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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 23 dicembre 2004, n.30
«Norme in materia di bonifica.»
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


TITOLO I
NORME GENERALI


ARTICOLO 1
(Finalità e oggetto)


1. La Regione, in attuazione del Titolo V della Costituzione, nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi fondamentali della legge dello Stato,
promuove e organizza la bonifica quale attività di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la
provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e difesa del suolo, lo sviluppo rurale, la
tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla salvaguardia e alla valorizzazione dello spazio rurale.


ARTICOLO 2
(Comprensori di bonifica)


1. Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica e della tutela e valorizzazione dello spazio rurale, tutto il territorio regionale dell’
Umbria è classificato di bonifica ed è suddiviso in ambiti territoriali denominati comprensori di bonifica.
2. I comprensori di bonifica costituiscono unità territoriali
omogenee sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico, funzionali alle esigenze della pianificazione e alle attività consortili. La delimitazione
territoriale dei comprensori di bonifica, cui corrispondono i bacini di seguito elencati, è quella riportata nella cartografia in allegato “A”, che fa parte
integrante della presente legge:
1) “Alto Tevere–Assino”;
2) “Chiascio”;
3) “Trasimeno-Medio Tevere-Nestore”;
4) “Topino-Marroggia”;
5) “Chiani–Paglia”;
6) “Alto Nera”;
7) “Basso Nera–Basso Tevere”.


ARTICOLO 3
(Modifica degli ambiti territoriali)


1. Gli ambiti territoriali dei comprensori di bonifica di cui all’articolo 2 possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
2. Le proposte della Giunta regionale, sono preadottate dalla stessa e trasmesse alle province, ai comuni e alle comunità montane competenti per territorio, nonché ai consorzi di bonifica, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte
stesse.
3. La Giunta regionale, anche sulla base delle osservazioni pervenute ai sensi del comma 2, adotta la proposta di modifica della delimitazione territoriale e la trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione.
4. La deliberazione di approvazione del Consiglio regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione - BUR. La cartografia relativa è depositata presso la struttura regionale competente, le province e le comunità montane competenti per territorio, nonché presso la sede del consorzio interessato.
5. La pubblicazione nel BUR delle deliberazioni di cui al presente articolo assolve gli adempimenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all’articolo 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.


ARTICOLO 4
(Enti competenti)


1. I consorzi di bonifica istituiti ai sensi del r.d. 215/1933 e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano, senza soluzione di continuità, le funzioni in materia di bonifica di cui all’articolo 12, nei comprensori di riferimento.
2. Nei comprensori di bonifica ove non sono istituiti e operanti consorzi di bonifica le funzioni relative, compresa l’emissione dei ruoli per il recupero delle spese inerenti i servizi prestati, sono esercitate dalle comunità montane.
3. Nel territorio del comune di Perugia le funzioni in materia di bonifica sono esercitate dalla comunità montana competente sulla parte prevalente del comprensorio “Trasimeno-Medio Tevere-Nestore”.


TITOLO II
INTERVENTI E OPERE


ARTICOLO 5
(Interventi di bonifica)


1. Ai fini della presente legge sono considerati interventi di a) la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad
uso irriguo;
b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua di bonifica e irrigui, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai
sensi del r.d. 215/1933;
c) le opere di difesa idrogeologica;
d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
e) le opere di cui all’articolo 27 comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
g) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
h) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità all’articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
i) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;j) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
k) gli interventi e le opere di riordino fondiario.


ARTICOLO 6
(Opere a carico pubblico)


1. Gli interventi di cui all’articolo 5 sono affidati ai consorzi di bonifica o alle comunità montane, ai sensi dell’articolo 4, e dichiarati di preminente interesse regionale dal programma regionale di cui all’articolo 8 o con deliberazione della Giunta regionale. Le opere relative sono classificate come pubbliche.
2. Gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti demandati alla competenza dei consorzi di bonifica o delle comunità montane e dichiarati di preminente interesse regionale con il programma regionale di cui all’articolo 8, o con deliberazione della Giunta regionale, ovvero dichiarati di preminente interesse nazionale, sono a totale carico pubblico. Per gli stessi vale quanto previsto all’articolo 9, comma 3.


