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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 22.12.2005, n. 26
Istituzione dell'Istituto Oncologico Veneto
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Oggetto.


1. Ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto della Regione del Veneto, è istituito l’Istituto oncologico veneto, in seguito denominato Istituto.
2. L’Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile ed opera in conformità agli obiettivi della programmazione regionale.
3. L’Istituto ha sede in Padova.
4. La Regione del Veneto promuove il riconoscimento dell’Istituto quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3” e successive modificazioni.


ARTICOLO 2
Finalità.


1. L’Istituto, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo n. 288/2003 nonché alle norme e disposizioni regionali di programmazione sanitaria, persegue principalmente le seguenti finalità:
a) svolgere, nella disciplina di oncologia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e in conformità alla programmazione nazionale e regionale, attività di prevalente ricerca biomedica e sanitaria e di assistenza sanitaria, di tipo clinico e traslazionale;
b) trasferire i risultati validati della ricerca nei processi assistenziali del sistema sanitario regionale;
c) elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali di attività e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;
d) sperimentare e verificare forme innovative di gestione e di organizzazione in campo sanitario, nei rispettivi ambiti disciplinari;
e) supportare tramite idonee modalità, le istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea;
f) svolgere attività di studio e ricerca con attivazione di misure preventive, nelle aree con alta incidenza di tumori.


ARTICOLO 3
Organi.


1. Sono organi dell’Istituto:
a) il consiglio di indirizzo e verifica;
b) il direttore generale;
c) il direttore scientifico;
d) il collegio sindacale.
2. Il consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri e dura in carica cinque anni.
3. I componenti del consiglio di indirizzo e verifica sono
nominati dal Consiglio regionale e vengono scelti tra soggetti di provata competenza scientifica, onorabilità e rappresentativi dell’intero sistema sanitario regionale e universitario .
4. Il presidente del consiglio di indirizzo e verifica è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i componenti del consiglio stesso.
5. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri di cui uno designato dal ministero competente, uno dalla conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria di cui all’articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, e successive modificazioni, e tre dal Consiglio regionale. Il presidente del collegio è nominato dal direttore generale tra i componenti designati dal Consiglio regionale.
6. Gli incarichi di direttore generale e di direttore scientifico hanno natura autonoma, esclusiva, durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 288/2003, e non possono essere rinnovati per più di una volta consecutiva.
7. Sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione la Giunta regionale nomina un commissario straordinario incaricato dell’amministrazione dell’Istituto.


ARTICOLO 4
Personale.


1. L’Istituto si avvale prevalentemente di personale proprio, assunto in conformità alle norme in materia di assunzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto vigenti.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina del direttore generale, emana disposizioni per la definizione delle dotazioni organiche dell’Istituto e per l’attribuzione del relativo personale.
3. In sede di prima attuazione della legge, il personale dell’Istituto è costituito da personale trasferito o comandato dalla Regione, dalle unità locali socio-sanitarie, dalle aziende ospedaliere e da altri enti pubblici. La Giunta regionale, previa ricognizione, trasferisce prioritariamente all’Istituto le dotazioni organiche dei servizi e delle unità operative dell’Azienda ULSS n. 16 e dell’Azienda ospedaliera di Padova, con il relativo personale in servizio adibito alle funzioni ed alle attività attribuite all’Istituto, nonché le relative risorse finanziarie.


ARTICOLO 5
Dotazione di beni.


1. La Giunta regionale assegna all’Istituto, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e previa ricognizione, i beni immobili e mobili, le attrezzature strumentali all’esercizio delle funzioni e delle attività attribuite dalla presente legge, unitamente alle relative risorse finanziarie.


ARTICOLO 6
Patrimonio.


1. Il patrimonio dell’Istituto è costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà;
b) conferimenti degli eventuali partecipanti;
c) lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni di qualsiasi genere, che siano accettati dagli organi competenti.
2. I beni dell’Istituto sono inventariati in patrimonio disponibile ed indisponibile. I beni mobili e immobili che l’Istituto utilizza per il perseguimento dei fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile dello stesso e sono soggetti alla disciplina degli articoli 830 e 828, secondo comma, del codice civile.
3. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su beni immobili dell’Istituto sono assoggettati a previa autorizzazione regionale.
4. In caso di estinzione dell’Istituto, il patrimonio viene trasferito alla Regione.


