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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge regionale 21 maggio 2008, n. 8
Disciplina in materia di autorizzazioni all’insediamento dell’esercizio cinematografico.
 
Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Principi e finalità)

1. La Regione, nel quadro delle proprie funzioni in materia di spettacolo, stabilite con legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), e in attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), disciplina le funzioni amministrative in materia di apertura di esercizi cinematografici per la concessione di autorizzazioni alla realizzazione, alla trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale o arene cinematografiche, ovvero alla ristrutturazione o all’ampliamento di sale o arene già attive.
2. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione degli esercizi cinematografici nel rispetto del principio di centralità dello spettatore e in considerazione della funzione culturale e sociale delle attività cinematografiche, favorendo l’accesso dei soggetti pubblici e privati alle risorse previste dai programmi regionali, dallo Stato e dall’Unione europea per i settori dello spettacolo e per quelli produttivi, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
a) promozione della fruizione cinematografica da parte delle popolazioni, valorizzando la funzione dell’esercizio cinematografico nel quadro dello sviluppo sostenibile del territorio;
b) tutela e riqualificazione della funzione delle sale attualmente in esercizio, con particolare riferimento a quelle dislocate nei centri storici, nelle periferie urbane, nei comuni medio-piccoli, nelle aree territoriali meno favorite;
c) realizzazione di una rete di sale e arene cinematografiche, efficiente e tecnologicamente innovativa, razionalmente distribuita sul territorio in relazione alle diverse tipologie di strutture e di attività e ai bacini di utenza e nel rispetto della libera concorrenza;
d) incentivazione e sviluppo dell’imprenditoria e dell’occupazione del settore cinematografico, favorendo la formazione e la qualificazione professionale degli addetti e degli operatori.

ARTICOLO 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo e di adeguate attrezzature tecniche, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio chiuso di cui alla lettera a) dotato anche di palcoscenico attrezzato destinato alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature;
c) per multisala, l’insieme di due o più sale cinematografiche, adibite a programmazioni multiple, accorpate sotto il profilo strutturale in uno stesso immobile e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all’aperto, funzionante esclusivamente in un periodo circoscritto, allestito su un’area delimitata e appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
e) per cinema ambulante, l’esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche attuabili con l’impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o all’aperto;
f) per cinecircolo, il luogo a carattere associativo, in regola con la normativa di carattere igienico-sanitario, destinato ad attività cinematografiche;
g) per realizzazione, la costruzione di nuove strutture con conseguente zonizzazione dell’area relativa, ovvero gli interventi consistenti nella demolizione e nella ricostruzione;
h) per trasformazione e adattamento, la modifica di strutture, con o senza opere, al fine di renderle idonee allo svolgimento di spettacoli cinematografici;
i) per ristrutturazione, l’adeguamento strutturale o funzionale di strutture già adibite all’esercizio dell’attività cinematografica;
j) per ampliamento, l’aumento dei posti di un esercizio cinematografico in attività.

