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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34
Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro.
 
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

Capo I.
NORME GENERALI

ARTICOLO 1
(Oggetto)

1. La Regione Piemonte, nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria, statale e dello Statuto regionale adotta nuove norme in materia di promozione dell’occupazione, di qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro, nonché di sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

ARTICOLO 2
(Principi)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di semplificazione, delegificazione, sussidiarietà, concertazione, adeguatezza, partecipazione, leale collaborazione, pari opportunità e centralità della persona:
a) valorizza il ruolo degli enti locali attribuendo le funzioni amministrative ai livelli istituzionali più adeguati al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;
b) riconosce l’importanza del metodo della concertazione con le parti sociali al fine di promuovere l’occupazione, migliorare la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro nelle sue diverse forme e di attuare il principio delle pari opportunità nell’accesso e nella permanenza al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera. Riconosce, altresì, l’importanza del ruolo svolto dagli enti bilaterali per la regolazione del mercato del lavoro;
c) assume la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle persone svantaggiate, in particolare delle persone disabili, quale elemento portante per le politiche del lavoro a queste rivolte, attraverso il confronto con le associazioni comparativamente più rappresentative costituite a livello regionale.
2. La Regione esercita le proprie competenze in materia di qualità, sicurezza e regolarità del lavoro nel rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle relative all’ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
3. I provvedimenti attuativi della presente legge sono emanati previa concertazione con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello regionale.

ARTICOLO 3
(Finalità)

1. Le politiche regionali in materia di promozione, qualità, sicurezza e
regolarità del lavoro, sono volte a:
a) promuovere la piena occupazione, anche sostenendo l’autoimpiego in forma singola o associata tramite lo sviluppo della imprenditorialità e la valorizzazione della professionalità delle persone, una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro;
b) promuovere la stabilizzazione dell’occupazione, anche attraverso misure di sostegno ai datori di lavoro privati, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro e rafforzando la coesione sociale al fine di migliorare la qualità della vita delle persone;
c) consentire a tutti l’accesso al mercato del lavoro e ad un’occupazione stabile e qualificata e sostenere l’inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, promuovendo l’occupabilità, l’adattabilità, l’imprenditorialità e le pari opportunità delle persone indipendentemente dal genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale, anche agevolando le imprese nei loro programmi di sviluppo;
d) migliorare l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro, promuovendo la qualità dei servizi per l’impiego, mediante la professionalizzazione degli operatori e la semplificazione delle procedure amministrative e favorendo l’interazione tra operatori pubblici e privati accreditati attraverso la creazione ed il governo della rete dei servizi regionali e locali del lavoro;
e) favorire la conciliazione fra i tempi di lavoro e di cura, promuovendo la realizzazione di strutture educative, accessibili e sostenibili, per l’infanzia e di accoglienza delle altre persone a carico;
f) favorire condizioni di lavoro propizie all’invecchiamento attivo delle persone;g) promuovere la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, alle dipendenze degli organismi di diritto pubblico da queste posseduti o partecipati, nonché del lavoro svolto in seguito a contratti pubblici aggiudicati dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali;
h) integrare le politiche del lavoro, della formazione e dell’orientamento professionale, nonché dell’istruzione e delle politiche sociali con le politiche dello sviluppo economico - sociale;
i) favorire la crescita professionale e culturale delle persone durante la vita lavorativa e realizzare un sistema di certificazione delle competenze comunque acquisite;
j) intervenire nelle situazioni di crisi aziendali, settoriali e territoriali, con misure di anticipazione e con programmi di ricollocazione al fine di contenere le ricadute sociali negative e contribuire alla salvaguardia del patrimonio produttivo;
k) promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale;
l) promuovere le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con lo sfruttamento del lavoro minorile, favorendo l’inclusione dei minori nel sistema formativo;
m) promuovere ogni iniziativa volta alla sicurezza e alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sui luoghi di lavoro;
n) promuovere iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con l’inquinamento ambientale, con la messa in pericolo delle condizioni di salute dei lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti e delle popolazioni che vivono nelle aree interessate dagli effetti dell’attività produttiva;
o) favorire l’emersione del lavoro irregolare attraverso apposite misure di politica attiva del lavoro, formazione professionale e campagne informative;
p) contribuire a realizzare un equilibrato ed armonico sviluppo della società, favorendo la coesione e l’integrazione sociale con specifiche misure rivolte soprattutto ai cittadini provenienti da paesi esterni all’Unione europea.

Capo II.
ASSETTO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 4
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale ed in particolare:
a) approva il programma triennale per le politiche attive del lavoro ed il programma pluriennale dei fondi strutturali europei, raccordandoli tra loro e garantendo il necessario coordinamento con le politiche relative alle diverse materie collegate. Approva, altresì, i conseguenti atti di indirizzo;
b) definisce gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione dei risultati raggiunti dai servizi al lavoro;
c) adotta il quadro regionale delle competenze degli operatori pubblici competenti in materia di politiche del lavoro e dei soggetti privati che svolgono attività nel mercato del lavoro piemontese;
d) realizza e sostiene la rete regionale dei servizi al lavoro attraverso l’interazione tra i centri per l’impiego delle province e gli operatori pubblici e privati accreditati;
e) definisce i bacini territoriali per l’istituzione dei centri per l’impiego, con utenza non inferiore a centomila abitanti, fatte salve motivate esigenze socio-economico-territoriali;
f) disciplina le procedure ed individua i criteri di autorizzazione degli operatori pubblici e privati all’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nell’ambito del territorio regionale, nonché l’accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro nel medesimo ambito territoriale, anche mediante utilizzo di risorse pubbliche;
g) realizza, sviluppa e potenzia il sistema informativo regionale per il lavoro;
h) realizza e gestisce il nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro;
i) definisce i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro);
j) svolge l’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59);
k) esprime motivato parere nell’ambito delle procedure relative ai processi gestionali delle eccedenze di personale temporanee e strutturali ai sensi del d.lgs. 469/1997;
l) promuove iniziative per l’impiego temporaneo e straordinario dei soggetti individuati dall’articolo 29 per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità finalizzate all’incremento dell’occupabilità per l’inserimento nel mercato del lavoro;
m) favorisce l’inserimento lavorativo ed il mantenimento del posto di lavoro dei soggetti destinatari individuati dall’articolo 29, nonché incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro per i medesimi soggetti mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali;
n) sostiene iniziative locali per l’occupazione finalizzate all’erogazione di servizi di informazione sui programmi di intervento, predisposti dagli organi
competenti, volti a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro dei soggetti
individuati dalla presente legge, nonché a favorire la progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale;
o) sostiene azioni di politica attiva del lavoro anche mediante l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei e dalle iniziative comunitarie;
p) promuove e sostiene azioni positive nelle pari opportunità;
q) sostiene azioni di supporto, sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità.
2. La Regione esercita, anche avvalendosi dell’Agenzia Piemonte Lavoro, di cui all’articolo 6, i compiti di gestione delle attività connesse ad iniziative sperimentali o di rilevante interesse che, per loro natura, impongono la gestione unitaria a livello regionale. Un apposito atto di programmazione esplicita la motivazione sulla base della quale la gestione è svolta dalla Regione.
3. La Regione effettua il monitoraggio, la verifica e la valutazione sulla qualità complessiva dei servizi al lavoro e sui risultati dai medesimi conseguiti, secondo i principi di economicità, trasparenza, efficienza ed efficacia.

ARTICOLO 5
(Coordinamento delle politiche del lavoro e dello sviluppo)

1. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per il coordinamento delle attività regionali in materia di politiche del lavoro raccordandole con le politiche dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale, con le politiche sociali, giovanili, della salute, dell’innovazione e della ricerca, del sostegno alle attività produttive, dell’ambiente e, in generale, dello sviluppo socio-economico-territoriale.

