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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)
 

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Capo I
Adeguamento all’ordinamento comunitario


ARTICOLO 1
(Finalità)


1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all’articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.


ARTICOLO 2
(Adeguamento della normativa)


1. La presente legge dà attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia alle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE e 2006/54/CE nell’ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalle medesime, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge e negli atti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all’articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.
3. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.


Capo II
Attuazione della direttiva 2006/123/CE


ARTICOLO 3
(Principi e modalità)


1. Il processo di attuazione della direttiva 2006/123/CE nell’ambito dell’ordinamento regionale è finalizzato a rendere effettive al suo interno la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
a) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio regionale in conformità agli indirizzi della comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera “Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione - il rilancio della strategia di Lisbona” - COM (2005) 24 del 2 febbraio 2005;
b) la semplificazione amministrativa, in conformità alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Esame strategico del programma per legiferare meglio nell’Unione europea” - COM (2006) 689 del 14 novembre 2006, in particolare mediante la creazione di sportelli unici per i prestatori di servizi e l’adozione di procedure elettroniche per l’accesso e l’esercizio alle attività di servizio e la divulgazione delle informazioni;
c) la riduzione degli oneri amministrativi per l’accesso a un’attività di servizi e per il suo esercizio, in conformità alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea” - COM (2007) 23 DEF. del 24 gennaio 2007;
d) l’effettività dei diritti dei destinatari di servizi e, in particolare, dei consumatori, prevedendo misure concrete per sviluppare una politica regionale in materia di qualità dei servizi;
e) la promozione di azioni da parte di soggetti privati in materia di qualità dei servizi.
2. Il recepimento della direttiva 2006/123/CE è realizzato nell’ordinamento regionale mediante misure legislative, regolamentari e amministrative.
3. Gli adempimenti previsti dalla presente legge sono realizzati dalla Regione nell’ambito della leale collaborazione con i diversi livelli istituzionali dello Stato e degli enti locali.


ARTICOLO 4
(Censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione)


1. Ai fini del recepimento della direttiva 2006/123/CE, in riferimento ai regimi di autorizzazione relativi alle attività di servizio incluse nel suo ambito di applicazione e regolati da normativa regionale, tenuto conto del considerando 33 e ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 2, 4 e 17 della direttiva medesima, la Giunta regionale dispone:
a) il censimento dei procedimenti amministrativi per l’accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio, nonché delle relative disposizioni;
b) la valutazione della conformità comunitaria della normativa regionale di riferimento e l’eventuale revisione della medesima in conformità ai principi e obblighi sanciti dalla direttiva medesima, in particolare agli articoli 9, 14 e 15, relativi a regimi di autorizzazione e a specifici requisiti che influenzano la libertà di stabilimento, agli articoli 16 e 17, relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi, e agli articoli 24 e 25, concernenti le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e le attività multidisciplinari;
c) la definizione delle modalità di svolgimento e i termini perentori di conclusione delle singole fasi di censimento e valutazione; il termine finale del processo di censimento e valutazione deve essere fissato entro il 30 giugno 2009.
2. La deliberazione con la quale la Giunta regionale dà attuazione al comma 1 è emanata entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.


ARTICOLO 5
(Adeguamento dell’ordinamento regionale)


1. In conformità agli esiti del censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione previsti dall’articolo 4, entro il 28 dicembre 2009, l’ordinamento regionale è adeguato alla direttiva 2006/123/CE mediante l’emanazione di leggi regionali di settore e regolamenti regionali, anche di delegificazione, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 10/2004.
2. Le leggi regionali e i regolamenti di cui al comma 1 sono emanati in conformità ai principi di cui all’articolo 1 e alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 10/2004, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:
a) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure, al fine di evitare duplicazioni, ridurre ritardi, costi ed effetti dissuasivi all’accesso e all’esercizio di attività di servizi;
b) accettazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che un determinato onere o obbligo è stato assolto in conformità, in particolare, all’articolo 5 della direttiva 2006/123/CE;
c) svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l’accesso all’attività di servizi e per il suo esercizio attraverso degli sportelli unici, usufruibili da tutti i prestatori di servizi, a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio regionale, nazionale o di altro Stato membro;
d) possibilità di espletare le procedure a distanza e per via elettronica;
e) facile accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi in attuazione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2006/123/CE;
f) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici.


