NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
|
|
|
|
Indietro
|
Legge regionale 22 febbraio 2005, n. 6
|
Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali
|
|
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Ambito di applicazione)
1. In attesa dell’emanazione di una normativa regionale organica della materia, la Regione con la presente legge disciplina l’attuazione delle misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali in osservanza della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. 2. Rimangono escluse dall’ambito di applicazione della presente legge: a) la disciplina della produzione e del commercio delle sementi e piante da rimboschimento, di cui alla legge 22 maggio 1973 n. 269 (disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento) e successive modifiche; b) la disciplina dell’attività sementiera, di cui alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 (disciplina dell’attività sementiera) e successive modifiche, salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 1, lettera d); c) la disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 (norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite) e successive modifiche.
ARTICOLO 2 (Competenze regionali)
1. Per l’attuazione delle misure di protezione di cui alla presente legge, la Regione tramite il proprio servizio fitosanitario regionale esercita il controllo fitosanitario sui vegetali ed i prodotti vegetali ottenuti nel territorio regionale destinati al consumoall’interno della Unione Europea o all’esportazione, nonché sui vegetali ed i prodotti vegetali importati attraverso i punti di entrata autorizzati.
ARTICOLO 3 (Funzioni)
1. Al servizio fitosanitario regionale compete curare l’applicazione sul territorio regionale delle norme vigenti in materia fitosanitaria e quant’altro attribuito dalla normativa al servizio fitosanitario regionale nonché in particolare: a) eseguire i controlli e la vigilanza sui vegetali e sui prodotti vegetali; b) eseguire analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, nonché di laboratori accreditati o di altre istituzioni con specifiche competenze fitosanitarie; c) istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie ritenute pericolose e diffusibili; d) prescrivere tutte le misure ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e quant’altro possa essere veicolo di disseminazione di organismi nocivi, ai fini della protezione fitosanitaria; e) fornire assistenza tecnica al fine di favorire il miglioramento fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il servizio fitosanitario regionale utilizza, quale necessario supporto specialistico, il proprio laboratorio fitopatologico, assumendo le relative spese di funzionamento. 3. Ai destinatari delle misure di cui al comma 1 non è dovuto alcun indennizzo. 4. In caso di inerzia dei destinatari delle misure imposte, la Regione per situazioni di particolare gravità provvede direttamente alla loro esecuzione, ponendo i relativi oneri a carico dei soggetti inadempienti.
ARTICOLO 4 (Ispettori fitosanitari)
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3, comma 1, la Regione si avvale di personale qualificato che assume la denominazione di ispettore fitosanitario ai sensi della normativa vigente in materia. 2. Gli ispettori fitosanitari sono individuati tra i dipendenti regionali appartenenti al servizio fitosanitario regionale inquadrati almeno nella categoria C che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti: a) laurea in scienze agrarie o forestali, o in scienze biologiche, ovvero diploma di perito agrario, di agrotecnico o titolo equipollente maturato presso scuole di formazione agraria o forestale; b) specifica preparazione conseguita mediante frequenza di corsi di formazione professionale, oppure mediante un tirocinio di almeno sei mesi presso il servizio fitosanitario regionale. 3. Il Presidente della Giunta regionale nomina gli ispettori fitosanitari tra coloro che abbiano i requisiti di cui al comma 1 e rilascia ai medesimi apposito documento di riconoscimento, dandone comunicazione al Ministero competente, ai sensi della normativa nazionale in materia. 4. Gli ispettori fitosanitari esercitano le loro funzioni con le facoltà di cui agli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931 n. 987 (disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi) per la durata di un triennio prorogabile alla scadenza e decadono dalla nomina per: a) cessazione dal servizio; b) collocamento a riposo; c) destinazione ad altro ufficio o ad altro incarico non attinente alle funzioni di ispettore fitosanitario; d) sanzioni disciplinari connesse all’esercizio dell’attività di ispettore fitosanitario; e) altre cause previste dalla normativa vigente o stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
ARTICOLO 5 (Compiti di vigilanza del servizio fitosanitario regionale)
1. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza fitosanitaria e dei compiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), il servizio fitosanitario regionale cura la gestione di reti di monitoraggio, di sistemi di allerta e adotta ogni ulteriore iniziativa ritenuta idonea al fine di prevenire ed ostacolare la diffusione degli organismi nocivi dei vegetali e dei prodotti vegetali.
