Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. La presente legge detta le norme in materia di incendi boschivi in attuazione della Legge Quadro 21 novembre 2000, n. 353.
2. La Regione Basilicata, con la presente legge, persegue le finalità di:
a) conservare e difendere i boschi dagli incendi;
b) preservare e tutelare la flora e la fauna regionale;
c) attuare interventi di previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
d) promuovere azioni di sensibilizzazione pubblica e di educazione ambientale, nonché corsi di formazione di base ed avanzati per il personale addetto alle attività antincendio;
e) favorire studi e ricerche nel settore della prevenzione antincendio
f) provvedere a ricostituire i boschi danneggiati dal fuoco, secondo le indicazioni contenute nel presente testo.
ARTICOLO 2
(Programmazione)
1. L’Ufficio di Protezione Civile della Regione Basilicata d’intesa con l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, per le finalità della presente legge, predispone il Piano Pluriennale Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschvi, di seguito denominato Piano Antincendio Regionale (P.A.R.).
2. Il Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) è redatto ed approvato entro 1 anno dall’entrata in vigore della presente legge, secondo le indicazioni contenute nel comma 3 dell’art. 3 della legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 e sulla base delle linee guida emanate dal Ministero dell’Ambiente.
3. Il Piano Antincendio Regionale (P.A.R.), sottoposto a revisione triennale, è attuato mediante Programmi Annuali Antincendio (P.A.A.), da approvarsi in stretta correlazione al Piano Annuale di Forestazione.
ARTICOLO 3
(Compiti e ruoli della Regione)
1. La Regione Basilicata provvede altresì a:
a) assicurare il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, istituendo e gestendo, in modo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), così come previsto dal punto 1 dell’art. 7 della L. n. 353/2000;
b) costituire le strutture operative ai diversi livelli (Centro Operativo Regionale, Centri Operativi Provinciali, Centri Operativi Zonali e Comunali);
c) stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo dei Vigili del Fuoco;
d) stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato di protezione civile per compiti di avvistamento, di sorveglianza e spegnimento degli incendi eseguito, in quest’ultimo caso, da personale con adeguata professionalità e con certificata idoneità fisica. I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione mediante polizze da stipularsi a norma del decreto ministeriale 14 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, in applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266. Gli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato antincendio boschivi, relativi alle attività di formazione di prevenzione, avvistamento e pronto intervento, sono a carico della Regione;
e) assicurare la dotazione di personale idoneo per le operazioni di sorveglianza, avvistamento, e spegnimento degli incendi, nonché di mezzi e attrezzature terrestri ed aerei a ciò destinabili;
f) curare l’organizzazione delle risorse umane e dei mezzi in caso di emergenza;
g) organizzare i corsi di formazione e/o di aggiornamento tecnico-pratico rivolti ai soggetti da impiegarsi nelle azioni di antincendio boschivo.
h) organizzare l’impiego delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza;
i) concedere contributi a privati proprietari e/o gestori di boschi per prevenirne e ridurne gli incendi;
l) istituire il Catasto degli incendi boschivi e predisporre la cartografia delle aree incendiate;
m) stipulare eventuali convenzioni con l’Università o Istituti di Ricerca della Basilicata per le attività connesse agli Artt.1 e 2.
2. Uffici Regionali della Protezione Civile e delle Foreste e Tutela del Territorio sono preposti al coordinamento delle azioni antincendio, così come previste dal P.A.A. Ad essi è demandato il compito della istituzione e del corretto funzionamento della SOUP e del Centro Operativo Regionale, nonché della individuazione degli altri Centri Operativi d’intesa con gli Enti Delegati.
ARTICOLO 4
(Dichiarazione del periodo di grave pericolosità)
1. La Regione Basilicata, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dichiara ogni anno il periodo di grave pericolosità di incendi, che di norma va dal 1 luglio al 15 settembre. Particolari condizioni atmosferiche, acquisite da strutture pubbliche a ciò preposte e su proposta degli Uffici Regionali incaricati al coordinamento antincendio, possono portare ad anticipare o posticipare tale periodo.
2. Della dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi è data ampia diffusione mediante i più vari sistemi di informazione.