Capo III
Attuazione dell’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE


ARTICOLO 6
(Rete Natura 2000)


1. L’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE è attuato mediante la realizzazione della Rete Natura 2000.
2. La Rete Natura 2000 costituisce un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione europea e, in particolare, alla tutela di habitat, di specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE, nonché delle specie di cui all’allegato I della direttiva 79/409/CEE, e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente sul territorio dell’Unione europea.
3. La Rete Natura 2000 è formata dalle seguenti aree:
a) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), definiti dall’articolo 2, lettere m) e m bis), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
b) Zone Speciali di Conservazione (ZSC), definite dall’articolo 2, lettera n), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997;
c) Zone di Protezione Speciale (ZPS) definite dall’articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
4. Sino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino organico di cui all’articolo 6, comma 1, lettera n), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), la gestione delle aree della Rete Natura 2000 spetta alla Regione.


ARTICOLO 7
(Disposizioni per l’individuazione, l’aggiornamento e la modificazione dei siti della Rete Natura 2000)


1. I pSIC e le ZPS sono individuati con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La Regione comunica l’individuazione dei pSIC e delle ZPS al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. A seguito delle attività di monitoraggio di cui all’articolo 8, la Regione propone al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’aggiornamento dell’elenco dei pSIC, SIC e delle ZPS, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa.
3. Le proposte di aggiornamento dell’elenco dei pSIC, SIC e delle ZPS e la modificazione della loro perimetrazione sono adottate con deliberazione della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.
4. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, la Regione inoltra al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la richiesta di designazione di un SIC quale ZSC successivamente all’approvazione delle misure di conservazione specifiche o del piano di gestione ai sensi dell’articolo 10.


ARTICOLO 8
(Monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000)


1. La Regione effettua il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. In particolare, svolge le attività di monitoraggio ai sensi dell’articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e, a tal fine, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo, ne definisce le linee guida e le comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Istituto nazionale per la fauna selvatica.
2. Al monitoraggio di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, anche avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, dell’Ente tutela pesca, dei Distretti venatori e delle rappresentanze agricole maggiormente rappresentative, nell’ambito delle rispettive competenze. L’Amministrazione regionale può avvalersi inoltre di specifiche collaborazioni caratterizzate da elevata professionalità.
3. La struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna istituisce la banca dati della biodiversità allo scopo di garantire la raccolta, l’elaborazione e la divulgazione dei dati dei monitoraggi ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e il suo funzionamento. La banca dati è coordinata con gli altri sistemi informativi istituiti dall’Amministrazione regionale.


ARTICOLO 9
(Misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC)


1. Al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, nei pSIC e nei SIC sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli habitat naturali e degli habitat di specie e le perturbazioni delle specie per cui le zone sono state designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
2. In particolare, nei pSIC e SIC, sono vietati:
a) l’apertura di nuove cave o l’ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall’attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell’intervento; in via transitoria, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d’incidenza dei medesimi, è consentito l’ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d’incidenza dei singoli progetti, fermo restando l’obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d’incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e semprechè l’attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;
b) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l’ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;
c) l’eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l’eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
d) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell’accesso al fondo e all’azienda da parte degli aventi diritto;
e) la conversione ad altri usi di superfici a pascolo e prato permanente ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
f) l’effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall’ente gestore;
g) il controllo con diserbanti e disseccanti della vegetazione delle sponde della rete idrografica;
h) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d’incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell’intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d’incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d’incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del medesimo;
i) fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’autorità competente e salvo diversa prescrizione dell’ente gestore, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
1) superfici a seminativo ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ed escluse le superfici di cui al punto 2;
2) superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
j) l’esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994; l’utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza.
3. Fatte salve diverse prescrizioni dell’ente gestore, nei pSIC e SIC, le attività di seguito indicate sono effettuate nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) sulle superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l’anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere garantita la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno, e sono attuate pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; tali operazioni devono essere effettuate almeno una volta all’anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l’1 marzo e il 15 luglio di ogni anno;
b) sui terreni ritirati dalla produzione interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi, in deroga all’obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, sono ammesse lavorazioni meccaniche durante tutto l’anno.
4. Le misure di salvaguardia del presente articolo si applicano in ciascun pSIC e SIC sino all’approvazione, ai sensi dell’articolo 10, delle misure di conservazione specifiche per ciascun sito ovvero del piano di gestione.


ARTICOLO 10
(Misure di conservazione specifiche e piani di gestione)


1. Per ciascun sito della Rete Natura 2000 la Regione, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, il Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), il Comitato faunistico regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria), e le rappresentanze agricole maggiormente rappresentative, adotta con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, le misure di conservazione specifiche e, qualora necessario, un piano di gestione, che sono elaborati nel rispetto degli usi, costumi e tradizioni locali e delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000) e in conformità ai criteri minimi uniformi atti a garantire la coerenza ecologica e
l’uniformità della gestione sul territorio nazionale, individuati dalla disciplina nazionale.
2. Il piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale, ai cui contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), avente le seguenti finalità:
a) rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
b) individuare le misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
c) individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;
d) garantire l’integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale;
e) individuare l’uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito.
3. Le misure di conservazione specifiche e il piano di gestione, adottati ai sensi del comma 1, sono pubblicati per sessanta giorni consecutivi all’albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito internet della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con l’indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati.
Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.
4. Le misure di conservazione specifiche e i piani di gestione sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previo parere della competente Commissione consiliare e su conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.