ARTICOLO 6
(Agenzia Piemonte Lavoro)

1. È confermata l’istituzione dell’Agenzia Piemonte Lavoro, con sede in Torino, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell’ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale.
2. Lo statuto dell’Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
3. L’Agenzia, in attuazione del piano annuale di attività approvato dalla Giunta regionale, con il parere della commissione consiliare competente, collabora per il raggiungimento dell’integrazione tra le politiche del lavoro, della formazione e dell’orientamento professionale, nonché dell’istruzione e delle politiche sociali con le politiche dello sviluppo economico - sociale.
Nelle materie di cui all’articolo 2 del d.lgs. n. 469/1997 esercita funzioni di assistenza tecnica, istruttoria e monitoraggio. In particolare, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale svolge compiti di:
a) gestione delle attività connesse all’esercizio unitario, da parte della Regione, delle funzioni indicate all’articolo 4;
b) supporto alla programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale ed alla programmazione e gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE);
c) monitoraggio e valutazione degli interventi in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale;
d) monitoraggio e valutazione dei tirocini di cui all’articolo 38;
e) monitoraggio e valutazione dei soggetti autorizzati e dei soggetti accreditati;
f) realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l’economia).
4. L’Agenzia provvede, altresì, a:
a) redigere la relazione annuale dell’attività da presentare alla Giunta regionale, che ne informa la commissione consiliare competente;
b) svolgere attività finalizzate alla definizione, da parte della Giunta regionale, degli standard del sistema dei servizi per il lavoro e della formazione professionale.
5. L’Agenzia esercita a favore della Regione e delle province, su loro richiesta, compiti di assistenza tecnica finalizzati al coordinamento tra gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale in materia di politiche del lavoro e relativi programmi provinciali, nonché a rendere omogenei sul territorio regionale i metodi e le tipologie di intervento. A tal fine, la Giunta regionale dota l’Agenzia delle necessarie risorse finanziarie.
6. L’Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica agli enti locali e alle loro associazioni, su richiesta dei medesimi, per la progettazione, valutazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.
7. L’Agenzia fornisce al consigliere o alla consigliera di parità il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle attività previste all’articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

ARTICOLO 7
(Organi dell’Agenzia Piemonte Lavoro)

1. Sono organi dell’Agenzia Piemonte Lavoro il direttore ed il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta tra persone in possesso del diploma di laurea, con esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse, oppure del diploma di laurea, con esperienza dirigenziale almeno decennale nell’organizzazione e gestione di risorse umane e finanziarie, oppure del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza almeno decennale nella programmazione, gestione e controllo di progetti pubblici di politica del lavoro maturata presso pubbliche amministrazioni, titolari di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro.
3. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile, revocabile ed a tempo pieno. I contenuti di tale contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il trattamento economico complessivo non può superare quello dei direttori regionali. L’incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.
4. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e svolge le funzioni previste dallo statuto.
5. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale ed è composto dai seguenti membri iscritti al registro dei revisori contabili:
a) tre membri effettivi, di cui uno su indicazione dell’Unione delle province piemontesi (UPP), assicurando la rappresentanza della minoranza;
b) due membri supplenti, di cui uno indicato dall’UPP.
6. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Nel caso di sostituzione di un singolo componente, la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero Collegio.
7. Il Collegio controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell’Agenzia e svolge le altre funzioni previste dallo statuto.

ARTICOLO 8
(Organizzazione dell’Agenzia Piemonte Lavoro)

1. La dotazione organica dell’Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Il personale utilizzato in attività connesse ai servizi per l’impiego possiede i requisiti previsti dal Quadro regionale delle competenze degli operatori competenti in materia di politiche del lavoro.
2. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale è regolato dalle disposizioni relative ai dipendenti regionali ferme restando le situazioni giuridiche pregresse alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca,
monitoraggio e valutazione l’Agenzia ha facoltà di stipulare convenzioni con società, camere di commercio, università ed altri enti qualificati. Per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, non previste dal piano annuale di attività, di cui al comma 4, lettera a), alle quali non può provvedersi con il personale in organico, l’Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato nella misura strettamente necessaria, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all’affidamento delle attività.
4. La vigilanza sull’Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale. Sono sottoposti all’approvazione della Giunta i seguenti atti:
a) il piano annuale di attività;
b) la relazione annuale dell’attività svolta;
c) gli atti di straordinaria amministrazione.
5. Il bilancio di previsione, l’assestamento, le variazioni allo stesso e il rendiconto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

ARTICOLO 9
(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:
a) concorrere alla elaborazione del programma triennale delle politiche del lavoro previsto all’articolo 15;
b) predisporre ed approvare i piani provinciali degli interventi di cui all’articolo 17;
c) organizzare e gestire il collocamento e le attività ad esso connesse, nonché l’avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
d) organizzare e gestire le attività concernenti le politiche attive del lavoro di cui al capo VI, fatta eccezione per quelle che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 2;
all’articolo 20, nell’ambito dei bacini individuati dalla Regione, assicurando lo svolgimento integrato dei compiti di cui alle lettere c) e d);
f) esercitare il governo della rete locale dei servizi per il lavoro, da svolgere attraverso il coordinamento degli operatori pubblici e privati accreditati e l’affidamento di servizi ai soggetti pubblici e privati, anche mediante il conferimento di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni concernenti le procedure ad evidenza pubblica.
2. Le province assicurano la concertazione con le parti sociali nell’esercizio delle funzioni loro attribuite.
3. Allo scopo di ampliare l’offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni locali specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, le province possono stipulare convenzioni con gli enti locali nell’ambito del bacino dell’impiego, o con apposite agenzie da essi costituite.
4. Le province, in coerenza con gli atti di indirizzo della Regione, individuano opportuni strumenti di raccordo con gli altri enti locali presenti nel bacino territoriale dell’impiego, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), o, laddove siano presenti più bacini in uno stesso comune, a livello comunale, al fine di rappresentare adeguatamente le esigenze delle comunità nell’ambito del Comitato istituzionale al lavoro di cui all’articolo 10,
nonché per favorire la partecipazione degli stessi enti locali e delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale, presenti sul territorio all’individuazione degli obiettivi e all’organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle province medesime.

Capo III.
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E CONCERTAZIONE SOCIALE

ARTICOLO 10
(Comitato istituzionale al lavoro)

1. Al fine di integrare le politiche del lavoro con le politiche dello sviluppo economico - sociale, è confermata l’istituzione del Comitato istituzionale al lavoro composto da rappresentanti istituzionali della Regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.2. Al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni:
a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul programma triennale per le politiche attive del lavoro, sul programma pluriennale dei fondi strutturali europei, ricompreso nel programma triennale, sugli atti di indirizzo di cui all’articolo 16, nonché sugli atti indicati all’articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), k), l), m), n), p), q);
b) propone interventi volti a favorire l’inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;
c) formula proposte alla Giunta regionale, che ne informa la commissione consiliare competente, finalizzate allo sviluppo dell’integrazione fra le politiche del lavoro con le politiche dello sviluppo economico - sociale.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore delegato e rimane in carica per la durata della legislatura.
4. Partecipano alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti tecnici, il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro e il direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro.
5. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.
6. La Giunta regionale individua opportune modalità di raccordo con il Comitato regionale del sistema educativo previsto dalla legge regionale di disciplina del sistema regionale di istruzione, istruzione e formazione professionale, al fine di integrare sul territorio le politiche scolastiche, formative e del lavoro.

ARTICOLO 11
(Commissione regionale di concertazione)

1. È confermata l’istituzione, quale sede concertativa sulle politiche regionali del lavoro, della Commissione regionale di concertazione, che esercita le seguenti funzioni:
a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul programma triennale per le politiche attive del lavoro, sul programma pluriennale dei fondi strutturali europei ricompreso nel programma triennale, sugli atti di indirizzo di cui all’articolo 16, nonché sugli atti indicati all’articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), k), l), m), n), p), q), in ordine alle proposte degli atti regionali in materia di politica del lavoro;
b) riceve ed esamina i diversi rapporti, studi e valutazioni inerenti il mercato del lavoro e le politiche del lavoro predisposti dalla Regione, dall’Agenzia Piemonte Lavoro o da altri soggetti incaricati, ivi compresi gli enti bilaterali, ed esprime valutazioni sugli interventi attuati;
c) propone interventi volti a favorire l’inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;
d) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;
e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro e di piani di inserimento professionale;
f) promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori, opere e segnala eventuali situazioni di irregolarità.
2. La Commissione è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o dall’assessore delegato con funzioni di Presidente;
b) il consigliere o la consigliera di parità di cui al d.lgs. 198/2006;
c) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);
d) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c).
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata della legislatura.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Con regolamento interno, la Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, purché sia garantita la pariteticità dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d).
7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto:
a) il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro;
b) il direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro;
c) gli assessori regionali competenti nelle materie poste all’ordine del giorno.8. La Commissione può invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui resenza sia ritenuta utile ed opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all’ordine del giorno.
9. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.

ARTICOLO 12
(Compiti congiunti)

1. Il Comitato istituzionale al lavoro e la Commissione regionale di concertazione di cui agli articoli 10 e 11 possono essere convocati in seduta congiunta per la formulazione di proposte alla Giunta regionale, sulla base dei rapporti di monitoraggio presentati dall’Agenzia Piemonte Lavoro, al fine di migliorare il sistema dei servizi per l’impiego e gli interventi in materia di politiche del lavoro.
2. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.

ARTICOLO 13
(Conferenza di servizi e atti negoziali)

1. La Giunta regionale, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi attuativi della presente legge, ha facoltà di indire una conferenza di servizi o promuovere la stipulazione di atti negoziali con gli enti locali, nei termini e con le modalità previste dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Capo IV.
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI

ARTICOLO 14
(Analisi del mercato del lavoro)

1. La Regione promuove e realizza l’attività permanente di analisi del mercato del lavoro. A tal fine, la Giunta regionale acquisisce gli elementi informativi necessari all’attuazione degli interventi e delle attività relative alla programmazione socio-economica territoriale, all’orientamento ed alla formazione professionale attraverso il confronto con le parti sociali e la collaborazione con le province.
2. La Giunta regionale promuove intese con le province e gli altri enti locali per il coordinamento tra le attività di analisi del mercato del lavoro, esercitate nell’ambito dei rispettivi territori.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la Giunta regionale ha facoltà di stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché esperti in materia di mercato del lavoro.

