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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale 22 novembre 2010, n. 29
Un albero per ogni neonato e minore adottato
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


Art. 1
(Finalità)


1. La Regione Calabria, in applicazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113, (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato a seguito della registrazione anagrafica), disciplina le tipologie e le modalità di messa a dimora delle essenze arboree per ogni neonato, minore adottato e registrato all'anagrafe del proprio comune di residenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2
(Luoghi di messa a dimora)


1. L'impianto può interessare sia i giardini ed i parchi pubblici delle aree urbane che aree non urbanizzate. In quest'ultimo caso l'intervento ha carattere di rimboschimento e rientra nella disciplina prevista nelle vigenti Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF).


2. I comuni che non dispongono di aree idonee per la messa a dimora possono far ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante convezione, di aree appartenenti al demanio dello Stato.


3. Le aree previste nel comma 2 non possono essere destinate successivamente a funzione diversa da quella di verde pubblico.


4. Ciascun comune ha l'obbligo di predisporre un piano annuale di allocazione degli alberi piantati tenendo conto della natalità media registrata nell'ultimo biennio. Tale piano deve prevedere la messa a dimora delle piante preferibilmente all'interno delle aree urbanizzate, nei parchi pubblici presenti, nelle aree contigue alle strade, nonché nelle aree contigue alle strutture pubbliche.


5. I comuni, per ogni albero messo a dimora, hanno l'obbligo di:


a) predisporre sistemi di irrigazione, se necessari allo sviluppo della pianta;


b) predisporre ed attuare appositi piani di manutenzione che garantiscono l'attecchimento e la crescita della pianta, conformemente alle indicazioni emanate dal Dipartimento competente.


6. I comuni hanno l'obbligo di predisporre per ogni albero un'apposita targa, riportante la specie vegetale, e previa autorizzazione degli esercenti la patria potestà, il nome o il cognome o la data di nascita del bambino, oltre alla data di impianto ed al numero o codice identificativo della pianta, corrispondente alla posizione della pianta nei registri tenuti, anche in formato elettronico, presso i comuni. Se non viene rilasciata autorizzazione alla pubblicazione dei dati del bambino, la targa riporta il nome della specie dell'albero piantato, la data della messa a dimora, il numero identificativo della pianta e l'eventuale dato autorizzato. La targa deve rispettare i parametri tecnici fissati dal dipartimento competente.


7. I comuni hanno l'obbligo di stampare per ogni albero un'apposita carta d'identità dell'albero da consegnare alla famiglia. La carta d'identità deve riportare:


a) una breve descrizione della specie vegetale corredata di immagine dell'albero adulto;
b) il numero o codice identificativo della pianta;


c) il luogo di posa, corredato di piantina con indicazione grafica ed i dati del bambino a cui è dedicato.


8. La carta d'identità è resa disponibile in formato digitale dal dipartimento competente completa della descrizione della specie vegetale e delle foto, con il solo onere per i comuni di inserire i dati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7.


Art. 3
(Biotipologie forestali)


1. Nei giardini e nei parchi pubblici, possono essere messi a dimora alberi appartenenti alla flora spontanea tipica della fascia bioclimatica e delle caratteristiche del suolo in cui è ricompreso il sito d'impianto, con preferenza assoluta per gli ecotipi locali.


2. Vanno evitati, di norma, allineamenti rigidamente geometrici ad eccezione, ove necessario, della creazione di filari.


3. Nei luoghi ricompresi entro 10 Km dalla linea di costa e fino a 300 metri sul livello del mare vanno messi a dimora:


a) Roverella (Quercus pubescens);


b) Farnia (Quercus robur);


c) Leccio (Quercus ilex);


d) Pino d'Aleppo (Pinus halepensis);


e) Pino marittimo (Pinus pinaster);


f) Pino domestico (Pinus pinea);


g) Alloro (Laurus nobilis);


h) Corbezzolo (Arbutus unedo);


i) Frassino ossifilo (Fraxinus oxycarpa);


j) Orniello (Fraxinus Ornus);


k) Acero Campestre (Acer Campestre);


l) Acero minore (Acer monspessulanum);


m) Sorbo comune (Sorbus domestica);


n) Tamerice (Tamarix africana);


o) Carpino bianco (Carpinus betulus).


4. Nei luoghi ricompresi nella fascia tra 300 e 900 metri sul livello del mare vanno messi a dimora:


a) Roverella (Quercus pubescens);


b) Rovere (Quercus petraea);


c) Cerro (Quercus cerris);


d) Carpino nero (Ostrya carpinifolia);


e) Carpino bianco (Carpinus betulus);


f) Orniello (Fraxinus ornus);


g) Acero minore (Acer monspessulanum);


h) Acero campestre (Acer campestre);


i) Acero montano (Acer pseudoplatanus);


j) Acero opalo (Acer obtusatum);


k) Sorbo comune (Sorbus domestica);


l) Sorbo montano (Sorbus aria);


m) Frassino maggiore (Fraxinus excelsior);


n) Abete bianco (Abies Alba);


o) Tasso (Taxus Baccata);


p) Pino laricio (Pinus nigra varo calabrica);


q) Bagolaro (Celtis australis);


r) Maggiociondolo (Laburnum anagyroides);


s) Tiglio (Tilia platyphyllos e Tilia cordata).