ARTICOLO 7
(Opere di competenza privata)


1. Le opere di competenza privata sono quelle indicate come tali dai piani di bonifica di cui all’articolo 9.
2. Le opere di cui al comma 1 sono obbligatorie per i proprietari e le relative spese sono a loro esclusivo carico.
3. I proprietari possono affidare ai consorzi di bonifica l’esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonché delle opere di miglioramento fondiario volontarie.
4. In caso di inadempienza da parte dei privati nell’esecuzione delle opere di cui al comma 1 la competente struttura della Giunta regionale la affida al consorzio di bonifica territorialmente competente, previa diffida agli interessati, con fissazione di un congruo termine per provvedere. La Regione,
tramite il consorzio di bonifica, si rivale sui inadempienti per la spesa relativa.
5. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti come
definiti all’articolo 20.


TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO


ARTICOLO 8
(Programma regionale per la bonifica)


1. La Giunta regionale predispone il programma regionale pluriennale per la bonifica, di seguito denominato “programma pluriennale”, nel rispetto degli indirizzi programmatici contenuti nel piano regionale di sviluppo e nel documento annuale di programmazione – DAP, nonché delle indicazioni del piano urbanistico territoriale – PUT, dei piani di bacino e dei piani stralcio di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, dei piani di tutela delle acque e del progetto di gestione degli impianti, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
2. Il programma pluriennale ha come finalità contenere il rischio idraulico, difendere il suolo e le infrastrutture produttive, promuovere la manutenzione
ordinaria e straordinaria di opere e territorio, conseguire il risparmio idrico in agricoltura e la valorizzazione delle risorse suolo e acqua, assicurare l’ organizzazione efficace ed efficiente dei servizi per la difesa del suolo e la valorizzazione della risorsa idrica ai fini prevalentemente agricoli e di miglioramento fondiario.
3. Il programma pluriennale, in particolare:
a) stabilisce in via generale gli interventi e le azioni degli enti locali territoriali considerate di preminente interesse regionale, già individuate nei piani di bacino e di tutela delle acque e nella programmazione regionale, da affidare ai consorzi di bonifica o alle comunità montane, ai sensi dell’articolo 4;
b) individua, in mancanza dei piani di bacino e dei piani di tutela delle acque, gli indirizzi di programmazione del bacino per ciascun comprensorio di bonifica;
c) indica le linee guida degli interventi e delle opere da realizzare attraverso i piani di bonifica.
4. La proposta di programma pluriennale è preadottata dalla Giunta regionale ai fini della partecipazione istituzionale e sociale, come prevista dall’
articolo 5 della legge regionale 28, febbraio 2000, n. 13.
5. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, la Giunta regionale propone il programma pluriennale al Consiglio regionale per l’approvazione, allegando la documentazione inerente la partecipazione istituzionale e sociale.
6. Il programma pluriennale ha durata decennale e può essere soggetto a verifica triennale su richiesta di almeno uno dei soggetti di cui al comma 3,
lettera a). Esso continua comunque ad applicarsi fino all’approvazione del programma successivo.


ARTICOLO 9
(Piano di bonifica, tutela e valorizzazione)


1. Il piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato “piano di bonifica”, individua le singole azioni e gli interventi di
bonifica in ciascuno dei comprensori di cui all’articolo 2.
2. Per ciascun intervento il piano di bonifica definisce il progetto di fattibilità e il costo presunto, specificando la natura pubblica o privata dell’ intervento stesso. Esso individua altresì le opere di competenza privata, ai sensi dell’articolo 7, e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione.
3. Gli interventi pubblici compresi nel piano di bonifica sono considerati e dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili ai fini espropriativi.
4. La proposta di piano di bonifica è predisposta e deliberata da ciascun consorzio di bonifica, o dalle comunità montane negli ambiti territoriali nei quali il consorzio non è costituito, nel rispetto del programma pluriennale di cui all’articolo 8 e del piano territoriale di coordinamento provinciale -
PTCP.
5. La proposta di piano di bonifica del comprensorio “Trasimeno-Medio Tevere-Nestore” è predisposta e deliberata dalla comunità montana competente nella parte prevalente dell’ambito territoriale.
6. Laddove esistono i consorzi di bonifica, la proposta di piano di bonifica è trasmessa alle comunità montane e ai comuni ricadenti nel comprensorio ai fini dell’acquisizione del relativo parere, che deve essere reso entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente detto termine il parere è da intendersi come acquisito in senso favorevole.
7. La proposta di piano di bonifica, con gli eventuali pareri delle comunità montane ai sensi del comma 6, è trasmessa alla Giunta regionale, che provvede alla sua adozione.
8. Il piano di bonifica adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di bonifica per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione nel BUR, negli albi dei comuni interessati, delle comunità montane ricadenti nel comprensorio e dei consorzi di bonifica, anche con pubblici manifesti da affiggere a cura dei consorzi
stessi. Entro lo stesso termine la Giunta regionale attiva la partecipazione pubblica sull’atto. Entro trenta giorni dalla scadenza della data dell’ultima pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regionale, la quale, entro i quarantacinque giorni successivi, procede all’esame delle osservazioni, all’approvazione del piano di bonifica e alla sua pubblicazione nel BUR.
9. I piani di bonifica possono essere aggiornati con le procedure di cui al presente articolo, anche su richiesta dei consorzi di bonifica interessati.


