NORMATIVA
Normativa regionale - Molise
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Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4
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Bilancio regionale di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2010 - Bilancio pluriennale 2010/2012
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Stato di previsione delle entrate) 1. È approvato in euro 1.357.485.226,28 lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la tabella "A" annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario 2010. (in allegato) 2. È approvato in euro 2.947.409.836,76 lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell’esercizio 2010, secondo la tabella "A" annessa alla presente legge. (in allegato) 3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla Tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l’anno 2010, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai commi precedenti. 4. È autorizzata l’emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione. ARTICOLO 2 (Stato di previsione delle spese) 1. È approvato in euro 1.357.485.226,28 lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la tabella "B" annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario 2010. (in allegato) 2. È autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa. 3. È approvato in euro 2.947.409.836,76 lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella "B" annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario 2010. (in allegato) 4. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa. ARTICOLO 3 (Autonomia contabile del Consiglio regionale) 1. Ai sensi dell’art. 63 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise), la spesa corrente per assicurare l’autonomia del Consiglio regionale è stabilita, per l’anno 2010, in euro 11.757.833,08 così come descritta nelle unità previsionali di base n. 010 e n. 011 della funzione obiettivo n. 1. ARTICOLO 4 (Classificazione delle entrate) 1. Le entrate del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2010 sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unità previsionali di base secondo la classificazione prevista dall’art. 17 della legge regionale n. 4/2002. ARTICOLO 5 (Classificazione delle spese) 1. Le spese del bilancio regionale 2010 sono ripartite, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 4/2002, in unità previsionali di base e funzioni obiettivo, raggruppate in aree di coordinamento delle stesse. ARTICOLO 6 (Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale) 1. Al bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2010 sono allegati i seguenti prospetti: TABELLA N. 1 - quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni obiettivo; TABELLA N. 2 - tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni di fondi della Unione europea e dello Stato a specifica destinazione; TABELLA N. 3 - elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base; TABELLA N. 4 - elenco delle spese obbligatorie; TABELLA N. 5 - elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e dei fondi di garanzia; TABELLA N. 6 - elenco dei capitoli di spesa del bilancio finanziati con il mutuo di euro 26.500.000,00; TABELLA N. 7 - dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 2009; TABELLA N. 8 - dimostrazione dell’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2010; TABELLA N. 9 - quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento. ARTICOLO 7 (Bilancio pluriennale) 1. È adottato per il triennio 2010/2012 l’allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella "C" annessa alla presente legge. (in allegato) ARTICOLO 8 (Avanzo di amministrazione) 1. È autorizzata, ai sensi del comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale n. 4/2002, l’iscrizione nello stato di previsione dell’entrata della somma di euro 162.510.762,33 a titolo di presunto avanzo di amministrazione, come da Tabella n. 7 allegata alla presente legge. ARTICOLO 9 (Giacenze presunte di cassa all’inizio dell’esercizio) 1. È autorizzata, ai sensi del comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale n. 4/2002, l’iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l’esercizio finanziario 2010 della somma di euro 82.710.000,00 a titolo di "Giacenze presunte di cassa all’inizio dell’esercizio 2010". ARTICOLO 10 (Oneri continuativi) 1. L’autorizzazione di spesa per l’esercizio 2010 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base della spesa nell’allegato stato di previsione. 2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle stabilite dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta della legge regionale n. 4/2002. ARTICOLO 11 (Fondo di riserva per spese obbligatorie) 1. All’unità previsionale di base n. 830 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 482.002,32 a titolo di "Fondo di riserva per spese obbligatorie", con uguale dotazione di cassa. 2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 di cui all’articolo 6, comma 1 della presente legge. 3. L’utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall’articolo 24 della legge regionale n. 4/2002. ARTICOLO 12 (Fondo di riserva per spese impreviste) 1. È autorizzata l’iscrizione alla unità previsionale di base n. 840 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 30.000,00 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste". 