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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 22 febbraio 2010, n. 12
Modifiche alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’)
 
Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Modifiche alla rubrica del titolo II della parte II, all’articolo 55 e inserimento dell’articolo 55 bis alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”) 1. Al titolo II della parte II della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica del titolo è sostituita dalla seguente: “TITOLO II Norme per il governo delle acque e per la difesa del suolo nei sottobacini idrografici della Regione Lombardia – Prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici”; b) l’articolo 55 è sostituito dal seguente: “Art. 55 (Attività regionali per il governo delle acque, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici) 1. La Regione riconosce la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali e il riassetto idraulico ed idrogeologico quali attività strategiche per il governo del territorio, al fine di garantire la sostenibilità dello sviluppo e l’attrattività del territorio regionale. Tali attività sono esercitate per le finalità e nel rispetto delle competenze di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 2. L’azione regionale in materia di tutela ed uso delle acque e di difesa del suolo, di gestione del demanio idrico e di riassetto idraulico ed idrogeologico del territorio persegue i seguenti obiettivi, in conformità con le politiche europee e statali: a) promuovere un’efficace attività di regolazione e orientamento degli usi e della gestione del territorio per l’equilibrata composizione della molteplicità degli interessi presenti; b) prevenire i fenomeni di degrado delle acque e di dissesto idraulico e idrogeologico perseguendo un modello insediativo sostenibile, come definito dagli strumenti di pianificazione territoriale di cui alla presente legge e dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti; c) promuovere le misure specifiche e gli interventi necessari al riequilibrio idraulico ed idrogeologico del territorio, in conformità con i contenuti del piano di bacino distrettuale e dei piani di assetto idrogeologico, di cui al d.lgs. 152/2006, per garantire la sicurezza delle popolazioni e degli insediamenti rispetto ai fenomeni di degrado delle acque e di dissesto idraulico ed idrogeologico che interessano i centri e nuclei abitati, le attività produttive, le infrastrutture al servizio del territorio e per contribuire alla tutela e salvaguardia dei paesaggi fluviali, anche attraverso eventuali misure di compensazione territoriale per le opere di rilevanza regionale che comportano impatti territoriali significativi; d) promuovere la manutenzione degli alvei fluviali, delle opere necessarie a garantire la mitigazione dei rischi idraulico ed idrogeologico, anche al fine di migliorare la qualità delle acque e garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio; per assicurare efficienza ed efficacia a tale azione la Giunta regionale può individuare le opere strategiche e le aree nelle quali la manutenzione del territorio assume una valenza significativa per l’equilibrio del suolo, favorendo la partecipazione attiva degli enti locali, degli operatori del settore agricolo e delle associazioni di volontariato; e) riqualificare i corsi d’acqua del reticolo principale e del reticolo idrico minore. 3. Sulla base degli indirizzi della pianificazione di bacino distrettuale del fiume Po, la Regione, nell’ambito delle competenze attribuite dall’articolo 61 del d.lgs. 152/2006, svolge azioni conoscitive, di pianificazione e programmazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2. 4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Giunta regionale, nell’ambito delle azioni di governo integrato delle acque, definisce: a) il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio, con particolare riferimento ai rischi geologici, idrogeologici e sismici, individuando le esigenze di ulteriore approfondimento delle conoscenze; b) gli indirizzi per il riassetto del territorio, sulla base dei piani di bacino e degli indirizzi emanati dalle competenti amministrazioni statali, ai fini della prevenzione dei rischi geologici ed idrogeologici e della loro mitigazione, nonché le direttive per la prevenzione del rischio sismico e l’individuazione delle zone sismiche, compresi la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle zone medesime; c) le linee guida per la valorizzazione dei corsi d’acqua; d) le linee guida e standard metodologici e procedurali per l’aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze da parte degli enti locali, anche in coerenza con il SIT di cui all’articolo 3; e) le misure di indirizzo e coordinamento dell’azione degli enti del sistema regionale, di cui all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2007), controllandone i risultati. 5. Quanto definito al comma 4, lettere a), b) e c), integra i contenuti del piano territoriale regionale di cui all’articolo 19. 6. Nell’ambito delle attività di pianificazione del territorio di cui alla prima parte della presente legge e in conformità ai criteri di cui all’articolo 57, è assicurato il coordinamento con gli strumenti di protezione civile previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile).”; c) dopo l’articolo 55 è aggiunto il seguente: “Art. 55 bis (Progetti strategici di sottobacino idrografico) 1. La Regione riconosce nei sottobacini idrografici lombardi del distretto del fiume Po gli ambiti territoriali adeguati per il governo delle acque e dei suoli. 