ARTICOLO 6 (Autorizzazione regionale)
1. Ai fini della protezione fitosanitaria, sono tenuti al possesso di specifica autorizzazione per l’esercizio dell’attività vivaistica e per la produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali i seguenti soggetti aventi sede nel territorio regionale: a) i produttori di piante e dei loro materiali di propagazione, comprese le sementi delle piante ornamentali e delle piante da frutto di cui alle relative norme comunitarie sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione, e le sementi di cui all’allegato IV, parte A sezione II della direttiva 2000/29/CE e successive modificazioni, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, esclusi i prodotti preparati e pronti per il consumatore finale; b) i commercianti di piante e dei loro materiali di propagazione, comprese le sementi delle piante ornamentali e delle piante da frutto di cui alle relative norme comunitarie sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e le sementi di cui all’allegato IV, parte A sezione II della direttiva 2000/29/CE e successive modificazioni, esclusi i prodotti preparati e pronti per il consumatore finale; c) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione che commercializzano patate da consumo o frutti di agrumi ad eccezione dei produttori che si limitano ad effettuare la commercializzazione al minuto presso la propria azienda; d) i rivenditori di sementi ortive della categoria standard, ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 della legge 20 aprile 1976 n. 195 (modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971 n. 1096) che vendono le singole confezioni dopo averle riconfezionate; e) i produttori e i commercianti di vegetali e di prodotti vegetali ai sensi della direttiva 2000/29/CE e successive modifiche, non ricompresi nelle precedenti lettere. 2. L’autorizzazione regionale sostituisce le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 7 (Procedimento di autorizzazione)
1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al servizio fitosanitario regionale che provvede al rilascio della medesima o al diniego entro novanta giorni. 2. L’autorizzazione è personale e decade in caso di morte del titolare o di variazione di titolarità dell’impresa che implichi la modifica del numero di partita IVA. 3. Qualora dopo la morte del titolare o la variazione di titolarità dell’impresa l’attività prosegua, il successore a titolo universale o particolare o il subentrante deve presentare una nuova domanda di autorizzazione entro trenta giorni dal subentro. L’attività può proseguire fino al rilascio della nuova autorizzazione. 4. Nel caso di diniego alla domanda di cui al comma 3, il servizio fitosanitario regionale fissa un termine entro il quale può essere commercializzato il materiale esistente in azienda al momento del subentro. 5. Il Dirigente del servizio fitosanitario regionale approva il modello di domanda, stabilisce la documentazione da allegare alla medesima ed individua i requisiti di professionalità necessari per ogni categoria di richiedente.
ARTICOLO 8 (Obblighi del titolare di autorizzazione)
1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente il titolare di autorizzazione deve: a) comunicare al servizio fitosanitario regionale, entro il termine di sessanta giorni successivi, la cessazione dell’attività; b) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella domanda entro trenta giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate; c) tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui risulti l’ubicazione dei terreni destinati al vivaio ed al commercio nonché le relative strutture; d) accompagnare i prodotti ceduti a terzi col passaporto delle piante, debitamente compilato, nei casi previsti dalla normativa vigente; e) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali e prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto; f) adempiere alle disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale a norma dell’articolo 3. 2. I soggetti che si limitano a commercializzare i vegetali ed i prodotti vegetali non prodotti o coltivati in azienda sono tenuti a rispettare solo gli obblighi previsti alle lettere a), b), d), e) ed f) del comma 1.
ARTICOLO 9 (Registro regionale dei produttori)
1. Presso il servizio fitosanitario regionale è istituito il Registro regionale dei produttori al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 6. 2. Il Registro regionale assolve le funzioni di tutti i registri previsti in materia da normative nazionali o comunitarie.
ARTICOLO 10 (Controlli e misure fitosanitarie sulla produzione, circolazione interna ed esportazione)
1. Le attività soggette ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 6 sono sottoposte alla vigilanza fitosanitaria per mezzo di controlli ordinari periodici e a campione. 2. Nel caso di partite di vegetali o di prodotti vegetali destinati all’esportazione verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, il controllo viene attestato col rilascio di un certificato fitosanitario per l’esportazione conforme alle esigenze del Paese di destinazione.
ARTICOLO 11 (Commercio al dettaglio)
1. L’attività di commercio al dettaglio dei materiali di propagazione, di fronde e fiori recisi e delle piante in vaso non è soggetta ad autorizzazione. 2. Il commercio su aree pubbliche di materiale di propagazione è consentito secondo le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia ad eccezione della forma itinerante.
ARTICOLO 12 (Requisiti dei centri ispettivi nei punti di entrata)
1. La Regione assicura il soddisfacimento dei requisiti dei centri ispettivi, di cui al decreto del Ministero per le Politiche Agricole 19 ottobre 1998, per l’esecuzione dei controlli fitosanitari sui vegetali ed i prodotti vegetali importati attraverso i punti di entrata autorizzati ricadenti sul territorio regionale e provvede all’acquisizione dei necessari servizi, strutture ed attrezzature.