ARTICOLO 15
(Programma triennale delle politiche del lavoro)

1. Entro il 30 novembre dell’anno precedente il triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l’approvazione il programma triennale delle politiche attive del lavoro predisposto con il concorso delle province.
2. Il programma triennale, nei limiti delle risorse messe a disposizione dal bilancio pluriennale della Regione, prevede:
a) gli obiettivi, le priorità, le modalità e i termini per l’attuazione dei compiti previsti dall’articolo 4 in coerenza con le politiche regionali relative alle diverse materie collegate, nonché i tempi di realizzazione ed i criteri di verifica;
b) le tipologie, le finalità e i destinatari degli interventi;
c) gli indirizzi per la predisposizione del piano annuale di attività dell’Agenzia Piemonte Lavoro di cui all’articolo 6;
d) gli indirizzi generali alle province per l’attuazione dei programmi provinciali di politica attiva del lavoro che prevedono l’utilizzo delle risorse comunitarie e regionali;
e) la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi, con particolare attenzione alla ricaduta occupazionale;
f) le linee per l’individuazione delle attività e degli strumenti finalizzati all’erogazione dei servizi per l’impiego;
g) gli standard delle competenze degli operatori dei servizi per l’impiego previsti dal capo V, nonché i progetti finalizzati alla formazione ed aggiornamento professionale del personale dei medesimi servizi.
3. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse messe a disposizione, fornisce alle province le attività di assistenza giuridico-amministrativa, al fine di garantire un’interpretazione uniforme della normativa in materia di servizi per l’impiego nel territorio regionale.
4. Per la realizzazione degli interventi di politica del lavoro previsti dai programmi operativi dei fondi strutturali europei, il programma triennale di cui al comma 1 prevede, in conformità alla normativa comunitaria, idonei provvedimenti di indirizzo e utilizzo delle risorse.

ARTICOLO 16
(Atti di indirizzo e accordi di programma)

1. La Giunta regionale, con il concorso delle province, emana, sulla base del programma triennale di cui all’articolo 15 e con riferimento ai diversi campi di intervento, gli atti di indirizzo per la realizzazione delle attività. Gli atti di indirizzo, con valenza anche pluriennale, sono emanati previo parere degli organismi di cui agli articoli 10 e 11.
2. Gli atti di indirizzo contengono:
a) la descrizione e la definizione quantitativa degli obiettivi da raggiungere e le attività da realizzare;
b) i criteri generali per la selezione dei progetti e per la determinazione della congruità dei costi.
3. La Regione, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, promuove la conclusione di accordi di programma con le province, secondo quanto previsto all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

ARTICOLO 17
(Piani provinciali degli interventi)

1. Le province approvano il piano degli interventi concernenti le funzioni ad esse attribuite, nel rispetto degli obiettivi e delle priorità stabiliti dal programma triennale regionale di cui all’articolo 15 e dai conseguenti atti di indirizzo regionali.
2. Per la predisposizione e la realizzazione dei piani provinciali possono essere attivati, se richiesti dalle province, servizi di assistenza tecnica previsti dai programmi operativi dei fondi strutturali europei.

ARTICOLO 18
(Monitoraggio del sistema regionale delle politiche del lavoro)

1. È istituito presso la Giunta regionale un Nucleo di monitoraggio del sistema regionale delle politiche del lavoro e dei servizi per l’impiego.
2. Il Nucleo di cui al comma 1 è composto da tre esperti esterni all’amministrazione così nominati:
a) due dalla Giunta regionale sulla base della presentazione di curriculum attestanti le specifiche competenze professionali in materia di politiche del lavoro e servizi per l’impiego;
b) uno dall’UPP.
3. Per lo svolgimento dei compiti affidati il Nucleo di monitoraggio si avvale dei rapporti di monitoraggio dell’Agenzia Piemonte Lavoro, oltre che della collaborazione degli uffici della Regione e delle province.

Capo V.
SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

ARTICOLO 19
(Servizi per l’impiego)

1. Il sistema regionale dei servizi per l’impiego è costituito dai seguenti soggetti:
a) centri per l’impiego, quali strutture organizzative delle province;
b) operatori pubblici e privati autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
c) operatori pubblici e privati autorizzati dalla Regione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
d) operatori pubblici e privati accreditati dalla Regione di cui all’articolo 7 del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 20
(Centri per l’impiego delle province)

1. I Centri per l’impiego, quali strutture organizzative delle province:
a) erogano i servizi individuali e collettivi connessi al collocamento ordinario, agricolo, dello spettacolo, al collocamento dei lavoratori non appartenenti all’Unione Europea, dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori domestici e mirato, quali l’informazione, i colloqui di orientamento, la preselezione e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) svolgono le attività di certificazione della conservazione, perdita e sospensione dello stato di disoccupazione;
c) forniscono servizi di orientamento finalizzati all’inserimento o reinserimento dei soggetti nel mercato del lavoro mediante misure di miglioramento dell’occupabilità e di accompagnamento alla ricerca di lavoro;
d) formulano proposte di riqualificazione e formazione professionale e forniscono servizi di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori e monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
e) gestiscono l’avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 16 della l. 56/1987;
f) svolgono attività di sostegno alla stabilizzazione dei contratti di lavoro ed ai processi di regolarizzazione del lavoro;
g) gestiscono le attività inerenti gli interventi di politica attiva del lavoro previsti al capo VI, fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 2.
2. I centri per l’impiego adeguano la propria offerta ad una domanda di servizi specialistici ed innovativi, quali la rilevazione del fabbisogno professionale dei datori di lavoro, la consulenza orientativa e l’accompagnamento al lavoro dei soggetti in cerca di occupazione.

ARTICOLO 21
(Operatori pubblici e privati accreditati)

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si
definisce "accreditamento" il provvedimento mediante il quale la Regione, in coerenza con le politiche regionali per l’occupazione, riconosce ad un operatore, pubblico o privato, l’idoneità a:
a) erogare, nell’ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni amministrative attribuite in via esclusiva alle province;
b) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.
2. Gli operatori pubblici e privati accreditati svolgono, anche mediante l’utilizzo delle risorse pubbliche, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera f), le seguenti attività:
a) fornitura servizi di orientamento finalizzati all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti mediante misure di miglioramento dell’occupabilità e di accompagnamento alla ricerca di lavoro;
b) fornitura servizi di inserimento lavorativo, formazione, riqualificazione o relativi ad altre misure o iniziative di politica attiva del lavoro che favoriscano l’integrazione professionale, l’inserimento o il reinserimento lavorativo;
c) completamento, in via non sostitutiva, della gamma dei servizi erogati dai centri per l’impiego delle province;
d) realizzazione di interventi specializzati a favore di determinate categorie di utenti in un’ottica di integrazione dei servizi erogati dai centri per l’impiego delle province.
3. La Giunta regionale, con il parere della commissione consiliare competente e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative a livello regionale, componenti la Commissione regionale di concertazione, istituisce, con proprio provvedimento,
l’elenco per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell’ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto degli indirizzi regionali definiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), dei principi e criteri generali riportati all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del d.lgs. 276/2003, nonché dei seguenti ulteriori criteri:
a) rispetto di standard omogenei di servizio nel territorio regionale;
b) garanzia di gratuità dell’accesso ai servizi da parte dei lavoratori.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale formula indirizzi e criteri generali per l’attuazione di forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l’impiego delle province, di cui all’articolo 20, non soggetti ad accreditamento, nonché le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento dell’istruzione e formazione professionale e quello degli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 276/2003, riservando in capo alle province la specificazione e l’attuazione dei predetti indirizzi e criteri generali.
5. Le province utilizzano le risorse assegnate dalla Regione, attraverso procedure ad evidenza pubblica finalizzate a garantire l’economicità della scelta del soggetto affidatario, nonché ad assicurare un servizio di qualità ed un corretto rapporto tra costi e benefici.
6. La Giunta regionale, nell’ambito delle procedure di collaborazione istituzionale con le province, disciplina altresì:
a) i requisiti minimi degli operatori, in termini di capacità logistiche,
competenze professionali, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
b) le procedure per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati autorizzati;
c) le modalità di misurazione dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati dagli operatori pubblici e privati accreditati;
d) le modalità di tenuta dell’elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti;
e) le idonee forme di controllo;
f) le modalità di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché l’obbligo di interconnessione con la Borsa continua del lavoro.
7. I requisiti minimi di cui al comma 6, lettera a), sono definiti
conformemente ai seguenti criteri generali:
a) sussistenza di competenze professionali specifiche e comprovate da idonea documentazione relativa ai titoli di studio e professionali posseduti dai dipendenti, soci, amministratori, consulenti direttamente impegnati
nell’erogazione dei servizi alle persone ed alle imprese;
b) prevalenza, nell’ambito dei rapporti di lavoro del personale direttamente adibito all’erogazione dei servizi, di rapporti di lavoro subordinato con gli operatori pubblici e privati accreditati, nel rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ARTICOLO 22
(Pubblicizzazione della tipologia e della strumentazione operativa dei servizi per il lavoro)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la comparazione nell’erogazione dei servizi previsti agli articoli 19 e 20, le province, nonché i soggetti attuatori degli interventi che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, comunicano periodicamente alla Regione, tramite il sistema informativo regionale per il lavoro, informazioni riguardanti le tipologie, le modalità di prestazione dei servizi stessi e dei relativi strumenti operativi nell’ambito della rete locale.
2. La Giunta regionale, a seguito delle comunicazioni di cui al comma 1, predispone un apposito catalogo recante il repertorio dei servizi per il lavoro.

