41570
"Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (Art. 9, lett. f), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificato dall'art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"
Esercizio 2011:
Euro200.000,00;
2) 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali:
a)Cap. 41900
"Contributi in conto capitale ai comuni per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti ed approdi fluviali (Art. 9, lett. b), L.R. 27 aprile 1976, n. 19, come modificato dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"
Esercizio 2011:
Euro 50.000,00.


Art. 24
Rete viaria di interesse regionale


1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 45184
"Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"
Esercizio 2011:
Euro 16.232.800,00


Art. 25
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza


1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2011, a valere sul Capitolo 48050 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 3.500.000,00.


Art. 26
Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale


1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2011, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2010 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2011, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708, "Assegnazioni a favore delle Aziende sanitarie regionali, a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario e a finanziamento delle prestazioni regionali aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza (extra-LEA)", afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.


2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.


Art. 27
Società Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.


1. Al fine di garantire continuità con il progetto di sperimentazione gestionale realizzato e di assicurare lo sviluppo di una struttura di eccellenza in un settore di rilevante interesse sanitario, l'Azienda Usl di Imola è autorizzata, unitamente ad altre Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale interessati, al mantenimento di una società a capitale interamente pubblico, avente ad oggetto lo svolgimento di compiti di assistenza e ricerca nel campo della riabilitazione delle mielolesioni e delle gravi cerebro lesioni acquisite.


2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli elementi di garanzia posti a salvaguardia dell'esercizio delle funzioni di interesse pubblico svolte dalla Società e ne disciplina l'assetto fondamentale di organizzazione e funzionamento. La Giunta regionale definisce altresì le linee di sviluppo della struttura, garantendone la piena integrazione nel sistema sanitario regionale e favorendo la conclusione degli accordi al fine di consentire alla Società lo svolgimento di un ruolo strategico nella rete riabilitativa regionale e di assumere rilevanza nazionale.


Art. 28
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale


1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ) viene determinata, per l'esercizio 2011, in complessivi Euro 30.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771
"Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria e sociale regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )": Euro 3.791.000,00;
b)Cap. 51773
"Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )": Euro 20.109.000,00;
c)Cap. 51776
"Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )": Euro 6.100.000,00.


Art. 29
Fondo regionale per la non autosufficienza


1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 101.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.


2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.


Art. 30
Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina


1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.


Art. 31
Edilizia sanitaria


1. Per il completamento e l'attivazione della struttura ospedaliera di Cona, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per l'esercizio 2011, a concedere all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara finanziamenti in conto capitale per Euro 30.000.000,00 a valere sul Capitolo 65775 "Interventi per il completamento della struttura ospedaliera di Cona. Assegnazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara", afferente all'U.P.B. 1.5.1.3.19070 - Programma regionale investimenti in Sanità.


2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce modalità e procedure per la concessione del finanziamento autorizzato al comma 1, in relazione anche al piano di dismissione immobiliare già approvato dall'Azienda.


Art. 32
Fondo sociale regionale straordinario


1. Al fine di garantire continuità di risposta ai bisogni della popolazione, in particolare a favore dei soggetti più deboli, anche a fronte degli effetti della crisi economica sulle comunità locali, è finanziato il fondo sociale regionale straordinario.


2. Il fondo è destinato agli Enti locali e finalizzato, nell'ambito della programmazione territoriale corrente, al consolidamento del sistema dei servizi sociali ed in particolare all'omogeneizzazione e sviluppo di un sistema territoriale integrato di servizi e interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.


3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 2011 l'importo di Euro 22.000.000,00 a valere sul Capitolo 57165 "Fondo sociale regionale straordinario. Contributi agli enti locali per il consolidamento del sistema dei servizi sociali" afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20109 - Fondo sociale regionale straordinario.


4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.


Art. 33
Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi


1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli interventi in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome e il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009-2010, la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare nell'esercizio 2011 e con le medesime modalità, le risorse per l'integrazione dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga da corrispondere all'INPS, autorizzate per l'esercizio 2010 dall'articolo 40 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione), e trasferite all'esercizio 2011, a valere sui capitoli di Fondo sociale europeo, afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25264 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione - Risorse UE e alla U.P.B. 1.6.4.2.25265 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione - Risorse statali, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa.


Art. 34
Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"


1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.


