ARTICOLO 9
(Unione di comuni)
1. Il comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:
“1. Due o più comuni, di norma contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire una unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o di servizi attribuiti o delegati alla loro competenza. Nella provincia di Bolzano le unioni possono essere costituite solo da comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.”.
2. Nel primo periodo del comma 6 dell’articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, le parole “le associazioni rappresentative dei comuni” sono sostituite dalle parole “e sentiti i Consigli dei Comuni, qualora istituiti, o i Consorzi dei Comuni” e dopo il primo periodo è inserito il periodo seguente: “L’intesa si considera raggiunta qualora le Giunte provinciali non facciano pervenire un atto di dissenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di deliberazione regionale.”.
3. Nel comma 7 dell’articolo 42 della legge regionale 4 gennaio
1993, n. 1, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale
23 ottobre 1998, n. 10, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: “Nel caso di fusione entro il decimo anno dei comuni
partecipanti all’unione sono erogati per dieci anni contributi in
misura corrispondente a quelli massimi erogabili ad una
unione in eguali condizioni. Tale contribuzione è prorogata per
un periodo pari agli anni in cui l’unione non ha beneficiato del contributo regionale per effetto della fusione anticipata. L’entità del contributo è incrementata di un terzo, da destinare esclusivamente a spese in conto capitale, in corrispondenza degli anni compresi tra la fusione anticipata e la scadenza del primo decennio.”.
ARTICOLO 10
(Consorzi obbligatori di funzioni)
1. Dopo l’articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è aggiunto il seguente:
“Art. 42-bis
(Consorzi obbligatori di funzioni)
1. I consorzi obbligatori di funzioni costituiti fra comuni della
regione in base a leggi di settore statali o provinciali continuano
ad essere regolati dalle disposizioni contenute nei rispettivi
statuti, nell’ambito delle finalità indicate dalle leggi stesse,
salva l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L e nel
relativo regolamento di attuazione, intendendosi sostituiti agli
organi comunali gli organi individuati nello statuto.
L’applicazione degli articoli 10, 13, 14, 15, 22, 32, 33, 34, 35, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 dello stesso decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 4/L del 1999, e delle
norme del regolamento di attuazione riguardanti le stesse
materie, è facoltativa in relazione alle dimensioni dell’ente e
alla complessità delle funzioni e della struttura organizzativa.
2. La nomina dei rappresentanti dei comuni presso i consorzi è
effettuata sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 13
e 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.
3. Le modifiche agli statuti sono adottate con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea.”.
ARTICOLO 11
(Attribuzioni del sindaco)
1. Nel comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 4 gennaio
1993, n. 1, come sostituito dall’articolo 64 della legge regionale
30 novembre 1994, n. 3, le parole “secondo le disposizioni
dettate dalla legge” sono sostituite dalle parole “ed entra in
carica dal momento della proclamazione”.
2. Nel comma 5-bis dell’articolo 15 della legge regionale 4
gennaio 1993, n. 1, introdotto dall’articolo 64 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3, la frase “In mancanza, la
Giunta provinciale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi
dell’articolo 58.” è sostituita dalla frase “In mancanza, la Giunta
provinciale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo
57.” e nell’ultimo periodo le parole “dall’articolo 22, nonché”
sono sostituite dalle parole “dalla legge,”.
ARTICOLO 12
(Consigli circoscrizionali)
1. Il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dal seguente:
“4. Il sistema di elezione del presidente del consiglio di circoscrizione è stabilito dallo statuto e con regolamento sono disciplinate le modalità per l’elezione.”.
ARTICOLO 13
(Gettoni di presenza)
1. All’articolo 28 del decreto del Presidente della Giunta
regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L, come sostituito dall’articolo
2 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nel comma 1 le parole “nella misura massima di lire 25.000”
sono sostituite dalle parole “nella misura fissata dallo statuto”;
b) nel comma 2 tra le parole “alle sedute” e le parole “delle
commissioni” sono inserite le parole “della giunta e”.
2. Nel comma 2 dell’articolo 28-quater del decreto del
Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L,
introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1986,
n. 4, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
“h-bis) manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di
dipendenti con attività di servizio pluriennale.”.
ARTICOLO 14
(Nuove disposizioni in materia di indennità di carica)
1. L’articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
“Art. 1
(Indennità di carica)
1. Al sindaco, al presidente del consiglio, ai componenti degli organi esecutivi del comune, delle sue articolazioni, delle forme
collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio
1993, n. 1, e successive modifiche, nonché degli enti istituiti ai
sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è attribuita un’indennità
mensile di carica fissata con le modalità indicate nel comma 3.
2. I consiglieri comunali, circoscrizionali, delle forme
collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio
1993, n. 1, e successive modifiche, nonché degli enti istituiti ai
sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, hanno diritto di percepire,
nei limiti fissati dal comma 3, un gettone di presenza per la
partecipazione a consigli e commissioni.
3. La misura dell’indennità di carica e del gettone di presenza è
determinata nel rispetto dei seguenti criteri con regolamento
della Giunta regionale adottato, entro il 31 dicembre dell’anno
precedente il turno elettorale generale, sentita la competente
commissione legislativa regionale, d’intesa con le Giunte
provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere
del rispettivo Consiglio dei Comuni, ove istituito, ovvero, in sua
assenza, del Consorzio dei Comuni:
a) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione
demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali
della popolazione, del numero delle frazioni dei comuni, delle
particolari funzioni assunte dagli enti, nonché del tempo
necessario per l’espletamento del mandato e delle connesse
responsabilità;
b) nella provincia di Trento, determinazione dell’indennità di
carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo
dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e in
misura:
1) non inferiore al 5 per cento e non superiore al 9 per cento,
per i comuni fino a 500 abitanti;
2) non inferiore al 7 per cento e non superiore al 13 per cento,
per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;
3) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 16 per cento,
per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti se di classe
segretarile superiore alla quarta;
4) non inferiore all’11 per cento e non superiore al 22 per cento,
per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;
5) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento,
per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe
segretarile superiore alla terza;
6) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento,
per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;
7) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 27 per cento,
per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe
segretarile superiore alla terza;
8) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 53 per cento,
per i comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti;
9) non inferiore al 15 per cento e non superiore al 60 per cento,
per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;
10) non inferiore al 17 per cento e non superiore al 67 per
cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti;
c) nella provincia di Bolzano, determinazione dell’indennità di
carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo
dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e in
misura:
1) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 15 per cento,
per i comuni fino a 500 abitanti;
2) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 23 per cento,
per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;
3) non inferiore al 16 per cento e non superiore al 32 per cento,
per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;
4) non inferiore al 17,5 per cento e non superiore al 35 per
cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe
segretarile superiore alla terza;
5) non inferiore al 18 per cento e non superiore al 36 per cento,
per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;
6) non inferiore al 19,5 per cento e non superiore al 39 per
cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe
segretarile superiore alla terza;
7) non inferiore al 30 per cento e non superiore al 60 per cento,
per i comuni da 10.001 fino a 15.000 abitanti;
8) non inferiore al 35 per cento e non superiore al 70 per cento,
per i comuni da 15.001 fino a 17.500 abitanti;
9) non inferiore al 38 per cento e non superiore al 75 per cento,
per i comuni da 17.501 fino a 30.000 abitanti;
10) non inferiore al 40 per cento e non superiore all’80 per
cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;
11) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per
cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti;
d) determinazione dell’indennità di carica del vicesindaco in
rapporto all’indennità di carica del sindaco e in misura:
1) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento,
per i comuni fino a 50.000 abitanti;
2) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento,
per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) determinazione dell’indennità di carica degli assessori in
rapporto all’indennità di carica del sindaco e in misura:
1) non superiore al 30 per cento nei comuni fino a 2.000
abitanti;
2) non superiore al 50 per cento nei comuni con più di 2.000
abitanti;
f) determinazione delle indennità di carica per il sindaco, il
vicesindaco e gli assessori dei comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti nella misura massima
esclusivamente nell’ipotesi di incarico svolto a tempo pieno;
g) determinazione dell’indennità di carica dei presidenti e dei
componenti degli organi esecutivi delle forme collaborative di
cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e
successive modificazioni nella misura prevista per il comune
avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti;
h) determinazione dell’indennità di carica dei presidenti dei
consigli comunali in misura non superiore a quella prevista per
i rispettivi assessori comunali;
i) determinazione del gettone di presenza in misura non
inferiore a quanto stabilito per i comuni di classe demografica
immediatamente superiore dal decreto ministeriale di cui al
comma 8 dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267; per i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti la misura del gettone di presenza non può essere
inferiore a quella prevista dal medesimo decreto per i comuni
della classe demografica più elevata;
j) definizione del limite di cumulabilità delle indennità relative
alle cariche contemporaneamente rivestite.
4. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di
carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle
sedute degli organi collegiali del medesimo ente.
5. Le indennità di carica sono cumulabili con i gettoni di
presenza quando siano dovuti per mandati o rappresentanze
presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
6. Le indennità di carica sono aggiornate annualmente con
decreto del Presidente della Regione in relazione
all’incremento dell’indennità di carica dei consiglieri della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige.”.
2. Quanto disposto dal comma 1 trova applicazione a partire dal
primo turno elettorale generale che si svolgerà nella regione
dopo l’entrata in vigore della presente legge. In sede di prima
applicazione il regolamento della Giunta regionale è adottato
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.
3. Il limite di spesa per la corresponsione delle indennità di
carica non può superare in prima applicazione, per le singole
fasce, l’onere complessivo di spesa a carico dei bilanci
comunali con riferimento all’esercizio finanziario 2004, per
analogo intervento di spesa, eccettuati i seguenti casi:
a) l’onere derivante dalla corresponsione dell’indennità di
carica agli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai
2.000 abitanti;
b) eventuali oneri conseguenti al passaggio di comuni da una
fascia all’altra dovuto a variazioni di popolazione;
c) oneri collegati all’aumento annuale dell’indice ISTAT.
4. Fino all’entrata in vigore del regolamento della Giunta
regionale previsto dal comma 3 dell’articolo 1 della legge
regionale 7 maggio 1976, n. 4, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, rimangono efficaci le disposizioni in
materia di indennità di carica e di gettone di presenza vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge come
modificate dall’articolo 13.
5. La misura del gettone di presenza rimane quella fissata
dallo statuto comunale al momento dell’entrata in vigore della
presente legge se di importo superiore a quello stabilito dal
regolamento della Giunta regionale.
6. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4 e
successive modificazioni, l’articolo 28-bis del Testo Unico delle
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con
decreto del Presidente della Giunta regionale 18 gennaio 1984,
n. 6/L, istituito dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto
1986, n. 4, gli articoli 12 e 41-ter, commi 8, 9 e 10, della legge
regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni e
l’articolo 16, comma 7, della legge regionale 23 ottobre 1998, n.
10, sono abrogati.
7. Nel comma 10 dell’articolo 42 della legge regionale 4
gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, le parole “dai
commi 8, 9, 10 e” sono sostituite dalle parole “dal comma”.
ARTICOLO 15
(Rinvio)
1. Nell’articolo 28-quinquies del Testo Unico delle leggi
regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con decreto
del Presidente della Giunta regionale 18 gennaio 1984, n. 6/L,
istituito dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1986, n.
4, l’espressione “nella legge 27 dicembre 1985, n. 816” è
sostituita dalla seguente “nel Titolo III, Capo IV del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni”.
ARTICOLO 16
(Referendum popolare)
1. L’articolo 50 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 50
(Referendum popolare)
1. Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum
popolare riguardante materie di competenza comunale.
2. Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di
centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle
modifiche statutarie previste dalla presente legge, le modalità
del procedimento del referendum, della consultazione e
dell’iniziativa popolare. Il numero di sottoscrizioni richiesto a
sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per
cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in
possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del
consiglio comunale; tale numero non può comunque essere
inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino una
frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto
non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del
diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale
residenti nella frazione o circoscrizione interessata.
3. Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere
autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le
modalità indicati all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53
e successive modificazioni.
4. Nello statuto comunale può essere previsto che ai
referendum, consultazioni e iniziative popolari abbiano diritto di
voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in
possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto
elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune.”.
ARTICOLO 17
(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)
1. All’articolo 54 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni di
competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo
consiliari.”;
b) nel comma 2, le parole “non soggette al controllo preventivo
di legittimità” sono soppresse;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può
presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le
deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all’opposizione sono disciplinati con regolamento.”.
ARTICOLO 18
(Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni)
1. L’articolo 54-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1,
introdotto dall’articolo 75 della legge regionale 30 novembre
1994, n. 3, è sostituito dal seguente:
“Art. 54-bis
(Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni)
1. Alle unioni di comuni e ai consorzi obbligatori di funzioni si applicano le norme sul controllo degli organi dettate per i comuni.”.
ARTICOLO 19
(Prospetto di conciliazione)
1. Nell’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10,
dopo il comma 75, è aggiunto il seguente:
“75-bis. La redazione del prospetto di conciliazione è facoltativa
nel caso in cui l’ente adotti ai sensi del comma 84 un sistema
contabile integrato che consenta di rilevare i fatti di gestione sia
sotto l’aspetto finanziario che economico-patrimoniale.”.
ARTICOLO 20
(Esercizio provvisorio)
1. Nel comma 15 dell’articolo 17 della legge regionale 23
ottobre 1998, n. 10, le parole “Ove non sia stato deliberato il
bilancio di previsione” sono sostituite dalle parole “Ove non sia
stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti”.
ARTICOLO 21
(Tesoreria unica)
1. Il comma 98 dell’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre
1998, n. 10, è sostituito dal seguente:
“98. Salvo quanto disposto dai provvedimenti provinciali, le
norme relative al sistema di tesoreria unica si applicano per
quanto concerne gli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige limitatamente a quelli beneficiari di
trasferimenti statali con esclusione dei fondi trasferiti per il
finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di
competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.”.
ARTICOLO 22
(Scioglimento e sospensione del consiglio comunale)
1. Al comma 1, lettera b), dell’articolo 58 della legge regionale 4
gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i numeri 1) e
1-bis) sono sostituiti dai seguenti:
“1) approvazione della mozione di sfiducia ai sensi dell’articolo
62 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 o dimissioni
del sindaco e di tutti i componenti della giunta;
1-bis) dimissioni, impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del sindaco;
1-bis.1.) per i soli comuni della provincia di Bolzano, mancata
elezione della giunta entro trenta giorni dalla proclamazione
degli eletti, mancata sostituzione della giunta dimissionaria
entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o
mancata sostituzione dell’assessore entro novanta giorni dalla
data di cessazione per qualsiasi causa dalle funzioni;”.
2. Il comma 3 dell’articolo 58 della legge regionale 4 gennaio
1993, n. 1 è sostituito dal seguente:
“3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1-bis) della
lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si
provvede alla nomina di un commissario che esercita le
funzioni di sindaco, giunta e consiglio.”.