ARTICOLO 23
(Operatori pubblici e privati autorizzati)

1. Ai fini dell’applicazione della legge si definisce "autorizzazione" il provvedimento mediante il quale la Regione abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati agenzie per il lavoro, allo svolgimento dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici nel mercato del lavoro regionale.
2. Gli operatori pubblici e privati autorizzati dalla Regione svolgono le attività di cui al comma 1 secondo le definizioni attribuite alle medesime dall’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del d.lgs. 276/2003.
3. La Giunta regionale disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal d.lgs. 276/2003, la procedura per l’iscrizione nelle sezioni regionali dell’albo degli operatori pubblici e privati che richiedono l’autorizzazione a svolgere le attività definite all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), e d), del d.lgs. 276/2003.
4. La Giunta regionale provvede, previa verifica dei requisiti richiesti dall’articolo 5 del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione del comma 4, lettera b), della medesima disposizione, a rilasciare l’autorizzazione secondo le modalità prescritte dall’articolo 6, comma 7, del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e provvede, altresì, alla contestuale comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’iscrizione delle agenzie nelle apposite sezioni regionali dell’albo nazionale delle agenzie per il lavoro.
5. Per i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, l’autorizzazione si riferisce allo svolgimento, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dell’attività di intermediazione a condizione che tali soggetti svolgano la predetta attività senza finalità di lucro, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g), del d.lgs. 276/2003 e provvedano a fornire le informazioni richieste dalla Regione relative al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 276/2003.
6. Per i soggetti previsti dall’articolo 6, comma 3, del d.lgs. 276/2003 l’autorizzazione si riferisce allo svolgimento dell’attività di intermediazione a condizione che rispettino i requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), del d.lgs. 276/2003.
7. I soggetti autorizzati, ai sensi del presente articolo, non possono in ogni caso svolgere l’attività di intermediazione nella forma di consorzio e non possono operare a favore di imprese aventi sede legale in altre Regioni.

ARTICOLO 24
(Organizzazioni non lucrative e di utilità sociale)

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale, in particolare delle cooperative iscritte alla sezione B dell’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"), che operano per favorire l’occupazione delle persone svantaggiate.
2. La Regione favorisce il raccordo delle organizzazioni di cui al comma 1 con i soggetti facenti parte del sistema regionale dei servizi per l’impiego.

ARTICOLO 25
(Sistema informativo regionale per il lavoro)

1. Il sistema informativo regionale per il lavoro (SIRL), parte integrante del sistema informativo regionale (SIRe), tratta, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati sui flussi di domanda e offerta di lavoro e sulle opportunità lavorative. Il sistema persegue l’obiettivo della semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini e ai datori di lavoro, attraverso l’utilizzo di strumenti telematici per aumentare l’efficacia e l’efficienza dei servizi per l’impiego.
2. I dati anagrafici necessari per l’attuazione del SIRL sono resi disponibili dai comuni e vengono integrati dalle istituzioni scolastiche e formative con i dati sui percorsi scolastici e formativi, nel rispetto dei vincoli di scambio dei dati previsti dalla vigente normativa.
3. Nell’ambito del SIRL si realizza l’esposizione dei dati relativi al libretto formativo del cittadino previsto dal d.lgs. 276/2003.
4. Il SIRL consente ai soggetti interessati e ai datori di lavoro di ottenere le informazioni disponibili in ordine alle offerte e richieste di lavoro e alle dinamiche della popolazione che studia o che si forma professionalmente nel territorio della Regione.
5. Il SIRL realizza l’unificazione delle informazioni di carattere amministrativo legate alle funzioni dei centri per l’impiego delle province e degli operatori pubblici e privati accreditati.
6. Gli operatori pubblici e privati autorizzati hanno la facoltà di accedere alle banche dati del SIRL previa stipula di apposite convenzioni anche a titolo oneroso.
della Regione.
8. La Giunta regionale assicura opportune forme di coinvolgimento delle province nella progettazione, realizzazione, conduzione e sviluppo del SIRL.

ARTICOLO 26
(Nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro)

1. Il SIRL conferisce i dati riguardanti la domanda e offerta di lavoro verso il nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro e garantisce l’interconnessione e lo scambio informativo con i soggetti che operano nei settori della formazione, dell’istruzione, dell’orientamento scolastico e professionale.
2. Il nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro è accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese per l’inserimento rispettivamente di curriculum ed annunci di lavoro.
3. Gli operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati hanno l’obbligo di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro, tramite il nodo regionale costituito ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 276/2003, i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ed a quelle rese dalle imprese riguardo l’ambito temporale e territoriale prescelto.

ARTICOLO 27
(Integrazione di sistemi statistici nel SIRL)

1. Il SIRL garantisce il supporto, su scala provinciale e locale, alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi di politica del lavoro attraverso gli strumenti di interrogazione statistica in esso contemplati.
2. La Regione, allo scopo di favorire lo scambio di dati e soluzioni operative integrabili nel SIRL, collabora con lo Stato, le altre regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e promuove intese con soggetti pubblici e privati accreditati che operano nel mercato del lavoro e nei sistemi educativi e formativi, con enti ed istituti previdenziali e statistici.
3. La Giunta regionale ha la facoltà di stipulare convenzioni con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la gestione e l’implementazione di parti del proprio SIRL.

ARTICOLO 28
(Internazionalizzazione del mercato del lavoro)

1. La Regione, allo scopo di garantire ai lavoratori ed alle lavoratrici l’esercizio del diritto a muoversi e lavorare in tutto il territorio europeo, promuove, anche avvalendosi dei soggetti facenti parte del sistema dei servizi per l’impiego e dei servizi di internazionalizzazione del sistema economico regionale, iniziative di collaborazione con altre Regioni e Stati europei attraverso l’adesione a reti internazionali di servizi per l’impiego e la partecipazione a partenariati istituiti per favorire la mobilità transfrontaliera e lo scambio di esperienze in materia di lavoro e formazione professionale. La Giunta regionale adotta i provvedimenti amministrativi conseguenti.

Capo VI.
INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

ARTICOLO 29
(Destinatari degli interventi)

1. Gli interventi di politica attiva del lavoro sono finalizzati
all’incremento dell’occupazione, mediante inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, dei seguenti soggetti, residenti o domiciliati in Piemonte:
a) soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;
b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;
c) soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;
d) soggetti occupati a rischio di disoccupazione;
e) soggetti che intendono intraprendere un’attività di autoimpiego.2. Gli interventi di politica attiva del lavoro che prevedono un sostegno al reddito sono connessi alla partecipazione del soggetto destinatario di azioni che prevedono attività di riqualificazione ed orientamento professionale volte al suo inserimento o reinserimento lavorativo o al potenziamento delle competenze al fine di una migliore collocazione nel mercato del lavoro.

ARTICOLO 30
(Ruolo delle imprese)

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle imprese, quali soggetti complementari a garantire il regolare funzionamento del mercato del lavoro, lo sviluppo economico del territorio, l’innovazione produttiva ed altresì la crescita dell’occupazione e del reddito.2. Le politiche regionali del lavoro, rivolte alle imprese, sono finalizzate
a sostenere adeguatamente ed a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, la ricerca di professionalità, la prevenzione e la soluzione delle crisi aziendali per la salvaguardia dell’occupazione e dei livelli di competitività.

