NORMATIVA
Normativa regionale - Marche
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Legge regionale 23.02.2005, n.8
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"Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese"
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Per i lavori privati soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) o a permesso di costruire, ai sensi degli articoli 10 e 22 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e non eseguiti in economia, il committente o il responsabile dei lavori può affidare al direttore dei lavori o, qualora previsto, al coordinatore per l’esecuzione, l’incarico di: a) acquisire, all’inizio ed alla conclusione dei lavori, il documento unico di regolarità contributiva e trasmetterlo al Comune competente; b) trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, allo sportello unico, costituito da INPS, INAIL e casse edili, la notifica preliminare di cui all’articolo 11 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili). 2. Il direttore dei lavori accerta, in concomitanza con le verifiche finalizzate al pagamento dei lavori, il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di regolarità contributiva denunciando le eventuali irregolarità al committente o al responsabile dei lavori e allo sportello unico. 3. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i lavori pubblici e privati è rilasciato dallo sportello unico avente sede presso la cassa edile di riferimento contrattuale e territorialmente competente ai sensi del CCNL medesimo, alla quale l’impresa è obbligata ad iscriversi. 4. L’impresa è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro del settore. 5. Il Comune effettua controlli a campione sul rispetto degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2. L’INPS, l’INAIL e le casse edili possono svolgere specifici controlli oppure richiederne al Comune l’effettuazione. 6. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il Comune è tenuto a comunicare: a) i nominativi dei professionisti inadempienti ai competenti consigli degli ordini e collegi professionali i quali provvedono alle sanzioni di cui all’articolo 29, comma 2, del d.p.r. 380/2001; b) le imprese inadempienti alla Regione ai fini della pubblicazione in un apposito elenco nel Bollettino ufficiale. L’inserimento nell’elenco comporta la loro esclusione, per la durata di un anno, dall’affidamento di appalti a trattativa privata, nonché di subappalti, di lavori da parte della Regione, degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione. 7. Per quanto non previsto dal comma 6 si applicano le sanzioni vigenti in materia di contribuzione a favore dei lavoratori e di sicurezza nei cantieri.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge regione Marche. Data ad Ancona, addì 23 febbraio 2005
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