NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24
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Istituzione del comitato di garanzia statutaria
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Istituzione)
1. E’ istituito, ai sensi dell’articolo 68 dello Statuto, il Comitato di garanzia statutaria, di seguito definito Comitato. 2. Il Comitato, organo regionale indipendente, svolge le sue funzioni a garanzia dei principi espressi nello Statuto e dei rapporti tra gli organi da questo previsti, secondo quanto stabilito dalla presente legge. 3. Il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale.
ARTICOLO 2 (Autonomia organizzativa)
1. Il Comitato ha autonomia organizzativa e gestionale e disciplina l’esercizio delle proprie funzioni con regolamento adottato a maggioranza dei suoi componenti. 2. Il regolamento stabilisce, in particolare, le modalità per: a) la sostituzione del Presidente in caso di assenza per temporaneo impedimento; b) lo svolgimento dei lavori; c) la verbalizzazione delle riunioni; d) la comunicazione delle decisioni; e) le forma di pubblicità delle decisioni. 3. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. Il Comitato provvede all’organizzazione ed al funzionamento della struttura di cui all’articolo 10, nei limiti della dotazione finanziaria prevista a tale scopo nel bilancio regionale.
ARTICOLO 3 (Composizione, durata e insediamento)
1. Il Comitato è costituito da sette componenti eletti, singolarmente e a scrutinio segreto, dal Consiglio regionale tra i candidati proposti congiuntamente dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio regionale. 2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il voto dei tre quarti dei componenti del Consiglio regionale. 3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale.4. Il Comitato è insediato dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla nomina di tutti i componenti del Comitato stesso. 5. Il Comitato dura in carica sei anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti. 6. Entro tre mesi dalla scadenza, il Consiglio regionale provvede al rinnovo del Comitato secondo le modalità previste dal presente articolo.
ARTICOLO 4 (Requisiti dei componenti)
1. I candidati, per poter essere eletti componenti del Comitato, devono aver superato il quarantesimo anno di età ed essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) essere professore universitario ordinario in materie giuridiche; b) aver svolto funzioni di magistrato; c) aver svolto funzioni di avvocato dello Stato; d) aver esercitato la professione di avvocato per almeno dieci anni; e) aver svolto le funzioni di dirigente in enti, aziende e strutture pubbliche o private per almeno dieci anni nel campo giuridico ed amministrativo.
ARTICOLO 5 (Incompatibilità e dimissioni)
1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con quella di: a) parlamentare nazionale ed europeo; b) Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario di Stato; c) componente della Giunta o del Consiglio regionale; d) componente di Giunta o di Consiglio provinciale; e) componente di Giunta o di Consiglio comunale o municipale; f) componente di Giunta o di Consiglio di Comunità montana; g) amministratore di società che abbiano rapporti contrattuali con la Regione per l’esecuzione di opere o forniture di beni e servizi; h) amministratore di società che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione. 2. Ai componenti del Comitato si applicano, inoltre, le norme relative alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali. 3. I componenti del Comitato non possono, altresì, far parte degli organismi dirigenti di associazioni politiche o partiti. 4. Spetta al Comitato accertare l’incompatibilità dei suoi componenti. 5. L’incompatibilità dei componenti, anche se sopraggiunta, determina la decadenza degli stessi dall’organo. 6. Le dimissioni di un componente sono presentate al Presidente del Comitato, al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale e sono immediatamente efficaci. 7. La deliberazione con la quale il Comitato accerta l’incompatibilità o prende atto delle dimissioni è depositata presso gli uffici di segreteria del Comitato, del Consiglio e della Giunta regionale.
ARTICOLO 6 (Surroga dei componenti)
1. Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di uno dei componenti del Comitato a seguito dell’accertamento di incompatibilità o di dimissioni, si applicano le stesse disposizioni previste per l’elezione e la nomina a componente del Comitato. 2. I componenti eletti ad integrazione dell’organo cessano dalla carica alla scadenza del Comitato.