ARTICOLO 11
(Disciplina dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette)


1. Nei territori dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all’interno di parchi e riserve, si applicano le misure di tutela previste per tali aree, qualora siano idonee a garantire la tutela di habitat e specie per i quali il sito o la zona sono stati istituiti. Qualora le misure di tutela siano insufficienti, l’ente gestore adotta le necessarie misure di conservazione specifiche, integrando all’occorrenza il regolamento ovvero il piano di conservazione e sviluppo dell’area protetta. Qualora le misure di conservazione specifiche riguardino la gestione della fauna, le medesime sono adottate sentito il Comitato faunistico regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 6/2008.
2. L’Ente parco delle Dolomiti Friulane di cui all’articolo 53 della legge regionale 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per i siti SIC e ZPS Dolomiti Friulane, per il SIC Forra del Cellina e per il SIC Val Colvera di Jof. L’Ente parco delle Prealpi Giulie di cui all’articolo 54 della legge regionale 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per i siti SIC Prealpi Giulie, SIC Jof di Montasio e Jof Fuart, ZPS Alpi Giulie, SIC Zuc dal Bor.
3. L’organo gestore della Riserva Foci Isonzo e Isola della Cona svolge le funzioni previste al comma 1 per il SIC Foce dell’Isonzo e Isola della Cona.
4. Nei siti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni di cui
all’articolo 12 nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 40 della legge regionale 42/1996.


ARTICOLO 12
(Sanzioni)


1. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all’articolo 9, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:
a) articolo 9, comma 2, lettere a), b), f), h): da 2.000 euro a 20.000 euro;
b) articolo 9, comma 2, lettera c): da 100 euro a 500 euro;
c) articolo 9, comma 2, lettera d): da 50 euro a 1.000 euro;
d) articolo 9, comma 2, lettera e): da 50 euro a 500 euro ogni 100 metri quadrati danneggiati o frazione;
e) articolo 9, comma 2, lettera g): da 250 euro a 2.500 euro;
f) articolo 9, comma 2, lettera j): da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. Nelle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie così determinate:
a) da 250 euro a 2.500 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l’effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all’articolo 10, che danneggino in modo reversibile specie o habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;
b) da 2.000 euro a 20.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l’effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all’articolo 10, che danneggino in modo irreversibile habitat o specie di interesse comunitario o che danneggino specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari;
c) da 5.000 euro a 50.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l’effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all’articolo 10, che danneggino in modo irreversibile specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari; all’importo così determinato si aggiunge l’ulteriore sanzione di 1.500 euro ogni 100 metri quadri di habitat prioritario irreversibilmente danneggiato;
d) da 50 euro a 1.500 euro, per ogni altra violazione delle misure contenute nei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all’articolo 10.
3. La tipologia e l’entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell’infrazione, desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell’azione;
b) dall’entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilità e dall’efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
e) dall’eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
4. All’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 1, lettera c), alla cui irrogazione provvede il Direttore della struttura territoriale forestale competente.
5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge o chi, in violazione delle norme medesime, in qualsiasi modo manometta, alteri, deturpi e arrechi danno agli habitat, ovvero alle località o alle cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo le modalità tecniche stabilite dall’ente gestore. Nel caso di inosservanza degli obblighi, l’ente gestore provvede direttamente a spese del trasgressore. Nel caso di danneggiamento irreversibile di habitat di interesse comunitario, l’ente gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a carico del trasgressore.


ARTICOLO 13
(Modifiche alla legge regionale 9/2005)


1. All’articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), come modificato dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 20/2007, dopo il comma 4 bis, è aggiunto il seguente:
<<4 ter. Le norme di tutela di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle formazioni erbacee, incluse nell’inventario, che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell’allegato A, punto B1), della presente legge, qualora derivino da precedente coltivazione.>>.
2. All’articolo 6 bis della legge regionale 9/2005, come introdotto dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 20/2007, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1 bis. Le formazioni erbacee che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell’allegato A, punto B1), della presente legge, possono essere escluse dall’inventario, qualora derivino da precedente coltivazione, ai sensi del comma 1.>>.


ARTICOLO 14
(Modifica all’articolo 8 della legge regionale 42/1996)


1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 42/1996, come modificato dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 18/2004, è aggiunta la seguente:
<<d bis) misure di conservazione e piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.>>.


