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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 37
Istituzione della giornata regionale contro il terrorismo, in ricordo delle vittime civili e militari.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge


Articolo 1
(Istituzione della giornata regionale contro il terrorismo, in ricordo delle vittime civili e militari)


1. La Regione Umbria, al fine di condannare ogni forma di terrorismo e di conservare e rinnovare la memoria delle vittime del terrorismo istituisce la “Giornata regionale contro il terrorismo, in ricordo delle vittime civili e militari”.
2. La “Giornata regionale contro il terrorismo, in ricordo delle vittime civili e militari” viene celebrata il 12 novembre di ogni anno.


ARTICOLO 2
(Modalità di realizzazione)


1. In occasione della “Giornata regionale contro ogni forma di terrorismo, in ricordo delle vittime civili e militari” la Regione organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della lotta al terrorismo nella società umbra.
2. Il programma delle iniziative è proposto e curato dalla Commissione Consiliare competente di concerto con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In fase di organizzazione sono coinvolte le forze armate, le forze dell’ordine, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e le associazioni ispirate ai principi di solidarietà, pace e libertà.


ARTICOLO 3
(Istituzione di borse di studio)


1. In memoria dei caduti sono istituite due borse di studio di euro 2.500,00 cadauna in favore del più meritevole fra gli allievi delle scuole umbre di ogni ordine e grado.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale cura, d’intesa con le Prefetture di Perugia e Terni, le modalità di segnalazione ed erogazione delle borse di studio.


ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)


1. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 2, comma 1 e all’articolo 3, comma 1 è autorizzata per l’anno 2007 la spesa di euro 5.000,00 da iscrivere nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale” (cap. 9).
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.002 del bilancio di previsione 2007 denominata “Fondi di riserva” (cap. 6100).
3. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di sservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 14 dicembre 2007
LORENZETTI


Note:
Nota all’art. 4, comma 3:
Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:
«Art. 27 Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».



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