ARTICOLO 10
(Finanziamento)


1. La Regione eroga contributi ai consorzi di bonifica e alle comunità montane per la predisposizione dei piani di bonifica, nonché contributi ai consorzi di bonifica per la predisposizione dei piani di classifica di cui all’articolo 19.
2. I fondi necessari alla realizzazione delle opere ricomprese nei piani di bonifica sono reperiti attraverso:
a) i contributi dei privati di cui all’articolo 7;
b) i finanziamenti della Regione di cui all’articolo 6;
c) il contributo alle spese consortili da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43, e degli altri soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque depurate;
d) i contributi regionali derivanti dalla concessione e dall’uso del demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 87 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
e) i finanziamenti della Regione, delle autorità di bacino, delle province, delle comunità montane e dei comuni per la realizzazione degli interventi affidati ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 12;
f) i finanziamenti conseguiti dalla Regione nell’ambito dei fondi dell’Unione europea e nel quadro di azioni comunitarie o nazionali, nel cui ambito rientrano interventi previsti dall’articolo 5;
g) i finanziamenti trasferiti alla Regione per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture rientranti tra gli interventi di cui all’articolo 5 riconosciuti di interesse nazionale con legge dello Stato.
3. La Regione può concorrere alla spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell’articolo 7, comma 5 attraverso l’erogazione di contributi in conto capitale o mediante l’assunzione a proprio carico degli interessi, in forma attualizzata, in tutto o in parte, su operazioni creditizie.


TITOLO IV
CONSORZI DI BONIFICA E CONTRIBUENZA
CAPO I
CONSORZI


ARTICOLO 11
(Natura e organizzazione)


1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a struttura associativa dotati di autonomia funzionale e contabile, che operano secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, soggetti alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall’articolo 25.
2. L’organizzazione e il funzionamento dei consorzi di bonifica sono disciplinati dallo statuto consortile, deliberato dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della presente legge e delle norme regolamentari regionali attuative. Lo statuto assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali, regolando in particolare modalità di costituzione, composizione, attribuzioni e funzionamento degli organi di amministrazione. Lo statuto disciplina inoltre, in conformità a quanto previsto dal regolamento le forme di partecipazione dei consorziati alla vita del consorzio.


ARTICOLO 12
(Funzioni)


1. I consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni:
a) predisposizione e deliberazione della proposta di piano di bonifica e dei piani triennali di attuazione;
b) predisposizione e adozione del piano di classifica e del relativo perimetro di contribuenza;
c) approvazione del piano annuale di riparto del contributo di bonifica, sulla base del piano di classifica;
d) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all’articolo 6;
e) progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata, se affidata dai privati stessi;
f) predisposizione e attuazione dei piani di riordino fondiario;
g) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere della bonifica;
h) progettazione, realizzazione e gestione degli impianti a revalente uso irriguo, degli impianti per la utilizzazione delle acque reflue in agricoltura, degli acquedotti rurali e degli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica;
i) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure di cui all’articolo 27 della l. 36/1994;
j) predisposizione delle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione;
k) attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse comprensoriale e regionale per la bonifica, l’irrigazione e la tutela del territorio rurale, e per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1;
l) promozione di iniziative e realizzazione di interventi per la informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell’attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo.
2. La progettazione e la realizzazione di azioni e attività che rientrano tra quelle di cui all’articolo 5 sono inserite nei programmi triennali di intervento
attuativi dei piani di bacino, di cui all’articolo 31 della l. 183/1989 e sono affidate ai consorzi di bonifica o alle comunità montane, ai sensi dell’articolo 4.
3. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza e conservazione delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di
cui al Titolo VI, Capi I e II del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono al rilascio delle concessioni e
delle licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del r.d. 215/1933.
4. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica o alle comunità montane la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresa la
manutenzione, previsti nei piani di bacino di cui all’articolo 3 della l. 183/1989, dai programmi di cui agli articoli 17 e 21 ovvero dagli schemi previsionali e programmatici di cui all’articolo 31 della medesima legge.
5. Le province, i comuni e le comunità montane, possono affidare ai consorzi di bonifica o alle comunità montane, assumendone i relativi oneri, la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere e impianti nell’ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi conferite dalla Regione.


