Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità e principi
1. La presente legge detta norme in ordine alle attività di acquisizione di beni e servizi nelle materie di competenza regionale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, delle disposizioni relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato e, per le materie di competenza concorrente, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili, in particolare, dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna disciplina, relativamente ai profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale, lo svolgimento delle attività di acquisizione di beni e servizi secondo i principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità,adeguatezza, qualità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Persegue obiettivi di efficienza della spesa, di contenimento dei consumi energetici e di rispetto dell’ambiente mediante il ricorso ad acquisti che privilegino il basso impatto ambientale.
3. Per razionalizzare la spesa pubblica ed innovare le procedure di acquisizione di beni e servizi, la Regione valorizza il sistema regionale di acquisto di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) ed il ricorso alla struttura regionale, di seguito denominata "Agenzia Intercent-ER", a tal fine istituita.
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano all’acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle aziende pubbliche da essa dipendenti.
2. Si applicano altresì, ad eccezione dell’articolo 14, alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario regionale che agiscono in forma singola o, preferibilmente, associata, anche di area vasta.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, di seguito denominati "amministrazioni aggiudicatrici", esercitano le relative funzioni secondo i rispettivi ordinamenti.
ARTICOLO 3
Sistema regionale di acquisto
1. Nell’ambito del sistema regionale di acquisto di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono dell’Agenzia Intercent-ER nei casi, con le forme e secondo le modalità previste dal Capo VI della medesima legge.
2. Nei casi in cui è consentito loro di procedere in modo autonomo alle acquisizioni di beni e servizi, le amministrazioni aggiudicatrici valutano preliminarmente se ricorrere alle procedure centralizzate ed agli strumenti di acquisto gestiti dall’Agenzia Intercent-ER.
ARTICOLO 4
Programmi di acquisizione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla acquisizione di beni e servizi sulla base dei programmi di cui al presente articolo.
2. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice definisce le modalità per l’elaborazione dei programmi relativi all’acquisizione di beni e servizi di propria competenza e per il controllo dei risultati conseguiti.
3. I programmi individuano le esigenze da soddisfare, gli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell’esercizio e le risorse necessarie; possono specificare le priorità, i criteri e gli indirizzi da seguire, nonché le strutture organizzative cui sono destinati.
4. I programmi sono pubblicati sul “profilo di committente” della amministrazione aggiudicatrice. Sulla base dei programmi sono predisposti gli avvisi di preinformazione, la cui pubblicazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 63 e 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
5 I dirigenti, secondo modalità individuate da ciascuna amministrazione aggiudicatrice:
a) attuano i programmi adottando le specificazioni, gli adeguamenti operativi e gli altri atti necessari per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione dei contratti, fermo restando quanto previsto all’articolo 3;
b) provvedono alle acquisizioni non programmate ma urgenti, ove motivatamente necessarie a non pregiudicare la funzionalità dei servizi.
ARTICOLO 5
Elenco dei fornitori
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono istituire l’elenco dei fornitori disciplinandone le modalità di organizzazione, aggiornamento e conservazione.
Possono altresì avvalersi dell’elenco dei fornitori gestito dall’Agenzia Intercent-ER.
2. Nell’elenco dei fornitori sono compresi operatori economici idonei, per requisiti di specializzazione, tecnico-organizzativi ed economici, a partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 9 e 10.
3. I requisiti e le modalità di iscrizione, formazione e aggiornamento dell’elenco dei fornitori sono resi noti mediante pubblicazione sul profilo di committente della amministrazione aggiudicatrice.
ARTICOLO 6
Responsabile del procedimento
1 Le amministrazioni aggiudicatrici individuano un responsabile del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di propria competenza.
2. Qualora l’acquisizione di beni o servizi sia effettuata mediante centrali di committenza, ovvero siano ad esse affidate le funzioni e le attività di stazione appaltante, ciascuna amministrazione interessata può nominare un responsabile del procedimento per le fasi di cui cura lo svolgimento.
3. Fino all’individuazione di cui ai commi 1 e 2, è responsabile del procedimento il dirigente nella cui competenza rientri la singola fase di cui cura lo svolgimento.
4. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dal decreto legislativo n. 163 del 2006, assicura l’impulso alle fasi procedimentali e ne cura il regolare, efficiente ed efficace svolgimento.
5. Il responsabile del procedimento cura l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione assicurando altresì l’accesso, la partecipazione e l’informazione dei soggetti qualificati ai sensi delle disposizioni vigenti. Ove accerti l’esistenza di fatti, atti o omissioni che rallentino lo svolgimento della procedura, di cause di nullità o annullamento del contratto,
ne dà comunicazione scritta al dirigente competente all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento. Ove accerti l’esistenza di inadempimenti o ritardi nella fase esecutiva, ne dà comunicazione scritta al dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto e ai preposti alla verifica di conformità di cui all’articolo 17.
ARTICOLO 7
Trattamento dei dati
1. Le amministrazioni aggiudicatici possono, nel rispetto degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), trattare i dati inerenti l’elenco dei fornitori, le procedure di affidamento, i soggetti invitati, quelli partecipanti e i contraenti, gli importi, i contratti e la loro esecuzione, ivi comprese le eventuali variazioni e gli inadempimenti rilevati. Gli stessi dati possono essere diffusi in forma aggregata.
ARTICOLO 8
Modalità e criteri di scelta del contraente
1. Per l’acquisizione di beni o servizi si applicano le procedure di scelta del contraente disciplinate dal decreto legislativo n. 163 del 2006, nei casi e secondo le modalità ivi previste.
2. L’affidamento dei contratti è effettuato con il criterio del prezzo più basso, o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualora siano valutati anche altri elementi, oltre al prezzo.
ARTICOLO 9
Procedura negoziata
1. All’affidamento di forniture o di servizi mediante procedura negoziata può procedersi nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, la mancanza di offerte appropriate si ha quando nessuna offerta presenti elementi tecnici, prestazionali, qualitativi ed economici essenziali a qualificarla come idonea per l’aggiudicazione ai sensi del capitolato speciale o della lettera di invito in relazione agli interessi perseguiti dall’amministrazione aggiudicatrice.
3. Prima di procedere all’affidamento ad un partecipante che abbia offerto di eseguire forniture o servizi a condizioni o con soluzioni parzialmente migliorative rispetto a quelle richieste, l’amministrazione aggiudicatrice può invitare anche gli altri partecipanti a presentare un’offerta sull’oggetto come ridefinito.
4. L’affidamento di ulteriori forniture o servizi al medesimo operatore economico è consentito nei casi e alle condizioni previste, rispettivamente, dall’articolo 57, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dal comma 5 del medesimo articolo. Entro i limiti posti da tali disposizioni, le condizioni del contratto possono essere negoziate con l’operatore economico affidatario del contratto iniziale.
5. L’affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi è ammesso alle condizioni di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 anche qualora il primo contratto sia stato affidato secondo la procedura di confronto concorrenziale ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
ARTICOLO 10
Acquisizioni in economia
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, possono essere acquisiti in economia i beni e i servizi il cui importo stimato, in relazione al singolo contratto ed al netto di imposte ed oneri fiscali, sia inferiore alla soglia comunitaria, quando ragioni di economicità, efficacia e tempestività rendano sproporzionato o comunque inadeguato il ricorso ad altre procedure.
2. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle ipotesi previste dall’articolo 125, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano le tipologie, i limiti di importo e le modalità procedurali semplificate per le acquisizioni di beni e servizi in economia.
4. Per l’acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, nel rispetto delle attribuzioni statutarie degli organi regionali, gli adempimenti di cui al comma 3 concernenti le strutture della Giunta regionale sono assolti con deliberazione della medesima.
ARTICOLO 11
Valutazione delle offerte
1. Qualora l’aggiudicazione abbia luogo con il criterio del prezzo più basso, la gara è presieduta dal dirigente competente o da un suo delegato, e si svolge alla presenza di due testimoni nonché dell’ufficiale rogante nei casi in cui sia prevista la stipulazione in forma pubblica amministrativa.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa le amministrazioni aggiudicatrici nominano una commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
3. La commissione giudicatrice è presieduta di norma da un dirigente e, in caso di mancanza in organico o qualora ciò sia richiesto da motivate ragioni organizzative, da un funzionario incaricato di funzioni apicali. Il ricorso ad esperti esterni è consentito nei casi di cui all’articolo 84, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 anche fra appartenenti a categorie diverse da quelle ivi indicate, purché l’esperienza sia garantita sulla base di criteri previamente individuati dall’amministrazione aggiudicatrice.
