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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge regionale 21 settembre 2005, n. 11
Riordino della disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi.
 
L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Finalità

1. Al fine di agevolare l’accesso al credito e di potenziare il sistema delle garanzie prestate alle microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, la Regione favorisce l’incremento patrimoniale dei fondi rischi e di garanzia e il processo di concentrazione dei confidi aventi sede o operanti in Sicilia, in linea con gli obiettivi previsti dal nuovo accordo di Basilea 2 e con quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di credito, in particolare dall’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cui si rinvia per quanto non diversamente disposto dalla presente legge.

ARTICOLO 2
Beneficiari

1. Ai sensi della presente legge i confidi sono costituiti da microimprese, da piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche, di servizi, agricole e da quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca, da cooperative.
2. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese di cui al comma 1, a prescindere dalla natura giuridica rivestita, che abbiano sede o un’unità operativa nel territorio regionale, compresi i liberi professionisti che esercitano attività professionale in forma di impresa.

ARTICOLO 3
Integrazione regionale fondi rischi

1. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad integrare i fondi rischi costituiti presso i confidi per la prestazione alle imprese delle garanzie di cui alla presente legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro per ogni impresa e di 3.000.000 di euro per ciascun confidi. Quest’ultimo limite è elevato a 6.000.000 di euro in caso di fusioni tra confidi effettuate ai sensi del comma 2. I nuovi apporti possono essere conferiti dalle imprese anche sotto forma di fideiussione, fino ad un massimo del 30 per cento rispetto alle somme versate.
2. In caso di operazioni di fusione effettuate entro il 31 dicembre 2006,riguardanti in tutto o in parte confidi esistenti al 31 dicembre 2004, l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può corrispondere un’integrazione una tantum al fondo rischi fino ad un massimo del 15 per cento calcolato sulla differenza tra l’importo del fondo rischi risultante dalla fusione e l’importo del minore tra i fondi rischi iniziali. Nei nuovi fondi rischi risultanti dalla fusione confluiscono gli apporti finanziari derivanti dall’integrazione regionale e da altri enti pubblici, restando inalterati i vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
3. Le garanzie sono prestate dai confidi nei seguenti limiti, fermo restando che, anche in presenza di intervento concomitante dei confidi di I e II grado, la garanzia complessiva non può superare l’80 per cento dell’operazione assistita:
a) fino a 500.000 euro dai confidi in possesso dei parametri di cui al comma 5;
b) per la parte eccedente i 500.000 euro e fino a 1.500.000 euro dai confidi in possesso, nell’esercizio precedente, di uno dei seguenti requisiti:
1) attività finanziaria minima pari a 51.000.000 euro;
2) patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili, pari almeno a 2.600.000 euro.
4. Qualora i confidi intendano concedere garanzie oltre l’importo massimo assistito da agevolazioni regionali provvedono, per la parte eccedente, mediante separati fondi rischi costituiti senza il concorso regionale.
5. L’integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno cinque dei seguenti parametri:
Anni 2005 2006 Attività finanziaria minima 5 milioni di euro 10 milioni di euro Patrimonio
netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili 250.000 euro 250.000 euro
Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo
di tempo determinato dall’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze 3 per cento 2,5
per cento Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale 10 per
cento 15 per cento Ambito operativo provinciale interprovinciale Composizione dei consorzi settoriale intersettoriale
6. I confidi assicurano, in sede di bilancio annuale, che nella gestione del fondo rischi l’impiego delle risorse regionali sia sempre determinabile.
7. La durata della garanzia è pari alla durata del finanziamento, con un massimo di 15 anni.
8. Sulla quota di garanzia imputabile all’apporto regionale ai fondi rischi, nessun corrispettivo può essere richiesto dai confidi.
9. Nel caso in cui ai confidi si associno imprese aventi sede fuori dalla Sicilia o che non abbiano una unità operativa nel territorio regionale sono costituiti separati fondi rischi senza l’apporto dell’integrazione regionale.
10. Per i consorzi di secondo grado l’integrazione regionale non può concernere somme già oggetto di integrazione presso i consorzi fidi di primo grado.
11. Il fondo rischi di ciascun confidi costituisce un unicum a prescindere dai diversi interventi che contribuiscono alla sua formazione per cui all’atto dell’utilizzazione per la copertura di insolvenze la perdita è attribuita al fondo stesso.