ARTICOLO 7 (Il Presidente)
1. Nella seduta di insediamento, il Comitato elegge al suo interno, a maggioranza dei due terzi dei componenti, il Presidente. Dalla terza votazione è sufficiente il voto della maggioranza dei componenti del Comitato. 2. L’elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto sotto la presidenza del componente più anziano di età. Fungono da segretari i due componenti più giovani del Comitato. 3. Il Presidente, che resta in carica per la durata dell’organo, rappresenta il Comitato, convoca e presiede le sedute e ne stabilisce l’ordine del giorno, sovrintende all’attività dell’organo ed esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Spetta altresì al Presidente la nomina del relatore incaricato di riferire al Comitato in merito al caso in discussione. 4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente può delegare le proprie funzioni ad altro componente del Comitato.
ARTICOLO 8 (Convocazione, sedute e deliberazioni del Comitato)
1. La convocazione del Comitato è disposta dal Presidente mediante l’invio dell’ordine del giorno secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 2. 2. Le sedute sono valide con l’intervento di almeno cinque componenti e si svolgono con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 2. 3. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 9 (Trattamento economico)
1. Al Presidente del Comitato è attribuito il trattamento economico stabilito per il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Agli altri componenti spetta il medesimo trattamento, ridotto del 20 per cento.
ARTICOLO 10 (Struttura organizzativa di supporto)
1. Il Comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di una struttura amministrativa istituita con apposita deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche. 2. La struttura di cui al comma 1 è dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali. Il dirigente di tale struttura svolge le funzioni di segretario del Comitato. 3. Il segretario partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato, ne redige il verbale e cura i successivi adempimenti per la comunicazione, notifica e pubblicazione delle deliberazioni.
ARTICOLO 11 (Funzioni)
1. Il Comitato: a) verifica l’ammissibilità dei referendum propositivi e dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti e atti amministrativi generali della Regione; b) esprime parere sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, prima dello loro promulgazione; c) esprime parere sulle proposte di regolamento regionale di cui all’articolo 47, comma 2, lettera c) dello Statuto; d) si pronuncia sull’interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenze tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi regionali previsti dallo Statuto.
ARTICOLO 12 (Pronunce sull’ammissibilità dei referendum propositivi)
1. Il Comitato verifica l’ammissibilità delle richieste di referendum propositivo presentate al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, dello Statuto. 2. Le richieste di referendum propositivo, prima di essere sottoposte al Consiglio regionale, sono trasmesse al Comitato, che deve verificarne l’ammissibilità entro sessanta giorni dalla richiesta. Qualora il Comitato non si pronunci entro il suddetto termine, la proposta si intende ammessa. 3. La pronuncia di ammissibilità è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione. 4. In ogni caso, può essere richiesto parere al Comitato prima della promulgazione della legge, ai sensi dell’articolo 14.
ARTICOLO 13 (Pronunce sull’ammissibilità dei referendum abrogativi)
1. Sulle proposte di referendum abrogativo, presentate ai sensi dell’articolo 61, comma 1 dello Statuto e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 78 (Disciplina del referendum abrogativo di leggi, provvedimenti amministrativi della Regione Lazio), l’Ufficio centrale regionale per il referendum costituito ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 78/1980 chiede al Comitato la verifica dell’ammissibilità della proposta. La pronuncia deve essere richiesta a seguito dell’ordinanza definitiva dell’Ufficio centrale regionale per il referendum sulla regolarità della richiesta e prima dell’indizione del referendum con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 78/1980. 2. Il Comitato si pronuncia sulla proposta entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. La deliberazione è comunicata anche all’Ufficio centrale regionale per il referendum ed è notificata ai soggetti promotori. 3. Sono fatte salve le attribuzioni dell’Ufficio centrale regionale per il referendum sul giudizio di regolarità delle proposte referendarie.