3. Nel comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3 la parola “regione” è sostituita dalle parole
“della provincia di Trento”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, la carica di assessore è
incompatibile con la carica di consigliere comunale, salvo
diversa disciplina prevista nello statuto comunale.”.
ARTICOLO 23
(Rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori dei comuni e degli altri enti locali)
1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo
1993, n. 4 è sostituito dal seguente:
“6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si estendono agli
amministratori dei comuni, nonché al personale e agli
amministratori degli altri enti locali, comprese le istituzioni e le
aziende create dagli stessi, nonché le unioni. La medesima
disciplina si applica inoltre ai componenti degli organi
collegiali, anche di natura tecnica, dei comuni e degli altri enti
locali, ad eccezione dei casi in cui la partecipazione agli organi
stessi costituisca attività professionale o prestazione
occasionale remunerata sulla base di tariffe o in misura
maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza.”.
2. L’articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 4, come
sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1983, n. 16 è soppresso.
CAPO II
Norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali
ARTICOLO 24
(Giunta comunale)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili
e sono immediatamente efficaci. La sostituzione
dell’assessore, cessato per qualsiasi causa, deve avvenire
rispettivamente entro trenta giorni per i comuni della provincia
di Trento ed entro il termine previsto dall’articolo 58, comma 1,
lettera b), numero 1-bis.1.), della legge regionale 4 gennaio
1993, n. 1 e successive modificazioni per i comuni della
provincia di Bolzano. Fino alla sostituzione, la giunta continua
ad operare purché il numero degli assessori cessati dalla
carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti senza
computare il sindaco.”.
2. Nella prima frase del comma 4 dell'articolo 2 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3, tra le parole “su proposta del
sindaco” e le parole “e secondo le modalità stabilite nello
statuto”, sono inserite le parole “da presentarsi nella prima
seduta successiva alla elezione”.
3. Il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 30 novembre
1994, n. 3 è sostituito dal seguente:
“6. Nei comuni della provincia di Bolzano il numero dei posti
spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta viene
determinato includendo nel computo il sindaco e avuto riguardo
alla consistenza dei gruppi linguistici presenti in consiglio
comunale, accertata al momento della convalida del consiglio
neoeletto. Ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere
comunque rappresentato nella giunta se nel consiglio
comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al
gruppo medesimo, anche se tale situazione si verifica nel
corso del mandato. In quest’ultimo caso, anche in deroga ai
limiti fissati dal comma 1 o dallo statuto, il consiglio comunale
deve provvedere a nominare un assessore appartenente al
gruppo linguistico che ha diritto di essere rappresentato nella
giunta, scegliendolo tra i consiglieri comunali.”.
ARTICOLO 25
(Eleggibili a consiglieri comunali)
1. L’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
(Eleggibili a consiglieri comunali)
1. Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.”.
ARTICOLO 26
(Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali)
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:
“2. I consigli comunali restano in carica sino all'elezione dei
nuovi limitandosi, dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad
adottare gli atti urgenti.”.
2. Il comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:
“6. Nei comuni della provincia di Bolzano, le funzioni della
giunta sono esercitate dal sindaco fino alla elezione della
giunta che deve avvenire entro i termini previsti dall’articolo 58,
comma 1, lettera b), numero 1-bis.1.) della legge regionale 4
gennaio 1993, n. 1.”.
ARTICOLO 27
(Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione europea)
1. I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea e
residenti nei comuni della regione Trentino-Alto Adige
esercitano il diritto di elettorato attivo e di eleggibilità secondo
quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197
(Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di
esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato
membro di cui non hanno la cittadinanza) e nel rispetto dei
requisiti residenziali previsti dagli articoli 16 e 17 della legge
regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.
ARTICOLO 28
(Turni elettorali)
1. Il comma 2-bis dell’articolo 15 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, introdotto dall’articolo 19, comma 38,
della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, è sostituito dal
seguente:
“2-bis. Il turno elettorale autunnale non ha luogo nell’anno in cui
sono indette le elezioni del rispettivo Consiglio provinciale. In tal
caso le elezioni si svolgono in una domenica compresa tra il 1°
febbraio e il 31 marzo dell’anno successivo.”.
ARTICOLO 29
(Formazione delle candidature nei comuni della regione)
1. L’articolo 17 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è
sostituito dal seguente:
“Art. 17
(Formazione delle candidature nei comuni della regione)
1. Nei comuni della regione, le dichiarazioni di presentazione
delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale
devono indicare il nominativo del candidato alla carica di
sindaco e devono essere sottoscritte da almeno:
a) 200 elettori, nei comuni con più di 40.000 abitanti;
b) 175 elettori, nei comuni con più di 20.000 abitanti;
c) 100 elettori, nei comuni con più di 10.000 abitanti;
d) 60 elettori, nei comuni con più di 5.000 abitanti;
e) 30 elettori, nei comuni con più di 2.000 abitanti;
f) 20 elettori, nei comuni fino a 2.000 abitanti.
2. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà
le cifre indicate nel comma 1.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature alla
carica di sindaco.
4. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a
15.000 abitanti, possono essere presentate liste di candidati
alla sola carica di consigliere comunale.
5. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati
dell’ultimo censimento generale della popolazione.
6. I presentatori devono essere elettori iscritti nelle liste
elettorali del comune con diritto al voto per l’elezione del
consiglio comunale e la loro firma è autenticata anche
cumulativamente in un solo atto dai soggetti e secondo le
modalità stabilite dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.
53 e successive modificazioni.
7. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una
dichiarazione di presentazione di lista.
8. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se
anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale
fissato per la presentazione delle candidature.”.
ARTICOLO 30
(Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano)
1. Nel comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, la parola “depositati” è sostituita dalla
parola “presentati” e le parole “, da affiggere all’albo pretorio”
sono soppresse.
2. Nel comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, le parole “da eleggere” sono soppresse.
ARTICOLO 31
(Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano)
1. Nel comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, le parole “deve essere depositato anche il
programma amministrativo da affiggere anch’esso all’albo
pretorio” sono sostituite dalle parole “deve essere presentato
anche il programma amministrativo”.
2. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, è abrogato.
3. Nei commi 4 e 5 dell'articolo 20 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, le parole “da eleggere” sono soppresse.
ARTICOLO 32
(Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive)
1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 30 novembre 1994,
n. 3, è aggiunto il seguente:
“Art. 20-bis
(Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive)
1. Al fine di promuovere condizioni per la parità di accesso alle
cariche elettive, le liste dei candidati devono essere formate da
rappresentanti di ambo i generi.
2. In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può
essere rappresentato in misura superiore a due terzi del
numero massimo di candidati spettanti alla medesima lista
con eventuale arrotondamento all’unità superiore.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 18, comma 4, 19,
comma 4, e 20, comma 6, della legge regionale 30 novembre
1994, n. 3, per le candidate può essere indicato solo il
cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il
cognome del marito.
4. In sede di esame ed ammissione delle liste dei candidati, la
competente Commissione o Sottocommissione elettorale
circondariale verifica la quota dei rappresentanti di ogni genere
iscritti nelle liste dei candidati. In caso di inosservanza di
quanto disposto al comma 1, ricusa la lista. In caso di
superamento della quota di cui al comma 2, riduce la lista al
numero massimo ammesso di candidati del medesimo
genere, stralciando gli ultimi nomi del genere eccedente i due terzi.”.
ARTICOLO 33
(Collegamento delle liste in provincia di Bolzano)
1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile
1956, n. 5 è sostituito dal seguente:
“2. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche
e, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della
provincia di Bolzano, possono essere effettuate
esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo
candidato alla carica di sindaco.”.
