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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33
Disposizioni per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2009
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e consolidamento dei conti - Modifiche alla l.r. n. 34/78, alla l.r. 16/1999, alla l.r. 3/2002 e alla l.r. 39/1997)
1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera f) del comma 3 dell’articolo 37 è aggiunta la seguente:
“f-bis) i prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione’ – collegato 2007) che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.”;
b) l’articolo 78 è sostituito dal seguente:
“Art. 78
(Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e consolidamento dei conti)1. I bilanci annuali di previsione degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell’allegato A della l.r. 30/2006, predisposti in base ai criteri definiti dalla giunta regionale, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al consiglio regionale del bilancio della regione, al fine dell’approvazione degli atti di cui al comma 4.
2. Le variazioni di bilancio e l’assestamento degli enti dipendenti, di cui al comma 1, predisposti in base ai criteri definiti dalla giunta regionale, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al consiglio regionale dell’assestamento della regione, al fine dell’approvazione degli atti di cui al comma 4.
3. Le variazioni di bilancio degli enti dipendenti, di cui al comma 1, predisposte in base ai criteri definiti dalla giunta regionale e approvate dagli enti stessi successivamente alla data di presentazione al consiglio regionale dell’assestamento della regione, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al consiglio del rendiconto della regione, al fine dell’approvazione degli atti di cui al comma 4.
4. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale, per l’approvazione, prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione e relative variazioni degli enti di cui al comma 1 che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.”;
c) dopo l’articolo 78 è inserito il seguente:
“Art. 78 bis (Programmi annuali di attività degli enti dipendenti dalla regione)
1. Gli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell’allegato A della l.r. 30/2006, trasmettono alla giunta regionale, insieme al bilancio di previsione ed entro la data stabilita per il medesimo, il programma annuale delle attività.
2. Il programma annuale delle attività specifica le attività da svolgere nel corso dell’anno.
3. Il programma annuale delle attività è approvato dalla giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale.
4. I trasferimenti regionali agli enti dipendenti, connessi allo svolgimento delle attività previste nel programma annuale delle attività, sono autorizzati con l’approvazione di specifici prospetti di raccordo approvati con il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale.”;
d) l’articolo 79 è sostituito dal seguente:
“Art. 79 (Rendiconti degli enti dipendenti dalla regione)
1. I rendiconti degli enti dipendenti, di cui alla lettera a)
dell’allegato A della l.r. 30/2006, sono trasmessi alla giunta regionale, prima della presentazione al consiglio regionale del rendiconto della regione, al fine dell’approvazione del documento di cui al comma 2.
2. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale un documento che illustra in modo aggregato i dati contabili a consuntivo degli enti del sistema regionale.
3. I rendiconti degli enti di cui al comma 1 sono redatti sulla base delle disposizioni di cui al titolo VIII della presente legge.”.
2. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente: “La deliberazione di cui al comma 1, lettera b3), approvata dal consiglio di amministrazione, è comunicata alla giunta regionale.”;
b) il comma 4 dell’articolo 12 è abrogato.
3. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 63 è abrogato;
b) il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 63 è abrogato;
c) al comma 11 dell’articolo 65 le parole: “al Consiglio regionale per gli adempimenti di cui all’articolo 48, comma 2, dello Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione per gli adempimenti di cui alla l.r. 34/1978”;
d) al comma 12 dell’articolo 65 le parole “ed approvato dal Consiglio regionale” sono soppresse;
e) l’ultimo periodo del comma 12 dell’articolo 65 è soppresso.
4. Alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 39 (Ordinamento dell’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica I.Re.F.) sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere e) e g) del comma 2 dell’articolo 4 sono abrogate;
b) i commi 5 e 6 dell’articolo 5 sono abrogati;
c) al comma 1 dell’articolo 12 le parole “entro il 30 ottobre di ogni anno” sono soppresse;
d) il comma 2 dell’articolo 12 è abrogato.

