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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22
Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)


1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e la utilizzazione delle acque
minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione.
2. Con la presente legge la Regione:
a) assicura il razionale utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nell’ambito della corretta gestione delle risorse idriche presenti nei bacini interessati in
particolare di quelle destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;
b) promuove la valorizzazione e la tutela delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nonché lo sviluppo sostenibile dei territori interessati.
3. Le acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale e le
relative pertinenze costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.


ARTICOLO 2
(Definizioni)


1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) acque minerali naturali: le acque provenienti da falda o giacimento sotterraneo di
caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente con proprietà favorevoli alla salute
riconosciute ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della
direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque
minerali naturali);
b) acque di sorgente: le acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente e che hanno origine da una falda o giacimento sotterraneo, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 105/1992, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE);
c) acque termali: le acque minerali naturali riconosciute a fini terapeutici, ai sensi del
regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l’esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini).


TITOLO II
RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI
CAPO I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA


ARTICOLO 3
(Permesso di ricerca)


1. La ricerca delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è consentita solo a chi è
munito del relativo permesso. Il permesso di ricerca ha per oggetto:
a) lo studio del bacino idrogeologico delle sorgenti o delle falde acquifere che si intende
captare;
b) la realizzazione di scavi, sondaggi esplorativi e di ogni altra indagine atta ad accertare
le caratteristiche degli acquiferi e delle acque rinvenute;
c) la rimessa in pristino dello stato dei luoghi oggetto dei lavori di ricerca, se necessaria.
2. Il permesso di ricerca non può essere accordato per un’area superiore a duecento ettari.
Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi purché nel complesso non sia superato il limite dei quattrocento ettari.
3. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 2 la superficie accordata può essere ridotta o
ampliata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del
titolare del permesso. L’istanza di ampliamento è pubblicata con le modalità di cui
all’articolo 4, comma 3.
4. La durata del permesso di ricerca ha validità fino a tre anni a decorrere dalla data del
rilascio e può essere prorogata, previa istanza motivata del titolare, fino ad un massimo di un anno. L’istanza di proroga è pubblicata con le modalità di cui all’articolo 4, comma 3.5. Il titolare del permesso di ricerca deve notificare il relativo provvedimento ai
proprietari o ai possessori a qualunque titolo dei terreni interessati dai lavori di ricerca
almeno trenta giorni prima del loro inizio.
6. Il titolare del permesso di ricerca presenta alla Regione una relazione di fine ricerca
contenente i dati tecnici e la documentazione relativa alle spese sostenute ed alle opere
eseguite per le finalità di cui all’articolo 11, comma 3.


ARTICOLO 4
(Istanza per il rilascio del permesso)


1. Il permesso di ricerca è rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta purché, in
relazione agli investimenti programmati, abbia la necessaria idoneità tecnica ed economica.
2. L’istanza è presentata al dirigente del Servizio regionale competente in materia di acque minerali naturali, di sorgente e termali, di seguito dirigente del Servizio regionale,
allegando, ai fini di cui al comma 1, il programma di ricerca e dei relativi investimenti,
nonché ogni altra documentazione prevista dal regolamento di cui all’articolo 39.
3. L’istanza di rilascio del permesso è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell’Albo
Pretorio dei Comuni interessati. La pubblicazione é preceduta dall’avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione a spese del richiedente.


ARTICOLO 5
(Istanze concorrenti per il rilascio del permesso)


1. Più istanze di rilascio sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresì presentate,
pena l’inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della
prima domanda all’Albo Pretorio effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 3.
2. In caso di concorso di più istanze di rilascio è preferito il soggetto che presenti la
capacità tecnico-economica più idonea alla ricerca ed il miglior programma di ricerca e dei relativi investimenti, tenendo conto delle ricadute per l’economia locale e della
sostenibilità ambientale degli interventi. Le istanze sono valutate nel rispetto dei criteri
stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 39. A parità di condizioni prevale la
priorità nella presentazione dell’istanza.


ARTICOLO 6
(Rilascio del permesso)


1. Il permesso di ricerca è rilasciato dal dirigente del Servizio regionale, nel rispetto
delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti di cui all’articolo 5 della
legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) e del Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del piano di cui all’articolo 35.
2. Il rilascio del permesso di ricerca è subordinato all’acquisizione del parere espresso dai Comuni interessati per territorio. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il dirigente del Servizio regionale procede indipendentemente dall’acquisizione.
3. Il provvedimento contiene:
a) l’individuazione e l’estensione della superficie accordata in permesso e la durata del
permesso stesso;
b) la determinazione del diritto annuo da corrispondere ai sensi dell’articolo 29, comma 1 e la determinazione del deposito cauzionale di cui all’articolo 7.
4. Il permesso di ricerca può contenere eventuali prescrizioni e limitazioni.
5. Il dirigente del Servizio regionale può disporre, con atto motivato, il diniego del
permesso di ricerca e può sospendere per il tempo necessario i permessi di ricerca già
rilasciati per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, oppure a seguito di istanza
motivata del titolare.


ARTICOLO 7
(Deposito cauzionale)


1. Il titolare del permesso di ricerca entro un mese dalla notifica del rilascio versa in
favore della Regione un deposito cauzionale vincolato per l’intero periodo di durata del
permesso mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d’importo pari al dieci per cento della spesa indicata nel programma di cui all’articolo 4, comma 2.