ARTICOLO 7
Finanziamenti e ricavi.


1. Le fonti di finanziamento dell’Istituto sono costituite da:
a) stanziamenti di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni;
b) finanziamento ordinario regionale per il funzionamento;
c) finanziamenti straordinari regionali per attività specifiche, per interventi di edilizia sanitaria e per spese di primo impianto;
d) finanziamenti pubblici e privati.
2. Costituiscono ricavi dell’Istituto:
a) i proventi derivanti dall’esercizio delle attività istituzionali ed eventuali specifici finanziamenti pubblici e privati;
b) i frutti e le rendite generati da beni non direttamente utilizzati per l’assolvimento delle finalità istituzionali;
c) i proventi derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 8;
d) i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere che siano accettati dagli organi competenti e non imputati al patrimonio.
3. È fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all’attività di ricerca per fini diversi.


ARTICOLO 8
Attività strumentali.


1. L’Istituto può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all’articolo 2, per le quali può stipulare accordi e convenzioni, e, previa autorizzazione regionale, costituire e partecipare a consorzi e società di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati, scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. In nessun caso eventuali perdite dei predetti soggetti pubblici e privati possono essere poste a carico della gestione dell’Istituto.
2. I proventi derivanti dalle attività di cui al presente articolo sono destinati in misura prevalente all’attività di ricerca, di formazione e di qualificazione del personale.


ARTICOLO 9
Gestione economico-patrimoniale.


1. L’Istituto adotta la contabilità di tipo economico-patrimoniale.
2. L’Istituto è tenuto al pareggio di bilancio.
3. Per la gestione si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le unità locali socio-sanitarie e le aziende ospedaliere.
4. Le disposizioni specifiche sull’attività contabile e finanziaria dell’Istituto sono contenute in appositi regolamenti adottati dal direttore generale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.


ARTICOLO 10
Vigilanza.


1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’attività dell’Istituto sottoponendo a controllo, con le stesse modalità previste per gli atti delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, i provvedimenti concernenti:
a) il programma annuale di attività;
b) il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e il bilancio d’esercizio;
c) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.
2. Il Consiglio regionale verifica annualmente il raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in coerenza con le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione sulla base di una relazione che l’Istituto provvede a trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno.


ARTICOLO 11
Regolamento.


1. Il direttore generale, entro trenta giorni dal suo insediamento adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto secondo lo schema-tipo, valido per gli Istituti di ricovero e cura non trasformati, allegato all’atto di intesa stipulato con accordo 1° luglio 2004 recante “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni”, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, emanato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 luglio 2004, n. 173. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1 del citato atto d’intesa, approva il regolamento sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Eventuali modifiche od integrazioni seguono la medesima procedura.


ARTICOLO 12
Norma finanziaria.


1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in euro 6.522.000 per l’esercizio 2005 e in euro 39.132.000 per ciascuno degli esercizi del biennio 2006-2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.
2. Agli oneri di parte investimento derivanti dall’applicazione della presente legge, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0145 "Patrimonio sanitario mobiliare e immobiliare" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007, nell’ambito della programmazione prevista per gli interventi di edilizia sanitaria.
3. La Giunta regionale determina i finanziamenti regionali di parte corrente, già di pertinenza dell’Azienda ULSS n. 16 e dell’Azienda ospedaliera di Padova, finalizzati a sostenere gli oneri per lo svolgimento delle funzioni ed attività di ricovero e cura trasferite, comprensivi delle spese per il personale da assegnare all’Istituto.


ARTICOLO 13
Disposizioni finali.


1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3” e successive modificazioni, e dell’atto di intesa stipulato con accordo 1° luglio 2004 recante “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni”, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.


ARTICOLO 14
Dichiarazione di urgenza.


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.


Venezia, 22 dicembre 2005



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