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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 21 luglio 2009 n. 14
Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29.4.2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27.6.2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Finalità)


1. La presente legge definisce le sanzioni amministrative da applicare ai produttori per le superfici vitate impiantate illegalmente ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.


ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)


1. Sono considerate superfici vitate impiantate illegalmente le superfici impiantate successivamente al 1° aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.


ARTICOLO 3
(Vigneti illegali impiantati posteriormente al 31 agosto 1998)


1. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli impianti illegali già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 555/2008, il produttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro.
3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 555/2008, la sanzione di cui al comma 2 è applicata a decorrere dalla data della loro realizzazione.
4. Per gli impianti di cui al comma 2 ogni dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è nuovamente applicata la sanzione di cui al comma 2.
5. Per gli impianti di cui al comma 3 la sanzione di cui al comma 2 è nuovamente applicata ogni anno, decorsi dodici mesi dall’applicazione della prima sanzione.


ARTICOLO 4
(Regolarizzazione obbligatoria dei vigneti illegali impiantati dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1998)


1. I produttori che hanno impiantato superfici vitate dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, regolarizzano le superfici illegali entro il 31 dicembre 2009, mediante il versamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000,00 (seimila) ad ettaro.
2. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate illegalmente di cui al comma 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009.
3. In caso di mancata osservanza dell’obbligo di estirpazione di cui al comma 2, i produttori sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro a decorrere dal 1° luglio 2010 e, successivamente, ogni dodici mesi fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione.
4. Il disposto del comma 1 non si applica alle superfici vitate impiantate illegalmente già regolarizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.


ARTICOLO 5
(Destinazione delle uve prodotte dai vigneti impiantati illegalmente)


1. In attesa dell’adempimento dell’obbligo di estirpazione di cui all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 4, comma 2, ovvero della regolarizzazione di cui all’articolo 4, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate illegalmente possono essere destinati esclusivamente:
a) alla distillazione a spese del produttore, purché i prodotti ottenuti non vengano utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol;
b) alla vendemmia verde di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) 479/2008, a spese del produttore;
c) al consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettari.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno, il produttore comunica al competente Servizio regionale l’opzione prescelta tra quelle di cui al comma 1.
3. Nel caso della distillazione di cui al comma 1, lettera a), il produttore presenta al competente Servizio regionale, entro il 31 luglio dell’anno successivo in cui i prodotti sono stati ottenuti, il relativo contratto di distillazione.
4. Nel caso di ricorso alla vendemmia verde di cui al comma 1, lettera b), il produttore é tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno. I controlli sull’esecuzione della vendemmia verde sono eseguiti dalla competente comunità montana entro il 31 luglio dello stesso anno in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) 555/2008.


ARTICOLO 6
(Sanzioni in casi di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione)


1. Il produttore é soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila) ad ettaro della superficie vitata illegale qualora:
a) non comunica l’opzione prescelta entro il termine di cui all’articolo 5, comma 2;
b) non presenta il contratto di distillazione entro il termine di cui all’articolo 5, comma 3 o se i contratti presentati non coprono l’intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000;
c) non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dal 1° settembre dell’anno interessato.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di superfici vitate inferiori a 0,1 ettari.


ARTICOLO 7
(Disposizioni di attuazione)


1. La Giunta regionale definisce con proprio regolamento le modalità, i termini e le procedure necessarie per l’attuazione della presente legge.


ARTICOLO 8
(Abrogazioni)


1. L’articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo) è abrogato.


ARTICOLO 9
(Norma finanziaria)


1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nella presente legge sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.002 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata “Proventi per trasgressioni”.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 21 luglio 2009
LORENZETTI


Note al titolo della legge:
? Il regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008, recante “Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999”, è pubblicato nella G.U.U.E. 6 giugno 2008, n. L 148.
? Il regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008,
recante “Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo”, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2008, n. L 170.


Note all’art. 1:
? Per il regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008, si vedano le note al titolo della legge.
? Il regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999, recante “Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo”, è pubblicato nella G.U.C.E. 14 luglio 1999, n. L 179.
? Il regolamento (CE) 29 settembre 2003, n. 1782/2003, recante “Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n.
1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001”, è pubblicato nella G.U.U.E.
21 ottobre 2003, n. L 270.
? Il regolamento (CE) 21 giugno 2005, n. 1290/2005, recante “Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune”, è pubblicato nella G.U.U.E. 11 agosto 2005, n. L 209.
? Il regolamento (CE) 17 dicembre 2007, n. 3/2008, recante “Regolamento del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi”, è pubblicato nella G.U.U.E. 15 gennaio 2008, n. L 3.
? Il regolamento (CEE) 24 luglio 1986, n. 2392/86,
recante “Regolamento del Consiglio relativo all’istituzione dello schedario viticolo comunitario”, è pubblicato nella G.U.C.E. 31 luglio 1986, n. L 208.
? Per il regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008, si vedano le note al titolo della legge.


