Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 "Spese per l’automazione dei servizi regionali (L.R.
26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo
regionale manutenzione e sviluppo Esercizio 2010: Euro 2.160.000,00
b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale -
comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30
abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente al la
U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2010: Euro 70.000,00
c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale
(articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13,
L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 -
Sviluppo del sistema informativo regionale Esercizio 2010: Euro
6.210.000,00
d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano
telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata
e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510
- Sviluppo del sistema informativo regionale Esercizio 2010: Euro
24.119.880,00
e) Cap. 03889 "Spese in conto capitale per la realizzazione delle
M.A.N. (Metropolitan Area Network) (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale Esercizio 2010: Euro 2.600.000,00 2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 3917, nell’ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510, sono revocate per l’importo di Euro 2.543.610,00.
ARTICOLO 2
Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.
Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per
l’esercizio 2010, una autorizzazione di spesa di Euro 1.500.000,00
a valere sul Capitolo 03925, nell’ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520
- Sistema informativo agricolo.
ARTICOLO 3
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per
l’esercizio 2010, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di
solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione
Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna,
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul
Capitolo 02705, nell’ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi
ad enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.
ARTICOLO 4
Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell’adempimento del proprio dovere
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere agli eredi
degli appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, ai
Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti
nell’adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un
contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro
50.000,00.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l’attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l’esercizio finanziario 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a
valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 - Interventi di solidarietà.
ARTICOLO 5
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia
regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19
aprile 1975, n. 24)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo
del Sistema informativo regionale Esercizio 2010: Euro 420.000,00
;
b) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B.
1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale:
geologia e pedologia Esercizio 2010: Euro 400.000,00 ;
c) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B.
1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e
pedologia Esercizio 2010: Euro 300.000,00 .
ARTICOLO 6
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi
della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia
di enti di bonifica.
Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di
irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n.
42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e
irrigazione Esercizio 2010: Euro 800.000,00 ;
b) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di
bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per
l’immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n.
364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett.
e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300
- Interventi di bonifica e irrigazione Esercizio 2010: Euro
2.000.000,00 ;
c) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26,
comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla
U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica Esercizio
2010: Euro 1.835.000,00 .
ARTICOLO 7
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
1. Al fine di favorire lo sviluppo dei consorzi di garanzia
collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui
all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e di promuoverne la
trasformazione in intermediari finanziari vigilati, la Regione:
a) è autorizzata a concedere contributi ai confidi di 1° e 2°
grado ad incremento del proprio patrimonio per la realizzazione
dei piani presentati per l’iscrizione nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché
al fine di favorire il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione
nel citato elenco speciale;
b) può autorizzare i confidi ad incrementare il proprio patrimonio
anche mediante la rifinalizzazione di fondi già assegnati in
gestione ai sensi delle misure agevolative previste nelle leggi,
nei programmi e nei provvedimenti di settore.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite dalla Giunta
regionale, con i criteri e le modalità fissate dalla Giunta
medesima, a seguito di apposita richiesta, ai confidi che operano
sull’intero territorio regionale, esclusivamente per consentirne
l’iscrizione o il mantenimento nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
3. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile
costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e sono soggette
in particolare ai limiti ed ai vincoli stabiliti ai sensi
dell’articolo 13, commi 18 e 33, ultimo periodo, del decreto legge
n. 269 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 326
del 2003.
4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a) del presente
articolo è disposta, per l’esercizio finanziario 2010, una
autorizzazione di spesa a valere sul capitolo 23093 (nuova
istituzione) afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8301 pari a Euro 10.000.000,00.
ARTICOLO 8
Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 (Riproposizione per l’esercizio 2010)
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi
dell’attività I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca
industriale e il trasferimento tecnologico, prevista nel programma
operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a
stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le
medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite
all’esercizio 2010 le autorizzazioni di spesa disposte
dall’articolo 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio
pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione) e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma
operativo regionale FESR 2007-2013:
1) Cap. 23752 "Contributi a Università, Enti e Istituzioni di
ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e
il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale
al P.O.R. FESR 2007-2013" Euro 14.484.659,00 2) Cap. 23754
"Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la
ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento
integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" Euro
5.065.341,00
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma
operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
1) Cap. 23756 "Contributi a Università ed Enti e Istituzioni di
ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e
il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale
al P.O.R. FESR 2007-2013 - Mezzi statali" Euro 1.478.902,00.
3. Al fine di consentire l’ottimizzazione della gestione degli
interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2 del
presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari del bilancio, ad apportare,
per l’esercizio 2010, ove necessario, con proprio atto, variazioni
compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra
capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di
base. Tali provvedimenti di variazione possono disporre altresì
l’eventuale modifica e/o istituzione di nuovi capitoli di spesa,
nell’ambito delle unità previsionali di base di cui al comma 2.
ARTICOLO 9
Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20
maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione
della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell’ambito dei sottoindicati
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la
promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti
autorizzazioni, integrazioni e modifiche di spesa:
a) Cap. 25558 "Spese per l’attuazione dei progetti di marketing e
di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7,
comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)" Esercizio 2011: Euro
8.500.000,00;
b) Cap. 25564 "Contributi per l’attuazione di progetti di
marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per
il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e
commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di
imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di
comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n.
7) " Esercizio 2011: Euro 5.552.000,00.
ARTICOLO 10
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni
invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma
della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la
qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
della Regione Emilia-Romagna), nell’ambito dei sottoindicati
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione,
realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, sono
disposte leseguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 25572 "Contributi in conto capitale per interventi
relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e
impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)" Esercizio
2010: Euro 400.000,00; b) Cap. 25780 "Contributi a EE.LL.
per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti
di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a
fune (L.R. 24 agosto 1987, n. 26 abrogata e art. 8, L.R. 1 agosto
2002, n. 17)" Esercizio 2010: Euro 500.000,00.