ARTICOLO 5
(Catasto degli incendi boschivi e cartografia delle aree incendiate)
1. La Regione Basilicata costituisce, d’intesa con i Comuni e gli Enti Delegati, il catasto delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 3 della L. 353/2000, e predispone la cartografia delle aree incendiate.
2. Il catasto è redatto sulla base di standard procedurali definiti nel PAR. 3. Il catasto è aggiornato annualmente ed è trasmesso in copia al Ministero dell’Ambiente entro i limiti prescritti dalla legge 353/2000, dandone la più ampia diffusione pubblica.
ARTICOLO 6
(Enti Delegati ed Attuazione delle misure antincendio)
1) Gli Enti, delegati ai sensi della L.R. n. 42/98, e/o la Regione Basilicata per il tramite di strutture appositamente convenzionate curano la realizzazione e la manutenzione di opere ed attuano interventi idonei all’attività antincendio, come definite e programmate nel PAR e nel PAA, quali:
a) viali parafuoco e fasce taglia fuoco;
b) strade forestali e piste di servizio;
c) torri e posti di avvistamento, ivi compresi impianti di monitoraggio e telerilevamento A.I.B.;
d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;
e) serbatoi idrici e punti d’acqua fissi o mobili;
f) interventi di selvicoltura preventiva idonei a limitare il rischio d’incendio attuati secondo il Piano Regionale di Forestazione e il Piano Antincendio Regionale, che ne descriverà le linee guida per tipologie di formazioni boscate;
g) interventi selvicolturali di ricostituzione dei boschi danneggiati o percorsi dal fuoco, secondo le prescrizioni contenute al punto 1. lettera l) dell’Art. 7 e le indicazioni dell’Art. 11.
h) interventi di spegnimento eseguito da idoneo personale e con idoneità fisica, accertata mediante visita medica e svolgimento di prove psico-fisiche.
i) è fatto obbligo agli Enti Delegati dotare il personale indicato al precedente punto h) dei dispositivi di protezione individuali, di cui al D.lgs 626/94, curandone altresì la opportuna formazione per il corretto impiego.
l) quant’altro ritenuto utile alla riduzione del rischio derivante da incendi boschivi.
2. Nelle aree naturali protette nazionali e regionali gli interventi antincendio, sono concordati con gli Enti Gestori, sentito il C.F.S, riservando le attività di sorveglianza e prevenzione agli stessi Enti Gestori e quelli dello spegnimento agli Enti Delegati.
ARTICOLO 7
(Divieti, prescrizioni, deroghe e cautele per l’accensione di fuochi nei boschi)
1. Nel territorio della Regione Basilicata è fatto divieto:
a) bruciare gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie, salvo l’abbruciamento per interventi di prevenzione antincendio eseguiti esclusivamente dagli Enti di cui al punto 1.
del successivo Art. 8;
b) usare in bosco apparecchi che producono faville o brace;
c) gettare sigarette o sigari accesi o compiere altre operazioni che possono provocare incendi;
d) abbandonare rifiuti nei boschi;
e) usare il fuoco per l’eliminazione dei rifiuti in discarica.
f) esercitare il pascolo per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco;
g) esercitare la caccia per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco;
h) destinare i boschi ed i pascoli percorsi da fuochi ad uso diverso da quello preesistente alla data dell'evento per almeno quindici anni. é comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente;
i) realizzare, nelle aree percorse da fuoco, edifici, nonché strutture e infrastrutture da destinare ad insediamenti civili o ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data antecedente l'incendio e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti a predetto evento, la relativa autorizzazione o concessione;
l) intervenire nei boschi percorsi da fuoco con risorse pubbliche per attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale per cinque anni, salvo autorizzazione del Ministero dell’Ambiente, per le aree naturali protette di competenza nazionale, e della Regione, per le altre aree, esclusivamente per situazioni accertate di dissesto idrogeologico e di tutela di significativi ambienti naturali e paesaggistici.
