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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 22 febbraio 2005, n.12
«Salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione dei mulini storici ad acqua dell’Umbria».
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Oggetto)


1. La Regione Umbria promuove interventi per la salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione dei mulini storici ad acqua, degli edifici annessi, quali magazzini, abitazioni, dipendenze funzionali,
canalizzazioni, sistemi idraulici, nonché dei macchinari e strumenti per il funzionamento dei mulini, ed in quanto tali appartenenti al più vasto mondo dell’antica civiltà rurale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti alla valorizzazione e conoscenza, attraverso iniziative didattiche o ricreative dei mulini ad acqua quale testimonianza dell’antica civiltà rurale, nonché al ripristino della loro funzionalità finalizzata a produzioni molitorie di qualità.


ARTICOLO 2
(Soggetti beneficiari)


1. Possono essere beneficiari degli interventi di cui all’articolo 1 enti pubblici o altri soggetti proprietari o in disponibilità dei beni di cui all’articolo 1.


ARTICOLO 3
(Criteri per la concessione)


1. Per la concessione dei contributi relativi agli interventi di cui all’articolo 1, si tiene conto dei seguenti elementi:
a) possibilità di ripristino dell’efficienza dell’impianto di molitura;
b) proprietà pubblica o disponibilità del bene oggetto dell’intervento;
c) proprietà privata convenzionata per uso pubblico.


ARTICOLO 4
(Finanziamento degli interventi)


1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge mediante contributi in conto capitale nella misura massima fino al cinquanta per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili.
2. I progetti di intervento sono presentati alla Giunta regionale nei termini e con le modalità stabilite da norme regolamentari emanate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 5
(Norma finanziaria)


1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di 30.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 7.2.012 denominata “Iniziative volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità” del bilancio regionale di previsione (cap.7692 n.i.).
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2004 denominata “Fondi speciali per spese di investimento” in corrispondenza del punto 4, lettera A), della tabella B) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3.
3. La disponibilità relativa all’anno 2004 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell’anno 2005 in attuazione dell’articolo 29, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
4. Per gli anni 2006 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27,
comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


Nota all’art. 5, commi 2, 3 e 4:
- Il testo degli artt. 27, comma 3, lett. c) e 29, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:
«Art. 27.
Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis;
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.
Art. 29
Fondi speciali.
Omissis.
4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.
Omissis.».


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 22 febbraio 2005
LORENZETTI



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