Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, nel rispetto dell’articolo 13 dello Statuto regionale, contribuisce alla tutela della salute dei cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza.
2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire l’inclusione sociale e il recupero psicofisico, nel rispetto della dignità e della libertà della persona, della qualità e dell’appropriatezza delle cure in rapporto a specifiche esigenze e bisogni di salute.
ARTICOLO 2
(Accesso a trattamenti terapeutici)
1. L’accesso a trattamenti terapeutici appropriati per problematiche relative al consumo di sostanze psicoattive o allo stato di dipendenza avviene in presenza di accertato bisogno, diagnosticato e certificato esclusivamente da arte dei servizi pubblici dedicati delle Aziende unità sanitarie locali.
2. Le persone sottoposte a sanzioni per consumo di sostanze illegali, comminate ai sensi della legge 21 febbraio 2006, n. 49, accedono a trattamenti terapeutici appropriati solo in caso di accertato bisogno, certificato esclusivamente da parte dei servizi pubblici dedicati delle Aziende unità sanitarie locali.
3. La certificazione di cui al comma 1 è esentata dall’esplicitazione delle metodiche di accertamento.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 22 gennaio 2007
LORENZETTI
Note:
Nota all’art. 1:
Il testo dell’art. 13 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17 – Edizione Straordinaria), è il seguente:«Art. 13. Diritto alla salute.
1. La Regione promuove la salute quale diritto universale e provvede ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione mediante il servizio sanitario regionale, assicurando il coinvolgimento degli utenti, dei cittadini, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e garantendo la ualità delle prestazioni.
2. La Regione, nell’attuazione delle politiche sanitarie, ispira la propria azione al principio della centralità e della dignità della ersona malata.
3. La Regione riconosce nell’attività fisica e sportiva un momento eterminante per la salute e la formazione della persona. Tutela e valorizza la diffusione dello sport, favorendo la realizzazione di strutture adeguate.
4. La Regione adotta misure volte a garantire la salubrità dell’ambiente di vita e di lavoro, mediante la prevenzione e la progressiva eliminazione delle cause di inquinamento.
5. La Regione favorisce lo sviluppo di un sistema di sicurezza sociale anche al fine di garantire a tutti una migliore qualità della vita.»
Nota all’art. 2:
? La legge 21 febbraio 2006, n. 49 “Conversione in legge, con
modificazioni del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonchè la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 27 febbraio 2006, n. 48.