Art. 35
Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale


1. Le autorizzazioni disposte da precedenti leggi regionali per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna), a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale, sono ridotte di Euro 233.000,00.


Art. 36
Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)


1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale, mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.


2. Al fine di dare attuazione agli interventi, di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.


3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.


4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2011, a stanziare l'importo di Euro 5.700.000,00 a tale scopo specifico accantonato nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.


5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2011, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.


Art. 37
Trasferimento all'esercizio 2011 delle autorizzazioni di spesa relative al 2010 finanziate con mezzi regionali


1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2011 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2010:
Progr. Capitolo UPB Euro
1) 2698 1.2.3.3.4420 555.534,30
2) 2701 1.2.3.3.4420 668.000,00
3) 2708 1.2.3.3.4420 9.760,98
4) 2775 1.2.3.3.4420 3.477.088,31
5) 3455 1.2.2.3.3100 5.586.988,87
6) 3889 1.2.1.3.1510 1.727.410,03
7) 3925 1.2.1.3.1520 1.331.668,11
8) 4270 1.2.1.3.1600 8.952.912,51
9) 4276 1.2.1.3.1600 24.664.256,00
10) 4348 1.2.1.3.1600 265.768,00
11) 14070 1.3.1.3.6200 173.393,01
12) 16332 1.3.1.3.6300 2.130.248,79
13) 16400 1.3.1.3.6300 2.196.217,38
14) 21088 1.3.2.3.8000 12.200.000,00
15) 22210 1.3.2.3.8260 2.512.534,95
16) 22258 1.3.2.3.8270 13.000.000,00
17) 23028 1.3.2.3.8300 350.000,00
18) 23508 1.3.2.3.8220 55.000,00
19) 25523 1.3.3.3.10050 1.000.000,00
20) 25525 1.3.3.3.10010 1.736.033,94
21) 25528 1.3.3.3.10010 1.707.730,70
22) 27500 1.3.4.3.11600 484.255,30
23) 30640 1.4.1.3.12630 9.816.480,63
24) 30644 1.4.1.3.12630 108.068,61
25) 30646 1.4.1.3.12630 1.868.569,00
26) 30885 1.4.1.3.12620 1.876.860,89
27) 31110 1.4.1.3.12650 15.924.759,63
28) 31116 1.4.1.3.12650 15.000.000,00
29) 31125 1.4.1.3.12645 2.000.000,00
30) 32020 1.4.1.3.12670 344.900,69
31) 32045 1.4.1.3.12800 2.183.258,22
32) 32097 1.4.1.3.12735 15.646.953,52
33) 32116 1.4.1.3.12820 533.417,88
34) 32121 1.4.1.3.12820 41.156,44
35) 32123 1.4.1.3.12820 8.282,47
36) 35305 1.4.2.3.14000 2.794.246,11
37) 35310 1.4.2.3.14000 1.500.000,00
38) 36186 1.4.2.3.14062 100.108,00
39) 37150 1.4.2.3.14150 43.456,88
40) 37250 1.4.2.3.14170 810.530,00
41) 37332 1.4.2.3.14220 1.853.644,66
42) 37336 1.4.2.3.14200 3.530.893,99
43) 37374 1.4.2.3.14220 5.239.874,33
44) 37378 1.4.2.3.14223 92.525,00
45) 37385 1.4.2.3.14223 4.772.005,87
46) 37427 1.4.2.3.14223 250.000,00
47) 37429 1.4.2.3.14223 800.000,00
48) 37431 1.4.2.3.14223 3.200.000,00
49) 38027 1.4.2.3.14310 4.506.839,24
50) 38030 1.4.2.3.14300 1.423.965,52
51) 38090 1.4.2.3.14305 6.220.735,51
52) 39050 1.4.2.3.14500 2.182.209,02
53) 39220 1.4.2.3.14500 4.624.885,77
54) 39360 1.4.2.3.14555 3.200.505,16
55) 41250 1.4.3.3.15800 1.587.787,62
56) 41360 1.4.3.3.15800 6.167.829,96
57) 41550 1.4.3.3.15800 150.000,00
58) 41570 1.4.3.3.15800 192.000,00
59) 41900 1.4.3.3.15820 395.000,00
60) 41995 1.4.3.3.15820 10.643,82
61) 41997 1.4.3.3.15820 3.217.872,87
62) 43027 1.4.3.3.16000 867.528,83
63) 43221 1.4.3.3.16010 3.247.489,46
64) 43270 1.4.3.3.16010 19.694.464,41
65) 43272 1.4.3.3.16010 8.100.000,00
66) 45123 1.4.3.3.16420 242.620,42
67) 45125 1.4.3.3.16420 659.646,81
68) 45175 1.4.3.3.16200 1.717.666,90
69) 45177 1.4.3.3.16200 3.949.267,00
70) 45179 1.4.3.3.16200 2.500.000,00
71) 45184 1.4.3.3.16200 22.564.491,10
72) 45186 1.4.3.3.16200 7.400.000,00
73) 45194 1.4.3.3.16200 3.084.259,76
74) 46125 1.4.3.3.16600 1.334.813,86
75) 47114 1.4.4.3.17400 244.644,08
76) 47315 1.4.4.3.17400 3.000.000,00
77) 47317 1.4.4.3.17400 1.500.000,00
78) 47445 1.4.4.3.17430 1.300.000,00
79) 48050 1.4.4.3.17450 4.959.908,44
80) 48274 1.4.4.3.17559 141.535,60
81) 57200 1.5.2.3.21000 17.100.524,95
82) 57680 1.5.2.3.21060 101.252,21
83) 64400 1.5.1.3.19100 1.700.000,00
84) 65707 1.5.1.3.19050 33.446,41
85) 65717 1.5.1.3.19050 1.289.316,31
86) 65721 1.5.1.3.19050 3.887.068,95
87) 65770 1.5.1.3.19070 17.653.585,36
88) 68321 1.5.2.3.21060 4.545.977,64
89) 70678 1.6.5.3.27500 4.946.142,61
90) 70718 1.6.5.3.27520 14.166.947,14
91) 71566 1.6.5.3.27537 1.700.000,00
92) 71572 1.6.5.3.27540 1.638.989,62
93) 73060 1.6.2.3.23500 7.277.683,02
94) 73135 1.6.3.3.24510 9.897.657,70
95) 73140 1.6.3.3.24510 819.000,00
96) 78410 1.4.2.3.14384 1.312,45
97) 78440 1.4.2.3.14384 2.402,35
98) 78458 1.4.2.3.14384 103.301,24
99) 78464 1.4.2.3.14384 38.437,67
100) 78476 1.4.2.3.1438 418.621,80
101) 78705 1.6.6.3.28500 5.732.487,19
102) 78707 1.6.6.3.28500 1.150.000,00


