Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è
istituita quale tributo proprio della Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).
2. L’imposta è disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e dagli altri provvedimenti statali e regionali in materia.
3. Fino all’emanazione del regolamento regionale conforme al regolamento tipo di cui
all’articolo 1, comma 44 della legge n. 244/2007 lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP prosegue nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. n. 446/97.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto
regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 23 dicembre 2008
LORENZETTI
Note all’art. 1:
? Si riporta il testo dell’art. 1, commi 43 e 44 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300):
«Art. 1
Omissis.
43. In attesa della completa attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale,
l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio
della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al
fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall’applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall’Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l’aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione del presente comma in conformità all’articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
44. Con accordo concluso a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della
liquidazione, dell’accertamento e della riscossione dell’IRAP istituita con legge
regionale. Nell’ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le
norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all’Agenzia delle entrate.
Omissis.».
? Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 23 dicembre1997, n. 298.
Nota alla dichiarazione d’urgenza:
? Il testo dell’art. 38, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n.
17), è il seguente:«Art. 38.
Pubblicazione e comunicazione
1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci
giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore
non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda
un termine diverso.
Omissis.».