2. L’utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 4/2002. ARTICOLO 13 (Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati) 1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l’esercizio del proprio diritto a riscuotere, è autorizzata l’iscrizione, nella unità previsionale di base n. 860 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l’anno 2010, di euro 200.000,00. 2. Per l’utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall’articolo 27 della legge regionale n. 4/2002. ARTICOLO 14 (Fondo di riserva di cassa) 1. È autorizzata l’iscrizione, alla unità previsionale di base n. 850 dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa, dell’importo di euro 10.000.000,00 a titolo di "Fondo di riserva di cassa". 2. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese che per sopperire a minori entrate e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale n. 4/2002. ARTICOLO 15 (Autorizzazione alla contrazione di un mutuo) 1. Ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale n. 4/2002, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo dell’importo di euro 26.500.000,00 con oneri a carico del bilancio regionale, per far fronte alle spese di investimento di cui alla tabella n. 6 dell’articolo 6 della presente legge, al netto di quelle finanziate con entrate a destinazione vincolata, di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo 36. 2. La contrazione del mutuo deve avvenire alle migliori condizioni di mercato e comunque ad un tasso nominale non superiore al 6 per cento, oneri esclusi, con una durata minima dell’ammortamento pari ad anni venti. 3. In relazione a quanto previsto nei commi precedenti, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutte le procedure necessarie e consequenziali, nonché le successive operazioni di gestione del debito. 4. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi del prestito è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della stessa e per tutta la durata del prestito delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti. In relazione a tale garanzia la Regione dà incarico al proprio tesoriere di versare a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio dei prestiti le rate di ammortamento e di interessi alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi. 5. L’importo della relativa annualità di ammortamento per capitale ed interessi, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, sarà determinato nei limiti quantitativi indicati nella tabella n. 9 allegata alla presente legge, a partire dall’esercizio finanziario 2011 e fino all’estinzione del prestito. 6. L’importo di cui al comma 5 farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi nei bilanci di previsione, a partire dall’anno 2011. 7. Nel caso in cui, in sede di contrazione del prestito le operazioni finanziarie risultino più o meno onerose di quanto previsto dal presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull’entità degli stanziamenti annui così come la diversa decorrenza e durata nel tempo saranno annualmente regolati con legge di bilancio. Analogamente si provvederà per gli esercizi successivi al 2011 per le rate di ammortamento comprensive di eventuali variazioni del tasso di interesse previsto nella emissione del prestito e connesso all’andamento del mercato finanziario. 8. Le spese per l’ammortamento dei prestiti, sia per la parte in conto capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 della legge regionale n. 4/2002. 9. L’utilizzo delle somme di cui al comma 1 può avvenire solamente in caso di effettiva contrazione del mutuo autorizzato. ARTICOLO 16 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato) 1. Alle spese per l’esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale. ARTICOLO 17 (Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione) 1. Ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale n. 4/2002, sono approvati i bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2010 degli Enti sottoelencati: a) Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso; b) Ente Provinciale per il Turismo di Isernia; c) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli; d) Ente per il diritto allo Studio Universitario - Campobasso; e) Agenzia Regionale Molise Lavoro - Campobasso; f) Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia; g) Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso; h) Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" - Campobasso. 2. Gli Enti di cui al comma 1 sono tenuti, nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi bilanci qualora la contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo. 3. I bilanci di previsione di cui al presente articolo formano allegato al bilancio regionale 2010. ARTICOLO 18 (Variazione al bilancio) 1. La Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale n. 4/2002, è autorizzata, nel corso dell’esercizio finanziario 2010, ad apportare variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore. 2. Analogamente la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi del comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale n. 4/2002, ad effettuare variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. ARTICOLO 19 (Annualità del bilancio) 1. L’esercizio finanziario 2010 ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre. ARTICOLO 20 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 22 gennaio 2010 ALLEGATO 1 ALLEGATO Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario2010 - Bilancio pluriennale 2010/2012. (L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)
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