ARTICOLO 3
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell’esercizio cinematografico sulla base dei seguenti indirizzi e criteri generali:
a) gli indirizzi sono volti a:
1) programmare gli insediamenti degli esercizi cinematografici in stretto raccordo con le esigenze di sviluppo socio-culturale dei territori, con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica, in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità, e nel rispetto della sostenibilità territoriale e ambientale;
2) potenziare, diversificare, riqualificare e innovare tecnologicamente il sistema dell’offerta in relazione alle esigenze della collettività, favorendo l’integrazione delle sale nel contesto socio-ambientale e assicurando il riequilibrio territoriale con particolare riguardo alle zone periferiche, montane o svantaggiate, e ai comuni minori;
3) tutelare, incrementare e innovare tecnologicamente gli esercizi cinematografici nei centri storici e nelle aree urbane da riqualificare, anche attraverso il riutilizzo di contenitori dismessi, migliorando la vivibilità e la sicurezza delle relative zone di insediamento;
4) favorire la realizzazione di nuovi esercizi cinematografici, la riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi, nonché l’ammodernamento di esercizi già attivi;
5) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro a tutti i lavoratori addetti all’esercizio cinematografico.
b) i criteri definiscono:
1) il rapporto per ambiti provinciali tra popolazione residente e numero dei posti e degli schermi;
2) le modalità di ubicazione delle sale e delle arene, anche nel rapporto con quelle operanti nei comuni limitrofi;
3) la distanza minima tra le multisale e sostenibilità territoriale della relativa localizzazione;
4) le caratteristiche dei drive in;
5) la priorità dei trasferimenti di sale o arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a);
6) la dimensione, la qualità e la completezza dell’offerta cinematografica nel bacino d’utenza, in riferimento ai dati sull’andamento del consumo nel settore cinematografico rilevati nel triennio precedente;
7) le caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso;
8) il livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
9) le dotazioni di parcheggi di pertinenza ubicati nel manufatto o nelle immediate adiacenze;
10) le caratteristiche degli spazi da destinare ad attività commerciali, nei limiti della tipologia di esercizio di vicinato e le compatibilità con le attività cinematografiche.

ARTICOLO 4
(Nucleo tecnico regionale di valutazione)

1. È istituito il Nucleo tecnico regionale di valutazione, di seguito denominato Nucleo.
2. Il Nucleo è la struttura di supporto per la programmazione e ha i seguenti compiti:
a) formulare proposte alla Giunta regionale in ordine alla programmazione triennale e alla definizione dei parametri per l’attuazione dei criteri stabiliti dall’articolo 3;
b) esprimere alla Giunta regionale pareri consultivi;
c) esprimere parere preventivo sulle domande di autorizzazione pervenute dai comuni in ordine all’accertamento di conformità con il programma triennale di cui all’articolo 5;
d) assicurare il monitoraggio e la verifica delle modalità di applicazione della presente legge.
3. Il Nucleo esprime il parere preventivo di cui al comma 2, lettera c), a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del comune; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.
4. In caso di parità di voto in seno al Nucleo nel corso dell’esercizio delle sue funzioni, prevale il voto del Presidente.
5. Il Nucleo riferisce periodicamente all’Assessore regionale competente in materia di attività culturali sull’attività svolta e predispone una relazione annuale sull’applicazione della presente legge.
6. Il Nucleo dura in carica tre anni, ha sede presso l’Assessorato competente in materia di attività culturali ed è costituito dai seguenti componenti:
a) un esperto in materia di attività culturali e di spettacolo, con funzioni di Presidente;
b) un esperto in materia di urbanistica e assetto del territorio;
c) un esperto in materia di attività produttive;
d) un rappresentante dell’Unione province italiane (UPI);
e) un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI);
f) un rappresentante della delegazione regionale dell’Unione nazionale comunità enti montani (UNCEM);
g) un rappresentante dell’Associazione generale italiana spettacolo (AGIS);
h) un rappresentante dell’Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC);
i) un rappresentante di Unioncamere Puglia;
j) un rappresentante delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
7. Il Nucleo è nominato con delibera della Giunta regionale, tenuto conto delle designazioni da parte degli organismi di cui al comma 6, lettere d), e), f), g), h), i) e j) dei propri rappresentanti ed è validamente costituito con almeno sei dei componenti previsti.
8. Il Nucleo è insediato entro dieci giorni dalla data di notifica della nomina, su convocazione del Presidente del Nucleo stesso.
9. Il componente nominato nel corso di un triennio in sostituzione di un altro svolge le proprie funzioni sino alla fine dello stesso triennio.
10. Svolge funzioni di segretario del Nucleo un funzionario del Settore attività culturali della Regione.
11. Ai componenti del Nucleo è riconosciuto il gettone di presenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente e, ove dovuto, il rimborso delle spese secondo le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i dirigenti regionali.
12. Il nucleo adotta proprie norme di funzionamento.