ARTICOLO 34
(Modalità di presentazione delle candidature)
1. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 21 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3, il periodo “. Sono competenti
ad eseguire le autenticazioni delle firme anche i giudici di pace
ed i segretari giudiziari.” è sostituito dalle parole “e successive
modificazioni.”.
2. Nel comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, le parole “o dai giudici di pace o dai
segretari giudiziari” sono sostituite dalle parole “e successive
modificazioni”.
3. Nell’articolo 21, comma 4, della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:
“Le liste e gli allegati devono essere presentati nelle ore
d’ufficio nel periodo compreso tra il trentasettesimo giorno e le
ore 12 del trentatreesimo giorno antecedente quello della
votazione, domenica esclusa.”.
4. Nel comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, la parola “trentunesimo” è sostituita con “trentatreesimo”.
ARTICOLO 35
(Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale - Esame ed ammissione delle candidature)
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale
30 novembre 1994, n. 3, le parole “entro il giorno successivo”
sono sostituite dalle parole “entro il terzo giorno successivo”.
2. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3 alla lettera a) è anteposta la seguente:
“0a) effettua gli adempimenti previsti dall’articolo 20-bis,
comma 4 e ricusa le liste qualora, per effetto della riduzione, il
numero dei candidati sia inferiore al numero minimo richiesto
per la loro ammissione.”.
3. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole “le candidature alla
carica di sindaco e” sono soppresse.
4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 22 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3, sono aggiunte le parole: “o
che, in caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale,
rivestono già la carica di sindaco o di consigliere in altro
comune”.
5. Nell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, la lettera g) è soppressa.
6. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 22 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3, è sostituita dalla seguente:
“i) ricusa le liste che non presentano candidature alla carica di
sindaco o non hanno dichiarato di collegarsi ad altra
candidatura ai sensi dell'articolo 20, ad eccezione delle liste
presentate nei comuni fino a 15.000 abitanti della provincia di
Bolzano;”.
7. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, le parole “corrispondano a quelli effettuati
ai sensi e per i fini di cui all'articolo 20, comma 1,” sono
sostituite dalle parole “siano effettuati esclusivamente tra liste
che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco,”.
8. Nel comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, le parole “entro il giorno successivo” sono
sostituite dalle parole “entro il terzo giorno successivo”.
9. Nel comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, le parole “entro le ore 9 del secondo
giorno successivo” sono sostituite dalle parole “entro le ore 9
del quarto giorno successivo”.
ARTICOLO 36
(Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale)
1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:
“2. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla
carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate.
Qualora l'elettore tracci un segno sia su un contrassegno di
lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco
collegato alla lista votata, il voto si intende validamente
espresso per la lista votata e per il candidato alla carica di
sindaco. Il voto espresso per una lista vale anche come voto a
favore del candidato alla carica di sindaco collegato. Non è
consentito esprimere contemporaneamente un voto per un
candidato alla carica di sindaco ed un voto per una delle liste
ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, infine, di
esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di
consigliere comunale della lista prescelta, scrivendone il
cognome e se necessario il nome ed il cognome nelle
apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta.
Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la
preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve
contenere entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di
confusione fra più candidati, ed all'occorrenza data e luogo di
nascita.”.
2. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, sono soppresse le parole: “è ammesso
al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di
liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la
maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra
elettorale,”.
3. Il comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:
“6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i
collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al
primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia
facoltà, entro le ore 12 dell’ottavo giorno antecedente lo
svolgimento del secondo turno di votazione, di dichiarare il
collegamento con ulteriori liste o gruppi di liste rispetto a quelli
con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno.
L’ulteriore collegamento con una lista che per il primo turno di
votazione era collegata con altre liste, ha validità solo se
effettuato nei confronti di tutte le liste del gruppo. Tutte le
dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se
convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle
liste interessate.”.
4. Al comma 9 dell’articolo 27 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, sono soppresse le parole: “, purché tali
liste abbiano ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti
validi espressi per il consiglio comunale”.
ARTICOLO 37
(Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco e del consiglio comunale)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un
contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla
carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende
validamente espresso. L'indicazione di voto apposta solo sul
nominativo di un candidato alla carica di sindaco costituisce un
voto valido per il candidato sindaco votato e per la lista
collegata. In caso di collegamento con un gruppo di liste, i voti
attribuiti al solo candidato sindaco sono ripartiti tra tutte le liste
del gruppo in proporzione ai voti validi ottenuti da ciascuna lista,
con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra
decimale superiore a 50.”.
ARTICOLO 38
(Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della
provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione
degli eletti)
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di
liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi
riportati al primo turno, in tutte le sezioni del comune, dal
candidato alla carica di sindaco collegato;”.
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 34 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituita dalla seguente:
“f) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o
gruppo di liste collegate, compiendo le seguenti operazioni:
divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi
del consiglio, la cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste
collegate, come determinata alla lettera b-bis), e sceglie fra i
quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei
seggi da assegnare. A parità di quoziente, nelle cifre intere e
decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste
collegate che ha la maggior cifra elettorale ed, a parità di
quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di
quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra
le altre liste secondo l'ordine dei quozienti;”.
3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituita dalla seguente:
“g) verifica se, detratto il seggio assegnato al candidato eletto
sindaco, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbiano
conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio;
qualora non lo abbiano conseguito viene assegnato, oltre al
seggio del sindaco, il 60 per cento dei seggi. Alla lista o al
gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco sono
comunque assegnati non più del 70 per cento dei seggi, oltre
al seggio del sindaco. I restanti seggi sono assegnati alle altre
liste o gruppi di liste collegate ai sensi della lettera f);”.
4. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 34 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3, tra le parole “cifra elettorale
di ciascuna di esse,” e le parole “che corrisponde ai voti” sono
inserite le parole “come determinata alla lettera c)”.
ARTICOLO 39
(Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 35 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituita dalla seguente:
“f) effettua l'assegnazione dei seggi per ciascuna lista ed a tal
fine divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il
numero dei seggi del consiglio, ottenendo così il quoziente
elettorale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte
frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti
seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella
cifra elettorale di ciascuna lista;”.
2. Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 35 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo le parole “A parità di
quozienti,” sono inserite le parole “nelle cifre intere,”.
3. Nell’articolo 35, comma 1, lettera h), della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, è aggiunta in fine la frase: “Al candidato
eletto sindaco spetta il primo seggio assegnato alla lista di
appartenenza.”.
ARTICOLO 40
(Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)
1. All’articolo 36 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera h) del comma 1 sono aggiunte in fine le parole:
“Ai candidati alla carica di sindaco risultati non eletti spetta il
primo seggio assegnato alla lista di riferimento indicata all’atto
dell’accettazione della candidatura, qualora la lista, o la
coalizione di liste che sostengono il candidato sindaco, abbia
diritto ad almeno due seggi; nel caso di coalizione di liste, la
lista di riferimento del candidato sindaco deve aver ottenuto
almeno uno dei due seggi della coalizione.”;
b) nella lettera c) del comma 3 il secondo periodo è soppresso.
ARTICOLO 41
(Validità e nullità delle schede e dei voti)
1. Nell’articolo 41, comma 3, della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b) è aggiunto il seguente periodo “se l’elettore
ha segnato più contrassegni appartenenti a liste del medesimo
collegamento, ma ha scritto una o più preferenze per candidati
appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla
lista cui appartengono i candidati indicati;”;
b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c-bis) nelle quali l'elettore abbia espresso al contempo un voto
per un candidato alla carica di sindaco ed un voto per una delle
liste ad esso non collegate.”.
