Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Fondi Speciali)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui agli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, sono determinati rispettivamente in euro 4.100.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (UPB 8.1.01.01), di cui 1.100.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, ed in euro 3.000.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (UPB 8.1.01.02), di cui 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
ARTICOLO 2
(Rifinanziamento leggi regionali)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno deglianni considerati nel bilancio pluriennale 2008-2010, sono determinati in euro 419.157.989,10 per l’esercizio finanziario 2008, euro 309.545.981,10 per l’esercizio finanziario 2009 ed euro 290.249.981,10 per l’esercizio finanziario 2010, così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
(Norma finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge ammontanti a complessivi euro 1.026.053.951,30 nel triennio 2008-2010, di cui 421.257.989,10 per l’eserciio finanziario 2008 si fa fronte, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 2008-2010, nel rispetto delle determinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nei documenti programmatici e nelle leggi regionali di spesa, in termini economico-giuridici.
2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.
ARTICOLO 4
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 13 giugno 2008 – Loiero
Note:
Tabella A
Fondo speciale di parte corrente (UPB 8.1.01.01)
Ord. Intervento 2008 2009 2010 1 Interventi dadefinire 1.100.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Totale Euro 1.100.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Totale triennio 2008-2010 4.100.000,00
Tabella B
Fondo speciale di parte in conto capitale (UPB 8.1.01.02)
Ord. Intervento 2008 2009 2010 1 Interventi dadefinire 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Totale Euro 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Totale triennio 2008-2010 3.000.000,00
ALLEGATO 1
Allegati
Variazione Bilancio
(Gli Allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)