ARTICOLO 31
(Inserimento lavorativo dei cittadini extracomunitari)

1. La Regione riconosce pari opportunità, rispetto ai cittadini italiani o appartenenti all’Unione europea, e qualità della condizione lavorativa ai cittadini provenienti da paesi non appartenenti all’ Unione europea, che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenti o domiciliati in Piemonte, nell’accesso alla formazione professionale, nell’inserimento lavorativo e nel sostegno ad attività autonome, anche in forma imprenditoriale. A tal fine, promuove e favorisce le attività formative mirate alla conoscenza della lingua italiana, dell’ordinamento civile dello Stato e della legislazione sulla sicurezza e regolarità del lavoro.
2. Il programma triennale di cui all’articolo 15 comprende interventi mirati al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

ARTICOLO 32
(Cantieri di lavoro)

1. Per facilitare l’inserimento lavorativo e per favorire l’inclusione sociale dei soggetti di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a) e b), è possibile, nell’ambito delle misure di politica attiva del lavoro, prevederne anche l’utilizzo temporaneo e straordinario da parte di comuni, comunità montane, loro forme associative, organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3, della L. 18 aprile 2005, n. 62), in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. Tale uilizzo non costituisce rapporto di lavoro ed è integrato da azioni di
orientamento e di formazione finalizzate a favorire l’occupabilità dei soggetti.2. I cantieri hanno durata di norma non inferiore a sei mesi, fatte salve motivate esigenze e non superiore a dodici mesi. La durata minima non può comunque essere inferiore a due mesi.
3. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati conservano lo stato di disoccupazione.
4. La Giunta regionale stabilisce:
soggetti, tenendo conto della loro età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati;
b) l’entità dell’indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati, rivalutata annualmente in base all’andamento dell’inflazione rilevata dall’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).
5. I soggetti sono utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l’inizio dell’altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere.
6. Al progetto di cantiere deve essere allegato il piano di sicurezza che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
7. La Giunta regionale, in attuazione del programma triennale di cui all’articolo 15, attribuisce alle province risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di cantieri di lavoro.
8. Le province approvano i progetti di cantiere presentati dagli enti promotori e utilizzatori e, nei limiti delle risorse attribuite dalla Regione, eventualmente integrate con risorse messe a disposizione dalle stesse province, provvedono al loro finanziamento, individuano i soggetti avviabili in raccordo con gli enti promotori e utilizzatori, emanano le ulteriori
disposizioni per la realizzazione dei cantieri e per il controllo sull’attuazione dei progetti.
9. Le province possono autorizzare cantieri di lavoro, promossi dagli enti indicati al comma 1, anche senza contributo regionale. In tal caso gli oneri sono a totale carico degli enti stessi, fatti salvi eventuali contributi da parte delle stesse province.
10. Ai soggetti utilizzati nei cantieri è corrisposta una indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. L’indennità spetta anche per i giorni di infortunio, nonché in caso di ricovero ospedaliero e relativa degenza, ma non oltre la durata del cantiere.
11. Il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo è a carico degli enti promotori e utilizzatori secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 33
(Sostegno all’inserimento lavorativo)

1. La Regione e gli enti locali favoriscono l’inserimento lavorativo dei soggetti di ui all’articolo 29, comma 1, lettere a) e b), appartenenti alle categorie previste all’articolo 2, lettera k), del d.lgs. 276/2003 nonché i dei soggetti disabili per i quali si applicano gli articoli 34, 35 e 36,
mediante la concessione di contributi a titolo di incentivo ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Regione che assumono a tempo indeterminato.
2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di attività di orientamento, di riqualificazione professionale, nonché al riconoscimento dei compensi per l’attività di accompagnamento e tutoraggio nell’avvenuto inserimento lavorativo.
3. L’incentivazione di cui al comma 1 si attua mediante l’erogazione del contributo, per i primi dodici mesi di attività del soggetto assunto, commisurato al monte ore di lavoro mensile effettivamente svolto, e del compenso al tutor. L’entità del contributo e del compenso è determinata secondo i criteri indicati dal comma 7.4. I datori di lavoro interessati non devono, inoltre, avere in corso
interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria o aver fatto ricorso a procedure di riduzione di personale, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo.
5. Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti e affini entro il quarto grado del titolare dell’impresa e degli amministratori in caso di società.
6. La risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro,
effettuata nel termine di cinque anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato, comporta la restituzione integrale del contributo erogato, salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
7. La Giunta regionale dispone l’ammissione a contributo fino all’esaurimento dei fondi a tale scopo stanziati sul bilancio regionale, previa individuazione dei criteri e delle priorità per la ripartizione dei fondi in relazione ai diversi interventi previsti a favore dei destinatari indicati dall’articolo 29.
8. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), eroga, avvalendosi dell’Agenzia Piemonte Lavoro, contributi a favore dei datori di lavoro pubblici e privati, a titolo di rimborso delle spese necessarie per le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici, finalizzate alla possibilità di impiego dei soggetti non vedenti e per l’installazione di strumenti adeguati all’espletamento delle mansioni di centralinista telefonico.

ARTICOLO 34
(Inserimento lavorativo delle persone disabili)

1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche ed integrazioni, promuovono l’inserimento lavorativo delle persone disabili.
2. La Regione e gli enti locali, nell’ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui all’articolo 12 bis della l. 68/1999 e successive modificazioni e integrazioni, promuovono l’inserimento lavorativo delle persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, prioritariamente nelle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della l. 381/1991.
3. Le persone disabili di cui al comma 2 sono individuate dalle province attraverso i centri per l’impiego sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 35
(Fondo regionale per l’occupazione dei disabili)

1. È istituito, ai sensi dell’articolo 14 della l. 68/1999, il fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito chiamato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di assistenza tecnica, nonché dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.
2. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla gestione del fondo, stabilendo, fra l’altro:
a) le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative domande di contributo;
b) i criteri di priorità da adottarsi per la valutazione dell’ammissibilità a contributo dei progetti, le modalità di concessione, ed eventuale revoca dei contributi, nonché i criteri da adottarsi per la valutazione dei progetti, con riferimento in particolare alla priorità da attribuire ai progetti mirati all’inserimento lavorativo delle persone con grave disabilità psichica e intellettiva;
c) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo è stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti;
d) i criteri per il riparto del fondo su scala provinciale.
3. Le province provvedono alla gestione del fondo nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 36
(Agevolazioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili)

1. Le agevolazioni sono destinate ai datori di lavoro, ancorché non soggetti all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3 della l. 68/1999.
2. Le agevolazioni sono, altresì, destinate alle persone disabili coinvolte nelle attività oggetto della presente legge, a titolo di rimborso di spese e di sostegno alla partecipazione ad attività direttamente finalizzate all’inserimento lavorativo.
3. Le agevolazioni possono essere integrative agli interventi agevolati previsti dal fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 14, comma 4, lettera b) della l. 68/1999.
4. Le province, sulla base dei criteri stabiliti dagli atti regionali di indirizzo e coordinamento, comprensivi delle indicazioni relative ai contenuti dei progetti di inserimento lavorativo di cui al comma 5, erogano le risorse finanziarie previste dal fondo per la realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo. I progetti sono finanziati, fino ad un massimo del 95 per cento dell’importo richiesto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Le risorse sono destinate prioritariamente ad agevolare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva e psichica.
Le province provvedono, altresì, ad attivare idonei servizi finalizzati al mantenimento del posto di lavoro delle persone inserite.
5. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, le province, anche avvalendosi degli operatori pubblici e privati accreditati, possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni per definire progetti di inserimento lavorativo.
6. Non sono ammissibili agevolazioni per gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, né per le spese per il personale dipendente o in collaborazione, nonché per le spese generali di struttura, che non siano direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione dei progetti di cui al comma 5.
7. Le province, anche tramite i centri per l’impiego, realizzano i progetti di cui al comma 5 avvalendosi dei servizi di assistenza tecnica ritenuti necessari.
8. Le province hanno la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di soggetti che abbiano svolto attività di tutore riconosciuta per l’inserimento lavorativo dei disabili, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e con gli obiettivi previsti dalla l. 68/1999.

ARTICOLO 37
(Sussidio a favore di lavoratori in gravi difficoltà economiche)

1. La Regione ha la facoltà di destinare risorse per sussidi corrisposti ai sensi e per gli effetti previsti all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) a favore di lavoratori e lavoratrici che, a causa dell’involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte, si trovano in una situazione economica pari o inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta regionale.2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno la facoltà di ottenere il sussidio anche per più annualità.
3. I soggetti di cui al comma 1 partecipano alle attività, promosse dai centri per l’impiego delle province, di orientamento professionale, inserimento lavorativo, formazione, riqualificazione o relative ad altre misure o iniziative di politica attiva del lavoro che favoriscono l’integrazione professionale, l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
4. Possono, altresì, ottenere il sussidio i lavoratori che, per cause di crisi aziendale, rientrano in accordi che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione.
5. Il sussidio può essere richiesto, fino ad un massimo del 20 per cento della retribuzione, anche dalle lavoratrici in maternità, cui spetta, secondo l’ordinamento vigente, l’indennità sostitutiva di retribuzione, nei soli casi in cu i contratti collettivi nazionali applicabili prevedano la decurtazione della stessa retribuzione.
6. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri di priorità, le modalità e i termini per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

ARTICOLO 38
(Tirocini formativi e di orientamento)

1. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, i tirocini formativi e di orientamento, anche estivi, quali strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati in via esclusiva a favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a sostenere le scelte professionali dei tirocinanti.
2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto terzo, rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell’iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme restando le condizioni di cui all’articolo 40, il datore di lavoro privato può essere costituito da imprenditore o da persona esercente una professione, ancorché senza lavoratori dipendenti. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante.
Non è ammesso l’utilizzo di tirocini in aziende che abbiano in corso sospensioni di lavoratori in cassa integrazione o che nei sei mesi precedenti abbiano ridotto il personale con licenziamenti, mobilità.
3. È obbligatoria l’assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante o eventualmente con altri soggetti.
4. Per ogni tirocinio sono individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell’attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.
5. I soggetti ospitanti ed i soggetti promotori hanno la facoltà di assegnare borse lavoro per la durata del tirocinio.
6. La Regione incentiva l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo datore di lavoro ospitante, delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro cinque anni dal momento dell’assunzione, esclusi i casi di dimissione del lavoratore, di licenziamento dello stesso per giusta causa o giustificato motivo, comporta la revoca dell’incentivo e l’obbligo di restituzione alla Regione. I termini e le modalità di concessione degli incentivi sono stabiliti dalla Giunta regionale.
7. L’Agenzia Piemonte Lavoro comunica a cadenza quindicinale i dati relativi ai tirocini, trattandoli nel rispetto del d.lgs. 196/2003, alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale di concertazione.
8. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano ai moduli formativi, denominati stage, di durata limitata, inseriti in un percorso di istruzione e formazione professionale.

