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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge Regionale 21 giugno 2011, n. 12
“Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica”
 

Il Consiglio Regionale


ha approvato


il Presidente della Giunta Regionale


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Decadenza organi consortili


1. Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo dei Consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e dell’articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo i criteri di intesa tra Stato e Regioni, raggiunti in sede di Conferenza del 18 settembre 2008, e di consentire, nelle more dell’approvazione della legge di riforma, l’emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione dei Consorzi, il Presidente della Giunta regionale, al fine di individuare nuovi perimetri consortili, ovvero redigere nuovi piani di classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei contributi consortili, può, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre con decreto e su conforme deliberazione della Giunta regionale lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza dei commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica, nominando contestualmente un commissario straordinario e una terna di revisori (Collegio dei revisori) per ogni Consorzio. Ai compensi dei revisori si applicano le tariffe minime previste per legge.
2. Qualora si proceda, per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi di più Consorzi, il commissario può essere unico per tutti.
3. Il commissario e i revisori sono nominati dal Presidente della Regione su designazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Risorse agroalimentari, e restano in carica sino all’approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei Consorzi di bonifica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.
4. Il commissario provvede, entro novanta giorni dalla nomina:
a) alla predisposizione dei piani di classifica di cui all’articolo 2;
b) agli adempimenti previsti dall’articolo 6.
5. Il collegio dei revisori svolge le funzioni previste dall’articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nei limiti della sua compatibilità.
6. A supporto dell’attività affidata al commissario, è istituito un Comitato tecnico composto dal Direttore dell’Area organizzazione e riforma dell’amministrazione, o dirigente da lui delegato, dal Direttore dell’Area politiche per lo sviluppo rurale, o dirigente da lui delegato, dal Direttore dell’Area programmazione e finanza, o dirigente da lui delegato, dal Direttore dell’Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche, o dirigente da lui delegato. L’Area sviluppo rurale assume le funzioni di coordinamento e segreteria del comitato.
7. Il commissario è assistito dalla consulta di cui all’articolo 34 (Amministrazione commissariale) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale). In caso di nomina di un commissario unico per più Consorzi, lo stesso è assistito da una consulta regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, composta da dieci membri, di cui quattro scelti su designazione delle organizzazioni professionali del settore agricolo riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), uno su designazione delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale, uno designato di concerto dalle organizzazioni sindacali, uno designato dall’Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) Puglia, uno dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), uno dall’Unione delle province d’Italia (UPI) e uno dalle associazioni dei consumatori a livello regionale. La Consulta regionale esprime perentoriamente, entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, parere obbligatorio consultivo nelle materie sotto indicate:
a) piano di classifica;
b) bilancio preventivo e variazioni;
c) bilancio consuntivo.
8. Con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale, al fine di ultimare l’espletamento di quanto previsto al comma 3, può prorogare l’attività del commissario nominato ai sensi dei commi 1 e 2 per una sola volta e per un termine massimo di dodici mesi.

ARTICOLO 2
Piano di classifica


1. Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati all’articolo 3, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi. Al piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall’attività di bonifica.
2. Per la elaborazione del piano di classifica, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, occorre considerare i piani riformulati dal Commissario ad acta nominato ai sensi della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica), nonché la “Guida alla classifica degli immobili per il riparto della contribuenza”, pubblicato dall’ANBI.
3. Il piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per quindici giorni nell’albo del Consorzio, nonché negli albi dei Comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Trascorso il termine di pubblicazione, i relativi atti con le eventuali
osservazioni proposte e con le relative controdeduzioni del Consorzio sono trasmessi all’Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, che predispone lo schema di provvedimento da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.
4. Il Piano di classifica, dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).


ARTICOLO 3
Contributi di bonifica


1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all’articolo 4, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri Enti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica.
2. Il commissario nominato ai sensi dell’articolo 1, entro il 31 dicembre 2011, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approva il piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica di cui all’articolo 2.
3. Il piano di riparto è elaborato sulla base di uno schema predisposto dall’Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura.
4. I contributi imposti dai Consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per l’esazione dei tributi ovvero mediante versamento diretto del consorziato, sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall’esattore.
5. Negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, i Consorzi di bonifica devono indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l’elencazione di cui all’articolo 4, e l’immobile a cui il contributo richiesto si riferisce. In presenza di più immobili facenti capo a un’unica ditta si emette un unico avviso di pagamento.


ARTICOLO 4
Beneficio di bonifica


1. Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore.
2. Il beneficio di bonifica può essere:
a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di collina e pianura;
c) di disponibilità idrica e irrigua.
3. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.
4. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all’andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.
5. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e istribuzione di acque irrigue.
6. Costituisce altresì beneficio di disponibilità idrica il vantaggio tratto dagli immobili inclusi in comprensori serviti da acquedotti rurali in attività.
7. I benefici di presidio idrogeologico e di difesa idraulica a carattere generale vanno economicamente valutati nel piano di classifica e ripartiti fra gli enti pubblici interessati a tali benefici.