ARTICOLO 13 (Tariffario)
1. Nell’ambito delle attività di cui alla presente legge, la Giunta regionale individua i servizi che sono resi dietro pagamento di un corrispettivo, le modalità di pagamento nonché il relativo tariffario.
ARTICOLO 14 (Sanzioni amministrative)
1. Chiunque eserciti l’attività di cui all’articolo 6 senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550,00 a euro 9.300,00. 2. Chiunque commercializzi vegetali e prodotti vegetali provenienti da ditte non autorizzate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 520,00 a euro 3.120,00. 3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), c), d) ed e), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.560,00. 4. Chiunque non effettui la comunicazione prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 130,00 a euro 780,00. 5. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 520,00 a euro 3.120,00, oltrechè con la sanzione di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 15. 6. Chiunque eserciti il commercio di materiale di propagazione dei vegetali in forma itinerante è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 520,00 a euro 3.120,00. 7. Sono fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa nazionale in materia. 8. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni.
9. La Regione provvede all’irrogazione delle sanzioni e all’introitamento delle somme riscosse.
ARTICOLO 15 (Sospensione e revoca dell’autorizzazione regionale)
1. Fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 14 il servizio fitosanitario regionale sospende l’autorizzazione di cui all’articolo 6 e la facoltà di emissione del passaporto delle piante e del documento di commercializzazione qualora accerti una delle seguenti condizioni e fino al venire meno della stessa: a) presenza di piante totalmente o parzialmente interessate da gravi processi di deperimento di cui non sia individuabile la causa; b) presenza di piante con sintomi di organismi nocivi oggetto della direttiva 2000/29/CE e successive modificazioni; c) presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su un numero significativo di piante. 2. In caso di inosservanza delle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale l’autorizzazione è sospesa fino a tre mesi. 3. Il servizio fitosanitario regionale dispone la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 6 nei casi di recidiva nella inosservanza delle prescrizioni impartite.
ARTICOLO 16 (Revoca di delega)
1. Dal 1° gennaio 2006 è revocata la delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 luglio 1983 n. 30 (ulteriori deleghe delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed economia montana); a partire da tale data le domande di cui all’articolo 6 vengono presentate al servizio fitosanitario regionale.
ARTICOLO 17 (Disposizioni transitorie)
1. Il servizio fitosanitario regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, procede alla verifica delle autorizzazioni in corso per accertarne la conformità alle nuove disposizioni ed eventualmente richiedere i relativi adeguamenti. A tal fine gli Enti Delegati trasmettono alla Regione gli atti relativi all’attività svolta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 30/1983 e, a seguito di esito positivo della verifica, viene rilasciata l’autorizzazione di cui all’articolo 6, comma 1 e i titolari vengono iscritti d’ufficio nel Registro regionale dei produttori. 2. L’autorizzazione rilasciata anteriormente all’entrata in vigore della presente legge decade quando il titolare non ha ottemperato alle disposizioni di adeguamento eventualmente impartite dal servizio fitosanitario regionale ai sensi del comma 1 entro i termini prescritti e quando il titolare non rientra fra coloro che debbono essere autorizzati ai sensi dell’articolo 6, comma 1; in tal caso il Dirigente del servizio fitosanitario regionale ne dà comunicazione all’interessato e dispone la revoca dell’autorizzazione. 3. Gli Enti delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 30/1983 provvedono alla definizione delle domande di autorizzazione loro presentate entro il 31 dicembre 2005 e le trasmettono alla Regione.
ARTICOLO 18 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante: a) le entrate previste dagli articoli 13 e 14 iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale: - Titolo III: Entrate extratributarie - Categoria 3.1 “Proventi e corrispettivi da beni e servizi”- U.P.B. 3.1.2 “Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti”- U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente”; b) utilizzo, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15, di quota pari a euro 6.000,00 in termini di competenza della U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2004 e conseguente variazione in aumento di euro 6.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 13.107 “Spese per l’assistenza tecnica in agricoltura” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2005. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 22 febbraio 2005 IL PRESIDENTE (Sandro Biasotti)
|
|
|
|
|

STAMPA QUESTA PAGINA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
|
 |
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
|
 |
|
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
|
 |
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
|
 |
|
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
|
 |
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
|
 |
|
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
|
 |
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
|
|
|
|
|
|
|
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
|
 |
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
|
 |
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
|
 |
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
|
 |
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
|
 |
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
|
 |
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
|
 |
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|