ARTICOLO 13
(Organi)


1. Sono organi dei consorzi di bonifica:
a) l'Assemblea dei consorziati;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei sindaci revisori dei conti.


ARTICOLO 14
(Assemblea dei consorziati)


1. L'Assemblea è divisa in due sezioni elettorali:
a) alla prima sezione appartengono tutti i consorziati, agricoli ed extragricoli, privati e pubblici, proprietari di immobili, iscritti nel catasto del consorzio di bonifica, che godono dei diritti civili e sono obbligati al pagamento dei contributi stabiliti dal consorzio stesso;
b) alla seconda sezione appartengono i legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni ricadenti nel comprensorio del consorzio di bonifica, o loro delegati.
2. La prima sezione è suddivisa in fasce di contribuenza ai fini della predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto.
3. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di 4. La Regione adotta norme regolamentari al fine di disciplinare le fasce di contribuenza, le modalità e i termini per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto e l’elezione del Consiglio di amministrazione.


ARTICOLO 15
(Consiglio di amministrazione)


1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, è composto di nove membri, di cui sette eletti dai consorziati nell’ambito della prima sezione elettorale dell’Assemblea e due eletti dai comuni e dalle comunità montane nell’ambito della seconda sezione elettorale.
2. I consiglieri dimissionari, deceduti o impossibilitati a proseguire nell’incarico sono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive fasce di contribuenza.


ARTICOLO 16
(Presidente)


1. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente tra i membri eletti dai consorziati nell’ambito della prima sezione. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello statuto.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, qualora questi sia a sua volta
assente o impedito, dal consigliere più anziano.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.


ARTICOLO 17
(Collegio dei revisori)
1. Il Collegio dei sindaci revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro
nazionale dei revisori contabili.
2. Il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori, compresi i membri supplenti, sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato. Per i consorzi interregionali, la nomina avviene previ accordi fra le Regioni interessate.
3. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica cinque anni. Essi cessano comunque dalla carica, prima della scadenza, in caso di decadenza degli altri organi consortili.
4. Il Collegio dei revisori, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza di tutti gli organi consortili, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione fino al rinnovo del Collegio stesso.


CAPO II
CONTRIBUENZA


ARTICOLO 18
(Catasto consortile)


1. I consorzi di bonifica hanno l’obbligo di istituire il catasto consortile, in cui vanno iscritti tutti gli immobili situati nell’ambito del comprensorio consortile.
2. Il catasto è aggiornato annualmente dai consorzi ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.
3. L’aggiornamento è effettuato sia attraverso la consultazione dei dati dell’Agenzia del territorio del Ministero dell’economia e delle finanze, sia attraverso i dati risultanti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati, sia mediante la consultazione dei registri delle conservatorie immobiliari competenti per territorio, avvalendosi delle facilitazioni previste dall’articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133.


ARTICOLO 19
(Piano di classifica)


1. Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche e private di bonifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall’attività di bonifica.
2. Il piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza, prima dell’adozione da parte dei consorzi di bonifica, sono trasmessi alle province e ai comuni i cui territori ricadono nel comprensorio di bonifica, ai fini dell’acquisizione del relativo parere, che deve essere reso entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente detto termine il parere è da intendersi come acquisito in senso favorevole. Il piano e il relativo perimetro di contribuenza, una volta adottati dal consorzio, sono trasmessi alla Giunta regionale per l’approvazione.
3. Il consorzio di bonifica provvede alla pubblicazione, negli albi consortili e negli albi pretori dei comuni interessanti, del piano di classifica e del relativo perimetro di contribuenza. Il consorzio provvede a dare preventiva comunicazione dell’avvenuta pubblicazione con avviso pubblicato nel BUR.
4. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento del contributo di bonifica relativo alle spese di esecuzione, manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, quando non sono a totale carico pubblico, e alle altre spese per il funzionamento del consorzio. Il contributo è ripartito tra i proprietari in proporzione al beneficio ricevuto, calcolato sulla base degli indici contenuti nel piano di classifica di cui al comma 1.
5. I consorzi di bonifica , entro il 30 ottobre di ciascun anno, approvano il piano annuale di riparto del contributo di bonifica, sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica degli immobili di cui al comma 1. Il contributo ha natura di onere reale, ed è esigibile dai consorzi a norma dell’ articolo 21 del r.d. 215/1933.
6. Ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, i consorzi di bonifica e le comunità montane, con riferimento alle opere la cui realizzazione va loro affidata in concessione, sono individuati quali titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.


