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NORMATIVA
Normativa regionale - Trentino Alto Adige

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Legge regionale 22 febbraio 2008, n. 2
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Modalità di presentazione delle candidature)


1. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, modificato dagli articoli 34 e 46 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, le parole
“rilasciato ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 1991, n. 253.”
sono sostituite dalle parole “rilasciato ai sensi dell’articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione di cui all’articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenere una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini ed agli effetti del mandato elettorale. Tale dichiarazione, ovvero quanto indicato nel certificato, è irrevocabile per la durata della consiliatura.”.


ARTICOLO 2
(Commissione o sottocommissione elettorale circondariale. Esame ed ammissione delle candidature)


1. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, modificato dagli articoli 35 e 46 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, dopo le parole “integrata per i comuni della provincia di Bolzano dal certificato” sono aggiunte le parole “o dalla dichiarazione”.


ARTICOLO 3
(Incompatibilità di cariche)


1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, come sostituito dall’articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, nella lettera a) dopo le parole “azienda soggetti a vigilanza” sono inserite le parole “in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione”.


ARTICOLO 4
(Consigli circoscrizionali)


1. Le norme relative alla non candidabilità, all’ineleggibilità e all’incompatibilità dei
consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri circoscrizionali.
2. La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con la carica di consigliere di altra circoscrizione.


ARTICOLO 5
(Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano)


1. Nel comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, modificato dagli articoli 30 e 46 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, le parole “devono essere presentati” sono sostituite dalle parole “deve essere presentata” e le parole “, ed il programma amministrativo” sono soppresse.


ARTICOLO 6
(Aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione)


1. Nel comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, come sostituito dall’articolo 45 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per la determinazione dei compensi e delle indennità indicati nell’articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 9 si fa riferimento ai compensi stabiliti per il presidente e per gli scrutatori e i segretari degli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni comunali.”.


ARTICOLO 7
(Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali)


1. Per gli aventi diritto di voto per le elezioni comunali affetti da gravi infermità, tali da
impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, se dimorano nel territorio del comune per cui sono elettori, si applica l’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.


ARTICOLO 8
(Norma transitoria)


1. Le disposizioni relative ai consiglieri circoscrizionali contenute nell’articolo 4 si applicano a decorrere dal primo procedimento per l’elezione degli organi comunali successivo all’entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 9
(Testo Unico)


1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 18 marzo 1980, n. 3, 6 dicembre 1986, n. 11, 7 luglio 1988, n. 12, 26 febbraio 1990, n. 4, 30 novembre 1994, n. 3, 23 ottobre 1998, n. 10 e 22 dicembre 2004, n. 7.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 22 febbraio 2008
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE
L. DELLAI



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