ARTICOLO 4
Fondo di garanzia

1. Presso l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, è istituito un fondo regionale per la concessione di controgaranzie ai confidi. La controgaranzia è concessa ai confidi di primo e secondo grado a fronte di garanzie dirette prestate dai confidi.
2. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.
Alla gestione del fondo sovrintende un comitato, nominato dal Presidente della Regione, che provvede sulla base dei criteri indicati dalla Giunta regionale e proposti dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a impartire le direttive necessarie in ordine alla priorità degli interventi e all’eventuale ripartizione del fondo fra i diversi settori di attività economica. Il comitato è composto dal dirigente generale, o da un dirigente dallo stesso designato,
dei dipartimenti regionali industria, cooperazione, pesca, interventi strutturali, bilancio e tesoro, finanze e credito e da un rappresentante della società affidataria che cura il servizio di segreteria del fondo. Il comitato è integrato da tre rappresentanti dei confidi designati dalle associazioni regionali di categoria ed opera anche in assenza di tale designazione.
3. La controgaranzia è deliberata dal comitato ed è concessa in misura non superiore al 90 per cento dell’importo garantito dai confidi.
4. Le operazioni di garanzia effettuate dal comitato di gestione di cui al presente articolo operano nei limiti delle risorse finanziarie attribuite al fondo.
5. Il comitato, su direttiva dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, può deliberare la partecipazione, mediante l’apporto di quote del fondo di garanzia regionale, alla società di gestione del fondo di garanzia nazionale di cui al comma 25 dell’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

ARTICOLO 5
Statuti consorzi fidi

1. Gli statuti dei confidi ai fini dell’ammissione ai benefici di cui alla presente legge devono espressamente prevedere:
a) la quota minima, a carico della singola impresa consorziata, del concorso al fondo rischi;
b) nel caso di adesione a confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l’istituto di credito finanziatore;
c) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell’Amministrazione regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito;
d) la sottoposizione a verifica, da parte dell’Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma nel caso di modifiche dello statuto del consorzio;
e) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell’integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale;
f) l’obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all’apporto regionale.
2. Ai fini del riconoscimento, il confidi trasmette all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze lo statuto contenente i requisiti di cui al comma 1. L’Assessorato emette il provvedimento entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il riconoscimento si intende reso. Il difetto dei requisiti può essere accertato successivamente, anche con verifiche a campione.
3. I confidi esistenti alla data di pubblicazione della presente legge continuano ad operare sulla base degli statuti approvati dall’Amministrazione regionale, a condizione che la comunicazione dell’adeguamento degli statuti, ai sensi del comma 2, venga presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo II
AIUTI ALL’INVESTIMENTO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, ESCLUSE QUELLE OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA
PESCA

ARTICOLO 6
Regimi di aiuto esenti

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agevolazioni sottoforma di garanzia e di contributi in conto interessi, per le categorie di aiutiprevisti e nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento CE n. 70 del2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001 e di cui al Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del Regolamento CE n. 70 del 2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo di applicazione agli aiutialla ricerca e sviluppo in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 63 del 28 febbraio 2004. E’ fatto salvo in ogni caso quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea dell’11 marzo 2000 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti concessi sotto forma di garanzia 2000/C 71/07.
2. Beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore industriale, commerciale, artigianale, del turismo e dei servizi che aderiscano a confidi.

ARTICOLO 7
Esclusioni

1. Gli aiuti di cui al presente Titolo non possono essere concessi:
a) a favore di imprese in difficoltà, né a favore della ristrutturazionefinanziaria di imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
b) per programmi di investimento con spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di euro o che prevedano aiuti di importo superiore a 400.000 euro;
c) per investimenti di sostituzione.

