Il Consiglio regionale ha approvato
il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:
Capo I
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
ARTICOLO 1
(Modifica del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3)
1. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 1° agosto
1996, n. 3, come modificata dalla legge regionale 23 ottobre
1998, n. 10, le parole “e sono rieleggibili una sola volta” sono
sostituite dalle parole “e sono rieleggibili per due sole volte”.
ARTICOLO 2
(Finanziamenti di interventi di carattere assistenziale)
1. Le finalità di cui all’articolo 66 della legge regionale 1°
agosto 1996, n. 3 sono rifinanziate per l’anno 2005 con una
somma di euro 25 milioni da ripartirsi in parti uguali tra le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Capo II
Giudici di pace
ARTICOLO 3
(Promozione attività)
1. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige promuove
iniziative, realizza progetti ed attua interventi, anche in
collaborazione con l’Università degli Studi di Trento, al fine di
sostenere e sviluppare l’attività di studio, ricerca, indagine,
documentazione e divulgazione in tema di giudice di pace e
organizzazione amministrativa di uffici giudiziari.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposito capitolo
nello stato di previsione della spesa. In sede di prima
applicazione è previsto un importo di euro 150 mila.
ARTICOLO 4
(Sostegno ai comuni)
1. La Giunta regionale, al fine di consentire efficiente
funzionalità agli uffici del giudice di pace, è autorizzata ad
intervenire a sostegno dei comuni nei quali hanno sede gli
uffici medesimi nell’apprestamento dei locali relativi.
2. Le modalità e i criteri di intervento sono individuati con
deliberazione della Giunta regionale.
3. Alla determinazione dell’onere si provvede con legge di
bilancio ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo
14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.
Capo III
Cooperazione
ARTICOLO 5
(Registro degli enti cooperativi)
1. In attesa di una organica revisione della normativa regionale
in materia di vigilanza sulle cooperative ed in attuazione delle
nuove disposizioni del Codice Civile in materia di società
cooperative, l’articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1954,
n. 7, modificato dall’articolo 2 della legge regionale 1° novembre 1993, n. 15, è sostituito dal
seguente:
“Art. 2
1. È istituito l'“Ufficio del registro delle cooperative”, con sede,
rispettivamente, a Trento per la provincia di Trento e a Bolzano
per la provincia di Bolzano.
2. Il Registro sostituisce ad ogni effetto di legge l’Albo nazionale
degli enti cooperativi di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577,
all’articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,
nonché l’Albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512,
ultimo comma del Codice Civile e all’articolo 223-sexiesdecies
delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile.
3. Il Registro si compone di due sezioni. Nella prima sezione
sono iscritte le cooperative a mutualità prevalente di cui agli
articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile. Nella seconda
sezione devono iscriversi tutte le società cooperative diverse da
quelle a mutualità prevalente.
4. Ciascuna sezione è composta dalle seguenti categorie:
a) cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
b) cooperative di lavoro agricolo;
c) consorzi agrari;
d) cooperative di consumo;
e) cooperative di dettaglianti;
f) cooperative di trasporto;
g) cooperative di produzione e lavoro;
h) cooperative edilizie di abitazione,
i) cooperative della pesca;
j) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
k) consorzi cooperativi;
l) altre cooperative.
Nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente sono
inoltre presenti le seguenti categorie:
m) casse rurali ovvero banche di credito cooperativo;
n) cooperative sociali, con le sottocategorie:
1) cooperative di gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi;
2) cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
3) consorzi di cooperative sociali, costituiti ai sensi dell’articolo
9 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24.
5. L’appartenenza alla categoria è determinata, di regola,
dall’attività prevalente della cooperativa. La Giunta regionale
può modificare le suddette categorie ed aggiungerne di nuove.
6. Le società di mutuo soccorso e le banche popolari sono
soggette alle disposizioni di cui all’articolo 15 e successivi
della presente legge.
7. Ai fini della presente legge, ai consorzi di garanzia e fidi si
applicano le norme speciali per essi dettate dalla normativa nazionale.
8. A ciascuna cooperativa iscritta è attribuito un numero di
iscrizione con l’indicazione della sezione di appartenenza che
la società deve indicare nei propri atti e nella propria corrispondenza.
9. Il Registro è gestito con modalità informatiche.".
2. All’articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7,
modificato dall’articolo 5 della legge regionale 1° novembre
1993, n. 15, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
“3. La domanda per ottenere l'iscrizione, firmata dal legale
rappresentante della cooperativa, deve presentarsi al più tardi
entro tre mesi dalla costituzione della cooperativa, presso
l’ufficio Registro delle imprese oppure presso l’ufficio Registro
delle cooperative ove ha sede legale la cooperativa, con gli
allegati seguenti:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto autenticato dal notaio
con attestazione dell’avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese;
b) dichiarazione firmata dai legali rappresentanti della società,
attestante il numero dei soci, l'ammontare del capitale sociale
sottoscritto e versato e la sussistenza nei riguardi di tutti i soci
dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per far parte della cooperativa;
c) elenco nominativo delle cariche sociali.