ARTICOLO 15
(Modifica all’articolo 7 ter della legge regionale 56/1986)


1. All’articolo 7 ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), come inserito dall’articolo 42, comma 1, della legge regionale 6/2008, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. A decorrere dall’annata venatoria 2010-2011, l’esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita di età inferiore ai due anni o con cani da seguita di età superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2008, superando una prova pratica di valutazione valida per l’impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.>>.


Capo IV
Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 9/2007 e 17/2006, in attuazione dell’articolo 4 della direttiva 79/409/CEE


ARTICOLO 16
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 14/2007)


1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), è sostituita dalla seguente:
<<a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); la Regione valuta l’incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);
sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;>>.
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente:
<<b) l’apertura di nuove cave o l’ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all’articolo 21 della legge regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall’attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell’intervento;>>.
3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente:
<<c) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l’ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;>>.
4. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente:
<<d) l’eliminazione degli elementi naturali e seminaturali
caratteristici
del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l’eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a
secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;>>.
5. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente:
<<e) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell’accesso al fondo e all’azienda da parte degli aventi diritto;>>.
6. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14/2007, dopo le parole <<da appostamento fisso>>, sono inserite le seguenti: <<e in forma vagante>>.
7. La lettera i) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente:
<<i) effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, a esclusione
di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;>>.
8. La lettera j) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente:
<<j) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus
muta), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula);>>.
9. Dopo la lettera k) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14/2007, come sostituita dall’articolo 46, comma 1, della legge regionale 6/2008, sono aggiunte le seguenti:
<<k bis) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2008 a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d’incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell’intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d’incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d’incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
k ter) l’effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall’ente gestore;
k quater) la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
k quinquies) fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’autorità competente, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
1) superfici a seminativo ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, ed escluse le superfici di cui al punto 2;
2) superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
k sexies) l’esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; l’utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza.>>.


ARTICOLO 17
(Modifica all’articolo 5 della legge regionale 14/2007)


1. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 14/2007 è sostituito dal seguente:
<<4. L’attività di cattura temporanea per l’inanellamento a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione su conforme parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell’articolo 4 della legge 157/1992. L’autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il titolare dell’autorizzazione deve aver superato l’esame previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.>>.


ARTICOLO 18
(Modifica all’articolo 6 della legge regionale 14/2007)


1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 14/2007 le parole <<con la Conferenza permanente dei Presidenti dei distretti venatori di cui all’articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell’attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia)>> sono sostituite dalle seguenti: <<con i Presidenti dei Distretti venatori, riuniti in Conferenza, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)>>.


ARTICOLO 19
(Modifica all’articolo 7 della legge regionale 14/2007)


1. Al comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale 14/2007 le parole <<di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale 29/1993.>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 157/1992.>>.


ARTICOLO 20
(Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 14/2007)


1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente:<<c) articolo 3, comma 2, lettera e): da 100 euro a 1.000 euro;>>.
2. Dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 14/2007 sono aggiunte le seguenti:
<<e bis) articolo 3, comma 2, lettera k bis): da 2.000 euro a 20.000 euro;
e ter) articolo 3, comma 2, lettera k ter): da 2.000 euro a 20.000 euro;
e quater) articolo 3, comma 2, lettera k quater): da 100 euro a 500 euro;
e quinquies) articolo 3, comma 2, lettera k quinquies): da 100 euro a 500 euro;
e sexies) articolo 3, comma 2, lettera k sexies): da 1.000 euro a 6.000 euro.>>.


ARTICOLO 21
(Disposizioni transitorie)


1. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 dell’articolo
3 della legge regionale 14/2007, come sostituita dall’articolo 16, comma 2, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d’incidenza dei medesimi, nelle ZPS è consentito l’ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d’incidenza dei singoli progetti, fermo restando l’obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici. Sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d’incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e semprechè l’attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici.


ARTICOLO 22
(Modifiche alla legge regionale 9/2007)


1. Al comma 1 dell’articolo 65 della legge regionale 9/2007 le parole <<La sanzione è applicata nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.>> sono sostituite dalle seguenti: <<La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.>>.
2. Al comma 5 dell’articolo 65 della legge regionale 9/2007 le parole <<La sanzione è applicata nel massimo edittale qualora l’introduzione avvenga all’interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.>> sono sostituite dalle seguenti: <<La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora l’introduzione avvenga all’interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.>>.
3. Il comma 2 dell’articolo 71 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<2. I divieti di cui al comma 1 si applicano nei boschi, nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche, e, in particolare, sulle aree alto nivali e praterie al di sopra del limite boschivo.>>.
4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 73 della legge regionale 9/2007 le parole <<e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE non comprese nelle aree protette>> sono soppresse.