ARTICOLO 42
(Voti di preferenza, nullità e connessione con i voti di lista)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 42 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Sono peraltro efficaci le preferenze espresse in uno
spazio diverso da quello posto a fianco della lista votata, purché
si riferiscano a candidati della lista votata.”.
ARTICOLO 43
(Costituzione dell’Ufficio centrale)
1. Nel comma 6 dell’articolo 48 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, la parola “venticinque” è sostituita dalla
parola “quindici”.
2. Nel comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, la parola “venticinque” è sostituita dalla
parola “quindici”.
3. Nel terzo comma dell’articolo 60 della legge regionale 6
aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, la cifra “25” è
sostituita dalla parola “quindici”.
4. Nel primo comma dell’articolo 63 della legge regionale 6
aprile 1956, n. 5, come sostituito dall’articolo 43 della legge
regionale 19 settembre 1963, n. 28, la parola “venticinque” è sostituita dalla parola “quindici”.
ARTICOLO 44
(Documento di ammissione al voto)
1. L’articolo 24 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e
successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 24
(Documento di ammissione al voto)
1. Quando leggi regionali aventi ad oggetto l’elezione diretta del
sindaco o l’elezione dei consigli comunali fanno riferimento al
certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione
delle consultazioni ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati
elettorali, il riferimento si intende al documento di ammissione
al voto previsto dalle leggi dello Stato.
2. Gli elettori residenti all’estero sono informati della indizione
dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli
interessati tramite l’Ufficio elettorale della Regione.”.
ARTICOLO 45
(Aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione)
1. L’articolo 35 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 è
sostituito dal seguente:
“Art. 35
(Aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione)
1. La Giunta regionale organizza incontri di aggiornamento per i
presidenti degli Uffici elettorali di sezione con le modalità
fissate dalla legge regionale 8 agosto 1983, n. 9, ogni volta che
hanno luogo consultazioni per il rinnovo degli organi delle
amministrazioni comunali. Per le consultazioni che hanno
luogo al di fuori del turno elettorale generale, la Giunta
regionale può organizzare gli incontri per i presidenti degli Uffici
elettorali di sezione interessati anche in luoghi diversi da quelli
previsti dal comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 9.”.
ARTICOLO 46
(Modifica del limite demografico)
1. Negli articoli 19, rubrica e comma 1, 20, rubrica e comma 1,
21, comma 1, lettere a), c), d), f), 22, commi 3 e 6, 23, commi 3
e 4, 24, commi 4 e 5, 28, rubrica e comma 1, 29, rubrica e
comma 1, 30, rubrica e comma 1, 32, comma 1, lettera b), 35,
rubrica e alinea del comma 1, 36, rubrica e alinea del comma
1, 37, commi 2 e 3 e 42, comma 2 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni, nell’articolo 56
della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive
modificazioni, nonché nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 dell’Allegato C e
nelle tabelle 1 e 2 dell’Allegato D la cifra “13.000” è sostituita
dalla cifra “15.000”.
CAPO III
Norme transitorie sull’ordinamento dei segretari comunali della regione
ARTICOLO 47
(Rogito dei contratti)
1. All’articolo 40, comma 2, della legge regionale 5 marzo 1993,
n. 4 le parole “e gli atti nei quali il comune è parte contraente”
sono sostituite dalle parole “nei quali l’ente è parte e autentica
le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali
nell’interesse dell’ente”.
ARTICOLO 48
(Classificazione delle sedi segretarili)
1. Nel comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 5 marzo
1993, n. 4 le parole “o Consorzio di Comuni” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 5 marzo
1993, n. 4 è abrogato.
3. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 5 marzo
1993, n. 4 è sostituito dal seguente:
“3. Per i comuni convenzionati la classe è determinata in base
alla popolazione complessiva dei comuni associati. La
qualifica del segretario è collegata alla classe della
convenzione solo per la durata di quest’ultima.”.
ARTICOLO 49
(Rapporti di lavoro a tempo determinato)
1. Nell’articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10
al comma 38 dopo le parole “contratti collettivi di lavoro” sono
aggiunte le parole: “, nel rispetto delle disposizioni previste dal
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive
modificazioni. In ogni caso la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori non
può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, ferma restando ogni responsabilità o sanzione”.
ARTICOLO 50
(Rapporto di lavoro dei segretari comunali)
1. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali è regolato
secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 6, della legge
regionale 23 ottobre 1998, n. 10.
2. Rimangono applicabili ai segretari le cause di risoluzione del
rapporto di lavoro previste dall’articolo 18, comma 66, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e dai contratti collettivi.
ARTICOLO 51
(Nomina a segretario comunale di terza classe)
1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 52 della legge
regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituito dal seguente: “La
nomina a segretario comunale di terza classe è deliberata dal
consiglio comunale, in base al risultato di un concorso
comunale per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta, in
una prova pratica ed in una prova orale, come risulta
dall’allegata Tabella C), al quale possono partecipare i
segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di
terza classe ed i segretari comunali in servizio di ruolo presso
sedi segretarili di quarta classe con almeno tre anni di servizio
effettivo nella qualifica, nonché coloro che alla data del bando di
concorso abbiano prestato servizio effettivo in qualità di
segretario comunale per almeno tre anni presso sedi
segretarili di terza classe o per almeno cinque anni presso
sedi segretarili di quarta classe e siano in possesso
dell’abilitazione di cui all’articolo 47.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 52 della legge regionale 5 marzo
1993, n. 4 sono soppresse le parole “di tre anni e sei mesi”.
ARTICOLO 52
(Nomina a segretario generale di seconda classe)
1. La prima frase del comma 1 dell’articolo 53 della legge
regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituita dalla seguente: “La
nomina a segretario generale di seconda classe è disposta dal
consiglio comunale in base al risultato di un concorso
comunale per titoli ed esami al quale possono partecipare,
oltre ai segretari generali di seconda classe dei ruoli comunale
e statale, i segretari di comuni di terza classe, che alla data del
bando di concorso abbiano prestato nella qualifica almeno tre
anni di servizio effettivo di ruolo, i segretari di comuni di quarta
classe, che alla data del bando di concorso abbiano prestato
nella qualifica sette anni di servizio effettivo di ruolo, i
vicesegretari generali di sedi di prima e di seconda classe con
almeno tre anni e rispettivamente sei anni di servizio di ruolo
nella qualifica, nonché i capi di ripartizione o di strutture
equiparate di comuni di prima e di seconda classe della
regione con almeno tre anni e rispettivamente sei anni di
servizio nella qualifica che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 47.”.
ARTICOLO 53
(Nomina a segretario generale di prima classe)
1. La prima frase del comma 1 dell’articolo 55 della legge
regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituita dalla seguente: “La
nomina a segretario generale di prima classe è disposta dal
consiglio comunale in base al risultato di un concorso
comunale per titoli ed esami al quale possono partecipare,
oltre ai segretari generali di prima classe dei ruoli comunale e
statale, i segretari di comuni di seconda classe i quali alla data
del bando di concorso abbiano prestato in tale qualifica almeno
tre anni di servizio effettivo nei ruoli comunale o statale, nonché
i vicesegretari generali di sedi di prima e di seconda classe
con almeno cinque anni e rispettivamente otto anni di servizio
di ruolo nella qualifica, nonché i capi ripartizione o strutture
equiparate di comuni di prima e seconda classe della regione
con almeno cinque e rispettivamente otto anni di servizio nella
qualifica che siano in possesso del certificato di abilitazione di
cui all’articolo 47.”.