ARTICOLO 39
(Tirocini estivi)

1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento, i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso l’Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
2. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi, anche in caso di pluralità di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico o scolastico e l’inizio di quello successivo.

ARTICOLO 40
(Soggetti promotori, durata e limiti dei tirocini)

1. La Giunta regionale individua:
a) l’eventuale rapporto fra il numero di tirocinanti ospitati ed il personale operante presso i soggetti ospitanti, con rapporto di lavoro subordinato;
b) le professionalità e le tipologie d’impresa che consentono di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti professioni, anche senza lavoratori dipendenti;
c) la durata massima dei tirocini, che non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità, prevedendo altresì le condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, controlli e verifiche e, per i tirocini finanziariamente sostenuti dalla Regione, le sanzioni in caso di inadempienze;
d) l’entità massima di eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante.
2. La Giunta regionale può altresì individuare condizioni di maggior favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizioni di svantaggio, allorché realizzati presso le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera b), della l. 381/1991.
3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:
a) le province;
b) le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;
c) le istituzioni scolastiche, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;
d) i soggetti accreditati dalla Regione per l’erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento;
e) le comunità terapeutico-riabilitative e le cooperative sociali, purché iscritte nei relativi elenchi regionali, nonché gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali di cui all’articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), come modificato dalla legge regionale 2 maggio 2006, n. 16, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del percorso;
f) le aziende sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
g) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per il lavoro;
h) i comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati all’esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti;
i) gli enti bilaterali di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione).

ARTICOLO 41
(Qualificazione dei tirocini)

1. La Giunta regionale definisce i criteri per l’attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti.
2. Le province, nell’ambito delle previsioni contenute nel programma triennale della Regione, promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:
a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;
b) le azioni di supporto all’esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti i tirocini;
c) le attività di servizio per agevolare l’incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti;
d) le attività di accompagnamento e controllo.
3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all’articolo 38 e le parti sociali.

ARTICOLO 42
(Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa)

1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, favoriscono, mediante la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e di garanzie di accesso al credito, servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica finalizzati anche al trasferimento di impresa extra famiglia, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società cooperative, purché abbiano sede legale, amministrativa e operativa in Piemonte, anche mediante il recupero e la valorizzazione delle competenze e capacità tecniche e professionali dei soggetti di cui all’articolo 29.
2. La Regione e gli enti locali, nel favorire le iniziative di autoimpiego e di creazione d’impresa di cui al comma 1, assicurano l’integrazione con i servizi per il lavoro di cui agli articoli 19 e 20.
3. Per le società cooperative, ai fini della concessione di contributi, finanziamenti agevolati e di garanzie di accesso al credito, si applicano le specifiche norme previste nella legislazione regionale di settore.
4. La Giunta regionale stabilisce:
a) l’importo massimo degli incentivi di cui al comma 1;
b) le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali delle attività di cui al comma 1;
c) le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici concessi;
d) le modalità di gestione degli strumenti di intervento.
5. La Giunta regionale stabilisce, altresì, i criteri, le modalità ed i
termini di concessione dei contributi, dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per l’accesso al credito di cui al comma 1 finalizzati alla:
a) copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnico-gestionale connesse all’avvio dell’attività;
b) formazione professionale e manageriale;
c) realizzazione di investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespite e distinti dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l’esercizio dell’attività;
d) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
6. Al fine di favorire l’accesso al credito e la concessione di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono utilizzati i fondi regionali di garanzia e di rotazione appositamente istituiti.
7. La gestione dei fondi è affidata, con apposita convenzione, al soggetto gestore dei fondi nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 43
(Misure di anticipazione delle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale)

1. La Regione, in concorso con gli enti locali e le parti sociali, previene situazioni di crisi territoriali, settoriali ed aziendali e salvaguarda i livelli occupazionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:
a) promuove l’azione delle parti sociali volta all’individuazione di soluzioni per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio produttivo;
b) promuove e sostiene progetti specifici diretti alla formazione,
orientamento, riqualificazione e reinserimento dei lavoratori, da attuare con modalità improntate a criteri di flessibilità ed immediatezza.
3. La Regione e gli enti locali, nell’ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, promuovono progetti di ricollocazione professionale nel mercato del lavoro a favore di lavoratori che si trovano in trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), assegnando a tale scopo risorse finanziarie alle province.
4. I progetti di cui al comma 3 sono realizzati a seguito di accordi, finalizzati a fronteggiare crisi occupazionali, stipulati a livello regionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione regionale di concertazione.
5. Le crisi occupazionali di cui al comma 4 sono determinate da cessazione di attività o ramo di azienda, assoggettamento dell’azienda a procedura concorsuale, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria.6. I progetti di cui al comma 3 consistono nell’attuazione di interventi
specifici di formazione, riqualificazione e orientamento professionale,
accompagnamento e affiancamento della persona nell’inserimento in nuove attività lavorative, anche di autoimpiego e relativo sostegno al reddito,
nonché incentivi all’assunzione a tempo indeterminato a favore dei datori di lavoro.
7. Le province predispongono ed attuano i progetti di cui al comma 3 secondo gli indirizzi stabiliti dal programma triennale previsto dall’articolo 15.

ARTICOLO 44
(Esame congiunto delle crisi occupazionali e pareri sui trattamenti integrativi)

1. Presso la Regione si svolge l’esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e per la dichiarazione di mobilità del personale, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, d.lgs. 469/1997. La Regione promuove gli accordi finalizzati all’utilizzo di strumenti a minore impatto sociale, quali i contratti di solidarietà.
2. Per le procedure che richiedono un successivo atto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ossia per le istanze di riconoscimento dell’integrazione salariale straordinaria e per le istanze di riconoscimento del contratto di solidarietà, il Presidente della Giunta regionale o l’assessore delegato esprime il parere di cui all’articolo 3, comma 3, del d.lgs. 469/1997 nei termini richiesti dalle norme vigenti.
3. Decorsi i termini stabiliti dalle norme per effettuare l’esame congiunto di cui al comma 1 o per formulare il parere di cui al comma 2, le procedure si intendono validamente esperite.4. Presso la Regione si svolge, altresì, il confronto previsto dall’articolo
33, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
5. La Regione e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, ai fini della riqualificazione professionale e del ricollocamento presso altre amministrazioni, provvedono alla formazione e gestione degli elenchi del personale in disponibilità di cui all’articolo 34, comma 3, del d.lgs. 165/2001.

ARTICOLO 45
(Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)

1. L’avviamento per il reclutamento di personale delle categorie o qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, salvo selezione pubblica di verifica della idoneità dei soggetti che hanno formulato domanda a seguito di avviso pubblico, ovvero che si presentano a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell’avviso pubblico.
2. Ai fini della scelta è privilegiato il criterio del minor reddito in relazione alla situazione familiare, calcolato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), quello della condizione di disoccupato di lunga durata, di disoccupato o di occupato e, a parità di condizioni, privilegiando il soggetto più anziano di età.
3. La Giunta regionale disciplina le ulteriori modalità attuative, ivi compresa l’eventuale graduazione del punteggio collegato alla durata dello stato di disoccupazione fino ad un massimo di ventiquattro mesi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, altresì agli enti pubblici non economici a carattere nazionale o pluriregionale presenti sul territorio regionale.

ARTICOLO 46
(Qualificazione del lavoro presso la pubblica amministrazione)

1. La Regione promuove, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, operanti dipendenti o partecipati, mediante protocolli d’intesa finalizzati all’utilizzo, presso le medesime, di forme contrattuali stabili, nonché alla formazione permanente del personale, al benessere organizzativo ed all’erogazione di servizi orientati alla centralità dell’utente.
2. La Regione promuove, inoltre, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica indette dalla Regione stessa e dalle pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, nei casi in cui la maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici interessati sia composta da persone disabili, esecuzione degli appalti pubblici nel contesto di programmi di lavoro protetti, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 52 del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 47
(Invecchiamento attivo delle persone)

1. La Giunta regionale, al fine di favorire condizioni di lavoro propizie all’invecchiamento attivo delle persone, promuove, sentita la Commissione regionale di concertazione, la realizzazione di seminari informativi ed iniziative finalizzate alla possibile ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici all’interno del sistema produttivo.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 e previ accordi sindacali aziendali, la Giunta regionale prevede interventi di rimotivazione dei lavoratori e delle lavoratrici ultra cinquantacinquenni, coinvolgendoli nella loro qualità di "maestri di mestiere", in attività di addestramento dei lavoratori e delle lavoratrici più giovani all’interno dei processi di sviluppo aziendale.