ARTICOLO 5
(Programma triennale per l’ esercizio cinematografico)

1. La Giunta regionale approva il programma triennale per l’esercizio cinematografico, di seguito denominato programma, che prevede le linee, gli obiettivi e le priorità da perseguire in coerenza con i principi, gli indirizzi e i criteri generali fissati dagli articoli 1 e 3.
2. La programmazione per l’insediamento delle attività di esercizio cinematografico è concertata con l’ANCI, l’UPI, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con gli organismi associativi del settore.
3. Il programma è predisposto sulla base dei parametri proposti dal Nucleo per l’attuazione dei criteri di cui all’articolo 3 e stabilisce:
a) gli obiettivi da perseguire nel corso del triennio;
b) i criteri specifici relativi a quanto previsto dall’articolo 3;
c) la documentazione da presentare ai comuni per la richiesta delle autorizzazioni;
d) le modalità di semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale con capienza inferiore a cento posti e per i cinecircoli;
e) i requisiti tecnici per le diverse tipologie di esercizio relativamente agli impianti, alle attrezzature, agli strumenti tecnologici, ai fini del rilascio dell’autorizzazione;
f) il periodo di apertura stagionale delle arene cinematografiche;
g) le possibilità di trasferimento all’interno dello stesso comune di esercizi cinematografici attivi, monosale, multisale e arene,
nell’obiettivo di salvaguardarne e incentivarne l’ammodernamento; le multisale aperte a seguito di trasferimento di esercizi già attivi all’interno dello stesso comune possono essere dotate al massimo di tre schermi.
4. Il programma resta in vigore fino all’approvazione da parte della Giunta regionale del programma per il triennio successivo.

ARTICOLO 6
(Autorizzazioni per l’insediamento degli esercizi cinematografici)

1. Le domande di autorizzazione per la realizzazione o la trasformazione e l’adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche ovvero alla ristrutturazione o all’ampliamento di sale e arene già in attività, sono inoltrate al comune territorialmente competente, che ne trasmette, entro trenta giorni dal loro ricevimento, copia autenticata al Nucleo per l’acquisizione del parere preventivo di conformità al programma triennale.
2. Il comune territorialmente competente rilascia le autorizzazioni, previo parere preventivo favorevole del Nucleo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c).
3. L’autorizzazione di cui al comma 2 comprende anche il titolo edilizio ed è rilasciata in coerenza con le normative vigenti in materia di igiene e di pubblica sicurezza, spettacolo, commercio, accesso alle persone disabili, tutela dell’ambiente, del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
4. Non sono consentite varianti urbanistiche che prevedono la trasformazione di zone non destinate all’edificazione o all’urbanizzazione dagli strumenti urbanistici generali vigenti se finalizzate alla costruzione di multisale.
5. Le sale cinematografiche situate entro il perimetro dei centri urbani sono considerate opere di urbanizzazione secondaria, ai fini della riqualificazione delle aree urbane e delle periferie; le conseguenti agevolazioni cessano nel caso venga meno la destinazione originaria.
6. Il cambio di destinazione d’uso degli immobili adibiti a esercizio cinematografico e teatrale è consentito, ove non sussistano le condizioni economiche per la prosecuzione delle attività, purché la destinazione prevista sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti.
7. Conclusi i lavori, l’avvio dell’attività degli esercizi cinematografici è subordinata al rilascio di un’autorizzazione unica comprensiva dei certificati di conformità e agibilità previsti dalle normative vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, nonché delle licenze amministrative.
8. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1, completa della documentazione prevista dal programma, nonché la domanda di autorizzazione all’avvio dell’attività, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive del comune territorialmente competente, ovvero, nel caso in cui lo sportello unico non sia stato attiva-to, all’ufficio comunale competente.
9. Il comune esamina le domande di cui al comma 8 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1999, n. 59, e successive modificazioni.
10. Il comune notifica all’Assessorato regionale competente le autorizzazioni rilasciate e gli eventuali ulteriori provvedimenti di modifica, sospensione o revoca delle autorizzazioni stesse entro sessanta giorni dalla data in cui è stato adottato il relativo atto amministrativo.