2. Sono ammesse deroghe ai divieti del comma 1., valide solo dall’alba al tramonto e nelle giornate senza vento, per:
a) l’accensione di fuochi nelle aree appositamente attrezzate, con focolai fissi e parascintille, per attività turistico-ricreative con l’obbligo dello spegnimento totale prima di abbandonare l’area;
b) l’eliminazione mediante abbruciamento di eventuali residui vegetali provenienti da lavori selvicolturali eseguito da idoneo personale impiegato nei cantieri forestali. Tale pratica dovrà essere preferibilmente sostituita dalla triturazione in situ del materiale e suo successivo spandimento sul terreno;
c) l’uso di fuoco controllato o prescritto (prescribed burning) e il controfuoco utilizzato durante gli incendi per evitare il propagarsi dell’incendio, e per la pulizia dei viali parafuoco deve essere eseguito da personale addetto ai cantieri forestali ed idoneo a tali pratiche. Nel P.A.R andranno inserite e dettagliatamente descritte apposite norme che regolino tali operazioni.
3. E’ fatto obbligo a chiunque provvede alla accensione di fuochi, di cui al comma 2., procedere all’accensione solo dopo aver preventivamente messo in atto gli accorgimenti necessari ad isolare il fuoco ed eventualmente a contrastare la propagazione dello stesso.
4. Il personale addetto potrà allontanarsi solo a completo spegnimento del fuoco e delle braci.
5. Per la esecuzione di fuochi pirotecnici, anche nel periodo di grave pericolosità di incendio, ci si dovrà munire di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune interessato, previo parere del Comando Stazione del C.F.S. competente territorialmente, fermo restante che dovranno essere messi in atto, d’intesa con gli Enti Delegati, tutti gli accorgimenti per impedire lo svilupparsi ed il propagarsi degli incendi.
ARTICOLO 8
(Misure precauzionali)
1. Le Società Ferroviarie, l’ANAS, la Società Autostrade, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica e le Comunità Montane, lungo le tratte di rispettiva competenza devono provvedere, prima del dichiarato periodo di grave pericolosità di incendio, alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate mediante la rimozione della vegetazione secca, prioritariamente sui tratti confinanti con boschi o con le aree suscettibili di propagazione del fuoco a boschi limitrofi.
2. I proprietari o i conduttori privati di boschi, che effettuano operazioni selvicolturali, devono asportare il materiale vegetale di risulta, possibile causa di provocazione e propagazione d’incendi boschivi.
3. I residui della potatura delle coltivazioni legnose possono essere bruciati se disposti in cumuli ed in aree sgombere da piantagioni e distante da boschi.
4. I Comandi Militari sono tenuti, nell’allestimento dei campi e nell’effettuare le esercitazioni a fuoco, ad adottare tutte le necessarie precauzioni per prevenire gli incendi boschivi.
5. I rifornitori e depositi di carburante, di legname o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori dei centri abitati, dovranno rispondere alle norme e ai criteri cautelativi di sicurezza e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative alla prevenzione incendi; i relativi proprietari e gestori dovranno, prima del periodo di grave pericolosità di incendi, realizzare una fascia parafuoco costituita da terreno privo di vegetazione, la cui larghezza minima dovrà essere di almeno 10 mt. Ove ciò non sia possibile si dovrà provvedere in alternativa al mantenimento di una cotica erbosa verde con frequenti ed abbondanti annaffiature. Nella larghezza delle fasce di protezione potranno essere ricomprese strade, strutture sportive, muri di cinta, fabbricati, etc
6. I proprietari o gli amministratori degli insediamenti turistico-residenziali, i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi ubicati all’interno dei boschi o ad essi limitrofi dovranno, prima del periodo di grave pericolosità di incendi, realizzare una fascia parafuoco costituita da terreno privo di vegetazione, la cui larghezza minima dovrà essere di almeno 10 mt. Ove ciò non sia possibile si dovrà provvedere in alternativa al mantenimento di una cotica erbosa verde con frequenti ed abbondanti annaffiature. Nella larghezza delle fasce di protezione potranno essere ricomprese strade, strutture sportive, muri di cinta, fabbricati, etc..
7. Per i tagli boschivi ci si deve attenere alle vigenti prescrizioni del Regolamento sulle “Norme per il taglio dei boschi in assenza dei Piani di Assestamento Forestale”.