ARTICOLO 11
Mercati e centri agro-alimentari
1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all’ingrosso, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 aprile 1995, n. 47 (Interventi per favorire l’istituzione, la ristrutturazione, l’ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all’ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49) è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa pari a Euro 600.000,00 a valere sul Capitolo 27000 e afferente alla U.P.B. 1.3.4.3.11600 - Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva.
ARTICOLO 12
Fondo per la conservazione della natura
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia
della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la
conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei
prodotti del sottobosco) e nell’ambito dei capitoli sottoindicati
ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è disposto quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della
natura istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 24
gennaio 1977, n. 2, è disposta un’autorizzazione di spesa, per
l’esercizio 2010, di Euro 30.000,00 (Cap. 38050);
b) per l’attuazione di studi e ricerche per una migliore
conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri
ambientali di particolare pregio e significato, anche in
collaborazione con l’Istituto per i beni artistici, culturali e
naturali, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera b)
della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l’esercizio
2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 44.021,43 (Cap. 38058);
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o
in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta,
per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 51.648,38
(Cap. 38070).
ARTICOLO 13
Disposizioni per il finanziamento del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
1. Nelle more dell’istituzione di un apposito parco di carattere
interregionale, ai sensi dell’articolo 22, comma 4 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la
Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento delle attività
dell’ente di gestione del parco naturale del Sasso Simone e
Simoncello, istituito ai sensi della legge regionale delle Marche
n. 15 del 1994 (Norme transitorie per l’istituzione dei parchi e
delle riserve regionali), in proporzione della superficie
ricompresa, per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117
(Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria,
Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione
Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna,
nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132,
secondo comma, della Costituzione), nel proprio territorio.
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare
per l’esercizio 2010 la somma di Euro 180.000,00 a valere sul
Capitolo 38084 nell’ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.
ARTICOLO 14
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d’acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l’autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l’esercizio 2010, di Euro 700.000,00.
ARTICOLO 15
Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
1. Per l’attuazione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell’articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, è disposta per l’esercizio 2010 una autorizzazione di spesa pari a Euro
500.000,00.
ARTICOLO 16
Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’articolo 134 della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale), nell’ambito dei capitoli afferenti alla
U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino
ambientale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici
attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso
pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999 , n. 3)"
Esercizio 2010: Euro 500.000,00 ; Esercizio 2011: Euro 500.000,00
.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da
precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 37374,
nell’ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14220, sono revocate per l’importo di Euro 800.000,00.
ARTICOLO 17
Patrimonio naturale regionale
1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) per l’esercizio 2010 è disposta la seguente ulteriore
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 38090 afferente alla
U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse
ambientali:Esercizio 2010: Euro 100.000,00 .
ARTICOLO 18
Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
1. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree
instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro
movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per
l’esercizio 2010, l’autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a
valere sul Capitolo 39050, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.
ARTICOLO 19
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e
relativa manutenzione nei corsi d’acqua di competenza regionale è
disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro
500.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione
idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio
1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di
sistemazione idraulica e ambientale.
ARTICOLO 20
Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa
dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale,
dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi
dell’articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17
(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 2.300.000,00 a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.
ARTICOLO 21
Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e
idrovie collegate
1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995,
n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume
Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo
1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della
convenzione, approvata dal Consiglio regionale con atto n. 1094
del 18 marzo 1999, che regola i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l’esercizio delle
funzioni amministrative regionali in materia di navigazione
interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la
Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare alle Regioni
sottoscrittrici della convenzione le eventuali somme a debito, in
ottemperanza a quanto risultante dall’approvazione del consuntivo
annuale delle spese approvato dal Comitato interregionale per la
navigazione interna.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l’esercizio
finanziario 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 129.074,52 a
valere sul Capitolo 41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 -
Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.
ARTICOLO 22
Investimenti in materia di navigazione interna
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, nell’ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali e navigazione interna, per l’importo pari a Euro 2.817.872,87, a valere sul Capitolo 41995, sono trasferite all’esercizio 2010 e riproposte nell’ambito della medesima U.P.B. a valere sul Capitolo 41997 - nuova istituzione.
ARTICOLO 23
Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti
regionali
1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale
carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque
porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale
27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del
sistema portuale dell’Emilia-Romagna - Piano regionale di
coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative)
è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di
Euro 1.900.000,00 a valere sul Capitolo 41360 nell’ambito della
U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.
ARTICOLO 24
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale), nell’ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 -
Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità
della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" Esercizio 2010: Euro 3.300.000,00 .
ARTICOLO 25
Sistema di trasporto integrato - Mezzi regionali
1. Al fine di perseguire gli obiettivi fissati dal Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) 1998-2010 di promozione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e la massimizzazione dell’efficienza del trasporto locale mediante l’integrazione con il trasporto ferroviario, tale da attivare un sistema di trasporto integrato passeggeri di tipo collettivo, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a contribuire alla realizzazione da parte del Comune di Bologna di un sistema di trasporto automatico, denominato People Mover.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione competente,
provvede, mediante appositi atti, all’assegnazione del contributo
al Comune di Bologna e all’individuazione delle procedure per la sua concessione ed erogazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l’esercizio
finanziario 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 8.100.000,00
a valere sul Capitolo 43272 (nuova istituzione), afferente alla
U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.
ARTICOLO 26
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità
di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile
1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell’ambito
della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere
stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)" Esercizio 2010: Euro 1.200.000,00 .
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 45175.
ARTICOLO 27
Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al
reintegro del capitale sociale, approvato dall’assemblea della
società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì,
della quale è già socio ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge
di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 e
del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 1.510.000,00, per l’esercizio 2010, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
ARTICOLO 28
Lavori d’urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all’esecuzione di lavori d’urgenza e di somma urgenza finalizzati
a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità,
in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e
degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione
della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), è disposta l’autorizzazione di spesa, per l’esercizio finanziario 2010, a valere sul Capitolo 48050 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 3.900.000,00.