ARTICOLO 23
(Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 17/2006)


1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole <<Sino all’approvazione della normativa regionale organica in materia di misure di conservazione a tutela della Rete ecologica Natura 2000 del Friuli Venezia Giulia,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fatta salva l’applicazione delle misure di salvaguardia generali individuate per i SIC ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 7/2008 (Legge comunitaria 2007), sino all’approvazione del piano di gestione ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale medesima,>>.
2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 17/2006 è sostituita dalla seguente:
<<a) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell’accesso al fondo e all’azienda da parte degli aventi diritto, fermo restando il divieto assoluto per tutte le manifestazioni motoristiche;>>.
3. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 17/2006 è sostituita dalla seguente:
<<d) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dei prati naturali e seminaturali inseriti nell’inventario dei prati stabili naturali di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), qualunque sia la loro destinazione urbanistica;>>.


Capo V
Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006


ARTICOLO 24
(Istituzione del Fondo POR FESR 2007-2013)


1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, di seguito denominato Programma, di cui agli articoli 32 e 37 del regolamento (CE) n. 1083/2006, e successive modifiche, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle amministrazioni dello Stato).
2. Al Fondo affluiscono:
a) le risorse assegnate dall’Unione europea in base alla decisione della Commissione europea CE(2007) 5717, del 20 novembre 2007, di approvazione del POR FESR 2007-2013, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato;
c) le risorse proprie che l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo, a valere sul Fondo, di cui all’articolo 19, comma 4, lettera a), della legge regionale 21/2007;
d) le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007;
e) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all’integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma.
3. Gli interessi maturati sul Fondo rimangono nella disponibilità del medesimo. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l’allocazione di tali risorse, al netto delle ritenute fiscali e delle spese per la tenuta del conto, nell’ambito degli interventi previsti dal Programma, quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.


ARTICOLO 25
(Cessazione del Fondo POR FESR 2007-2013)


1. La cessazione del Fondo è disposta con decreto del Presidente della Regione e, contestualmente o con successivo decreto del Presidente della Regione, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso. Al termine della liquidazione tutte le risorse del Fondo affluiscono al bilancio della Regione.


ARTICOLO 26
(Sistema informatico per la gestione del Programma e adempimenti connessi alla gestione finanziaria)


1. Ai fini di una più efficace attuazione del Programma, l’Autorità di gestione, in coordinamento con il Servizio sistema informativo regionale della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, provvede alla realizzazione di un sistema informatico finalizzato alla gestione del Programma.
2. Le modalità di gestione e utilizzazione del sistema informatico sono definite dall’Autorità di gestione.
3. L’Autorità di gestione, l’Autorità di certificazione, l’Autorità di audit, le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi sono responsabili della correttezza e della qualità dei dati presenti nel sistema informatico, per quanto di propria competenza.
4. Alla copertura finanziaria delle spese relative alla realizzazione e implementazione del sistema informatico di cui al comma 1 si provvede secondo quanto stabilito dall’articolo 42.


ARTICOLO 27
(Modalità attuative del Programma)


1. Con regolamenti regionali di attuazione da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma:
a) gestione del Fondo;
b) ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione del Programma e strutture regionali attuatrici;
c) procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma.


ARTICOLO 28
(Disciplina dei procedimenti amministrativi)


1. La legge regionale 7/2000, e successive modifiche, si applica ai procedimenti relativi al Programma, per quanto non diversamente disposto dai regolamenti comunitari e dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea.


ARTICOLO 29
(Disposizioni in materia di lavori pubblici)


1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l’ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire al Fondo le economie contributive derivate in seguito all’aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal Programma.
2. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002.


ARTICOLO 30
(Vincolo di destinazione)


1. In applicazione dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sono individuate le modalità per il controllo del mantenimento del vincolo di destinazione.


ARTICOLO 31
(Interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali)