ARTICOLO 8
Oggetto e forma degli aiuti

1. Gli aiuti sono concessi per investimenti iniziali, per consulenze, altri servizi e attività previsti e nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001 e per gli aiuti alla ricerca e sviluppo previsti dal Regolamento CE n. 364 del 2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del Regolamento CE n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 63 del 28 febbraio 2004.
2. Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità, attivabili anche disgiuntamente:
a) riduzione del costo a carico delle piccole e medie imprese delle garanzie prestate dai confidi, attraverso i fondi rischi, a fronte dei finanziamenti ottenuti dalle stesse piccole e medie imprese;
b) riduzione del costo degli interessi gravante sulle piccole e medie imprese a fronte dei finanziamenti dalle stesse ottenuti e garantiti dai confidi, ivi comprese le operazioni di leasing;
c) rilascio di controgaranzie a fronte delle garanzie di cui alla lettera a) da parte del fondo di garanzia regionale.

ARTICOLO 9
Condizioni di ammissibilità

1. Per l’ammissibilità agli aiuti disposti dal presente regime, devono essere soddisfatte, in particolare, le seguenti condizioni:
a) partecipazione dell’impresa beneficiaria alla copertura finanziaria del programma di investimento con un apporto di risorse, esenti da qualsiasi aiuto, in misura pari almeno al 25 per cento;
b) mantenimento dell’investimento agevolato nel territorio della Regione e della destinazione funzionale dei beni oggetto del programma di investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni dalla data di ultimazione del programma stesso;
c) presentazione della domanda di aiuto prima dell’inizio dell’esecuzione del programma di investimento;
d) classificazione delle spese da agevolare tra le immobilizzazioni di bilancio ed acquisto dei relativi beni presso terzi alle condizioni di mercato ed allo stato di nuovo di fabbrica.

ARTICOLO 10
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese previste dal Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001 e, per gli aiuti alla ricerca e sviluppo, dal Regolamento CE n. 364 del 2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del Regolamento CE n. 70 del 2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 63 del 28 febbraio 2004, fatto salvo quanto stabilito con eventuale provvedimento dell’Assessorato del bilancio e delle finanze, entro i limiti stabiliti dai predetti regolamenti comunitari.
2. Parte delle spese ammissibili, non superiore al 25 per cento delle stesse, può riguardare investimenti immateriali, limitatamente all’acquisto di brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.
3. Per il settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non sono inclusi nelle spese ammissibili.

ARTICOLO 11
Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi

1. Le agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi sono concesse dagli Assessorati regionali competenti per settore di attività delle imprese consorziate. Il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato. Detto contributo viene erogato alle imprese beneficiarie, per il tramite dei confidi, successivamente al pagamento degli interessi e delle rate scadute e pagate secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento.

ARTICOLO 12
Intensità e valore dell’aiuto

1. Gli aiuti di cui alla presente legge possono essere concessi entro i massimali di intensità previsti dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale per la Sicilia", pari al 35 per cento ESN aumentato di un 15 per cento ESL del valore delle spese ammissibili.
2. Il valore dell’aiuto, da attualizzarsi al fine di ottenere l’equivalente sovvenzione complessivo, è calcolato secondo le seguenti modalità:
a) per gli aiuti sotto forma di garanzie, in misura pari alla differenza tra il premio pagato dall’impresa ai confidi per la garanzia e la media delle commissioni ordinariamente praticate, nell’anno precedente, dai cinque istituti di credito, maggiori per numero di sportelli, operanti nella Regione;
b) per gli interventi sotto forma di contributi in conto interessi, in misura pari all’importo concesso.

ARTICOLO 13
Cumulabilità

1. Gli aiuti di cui al presente titolo sono cumulabili con altri regimi di aiuto a finalità regionale, da qualunque fonte, locale, regionale, nazionale o comunitaria, provengano, nel rispetto per ciascun investimento dei limiti stabiliti dal citato Regolamento CE n. 70 del 12 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 14
Controlli

1. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli articoli precedenti la Regione demanda ai confidi convenzionati lo svolgimento di specifiche attività di controllo, con riserva di verifiche dirette, anche a campione, ai sensi dell’articolo 190 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
2. Ai fini della presente legge l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può avvalersi delle strutture regionali con funzioni ispettive all’uopo autorizzate.