ARTICOLO 8
(Cessazione del permesso di ricerca)


1. Il permesso di ricerca cessa, oltre che per la scadenza del termine di durata, nei seguenti casi:
a) rinuncia;
b) decadenza;
c) revoca.
2. La dichiarazione di rinuncia è presentata al dirigente del Servizio regionale, per
iscritto, dal titolare del permesso di ricerca e non può essere sottoposta a condizioni. Resta fermo l’obbligo relativo al pagamento del diritto annuo di cui all’articolo 29, comma 1 relativo all’annualità in corso.
3. Il dirigente del Servizio regionale pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca nei
seguenti casi:
a) il titolare non ha dato inizio ai lavori di ricerca nei termini stabiliti o i lavori sono
stati sospesi da oltre tre mesi senza giustificato motivo;
b) il titolare ha utilizzato in qualsiasi forma le acque captate o ha violato le prescrizioni
e le limitazioni imposte;
c) il titolare non ha provveduto al pagamento del diritto annuo.
4. La decadenza dal permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, diritto a rimborsi, compensi o indennità. Essa è pronunciata entro sessanta giorni dall’inizio del procedimento,
previa contestazione dei relativi motivi all’interessato, il quale può presentare eventuali
controdeduzioni entro i successivi quindici giorni.
5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario il dirigente del Servizio regionale può disporre la revoca del permesso di ricerca. La Regione provvede all’indennizzo delle spese sostenute.


CAPO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONCESSIONI


ARTICOLO 9
(Concessione per la coltivazione dei giacimenti)


1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali naturali, di sorgente e termali che hanno
ottenuto il riconoscimento ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) è
subordinata al rilascio della relativa concessione.
2. La durata della concessione è proporzionata all’entità degli investimenti e degli
ammortamenti programmati e comunque non superiore ad anni venticinque.
3. È consentita, all’interno dell’area di concessione, la ricerca di altre acque minerali
naturali, di sorgente e termali diverse dall’acqua oggetto della concessione, esclusivamente
al titolare della concessione stessa. A tale attività si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 3, ad eccezione del comma 2.
4. Il titolare della concessione assicura l’ottimale gestione delle risorse accordate in
concessione in funzione del bilancio idrogeologico del bacino interessato.
5. Il titolare della concessione, compatibilmente con gli usi previsti dalla presente legge,
può utilizzare l’acqua termale anche per usi geotermici.


ARTICOLO 10
(Istanza per il rilascio della concessione)


1. La concessione è rilasciata ad ogni soggetto che ne faccia richiesta purché, in relazione
agli investimenti programmati, abbia la necessaria idoneità tecnica ed economica.


2. L’istanza è presentata al dirigente del Servizio regionale competente, allegando, ai fini
di cui al comma 1, il programma degli investimenti che si intende realizzare per la
coltivazione, l’utilizzazione, la tutela e la valorizzazione dell’acqua minerale naturale, di
sorgente e termale e dei territori interessati, nonché ogni altra documentazione prevista dal
regolamento di cui all’articolo 39.
3. L’istanza di rilascio della concessione è pubblicata per quindici giorni consecutivi
nell’Albo Pretorio dei Comuni interessati per territorio dalla concessione. La pubblicazione é
preceduta dall’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione a spese del richiedente.


ARTICOLO 11
(Istanze concorrenti per il rilascio della concessione)


1. Più istanze di rilascio della concessione sono considerate concorrenti
quando ricadono nella stessa area o presentano interferenza nelle aree richiese in concessione e risultano altresì presentate, pena l’inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all’Albo Pretorio effettuata ai sensi dell’articolo 10, comma 3.
2. In caso di istanze concorrenti la concessione è rilasciata al soggetto che presenta la
capacità tecnico-economica più idonea alla coltivazione e all’utilizzo delle acque ed il
miglior programma di investimenti, tenendo conto delle ricadute per l’economia locale e della sostenibilità ambientale degli interventi. Le istanze sono valutate nel rispetto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 39. A parità di condizioni è preferito il
titolare del permesso di ricerca che abbia presentato l’istanza di concessione entro trenta giorni dal provvedimento di riconoscimento rilasciato ai sensi dell’articolo 2. In subordine si applica il criterio della priorità nella presentazione dell’istanza.
3. Qualora la concessione venga accordata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto ad un’indennità a carico del concessionario corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di ricerca e per il riconoscimento ottenuto ai sensi dell’articolo 2, nonché al valore delle opere eseguite ed utilizzabili. L’ammontare dell’indennità è stabilito nel provvedimento di concessione sulla base della relazione di cui all’articolo 3, comma 6 e deve essere pagato entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Il concessionario prima di iniziare i lavori deve trasmettere alla Regione l’attestazione dell’eseguito pagamento dell’indennità, o, in caso di mancata accettazione da parte del ricercatore, del deposito presso la Tesoreria regionale.


ARTICOLO 12
(Rilascio della concessione)