Nota all’art. 3, commi 2 e 3:
? Per il regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008, si vedano le note al titolo della legge.


Nota all’art. 4, comma 4:
maggio 1999, n. 1493/1999 (si vedano le note all’art. 1):
«Articolo 2
[1. L’impianto di vigneti con varietà come uve da vino ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, è vietato fino al 31 luglio 2010, salvo se eseguito in forza dei seguenti diritti:
a) diritto di nuovo impianto di cui all’articolo 3;
b) diritto di reimpianto di cui all’articolo 4;
c) diritto di impianto prelevato da una riserva di cui all’articolo 5 o all’articolo 6, paragrafo 1, in caso di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 8.
È ugualmente vietato fino alla stessa data il sovrainnesto di varietà di uve da vino su varietà di uve diverse da quelle da vino.
2. Le uve ottenute dalle superfici:
a) sulle quali sono state piantate viti anteriormente al 1° settembre 1998, e b) la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie
ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, o dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) 822/87, non possono essere utilizzate per produrre vino da commercializzare. I prodotti ottenuti da queste uve possono essere immessi sul mercato soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
3. Uno Stato membro, se ha compilato l’inventario del potenziale produttivo viticolo a norma dell’articolo 16, può derogare al paragrafo 2 del presente articolo. Tale deroga dev’essere concessa anteriormente al 31 luglio 2008 e deve comportare l’autorizzazione, per le superfici interessate, a produrre vino da commercializzare.
La deroga è concessa:
a) quando il produttore interessato ha prima estirpato altre viti su una superficie equivalente in coltura pura, salvo nel caso in cui il produttore ha ricevuto per la superficie interessata un premio all’estirpazione ai sensi della normativa comunitaria o nazionale;
e/o
b) autorizzando il produttore interessato a far valere i diritti di reimpianto ottenuti entro un periodo da fissare successivo all’impianto sulla superficie interessata; a tal fine gli Stati membri possono anche far valere nuovi diritti di impianto previsti all’articolo 6, paragrafo 1, e/o
c) qualora lo Stato membro possa dimostrare (a soddisfazione della Commissione) diritti di reimpianto che non ha fatto valere, ma che sarebbero ancora validi se fossero stati richiesti; tali diritti possono essere utilizzati e riassegnati ai produttori per una superficie equivalente in coltura pura; e/o
d) qualora il produttore in causa si sia impegnato a procedere, entro tre anni, all’estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo dello Stato membro interessato.
4. Qualora si applichi il paragrafo 3, lettera a) o c), gli Stati membri impongono un’appropriata sanzione amministrativa ai produttori interessati.
5. Il paragrafo 3, lettera c), può essere applicato solo per una superficie che non superi l’1,2% della superficie vitata.
6. Quando si applica il paragrafo 3, lettera b):
a) qualora i diritti che il produttore ottenga siano prelevati da una riserva, essi possono essere ottenuti solo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b) e il produttore è tenuto a versare un corrispettivo pari al 150% del prezzo di norma applicato dagli Stati membri in base a detta disposizione, oppure
b) qualora il produttore acquisti un diritto di reimpianto, tale diritto riguarda la superficie in questione, più il 50%; questa quantità del 50% è trasferita alla riserva o alle riserve a norma
dell’articolo 5 o è aggiunta al volume dei nuovi diritti d’impianto di cui all’articolo 6, paragrafo 1, se viene applicato l’articolo 5, paragrafo 8.
7. Le superfici piantate con varietà di viti classificate, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, come varietà di uve da vino, e:
a) piantate a decorrere dal 1° settembre 1998, la cui produzione può essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, o dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 822/87, oppure
b) piantate in violazione del divieto di impianto di cui al paragrafo 1,
sono estirpate. Le spese connesse a tale estirpazione sono a carico del produttore interessato. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’applicazione del presente paragrafo].».