ARTICOLO 2
(Modifiche alla l.r. 28/1999)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo è così sostituito: “Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione”;
b) la parola “benzine”, ovunque ricorrente, è sostituita dalle parole “benzina e gasolio per autotrazione”;
c) l’articolo 1 è così sostituito:
“Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché dell’art. 2-ter, introdotto dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia dei provvedimenti attuativi di cui all’art. 2, la Regione destina la quota di compartecipazione aggiuntiva all’IVA, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti normative, a favore dei cittadini residenti nei comuni e per le quantità erogate negli impianti di distribuzione situati nel territorio regionale in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale.
3. E’ acquisita al bilancio della Regione una quota aggiuntiva di compartecipazione all’IVA nei limiti e con le modalità previste dal provvedimento di attuazione dell’art. 2-ter, introdotto dalla l. 189/2008.”;
d) all’articolo 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. La riduzione può essere determinata, separatamente per la benzina e per il gasolio per autotrazione, se la differenza di prezzo ordinario con la Confederazione elvetica è superiore ad € 0,05 per litro.”;
e) all’articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Le risorse finanziarie destinate ai rimborsi di cui al presente articolo sono determinate in misura corrispondente alla quota aggiuntiva di compartecipazione all’IVA erogata alla Regione ai sensi dell’articolo 2-ter introdotto dalla l. 189/2008.”;
f) ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8 le cifre espresse in “lire 500.000” e “lire 3.000.000” sono sostituite, rispettivamente, con “€ 500,00” ed “€ 3.000,00”;
g) al comma 5 dell’articolo 8 le cifre espresse in “lire 500.000” e “lire 3.000.000” sono sostituite, rispettivamente, con “€ 1.000,00” ed “€ 10.000,00”;
h) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)
1. I provvedimenti esecutivi della presente legge sono assunti a seguito della emanazione dei decreti attuativi previsti dall’art. 2-ter introdotto dalla l. 189/2008.
2. La Regione assicura il coordinamento dell’attività dei comuni al fine di garantire la piena attuazione della presente legge.
3. La Giunta regionale presenta, annualmente, alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, sino all’emanazione dei provvedimenti attuativi indicati al comma 1, la Giunta regionale può autorizzare ad operare, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2008 e provvedendo all’adeguamento della misura della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione utilizzata da privati cittadini, in modo da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza del luogo di residenza dei beneficiari dal confine.”.

ARTICOLO 3
(Variazione al bilancio di previsione 2008)

1. In relazione alla maggiore entrata di € 31.208.962,26 prevista per il 2008 con la legge regionale 18 giugno 2008 n. 17 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) quale rimborso dovuto dallo Stato a Regione Lombardia in materia di tassa automobilistica, ai sensi della legge 8 agosto 2002, n. 178 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate) e della legge 14 marzo 2003, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche) si autorizza una riduzione della stessa per € 7.936.608,90 e conseguentemente, al bilancio per l’esercizio finanziario 2008 nello stato di previsione delle entrate, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 1.1.2. “Tasse” viene ridotta di € 7.936.608,90 e nello stato di previsione delle spese la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 7.4.0.2.210 “Fondo per altre spese correnti” viene ridotta di € 7.936.608,90.

ARTICOLO 4
(Modifica alla l.r. 5/2007)

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative) è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell’articolo 14 le parole “non oltre il 31 dicembre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 30 giugno 2010”.

ARTICOLO 5
(Cessione quota di partecipazione di Regione Lombardia in Federfidi a Finlombarda)

1. E’ autorizzata la cessione a Finlombarda S.p.A. della intera quota di partecipazione al capitale sociale della società Federfidi Lombarda società consortile, assunta da Regione Lombardia con la legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4 (Partecipazione e assistenza finanziaria della regione alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi).