ARTICOLO 9
(Bruciatura delle stoppie)
1. La bruciatura delle stoppie, salvo quanto diversamente disposto ai successivi punti 10 e 12, deve essere effettuata non prima del 15 luglio, nei comuni fino a 500 metri sul livello del mare, e non prima del 31 luglio, nei comuni con altitudine superiore.
2. Il processo di bruciatura, dall’accensione fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da idoneo personale.
3. Su tutto il territorio regionale la bruciatura delle stoppie deve essere effettuata esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4,00 e totale spegnimento entro le ore 10,00, e in condizioni atmosferiche normali e prive di vento.
4. Il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l’obbligo di inviare apposita comunicazione al Comando Forestale dello Stato competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell’inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo.
5. Nel caso in cui ciò non avvenga l’interessato è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Comando Forestale interessato ed in caso di nuova data l’interessato è tenuto a inoltrare una ulteriore comunicazione.
6. Il proprietario o conduttore del fondo, nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, eseguire una precesa lungo il perimetro consistente nella lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti.
7. La precesa perimetrale è ridotta a cinque metri nel caso in cui l’estensione della superficie interessata è inferiore ad un ettaro.
8. La precesa è ridotta a cinque metri, qualunque sia l’estensione del fondo e limitatamente alla linea di confine, nel caso di superfici contigue ad altre condotte da soggetti anch’essi obbligati alla realizzazione della precesa.
9. La larghezza della precesa deve essere compresa fra dodici e quindici metri, qualunque sia l’estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti o adiacenti ad autostrade, superstrade, strade o ferrovie e da centri e nuclei abitati.
10. I sindaci, con propria ordinanza e nei propri comuni, possono:
a) posticipare, per un periodo di venti giorni, le date di inizio della bruciatura, di cui al precedente punto 1;
b) consentire, laddove normalmente sono praticate le colture intercalari estive, l’anticipo della bruciatura delle stoppie per un massimo di 15 giorni rispetto ai tempi previsti al precedente punto 1, su esplicita e comprovata richiesta del proprietario o del conduttore del fondo interessato.
11. L’ordinanza sindacale è trasmessa per opportuna conoscenza a tutti gli enti ed organismi preposti all’antincendio, competenti per territorio e così come individuati dalla presente legge, almeno dieci giorni prima dei nuovi termini stabiliti.
12. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, può variare i termini temporali della bruciatura , sull’intero o su parte del territorio regionale, per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche, che risultino favorevoli allo sviluppo e propagazione degli incendi.
ARTICOLO 10
(Discariche)
1. Nella conduzione delle discariche autorizzate dovranno osservarsi tutte le precauzioni per evitare l’insorgere ed il propagarsi degli incendi, anche se non prescritte nei provvedimenti autorizzativi, assicurando la ricopertura delle discariche dei rifiuti con frequenza quotidiana ed intensificando l’attività di sorveglianza nelle giornate di maggiore pericolosità.
2. Quale ulteriore misura atta ad evitare il propagarsi di eventuali incendi, i titolari responsabili della gestione delle discariche dovranno provvedere a creare intorno all’area interessata una idonea fascia di rispetto, sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile, di almeno 20 mt.
ARTICOLO 11
(Ricostituzione boschi percorsi dal fuoco)
1. Per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco il P.A.R. indicherà in apposito capitolo le linee guida, per il corretto svolgimento degli interventi, articolate per tipologie di formazioni boschive.
2. Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto dei meccanismi naturali di ripristino degli ecosistemi.
ARTICOLO 12
(Sanzioni pecuniarie)
1. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), e c), del comma 1. dell’Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 200,00 a 2.000,00 EURO. Detti importi nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi vengono raddoppiati.
2. Per le violazioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 100,00 a 500,00 EURO. Detti importi nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi vengono raddoppiati.
3Per le violazioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 30,00 a 60,00 EURO per capo di bestiame accertato.
4. Per le violazioni di cui alla lettera g) del comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 200,00 a 400,00 EURO.
5. Per le violazioni di cui alla lettera h) del comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 200,00 a 2500,00 EURO.
6. Per le violazioni di cui alla lettera i) del comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 2500,00 a 5000,00 EURO.
7. Per le violazioni di cui al punto 7. dell’Art. 8 la sanzione pecuniaria varia da 25,00 a 50,00 EURO per ogni 500 mq o frazione di terreno non allestito o sgomberato.
