Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modificazione dell’articolo 8 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)
1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), è sostituito dal seguente:
“3. Gli interventi sottoposti ad istruttoria automatica sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei ventiquattro mesi antecedenti la presentazione della domanda, a condizione che si tratti di interventi finanziati in regime de minimis.”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 21 luglio 2009.
Il Presidente
ROLLANDIN