5. La messa a dimora delle piante deve essere effettuata nel periodo compreso tra novembre e marzo. Se sussistono motivazioni agrotecniche che garantiscono un migliore attecchimento, la messa a dimora è consentita in un periodo diverso da quello indicato.


6. È obbligatorio utilizzare piante orientativamente di età compresa tra 1 e 3 anni d'età e con altezza da uno a due metri.


Art. 4
(Adempimenti per il Dipartimento agricoltura, foreste e forestazione)


1. Il Dipartimento agricoltura, foreste e forestazione, con il coordinamento del Dipartimento Presidenza -Politiche giovanili, il Dipartimento agricoltura, foreste e forestazione d'intesa con il Consiglio per la ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura -unità di ricerca per la selvicoltura in ambiente mediterraneo - e con il Corpo Forestale dello Stato deve provvedere a:


a) predisporre opportune linee guida relativamente alla predisposizione dei piani di manutenzione che i comuni devono rispettare per garantire il corretto attecchimento e la crescita delle specie utilizzate;


b) fissare i parametri tecnici costruttivi delle targhe necessarie all'identificazione delle piante messe a dimora e fornire ai comuni, in formato digitale, gli elaborati tecnici necessari alla costruzione delle targhe;


c) definire le carte d'identità degli alberi sia in termini di design che di contenuti di competenza, e provvedere a fornire ai comuni, in formato digitale, il modello utile alla semplice integrazione dei dati e alla successiva stampa;


d) definire i valori limite di rendicontazione per i comuni per le differenti specie vegetali previste nell'articolo 3, commi 3 e 4, della presente legge.


2. Il Dipartimento agricoltura, foreste e forestazione deve provvedere, compatibilmente con la disponibilità finanziaria e del materiale vegetale, a mettere a disposizione dei comuni ed a recapitare le piante per la messa a dimora in coerenza con l'elenco di specie vegetali indicate nell'articolo 3, commi 3 e 4, della presente legge. Il Dipartimento deve provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta alla consegna dell'albero.


3. In caso di mancata disponibilità o inammissibilità della richiesta, il Dipartimento, entro trenta giorni dalla richiesta, deve notificare le motivazioni del mancato recapito. In assenza di disponibilità delle specie richieste o di specie analoghe, presso i vivai della Regione Calabria, i comuni possono provvedere direttamente all'acquisto delle piante, previa intesa con il Dipartimento competente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, che devono essere opportunamente certificate ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.


Art. 5
(Adempimenti dei comuni)


1. I comuni, per accedere ai benefici previsti nell'articolo 6, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, hanno l'obbligo di trasmettere al Dipartimento agricoltura foreste e forestazione il piano annuale di allocazione degli alberi messi a dimora.


2. I comuni, per rinnovare l'accesso ai benefici o se non hanno adempiuto l'obbligo di cui al comma 1, hanno l'obbligo di inviare al Dipartimento agricoltura foreste e forestazione i nuovi piani annuali di allocazione degli alberi messi a dimora ogni anno entro il termine previsto nel comma 1.


3. I comuni, per ogni intervento di messa a dimora, hanno l'obbligo di trasmettere, al Dipartimento agricoltura foreste e forestazione richiesta di invio delle piante. Le richieste non devono eccedere il venti per cento del valore di previsione effettuato nel piano annuale di allocazione.


4. Le richieste d'invio delle piante, dei modelli delle targhe o delle carte d'identità degli alberi, o i contributi per l'applicazione della presente possono essere effettuate dal novantunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.


5. I comuni hanno l'obbligo di consentire ai cittadini che vogliono piantare a loro spese alberi per i minori non beneficiari della presente legge, l'accesso alle aree predisposte alla posa in opera degli alberi.


6. Nel caso previsto al comma 5, il comune è comunque tenuto a fornire indicazioni sul luogo di posa e sui servizi previsti dalla presente legge, quali targhe dell'albero, sistema o servizio d'irrigazione o manutenzione e carta d'identità per la famiglia del minore.


Art. 6
(Spese ammissibili - Entità del contributo)


1. La Regione, in base alle richieste, mette a disposizione dei comuni il quantitativo di esemplari arborei necessari e ne assicura il trasporto e la fornitura, in base alle disponibilità fissate nel Piano attuativo di forestazione annuale.


2. I comuni beneficiari possono rendicontare le spese di acquisto delle piante, opportunamente certificate ai sensi del d.lgs. 386/2003, eventualmente non disponibili presso i vivai regionali, rispettando i tetti massimi di spesa fissati, per ciascuna specie, dal Dipartimento agricoltura, foreste e forestazione.


3. La somma messa a disposizione annualmente dalla Regione Calabria per l'attuazione della presente legge è ripartita tra tutti i comuni del territorio regionale.


4. L'entità del contributo unitario per bambino nato o minore adottato varia ogni anno in funzione della disponibilità del bilancio regionale e del numero totale dI bambini nati su tutto il territorio regionale.


Art. 7
(Disposizioni finanziarie)


1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2011 e per i successivi esercizi in € 50.000,00, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.


2. Per l'attuazione degli interventi richiamati dal precedente comma possono essere utilizzate, per quanto compatibili con la normativa ed i regolamenti in vigore, ulteriori risorse di provenienza statale e comunitaria.


3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.


Art. 8
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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