Note all’art. 5, commi 1, lett. b) e 4:
? Si riporta il testo dell’art. 12 del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 (si vedano le note al titolo della legge):
«Articolo 12 Vendemmia verde
[1. Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.
2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l’equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del vino nella Comunità per evitare crisi di mercato.
3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell’erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro.
L’importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa alla distruzione o eliminazione dei grappoli.
4. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che le misure relative alla vendemmia verde non comportino una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma.]».
? Si riporta il testo dell’art. 12 del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008 (si vedano le note al titolo della legge):
«Articolo 12 Condizione di attuazione della vendemmia verde1. In relazione alle misure relative alla vendemmia verde gli Stati membri:
a) adottano modalità di applicazione della misura che comprendono i) la notifica preventiva della vendemmia verde;
ii) l’importo della compensazione da versare;
iii) disposizioni atte a garantire che le superfici sottoposte a vendemmia verde siano mantenute in buone condizioni vegetative, che l’applicazione della misura non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative e che sia possibile effettuare controlli sulla corretta esecuzione della misura; in relazione a tali obiettivi gli Stati membri possono applicare restrizioni alla misura in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ad esempio tenendo conto dei diversi tempi di maturazione delle singole varietà, dei rischi ambientali o fitosanitari o del metodo da usare;
b) stabiliscono il termine di presentazione delle domande di vendemmia verde all’interno del periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 maggio di ogni anno;
c) entro il 31 maggio valutano se la situazione del mercato giustifichi l’applicazione della vendemmia verde per riequilibrare il mercato e prevenire una crisi;
d) garantiscono che la misura sia eseguita correttamente controllando l’effettiva esecuzione delle operazioni; le superfici che beneficiano dell’aiuto per la vendemmia verde sono sottoposte sistematicamente a controlli in loco dopo l’esecuzione;
sono sottoposte a controllo le particelle oggetto di domande di aiuto.
Il controllo di cui al primo comma, lettera d), consiste nella verifica:
i) dell’esistenza del vigneto e dell’effettiva coltivazione della particella;
ii) della completa rimozione o distruzione di tutti i grappoli;
iii) del metodo utilizzato; gli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la vendemmia verde conservano le prove dei costi dell’operazione.
Per garantire che nella particella che beneficia dell’aiuto non rimanga più uva commercializzabile, i controlli sono effettuati tra il 15 giugno e il 31 luglio di ogni anno e, in ogni caso, sono completati entro il periodo normale di invaiatura (Baggiolini stage M, BBCH stage 83) nella zona considerata.
2. La vendemmia verde non può essere praticata per due anni consecutivi sulla stessa particella.
3. In caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, non è erogato alcun sostegno.
4. In caso di danno totale o parziale subito tra la data del pagamento dell’aiuto per la vendemmia verde e il periodo della vendemmia, non può essere erogata nessuna compensazione finanziaria nell’ambito dell’assicurazione del raccolto per perdite subite sulla superficie che ha già beneficiato dell’aiuto.».


Note all’art. 6, comma 1, lett. b):
? Il regolamento (CE) 28 giugno 2001, n. 1282/2001, recante “Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000”, è pubblicato nella G.U.C.E. 29 giugno 2001, n. L 176.
? Per il regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999, si vedano le note all’art. 1.
? Il regolamento (CE) 25 luglio 2000, n. 1623/2000, recante “Regolamento della Commissione recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato”, è pubblicato nella G.U.C.E. 31 luglio 2000, n. L 194.


Nota all’art. 8:
? Il testo dell’art. 2 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5, recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo” (pubblicata nel B.U.R. 23 febbraio 2005, n. 8), è il seguente:
«Art. 2 Sanzioni amministrative pecuniarie per la regolarizzazione dei vigneti.
1. Ai produttori che hanno impiantato abusivamente i vigneti nel periodo antecedente al 1° settembre 1998, ai fini della regolarizzazione degli stessi prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1493/1999, sono applicate le sanzioni di cui alla presente legge.
2. Per i vigneti abusivamente impiantati nel periodo antecedente al 1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2005, la regolarizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del Reg. (CE) 1493/1999 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258,00 euro per ogni ettaro della superficie vitata. 3. Per i vigneti abusivamente impiantati nel periodo antecedente al
1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2005, la regolarizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del Reg. (CE) 1493/1999, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) 4.500,00 euro ad ettaro per i vigneti ubicati al di fuori delle zone delimitate per la produzione di vini DOC/DOCG;
b) 7.500,00 euro ad ettaro per i vigneti ubicati all’interno delle zone delimitate per la produzione dei seguenti vini DOC: Assisi, Colli Altotiberini, Colli Amerini, Colli Martani, Colli Perugini, Colli del Trasimeno, Lago di Corbara, Orvietano Rosso;
c) 10.500,00 euro ad ettaro per i vigneti ubicati all’interno delle zone delimitate per la produzione dei vini DOC Orvieto;
d) 12.000,00 euro ad ettaro per i vigneti ubicati all’interno delle zone delimitate per la produzione dei seguenti vini DOC/DOCG:
Montefalco, Torgiano;
e) nel caso di vigneti ubicati in zone delimitate per la produzione di più vini DOC/DOCG, si applica la sanzione più alta stabilita per le rispettive DOC/DOCG.
4. L’accoglimento della domanda di regolarizzazione e la conseguente regolarizzazione, comporta automaticamente l’iscrizione delle superfici vitate regolarizzate nell’archivio delle superfici vitate tenuto presso la Regione ai fini dell’inventario del potenziale produttivo di cui all’articolo 16 del Reg. (CE) 1493/1999.».



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