ARTICOLO 54
(Modifiche delle sedi segretarili - Segreterie delle unioni)
1. L’articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituito dai seguenti:
“Art. 59
(Modifiche delle sedi segretarili)
1. Nel caso di fusione di più comuni con la conseguente
soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato
come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più
elevata o, in caso di uguale qualifica, con maggiore anzianità di
servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari perdenti
posto possono chiedere entro il termine perentorio di tre mesi
dall'inquadramento del titolare di essere inquadrati come
vicesegretari, conservando provvisoriamente il trattamento
economico acquisito fino alla ridefinizione dello stesso nei
contratti collettivi. Qualora tale richiesta non venga formulata
entro il termine, i segretari perdenti posto sono collocati in
disponibilità per il periodo massimo di due anni decorrente
dall'inquadramento del titolare. I soggetti in disponibilità sono
esonerati dal servizio e conservano il diritto alla nomina in caso
di successiva vacanza del posto di segretario. Durante la
disponibilità spetta a carico del nuovo comune il trattamento
economico base e la misura minima delle indennità che
presuppongono l'effettivo svolgimento di funzioni, salvo quanto
diversamente disposto dalla contrattazione collettiva. Al termine
della disponibilità il rapporto di lavoro si risolve
automaticamente.
2. Qualora siano costituite convenzioni di segreteria con
soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato
come titolare della sede in convenzione il segretario di qualifica
più elevata o, in caso di uguale qualifica, di maggiore anzianità
di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari
perdenti posto sono collocati in disponibilità con il trattamento
previsto dal comma 1. I relativi oneri economici sono ripartiti tra
i comuni associati, secondo quanto previsto in convenzione.
3. In caso di scioglimento di una convenzione di segreteria il
segretario titolare è assunto da uno dei comuni associati.
Qualora i comuni non raggiungano un accordo sull'assunzione
del segretario, la decisione è assunta dalla Provincia
competente sentiti i comuni e l'interessato.
Art. 59-bis
(Segreterie delle unioni)
1. Qualora i comuni che costituiscono un’unione mantengano
in tutto o in parte le preesistenti sedi segretarili comunali, viene
costituita presso l’unione una segreteria collegiale alla quale
sono funzionalmente assegnati i segretari dei comuni riuniti. I
segretari sono assunti dai singoli comuni e conservano
l’inquadramento acquisito presso il comune di appartenenza.
2. I comuni che aderiscono all’unione possono sopprimere
tutte le sedi segretarili sostituendole con un’unica sede istituita
presso l’unione. Ai soli fini della classificazione si applicano gli
articoli 42, comma 1, e 43 della legge regionale 5 marzo 1993,
n. 4. Per la nomina del titolare si applicano le disposizioni sulla
fusione previste dall’articolo 59 della legge regionale 5 marzo
1993, n. 4. L’unione può istituire uno o più posti di
vicesegretario. I segretari perdenti posto possono chiedere di
essere inquadrati come vicesegretari dell’unione, conservando
provvisoriamente il trattamento economico acquisito fino alla
ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi.
3. I segretari e i vicesegretari, assegnati all’unione ai sensi dei
commi 1 e 2, svolgono la loro attività a favore dell’unione e dei
comuni riuniti, sulla base degli incarichi di direzione attribuiti
dal presidente dell’unione. Per i servizi non trasferiti all’unione
gli incarichi di direzione delle strutture comunali sono affidati
dai sindaci dei comuni interessati, previa consultazione con il
presidente dell’unione. Gli incarichi relativi a servizi non
trasferiti possono essere affidati anche a segretari incardinati
presso altri comuni dell’unione. La contrattazione collettiva
individua le indennità collegate all’effettivo svolgimento delle
funzioni direttive. Il presidente dell’unione ripartisce tra i
segretari, i vicesegretari e i dipendenti in possesso
dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni segretarili le funzioni
di assistenza agli organi dell’unione e dei comuni e il rogito dei
contratti e degli atti nei quali i comuni o l’unione sono parte
contraente.”.
CAPO IV
Norme transitorie e finali
ARTICOLO 55
(Rinvio alla legge provinciale)
1. Le Province autonome disciplinano l’ordinamento del
personale dei comuni nel rispetto dell’autonomia organizzativa
dei comuni e dei seguenti principi generali:
a) l’economicità, la trasparenza, l’imparzialità e la rispondenza
al pubblico interesse dell’azione amministrativa, perseguendo
l’efficienza del sistema organizzativo comunale;
b) la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e
funzioni di gestione nei comuni dotati di figure dirigenziali.
2. Le Province autonome regolano, prevedendo in particolare la
disciplina dell’abilitazione alle funzioni segretarili e dirigenziali, i
requisiti professionali necessari e le modalità per il suo
conseguimento; i requisiti per l’accesso alle qualifiche
dirigenziali, per l’affidamento degli incarichi, nonché per
l’esercizio delle funzioni di segretario anche in relazione
all’eventuale classificazione dei comuni per classi correlate alla
dimensione della popolazione e alle caratteristiche
socio-economiche del territorio.
3. La Provincia autonoma di Bolzano disciplina con propria
legge la materia relativa ai segretari e ai dirigenti dei comuni e
di altri enti locali, nel rispetto dei seguenti principi:
a) le modalità per garantire la continuità di esercizio delle
funzioni segretarili;
b) la facoltà dei comuni di assicurare l’esercizio delle funzioni
segretarili, attribuendole ad un dipendente in possesso di
abilitazione, secondo quanto disposto dalla legge provinciale in
attuazione del comma 2, in relazione alla specificità delle
funzioni da esercitare ed alla rilevanza dell’ente in riferimento
alla popolazione ed alle caratteristiche socio-economiche dello
stesso;
c) la durata, il rinnovo e l’eventuale revoca anticipata degli
incarichi dirigenziali, nonché la disciplina generale della
valutazione delle prestazioni dei segretari e del personale con
incarico dirigenziale;
d) i criteri per la mobilità fra i comuni e con gli altri enti ad
ordinamento regionale o provinciale; la previsione di forme di
utilizzazione provvisoria per i segretari senza incarico; la
disciplina transitoria e le garanzie per i segretari in servizio,
facendo salvi i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già
inquadrati nei ruoli comunali alla data di entrata in vigore della
legge provinciale;
e) la possibilità di assumere dirigenti con contratti a tempo
determinato.