ARTICOLO 29
Ulteriori interventi per assicurare l’accessibilità a seguito dell’evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma)
1. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla realizzazione di
opere pubbliche di collegamento tra l’abitato di Corniglio capoluogo e la viabilità provinciale, ad integrazione degli interventi straordinari conseguenti agli eventi franosi del periodo dicembre 1995 - gennaio 1996.
2. A tal fine la Regione concede al Comune di Corniglio un contributo straordinario di Euro 400.000,00 per:
a) la realizzazione di opere destinate ad assicurare l’attraversamento del torrente Parma in località Ponte Romano;
b) opere di consolidamento e messa in sicurezza del "Ponte Romano".
3. Per le finalità di cui al comma 2 è disposta, per l’esercizio finanziario 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 400.000,00 a
valere sul Capitolo 48248, afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17530 -
Contributi straordinari per evento franoso nel Comune di Corniglio
(Parma).
4. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di
utilizzo delle risorse autorizzate al comma 3.
ARTICOLO 30
Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario
regionale
1. Al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario del
Servizio sanitario regionale e in attuazione di quanto disposto
dall’articolo 1, commi 173, lettera f) e 174 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), la
Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell’esercizio
2010, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al
finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende
ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti
Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro
situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2009 in relazione
anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali
di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l’anno
2010, per un importo massimo di Euro 205.000.000,00, a valere sul
Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i
criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.
ARTICOLO 31
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed
Enti del Servizio sanitario regionale
1. L’autorizzazione di spesa per interventi di promozione e
supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio
sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) viene
determinata, per l’esercizio 2010, in complessivi Euro
37.000.000,00 a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B.
1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione
in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario
nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per
spese di personale di cui si avvale l’Agenzia sanitaria regionale
(art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":Euro 3.400.000,00;
b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione
per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502)":Euro 21.000.000,00;
c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed
altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione
delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano
sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502) ":Euro 9.500.000,00;
d) Cap. 51799 "Spese per l’attuazione di progetti di ricerca e in
ambito socio-sanitario (art. 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502):Euro 2.720.000,00;
e) Cap. 51801 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed
altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di
cui si avvale l’Agenzia Sanitaria e Sociale per l’attuazione di
progetti di ricerca nazionali (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502) ":Euro 380.000,00.
ARTICOLO 32
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 51 della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007)
che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al
fine di elevare ed ampliare l’area di finanziamento pubblico delle
prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi
previste, è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di
spesa pari ad Euro 70.000.000,00 a valere sul Capitolo 57152
afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all’articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
ARTICOLO 33
Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica delle strutture sanitarie
1. Per l’esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità
sismica delle strutture sanitarie la cui funzionalità durante gli
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di
protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione
alle conseguenze di un eventuale collasso, a norma di quanto
previsto dall’articolo 20, comma 5 del decreto legge 31 dicembre
2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria)
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è
disposta per l’esercizio 2010 un’autorizzazione di spesa, a favore
delle Aziende sanitarie, pari ad Euro 3.000.000,00 a valere sul Capitolo 51914 (nuova istituzione) afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.
ARTICOLO 34
Modifica alla legge regionale n. 38 del 2002
1. Il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale 23 dicembre
2002, n. 38 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005) è sostituito dal seguente:
"3. Per tali progetti la Regione è autorizzata a concedere
finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL., alle
Aziende Ospedaliere e agli Istituti Ortopedici Rizzoli per la
realizzazione, ristrutturazione, acquisto,completamento di
strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché di tecnologie
a destinazione sanitaria, anche al fine dell’adeguamento alle
normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio
sanitario e socio-assistenziale. La Giunta regionale, con proprio
atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti. Costituiscono altresì investimenti l’acquisto di azioni o quote in società partecipate per la fornitura di servizi sanitari e socio-assistenziali.".
ARTICOLO 35
Modifica alla legge regionale n. 20 del 2006
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale 29
dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2007 e del
bilancio pluriennale 2007-2009) è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente
articolo, la Regione, avvalendosi della Commissione regionale del
farmaco, può prevedere, in sede di aggiornamento del Prontuario
terapeutico regionale, l’uso di farmaci anche al di fuori delle
indicazioni registrate nell’autorizzazione all’immissione in
commercio (AIC), quando tale estensione consenta, a parità di
efficacia e di sicurezza rispetto a farmaci già autorizzati, una
significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale e tuteli la libertà di scelta terapeutica da parte dei professionisti del SSN.".
ARTICOLO 36
Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell’articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell’ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
2. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti volti alla prevenzione del randagismo in attuazione dell’articolo 5, comma 3 e dell’articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 27 del 2000 è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.200.000,00 a valere sul Capitolo 64400 nell’ambito della U.P.B. 1.5.1.3.19100 - Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per animali.
ARTICOLO 37
Fondo sociale regionale straordinario
1. E’ istituito un Fondo sociale regionale straordinario finalizzato a garantire continuità di risposta ai bisogni della popolazione, in particolare a favore dei soggetti più deboli, anche a fronte degli effetti della crisi economica sulle comunità locali.
2. Il Fondo è destinato agli Enti locali e finalizzato, nell’ambito della programmazione territoriale corrente, al consolidamento del sistema dei servizi sociali ed in particolare all’omogeneizzazione e sviluppo di un sistema territoriale integrato di servizi e interventi a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.
3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per
l’esercizio 2010 la somma di Euro 22.000.000,00 a valere sul
Capitolo 57165 "Fondo sociale regionale straordinario. Contributi
agli enti locali per il consolidamento del sistema dei servizi
sociali" afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20109 - Fondo sociale regionale straordinario.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.
ARTICOLO 38
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l’esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l’affidamento e l’esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa pari ad Euro 5.000.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell’ambito della U.P.B.
1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.
ARTICOLO 39
Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale
agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell’articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.