4. L’atto di nomina della commissione giudicatrice precisa se ad essa siano affidati anche gli adempimenti amministrativi relativi all’ammissibilità delle offerte.
5. La commissione giudicatrice valuta, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche e procede all’attribuzione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara rende noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, dà lettura delle offerte economiche ed applica i criteri automatici di attribuzione dei punteggi relativi all’elemento prezzo.
6. Il soggetto che presiede la gara o la commissione giudicatrice ove ciò sia previsto dall’atto di nomina di cui al comma 4:
a) dispone le eventuali verifiche sulle offerte che appaiano anormalmente basse, anche avvalendosi delle strutture organizzative dell’amministrazione aggiudicatrice ovvero di apposita commissione tecnica ai sensi dell’articolo 88, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) redige la graduatoria delle offerte e dichiara l’aggiudicazione provvisoria.
7. L’amministrazione aggiudicatrice può prevedere l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nei casi e con le modalità di cui all’articolo 124, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
ARTICOLO 12
Verifica dei requisiti
1. Ove non si proceda all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, la verifica dei requisiti per i quali sia ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive è obbligatoria nei confronti del solo concorrente prescelto quale affidatario.
2. Nei casi e nei limiti di importo entro i quali è consentita l’acquisizione di beni o servizi in economia mediante affidamento diretto, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la verifica dei requisiti dichiarati dall’affidatario abbia luogo a campione su di un numero di affidamenti preventivamente stabilito da ciascuna amministrazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. L’accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati o la mancata prova del possesso dei requisiti, ove questa sia prescritta ai sensi delle vigenti disposizioni, comporta l’annullamento degli atti eventualmente già adottati in favore di chi abbia reso o si sia avvalso delle dichiarazioni.
4. Qualora l’accertamento dia esito negativo si può procedere, con le medesime modalità, nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria.
5. È facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase delle procedure, richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate, nonché disporre accertamenti d’ufficio circa il possesso dei requisiti dichiarati.
6. Nel caso di aggiudicazione o affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o la lettera di invito possono prevedere, per esigenze di economia procedimentale, la facoltà di effettuare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti prima della valutazione delle offerte.
ARTICOLO 13
Aggiudicazione e conclusione del contratto
1. Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all’aggiudicazione definitiva, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria nei casi in cui i rispettivi ordinamenti prevedano l’approvazione di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
L’aggiudicazione definitiva diviene efficace ad esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano, ai sensi dell’articolo 77 del decreto legislativo n. 163 del 2006, le modalità di comunicazione, anche per via elettronica, delle informazioni di cui all’articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
3. Il contratto è concluso nelle forme di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed il dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto può non procedere alla stipulazione unicamente per vizi di legittimità nelle procedure di affidamento o per gravi motivi di interesse pubblico, previo esercizio dei poteri di autotutela.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che il contratto sia sottoposto ad approvazione e ad ulteriori controlli ai sensi dell’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
ARTICOLO 14
Ufficiale rogante
1. I contratti stipulati mediante forma pubblica amministrativa sono ricevuti dall’ufficiale rogante con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili. L’ufficiale rogante riceve altresì gli atti per cui sia opportuno assicurare pubblicità e autenticità della forma.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’ufficiale rogante presenzia allo svolgimento della gara, ne redige i verbali, accerta l’osservanza degli adempimenti necessari per la stipulazione del contratto, cura l’effettuazione delle attività e delle operazioni connesse alla conclusione del contratto e spettanti all’amministrazione aggiudicatrice, fatte salve le competenze relative agli accertamenti di cui all’articolo 12.
3. L’ufficiale rogante cura altresì la registrazione dei contratti da esso stipulati nonché i relativi adempimenti previsti dalle norme fiscali.4. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono i criteri per la nomina dell’ufficiale rogante e per la tenuta del repertorio dei contratti.5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle funzioni di ufficiale rogante.