1. Anche al fine di garantire un adeguato livello di spesa coerentemente con quanto previsto dagli articoli 93 e seguenti del regolamento (CE) n. 1083/2006, le risorse stanziate in favore del Programma possono finanziare operazioni inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi, qualora le operazioni rispettino i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo, le disposizioni dei regolamenti comunitari e quelle approvate in sede di Comitato di sorveglianza.
2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini dell’ammissione a finanziamento nell’ambito del Programma, i beneficiari assumono formalmente nei confronti dell’Amministrazione regionale l’impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa ai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, anche laddove tali norme prevedano ulteriori obblighi in capo ad essi.
3. Con l’osservanza delle condizioni previste dal comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi agevolativi rientranti nel quadro della programmazione dei Fondi strutturali comunitari e disciplinati nei provvedimenti attuativi:
a) del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
b) del capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell’industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali);
c) dell’articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato);
d) della delega di funzioni amministrative alle Camere di commercio prevista dall’articolo 42, comma 1, lettere d), i) e n), della legge regionale 4/2005;
e) del titolo VII, capo II, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 );
f) degli articoli 13 e 26 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
g) del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia).
4. L’Amministrazione regionale individua con procedura di evidenza pubblica l’Organismo intermedio di cui all’articolo 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 1083/2006, gestore dell’attività finanziata dal POR FESR di cui capo I della legge regionale 4/2005.
5. Ai fini dell’attuazione delle attività previste dall’Asse 4, Attività 4.1.a del Programma in relazione agli interventi previsti anche dalla normativa richiamata al comma 3, lettera e):
a) per piani integrati di sviluppo urbano sostenibile si intendono un insieme di due o più interventi pubblici o privati strettamente connessi tra di loro e riconducibili a obiettivi unitari e coerenti per l’attuazione della strategia di sviluppo territoriale locale e per la risoluzione di specifici problemi economici, ambientali e sociali delle aree a cui si riferiscono;
b) le aree urbane sono identificate in via prioritaria nei capoluoghi e nei centri urbani a valenza territoriale, come individuati all’articolo 32 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale, adottato con decreto del Presidente della Regione n. 0329/Pres., del 16 ottobre 2007;
c) in seno al comitato interdirezionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1173 (Approvazione della ripartizione finanziaria del programma operativo “Competitività regionale e occupazione” per il periodo di programmazione 2007-2013), per l’Attività 4.1.a è istituito un comitato di esperti competenti per la valutazione di fattibilità e di ammissibilità a finanziamento dei progetti previsti dai piani integrati di sviluppo urbano sostenibile, anche in deroga alla disciplina di settore applicabile;
d) i piani integrati di sviluppo urbano sostenibile possono essere attuati dai Comuni anche quali organismi intermedi per il tramite anche di soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati, tra i quali i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) riconosciuti ai sensi dell’articolo 85 della legge regionale 29/2005 e i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane riconosciuti ai sensi dell’articolo 72 della legge regionale 12/2002, cui sono delegate le relative funzioni in base al regolamento previsto dall’articolo 27 della presente legge.


ARTICOLO 32
(Modifiche alla legge regionale 4/2005)


1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 4/2005 è sostituito
dal seguente:
<<1. L’istruttoria e la valutazione delle domande sono svolte dal soggetto gestore del fondo di cui al comma 7, mediante una commissione composta da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive. La sede della commissione è presso il soggetto gestore, che svolge anche l’attività di segreteria della commissione.>>.
2. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 4/2005 è sostituito dal seguente:
<<2. I componenti della commissione devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, imparzialità, onorabilità e competenza in materia di economia, innovazione e gestione delle imprese. I componenti della commissione devono essere altresì caratterizzati da una posizione di terzietà rispetto alle attività da valutare. I compensi spettanti ai componenti sono determinati con apposita delibera dalla Giunta regionale.>>.
3. Il comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale 4/2005 è sostituito dal seguente:
<<7. Il soggetto gestore svolge l’attività di concessione ed erogazione degli incentivi di cui al presente capo utilizzando il Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, di seguito denominato Fondo.>>.
4. Il comma 10 dell’articolo 7 della legge regionale 4/2005 è sostituito dal seguente:
<<10. La Regione stipula una convenzione con il soggetto gestore con cui sono disciplinati i rapporti inerenti allo svolgimento dell’attività istruttoria, con particolare riferimento ai tempi relativi all’istruttoria di ciascuna domanda. Gli oneri relativi alla commissione e gli altri oneri di funzionamento fanno carico al Fondo.>>.
5. Il comma 12 dell’articolo 7 della legge regionale 4/2005 è abrogato.
6. Il comma 14 dell’articolo 7 della legge regionale 4/2005 è sostituito dal seguente:
<<14. Ciascun consigliere regionale ha facoltà di accedere a documenti e verbali relativi all’attività di cui al comma 13, ancorché riferibili all’attività del soggetto gestore. I piani strategici delle singole aziende possono essere visionati solo su esplicita richiesta e previa applicazione di adeguate procedure di riservatezza.>>.
7. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 4/2005 è sostituito dal seguente:
<<1. Le PMI beneficiarie sono tenute a documentare annualmente, e per tutta la durata del business plan, al soggetto gestore, lo stato di attuazione e i risultati raggiunti alla luce del business plan presentato con la domanda di incentivo. Devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore e comunque entro sessanta giorni:
a) le eventuali variazioni al business plan originariamente presentato;
b) l’eventuale licenziamento o sostituzione del manager a tempo con altro manager;
c) le variazioni nella quantità o qualità dei servizi di consulenza strategica che si rendano necessarie in relazione alle esigenze della PMI.>>.
8. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 4/2005 è sostituito dal seguente:
<<1. Il soggetto gestore, sulla base della convenzione di cui all’articolo 7, comma 10, è tenuto a creare una banca dati della documentazione presentata dalle PMI beneficiarie dell’incentivo, al fine di consentire all’Amministrazione regionale di monitorare i risultati conseguiti.>>.
9. La commissione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2005, n. 2417 (Legge regionale 4/2005 articolo 7, comma 1 - composizione commissione Friulia SpA. Presa d’atto), resta in carica sino alla naturale scadenza.
10. La convenzione stipulata dall’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 10, della legge regionale 4/2005, resta in vigore fino all’intervenuta aggiudicazione in esito all’espletamento della procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto gestore.