ARTICOLO 20
(Beneficio di bonifica)


1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall’immobile per interventi di bonifica sul territorio, sia a titolo di incremento che di conservazione del relativo valore, e può concernere un solo immobile o una 2. Il beneficio di bonifica può essere:
a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di pianura;
c) di disponibilità irrigua.
3. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio, tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane, dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.
4. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all’andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.
5. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione,
adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue, di cui all’articolo 5.
6. I consorzi di bonifica nelle bollette emesse per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la motivazione del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.


ARTICOLO 21
(Immobili serviti da pubblica fognatura)


1. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica.
2. Il contributo per lo scolo delle acque reflue, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3.
3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d’acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l’obbligo di contribuire, ai sensi dell’articolo 27 della l. 36/1994, alle
spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d’acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa tra gli AATO ed i Consorzi di bonifica.


CAPO III
NORME DI COORDINAMENTO E GARANZIA


ARTICOLO 22
(Concertazione e accordi di programma)


1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I consorzi di bonifica possono stipulare intese e convenzioni con le province, i comuni e le comunità montane competenti per territorio, nonché con gli enti gestori del servizio idrico integrato degli ambiti territoriali ottimali – ATO, costituiti a norma della l. 36/1994, per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere, sino a un importo massimo di cinquecentomila euro e per il conseguimento di obiettivi comuni.
3. In caso di scarsità di risorse idriche, ai fini del riparto tra i diversi usi di acqua invasata a scopi plurimi, la Regione promuove accordi di programma per un equo riparto, tra usi diversi e comprensori, che tenga conto di quanto disposto dall’articolo 28 della l. 36/1994.


ARTICOLO 23
(Pubblicazione)


1. Gli atti degli organi consorziali debbono essere pubblicati,
non appena deliberati, nell'albo pretorio del consorzio di bonifica per un periodo di quindici giorni consecutivi, salvo diversa previsione dello statuto per le deliberazioni adottate in via d'urgenza.
2. Contro gli atti deliberativi è ammessa opposizione all’organo che ha emanato l’atto, da parte di chiunque ne abbia interesse, nei trenta giorni successivi dalla data di inizio di pubblicazione nell’albo del consorzio.


ARTICOLO 24
(Informazione e trasparenza)


1. Nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica agiscono con modalità e procedure improntate a imparzialità e buona amministrazione, nel rispetto del diritto comunitario e della legislazione nazionale e regionale.
2. I consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti mediante avvisi sui giornali, comunicazioni e pubblicazioni delle notizie sugli albi pretori dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altra forma anche telematica ritenuta idonea.
3. I consorzi di bonifica garantiscono l'accesso agli atti e documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge regionale 5 settembre 1994, n. 31 e dal regolamento consortile.
4. I consorzi si avvalgono di personale proprio assunto attraverso procedure selettive pubbliche.


ARTICOLO 25
(Vigilanza e controllo)


1. La Regione adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della propria vigilanza sui consorzi di bonifica.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1 disciplinano in particolare:
a) l’approvazione da parte della Giunta regionale degli statuti e loro eventuali modifiche, dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, dei conti consuntivi, dei piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza;
b) l’esercizio del potere sostitutivo da parte della Giunta regionale sui consorzi, tramite la nomina di un commissario ad acta, nell’ipotesi di mancata adozione nei termini prescritti di atti obbligatori per legge;
c) l’esercizio del potere di scioglimento da parte del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, degli organi di amministrazione dei consorzi, con nomina di un commissario straordinario, nell’ipotesi di persistente inefficienza della attività consortile o di gravi violazioni della normativa e dello statuto, ovvero di gravi irregolarità amministrative e contabili.


TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE


ARTICOLO 26
(Norme regolamentari di attuazione)


1. La Regione adotta norme regolamentari per l’attuazione della presente legge, con particolare riferimento a quanto disposto dagli articoli:
a) 11, comma 2;
b) 14, comma 4;
c) 25.