Titolo III
AGEVOLAZIONI DE MINIMIS

ARTICOLO 15
Agevolazioni alle imprese

1. Le agevolazioni di cui al Titolo II possono essere concesse, su richiesta dell’impresa beneficiaria, secondo la regola de minimis, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE n. 69/2001, della Commissione del 12 gennaio 2001.
2. In caso di applicazione in regime de minimis:
a) non si applicano gli articoli 9 e 10;
b) le agevolazioni sono estese anche a finanziamenti riguardanti investimenti di sostituzione ed operazioni di consolidamento;
c) possono essere agevolate anche operazioni finanziarie diverse da quelle di cui al comma 1, sotto qualsiasi forma tecnica, ivi comprese le operazioni di factoring, e a prescindere dalla durata dell’operazione. In tal caso le garanzie possono essere concesse fino all’importo massimo di 500.000,00 euro e la maggiorazione di cui all’articolo 11 per la concessione dei contributi in conto interessi è elevata da due a tre punti.
3. Alle imprese ammesse al mutuo previsto dall’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, a carico del fondo di solidarietà per le vittime dell’usura, possono essere concessi per il tramite dei confidi i contributi in conto interessi su prestiti bancari contratti nelle more dell’erogazione delle somme relative al mutuo medesimo.

Titolo IV
AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA

ARTICOLO 16
Regimi di aiuto per le imprese attive nel settore della produzione,trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agevolazioni sotto forma di garanzia, come previste al Titolo I, e di contributo in conto interessi secondo le modalità stabilite all’articolo 11, nel rispetto delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti esenti previste dal Regolamento CE n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L1 del 3 gennaio 2004 nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti concessi sotto forma di garanzia 2000/C 71/07 dell’11 marzo 2000.
2. Beneficiarie degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che realizzino gli interventi previsti dal Regolamento CE n. 1/2004 alle condizioni in esso stabilite e che aderiscano a confidi.
3. In ordine agli investimenti nelle aziende agricole e agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il controllo sulla conformità ai criteri previsti dall’articolo 5 e dall’articolo 26 del Regolamento CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 è effettuato, sulla base di un campione comprendente almeno il 5 per cento delle imprese interessate, dall’ufficio speciale per i controlli di secondo livello della Presidenza della Regione. Devono, inoltre, essere disponibili prove sufficienti che esistono in futuro normali sbocchi di mercato per i prodotti agricoli trasformati. Tale valutazione è effettuata, caso per caso, sulla base dell’allegato I al POR Sicilia 2000-2006 "Le tendenze di fondo del sistema agroalimentare siciliano -Analisi dei normali sbocchi di mercato".
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai confidi i contributi di cui all’articolo 99, comma 2, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni alle condizioni stabilite nella decisione della Commissione europea n. C 2004 (3352 Fin dell’8 settembre 2004).
5. I confidi del settore agricolo sono tenuti ad adeguarsi ai parametri economico-finanziari previsti dalla presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

ARTICOLO 17
Regimi di aiuto per le imprese attive nel settore della produzione,trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agevolazioni sotto forma di garanzia come previste al Titolo I e di contributo in conto interessi secondo le modalità stabilite all’articolo 11, nel rispetto delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste dal Regolamento CE n. 1595/2004 della Commissione dell’8 settembre 2004 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 291 del 14 settembre 2004 nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti concessi sotto forma di garanzia 2000/C 71/07 dell’11 marzo 2000.
2. Beneficiarie degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, che realizzino gli interventi previsti dal citato Regolamento CE n. 1595/2004 alle condizioni in esso stabilite e che aderiscano a confidi operanti in Sicilia.

ARTICOLO 18
Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell’agricoltura e della pesca

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi, aiuti de minimis, per operazioni di credito agrario, compresi i crediti di conduzione, e per ogni altra operazione creditizia diversa da quelle di cui agli articoli 16 e 17, sotto qualsiasi forma tecnica e a prescindere dalla durata del finanziamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004. L’importo degli aiuti concessi a una medesima impre-sa non può superare i 3000 euro nel triennio, secondo quanto stabilito dal citato Regolamento CE n. 1860/2004.
2. Beneficiarie degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, che aderiscano a confidi operanti in Sicilia.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19
Disposizioni attuative

1. L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze emana direttive per l’attuazione degli interventi e per la stipula delle convenzioni di cui alla presente legge, compresa la disciplina delle agevolazioni di cui all’articolo 11, anche avvalendosi del comitato che sovrintende alla gestione del fondo di garanzia regionale, composto ai sensi dell’articolo 4, comma 2, con esclusione dei rappresentanti dei confidi e della società affidataria.