ARTICOLO 33
(Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 26/2005)


1. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 26/2005 è sostituito dal seguente:
<<3. Il Comitato si compone di cinque membri, compreso il Presidente, esperti in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico designati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle attività produttive sentiti le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente per i settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio, turismo e servizi, le Università degli Studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 luglio 2004, finalizzata a
contribuire alla realizzazione di un sistema unico regionale per la valorizzazione della ricerca e la diffusione dell’innovazione.>>.
2. Il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 26/2005 è sostituito dal seguente:
<<4. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, imparzialità, onorabilità, nonché di comprovata competenza ed esperienza in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico. I componenti del Comitato devono essere in posizione di terzietà rispetto alle attività da valutare.>>.
3. Il Comitato nominato ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 26/2005, come modificato dai commi 1 e 2, subentra al Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche in carica il quindicesimo giorno successivo alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 15, comma 2, della legge regionale 26/2005.


Capo VI
Programmi di cooperazione territoriale europea di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006


ARTICOLO 34
(Disposizioni relative al finanziamento di progetti)


1. La Giunta regionale, all’atto dell’individuazione delle quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario previste dall’articolo 19, comma 4, lettere a) e b), della legge regionale 21/2007 può riservare, nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale, ove la Regione partecipi a progetti, una quota dei fondi stessi da destinare alla copertura dei maggiori oneri progettuali eccedenti il cofinanziamento comunitario e nazionale concedibile.


ARTICOLO 35
(Sistema informatico per la gestione del Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e adempimenti connessi alla gestione finanziaria)


1. Ai fini di una più efficace attuazione del Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, l’Autorità di gestione, in coordinamento con il Servizio sistema informativo regionale della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, provvede alla realizzazione di un sistema informatico finalizzato alla gestione del Programma.
2. Le modalità di gestione e utilizzazione del sistema informatico sono definite dall’Autorità di gestione.


ARTICOLO 36
(Anticipazioni)


1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari dei Programmi di cooperazione territoriale anticipazioni fino ad un massimo dell’80 per cento della quota nazionale di cofinanziamento del progetto ammesso a finanziamento, previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.


ARTICOLO 37
(Disposizioni relative alla contabilità dei recuperi)


1. Al fine di garantire il rispetto dell’articolo 61, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché per assicurare la continuità dei flussi finanziari di competenza dell’Autorità di certificazione, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare all’Autorità stessa gli importi corrispondenti all’ammontare dei contributi erogati e successivamente soppressi per i quali sia stata avviata la relativa procedura di recupero.


ARTICOLO 38
(Modalità di attuazione e partecipazione ai Programmi di cooperazione territoriale europea)


1. Le modalità di gestione e attuazione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 sono disciplinate con regolamento regionale di attuazione da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La partecipazione dell’Amministrazione regionale ai bandi dei Programmi di cooperazione territoriale europea 2007-2013 è determinata dalla Giunta regionale.


Capo VII
Attuazione della direttiva 2006/54/CE


ARTICOLO 39
(Attuazione della direttiva 2006/54/CE)


1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 20 della direttiva 2006/54/CE, promuove e sostiene la parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul genere attraverso le figure del consigliere regionale di parità e dei consiglieri provinciali di parità di cui al capo III del titolo I della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in conformità ai principi desumibili dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
2. In attuazione degli articoli 21, 26 e 29 della direttiva 2006/54/CE, la Regione incoraggia il dialogo sociale, la prevenzione della discriminazione e l’integrazione della dimensione di genere in materia di occupazione e impiego attraverso le disposizioni di cui alle leggi regionali 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro), e 18/2005.
3. Per realizzare le finalità di cui al comma 2 e in adempimento all’articolo 30 della direttiva 2006/54/CE, la Regione garantisce, anche mediante l’utilizzo di fondi comunitari e con particolare riferimento alla formazione professionale, la diffusione di informazioni e l’attuazione di progetti e buone prassi finalizzate al sostegno della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e accesso all’impiego.