2. In applicazione dell’articolo 61, comma 1, lettere b) e h), e dell’articolo 62, comma 1, del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale predispone progetti strategici di sottobacino idrografico per il raggiungimento degli obiettivi definiti all’articolo 55, comma 2. I progetti strategici di sottobacino idrografico sono elaborati in accordo con i soggetti istituzionali e sociali interessati, attraverso processi partecipativi. 3. I progetti strategici di cui al comma 2 sono predisposti nel rispetto del piano di bacino distrettuale di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006 e del piano territoriale regionale e perseguono in particolare i seguenti obiettivi e contenuti: a) governo dei processi di trasformazione territoriale finalizzati alla riqualificazione dei sottobacini idrografici, con riferimento ai corsi d’acqua di competenza della Regione; b) integrazione delle politiche regionali e locali, nonché raccordo e coordinamento con le azioni di interesse interregionale, per il contenimento e la riduzione del degrado paesaggistico – ambientale e per la valorizzazione delle acque e dei suoli; c) integrazione in un contesto di sottobacino idrografico della pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e dei piani di governo del territorio, con particolare riferimento agli indirizzi ed ai contenuti di cui agli articoli 56 e 57; d) individuazione delle priorità di intervento per l’assetto idraulico ed idrogeologico e promozione di un sistema permanente di manutenzione territoriale diffusa integrato con le politiche regionali di sviluppo rurale e di forestazione. 4. Per la elaborazione dei progetti di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta linee guida che comprendono, tra l’altro: a) criteri e metodi per la individuazione, delimitazione e caratterizzazione dei sottobacini idrografici naturali; b) misure ed indirizzi per il contenimento dei fenomeni di degrado, per la valorizzazione e riqualificazione paesaggistico – ambientale dei sottobacini di cui alla lettera a); c) tempi e modalità di regolazione dei processi di condivisione da parte dei soggetti istituzionali e sociali interessati secondo quanto disposto dall’articolo 14 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e dall’articolo 10 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. 5. I progetti strategici di sottobacino sono approvati dalla Giunta regionale, sentiti i soggetti istituzionali e sociali che hanno partecipato all’elaborazione del progetto, nei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi delle direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE in materia di acque ed alluvioni. I progetti approvati costituiscono riferimento unitario della programmazione regionale, in particolare per la redazione dei contratti di fiume di cui all’articolo 45, comma 9, della l.r. 26/2003, e per la pianificazione comunale e provinciale. 6. I progetti strategici di sottobacino, approvati ai sensi del comma 5, si configurano come proposte per la formazione di programmi e progetti di cui all’articolo 61, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 per i sottobacini del distretto ricadenti nel territorio regionale. I progetti strategici di sottobacino possono inoltre configurarsi come strumenti di attuazione della pianificazione di bacino distrettuale, di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006, a seguito dell’espletamento delle procedure di adozione e approvazione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio, di cui agli articoli 66 e 68 del d.lgs. 152/2006, e previa intesa con le amministrazioni statali competenti.”. ARTICOLO 2 (Modifiche al comma 114 dell’articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’”) 1. All’articolo 3, comma 114, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) dopo le parole “relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica” sono aggiunte le parole “di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie),”; b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a bis) la riscossione e l’introito dei canoni per l’occupazione e l’uso delle aree del reticolo idrico minore di cui all’articolo 52, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d’acqua del reticolo minore stesso;”. ARTICOLO 3 (Disposizioni transitorie e finali) 1. La Giunta Regionale adotta le linee guida di cui all’articolo 55 bis, comma 4, della l.r. 12/2005, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera c), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 4 (Norma finanziaria) 1. Alle spese per i progetti strategici di sottobacino idrografico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), si provvede con le risorse stanziate alla UPB 6.5.2.2.109 “Pianificazione territoriale e difesa del suolo” ed alla UPB 6.4.6.2.146 “Risorse idriche” del bilancio per l’esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012. ARTICOLO 5 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 22 febbraio 2010 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.VIII/972 del 9 febbraio 2010)


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