8. Per le violazioni di cui al punto 1. dell’Art. 9 la sanzione pecuniaria varia da 380,00 a 2600,00 EURO.
9. Per le violazioni di cui ai punti 2. e 3. dell’Art. 9 la sanzione pecuniaria varia da 160,00 a 1050,00 EURO.
10. Per le violazioni di cui al punto 4. dell’Art. 9 la sanzione pecuniaria è di 160,00 EURO.
11.Per coloro che non hanno provveduto ad eseguire le precese, così come previste dall’Art. 9, la sanzione pecuniaria varia da 270,00 a 1600,00 EURO.
12. Per coloro che hanno eseguito le precese con larghezza inferiore a quelle prescritte dall’Art. 9 la sanzione pecuniaria varia da 160,00 a 1050,00 EURO.
13. Le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Giunta Regionale e seguono le procedure previste dalla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 36.
14. Le presenti sanzioni sono aggiornate ogni cinque anni con provvedimento di Giunta Regionale.
ARTICOLO 13
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale e Rurale, alle Guardie Ecologiche Volontarie, a tutte le Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza.
ARTICOLO 14
(Proventi ed utilizzo fondi)
1. I proventi derivanti dalle sanzioni saranno introitati in un apposito capitolo del bilancio regionale ed utilizzati:
a) per concedere i contributi, così come previsto nel successivo Art. 15;
b) per le attività di formazione e aggiornamento professionale,
c) per le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale,
d) per la predisposizione di studi e ricerche;
e) per le azioni specifiche di antincendio contenute nel P.A.A..
ARTICOLO 15
(Concessione Contributi)
1. La Regione Basilicata, per il raggiungimento delle finalità della presente legge, concede:
a) alle aziende agricole contributi a tasso agevolato nella misura del 70% per l’acquisto di attrezzature idonee alla trinciatura dei residui agricoli vegetali o altre idonee a prevenire e contrastare i fenomeni d’incendio;
b) ai privati proprietari e/o gestori dei boschi singoli o associati contributi in conto capitale nella misura del 50% delle spese ammesse per effettuare le operazioni selvicolturali di prevenzione;
c) ai Comuni contributi in conto capitale nella misura del 100% per l’acquisto di attrezzature idonee ai lavori indicati al comma 1. dell’Art. 8.
2. Non sono concedibili contributi a coloro che hanno beneficiato o beneficiano di contributi pubblici per analoghe finalità.
3. Ai fini della presente legge e per la concessione dei contributi si intende bosco: “un territorio avente copertura superiore al 10% di alberi e/o arbusti forestali capaci di crescere in formazioni di ampiezza minima di 0,5 ha e di larghezza minima di 20 mt.
4. Ai fini della presente legge si intende per incendio boschivo un “fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.
5. La Giunta Regionale, entro un mese dall’approvazione della presente legge, con proprio provvedimento stabilisce le relative procedure amministrative, potendo per i contributi indicati al punto b) del comma 1 autorizzare, previa stima, l’impiego della manodopera bracciantile-forestale prevista nel Piano di Forestazione Annuale.
ARTICOLO 16
(Abrogazioni)
1. La presente norma abroga l’Art. 11 della L.R.42/98 e la L.R. dell’11.06.1997 n. 28 e successive modifiche e modifica qualsiasi norma o regolamento con essa in contrasto e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 17
(Norma finanziaria)
1. Nel Bilancio Regionale è istituito in entrata alla Categoria n. 3.01, all’UPB n. 3.02.01 il Capitolo denominato: “Introiti per le sanzioni pecuniarie dovute alle violazioni delle norme per la protezione dei boschi dagli incendi”.
2. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede con i fondi iscritti nel Bilancio Regionale al Capitolo n. 10100 delle U.P.B. n. 0422.02 nella misura di 1.500.000,00 EURO per l’anno 2005.
3. Per gli anni successivi, in fase di approvazione dei Bilanci di Previsione, si provvederà ad iscrivere le somme occorrenti.
ARTICOLO 18
(Pubblicazione e dichiarazione d’urgenza)
1) La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.
2) E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 22 febbraio 2005
BUBBICO