Art. 38
Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale


1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare il principio di separazione fra la gestione della rete e l'attività di gestione dei servizi in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è autorizzata a partecipare alla società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA TRASPORTI S.r.l.", costituita per scissione parziale proporzionale della attuale società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata", con la finalità della gestione di servizi di trasporto di passeggeri e merci.


2. A seguito delle modifiche statutarie conseguenti allo scorporo delle attività di gestione dei servizi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a mantenere la propria partecipazione nella società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata", alla quale competerà la gestione della rete.


3. Al fine di dar vita ad un nuovo soggetto industriale di accentuata rilevanza sul mercato del trasporto pubblico locale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare ad una società nella forma giuridica della società per azioni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, da costituire attraverso la fusione delle società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA TRASPORTI S.r.l." e "ATC S.p.A." in conformità alle deliberazioni dei consigli di amministrazione delle due società interessate alla fusione stessa.


4. La partecipazione della Regione alle società di cui al comma 3 è finalizzata:


a) a perseguire l'innovazione dei servizi grazie ad un'offerta di trasporto intermodale articolata e diversificata, tale da coprire adeguatamente diversi segmenti contigui o complementari del mercato del trasporto pubblico locale;


b) a dar vita ad un soggetto imprenditoriale in grado di sviluppare le proprie aree e bacini di attività e di ampliare considerevolmente le opportunità di business nel settore del trasporto pubblico locale anche tramite alleanze con altri operatori;


c) ad innalzare ed integrare le competenze professionali ed organizzative delle società partecipanti per supportare le istituzioni locali e regionali deputate a definire le politiche di trasporto.


5. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 3 del presente articolo è autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 11.000.000,00, da conferire in parte in denaro e in parte in natura, al fine di realizzare la paritarietà del valore fra le due società interessate alla fusione all'atto della medesima.


6. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 3. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti delle società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.


7. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese di investimento", afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, alla voce specifica dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale di bilancio, per l'istituzione e la dotazione finanziaria di apposita U.P.B. e relativo capitolo, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).


Art. 39
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero


1. Al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, la Regione è autorizzata, per la campagna 2011, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali.


2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione (Regolamento relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 337 del 2007.


3. La tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.


4. Agli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", voce n. 12, elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio 2011.


5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).


Art. 40
Proroga degli organi di amministrazione dei consorzi fitosanitari provinciali


1. Al fine di avviare un processo di riordino e razionalizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7), la durata del mandato delle commissioni amministratrici nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 236 del 20 settembre 2005 è prorogata al 30 giugno 2011.


Art. 41
Completamento di programmi speciali d'area


1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di incentivazione in materia turistica finanziati nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle leggi regionali 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) e 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3) per i quali non sia stato possibile, per cause di forza maggiore, il rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 29 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 12 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010. Primo provvedimento generale di variazione) sono stabiliti nuovi termini, indicati ai commi 2 e 3.


2. Le opere relative agli interventi finanziati devono essere completate entro il termine perentorio di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.


3. La rendicontazione relativa agli stessi interventi deve pervenire alla Regione entro il termine perentorio di diciotto mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.


4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 3, la Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo, sulla base della spesa sostenuta ed effettivamente rendicontata entro i termini stabiliti.


Art. 42
Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1997


1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42) la parola"mensili" è sostituita dalla parola"bimestrali".


Art. 43
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998


1. L'articolo 10 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Determinazione dei servizi minimi per il trasporto pubblico locale
1. In base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8, la Giunta regionale determina i servizi minimi per il trasporto pubblico locale e l'ammontare dei relativi trasferimenti regionali.".
2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole
"delle intese"sono sostituite dalle parole"della determinazione".
3. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituita dalla seguente:
"e bis) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;".
4. Il comma 1 dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 31, comma 2, lettera e bis) con risorse proprie o con i fondi dei trasferimenti statali relativi alla legge 8 giugno 1978, n. 297 (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea).".
5. Al comma 2 dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998, la parola "annualmente" è soppressa.
6. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale determina i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, anche in coerenza con i principi enunciati nell'atto di indirizzo generale di cui all'articolo 8.".
7. L'articolo 47 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.


Art. 44
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000


1. Al comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) dopo le parole"I contributi sono" sono inserite le parole "percentualmente definiti dalla Giunta regionale e".


2. Al comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2000 il periodo"Gli stessi contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile"è soppresso.


3. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2000 le parole "nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e"sono soppresse.


4. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2000 dopo le parole "contenuti in un bando" sono inserite le parole", che indica tra l'altro la misura percentuale massima del contributo,".


Art. 45
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003


1. Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:


"1. Il fondo sociale regionale per le spese di investimento è finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione, adeguamento normativo, manutenzione straordinaria finalizzata ad interventi tecnicamente ed economicamente rilevanti, all'acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della programmazione regionale, delle priorità indicate dalle Conferenze territoriali sociali e sanitarie e delle scelte di ambito distrettuale, mediante la concessione di contributi in conto capitale.".


Art. 46
Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004


1. Il comma 4 dell'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) è sostituito dal seguente:


4". Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente assegnate alle Aziende Usl con provvedimento della Giunta regionale. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie ripartiscono tali risorse fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti nel piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.".


Art. 47
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2008 in materia di accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie


1. All'articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) sono apportate le seguenti modificazioni:


a) nell'ultimo periodo del comma 3, le parole "la cessazione del regime"
sono sostituite dalle parole "la concessione dei provvedimenti";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:


"3 bis. La Giunta regionale individua le condizioni ed i limiti nell'ambito dei quali, in relazione alla carenza di presupposti fondamentali per la conclusione dell'istruttoria finalizzata al rilascio dei provvedimenti entro il termine stabilito, l'accreditamento transitorio può essere eccezionalmente concesso dal soggetto istituzionale competente oltre il termine del comma 3 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2011.".


Art. 48
Attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge n. 78 del 2010


1. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la riduzione dei componenti degli organi di amministrazione, nonché quelli di revisione e di controllo, prevista dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , si applica agli enti strumentali dipendenti dalla Regione, nonché agli organismi pubblici con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione. Questi ultimi adeguano i propri statuti alle previsioni del citato articolo 6 entro la scadenza degli organi attualmente in carica. Tale adeguamento costituisce condizione per la prosecuzione della partecipazione della Regione agli enti stessi.