ARTICOLO 20
Convenzioni

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ai confidi in regime di convenzione lo svolgimento delle attività istruttorie e di erogazione relative alle agevolazioni previste dalla presente legge. Nella convenzione vengono disciplinati i compiti dei confidi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell’Amministrazione regionale, nonché le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.
2. La convenzione deve altresì prevedere:
a) la trasmissione all’Amministrazione regionale di copia del bilancio dell’esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro sessanta giorni dall’approvazione dello stesso;
b) la comunicazione annuale all’Amministrazione regionale del rapporto tra la consistenza del fondo rischi e il totale dei finanziamenti garantiti e di quelli garantibili;
c) la comunicazione, da darsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, della consistenza al 31 dicembre dell’ammontare della quota del fondo rischi di parte regionale.
3. Nelle more della definizione delle convenzioni di cui al comma 1 rimangono operative le convenzioni stipulate dall’Amministrazione regionale con i confidi e le modalità attuative applicate alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 21
Contributi per i confidi che procedono alle fusioni

1. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere ai confidi che procedano alle fusioni di cui all’articolo 3, comma 2, un contributo straordinario, nell’ambito del de minimis, fino ad un massimo del settantacinque per cento delle spese di consulenza e di servizi notarili sostenute entro il 2006.

ARTICOLO 22
Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari, come di seguito specificati, previsti per le finalità degli articoli 3, 4, 6, 16, 17, 18 e 21 sono valutati, per l’esercizio finanziario 2006, in complessivi 17.000 migliaia di euro.
Art. Comma Oggetto Es. fin. 2006 3 1 Integrazione fondi rischi 5.500 3 2 Integrazione una tantum ’bonus’ 1.900 4 1 Fondo regionale per la concessione di controgaranzie 7.500 16 1 Regime di aiuto esenti - contributi in conto interessi 500 17 1 Regime di aiuto esenti -
contributi in conto interessi 500 18 1 Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell’agricoltura e della pesca 600 21 1 Contributo straordinario 500 Totale oneri 17.000
2. Gli oneri di cui al comma 1, valutati in 17.000 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per l’esercizio finanziario 2006 U.P.B. 4.2.1.5.2 codice 12.02.01, accantonamento 1001.
3. Una quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004, relative ai fondi assegnati alla Regione ai sensi dell’articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e delle risorse provenienti dal P.O.R della Sicilia 2000-2006 possono essere destinate ad integrazione dei finanziamenti previsti al comma 1.

ARTICOLO 23
Abrogazione di norme

1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni legislative che prevedono agevolazioni regionali da erogarsi per il tramite o in favore dei confidi, ad eccezione dell’articolo 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle operazioni di cessione di crediti.
2. Sono in particolare abrogati:
a) gli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
b) gli articoli 12, 13 e 14, 82, 83, 84, 85 e 86, 90, 91, 92 e 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni;
c) l’articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23;
d) gli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34;
e) il Titolo I, articoli da 1 a 15, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23;
f) il Titolo X, articoli da 92 a 99, ad eccezione del comma 5 dell’articolo 95 e dei commi 2, lettera b), e 4 dell’articolo 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;
g) l’articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16;
h) l’articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20;
i) l’articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
l) l’articolo 57, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
m) l’articolo 36 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

ARTICOLO 24
Disposizioni transitorie

1. I provvedimenti relativi alle istanze presentate dai confidi entro il 30 giugno 2006 relativamente alle attività poste in essere nell’anno 2005 per l’ottenimento delle agevolazioni regionali, continuano ad essere emanati dagli Assessorati regionali competenti ai sensi della normativa precedentemente in vigore e dall’Ircac in attuazione dell’articolo 57, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

ARTICOLO 25
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regionesiciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 21 settembre 2005.


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LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
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LIBRI ED EBOOK

Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
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