Capo VII.
SOSTEGNO ALLA STABILIZZAZIONE DEL LAVORO

ARTICOLO 48
(Incentivi alla stabilizzazione del posto di lavoro)

1. La Regione, in coerenza con i principi e gli obiettivi contenuti nella direttiva 1999/70/CEE del Consiglio europeo del 28 luglio 1999, applicata col decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES) e successive modificazioni e integrazioni, interviene per favorire la trasformazione dei contratti di lavoro di durata temporanea in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l’attribuzione dell’incentivo, nonché l’ammontare di esso e l’eventuale divieto di cumulo con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.
3. La Giunta regionale, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili,
concede un incentivo economico alle imprese che, senza soluzione di continuità, trasformano i contratti di lavoro di durata temporanea in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a condizione che l’impresa applichi ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
4. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro cinque anni dalla trasformazione dei contratti di lavoro di durata temporanea, esclusi i casi di dimissione del lavoratore, di licenziamento dello stesso per giusta causa o giustificato motivo, comporta la revoca dell’incentivo e l’obbligo di restituzione alla Regione.

ARTICOLO 49
(Assegni individuali per l’accesso ad attività formative)

1. La Regione, per favorire la stabilizzazione del lavoro, prevede la concessione di assegni formativi individuali e predispone percorsi formativi a favore di lavoratori occupati con rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
2. La Regione predispone servizi e strumenti per valorizzare e rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze lavorative e con i percorsi di istruzione e formazione professionale.
3. La Giunta regionale, in accordo con le parti sociali presenti nella Commissione regionale di concertazione, stabilisce criteri e modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

Capo VIII.
AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

ARTICOLO 50
(Promozione e divulgazione di azioni positive)

1. La Regione e gli enti locali promuovono azioni positive per la
realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 42
del d.lgs. 198/2006 anche avvalendosi della Commissione per le pari
opportunità tra donne e uomini, di cui all’articolo 93 dello Statuto, e delle
consigliere di parità regionale e provinciali.
2. La Regione e gli enti locali promuovono l’acquisizione e la divulgazione
delle informazioni relativamente alla normativa regionale, nazionale e
comunitaria in materia di parità, avvalendosi in particolare delle consigliere
di parità regionale e provinciali.

ARTICOLO 51
(Inserimento e reinserimento lavorativo delle donne)

1. La Regione e gli enti locali attuano interventi specifici di politica attiva del lavoro a favore delle donne che:
a) intendono inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro;
b) intendono ritornare sul mercato del lavoro dopo un periodo di fuoriuscita dallo stesso per qualsiasi motivo;
c) intendono intraprendere attività lavorativa autonoma;
d) intendono intraprendere percorsi di formazione professionale, finalizzati al raggiungimento delle competenze utili in relazione alle lettere a), b) e c).
2. La Giunta regionale individua criteri, priorità e modalità degli interventi nei confronti delle donne, tenendo conto della loro età, delle precedenti esperienze lavorative, della necessità di reinserimento nel mercato del lavoro, delle condizioni di disabilità e di ogni altra situazione di difficoltà socio-economica in cui possono trovarsi.

ARTICOLO 52
(Azioni positive e priorità negli incentivi)

1. La Regione e gli enti locali, nell’erogazione delle risorse finanziarie, danno priorità alle aziende ed agli enti che attuano al proprio interno azioni positive a favore delle donne.
2. Al fine di ottenere le risorse di cui al comma 1, le aziende e gli enti presentano alla Regione progetti o documentazione di azioni positive, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, nell’esame delle domande prodotte ai sensi dell’articolo 42, dà precedenza a quelle presentate dalle donne. A tal fine, nell’ipotesi di società di persone o di società cooperativa le donne devono costituire almeno l’80 per cento dei soci e nell’ipotesi di società di capitali devono avere almeno l’80 per cento del capitale ed essere in misura maggioritaria nell’organo di amministrazione delle stesse.

ARTICOLO 53
(Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro)

1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell’organizzazione del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la Regione e gli enti locali, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), sostengono, anche finanziariamente progetti proposti da aziende e da enti, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale nel programma triennale di cui all’articolo 15.
2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere anche l’inserimento nell’organizzazione del lavoro di nuove figure competenti in materia di conciliazione.
3. Al fine di incentivare la permanenza nel posto di lavoro, la Giunta regionale sostiene le iniziative dei datori di lavoro, nonché altre innovazioni che possono anche introdurre modifiche agli orari e all’organizzazione del lavoro, finalizzate a rendere concretamente fattibile la conciliazione.
4. Al fine di favorire l’accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, la Giunta regionale prevede forme di sostegno alla fruizione di servizi di conciliazione, anche stabilendo modalità e termini per il riconoscimento del diritto ad ottenere voucher per l’acquisizione dei servizi alla persona, finalizzati alle attività di cura in ambito familiare.

Capo IX.
RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

ARTICOLO 54
(Promozione della responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione, in conformità agli obiettivi e agli orientamenti dell’Unione Europea, favorisce l’assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con le comunità locali e con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime.
2. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile, la coesione sociale ed il raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna.
3. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese anche in relazione alle scelte di localizzazione delle unità produttive al fine di evitare o contenere la ricaduta di eventuali effetti negativi sull’occupazione e sul mercato del lavoro locale.

ARTICOLO 55
(Interventi a sostegno della responsabilità sociale delle imprese)

programmi e negli atti di indirizzo per l’occupazione e a tale scopo, anche in raccordo con le parti sociali rappresentate nella Commissione regionale di concertazione:
temi della responsabilità sociale delle imprese;
b) sostiene iniziative imprenditoriali, concordate con le organizzazioni sindacali aziendali, finalizzate al miglioramento dei livelli di salute, di sicurezza, di qualità del lavoro, di garanzia delle pari opportunità, nonché quelle volte a tutelare le condizioni ambientali e le comunità di persone che potrebbero risentire degli effetti dell’attività produttiva;
c) promuove le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con lo sfruttamento del lavoro minorile, favorendo l’inclusione dei minori nel sistema formativo;
d) promuove le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con l’inquinamento ambientale, con la messa in pericolo delle condizioni di salute dei lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti e delle popolazioni che vivono nelle aree interessate dagli effetti dell’attività produttiva;
e) favorisce l’adozione da parte delle imprese di codici di condotta e di documenti, quali i bilanci sociali, di genere ed ambientali;
f) sostiene l’acquisizione da parte delle imprese di marchi di qualità sociale, anche in relazione all’inserimento lavorativo delle persone disabili, di genere ed ambientale.

Capo X.
SICUREZZA, REGOLARITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO

ARTICOLO 56
(Sistema di sicurezza e qualità del lavoro)

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza e qualità del lavoro e il miglioramento della qualità della vita lavorativa.
2. Nella programmazione regionale diretta al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale prevede o favorisce iniziative volte alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, alla promozione del benessere psicofisico dei lavoratori ed all’inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi al genere, età, condizioni di svantaggio dei lavoratori in relazione ai rischi dell’attività lavorativa.
3. La Giunta regionale, in conformità ai principi previsti dalla normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, persegue, anche mediante specifici accordi con altre amministrazioni pubbliche, l’introduzione e la diffusione nelle procedure di affidamento e nell’esecuzione di appalti pubblici di disposizioni dirette ad individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro, rispetto a quelle minime stabilite dalla normativa statale.
4. La Giunta regionale esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo e vigilanza svolte dalle aziende sanitarie locali, ne verifica la qualità e l’efficacia e informa la Commissione regionale di concertazione degli esiti.

ARTICOLO 57
(Interventi di prevenzione)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative orientate al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla prevenzione ed anticipazione dei rischi.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, in accordo con le parti sociali rappresentate nella Commissione regionale di concertazione:
a) finanzia programmi formativi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché di rafforzamento delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
b) favorisce e sostiene campagne informative ed azioni di sensibilizzazione, specie se rivolte ai lavoratori immigrati, da realizzarsi anche con il coinvolgimento dei centri provinciali per l’educazione degli adulti;c) sostiene la realizzazione di moduli formativi dedicati al tema della
sicurezza e qualità del lavoro nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, realizzate mediante impiego di risorse pubbliche.