ARTICOLO 27
(Norme transitorie e di prima applicazione)


1. In sede di prima applicazione il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell’approvazione del programma pluriennale di cui al comma 1 e dei relativi piani di bonifica, gli interventi di bonifica sono approvati dalla Giunta regionale sulla base dei progetti predisposti e presentati dai consorzi di bonifica o dalle comunità montane.
3. Entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica adottano il piano di classifica degli immobili.
4. I consorzi di bonifica, entro sei mesi dall’approvazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all’articolo 26, provvedono ad adeguare i propri statuti.
5. Tali statuti, una volta approvati da parte della Regione, trovano applicazione dal momento delle indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi consortili, da tenersi in concomitanza con le elezioni del Consiglio regionale.
6. Fino all’approvazione dei nuovi statuti i consorzi continuano ad operare sulla base delle norme statutarie vigenti alla data di approvazione della
presente legge.
7. In via transitoria le prime elezioni da indirsi dopo l’approvazione dei nuovi statuti, e comunque entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, avranno luogo in una data non coincidente con quella delle elezioni del Consiglio regionale. Conseguentemente la durata degli organi eletti, in deroga a quanto previsto all’articolo 15, corrisponderà al periodo di tempo che intercorrerà tra la data di costituzione di tali organi e la data delle successive elezioni del Consiglio regionale.
8. Gli organi consortili in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimangono in carica sino all’elezione di cui al comma 7.
9. Fino all’approvazione del nuovo piano di classifica di cui al comma 3, i consorzi di bonifica adottano un piano provvisorio di riparto della contribuenza, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II del Titolo IV.
10. Fino all’approvazione del piano di classifica i soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d’acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue depurate sono tenuti a corrispondere i contributi previsti a loro carico dal piano di riparto provvisorio di cui al comma 9.


ARTICOLO 28
(Abrogazione)


1. Sono abrogate le leggi regionali 25 gennaio 1990, n. 4, 27 dicembre 2001, n. 37 e 25 novembre 1986, n. 44, ferma rimanendo in via transitoria l’ applicazione di quelle disposizioni che consentano l’operatività dei Consorzi fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti di cui all’articolo 27.


ARTICOLO 29
(Norme finanziarie)


1. Al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 5, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), i) e, per quanto previsto alla lettera j), limitatamente alla manutenzione straordinaria, si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base del bilancio regionale 2004, parte spesa, 07.2.005 denominata “Investimenti in materia di bonifica,irrigazione e miglioramento fondiario” (cap. 7704).
2. Al finanziamento regionale degli interventi previsti dall’articolo 5, comma 1, lettere c), h), k) e, per quanto previsto alla lettera j), limitatamente alla manutenzione ordinaria, e con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base del bilancio regionale 2004, parte spesa, 07.1.009 denominata “Bonifica ed irrigazione” (cap. 3768).
3. Al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 10 comma 3 si fa fronte con gli stanziamenti allocati nelle unità previsionale di base del bilancio regionale 2004, parte spesa, 07.2.005 denominata “Investimenti in materia di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario” (cap. 7706).
4. La quantificazione del finanziamento regionale di cui ai commi 1, 2 e 3 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
5. Per l’anno 2004 agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse disponibili allocate nelle rispettive unità previsionali per il finanziamento della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4 con il bilancio pluriennale 2003-2005, annualità 2004.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 23 dicembre 2004
IL VICE PRESIDENTE
LIVIANTONI


Nota all’art. 1:
- La Costituzione della Repubblica italiana promulgata dal
Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, (pubblicata
nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il
1° gennaio 1948. Il Titolo V della Costituzione è stato modificato
dalle Leggi Costituzionali 22 novembre 1999, n. 9 (in G.U. 22
dicembre 1999, n. 299) e 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).


Note all’art. 3, comma 5:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”, è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell’art. 58 del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”
(pubblicato nella G.U. 4 aprile 1933, n. 79):
«Art. 58.Del territorio dei consorzi è data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione.
Col regolamento sarà stabilito in quali limiti la trascrizione è
richiesta per i consorzi di secondo grado.».