ARTICOLO 40
Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
1. Al fine di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla
crisi con misure di sostegno al reddito che possano integrare e
rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive anche
sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base
dell’accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome ed
il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di
sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio
2009 - 2010, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2010 a
corrispondere all’INPS, al fine di integrare il trattamento di
sostegno al reddito in deroga, risorse:
a) a valere sul Fondo Sociale Europeo corrispondenti a contributi
connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del
lavoro posti a carico della Regione stessa per gli importi massimi
indicati per ciascuno dei seguenti capitoli:
1) Cap. 75513 "Assegnazione all’INPS per interventi finalizzati
ad accrescere la competitività e migliorare le prospettive
occupazionali e professionali - Programma Operativo 2007-2013 -
Contributo CE sul FSE (Reg. CE 1083 dell’11 luglio 2006; Dec.
C(2007)5327 del 26 ottobre 2007; Accordo Regioni, Province
autonome e Governo del 12 febbraio 2009)"afferente alla U.P.B.
25264 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013. Obiettivo Competitività regionale
e occupazione - Risorse U.E.Euro 3.669.000,00;
2) Cap. 75515 "Assegnazione all’INPS per interventi finalizzati
ad accrescere la competitività e migliorare le prospettive
occupazionali e professionali - Programma Operativo 2007/2013 (L.
16 aprile 1987, n. 183;
delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36; Dec. C(2007)5327 del 26
ottobre 2007;
Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009)
- Mezzi statali"
afferente alla U.P.B. 25265 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013. Obiettivo
Competitività regionale e occupazione - Risorse statali
Euro 6.331.000,00;
b) a valere sul riutilizzo delle risorse trasferite a seguito
dell’accordo del 9 novembre 2006 sottoscritto dal Ministro del
Lavoro per azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle
crisi occupazionali, corrispondenti a contributi connessi alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a
carico della Regione stessa per l’importo indicato al seguente capitolo:
1) Cap. 75254 "Assegnazione all’INPS per interventi finalizzati
ad azioni mirate al reimpiego di lavoratori coinvolti nelle
situazioni di crisi occupazionali (Accordo del 09/11/2006; art. 1,
comma 411, della legge 23 dicembre 2005 n. 266; Accordo Regioni,
Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) - Mezzi statali"
afferente alla U.P.B. 25288 - Programmi finalizzati alla gestione
di crisi occupazionali - Risorse stataliEuro 6.282.800,00;
c) a valere sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto
ministeriale del 22 gennaio 2001 e ridestinate con decreto
direttoriale del 21 aprile 2009 per la realizzazione di politiche
attive del lavoro connesse all’attuale crisi occupazionale,
corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a
percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della
Regione stessa per l’importo indicato al seguente capitolo:
1) Cap. 75256 "Assegnazione all’INPS per interventi finalizzati
ad azioni mirate al reimpiego di lavoratori coinvolti nelle
situazioni di crisi occupazionali (D.M. 22 gennaio 2001; D.D. 21
aprile 2009; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12
febbraio 2009) - Mezzi statali" afferente alla U.P.B. 25288 -
Programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali -
Risorse stataliEuro 3.199.679,18;
d) a valere sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
relativo alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle
risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione - legge n. 236 del 1993 - per le annualità 2008 e
2009, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a
percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della
Regione stessa per l’importo indicato al seguente capitolo:
1) Cap. 75763 "Assegnazione all’INPS per interventi urgenti
asostegno dell’occupazione (art. 9, Legge 19 luglio 1993, n. 236;
Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009)
- Mezzi statali" afferente alla U.P.B. 25280 - Progetti speciali nel settore della formazione professionale - Risorse stataliEuro 10.463.467,00.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di erogazione delle
risorse nonché le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi mediante la stipula di apposita convenzione con l’INPS.
ARTICOLO 41
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27
(Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per
l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00
a valere sul Capitolo 70602, nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.
ARTICOLO 42
Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di
progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale
per l’insieme del territorio regionale a norma della legge
regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali
per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per
l’anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di
Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie
per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e
culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per
l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 2.800.000,00
a valere sul Capitolo 70718 nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520
- Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.
ARTICOLO 43
Contributo per l’accesso al sistema regionale per la certificazione energetica degli edifici
1. Per l’accesso al sistema regionale previsto dalla legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) e in attuazione della direttiva 2002/91/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia), al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di certificazione energetica degli
edifici, è stabilito il versamento di un contributo una tantum di
Euro 100,00 da parte di tutti i soggetti che debbono ottenere
l’iscrizione all’elenco dei certificatori energetici. Tale contributo è introitato a valere sul capitolo di entrata 4610 afferente alla U.P.B. 3.9.6600 del bilancio regionale.
2. Le modalità di versamento del contributo una tantum di cui al
comma 1 sono stabilite con atto della Giunta regionale al fine di
incrementare l’attività di informazione formazione dei cittadini per l’efficienza e il risparmio energetico.
ARTICOLO 44
Prima attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale, mediante l’acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere Enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di una prima attuazione degli interventi, di cui agli
obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione
(DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse
destinate ad interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente
articolo la Regione è autorizzata, per l’esercizio 2010, a
stanziare l’importo di Euro 11.400.000,00 a tale scopo specifico
accantonato nell’ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B.
1.7.2.3.29150, Capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli
oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione - spese d’investimento", elenco n. 5.
5. Per l’utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale
è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari, per l’esercizio finanziario 2010,
le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa
nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto
disposto dall’articolo 31, comma 2, lettera d) della legge
regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione
dispongono contestualmente l’istituzione di nuovi capitoli o nuove
unità previsionali di base.