3-bis. Nella domanda di iscrizione, le cooperative devono
indicare la sezione e la categoria cui intendono iscriversi.
3-ter. Le Province autonome di Trento e di Bolzano dettano le
norme sulle modalità per l’inoltro delle domande di iscrizione e
sulle formalità delle medesime, nonché sulla disciplina dei
rapporti con il Registro delle imprese. L’ufficio Registro delle
imprese rende altresì disponibile la pubblicità dei dati del
Registro delle cooperative.”.
3. All’articolo 9 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Nel caso in cui la cooperativa perda i requisiti per
l’iscrizione alla sezione delle cooperative a mutualità
prevalente, la Commissione provinciale ne dispone la
cancellazione e l’iscrizione d’ufficio alla sezione delle
cooperative a mutualità non prevalente, dandone
comunicazione alla società cooperativa e all’ufficio Registro
delle imprese. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.”.
4. All’articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Le cooperative aventi sede legale nel territorio regionale,
adempiono all’obbligo annuale di deposito del bilancio di cui al
comma 2 dell’articolo 2512 del Codice Civile, con il deposito
del bilancio medesimo presso il Registro delle imprese nei
termini e con le modalità previste dalla legge. Le Province
autonome di Trento e Bolzano possono disporre particolari
adempimenti a carico delle cooperative, o di particolari
categorie di cooperative, per la verifica della permanenza delle
condizioni di mutualità prevalente.”.
5. All’articolo 29-ter della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7,
come introdotto dall’articolo 12 della legge regionale 1°
novembre 1993, n. 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il controllo contabile delle società cooperative e dei loro
consorzi previsto dall’articolo 2409 bis, comma 1 del Codice
Civile, fermo restando quanto disposto dai successivi commi 2
e 3 dell’articolo 2409 bis, nonché la certificazione dei bilanci
delle società cooperative e dei loro consorzi soggetti
all’applicazione dell’articolo 15, comma 2 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, sono demandati alle associazioni
riconosciute, per le cooperative ed i consorzi ad esse aderenti.
Il controllo contabile è esercitato e la certificazione è firmata da
soggetto iscritto nell’elenco di cui all’articolo 29-bis. Fatta salva
l’eventualità che l’associazione si avvalga della convenzione di
cui all’articolo 15, comma 2 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
gli schemi delle convenzioni per il controllo contabile e per la
certificazione che le associazioni intendono stipulare con i
revisori o le società di revisione iscritti nell’elenco di cui
all’articolo 29-bis, sono soggetti ad approvazione da parte della
Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione
provinciale per le cooperative territorialmente competente.”.
6. Dopo l’articolo 36 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 è aggiunto il seguente:
“Art. 36-bis
(Norme transitorie)
1. Le cooperative e gli altri enti già iscritti al Registro delle
cooperative rispettivamente di Trento e di Bolzano alla data di
entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a titolo
provvisorio, nella sezione a mutualità prevalente.
2. La Commissione provinciale territorialmente competente,
previa verifica della permanenza dei requisiti formali di cui
all’articolo 2514 del Codice Civile, conferma l’iscrizione nelle
cooperative a mutualità prevalente entro il termine del 30 giugno 2005.
3. In difetto di taluno dei requisiti formali di cui all’articolo 2514
del Codice Civile la Commissione provinciale territorialmente
competente provvederà secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis.”.
Capo IV
(Disposizioni varie)
ARTICOLO 6
(Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 14
agosto 1999, n. 5, è aggiunto il seguente:
“3-bis. Le Province sono autorizzate ad integrare i finanziamenti
di cui al presente articolo attraverso l’utilizzo di una quota delle
risorse recate dal fondo di cui all’articolo 13 della legge
regionale 16 luglio 2004, n. 1 per particolari iniziative e progetti
realizzati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.”.