1. La concessione è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale, nel rispetto delle
previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti, del Piano di tutela delle acque e del Piano di Bacino e del piano di cui all’articolo 35.
2. Il rilascio della concessione è subordinato all’acquisizione del parere espresso dai
Comuni, dalle Province interessate per territorio e dall’Autorità di Ambito territoriale
competente in materia di ciclo idrico integrato. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il dirigente del Servizio regionale procede indipendentemente dall’acquisizione.
3. Il dirigente del Servizio regionale accerta, in sede istruttoria, che la coltivazione del
giacimento non determini impatti significativi sullo stato quali-quantitativo delle risorse
idriche presenti nel bacino interessato e che la superficie sia funzionale alla coltivazione e alla tutela del giacimento.
La concessione è accordata per un’area non superiore di norma a duecento ettari.
4. L’area concessa può essere ampliata o ridotta per sopravvenute ragioni di interesse
pubblico, o previa istanza motivata del titolare della concessione, fermo restando la durata stabilita nel provvedimento originario. L’istanza è pubblicata con le modalità di cui all’articolo 10, comma 3.
5. Il provvedimento di concessione contiene:
a) la denominazione dell’acqua minerale naturale o di sorgente o termale, l’individuazione, l’estensione dell’area di concessione, la durata della concessione;
b) la quantità massima di acqua estraibile e l’eventuale regime dei prelievi;
c) l’individuazione delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 23;
d) l’ammontare dei diritti annuali e del deposito cauzionale di cui agli articoli 29 e 14;
e) l’ammontare dell’indennità di cui all’articolo 11, comma 3;
f) eventuali prescrizioni e limitazioni.
6. La concessione prevede la eventuale partecipazione del concessionario a interventi, azioni e misure finalizzate alla tutela del giacimento da attuare all’interno delle zone di rispetto di cui all’articolo 23, comma 3 e il pagamento di eventuali indennità dovute ai proprietari dei terreni ricompresi all’interno delle zone di rispetto.
7. Al provvedimento di concessione è allegato lo schema della convenzione di cui all’articolo 13.


ARTICOLO 13
(Convenzione)


1. L’esercizio della concessione è subordinato alla sottoscrizione della convenzione tra la
Regione e il concessionario redatta secondo lo schema allegato al provvedimento di
concessione. La convenzione è sottoscritta entro tre mesi dalla adozione del provvedimento di concessione.
2. La convenzione contiene:
a) le modalità di coltivazione e di utilizzazione delle acque del giacimento;
b) le modalità per la valorizzazione e la tutela delle acque;
c) le modalità di realizzazione del programma degli investimenti di cui all’articolo 10, comma 2;
d) le modalità di installazione degli strumenti di misurazione e monitoraggio dei principali
parametri idrogeologici della falda, delle acque captate e utilizzate;
e) le modalità di rilevazione, di archiviazione e di comunicazione al Servizio regionale
competente dei dati di cui alla lettera d);
f) le modalità concernenti la realizzazione e gestione di fonti o appositi erogatori di acqua fuori dagli stabilimenti di utilizzazione per il libero attingimento;
g) la predisposizione di piani di emergenza per fronteggiare situazioni di pericolo per la
qualità delle acque;
h) gli altri obblighi e condizioni cui è subordinato l’esercizio della concessione.


ARTICOLO 14
(Deposito cauzionale)


1. Il titolare della concessione, entro tre mesi dalla notifica del provvedimento di
concessione, versa in favore della Regione un deposito cauzionale vincolato per l’intero
periodo di durata della concessione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria
assicurativa d’importo pari al dieci per cento della spesa indicata nel programma di cui
all’articolo 10, comma 2 e comunque non superiore a euro 250.000,00.


ARTICOLO 15
(Pertinenze)


1. Sono pertinenze del bene oggetto della concessione tutti i beni mobili ed immobili, anche se ubicati fuori dall’area oggetto della concessione, destinati alla captazione, alla
canalizzazione, alla adduzione ed al contenimento delle acque oggetto della concessione, ivi compresi la denominazione dell’acqua e i terreni costituenti la zona di tutela assoluta di cui all’articolo 23, comma 2.
2. Tutti gli oneri per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
pertinenze sono a carico del concessionario sino alla consegna delle stesse in caso di
cessazione della concessione.
3. Presso il Servizio regionale competente è conservata la documentazione attestante lo stato di consistenza delle pertinenze relative a ciascuna concessione. I concessionari sono tenuti a comunicare ogni eventuale variazione delle pertinenze stesse con allegata la relativa
documentazione.


ARTICOLO 16
(Pubblica utilità)


1. Le opere necessarie per la ricerca, la captazione, la tutela e la salvaguardia del
giacimento, la canalizzazione, l’adduzione ed il contenimento delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, sino al luogo di utilizzo, sono considerate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).


ARTICOLO 17
(Rinnovo della concessione)


1. Il titolare della concessione può richiedere il rinnovo della stessa entro l’anno che
precede quello di scadenza. Il dirigente del Servizio regionale provvede al rinnovo,
sussistendo i presupposti previsti dalla presente legge, con le modalità di cui all’articolo
10 e all’articolo 12. Il dirigente, con provvedimento motivato, può disporre, per ragioni di pubblico interesse il diniego dell’istanza di rinnovo. Fino all’adozione del provvedimento conseguente all’istanza di rinnovo, rimangono in capo al titolare della concessione i diritti e gli obblighi stabiliti con la concessione.
2. La richiesta di rinnovo della concessione è pubblicata con le modalità di cui all’articolo 10, comma 3.
3. In caso di mancata presentazione di richiesta di rinnovo della concessione o in caso di diniego di rinnovo il dirigente del Servizio regionale provvede all’indizione di apposita procedura di evidenza pubblica mediante pubblicazione di un bando finalizzato all’individuazione di un nuovo concessionario.


ARTICOLO 18
(Proroga della concessione)


1. Il titolare della concessione può richiedere, prima del rinnovo, la proroga della stessa al
fine di realizzare nuovi ulteriori investimenti necessari per l’utilizzazione delle acque.
2. La richiesta di proroga della concessione è pubblicata con le modalità di cui all’articolo
10, comma 3.
3. Il dirigente del Servizio regionale può concedere la proroga della concessione al fine di
assicurare l’ammortamento degli investimenti occorrenti con le modalità previste all’articolo
12. La durata massima della proroga è di venticinque anni.