2. Restano ferme le norme dell'articolo 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) in relazione alle esigenze di rappresentanza delle università presenti sul territorio regionale.


3. A decorrere dall'1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalla Regione Emilia-Romagna ai componenti di organi collegiali regionali, nonché di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali di enti strumentali dipendenti dalla Regione, sono ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010 , come convertito dalla legge n. 122 del 2010 . Tale riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale resta ferma la competenza della Regione anche ai fini dell'applicazione del presente comma, nel rispetto della specifica disciplina statale.


4. Gli enti ai quali la Regione eroga a qualunque titolo contributi in via ordinaria sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 , come convertito dalla legge n. 122 del 2010 . A partire dall'1 gennaio 2011, la Regione Emilia-Romagna sospende l'erogazione dei contributi sino alla comunicazione da parte degli enti interessati dell'avvenuto adeguamento al citato articolo.


Art. 49
Riordino delle partecipazioni societarie regionali


1. Al fine di corrispondere agli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla legislazione statale vigente, la Regione adotta misure atte a verificare la perdurante presenza delle esigenze inerenti allo sviluppo economico, sociale o culturale o di svolgimento di servizi di interesse regionale a cui le società a partecipazione regionale sono preposte. A tal fine, la Giunta regionale riferisce all'Assemblea legislativa decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, proponendo gli eventuali interventi di modificazione degli assetti societari necessari per l'ottimale perseguimento degli interessi tutelati dalla Regione.


2. La Giunta regionale è autorizzata a mantenere le quote di partecipazione in società di capitali già autorizzate con le leggi regionali vigenti, per lo svolgimento di attività di interesse generale o di servizi di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, anche dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)).


Art. 50
Misure transitorie relative allo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti


1. Nelle more del riordino complessivo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), da compiersi entro il 31 luglio 2011, ed in coerenza con l'assetto organizzativo della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), le funzioni disciplinate dall'articolo 30 della stessa legge sono esercitate sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo articolo.


Art. 51
Disposizione transitoria in ordine al funzionamento della Consulta di garanzia statutaria


1. Dall'inizio della IX legislatura e fino all'insediamento della Consulta di garanzia statutaria ai sensi dell'articolo 69, comma 3, dello Statuto regionale, le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del suddetto articolo 69 sono esercitate dall'organo collegiale di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).


Art. 52
Risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione


1. L'importo autorizzato per l'anno 2005 di cui all'articolo 27 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) viene rivalutato a decorrere dall'anno 2010 con l'integrazione di Euro 1.962.202,67 da destinare alle medesime finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo, comprensivi di Euro 492.225,03 derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, commi 1 e 8, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) che hanno previsto la soppressione dell'Azienda regionale per la navigazione interna e la omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi con quelli applicabili al restante personale regionale a seguito di incremento e contestuale copertura dei posti di dotazione organica regionale per acquisizione del personale.


2. L'importo da destinare alle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dirigenziale viene rivalutato a decorrere dall'anno 2010 con l'integrazione di Euro 118.840,95 derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, commi 1 e 8, della legge regionale n. 24 del 2009, che hanno previsto la soppressione dell'Azienda regionale per la navigazione interna e la omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi con quelli applicabili al restante personale regionale a seguito di incremento e contestuale copertura dei posti di dotazione organica regionale per acquisizione del personale.


3. Le integrazioni avvengono a sostegno del consolidamento dei processi di riorganizzazione e innovazione correlati alla legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Disposizioni per il riordino territoriale, autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione di funzioni) e alla legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di riorganizzazione).


Art. 53
Mezzo proprio per missioni


1. Il dipendente regionale o di enti pubblici strumentali della Regione, nonché di enti e aziende del servizio sanitario regionale, può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio di trasporto qualora sussistano particolari e comprovate esigenze di servizio e ciò risulti economicamente conveniente. La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, può disciplinare con proprio atto criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione.


2. Al dipendente autorizzato all'uso del mezzo proprio spetta il rimborso delle spese autostradali e una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde.


3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle autorizzazioni all'uso del mezzo proprio già rilasciate, se ricorrono i presupposti definiti dal comma 1.


Art. 54
Copertura finanziaria


1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2011-2013 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.


Art. 55
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.



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