4. La Provincia autonoma di Trento disciplina con propria legge
la materia relativa ai segretari e ai dirigenti dei comuni e di altri
enti locali, nel rispetto dei seguenti principi:
a) l’obbligatorietà del segretario comunale quale funzionario
più elevato in grado in ciascun comune ovvero nei comuni
capofila di convenzioni;
b) l’istituzione e il dimensionamento dell’albo provinciale dei
segretari comunali articolato in fasce professionali
corrispondenti alle classi segretarili;
c) la previsione di accesso all’albo subordinato al possesso
dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni segretarili ottenuta a
seguito del superamento di adeguate procedure concorsuali;
d) la previsione di un organismo, nel quale sia garantita la
rappresentanza paritetica di sindaci e di segretari comunali, per
la definizione dei criteri generali della gestione dell’albo
provinciale dei segretari comunali e della formazione dei
segretari comunali;
e) la garanzia ai segretari in servizio di ruolo all’entrata in vigore
della legge provinciale del diritto all’iscrizione all’albo
provinciale secondo la fascia professionale corrispondente alla
classe segretarile del comune di appartenenza;
f) la previsione di procedure concorsuali per il passaggio da
una fascia professionale a quelle superiori;
g) la previsione che, in ciascun comune ovvero nei comuni
capofila di convenzioni, la nomina obbligatoria del segretario
comunale nonché la sua revoca per le cause previste dalle
leggi spetta al consiglio comunale su proposta del sindaco che
lo sceglie tra i soggetti iscritti nell’albo provinciale;
h) la durata quinquennale dell’incarico di segretario comunale
o comunque pari alla durata in carica del consiglio comunale
che ha conferito l’incarico nonché la rinnovabilità dell’incarico
medesimo;
i) la previsione di forme di utilizzazione, compatibili con la
professionalità acquisita, per i segretari senza incarico e la
disciplina della mobilità per i segretari non confermati, revocati
o comunque privi di incarico;
j) la disciplina generale della valutazione delle prestazioni dei
segretari salvo quanto spettante alla disciplina dei contratti
collettivi di lavoro;
k) la disciplina transitoria e le garanzie per i segretari in
servizio, facendo salvi i diritti e le posizioni acquisiti dai
segretari già inquadrati nei ruoli comunali alla data di entrata in
vigore della legge provinciale, fermo restando quanto disposto
da questo comma;
l) le modalità per garantire la continuità di esercizio delle
funzioni segretarili in caso di vacanza, assenza o impedimento
del titolare;
m) i criteri per la mobilità fra i comuni e con gli altri enti ad
ordinamento regionale o provinciale e i rispettivi enti funzionali;
n) la durata, il rinnovo e l’eventuale revoca anticipata degli
incarichi, nonché la disciplina generale della valutazione delle
prestazioni del personale con incarico dirigenziale;
o) la possibilità di assumere dirigenti con contratti a tempo
determinato.
5. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006 sono conferite alle
Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni
amministrative in materia di segretari comunali e degli altri enti
locali. La Regione stabilisce annualmente con la legge di
bilancio l’entità dei finanziamenti da trasferire alle Province
medesime per far fronte agli oneri connessi con l’esercizio
delle funzioni conferite.
6. Le leggi provinciali individuano le norme delle leggi e dei
regolamenti regionali che cessano di avere efficacia nel
rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.
ARTICOLO 56
(Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale)
1. L’armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario, in coerenza con la finanza
locale e con le politiche di finanza provinciale, sono disciplinati
con leggi provinciali.
2. Ai fini dell’armonizzazione e del coordinamento di cui al
comma 1, nel rispetto dell’autonomia organizzativa gestionale
dell’ente, il sistema contabile degli enti locali si basa su una
contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e su principi
atti a:
a) garantire unitarietà e uniformità del sistema, anche
consentendo per gli enti di piccole dimensioni eventuali forme
semplificate della contabilità;
b) assicurare una corretta e uniforme rappresentazione dei
risultati.
3. Nel rispetto dell’autonomia comunale la legge provinciale
può prevedere le modalità per prevenire e superare eventuali
situazioni di dissesto finanziario e individuare forme di controllo
interno degli enti locali, secondo criteri di efficienza, efficacia ed
economicità nell’impiego delle risorse.
4. Le leggi provinciali individuano le norme delle leggi e dei
regolamenti regionali che cessano di avere efficacia nel
rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.
ARTICOLO 57
(Interventi in materia di forme collaborative intercomunali)
1. All’articolo 39, comma 1, della legge regionale 4 gennaio
1993, n. 1, le parole “dagli articoli 40, 41, 41-bis, 41-ter, 42 e
43.” sono sostituite dalle parole “dalla legge provinciale.”.
2. Nei commi 3 e 4 dell’articolo 39 della legge regionale 4
gennaio 1993, n. 1, le parole: “con popolazione inferiore a
quella indicata dalla medesima legge” sono soppresse.
3. La legge provinciale può prevedere l’elezione diretta degli
organi rappresentativi delle forme collaborative intercomunali,
assicurando comunque la partecipazione all’attività di governo
da parte dei comuni associati.
4. La legge provinciale che disciplina l’elezione diretta degli
organi rappresentativi delle forme collaborative intercomunali
può prevedere norme di coordinamento con le disposizioni
regionali in materia di elezione diretta del sindaco e dei consigli
comunali al fine di consentire la contestualità delle elezioni; le
modalità attuative e organizzative sono adottate dalla Giunta
provinciale previa intesa con la Regione.
5. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che
cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della
loro entrata in vigore.
6. Per favorire le forme di collaborazione intercomunali è
istituito un fondo regionale da ripartire annualmente in parti
uguali fra le Province di Trento e di Bolzano. Il fondo deve
comunque assicurare il finanziamento degli impegni già
assunti dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge
provinciale di cui al comma 3.
7. La legge provinciale può definire le modalità per la delega
dell’esercizio di funzioni comunali da parte dei comuni ai
consorzi previsti dall’articolo 42-bis della legge regionale 4
gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.
ARTICOLO 58
(Interventi in materia di servizi pubblici locali)
1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge
provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa
comunitaria.
2. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che
cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della
loro entrata in vigore.
ARTICOLO 59
(Disposizioni in materia di procedimento amministrativo)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 “Norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” non trova applicazione con
riguardo agli enti locali e ai soggetti che gestiscono
direttamente o in concessione servizi pubblici locali. Per i
predetti enti e soggetti, la disciplina prevista dalla predetta
legge regionale è sostituita dalla corrispondente disciplina in
materia recata dalla normativa della Provincia territorialmente
interessata.
2. Nel comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 4 gennaio
1993, n. 1, le parole “e dei decreti previsti dall’articolo 24 della
legge 7 agosto 1990, n. 241,” sono soppresse.
3. Nel comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 4 gennaio
1993, n. 1, le parole “ed ai principi stabiliti dalla legge regionale
sul procedimento amministrativo di cui al comma 2 dell’articolo
29 della legge 7 agosto 1990, n. 241” sono sostituite dalle
seguenti: “ed ai principi stabiliti dalla legge provinciale sul
procedimento amministrativo.”.
ARTICOLO 60
(Causa di incompatibilità alla carica di sindaco)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, è inserito il seguente:
“2-bis. Non può ricoprire la carica di sindaco il segretario
comunale, limitatamente ai comuni che ricadono nel territorio
dell’ente istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 o della
forma collaborativa prevista dall’articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, nel
quale è compreso il comune ove egli presta servizio. La causa
di incompatibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle
funzioni per collocamento in aspettativa.”.
ARTICOLO 61
(Norma transitoria in materia di cause di incompatibilità)
1. La nuova causa di incompatibilità alla carica di sindaco
recata dall’articolo 60 si applica a decorrere dal primo
procedimento per l’elezione degli organi comunali successivo
all’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 62
(Adeguamento degli statuti comunali)
1. I comuni adeguano il proprio statuto entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all’adozione delle modifiche statutarie e regolamentari
previste dalla presente legge continuano ad applicarsi, nelle
materie riservate all’autonomia statutaria e regolamentare del
comune, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della medesima.
ARTICOLO 63
(Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche)
1. Al fine dell’eventuale introduzione in tutti i comuni della
regione di sistemi elettronici per l’elezione diretta del sindaco e
del consiglio comunale, negli uffici elettorali di sezione che
saranno individuati con decreto del Presidente della Regione
sono sperimentate operazioni di voto e di scrutinio mediante
l’uso di apparecchiature elettroniche.
2. Le scelte relative alla definizione dell’esperimento sono fatte
in coordinamento con le Province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di garantirne la compatibilità con gli
orientamenti e le soluzioni tecnologiche e infrastrutturali
adottate dalle medesime.