Nota all’art. 4, comma 1:
- Per il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, si vedano le note all’art. 3, comma 5.
Note all’art. 5, comma 1, lett. b), e) ed h):
- Per il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, si vedano le note all’art. 3, comma 5.
- Si riporta il testo dell’art. 27, comma 1, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”
(pubblicata nel S.O. alla G.U. 19 gennaio 1994, n. 14):
«Art. 27. Usi delle acque irrigue e di bonifica.
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle
competenze definite dalla legge, hanno facoltà di realizzare e
gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per
l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e
gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa
domanda alle competenti autorità, corredata dal progetto di
massima delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le
acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che
comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con
le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia
idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.
L'autorità competente esprime entro sessanta giorni la propria
determinazione. Il predetto termine è interrotto una sola volta
qualora l'amministrazione richieda integrazioni della
documentazione allegata alla domanda, decorrendo
nuovamente nei limiti di trenta giorni dalla data di
presentazione della documentazione integrativa. Trascorso tale
termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali
usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni
per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in
tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo
36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell’art. 16 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, recante “Interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i),
della L. 7 marzo 2003, n. 38” (pubblicato nella G.U. 23 aprile
2004, n. 95):
«Art. 16. Abrogazione norme.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono abrogate le seguenti norme:
a) legge 25 maggio 1970, n. 364, salvo quanto previsto
dall'articolo 21, comma 6;
b) legge 15 ottobre 1981, n. 590;
c) legge 14 febbraio 1992, n. 185;
d) articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 1993,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n. 250;
e) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324;
f) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380;
g) articolo 127, commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
h) articolo 69, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
i) articoli 1, 1-bis, 2, comma 1, e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n.
256.».


Note all’art. 8, commi 1 e 4:
- La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, è
pubblicata nel S.O. alla G.U. 25 maggio 1989, n. 120.
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante
“Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 29 maggio 1999, n. 124.
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13,
recante “Disciplina generale della programmazione, del
bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della
Regione dell'Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:
«Art. 5.Concertazione e partenariato istituzionale e sociale.
1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di
concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della
predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.
2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a
esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l'istituzione di un
tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati
all'articolo 4, comma 1. Entro tre mesi dall'inizio di ogni
legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del
tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche
sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le
rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La
Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei
partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della
rappresentatività generale dei soggetti, della specifica
competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.
3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli
Enti locali, attraverso le conferenze partecipative sugli atti di
programmazione regionale di cui all'articolo 6 della legge
regionale 14 ottobre 1998, n. 34, e con riferimento all'attività del
Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 15 della medesima legge.
4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui
all'articolo 4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare
alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al
presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o
con riferimento a specifiche normative.
5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia
partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato
promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione Europea.
Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i
collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.».


Note all’art. 10, comma 2, lett. c) e d):
- La legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43, recante “Norme di
attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante
disposizioni in materia di risorse idriche”, è pubblicata nel B.U.R. 10 dicembre 1997, n. 62.
- Si riporta il testo degli artt. 87 e 89 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” (pubblicato
nel S.O. alla G.U. 21 aprile 1998, n. 92. Nel presente decreto
sono state riportate le correzioni indicate nell’avviso pubblicato nella G.U. 21 maggio 1998, n. 116):
«Art. 87. Approvazione dei piani di bacino.
1. Ai fini dell'approvazione dei piani di bacino sono soppressi i
pareri attribuiti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, al Consiglio
superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza Stato-regioni.
Art. 89. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte
le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra
queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere
idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9
dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di
limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento
anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi
siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali
anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione
del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata
degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni
amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla
ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla
tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla
determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei
relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29,
comma 3, del presente decreto legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità
idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle
disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli
diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo
unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni la
nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime.
2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le
concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo
che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni
interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi
dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo
2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la
definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1,
lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato,
d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno
comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò
travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate
in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni
afferenti ciascun bacino idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di
interessare il territorio di più regioni, lo Stato e le regioni
interessate stipulano accordi di programma con i quali sono
definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.».