ARTICOLO 5
Oneri di contribuenza


1. Dalla data di esecutività dei piani di classifica riformulati per effetto della presente legge, i Consorzi riprendono le procedure relative alla richiesta all’utenza degli oneri di contribuenza di cui al codice tributo 630, sospesi per effetto della L.R. n. 8/2005, per le spese a partire dall’anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di consentire l’ordinario svolgimento delle funzioni pubbliche dei Consorzi, nelle more dell’emanazione della legge di riordino che dovrà normare sulla situazione debitoria pregressa, le entrate provenienti dagli oneri di contribuenza di cui al comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, purché gli oneri alla cui copertura sono destinate siano riferiti esclusivamente al pagamento:
a) delle retribuzioni e relativi oneri al personale dei Consorzi e delle quote annuali di adesione all’Unione regionale delle bonifiche;
b) delle rate di mutuo e di prestiti obbligazionari scadenti nell’anno di riferimento;
c) dei costi relativi ad attività indispensabili a garantire il funzionamento degli impianti gestiti dai Consorzi;
d) del corrispettivo per il pagamento delle forniture di acqua, di energia elettrica e telefoniche.
3. La dichiarazione di impignorabilità deve essere formalizzata con deliberazione da adottarsi da parte degli organi di amministrazione del Consorzio e da notificarsi alla Ragioneria della Regione, al Tesoriere regionale e al Tesoriere del Consorzio di bonifica.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche in presenza di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 6
Ricognizione situazione dei Consorzi


1. Entro il termine di cui all’articolo 1 tutti i Consorzi presentano alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare, tramite l’Assessore alle risorse agroalimentari, una relazione sulla specifica situazione patrimoniale, finanziaria, economica, operativa e organizzativa di ciascun Consorzio.
2. La relazione di cui al comma 1, in particolare:
a) rileva i singoli elementi che compongono il patrimonio del Consorzio
di bonifica;
b) formula il programma di alienazione dei beni mobili e immobili non strettamente necessari alla prosecuzione dell’attività istituzionale;
c) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni creditorie e debitorie nei confronti di banche, di agenti della riscossione partecipati da Equitalia S.p.A., già concessionari del servizio nazionale della riscossione dei tributi, di enti pubblici e privati fornitori, di imprese appaltatrici, di personale dipendente, nonché quelle derivanti da condanne e ordinanze giurisdizionali o da lodi arbitrali definitivi;
d) provvede alla ricognizione di tutto il personale dipendente formando un elenco dal quale, per ciascun dipendente, risultino la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza e il termine, se previsto, la qualifica e il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale e assistenziale in atto.
3. I Consorzi provvedono al costante aggiornamento dei dati risultanti dalla ricognizione.


ARTICOLO 7
Norme abrogate


1. La presente legge modifica e integra gli articoli 10 e 11 della L.R. n. 54/1980.
2. Sono abrogate tutte le norme regionali incompatibili con le presenti disposizioni.
3. È abrogato l’articolo 2 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti), di proroga dei termini per il rinnovo del consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Lì Foggi e cessa di avere efficacia il D.P.G.R. 10 giugno 2008, n. 496. (Elezioni per il rinnovo degli Organi di amministrazione dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia: proroga dei termini), con il quale sono state disposte le proroghe dei commissari dei Consorzi Terre d’Apulia, Stornara e Tara e Arneo.


ARTICOLO 8
Norma finanziaria


1. Le spese dei commissari e dei revisori sono poste a carico dei Consorzi di bonifica. Nell’ipotesi di nomina di un commissario unico per più Consorzi le relative spese sono poste a carico dei Consorzi di bonifica di cui all’articolo uno in parti uguali.
2. Il compenso dei commissari nominati ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 non può superare il 40 per cento della indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia. Il compenso spettante al commissario nominato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 non può essere superiore a quello spettante al direttore d’area di struttura regionale.
3. I componenti del comitato tecnico svolgono le loro funzioni nell’ambito del proprio incarico dirigenziale con conseguenti diritti e obblighi. Nessun compenso o rimborso spese è dovuto ai componenti della Consulta di cui all’articolo 1, comma 7.
4. Sono da considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 della L.R. n. 54/1980, le anticipazioni di cui agli articoli:
a) 24 (Concorso nelle spese consortili) della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002), pari a euro 12.988.561,89;
b) 15 (Contributo a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica) della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003), pari a euro 7.507.000,00;
c) 42 (Ripartizione delle risorse ai consorzi di bonifica) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), pari a euro 4.350.000,00;
d) 36 (Consorzio di bonifica “Terre d’Apulia”. Consumi energetici) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), pari a euro 5.057.308,83;
e) 2 (Erogazione a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica di Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo) della legge regionale 1° dicembre 2004, n. 22 (Addizionale regionale IRPEF e misure finanziarie straordinarie per i Consorzi di bonifica), pari a euro 5.976.949,88;
f) 30 (Erogazione contributo straordinario, a titolo di anticipazione, ai consorzi di bonifica) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005),
pari a euro 3.499.996,69;
g) 3 (Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica) della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica), pari a euro 9.049.285,29;
h) 13 (Ulteriore anticipazione ai Consorzi di bonifica) della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17 (Assestamento e terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), pari a euro 14.999.388,01;
i) 1 (Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica) della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica) e
j) 17 (Ulteriore anticipazione finanziaria ai Consorzi di bonifica) della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), pari a euro 25.528.387,53.
5. In attuazione e nei limiti previsti dal comma 4 la Regione non procederà al recupero delle somme erogate ai Consorzi di bonifica.


ARTICOLO 9
Commissione d’indagine sulla gestione dei Consorzi di bonifica


1. È istituita, ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia e dell’articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Puglia, una Commissione di indagine sulla gestione dei Consorzi di bonifica della Regione Puglia.
2. La Commissione è costituita da nove consiglieri regionali ed è composta in modo da rispettare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.
3. La costituzione della Commissione non deve comportare incremento di spesa per il bilancio della Regione Puglia.


Formula Finale


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


Bari, addì 21 giugno 2011


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