ARTICOLO 15
Durata del contratto
1. I contratti devono avere termini e durata certi e, a norma dell’articolo 57, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, non possono essere tacitamente rinnovati. I contratti per le forniture e i servizi di carattere ricorrente e pluriennale non possono avere durata superiore ai nove anni.2. Escluso il rinnovo tacito, è consentita la proroga dei contratti purché espressamente prevista, anche nella sua durata massima, nel bando di gara o nella lettera di invito per l’affidamento del contratto originario concluso a seguito di una procedura aperta, ristretta o di confronto concorrenziale ai sensi dell’articolo 27, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ove applicabile. La facoltà di prorogare la durata del contratto incide, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sul calcolo dell’importo stimato del contratto originario, ma non sulla determinazione dei requisiti richiesti per l’affidamento di quest’ultimo.
3. La durata dei contratti può altresì essere motivatamente prorogata, nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare la continuità nella fornitura di beni o servizi. In tal caso la facoltà di proroga deve essere prevista nel contratto originario ed è consentita esclusivamente nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente. Per le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale la proroga è inoltre consentita nelle more dell’attivazione dei nuovi rapporti di accreditamento di cui alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997) ed all’articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
4. La facoltà di prorogare la durata del contratto ai sensi dei commi 2 e 3 deve essere esercitata prima della sua scadenza ed in entrambi i casi le prestazioni sono rese alle stesse condizioni previste dal contratto originario, e senza compensi aggiuntivi.
ARTICOLO 16
Varianti
1. Le variazioni ai contratti in corso di esecuzione possono essere ammesse, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e dall’articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), purché non mutino la natura della prestazione.
ARTICOLO 17
Verifica di conformità
1. L’accettazione, totale o parziale, della fornitura o del servizio è disposta previa verifica di conformità della prestazione eseguita alle prescrizioni tecniche e contrattuali.
2. Per le operazioni di verifica di cui al comma 1 relative a forniture o servizi che abbiano particolari requisiti di natura tecnica, il dirigente competente nomina da uno a tre tecnici esperti della materia. L’incarico può essere affidato a tecnici esterni nel solo caso di mancanza di personale interno idoneo.
ARTICOLO 18
Assetto organizzativo
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adeguano il proprio assetto organizzativo alle disposizioni della presente legge e, nel rispetto di queste, individuano le strutture organizzative preposte alle attività di acquisizione di beni e servizi, definiscono le modalità di svolgimento delle attività stesse e l’esercizio dei poteri di spesa.
2. Per l’acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, nel rispetto delle attribuzioni statutarie degli organi regionali, gli adempimenti di carattere organizzativo e procedimentale previsti dalla presente legge concernenti le strutture della Giunta regionale sono assolti con deliberazione della medesima.
ARTICOLO 19
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, sono abrogati:a) la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9 (Disposizioni in materia di forniture e servizi);b) il comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione);
c) gli articoli da 66 a 80, nonché i commi 3 e 5 dell’articolo 81 del Capo VII della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 (Norme per l’utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell’unità sanitaria locale);
d) la lettera b) del comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);
e) i commi 4, 7 e 9 dell’articolo 27, gli articoli 29 e 30, il comma 2 dell’articolo 31 e l’articolo 33 del Titolo VI della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere);
f) il regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 (Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali).
ARTICOLO 20
Disposizioni finali e transitorie
1. Fino alla data di approvazione degli atti di cui all’articolo 10, commi 3 e 4, continuano ad applicarsi, nel rispetto dell’articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
a) l’articolo 15, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 9 del 2000
b) l’articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2000;
c) l’articolo 26, comma 5, primo periodo, della legge regionale n. 17 del 2004.
2. Per l’acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, gli articoli da 2 a 5 e da 16 a 33 del regolamento regionale n. 6 del 2001 continuano ad avere applicazione, nei limiti di compatibilità con le disposizioni vigenti, fino all’approvazione degli atti di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10, comma 4, e dell’articolo 18, comma 2.
3. Alle procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai relativi contratti si applicano le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando, ove richiesta, ovvero di spedizione della lettera di invito.
4. Ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti al momento della conclusione dei contratti stessi.
ARTICOLO 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 dicembre 2007 VASCO ERRANI