Note all’art. 12, commi 1, lett. i), 2, 3 e 4:
- Per il testo dell’art. 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, si
vedano le note all’art. 5, comma 1, lett. b), e) ed h).
- Si riporta il testo degli artt. 3 e 31 della legge 18 maggio 1989,
n. 183 (si vedano le note all’art. 8, commi 1 e 4):
«Art. 3. Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione.
1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità
indicate all'articolo 1 curano in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici,
idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di
recupero naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua,
dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione,
scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture
contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche,
anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli
arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali,
assicurarne la razionale
utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi
produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali
ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in
agricoltura;
i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica,
garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi
nonché la polizia delle acque;
l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico,
nonché della gestione degli impianti;
m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;
n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante
la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi
fluviali e lacuali e di aree protette;
o) la gestione integrata in ambienti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;
p) il riordino del vincolo idrogeologico;
q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.
2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri,
metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al
fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.
Art. 31.Schemi previsionali e programmatici.
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale
e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla
difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.
2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;
b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente
indispensabili ai fini del comma 1;
c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai
sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno
incombente nonché dell'organica sistemazione;
d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;
e) i fabbisogni finanziari.
3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali adottano,
ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.
4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei ministri
di cui all'articolo 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la
ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po,
dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.
6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di
cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi.».
- Il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, recante “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”, (in G.U. 28 luglio 1904, n. 176) è
stato modificato ed integrato con decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 1999, n. 306) e con legge 18 ottobre
1948 (in G.U. 10 novembre 1948, n. 262).
- Si riporta il testo dell’art. 100 del regio decreto 13 febbraio 1993, n. 215 (si vedano le note all’art. 3, comma 5):
«Art. 100.I proventi di cui sono suscettibili le opere pubbliche di bonifica appartengono allo Stato, che può cederli al concessionario per la durata
della esecuzione delle opere.
Ultimati i singoli lotti a termini dell'art. 16, i proventi stessi passano al consorzio di manutenzione per la parte relativa alle opere che esso è tenuto a
mantenere.
Le stesse disposizioni valgono per gli introiti delle pene pecuniarie comminate dalle vigenti leggi in difesa delle opere
pubbliche di bonifica, salvo quelle relative alle contravvenzioni in materia forestale, per le quali continuano ad aver effetto le norme in vigore.».


Nota all’art. 18, comma 3:
- Si riporta il testo dell’art. 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante “Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 17 maggio 1999, n. 113):
«Art. 31.Autorizzazione ad accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari.1. L'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 8, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, di accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari, con facoltà di prendere visione gratuita degli atti riguardanti gli
immobili rientranti nei comprensori di bonifica nonché di ottenere gratuitamente le relative certificazioni, è estesa ai consorzi di bonifica e di
irrigazione.».


Note all’ art. 19, commi 5 e 6:
- Si riporta il testo dell’art. 21 del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215 (si vedano le note all’art. 3, comma 5):
«Art. 21.I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui
fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le
relative sovrimposte provinciali e comunali.
Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità.
(Testo A)”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 16 agosto 2001, n. 189.


Nota all’art. 21, comma 3:
- Per il testo dell’art. 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 si vedano le note all’art. 5, comma 1, lett. b), e) ed h).


Note all’art. 22:
- Si riporta il testo dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 settembre 2000, n. 227):
«Articolo 34.Accordi di programma.
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o
più tra i soggetti predetti, il
presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui
programmi di intervento,
promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare
il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato,
nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni
interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino
ufficiale
della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le
concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i
relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale
dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della
Regione o dal presidente della
provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto
nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il
concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte
le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del
Governo ed al prefetto.».
- Si riporta il testo dell’art. 28 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (si vedano le note all’art. 5, comma 1, lett. b), e) ed h)):
«Art. 28.Usi agricoli delle acque.
1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve
essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.
2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente,
sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume il relativo provvedimento in conformità alle determinazioni adottate dal Comitato dei
ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi
in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici
come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui
all'articolo 3.».


Note all’art. 24, comma 3:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all’art. 3, comma 5.
- La legge regionale 5 settembre 1994, n. 31, recante “Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è pubblicata nel B.U.R. 14 settembre
1994, n. 42.


Note all’art. 28:
- La legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, recante “Norme in materia di bonifica. Nuova disciplina dei consorzi di bonifica”, è pubblicata nel B.U.R. 7
febbraio 1990, n. 6.
- La legge regionale 27 dicembre 2001, n. 37, recante
“Modificazione della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4 - Norme in materia di bonifica - Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica”, è pubblicata nel
B.U.R. 16 gennaio 2002, n. 3.
- La legge regionale 25 novembre 1986, n. 44, recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative di controllo sui Consorzi di bonifica e
integrazione della L.R. 20 febbraio 1984, n. 5”, è pubblicata nel B.U.R. 28 novembre 1986, n. 86.


Note all’art. 29, commi 1, 2, 3, 4 e 5:- La legge regionale 13 aprile 2004, n. 4, recante “Bilancio di
previsione annuale per l’esercizio finanziario 2004 e Bilancio pluriennale 2004-2006”, è pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. n. 15 del 14 aprile 2004.
- La legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2004 e del
bilancio pluriennale 2004-2006. Legge finanziaria 2004” è pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. n. 15 del 14 aprile 2004.
- Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio,
dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000), è il seguente:
«Art. 27.Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis;
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi
regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».
- Per la legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, si vedano le note all’art. 28.



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