Capo VIII
Disposizioni finali


ARTICOLO 40
(Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale 6/1989)


1. L’articolo 16 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l’attuazione dei programmi comunitari), è sostituito dal seguente:<<Art. 16 (Rapporto al Consiglio regionale)
1. Al termine di ogni periodo di programmazione comunitaria l’Assessore delegato alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al conseguimento degli obiettivi della presente legge.>>.


ARTICOLO 41
(Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)


1. La presente legge e le successive leggi regionali e regolamenti emanati ai fini della sua attuazione sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.


ARTICOLO 42
(Norme finanziarie per il POR FESR 2007-2013, Obiettivo competitività e occupazione)


1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 24, comma 1, relativamente ai finanziamenti indicati dal comma 2, lettere a), b), e c), del medesimo articolo 24, previsti in complessivi 294.848.391 euro per gli anni dal 2008 al 2013 suddivisi in ragione di 72.153.094 euro per l’anno 2008, 41.262.926 euro per l’anno 2009, 44.078.528 euro per l’anno 2010, 44.920.292 euro per l’anno 2011, 45.778.892 euro per l’anno 2012 e 46.654.659 euro per l’anno 2013 fanno carico all’unità di bilancio 1.6.2.1040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2013 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi. Lo stanziamento dell’unità di bilancio 1.6.2.1040 dello stato di previsione della spesa dei citati bilanci è incrementato di pari importo.
2. All’onere di pari importo derivante dal comma 1, si provvede come segue:
a) per la quota di cofinanziamento comunitario del FESR con le entrate di cui all’articolo 24, comma 2, lettera a), previste in complessivi 74.069.674 euro per gli anni dal 2008 al 2013, suddivisi in ragione di 18.125.777 euro per l’anno 2008, 10.365.773 euro per l’anno 2009, 11.073.088 euro per l’anno 2010, 11.284.550 euro per l’anno 2011, 11.500.241 euro per l’anno 2012 e 11.720.245 euro per l’anno 2013 a carico dell’unità di bilancio 4.3.263 di nuova istituzione al titolo IV, categoria III, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008 con la denominazione “Acquisizione di fondi dalla Unione Europea per il Programma Operativo Regionale Obiettivo Competitività regionale e Occupazione FESR per il periodo 2007-2013”; lo stanziamento dell’unità di bilancio 4.3.263 dello stato di previsione dell’entrata dei citati bilanci è incrementato di pari importo;
b) per la quota di cofinanziamento statale con le entrate di cui all’articolo 24, comma 2, lettera b), previste in complessivi 159.241.249 euro per gli anni dal 2008 al 2013 suddivisi in ragione di 38.968.328 euro per l’anno 2008, 22.285.215 euro per l’anno 2009, 23.805.861 euro per l’anno 2010, 24.260.480 euro per l’anno 2011, 24.724.191 euro per l’anno 2012 e 25.197.174 euro per l’anno 2013 a carico dell’unità di bilancio 4.2.264 di nuova istituzione al titolo IV, categoria II, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008, con la denominazione “Acquisizione di fondi dallo Stato per il Programma Operativo Regionale Obiettivo Competitività regionale e Occupazione FESR per il periodo 2007-2013”; lo stanziamento dell’unità di bilancio 4.2.264 dello stato di previsione dell’entrata dei citati bilanci è incrementato di pari importo;
c) per la quota di cofinanziamento regionale di cui all’articolo 24, comma 2, lettera c), previsto in complessivi 61.537.468 euro per gli anni dal 2008 al 2013 suddivisi in ragione di 15.058.989 euro per l’anno 2008, 8.611.938 euro per l’anno 2009, 9.199.579 euro per l’anno 2010, 9.375.262 euro per l’anno 2011, 9.554.460 euro per l’anno 2012 e 9.737.240 euro per l’anno 2013, mediante lo storno di pari importo a carico dell’unità di bilancio 10.2.2.1166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008; la quota di 15.058.989 euro relativa all’anno 2008 corrisponde per 6.615.913 euro a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 e trasferite ai sensi dell’articolo 31, comma 8, della legge regionale 21/2007, con la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 363; l’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2013 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 26 e all’articolo 35 previsti in 600.000 euro per l’anno 2008 suddivisi rispettivamente in 400.000 euro per gli oneri derivanti dall’articolo 26 e 200.000 euro per gli oneri derivanti dall’articolo 35, fanno carico all’unità di bilancio 11.3.2.1189 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008. Lo stanziamento dell’unità di bilancio 11.3.2.1189 dello stato di previsione della spesa dei citati bilanci è incrementato di pari importo.
4. All’onere di 600.000 euro per l’anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità di bilancio 10.1.2.1165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.



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