CAPO III
CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE


ARTICOLO 19
(Cessazione)


1. La concessione oltre che per scadenza del termine cessa per:
a) rinuncia;
b) decadenza;
c) revoca.
2. Il titolare, alla cessazione della concessione, deve custodire secondo le prescrizioni
eventualmente impartite dal Servizio regionale il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze fino alla consegna alla Regione. Il dirigente del Servizio regionale all’atto delle consegna dispone sulla custodia del bene e delle relative pertinenze, fino a nuovo utilizzo, di norma, a favore dei Comuni dove sono ubicati.


ARTICOLO 20
(Rinuncia alla concessione)


1. Il concessionario che intende rinunciare alla concessione presenta al Servizio regionale competente espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione.
2. Il dirigente del Servizio regionale prende atto della rinuncia e dispone in ordine agli
adempimenti necessari alla presa in consegna e all’eventuale affidamento in custodia del bene.
3. Qualora il rinunciante abbia alterato lo stato del bene oggetto della concessione e
relative pertinenze è obbligato a ripristinare le condizioni preesistenti a sua cura e spese
ed in conformità alle eventuali disposizioni impartite dal dirigente del Servizio regionale
con il provvedimento di cui al comma 2.


ARTICOLO 21
(Decadenza)


1. Il dirigente del Servizio regionale pronuncia la decadenza dalla concessione nei casi in cui il concessionario:
a) non ha adempiuto agli obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione;
b) non ha corrisposto i diritti annui di cui all’articolo 29;
c) non ha sottoscritto la convenzione ai sensi dell’articolo 13;
d) non ha ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione di cui
all’articolo 13;e) ha interrotto la coltivazione e l’utilizzazione delle risorse accordate in
concessione senza giustificato motivo;
f) ha ceduto la concessione senza la previa autorizzazione dell’ente concedente;
g) non ha conseguito le necessarie autorizzazioni all’utilizzo della risorsa;
h) non è in possesso dei requisiti necessari a seguito di quanto stabilito all’articolo 26.
2. Il concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o
indennità.


ARTICOLO 22
(Revoca della concessione)


1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario il dirigente del Servizio regionale può disporre la revoca della concessione. Se la revoca comporta pregiudizi in danno del titolare della concessione, la Regione provvede al suo indennizzo.


ARTICOLO 23
(Tutela dei giacimenti)


1. Il dirigente del Servizio regionale, previa acquisizione del parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e nel rispetto delle norme regolamentari di cui all’articolo 39, individua all’interno dei bacini interessati le aree di salvaguardia al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque. Le aree di salvaguardia sono suddivise in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di
protezione, ai sensi del decreto legislativo 152/2006.
2. La zona di tutela assoluta è costituita dalle aree immediatamente circostanti i pozzi e le
sorgenti; è nella piena disponibilità del titolare della concessione ed è esclusivamente
destinata alla protezione e gestione dell’opera di presa.
3. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela
assoluta e può essere suddivisa in relazione alla locale situazione di vulnerabilità e rischio
della risorsa, in zona di rispetto ristretta e allargata; al suo interno sono adottati vincoli
e divieti all’insediamento di centri di pericolo e allo svolgimento di attività che possono
recare pregiudizio alla quantità e qualità delle acque.
4. La zona di protezione è costituita dalla porzione di territorio ricadente all’interno dei
bacini idrogeologici o delle previste aree di ricarica della falda; al suo interno possono
essere adottate limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi,
agroforestali, turistici e zootecnici, che costituiscono centri di pericolo per le risorse
idriche.
5. La Regione, le Province e i Comuni interessati recepiscono le aree di salvaguardia come individuate ai sensi del comma 1 e adeguano, nel rispetto delle norme regolamentari di cui all’articolo 39, i propri strumenti di programmazione territoriale e urbanistici entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di concessione o del provvedimento di costituzione delle suddette aree di salvaguardia. Nel caso di aree di salvaguardia ricadenti sul territorio di più Comuni o Province, la Provincia competente o la Provincia nel cui territorio ricade la maggior parte della stessa area assicura il necessario coordinamento.
6. I Comuni, anche attraverso misure di compensazione urbanistica, prevedono la delocalizzazione o la messa in sicurezza degli insediamenti o delle attività preesistenti, che
ricadono all’interno delle zone di rispetto di cui al comma 2, pregiudizievoli per la qualità
delle acque.
7. I Comuni competenti per territorio vigilano sul rispetto delle disposizioni relative alle
attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia ai sensi del presente articolo e
irrogano ai trasgressori sanzioni amministrative pecuniarie da euro 600,00 a euro 6.000,00.
L’entità della sanzione è proporzionata alla gravità della violazione, fermo restando il risarcimento del danno ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale).


ARTICOLO 24
(Titoli abilitativi)


1. Il titolare del permesso di ricerca o di concessione è tenuto ad acquisire i titoli abilitativi utili per la realizzazione delle opere necessarie alla ricerca, coltivazione e utilizzazione del bene oggetto della concessione, secondo le norme vigenti.


ARTICOLO 25
(Trasferimento della concessione)


1. Il trasferimento dei diritti derivanti dalla concessione è subordinato alla disponibilità,
da parte del subentrante, dei suoli e delle opere destinate all’esercizio della concessione ed all’autorizzazione del dirigente del Servizio regionale previa verifica del possesso dei
requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del
giacimento secondo il programma degli investimenti di cui all’articolo 10, comma 2.


ARTICOLO 26
(Trasformazioni e modifiche della compagine societaria)


1. In caso di mutamento dei soci nelle società di persone o di cessione della maggioranza del capitale sociale nelle società di capitali, il dirigente del Servizio regionale verifica la permanenza dei requisiti necessari per l’esercizio delle attività di cui alla presente legge.