ARTICOLO 7
(Decadenza dell’autorizzazione)

1. Costituiscono causa di decadenza dell’autorizzazione:
a) il mancato inizio dei lavori entro un anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, comma 2, ovvero la mancata conclusione dei lavori entro tre anni dalla medesima data;
b) il mancato avvio dell’attività cinematografica entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 6, comma 7;
c) l’inattività dell’esercizio cinematografico per un periodo superiore a un anno.
2. In caso di comprovati motivi ostativi alla realizzazione dei lavori o all’esercizio dell’attività derivanti da cause non imputabili all’interessato, i termini di cui al comma 1 sono prorogati per non più di una volta e per non più di un anno, sulla base di apposita istanza che il soggetto interessato presenta al comune competente entro i termini per la decadenza dell’autorizzazione previsti dallo stesso comma 1.
3. La decadenza è dichiarata dal comune competente con motivato atto, che è notificato alla Regione entro sessanta giorni.
4. Restano valide le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui alla presente legge.

ARTICOLO 8
(Monitoraggio)

1. L’Osservatorio regionale dello spettacolo, istituto con l.r. 6/2004, nell’ambito delle proprie funzioni provvede al monitoraggio sull’andamento e le tendenze dei consumi cinematografici e sulla tipologia dell’offerta, in relazione alle diverse aree territoriali regionali, con riguardo specificatamente alle modifiche del sistema della domanda e dell’offerta cinematografica e alla variazione quantitativa e qualitativa del pubblico.
2. L’Assessorato competente annualmente valuta l’attuazione del programma di cui all’articolo 5 sulla base della relazione predisposta dal Nucleo tecnico regionale e del monitoraggio effettuato dall’Osservatorio regionale dello spettacolo.

ARTICOLO 9
(Decorrenza di efficacia)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del programma di cui all’articolo 5, fatta eccezione per le disposizioni contenute nell’articolo 4, commi 1, 2, lettere a) e b), 6, 7, 8, 9, 10,11 e 12.

ARTICOLO 10
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Nella fase di prima attuazione :
a) la Giunta regionale nomina i componenti del Nucleo tecnico regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di insediamento del Nucleo tecnico regionale, adotta il programma regionale triennale per l’esercizio cinematografico nei modi di cui all’articolo 5.
2. Le autorizzazioni per la realizzazione o la trasformazione e l’adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, ovvero alla ristrutturazione o all’ampliamento di sale e arene già attive, sono rilasciate sulla base della normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del programma di cui all’articolo 5.
3. Sono escluse dalla disciplina della presente legge le domande di autorizzazione presentate al Ministero per i beni e le attività culturali prima della data di entrata in vigore del programma di cui all’articolo 5, nonché le autorizzazioni per gli esercizi in corso di realizzazione per le quali, alla stessa data di entrata in vigore del programma, è stata rilasciata almeno la concessione edilizia di destinazione d’uso.
4. Limitatamente al corso di vigenza del primo programma triennale derivante dalla presente legge, il cambio di destinazione d’uso è consentito anche agli esercizi cinematografici e teatrali che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano più attivi da almeno un anno; tale cambio di destinazione d’uso deve essere comunque conforme agli strumenti urbanistici vigenti e fa salva la possibilità che i relativi immobili vengano acquisiti a patrimonio pubblico da parte degli enti locali entro un anno dalla data della istanza di cambio di destinazione d’uso avanzata dall’esercente.

ARTICOLO 11
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 11, in applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 (Norme per il conferimento di consulenze), gravano sul capitolo 2020 dell’unità previsionale di base 10.05.01.

Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 21 maggio 2008
VENDOLA


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