ARTICOLO 45
Trasferimento all’esercizio 2010 delle autorizzazioni di spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro
364.222.019,13, già finanziate con mezzi regionali e disposte da
precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all’esercizio 2010 a seguito della presunta mancata assunzione dell’impegno nel corso dell’esercizio 2009:
Progr. Capitolo UPB Euro 1 ) 2698 1.2.3.3.4420
500.174,92 2 ) 2701 1.2.3.3.4420 692.000,00 3 ) 2708
1.2.3.3.4420 16.735,57 4 ) 2775 1.2.3.3.4420 2.406.505,11 5 )
3208 1.2.2.3.2800 600.000,00 6 ) 3455 1.2.2.3.3100 1.862.664,84
7 ) 3905 1.2.1.3.1500 186.347,84 8 ) 3925 1.2.1.3.1520 131.447,15
9 ) 3937 1.2.1.3.1510 1.624.003,08 10 ) 4270 1.2.1.3.1600
8.967.712,51 11 ) 4276 1.2.1.3.1600 24.414.742,40 12 ) 4348
1.2.1.3.1600 15.768,00 13 ) 14070 1.3.1.3.6200 173.393,01 14 )
16332 1.3.1.3.6300 1.016.342,93 15 ) 16400 1.3.1.3.6300
2.624.928,44 16 ) 21088 1.3.2.3.8000 13.783.138,23 17 ) 22210
1.3.2.3.8260 2.512.534,95 18 ) 22258 1.3.2.3.8270 13.000.000,00 19 ) 23028 1.3.2.3.8300 10.000.000,00 20 ) 23417 1.3.2.3.8350
124.967,30 21 ) 23419 1.3.2.3.8350 86.116,88 22 ) 23502
1.3.2.3.8220 50.000,00 23 ) 23508 1.3.2.3.8220 55.000,00 24 )
25525 1.3.3.3.10010 4.213.368,51 25 ) 25528 1.3.3.3.10010
2.224.187,59 26 ) 27500 1.3.4.3.11600 484.255,30 27 ) 30640
1.4.1.3.12630 11.837.978,71 28 ) 30644 1.4.1.3.12630 108.068,61 29 ) 30646 1.4.1.3.12630 2.358.969,00 30 ) 30885 1.4.1.3.12620
2.186.735,03 31 ) 31110 1.4.1.3.12650 21.845.014,86 32 ) 32020
1.4.1.3.12670 44.900,69 33 ) 32045 1.4.1.3.12800 2.183.258,22 34 ) 32097 1.4.1.3.12735 7.420.775,15 35 ) 32116 1.4.1.3.12820
2.033.417,88 36 ) 32121 1.4.1.3.12820 41.156,44 37 ) 32123
1.4.1.3.12820 1.208.282,47 38 ) 35305 1.4.2.3.14000 4.144.246,11
39 ) 36188 1.4.2.3.14062 494.312,04 40 ) 37150 1.4.2.3.14150
43.456,88 41 ) 37250 1.4.2.3.14170 542.080,00 42 ) 37332
1.4.2.3.14220 1.853.644,66 43 ) 37336 1.4.2.3.14200 3.530.893,99
44 ) 37374 1.4.2.3.14220 6.315.415,50 45 ) 37385 1.4.2.3.14223
4.772.005,87 46 ) 37427 1.4.2.3.14223 250.000,00 47 ) 37429
1.4.2.3.14223 800.000,00 48 ) 37431 1.4.2.3.14223 1.200.000,00 49 ) 38027 1.4.2.3.14310 5.007.599,15 50 ) 38030 1.4.2.3.14300
1.309.165,52 51 ) 38090 1.4.2.3.14305 6.857.501,13 52 ) 39050
1.4.2.3.14500 866.520,52 53 ) 39220 1.4.2.3.14500 5.091.855,24 54 ) 39360 1.4.2.3.14555 2.744.777,69 55 ) 41102 1.4.3.3.15800
3.821.781,05 56 ) 41250 1.4.3.3.15800 1.587.787,62 57 ) 41360
1.4.3.3.15800 4.267.829,96 58 ) 41550 1.4.3.3.15800 150.000,00 59 ) 41570 1.4.3.3.15800 192.000,00 60 ) 41900 1.4.3.3.15820
395.000,00 61 ) 41995 1.4.3.3.15820 596.554,06 62 ) 43027
1.4.3.3.16000 987.211,21 63 ) 43221 1.4.3.3.16010 3.247.489,46 64 ) 43270 1.4.3.3.16010 16.067.237,18 65 ) 43672 1.4.3.3.16501
16.000.000,00 66 ) 45123 1.4.3.3.16420 242.620,42 67 ) 45125
1.4.3.3.16420 127.717,44 68 ) 45175 1.4.3.3.16200 8.755.555,43 69 ) 45177 1.4.3.3.16200 2.270.000,00 70 ) 45184 1.4.3.3.16200
22.364.491,10 71 ) 45194 1.4.3.3.16200 3.104.259,76 72 ) 46125
1.4.3.3.16600 2.334.813,86 73 ) 47114 1.4.4.3.17400 147.798,06 74 ) 47445 1.4.4.3.17400 1.000.000,00 75 ) 48050 1.4.4.3.17450
5.212.790,35 76 ) 48274 1.4.4.3.17559 141.535,60 77 ) 57200
1.5.2.3.21000 17.135.692,10 78 ) 64400 1.5.1.3.19100 500.000,00 79 ) 65707 1.5.1.3.19050 33.446,41 80 ) 65714 1.5.1.3.19050 33.569,69 81 ) 65717 1.5.1.3.19050 1.814.316,31 82 ) 65770 1.5.1.3.19070 17.280.968,34 83 ) 68321 1.5.2.3.21060 4.545.977,64 84 ) 70678 1.6.5.3.27500 4.070.190,28 85 ) 70718 1.6.5.3.27520 15.703.435,23 86 ) 71566 1.6.5.3.27537 1.000.000,00 87 ) 71572 1.6.5.3.27540 2.196.379,22 88 ) 73060 1.6.2.3.23500 6.993.179,74 89 ) 73135 1.6.3.3.24510 6.060.657,70 90 ) 73140 1.6.3.3.24510 19.000,00 91 ) 78410 1.4.2.3.14384 939,23 92 ) 78440 1.4.2.3.14384 1.565,40 93 ) 78458 1.4.2.3.14384 67.312,38 94 ) 78464 1.4.2.3.14384 25.046,47 95 ) 78476 1.4.2.3.14384 12.134,20 96 ) 78705 1.6.6.3.28500 4.855.370,31
ARTICOLO 46
Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1995
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge regionale 14 aprile
1995, n. 41 (Contributi per la promozione del coordinamento delle
associazioni per le utonomie locali) sono sostituiti dai seguenti:
"1. La Regione eroga un contributo annuo alle associazioni
regionali delle autonomie locali allo scopo di garantire un
concorso efficace al funzionamento del Consiglio delle Autonomie
Locali (CAL) ed al fine di favorire il coordinamento delle
politiche rivolte agli enti associati.