ARTICOLO 27
(Cessione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)


1. Il dirigente del Servizio regionale può autorizzare il titolare della concessione a cedere, in tutto o in parte, le acque minerali naturali, di sorgente e termali ad altro soggetto per gli usi individuati all’articolo 30, comma 1, lettere b), c) e d) e per gli usi termali.


ARTICOLO 28
(Accesso ai fondi)


1. I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro dell’area del permesso di
ricerca o della concessione non possono opporsi a lavori ed alle operazioni occorrenti per
l’esercizio della ricerca o della concessione, fermi restando i divieti stabiliti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di Polizia delle miniere e delle
cave).
2. I proprietari ed i possessori dei fondi non possono opporsi al prelievo dell’acqua
necessaria per le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche, proveniente da sorgenti
o pozzi presenti nei fondi stessi.
3. È fatto obbligo ai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di risarcire i
danni causati dalle operazioni e dai lavori minerari e versare, se richiesto dai proprietari
dei fondi interessati, un deposito cauzionale.


ARTICOLO 29
(Diritti annuali)


1. Il titolare del permesso di ricerca o di concessione di acque minerali naturali, di
sorgente e termali provvede al pagamento, a favore della Regione, di un diritto annuo
proporzionale all’estensione della superficie accordata in permesso o in concessione.
2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, il titolare della concessione di acqua ad
eccezione di quella esclusivamente destinata a cure termali provvede al pagamento, a favore
della Regione, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o
comunque utilizzata, nel processo di confezionamento di acque o bibite analcoliche
imbottigliate.
3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti nella misura del cinquanta per cento per la
quantità di acqua imbottigliata in contenitori di vetro.
4. L’importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito con la legge finanziaria
regionale, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina
generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli
interni della Regione dell’Umbria).
5. A decorrere dall’esercizio 2010 il venti per cento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è
destinato alla salvaguardia e alla tutela delle risorse idriche, nonché alla valorizzazione e
all’eventuale riqualificazione ambientale dei territori interessati dalla coltivazione
dell’acqua.
6. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spesa, ad installare idonei
contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da
collocare in posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di imbottigliamento.


TITOLO III
UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI


ARTICOLO 30
(Autorizzazione all’utilizzo ed all’immissione in commercio)


1. Sono subordinati al possesso dell’autorizzazione:
a) l’impiego delle acque minerali naturali, di sorgente e termali per le attività di imbottigliamento;
b) l’impiego delle acque minerali naturali e di sorgente per la preparazione di bibite analcoliche;
c) l’impiego dell’acque termali per la preparazione di cosmetici;
d) la somministrazione in sito delle acque minerali naturali, di sorgente e termali;
e) la miscelazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali proveniente da diverse opere di captazione.
2. L’autorizzazione all’utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è subordinata al possesso della relativa concessione.


ARTICOLO 31
(Autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie)


1. L’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie che prevedono l’utilizzo di acque minerali naturali e termali è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale in materia di sanità al titolare della concessione o al cessionario di cui all’articolo 27.
2. L’esercizio di attività sanitarie che prevedono l’utilizzo di acque minerali naturali e termali per scopi terapeutici è subordinato al possesso della relativa autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).


ARTICOLO 32
(Rilascio dell’autorizzazione)


1. L’autorizzazione di cui all’articolo 30 è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale previo parere della Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) competente per territorio. La USL accerta che i locali e gli impianti destinati all’utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo d’inquinamento e da conservare all’acqua le caratteristiche originarie.
2. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1 la USL verifica che:
a) la sorgente o i pozzi di captazione siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;
b) la captazione, la canalizzazione, i serbatoi e le altre opere siano realizzati con
materiali tali da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica delle
acque minerali naturali, di sorgente e termali;
c) le condizioni di utilizzazione e in particolare gli impianti di lavaggio e di confezionamento soddisfino le esigenze igieniche;
d) i recipienti siano trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali, di sorgente e termali vengano
alterati.
3. L’autorizzazione contiene la denominazione dell’acqua minerale naturale, di sorgente e termale e il nome della località dello stabilimento.
4. L’autorizzazione può prevedere eventuali prescrizioni o limitazioni.


ARTICOLO 33
(Denominazione)


1. Il nome della località da cui proviene l’acqua minerale naturale, di sorgente e termale fa parte della denominazione. È vietato attribuire la stessa denominazione ad acque diverse.
2. La denominazione dell’acqua o la sua modifica è subordinata a preventiva autorizzazione rilasciata dal dirigente del Servizio regionale.


ARTICOLO 34
(Valorizzazione delle sorgenti di acqua termale)


1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge e dell’effettivo utilizzo del patrimonio termale la Regione promuove:
a) la realizzazione di studi, ricerche, progetti, interventi e iniziative finalizzate alla concessione, valorizzazione e utilizzo delle acque termali;
b) la realizzazione di parchi termali e di iniziative in materia di tempo libero e benessere
comunque connesse alla presenza di sorgenti di acque termali;
c) il risanamento, la conservazione, la valorizzazione di sorgenti di acque non riconosciute
ai sensi dell’articolo 2 e utilizzate dalle popolazioni locali secondo antichi usi e
consuetudini, in particolare di quelle di interesse storico architettonico o culturale.


ARTICOLO 35
(Piano delle acque termali)


1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta una proposta di piano regionale per l’individuazione, l’utilizzo e la valorizzazione delle
sorgenti di acqua termale, nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti di cui all’articolo 5 della legge regionale 5/2006 e del Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 152/2006.
2. La proposta di piano di cui al comma 1 è trasmessa al Consiglio regionale per
l’approvazione.