ARTICOLO 14 (Pareri sulla conformità delle leggi allo Statuto)
1. Il Comitato esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio regionale. I pareri sono formulati dal Comitato su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale nonché su richiesta del Presidente del Consiglio delle autonomie locali a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti. La richiesta di parere è avanzata prima della promulgazione della legge. 2. Il Comitato esprime il parere entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Se il Comitato si pronuncia nel senso della non conformità della legge regionale allo Statuto, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale affinché la legge sia sottoposta al riesame del Consiglio stesso. Qualora il Consiglio intenda approvare la legge regionale senza modificarla sulla base dei rilievi contenuti nel parere del Comitato, occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti. 3. I termini di promulgazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2 dello Statuto sono sospesi nel caso di richiesta di parere al Comitato sulla conformità allo Statuto della legge approvata dal Consiglio regionale. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui il Comitato si pronuncia favorevolmente in ordine alla conformità; ovvero, dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi del comma 2; oppure, decorsi venti giorni senza che il Comitato si sia espresso.
ARTICOLO 15 (Parere sui regolamenti autorizzati)
1. Il parere del Comitato, necessario per l’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, è richiesto dal Presidente della Regione prima dell’adozione definitiva del regolamento. 2. Le eventuali modifiche, resesi necessarie, a seguito del parere espresso dal Comitato, per rendere compatibile il regolamento con le norme generali regolatrici della materia contenute nella legge di autorizzazione, sono apportate prima dell’adozione definitiva dell’atto. 3. Il Comitato esprime il parere entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Se il parere non è espresso entro il suddetto termine, la Giunta regionale può adottare in via definitiva il regolamento indipendentemente dal rilascio del parere.
ARTICOLO 16 (Pronunce di interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza)
1. Le pronunce previste all’articolo 11, comma 1, lettera d) sono formulate dal Comitato su richiesta: a) del Presidente della Regione; b) del Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta di un Presidente di commissione consiliare, previa deliberazione di questa; c) di un terzo dei componenti del Consiglio regionale; d) del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti dell’organo. 2. Le pronunce di cui al comma 1 possono essere richieste dal Presidente del Consiglio regionale anche a seguito di istanza in tal senso avanzata dagli organi previsti dal Titolo VIII dello Statuto relativamente ad eventuali conflitti di competenza nei quali siano coinvolti. 3. Il Comitato si pronuncia sulle richieste presentate ai sensi dei commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. 4. Le richieste di pronuncia sull’interpretazione dello Statuto devono essere motivate e corredate da eventuali osservazioni. 5. La richiesta di pronuncia in ordine a un conflitto di competenza tra organi regionali deve indicare la sua origine e, in particolare, l’atto dal quale esso deriva nonché le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate. 6. Nel caso in cui il Comitato si pronunci su un conflitto di competenza tra gli organi della Regione, la struttura amministrativa di cui all’articolo 10 provvede a comunicare agli organi interessati la data dell’adunanza almeno dieci giorni prima della stessa; i suddetti organi possono intervenire alla seduta e presentare proprie osservazioni o memorie scritte. 7. Il Comitato si esprime in ordine al conflitto di competenza individuando l’organo titolare della stessa. Ove sia stato adottato un atto viziato da incompetenza, il Comitato invita l’organo che lo ha adottato a ritirarlo entro dieci giorni dalla notifica della pronuncia. La struttura amministrativa di cui all’articolo 10 notifica la pronuncia agli organi interessati entro quindici giorni dal suo deposito. 8. Qualora gli organi regionali interessati non ritengano di adeguarsi alla pronuncia del Comitato, sottopongono la questione alla valutazione del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla notifica.
ARTICOLO 17 (Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Consiglio regionale procede alla elezione dei componenti del Comitato, secondo le modalità previste all’articolo 3. Entro i successivi trenta giorni, il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato. 2. Entro trenta giorni dall’insediamento del Comitato, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare in uso al Comitato i locali idonei e necessari all’espletamento delle funzioni e ad individuare il personale da assegnare alla struttura di cui all’articolo 10.
ARTICOLO 18 (Disposizione finanziaria)
1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2007, nell’ambito dell’UPB R11, è istituito apposito capitolo denominato “Spese per il funzionamento del Comitato di garanzia statutaria” con lo stanziamento di 100 mila euro per ciascuna dell’annualità 2008, 2009 e 2010. 2. Ai relativi oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo R11504.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 21 dicembre 2007 Marrazzo
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