3. L’esperimento di votazione e scrutinio di cui al comma 1 si
svolge nelle stesse giornate delle operazioni di votazione e
scrutinio disciplinate dalla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e
successive modificazioni e dalla legge regionale 30 novembre
1994, n. 3 e successive modificazioni.
4. Alla sperimentazione possono partecipare gli elettori dopo
aver espresso il voto ai sensi delle leggi regionali 6 aprile
1956, n. 5 e 30 novembre 1994, n. 3 e successive
modificazioni.
5. Lo scrutinio mediante l’uso di apparecchiature elettroniche è
effettuato al termine delle operazioni attribuite a ciascun ufficio
elettorale di sezione dalle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5 e
30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.
6. Con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta, sono stabilite le modalità di
svolgimento dell’esperimento di cui al comma 1.
7. Tutte le spese inerenti e conseguenti le sperimentazioni
sono a carico della Regione.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dall’esperimento di voto e
scrutinio mediante apparecchiature elettroniche si provvede
con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti
dell’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10,
recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale
della Regione.
ARTICOLO 64
(Norma transitoria)
1. In pendenza della procedura di infrazione 4929/01 ex articolo
226 del Trattato di Roma, ai fini delle elezioni dei consigli e dei
sindaci dei comuni della provincia di Bolzano da indirsi
nell’anno 2005, la dichiarazione di accettazione della
candidatura deve essere accompagnata dal certificato di
appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico
rilasciato ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modifiche, oppure, per coloro che non l’hanno resa, contenere
una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo
linguistico ai fini ed agli effetti del mandato elettorale. Tale dichiarazione è irrevocabile per la durata della legislatura.
ARTICOLO 65
(Sottoscrizione delle liste)
1. Per la presentazione di liste da parte di partiti o
raggruppamenti politici che, con il medesimo contrassegno,
hanno presentato candidature e hanno ottenuto un seggio nelle
ultime elezioni del rispettivo Consiglio provinciale e della
Camera dei deputati non sono richieste sottoscrizioni. La
dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dai
soggetti individuati e con le modalità previste per il deposito dei
contrassegni tradizionali.
2. La sottoscrizione prevista dal comma 1 deve essere
autenticata dai soggetti e con le modalità indicati all’articolo 14
della legge 21 marzo 1990, n. 53 “Misure urgenti atte a
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”.
3. La Commissione o Sottocommissione elettorale
circondariale in sede di esame delle candidature ai sensi del
comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 30 novembre
1994, n. 3, verifica che la lista sia sottoscritta secondo quanto
previsto dal comma 1 dichiarandola invalida se non lo sia.
ARTICOLO 66
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 33, terzo, quarto e quinto comma, della legge
regionale 21 ottobre 1963, n. 29, come sostituito dall’articolo 24
della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6 e successive
modificazioni;
b) articolo 64, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29;
c) articolo 51, comma 3, della legge regionale 21 ottobre 1963,
n. 29, introdotto dall’articolo 19, comma 39, della legge
regionale 23 ottobre 1998, n. 10, limitatamente alle parole
“avvalendosi anche dell’ufficio di cui al comma 7 dell’articolo 52
della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, ed”;
d) articolo 7, comma 3 della legge regionale 7 luglio 1978, n.
11;
e) articolo 22, commi da 3 a 12, della legge regionale 4
gennaio 1993, n. 1;
f) articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 1993,
n. 1, limitatamente alle parole “, iscritti in apposito albo
regionale articolato e gestito a livello provinciale”;
g) articoli 51, 52 e 52-bis della legge regionale 4 gennaio 1993,
n. 1 e successive modificazioni;
h) articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 novembre
1994, n. 3, limitatamente alle parole “unitamente alla proposta
degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed
approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo”;
i) articolo 18, comma 1, della legge regionale 30 novembre
1994, n. 3, limitatamente alle parole “, da affiggere all’albo
pretorio”;
j) articolo 7, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n.
1 e successive modificazioni, limitatamente alle parole “ed
improrogabili”;
k) articolo 7, comma 3-bis, della legge regionale 4 gennaio
1993, n. 1, introdotto con l’articolo 60 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3;
l) articolo 15, comma 1-ter, della legge regionale 4 gennaio
1993, n. 1, introdotto con l’articolo 64 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3, limitatamente alle parole “unitamente alla
proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute
ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di
governo”;
m) articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole “e forme di
assistenza tecnica e amministrativa” e comma 3 della legge
regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
n) articolo 57, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 1993,
n. 1, limitatamente alle parole “o statuto” e alle parole “o di
eseguire impegni già validamente assunti,”;
o) articolo 40, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n.
4, limitatamente alle parole “, iscritti in apposito albo regionale,
articolato e gestito a livello provinciale”;
p) articolo 40, comma 2, della legge regionale 5 marzo 1993, n.
4, limitatamente alle parole “per l’invio agli organi di controllo e
provvede”;
q) articolo 17, comma 14, della legge regionale 23 ottobre
1998, n. 10;
r) articolo 17, comma 57, della legge regionale 23 ottobre 1998,
n. 10, limitatamente al secondo periodo;
s) articolo 18, comma 98, della legge regionale 23 ottobre
1998, n. 10, limitatamente alle parole “in applicazione delle
disposizioni contenute nell’articolo 22 della legge regionale 4
gennaio 1993, n. 1”;
t) articolo 18, comma 99, della legge regionale 23 ottobre 1998,
n. 10, limitatamente alle parole “, nel rispetto dei principi fissati
nello statuto e nel regolamento di cui all’articolo 21 della legge
regionale 4 gennaio 1993, n. 1”.
2. I controlli sugli atti degli enti locali si considerano comunque
cessati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda
della Costituzione”.
3. Le abrogazioni si intendono riferite agli articoli indicati e a
tutte le successive modificazioni.
ARTICOLO 67
(Testi Unici)
1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è
tenuto a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme
in materia di composizione ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali contenute nella presente legge con
le norme contenute nelle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19
settembre 1963, n. 28, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n.
11, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 18 marzo 1980,
n. 3, 6 dicembre 1986, n. 11, 7 luglio 1988, n. 12, 26 febbraio
1990, n. 4, 30 novembre 1994, n. 3 e 23 ottobre 1998, n. 10.
2. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è
tenuto a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme
in materia di ordinamento dei comuni contenute nella presente
legge con le norme contenute nelle leggi regionali 21 ottobre
1963, n. 29, 31 marzo 1971, n. 6, 7 maggio 1976, n. 4, 30
agosto 1979, n. 4, 18 marzo 1980, n. 3, 20 agosto 1981, n. 7, 28
agosto 1983, n. 10, 16 novembre 1983, n. 16, 14 agosto 1986,
n. 4, 4 gennaio 1993, n. 1, 30 novembre 1994, n. 3 e 23 ottobre
1998, n. 10.
3. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è
tenuto a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme
in materia di personale contenute nella presente legge con le
norme contenute nelle leggi regionali 5 marzo 1983, n. 1, 5
marzo 1993, n. 4, 27 febbraio 1997, n. 2, 23 ottobre 1998, n. 10
e 16 luglio 2004, n. 1.
4. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è
tenuto a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme
in materia di contabilità contenute nella presente legge con le
norme contenute nelle leggi regionali 4 gennaio 1993, n. 1, 30
novembre 1994, n. 3 e 23 ottobre 1998, n. 10.
5. Nel testo tedesco della presente legge, nonché nei testi delle
leggi che vengono con essa modificate, il termine “Assessor”
viene sostituito con il termine “Gemeindereferent”.
ARTICOLO 68
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 21 dicembre 2004
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DURNWALDER