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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 21 maggio 2009 n. 10
Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia
 

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Finalita’)


1. La Regione nell’esercizio della potesta’ concorrente in materia di
istruzione e della potesta’ esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e nel rispetto dei principi fondamentali
costituzionali, delle norme generali sull’istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle competenze del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca (MIUR) e delle sue
articolazioni periferiche, dei Comuni e delle Province, intende offrire agli studenti del Friuli Venezia Giulia l’opportunita’ di conseguire un livello di apprendimento delle lingue straniere comunitarie adeguato all’odierno mercato del lavoro, favorendo anche la formazione e l’aggiornamento dei docenti.


ARTICOLO 2
(Sostegno ai progetti scolastici)


1. Per l’attuazione delle finalita’ previste dall’articolo 1, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere progetti di
istituti scolastici relativi a:
a) incremento dello studio della prima lingua straniera comunitaria
previsto dal curriculum mediante il potenziamento delle ore d’insegnamento, come definito dai Piani dell’offerta formativa dei
singoli istituti;
b) introduzione o incremento dello studio di una seconda lingua straniera comunitaria previsto dal curriculum tramite l’attivazione
dell’insegnamento o il potenziamento delle ore d’insegnamento, come
definito dai Piani dell’offerta formativa dei singoli istituiti;
c) sostegno alla formazione e all’aggiornamento dei docenti, favorendo metodologie innovative e l’insegnamento veicolare delle
lingue straniere comunitarie;
d) attivita’ aggiuntive di lettori o docenti di madrelingua presso le
istituzioni scolastiche, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado.
2. Per l’attuazione dei progetti previsti dal comma 1, trovano applicazione le procedure di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, della
legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).


ARTICOLO 3
(Clausola valutativa)


1. Entro il mese successivo all’inizio dell’anno scolastico di riferimento, l’Assessore regionale all’istruzione presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.
2. La relazione e’ resa pubblica unitamente alla documentazione e al parere della Commissione consiliare competente che ne conclude
l’esame.
3. Gli esiti della valutazione e del parere costituiscono riferimento
per la programmazione della politica linguistica regionale per l’anno
successivo.
4. La relazione, sulla base dei dati regionali relativi all’anno scolastico in corso, distinti per provincia e per istituto, documenta:
a) il numero delle scuole che hanno attivato il potenziamento delle
lingue straniere comunitarie;
b) l’incremento delle ore di lingue straniere comunitarie e dei nuovi
corsi attivati rispetto alle ore e ai corsi gia’ previsti dal MIUR per i curricula dei diversi ordini di scuola;
c) l’incremento del numero di docenti e lettori di madrelingua, impegnati nel potenziamento dell’insegnamento o nella attivita’ di
formazione e aggiornamento nelle metodologie didattiche innovative.


ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)


1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli interventi previsti dalla presente legge fanno carico alla unita’ di bilancio 6.1.11.1121, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con riferimento ai capitoli 5164 e 5165.


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 21 maggio 2009.



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