2. Il contributo per le spese di funzionamento delle associazioni
regionali delle autonomie locali ANCI, UPI, UNCEM, Legautonomie è
unitario e viene erogato dalla Giunta regionale, sentito il CAL,
sulla base di una proposta di riparto e del resoconto relativo
all’esercizio precedente delle associazioni medesime. Esso dovrà
contenere le indicazioni delle attività specifiche rivolte al
funzionamento del CAL nonché le attività rivolte agli enti associati.".
2. L’articolo 2 bis della legge regionale n. 41 del 1995 è così sostituito:
"Art. 2 bis
1. La Regione Emilia-Romagna aderisce alla Associazione Italiana
del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, con sede a Roma.
2. La Regione eroga a favore dell’Associazione di cui al comma 1
la quota associativa annua.
3. L’onere derivante dal comma 2 farà carico al Cap. 02643 "Quota
di adesione alla Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni
d’Europa" afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3850.
4. E’ fatta comunque salva la possibilità per la Regione di recedere dall’Associazione secondo la disciplina prevista dallo statuto dell’Associazione medesima.".
ARTICOLO 47
Modifica alla legge regionale n. 3 del 1999
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale) è sostituita dalla seguente:
"c) opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;".
ARTICOLO 48
Parità di accesso ai servizi
1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con l’articolo 3 della
Costituzione e con l’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea,
come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007,
riconosce a tutti i cittadini di Stati appartenenti alla Unione
europea il diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici
e privati in condizioni di parità di trattamento e senza
discriminazione, diretta o indiretta, di razza, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
L’accesso ai servizi avviene a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani e con la corresponsione degli eventuali contributi da questi dovuti.
2. La Regione assume le nozioni di discriminazione diretta ed
indiretta previste dalle direttive del Consiglio dell’Unione
europea 2000/43/CE (Direttiva del Consiglio che attua il principio
della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla
razza e dall’origine etnica), 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e Direttiva
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio
2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego (rifusione).
3. I diritti generati dalla legislazione regionale nell’accesso ai
servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano alle singole
persone, alle famiglie e alle forme di convivenza di cui
all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223 (Applicazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
4. La Regione si impegna, di concerto con gli Enti locali e con il
coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, a promuovere azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie.
ARTICOLO 49
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 e norme su altri
servizi con concorso economico regionale
1. L’articolo 49 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme
per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:
"Art. 49 Concorso alla copertura del costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari
1. La Giunta regionale, con propria direttiva, acquisito il parere
del Consiglio delle Autonomie locali, sentita la commissione
consiliare competente, definisce gli indirizzi generali per il
concorso da parte degli utenti al costo dei servizi sociali e
socio-educativi, sulla base del principio di progressività in
ragione della capacità economica dei soggetti, ai sensi
dell’articolo 53 della Costituzione, e nel rispetto dei principi
di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, prevedendo comunque
ulteriori criteri a tutela della condizione delle famiglie
numerose, ai sensi dell’articolo 31 della Costituzione.
2. In via transitoria e in attesa della definizione dei livelli
essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo
finanziamento, sono previste forme di compartecipazione della
persona assistita ai costi, non coperti dal Fondo regionale per la
non autosufficienza, delle prestazioni relative ai servizi socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti anziane
o disabili.
3. Nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività
in ragione della capacità economica degli utenti non
autosufficienti, nonché di quelli in materia di indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), con specifica direttiva
della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle
Autonomie locali, da sottoporre a verifica dopo il primo biennio
di applicazione, sono definite le modalità di concorso da parte
degli utenti al costo alle prestazioni relative ai seguenti servizi socio-sanitari: assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e residenziali. La direttiva tiene conto dei seguenti criteri:
a) applicazione, in via generale, dell’indicatore della situazione
economica del solo assistito;
b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione
della situazione economica equivalente dell’assistito, del computo
di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale
percepite dall’utente, considerate esenti ai fini IRPEF, da definirsi nella stessa direttiva, fatte salve le indennità di natura risarcitoria;
c) individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia di servizio, della quota dei redditi esenti ai fini IRPEF, comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione
ai costi;
d) in deroga al criterio previsto alla lettera a), allargamento
della valutazione economica ai familiari conviventi, ai sensi
dell’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 109 del
1998, nel caso in cui il coniuge o altro convivente, anziano o
figlio disabile del soggetto assistito, siano costretti per il
sostentamento e per il mantenimento del proprio equilibrio di
vita a far riferimento ai redditi dell’assistito;
e) per i servizi residenziali per anziani, trovano applicazione i
criteri previsti alle lettere b) e d), nonché, quali criteri
ulteriori, la valutazione del patrimonio costituito da beni
immobili e mobili registrati nonché la previsione, nel caso di
impossibilità dell’assistito di fare fronte all’intera quota a
proprio carico, della richiesta di compartecipazione al costo del
servizio ai familiari in linea retta entro il primo grado in
ragione della loro situazione economica; tale situazione è
determinata tenendo conto del valore ISEE del singolo familiare e
dei soggetti fiscalmente a suo carico; è comunque fatta salva una
quota minima di reddito spettante all’assistito per fare fronte
alle spese personali;
f) previsione di un margine di variabilità delle soglie di contribuzione a livello territoriale, in considerazione delle specifiche condizioni socioeconomiche che caratterizzano i diversi
ambiti distrettuali.
