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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 21 ottobre 2009, n. 44
Modifiche alle legge regionali 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria. Legge finanziaria 2009) e successive modifiche ed integrazioni e 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del distretto agricolo e florovivaistico del ponente) e successive modifiche ed integrazioni; abrogazione delle legge regionale 30 giugno 2009, n. 25 (Interventi straordinari per la promozione e il sostegno ad attività culturali)
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Articolo 1 (Sostituzione dell’articolo 15 quater della legge regionale 24 dicembre 2008,n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2009) e successive modificazioni ed integrazioni) 1. L’articolo 15 quater della l.r. 43/2008 è sostituito dal seguente: “Articolo 15 quater (Programma di investimenti) 1. Per l’anno 2009 è finanziato un Programma di interventi infrastrutturali a favore dei Comuni e delle organizzazioni non lucrative con una dotazione di euro 12.000.000,00. 2. Sono finanziati gli interventi infrastrutturali articolati sulle seguenti aree: a) Viabilità, urbanistica e opere di difesa a mare per un importo di euro 5.100.000,00; b) Edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana per un importo di euro 3.150.000,00; c) Tutela ambiente e parchi per un importo di euro 1.650.000,00; d) Beni culturali e infrastrutture sportive per un importo di euro 1.900.000,00; e) Politiche sociali per un importo di euro 200.000,00. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di selezione degli interventi da finanziare e fissa la quota da destinare ai piccoli Comuni ai sensi dell’articolo 46 della l.r. 24/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Fermo restando l’importo massimo di cui al comma 1 sono consentite compensazioni tra gli importi previsti per area nel limite del 10 per cento della dotazione stabilita.” ARTICOLO 2 (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente)) 1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 42/2001 è inserito il seguente: “Articolo 6 bis (Aiuti a favore dei produttori floricoli) 1. La Giunta regionale concede agli imprenditori floricoli, nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 337 del 21 dicembre 2007, aiuti finalizzati alla copertura degli oneri finanziari relativi a prestiti a breve termine connessi a operazioni di commercializzazione di prodotti floricoli. 2. Per la gestione dei contributi di cui al comma 1 la Giunta regionale costituisce un apposito fondo presso FI.L.S.E. S.p.A.. A tal fine, i rapporti tra Regione e FI.L.S.E. S.p.A. sono regolati da apposita convenzione. 3. Il fondo di cui al comma 2 può essere incrementato dal contributo di altri soggetti, pubblici o privati. In tal caso, la convenzione è sottoscritta da tutti i soggetti che contribuiscono alla costituzione o all’incremento del fondo.”. ARTICOLO 3 (Abrogazione della legge regionale 30 giugno 2009, n. 25 (Interventi straordinari per la promozione e il sostegno ad attività culturali) e disposizioni transitorie) 1. La legge regionale 30 giugno 2009, n. 25 (Interventi straordinari per la promozione e il sostegno ad attività culturali) è abrogata. 2. Per l’anno 2009 il contributo che la Regione concede alla Fondazione Teatro Carlo Felice ai sensi dell’articolo 6 comma 3 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo) è incrementato dell’importo di euro 3.000.000,00. ARTICOLO 4 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione: a) dell’articolo 2 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale – Area XIII “Agricoltura” – all’U.P.B. 13.105 “Spese per l’incremento delle colture”; b) dell’articolo 3 si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nel bilancio regionale: Stato di previsione della spesa U.P.B. 18.108 “Fondo perenti di parte corrente”Riduzione di euro 3.000.000,00 U.P.B. 12.101 “Spesa per la promozione della cultura”Aumento di euro 3.000.000,00. ARTICOLO 5 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 21 ottobre 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)


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