TITOLO IV
VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI


ARTICOLO 36
(Vigilanza e controllo)


1. Le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali
naturali, di sorgente e termali, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 128/1959, e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della
direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive
per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), sono esercitate dal dirigente del
Servizio regionale.
2. I funzionari regionali incaricati delle funzioni di vigilanza, previa attribuzione della
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1
della l. 22 luglio 1975, n. 382), in applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959, possono accedere alle proprietà pubbliche e private per procedere ai controlli, alle rilevazioni e a tutte le altre operazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti. Gli stessi funzionari possono richiedere nell’esercizio delle funzioni esplicate la necessaria assistenza alle forze di pubblica sicurezza.
3. Le funzioni di vigilanza sulle attività di utilizzazione delle acque minerali naturali, di
sorgente e termali sono esercitate dalla USL competente per territorio.
4. Alle acque minerali naturali, di sorgente e termali si applicano le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) limitatamente alle modalità da osservare per le denunce all’Autorità sanitaria o all’Autorità giudiziaria, per i sequestri da effettuarsi a tutela della salute pubblica e per la revisione di analisi.


ARTICOLO 37
(Procedure di autocontrollo)


1. Ogni stabilimento di imbottigliamento deve dotarsi di un piano di autocontrollo, in
conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della
direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari)
modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti all’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999).


ARTICOLO 38
(Sanzioni)


1. I trasgressori alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alle sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate ai sensi della normativa
vigente.
2. Le sanzioni amministrative sono inflitte con riferimento alla fattispecie e nei limiti
minimi e massimi di seguito indicati:
a) ricerca di acque minerali naturali, di sorgente e termali senza il permesso di cui
all’articolo 6: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
b) coltivazione di acque minerali naturali, di sorgente e termali senza la concessione di cui
all’articolo 12: da euro 5.000,00 a euro 10.000,00;
c) svolgimento delle attività di cui all’articolo 30 senza autorizzazione: da euro 5.000,00 a
euro 10.000,00;
d) violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui
all’articolo 6, comma 4: da euro 2.000,00 a euro 5.000,00;
e) violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui all’articolo 12, comma 5,
lettera f): da euro 3.000,00 a euro 6.000,00;
f) violazione degli altri obblighi imposti con la presente legge, con i permessi di ricerca,
di concessione o autorizzazione: da euro 500,00 a euro 2.000,00.


TITOLO V
NORME FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE


ARTICOLO 39
(Norme regolamentari)


1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l’attuazione della presente legge.
2. In particolare stabilisce:
a) la disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di ricerca di cui all’articolo
6 e della concessione di cui all’articolo 12, inclusa la specificazione della documentazione
di cui all’articolo 4, comma 2 e all’articolo 10, comma 2, nonché la disciplina del
procedimento di revoca degli stessi;
b) i criteri per la valutazione della capacità tecnico-economica e del programma di
investimenti di cui all’articolo 5, comma 2 e all’articolo 11, comma 2;
c) i criteri per la delimitazione e la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque
minerali di cui all’articolo 23;
d) la disciplina generale delle aree di salvaguardia delle acque minerali di cui all’articolo
23, nonché le modalità per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 12, comma 6;
e) le procedure per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) le modalità e i criteri per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 29, comma
5;
g) le procedure e le modalità per il pagamento e la riscossione dei diritti annuali di cui
all’articolo 29.


ARTICOLO 40
(Norma finanziaria)


1. Per il finanziamento degli interventi di spesa corrente di cui all’articolo 29, comma 5 è
autorizzata per l’anno 2010 la spesa di 40.000,00 euro con imputazione all’unità previsionale di base 05.1.012 del bilancio di previsione 2010 denominata “Sviluppo del termalismo e acque minerali” (cap. 5409 n.i.).
2. Per il finanziamento degli interventi di investimento di cui all’articolo 29, comma 5 è
autorizzata per l’anno 2010 la spesa di 250.000,00 euro con imputazione all’unità previsionale di base 05.2.003 del bilancio di previsione 2010 denominata “Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento delle acque” (cap. 8577 n.i.).
3. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 per complessivi 290.000,00 euro si fa fronte in sede di approvazione del bilancio di previsione 2010 con contestuale riduzione dello stanziamento assegnato alla unità previsionale di base 05.1.007 denominata “Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile” (cap. 5010).
4. Per gli anni successivi l’entità della spesa di cui ai commi 1 e 2 è determinata
annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.


ARTICOLO 41
(Norme transitorie e finali)


1. I permessi di ricerca e le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali
rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente legge scadono alla data prevista nei
rispettivi provvedimenti.2. Le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali elencate nella Tabella A allegata alla presente legge, di cui fa parte integrante e
sostanziale, scadono secondo i termini fissati nella Tabella stessa.
3. Le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali elencate nella Tabella B
allegata alla presente legge, di cui fa parte integrante e sostanziale, per le quali alla
entrata in vigore della presente legge non è previsto termine di scadenza, scadono il 31
dicembre 2049.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 39, comma 2, lettera c), approva le aree di salvaguardia di cui all’articolo 23 per le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Fino all’entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 39 continua ad
applicarsi l’articolo 33 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali e termali).
6. Fino all’entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 39 sull’intera
area di concessione è vietato l’insediamento dei centri di pericolo di cui all’articolo 94,
comma 4, del decreto legislativo 152/2006.
7. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 39 e fino
all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 23, sull’intera area
di concessione si applica la disciplina generale relativa alle zone di rispetto.
8. Per l’anno 2008 l’importo unitario dei diritti annui di cui all’articolo 29, commi 1 e 2
sono stabiliti, rispettivamente, in misura di euro 50,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in concessione e in misura di euro 1,00 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente utilizzata.
9. Fino all’approvazione del Piano di Tutela delle Acque e delle aree di salvaguardia, di cui all’articolo 94 del decreto legislativo 152/2006, è vietato il rilascio di nuovi permessi di
ricerca di acqua minerale naturale e di sorgente ad eccezione di quelli finalizzati al
reperimento di nuove risorse per l’approvvigionamento degli stabilimenti di imbottigliamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso è vietato il rilascio di permessi sulle aree interessate dalle proposte di delimitazione delle zone di rispetto presentate ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo 152/2006.