ARTICOLO 6
(Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell’abitazione)

1. Sono istituiti, presso Finlombarda S.p.A., dei fondi per spese correnti e in conto capitale, al fine di sostenere i cittadini per le problematiche connesse al mantenimento dell’abitazione derivanti dalla situazione di crisi finanziaria.
2. Gli oneri di gestione dei fondi di cui al comma 1 sono a carico dei fondi stessi.
3. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità ed i criteri di utilizzo dei fondi di cui al comma 1.
4. Ai fini dell’istituzione del fondo di parte corrente di cui al comma 1 è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di competenza e di cassa di € 5.000.000,00 incrementando per pari importo l’UPB 5.3.3.2.394 “Sostegno alle famiglie”. Alla copertura della spesa prevista si provvede per € 2.000.000,00 con le risorse stanziate alla UPB 7.4.0.2.200 “Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finaziari”, e per € 3.000.000,00 con le risorse stanziate alla UPB 7.4.0.2.210 “Fondo per altre spese correnti” del bilancio per l’esercizio 2009 e pluriennale 2009-2011.
5. Nelle more della quantificazione dei relativi oneri, alle spese per il fondo in conto capitale si provvede, incrementando apposito capitolo della UPB 5.3.3.3.395 “Sostegno alle famiglie”, con le risorse stanziate alla UPB 7.4.0.3.211 “Fondo per il finanziamento di spese di investimento”, ai sensi dell’articolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 22 (Legge finanziaria 2006).

ARTICOLO 7
(Contributi ai comuni per beni confiscati)

1. Per incentivare il recupero da parte dei comuni lombardi dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le finalità di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), è istituito il “Fondo per la destinazione, il recupero e l’utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità”, alla cui dotazione iniziale si provvede mediante l’impiego di risorse a carico del bilancio regionale stanziate all’UPB 7.2.0.3.6 “Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi”.
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce modalità e termini per l’erogazione degli incentivi di cui al comma 1.

ARTICOLO 8
(Modifiche alla l.r. 20/2002)

1. Alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria “Myocastor coypus”) è apportata la seguente modifica:
a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Metodologie di contenimento)
1. Il contenimento delle nutrie avviene preferibilmente con i metodi di controllo selettivo della fauna selvatica di cui all’articolo 41 della l.r. 26/1993 e con trappole e conseguente eliminazione dell’animale mediante l’utilizzo di narcotici. Le province, a seguito dei monitoraggi di cui all’articolo 4, comma 1, constatata l’inefficacia dei predetti metodi, possono, in deroga all’articolo 41, comma 3, della l.r. 26/1993 e d’intesa con i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie e con adeguato coordinamento e formazione dei partecipanti, autorizzare l’abbattimento diretto degli animali, avvalendosi dell’ausilio della polizia provinciale e di agenti venatori volontari, delle associazioni venatorie e dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli muniti di licenza di caccia.

2. Il contenimento delle nutrie nelle aree protette dev’essere conforme a quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), salvo diversi accordi con gli enti
gestori.”.

ARTICOLO 9
(Modifiche alla l.r. 16/2006)

1. Alla legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione) è apportata la seguente modifica:a) il comma 5 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“ 5. E’ vietato, altresì, destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all’esterno degli stessi tutti gli animali d’affezione di cui all’articolo 2.”;
b) all’articolo 3 è aggiunto il seguente nuovo comma:
“ 5-bis. E’ vietato altresì vendere animali a minorenni.”;
c) alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 sono soppresse le seguenti parole:
“e imprenditori privati”;
d) alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 10 le parole “l’eventuale” e “può” sono sostituite rispettivamente con: “la” e “deve”;
e) al comma 2 dell’articolo 10 la parola “possono” è sostituita con “devono”;
f) al comma 3 dell’articolo 12 la parola “privati” è sostituita con le seguenti:
“cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)”.

ARTICOLO 10
(Modifiche alla l.r. 30/2006)

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 – collegato 2007) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 è sostituita dalla seguente:
“b) i soggetti di cui al comma 1 comunicano alla presidenza della Giunta regionale ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, di interesse del sistema regionale, nonché l’apertura di procedimenti arbitrali o erariali dai quali possono derivare oneri a carico del sistema.”;

b) al comma 3 dell’articolo 1 le parole “alle lettere b) e” sono sostituite dalle seguenti: “alla lettera”.