4. È istituito un comitato tecnico consultivo in materia di compartecipazione al costo dei servizi, organo di consulenza e
proposta alla Giunta regionale per il coordinamento complessivo
delle funzioni regionali nelle materie di cui al presente articolo
e per la formulazione di proposte di linee guida e raccomandazioni
tecniche sulla base delle migliori pratiche rilevate. Con atto di
Giunta sono disciplinati la composizione, la durata in carica e il
funzionamento del comitato. La partecipazione ai lavori del
comitato rientra nei compiti istituzionali dei partecipanti e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
5. Con la direttiva di cui al comma 3 vengono, inoltre, definite le modalità e fissati i criteri in base ai quali i soggetti erogatori dei servizi esercitano le funzioni di controllo e verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell’applicazione del presente articolo.".
2. La Giunta regionale, con le procedure di cui all’articolo 49, comma 1 della legge regionale n. 2 del 2003, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.
ARTICOLO 50
Integrazione di risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione
1. L’importo autorizzato per l’anno 2005 di cui all’articolo 27, comma 1 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) viene rivalutato a decorrere dall’anno 2009 con l’integrazione di Euro 2.375.000,00 da destinare alle medesime finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.
2. L’integrazione avviene a sostegno del consolidamento dei
processi di riorganizzazione e innovazione correlati alla legge
regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Disposizioni per il riordino
territoriale, autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione di funzioni) e alla legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di riorganizzazione).
ARTICOLO 51
Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico
1. L’interessato può richiedere alla struttura competente al
rilascio delle concessioni relative alla gestione del demanio
idrico il pagamento anticipato di più di una annualità dei canoni
così come determinati dall’articolo 152 dalla legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e dall’articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali. Riforma del sistema regionale e locale) e successive deliberazioni.
Qualora il canone sia determinato in misura inferiore alla somma
fissata per la rinuncia ai diritti di credito relativi ad entrate
non tributarie ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale n.
40 del 2001, tale anticipazione è obbligatoria. Nel caso in cui le
annualità anticipate comportino il pagamento di una somma
superiore ad Euro 2.000,00 è possibile richiedere lo scomputo di
una somma pari al tasso di interesse legale vigente al momento del
calcolo, moltiplicata per le annualità anticipate.
2. La quantificazione dell’indennizzo per uso abusivo del demanio
idrico è effettuata con determinazione dirigenziale notificata
all’occupante a seguito di accertamento della violazione e
dell’entità dell’occupazione e del tipo di utilizzo, in base alla
determinazione del canone prevista dalla normativa vigente, con
una maggiorazione pari al 20% sull’importo così determinato.
3. Nell’ambito di accordi sostitutivi di provvedimenti concessori
o comunque di semplificazione, le spese istruttorie per le nuove occupazioni,
determinabili anche in via forfettaria, sono versate in un’unica
soluzione al momento del versamento del canone.
4. Decorso inutilmente il termine per il pagamento del canone o
dell’indennizzo, la Regione procede alla riscossione coattiva delle somme dovute con la procedura di ruolo prevista al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
ARTICOLO 52
Misure di semplificazione in materia di trebbiatura e sgranatura
meccanica
1. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi ed i
conseguenti adempimenti a carico degli operatori del settore
agricolo, per l’esercizio dell’attività di trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al
regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 (Disciplina
dell’esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchine dei
cereali e delle leguminose) ed al decreto legislativo
luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l’esercizio
e l’incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o
con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose) non è
richiesta alcuna autorizzazione o licenza regionale.
ARTICOLO 53
Disciplina del procedimento e delle spese elettorali
1. Fino alla approvazione di diverse disposizioni, il Presidente
della Regione e i Consiglieri regionali sono eletti mediante
applicazione della disciplina contenuta nelle leggi 17 febbraio
1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle
Regioni a statuto normale) e successive modificazioni, 23 febbraio
1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei Consigli delle
regioni a statuto ordinario) e nell’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nonché di tutte le norme statali in materia, fatto salvo quanto disposto nei commi seguenti.
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto dall’articolo 29, comma 2 dello Statuto della Regione, è fissato in cinquanta.
Resta salva l’applicazione dell’articolo 15, commi 13 e 14 della
legge n. 108 del 1968, così come modificata dalla legge n. 43 del
1995 e dell’articolo 5, comma 1 della legge costituzionale n. 1 del 1999.
3. Sono adottati dal Presidente della Giunta regionale il decreto
di indizione delle elezioni e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui rispettivamente all’articolo 3,
comma 4 e all’articolo 2, comma 3 della legge n.108 del 1968.
4. Al fine di assicurare l’ottimale gestione del procedimento
elettorale, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici dell’amministrazione statale competenti in materia, possono essere
stipulate intese con gli organi dell’amministrazione centrale o
periferica dello Stato interessati, fermo restando che sono a
carico della Regione tutte le spese del procedimento indicate nell’articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale).
ARTICOLO 54
Disposizioni attuative della legge regionale n. 9 del 2009
1. L’Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) è soppressa dalla data del 1° febbraio 2010 e le relative funzioni, comprese quelle conferite alla Regione Emilia-Romagna con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) potranno essere esercitate avvalendosi dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), subordinatamente alla sottoscrizione di apposite convenzioni.
In particolare, la Regione Emilia-Romagna potrà avvalersi dell’AIPO per la progettazione e la realizzazione di opere di interesse della navigazione interna.
2. In attuazione dell’articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2009, il commissario di cui al comma 3 del medesimo articolo provvede entro il 31 gennaio 2010 a curare la ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e demaniali e dei apporti attivi e passivi da trasferire alla Regione Emilia-
Romagna. Dal 1° febbraio 2010 il commissario nominato a norma del citato articolo 37 assume le funzioni di commissario liquidatore e gestisce tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data di
soppressione dell’ARNI, entro il termine previsto dallo stesso
articolo 37, al termine del quale rende il conto della gestione
liquidatoria. Il rendiconto del commissario liquidatore viene
approvato dalla Giunta regionale che propone le conseguenti
variazioni di bilancio necessarie all’iscrizione delle attività e
passività derivanti dalla cessazione dell’ARNI. Alla
corresponsione degli emolumenti spettanti al commissario
liquidatore provvede con proprio atto la Giunta regionale.