ARTICOLO 42
(Relazione sull’attuazione della legge)


1. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno informa, con relazione, il Consiglio regionale circa l’attuazione della legge. Nella relazione dovranno anche essere contenute risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) Acque minerali:
1) l’andamento della produzione di acque minerali;
2) il quadro delle concessioni esistenti nel territorio regionale con le relative variazioni;
3) i flussi occupazionali in termini di occupati diretti e stima dei lavoratori dell’indotto;
4) il volume imbottigliato di acqua minerale anche in relazione alle tipologie e segnalazione delle variazioni rispetto all’anno precedente a quello di riferimento;
5) l’elenco dei permessi di ricerca con l’indicazione del titolare del permesso e la
superficie interessata;
b) Acque termali:
1) il patrimonio regionale di acque termali e relativo sfruttamento evidenziando la
provenienza dei curandi e la tipologia delle cure prestate;
2) tipo di convenzione e rapporto con la struttura sanitaria;
3) i riflessi occupazionali;
4) l’elenco dei permessi di ricerca con l’indicazione del titolare del permesso e la
superficie interessata.
2. Ogni anno a partire dall’anno 2011 la Giunta regionale rende conto, nella relazione di cui al comma 1, delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’articolo 40, commi
1 e 2 per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 29, comma 5.


ARTICOLO 43
(Abrogazioni)


1. La legge regionale 20 dicembre 1984, n. 48 (Contributi per lo sviluppo del termalismo) è abrogata.
2. La legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 (Norme per la ricerca, la coltivazione e
l’utilizzo delle acque minerali e termali) è abrogata.
3. La legge regionale 27 dicembre 2001, n. 38 (Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 11 novembre 1987, n. 48 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle
acque minerali e termali) è abrogata.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Umbria.
Data a Perugia, 22 dicembre 2008
LORENZETTI