ARTICOLO 11
(Modifiche e integrazioni alla l.r. 19/2008 e proroga termini)

1. Alla legge regionale 18 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità
montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“ 3. La giunta esecutiva delle comunità montane è composta dal seguente numero di componenti, compreso il presidente:
a) tre nelle comunità formate da un numero di comuni pari o inferiore a dieci;
b) cinque nelle comunità formate da un numero di comuni da undici a trentacinque;
c) sette nelle comunità formate da un numero di comuni superiore a trentacinque.”;
b) al comma 1 dell’articolo 20, dopo le parole “modalità di erogazione e di revoca”, sono aggiunte le parole “nonché le regole necessarie ad assicurare il passaggio dal sistema di incentivazione delle gestioni associate di cui all’articolo 24, comma 6, al regime contributivo di cui al presente articolo”;
c) al primo periodo del comma 6 dell’articolo del 23 le parole “e non può essere modificata nei primi tre anni dalla medesima data” sono soppresse;
d) al quarto periodo del comma 8 dell’articolo 23 le parole “nei successivi quindici giorni” sono soppresse;
e) al comma 1 dell’articolo 24 le parole “, e propone al Consiglio regionale, se del caso le conseguenti modifiche” sono soppresse;
f) il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 24 è abrogato;
g) il comma 6 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:
“ 6. Sono abrogati alla data del 1 gennaio 2009:
a) l’articolo 1, commi 52-bis, quater e quinquies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.
Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come introdotti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);
b) l’articolo 56, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).”;
h) il comma 7 dell’articolo 24 è sostiuito dal seguente:
“ 7. Dal termine di cui al comma 6 non hanno più effetto la deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2003, n. VII/802 e i relativi provvedimenti attuativi. L’importo del contributo spettante all’unione e alla comunità montana ai sensi del regolamento di cui all’articolo 20, se inferiore a quello risultante dall’applicazione del secondo periodo del comma 8, è ad esso adeguato fino al 31 dicembre 2010.”;
i) il comma 8 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:
“ 8. Sono comunque fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni abrogate o prive di efficacia ai sensi della presente legge, fermo restando il limite della disponibilità di bilancio. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle altre forme associative fino al 31 dicembre 2009, limitatamente alle domande di contributo ordinario riferite all’intera annualità e fermo restando quanto previsto al comma 8 bis.”;

j) dopo il comma 8 dell’articolo 24 sono aggiunti i seguenti:
“ 8 bis. Dal termine di cui al comma 6 non possono più essere approvati nuovi progetti di gesione associata o eventuali integrazioni di progetti precedentemente approvati ai sensi dei provvedimenti attuativi di cui al primo periodo del comma 7.
8 ter. I contributi previsti dal regolamento di cui all’articolo 20 non possono essere cumulati con quelli di cui al secondo periodo del comma 8.”.
2. Per l’anno 2008 sono utilmente presentate le domande di finanziamento per i contributi, di cui all’Allegato “A” della deliberazione del Consiglio regionale 22 aprile 1998, n. VI/871 (Contributi regionali per le unioni e le fusioni di comuni costituite ai sensi, rispettivamente dell’art. 26 e dell’art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - Approvazione dei criteri di determinazione dell’entità dei contributi annuali da erogare a ciascuna Unione ed a ciascuna fusione), pervenute successivamente al 15 aprile 2008 e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2008.

ARTICOLO 12
(Modifiche alla l.r. 20/2008)

1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 66 dopo le parole “unità organizzative denominate segreterie” sono aggiunte le seguenti: “scelte in virtù di un rapporto di natura fiduciaria”;
b) al comma 8 dell’articolo 66 dopo le parole “consulenza professionale” sono aggiunte le seguenti: “anche in deroga ai requisiti previsti dall’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001”;
c) al comma 1 dell’articolo 67 dopo le parole “staff assistenza ai consiglieri” sono aggiunte le seguenti: “scelte in virtù di un rapporto di natura fiduciaria”;
d) dopo il comma 5 dell’articolo 67 è aggiunto il seguente:
“ 5 bis. L’importo di cui al comma 5 è determinato con i medesimi criteri previsti dal comma 5 dell’articolo 66.”;
e) al comma 9 dell’articolo 67 dopo le parole “consulenza professionale” sono aggiunte le seguenti: “anche in deroga ai requisiti previsti dall’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001”;
f) al comma 11 dell’articolo 67 le parole “commi 3 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3, 5 e 5 bis”;
g) dopo il comma 11 dell’articolo 67 è aggiunto il seguente:
“ 11 bis. Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui all’articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1992 n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: “Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari” e L.R. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all’assegnazione di personale ai gruppi consiliari – Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari) possono essere trasferite dai gruppi consiliari ad incremento dello stanziamento previsto dal comma 3 del presente articolo.”;
h) alla fine del comma 13 dell’articolo 67 sono aggiunte le seguenti parole: “e alla determinazione della spesa del personale ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), fermo restando i vincoli relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno.”.