3. I beni mobili e immobili di cui l’ARNI è titolare, all’atto
della soppressione, sono trasferiti alla Regione Emilia-Romagna;
di essi il commissario dispone la redazione di separati elenchi.
Sulla base di tali elenchi verranno predisposti appositi verbali
di consegna e trasferimento in proprietà che costituiranno titolo per la voltura e la trascrizione.
4. I diritti conseguenti alle azioni di società già appartenenti all’ARNI saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
Spetta all’Assemblea legislativa deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni
dello statuto o dell’atto costituivo di dette società.
5. Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle
dipendenze dell’ARNI è trasferito, dalla data di soppressione di
tale ente, alle dipendenze della Regione Emilia-Romagna. Il
personale è inquadrato nell’organico della Giunta regionale nel
rispetto della qualifica di appartenenza e, previo confronto con
le organizzazioni sindacali, secondo i profili professionali
previsti nell’ordinamento regionale. La Giunta regionale è
autorizzata ad adeguare, ai fini dell’inquadramento, il tetto di
spesa del personale e la propria dotazione organica; il precitato
adeguamento dell’organico regionale avviene a fronte di
contestuale riduzione delle risorse finanziarie per l’esercizio
delle funzioni in materia di navigazione interna e non deve essere
quindi computato in sede di verifica del rispetto dell’obiettivo
di cui all’articolo 12, comma 4 della legge regionale 29 ottobre
2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di organizzazione).
All’atto del trasferimento del personale dell’ARNI alla Regione
Emilia-Romagna verranno acquisite anche le risorse correlate al
salario accessorio e all’indennità di posizione dirigenziale
incrementando le risorse regionali destinate a tali finalità, per
i collaboratori ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del C.C.N.L. 1
aprile 1999 e per i dirigenti ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del C.C.N.L. 23 dicembre 1999.
6. Per lo svolgimento delle funzioni acquisite dall’ARNI, la
Regione Emilia-Romagna, qualora si avvalga dell’AIPO ai sensi del
comma 1, provvede al conseguente distacco del personale adibito
alle stesse. Gli oneri del personale, in caso di distacco, sono a
carico della Regione Emilia-Romagna, fatto salvo quanto
diversamente concordato, in sede di convenzione, per quanto
riguarda gli oneri economici derivanti dall’affidamento di
incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale da parte dell’Ente distaccatario.
7. Il personale trasferito conserva i diritti, compresa l’anzianità di servizio, inerenti il proprio rapporto di lavoro, maturati presso l’ARNI, ai sensi dell’articolo 2112, comma 1 del codice civile.
8. La Regione Emilia-Romagna applica al personale trasferito i
trattamenti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi decentrati integrativi vigenti presso l’ARNI, fino alla
loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda
modalità e termini per la loro omogeneizzazione con quelli applicabili al restante personale regionale.
9. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale cessano alla data del trasferimento presso la Regione
Emilia-Romagna. Ai dipendenti interessati è mantenuta l’erogazione
mensile corrispondente alla retribuzione di posizione, nella forma
di assegno ad personam, del compenso stabilito per l’espletamento
dell’incarico fino alla scadenza naturale di questo e comunque per
un periodo non superiore a un anno dal trasferimento. Se, prima di
queste ultime scadenze, viene conferito, dalla Regione
Emilia-Romagna o dall’ente distaccatario, un altro incarico con
retribuzione di posizione inferiore a quella dell’incarico
attribuito dall’ARNI, l’ assegno ad personam di cui sopra è
riconosciuto, fino al termine sopra indicato, in misura pari alla
differenza d’importo tra il compenso già percepito e quello
stabilito per l’espletamento del nuovo incarico.
10. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di
lavoro autonomo, in essere con l’ARNI alla data di approvazione
della presente legge, continuano fino al termine dell’incarico del
Commissario di cui al comma 3 dell’articolo 37 della l.r. n. 9 del
2009, con conseguente adeguamento dei contratti di lavoro. La
Regione subentra nei precitati rapporti di lavoro alla data di
soppressione di ARNI, senza computare i dirigenti a tempo
determinato ai fini del limite percentuale di cui all’articolo 18,
comma 1 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
11. Nell’arco del periodo transitorio tra l’entrata in vigore della presente legge e il trasferimento del personale, gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale, compresi proroghe e rinnovi, e la stipulazione di contratti di lavoro subordinati a tempo determinato o di lavoro autonomo sono
effettuati dall’ARNI previo accordo con la Regione Emilia-Romagna.
12. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
fa fronte in sede di approvazione della legge di bilancio a norma
di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).
13. Sono abrogati, a far data dal 1° febbraio 2010:
a) la legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell’Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI));
b) i commi 2 e 3 dell’articolo 169 della legge regionale 21 aprile
1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
c) il comma 6 dell’articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2009.
ARTICOLO 55
Modifiche alla legge regionale n. 42 del 2001
1. Al comma 1 dell’articolo 4 dell’Allegato A alla legge regionale
22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell’Agenzia Interregionale
del fiume Po (AIPO)), dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per
i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.".
2. La presente disposizione assume efficacia dalla data di entrata
in vigore dell’ultima delle leggi di modifica dell’Agenzia emanate
dalle Regioni interessate.
ARTICOLO 56
Modifica alla legge regionale n. 24 del 2001
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo) le parole "L’accordo stabilisce altresì il nuovo termine per l’inizio lavori, comunque non superiore a sei
mesi" sono sostituite dalle parole: "L’accordo stabilisce altresì il nuovo termine per l’inizio lavori, che comunque non può superare la data ultima stabilita con delibera della Giunta regionale per ogni singolo programma".
ARTICOLO 57
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte con le
risorse indicate nel bilancio pluriennale 2010-2012 - stato di previsione dell’entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 22 dicembre 2009 VASCO ERRANI