Note all’art. 2:
Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105,
recante “Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla
commercializzazione delle acque minerali naturali”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 17
febbraio 1992, n. 39.
Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339,
recante “Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE”, è pubblicato nella G.U. 1 ottobre 1999, n. 231.
Il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924,
recante “Regolamento per l’esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini”, è pubblicato nella G.U. 25 ottobre 1919, n. 254.
Note all’art. 6, comma 1:
Il testo dell’art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5, recante “Piano regolatore
regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33”
(pubblicata nel B.U.R. 1 marzo 2006, n. 11), è il seguente:
«Art. 5 Approvazione del PRRA.
1. Il progetto di PRRA, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali e acquisito il parere
delle Autorità di bacino competenti, è adottato dalla Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a darne notizia tramite il Bollettino
Ufficiale della Regione con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità ove chiunque sia
interessato possa prenderne visione e consultare la documentazione relativa. Il progetto di PRRA è altresì trasmesso ai comuni.
3. Osservazioni sul progetto di PRRA sono inoltrate alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.
4. La Giunta regionale, valutate le osservazioni presentate, adotta entro i successivi
sessanta giorni, il PRRA e lo trasmette al Consiglio regionale.
5. Il PRRA è approvato con delibera del Consiglio regionale ed entra in vigore dal giorno della sua pubbliczione, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Gli aggiornamenti e le modifiche del PRRA sono approvati con le stesse procedure di cui al presente articolo.».
Si riporta il testo dell’art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
“Norme in materia ambientale” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 14 aprile 2006, n. 88):
«121. Piani di tutela delle acque.
1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato
secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell’Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di
pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorità d’ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i
piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007,
le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia,
adottano il Piano di tutela delle acquee lo trasmettono al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di
competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure
necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell’attività conoscitiva;
b) l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
c) l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche
misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino
idrografico;
e) l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
f) il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
h) l’analisi economica di cui all’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le
misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 119
concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino
verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.».
Nota all’art. 16:
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
(Testo A).”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 16 agosto 2001, n. 189.
Note all’art. 23, commi 1 e 7:
Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all’art. 6, comma 1.
La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in
materia di danno ambientale”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 15 luglio 1986, n. 162.
Nota all’art. 28, comma 1:
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante “Norme di polizia delle miniere e delle cave”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 22 aprile 1959, n. 87.
Nota all’art. 29, comma 4:
Il testo dell’art. 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina
generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli
interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il
seguente:
«Art. 27 Legge finanziaria regionale.
1. Entro il 15 settembre la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di
legge finanziaria per l’anno successivo. Con la legge finanziaria regionale, la Regione, in
conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.
2. Con la legge finanziaria regionale, la Regione non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione dei mutui e
prestiti della Regione per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, nel
rispetto degli obiettivi della programmazione regionale;
b) gli importi dei fondi speciali previsti dall’articolo 29 e del fondo di cui all’articolo
47;
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno
degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
d) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a
carattere pluriennale, delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati.
4. La legge finanziaria regionale può disporre:
a) variazioni delle misure di aliquote, detrazioni e scaglioni di imposte proprie della
Regione o di addizionali ad imposte erariali, la cui determinazione è nella facoltà della
Regione medesima, nonché altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi regionali in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell’anno cui la legge finanziaria regionale si riferisce;
b) l’importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, al rinnovo dei contratti del personale dipendente dalla Regione e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale medesimo, non compreso nel regime contrattuale;
c) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni di spesa vigenti;
d) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria regionale dalle
leggi regionali.
5. La legge finanziaria regionale può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale della Regione, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.».
Nota all’art. 31, comma 2:
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 dicembre 1992, n. 305.
Note all’art. 35, comma 1:
Per il testo dell’art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5, si vedano le note
all’art. 6, comma 1.
Per il testo dell’art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note
all’art. 6, comma 1.
Note all’art. 36, commi 1, 2 e 4:
Per il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, si veda la nota all’art.
28, comma 1.
Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 14 dicembre 1996, n. 293.
Si riporta il testo dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”
(pubblicato nel S.O. alla G.U. 29 agosto 1977, n. 234):
«9.Polizia amministrativa.
I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di
polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.
Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni
l’esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.».
La legge 30 aprile 1962, n. 283, recante “Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del
T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, è pubblicata
nella G.U. 4 giugno 1962, n. 139.
Note all’art. 37:
Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
recante “Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 13 giugno 1997, n. 136.
La legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 18 gennaio 2000, n. 13.
Nota all’art. 40, comma 4:
Per il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si
veda la nota all’art. 29, comma 4.
Note all’art. 41, commi 5, 6 e 9:
Il testo dell’art. 33 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, recante “Norme per la
ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali e termali” (pubblicata nel B.U.R.
16 novembre 1987, n. 84), come modificato dalla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 38 (in B.U.R. 16 gennaio 202, n. 3), è il seguente:
«Art. 33 Tutela dei giacimenti.
1. Quando nelle zone di protezione igienico-sanitarie e idrogeologiche delle sorgenti di acque minerali e termali, così come determinate nel provvedimento di concessione o di loro costituzione, occorra intraprendere lavori che esigano perforazioni, scavi o comunque opere che possano manomettere il sottosuolo, il Comune interessato ai fini del rilascio dei provvedimenti di competenza deve farne preventiva e motivata richiesta alla Giunta regionale, la quale sentita l’U.L.S.S. interessata per territorio, concede il proprio nulla-osta, qualora i lavori e le opere predette non siano di pregiudizio alle sorgenti stesse.
2. Il nulla-osta di cui sopra può essere subordinato a particolari condizioni dirette alla
salvaguardia delle sorgenti o delle falde idriche sotterranee, che i titolari dei lavori e
delle opere suddette sono tenuti a rispettare, pena la sospensione dei lavori stessi e il
ripristino delle condizioni iniziali, con espressa comminatoria che in caso di esecuzione
d’ufficio la spesa relativa è posta a carico del proprietario inosservante.
3. La delimitazione dell’area di protezione igienico-sanitaria e l’individuazione dei relativi
vincoli è effettuata dalla Giunta regionale sentiti i Comuni interessati previo parere
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, di cui alla legge regionale 6 marzo
1998, n. 9.
4. L’U.L.S.S. e il Comune, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla vigilanza sulla predetta area al fine della salvaguardia igienico-sanitaria ed idrogeologica
della risorsa idrominerale e del rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 8 della L.R.
27 dicembre 1983, n. 52.».
Si riporta il testo dell’art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (si vedano le
note all’art. 6, comma 1):«94.
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano.
1. Su proposta delle Autorità d’àmbito, le regioni, per mantenere e migliorare le
caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti
impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev’essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela
assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e
quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto
ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di presa o
captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare,
nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo
svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali
sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione
che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e
di quelli finalizati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche
quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto
presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque
vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e
comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro
allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le
regioni e le province autonome disciplinano, all’interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del
comma 4.
6. In assenza dell’individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto
al punto di captazione o di derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e
prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici
da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di
settore.
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l’uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all’interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.».
Note all’art. 43:
La legge regionale 20 dicembre 1984, n. 48,
recante “Contributi per lo sviluppo del termalismo”, è pubblicata nel B.U.R. 27 dicembre 1984, n. 93.
Per la legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, si vedano le note all’art. 41, commi 5, 6 e 9.
La legge regionale 27 dicembre 2001, n. 38, recante “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali e termali”, è pubblicata nel B.U.R. 16 gennaio 2002, n. 3.


ALLEGATO 1
TABELLA A
Denominazione concessione Provvedimento di concessione/rinnovo Superficie concessione (Ha)
Data scadenza prevista dal provvedimento di concessione Termine di scadenza
SangeminiAmpliamento D.D. n. 5661 del 01/07/2005 714,10,21 31 dicembre 2024 31 dicembre 2024
Sangemini II D.D. n. 5661 del 01/07/2005 110,00,00 31 dicembre 2024 31 dicembre 2024 Sangemini Ampl. Bis D.G.R. n. 10283 del 15/12/1994 171,30,00 14 dicembre 2024 31 dicembre 2024 Sanfaustino D.P.G.R. n. 83 del 05/03/1986 39,58,00 4 marzo 2016 4 marzo 2024


ALLEGATO 2
TABELLA B
Denominazione concessione Provvedimento di concessione/rinnovo Superficie concessione (Ha)
Data scadenza prevista dal provvedimento di concessione Termine di scadenza
SangeminiPerpetua D.M. del 13/05/1930 47,01,04 non prevista 31 dicembre 2049 Sassovivo D.M. del 21/01/1946 14,17,10 non prevista 31 dicembre 2049 Sanfaustino D.M. del 24/07/1936 1,42,00 non prevista 31 dicembre 2049



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