ARTICOLO 7
(Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1)
1. L’articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, è
sostituito dal seguente:
“Art. 13
(Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate)
1. A decorrere dall’esercizio 2005, è istituito nel bilancio
regionale il fondo unico per il finanziamento delle funzioni
delegate e trasferite alle Province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi delle seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 9 agosto 1957, n. 15, concernente gli istituti
di patronato;
b) legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive
modificazioni, concernente l’assicurazione obbligatoria contro
silicosi e asbetosi;
c) legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 e successive
modificazioni, concernente la cooperazione;
d) legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e successive
modificazioni, concernente provvidenze a favore di lavoratori/trici
affetti/e da sordità;
e) legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive
modificazioni, concernente provvidenze per il riscatto del lavoro
all’estero;
f) legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 e successive
modificazioni, concernente i servizi antiincendio;
g) legge regionale 28 luglio 1988, n. 15 e successive
modificazioni, concernente la cooperazione;
h) legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive
modificazioni, concernente la previdenza integrativa;
i) legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive
modificazioni, concernente la previdenza integrativa;
j) legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive
modificazioni, concernente l’assicurazione volontaria per la
pensione alle persone casalinghe;
k) legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive
modificazioni, concernente l’indennità per i/le lavoratori/trici
disoccupati/e;
l) legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 e successive
modificazioni, concernente la non autosufficienza;
m) legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, concernente le
camere di commercio;
n) legge regionale 20 novembre 1999, n. 6, concernente la
previdenza integrativa;
o) legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, concernente camere di
commercio, cooperazione, credito, libro fondiario, catasto
fondiario e urbano.
2. Il fondo è destinato anche al finanziamento delle spese a
carico delle Province relative al funzionamento del servizio del
Catasto. Nella determinazione del fondo si tiene a tal fine conto
delle spese a carico delle Province al netto delle entrate relative
alla predetta funzione e a quella del Libro fondiario.
3. Il fondo è suddiviso in due parti in relazione al finanziamento
delle spese correnti e delle spese in conto capitale, con
distinzione di eventuali quote relative ad assegnazioni di natura
straordinaria.
4. La Giunta regionale provvede, tenuto conto dei fabbisogni
finanziari indicati dalle Province, a ripartire il fondo unico,
assegnando le risorse alle Province; con i provvedimenti di
assegnazione la Giunta regionale può indicare eventuali vincoli
di destinazione relativamente all’impiego del fondo.
5. È facoltà delle Province erogare in un esercizio somme
minori o eccedenti le assegnazioni regionali a valere sul fondo
unico, anche relativamente alle quote aventi vincolo specifico di
destinazione; tali minori o maggiori spese possono essere
compensate rispettivamente con maggiori o minori
stanziamenti per lo stesso scopo nei bilanci degli esercizi
successivi.
6. Con i provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti sono
stabilite le modalità di erogazione degli stessi, che possono
essere anche anticipate e sono comunque rapportate ai
fabbisogni finanziari derivanti dalla gestione delle funzioni
previste al comma 1.
7. I finanziamenti regionali assegnati alle Province trovano
riscontro, per mezzo di idonei prospetti di sintesi, nei rispettivi
conti consuntivi. I predetti prospetti sono trasmessi alla
Regione.
8. Sono abrogate le norme delle leggi regionali di cui al comma
1 incompatibili con quanto disposto dal presente articolo.
9. Per l’esercizio delle funzioni delegate, le Province provvedono
direttamente, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti,
ad attuare le disposizioni di carattere legislativo di riferimento.
10. In relazione alle funzioni amministrative delegate in materia
di sviluppo della cooperazione, ai sensi dell’articolo 1 della
legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, le Province possono
prevedere l’utilizzo delle risorse disponibili sul fondo di cui
all’articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1993, n. 20, e
di quelle derivanti dal rientro dei mutui erogati ai sensi della
medesima legge, nonché di quota delle risorse a valere sul
fondo di cui al presente articolo per l’effettuazione di interventi
finanziari agevolativi sostitutivi aventi le medesime finalità di
quelli previsti dalla predetta legge regionale n. 20/1993. Le
Province subentrano di diritto alla Regione nella convenzione di
cui all’articolo 1 della medesima legge regionale n. 20/1993.
11. Alla determinazione dell’onere del fondo di cui al presente
articolo si provvede annualmente con legge di bilancio, ai sensi
dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n.
10.”.
ARTICOLO 8
(Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6)
1. L’articolo 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 è
sostituito dal seguente:
“Art. 9
(Fondo di copertura previdenziale per i non autosufficienti)
1. In attesa di un’organica disciplina statale della copertura
previdenziale a favore delle situazioni di non autosufficienza e
fatta salva comunque la competenza integrativa della Regione
in materia di previdenza e assicurazioni sociali di cui all’articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, la Regione assegna finanziamenti alle Province
autonome per l’istituzione di fondi a favore delle persone non
autosufficienti.”.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 confluiscono nel fondo unico previsto dall’articolo 7.
ARTICOLO 9
(Norme finanziarie)
1. Alla copertura degli oneri per complessivi euro 25 milioni 150
mila a carico dell’esercizio finanziario 2005 derivanti dagli
articoli 2 e 3, si provvede con una corrispondente quota delle
entrate iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2005.
2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con
legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti
dall’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.
ARTICOLO 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 21 dicembre 2004
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DURNWALDER