ARTICOLO 13
(Disposizioni relative ai consorzi dei bacini imbriferi montani - BIM)

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”), i consigli di amministrazione e gli organi esecutivi, comunque denominati, dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) sono composti da tre membri nei consorzi fino a settenta comuni e da cinque membri nei consorzi con più di settanta comuni.
2. I consorzi BIM, i cui organi di amministrazione siano composti da un numero di membri superiore a quelli previsti dal comma 1, provvedono ad attuare la riduzione di cui al medesimo comma 1 entro trenta giorni dallo svolgimento delle prossime elezioni amministrative e adeguano gli statuti entro tre mesi dalla costituzione degli organi.

ARTICOLO 14
(Anticipazioni finanziarie)

1. Finlombarda S.p.A. è autorizzata, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, ad effettuare anticipazioni finanziarie esclusivamente per le iniziative funzionali alla realizzazione del PRS a valere sui fondi conferiti in gestione. Gli eventuali oneri derivanti da dette anticipazioni sono a carico di Finlombarda S.p.A.
2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento dei fondi in gestione presso Finlombarda S.p.A., ivi comprese le anticipazioni di cui al comma 1.

ARTICOLO 15
(Destinazione della pubblicità dell’amministrazione regionale)

1. In applicazione dell’articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), le somme che la Regione e gli enti, individuati dalla Giunta regionale tra quelli di cui all’allegato A della l.r. 30/2006, destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa devono risultare complessivamente impegnate, per almeno il 40 per cento, a favore dei giornali quotidiani e periodici e, per almeno il 5 per cento, a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale.

ARTICOLO 16
(Disposizioni applicabili ai sottosegretari di cui all’articolo 25 dello Statuto – Modifiche e integrazioni delle ll.rr. 17/1996 e 20/2008)

1. Alla l.r. 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 in fine è aggiunto il seguente periodo:
“nonché ai sottosegretari di cui all’articolo 25 dello Statuto.”;
b) alla rubrica dell’articolo 7-bis sono aggiunte, in fine, le parole “e per i sottosegretari”;
c) al comma 1 dell’articolo 7–bis, le parole “ed ai componenti della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “, ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari di cui all’articolo 25 dello Statuto”;
d) dopo l’articolo 7-quater è inserito il seguente articolo:
“Art. 7-quinquies
(Disposizioni attuative per i sottosegretari non consiglieri)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 1, lettera c), 5, 6, 7 e 7-bis si applicano anche ai sottosegretari di cui all’articolo 25 dello Statuto che non siano consiglieri regionali, in quanto compatibili.”.
2. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) è apportata la seguente modifica:
a) all’articolo 23 è aggiunto il seguente comma 9-bis:
“ 9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle segreterie dei sottosegretari di cui all’articolo 25 dello Statuto, facendo riferimento alla seguente tabella:
Dirigenti Dalla categoria D3 Dalla categoriaD1 C TOT Sottosegretari 1 - - 1 2
3. Sino all’adozione della disciplina in materia di ineleggibilità e incompatibilità delle cariche regionali, ai sottosegretari di cui all’articolo 25 dello Statuto si applicano le cause di incompatibilità stabilite per i componenti della Giunta regionale.

ARTICOLO 17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 23 dicembre 2008

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/740 del 16 dicembre 2008)


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