ARTICOLO 58
(Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro)

1. La Regione considera la regolarità delle condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle politiche in materia di qualità e sicurezza del lavoro e promuove ogni iniziativa finalizzata alla lotta al lavoro sommerso.
2. Nel programma triennale per le politiche attive del lavoro di cui all’articolo 15 e negli atti di indirizzo di cui all’articolo 16 la Giunta regionale stabilisce le linee di intervento da realizzare sul territorio nel rispetto dei seguenti principi:
a) riconoscimento dei benefici previsti dall’ordinamento regionale solo ai soggetti che dimostrano di essere in regola con gli obblighi di legge in materia previdenziale e che applicano ai lavoratori dipendenti e nondipendenti, compresi i soci lavoratori delle cooperative, trattamenti
economici e normativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
b) possibilità di revoca dei benefici qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente rispetto agli obblighi e alle condizioni di cui alla lettera a);
c) promozione di ogni iniziativa finalizzata all’accesso al lavoro dei cittadini, nonché degli immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno.

ARTICOLO 59
(Interventi in materia di regolarità del lavoro)

1. Per perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 56, la Giunta regionale:
a) promuove e finanzia progetti sperimentali di emersione del lavoro irregolare;
b) promuove specifici accordi fra le parti sociali rappresentate nella Commissione di concertazione volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro;c) promuove azioni di sistema attraverso la realizzazione di sportelli di
informazione, attività di tutoraggio e consulenza sul territorio;
d) promuove interventi formativi e informativi a favore di soggetti pubblici e privati con particolare riguardo alla diffusione della cultura della legalità e agli effetti negativi del lavoro e dell’economia sommersi.

Capo XI.
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 60
(Trasferimenti e controlli)
1. I trasferimenti delle risorse regionali a favore degli enti locali sono subordinati alla presentazione di preventivi di spesa da parte degli enti medesimi.
2. La Regione e le province, nell’ambito delle rispettive competenze, esercitano, avvalendosi del proprio personale o con il supporto di soggetti esterni individuati con procedura ad evidenza pubblica, il controllo delle
attività, inteso quale verifica di conformità alle normative di riferimento, della regolarità di svolgimento delle azioni e della corretta gestione finanziaria e contabile.
3. Il controllo si realizza con modalità e strumenti idonei e coerenti con le scelte delle amministrazioni competenti e prevede la verifica dei requisiti dei soggetti attuatori, la conformità dell’attuazione delle attività con le disposizioni contenute negli atti amministrativi, la regolare gestione finanziaria, la certificazione periodica e la rendicontazione finale delle spese.
4. La Giunta regionale e le province, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno la facoltà di stipulare protocolli d’intesa con i comandi egionali e provinciali della Guardia di Finanza, nonché con le altre
amministrazioni pubbliche al fine di realizzare una fattiva collaborazione per migliorare l’efficacia complessiva dei controlli delle attività.

ARTICOLO 61
(Rendicontazione delle spese)

1. La Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai soggetti attuatori allo scopo di garantire la corretta gestione finanziaria degli interventi, la giustificazione e la certificazione delle spese sostenute e l’osservanza delle responsabilità in materia di sorveglianza e controllo.
2. La Regione, attraverso la competente struttura, provvede, entro novanta giorni dal ricevimento, all’esame del rendiconto verificando la corretta preventivi finanziari, in conformità alla disciplina regionale in materia e alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti per i titoli ordinari di costo.
3. Le somme inutilizzate dalle province non sono restituite alla Regione e sono computate in compensazione delle somme spettanti alle province medesime per i successivi esercizi finanziari.
4. La documentazione contabile, costituita dai titoli originari di costo, è conservata agli atti dei soggetti attuatori per dieci anni ed è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia di controlli di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Le province adeguano i procedimenti di controllo di loro competenza alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

ARTICOLO 62
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, decorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge e con successiva periodicità triennale, avvalendosi del supporto dell’Agenzia Piemonte Lavoro di cui all’articolo 6 e dei rapporti di monitoraggio e valutazione predisposti dalla stessa Agenzia, presenta al Consiglio regionale una relazione che contiene risposte ai seguenti quesiti:
a) la modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dal bilancio regionale, dai fondi statali e dai fondi comunitari;
b) la quantità e la tipologia dei destinatari raggiunti dagli interventi previsti alla legge, con particolare riferimento alle assunzioni delle
persone disabili, suddivise per tipologia di utenza e modalità contrattuale;c) le forme di concertazione e di leale collaborazione raggiunte con le parti
sociali e le autonomie locali per l’attuazione degli interventi;
d) le attività di promozione e di informazione dei destinatari degli interventi;
e) le modalità di utilizzo dei tirocini formativi, anche estivi, nonché le caratteristiche dei percorsi formativi attivati;
f) il grado di funzionalità dei servizi al lavoro nell’ambito del sistema regionale, nonché lo stato di operatività del sistema informativo regionale del lavoro e di connessione con la Borsa continua nazionale del lavoro;
g) l’apporto dato dai singoli interventi al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3;
h) l’evoluzione del mercato del lavoro regionale attribuibile all’attuazione degli interventi e singolarmente per gli interventi di maggiore rilevanza;
i) le criticità emerse nell’attuazione della legge.
2. La relazione di cui al comma 1 è integrata dal parere espresso dal Comitato istituzionale al lavoro, di cui all’articolo 10, e dalla Commissione regionale di concertazione, di cui all’articolo 11, in relazione all’efficacia dei singoli interventi nel favorire la promozione e la stabilizzazione dell’occupazione, nonché la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro nel territorio regionale.
3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali atti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.
4. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione della legge forniscono le informazioni ed i dati necessari alla predisposizione della relazione di cui al comma 1.

ARTICOLO 63
(Notifica dei provvedimenti attuativi)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione di casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

ARTICOLO 64
(Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e compiti amministrativi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei loro confronti, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

ARTICOLO 65
(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque disciplinati sulla base delle disposizioni di legge di cui all’articolo 66.
2. Le domande dirette ad ottenere i benefici previsti dalle norme di cui all’articolo 66, comma 1, sono regolate dai provvedimenti amministrativi previsti dalle stesse norme fino al perfezionamento dei provvedimenti amministrativi attuativi della presente legge.
3. Fino all’insediamento degli organismi di cui agli articoli 6, 10 e 11, la Regione continua ad avvalersi, rispettivamente, di quelli previsti dagli articoli 9, 8 e 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41
(Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro).

ARTICOLO 66
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1 (Istituzione dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro);
b) la legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali);
c) la legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Partecipazione della Regione Piemonte alla realizzazione da parte degli enti locali di progetti per favorire l’impiego di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni in opere e servizi di pubblica utilità);
d) la legge regionale 27 febbraio 1986, n. 10 (Modificazioni alla legge regionale n. 55 del 18 ottobre 1984);
e) la legge regionale 30 ottobre 1989, n. 62 (Modifica alla l.r. 55/1984 ’Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti localì);
f) la legge regionale 29 ottobre 1992, n. 43 (Informazione, promozione, divulgazione di azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna);g) la legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per
incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati);
h) la legge regionale 22 dicembre 1995, n. 92 (Modificazione alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 ’Misure straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiatì);
i) la legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 (Impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all’esterno per lavori socialmente utili a protezione dell’ambiente);
j) la legge regionale 9 maggio 1997, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 ’Misure straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiatì e successive modifiche e integrazioni);
k) la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro);icembre 1998, n. 41 ’Organizzazione delle funzioni regionali e locali in
materia di mercato del lavorò);
m) la legge regionale 29 agosto 2000, n. 51 (Fondo regionale per l’occupazione dei disabili);
n) la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Misure urgenti per l’avviamento al lavoro di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti);
o) l’articolo 19 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003);
p) l’articolo 63 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004);r) gli articoli 6 e 8 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2005);
s) la legge regionale 27 novembre 2006, n. 36 (Autorizzazione e accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale);
t) l’articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007);
u) l’articolo 40 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l’anno 2008);
v) l’articolo 16 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie).
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle leggi abrogate.

ARTICOLO 67
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, ammontanti ad euro 52.606.049,98, si fa fronte:
a) per l’esercizio finanziario 2009, per le spese correnti, con i fondi stanziati nelle seguenti unità previsionali di base (UPB): DA15041 per un impoto pari a euro 22.437.930,98; UPB DA15051 per un importo pari a euro
1.310.863,00; UPB DA15981 per un importo pari a euro 369.200,00; UPB DA15061 per un importo pari a euro 2.868.056,00; UPB DA15001 per un importo pari a euro 20.000.000,00 e per le spese in conto capitale nella UPB DA15052 per un importo pari a euro 1.476.000,00;
b) per il biennio 2010-2011 con le risorse finanziarie individuate secondo le odalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).
2. Le risorse finanziarie disponibili derivanti dal fondo rotativo, istituito ai sensi dell’articolo 4, comma 2, e dal fondo di garanzia istituito dall’articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), i cui stanziamenti sono iscritti nelle unità previsionali di base di cui al comma 1, affluiscono, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, al bilancio regionale e sono destinati al finanziamento dei fondi di cui all’articolo 42.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Piemonte.
Data a Torino, addì 22 dicembre 2008
Mercedes Bresso


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